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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 19/03/2025, n. 106 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 106 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 363 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
, con sede a Cagliari e ivi elettivamente domiciliata Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Renato Figari, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), residente a [...], in CP_1 CodiceFiscale_1
proprio e in qualità di procuratore speciale di (c.f. CP_2 [...]
), (c.f. ), C.F._2 CP_3 CodiceFiscale_3
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_4 CP_5
), tutti residenti a [...]ed elettivamente domiciliati a CodiceFiscale_5
pagina 1 di 4 Cagliari presso lo studio dell'Avv. Massimo Sanna, che li rappresenta e difende per procura in atti,
appellati
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: voglia la Corte d'appello, con riferimento alla causa in oggetto ed al sub procedimento distinto al R.G. 363-1/2020, dichiarare la cessazione della materia del contendere dando atto che è intervenuto tra le parti un accordo transattivo con la corresponsione a favore degli appellati della somma omnicomprensiva di € 85.000,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari Parte_3
l' al fine di ottenere il risarcimento Controparte_6
del danno subito in occasione di un ricovero e delle complicanze sopraggiunte a un intervento chirurgico di bypass al cuore.
L'ente convenuto resistette, negando ogni responsabilità diretta o indiretta propria e del personale.
Istruita la causa anche con c.t.u., con ordinanza del 22 febbraio 2019, avuto riguardo alla aleatorietà della decisione e alla opinabilità delle quote di incidenza di diversi fattori causali, il Tribunale formulò una motivata proposta conciliativa (euro 160.000,00 a favore dell'attrice) che la convenuta ritenne di non accettare.
pagina 2 di 4 Con la sentenza n. 1686 del 16 luglio 2020, il Tribunale affermò la responsabilità della convenuta e la condannò al pagamento di euro 255.084,51,
oltre interessi legali e spese di processuali.
Contro questo provvedimento ha proposto impugnazione l'
[...]
, la quale ha affidato le proprie doglianze a sei motivi di appello. Parte_1
In qualità di eredi della madre , hanno resistito Parte_3
all'impugnazione , , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
Con nota del 21 gennaio 2025, l'appellante ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione di un sopraggiunto accordo transattivo.
Dopo un rinvio interlocutorio per favorire la definizione della vicenda transattiva, all'udienza del 14 marzo 2014 le parti hanno formulato le trascritte conclusioni conformi.
In conformità alle domande delle parti, deve essere dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di danni, essendo stata ritualmente acquisita al processo la circostanza che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto e che, comunque, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Avendo definito la controversia con il riconoscimento di una somma indicata come onnicomprensiva, deve intendersi che le parti abbiano anche regolato il profilo delle spese, sicché deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria pagina 3 di 4 istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara cessata, in ragione dell'accordo transattivo di pagamento di euro 85.000,00 omnia, la materia del contendere in ordine alla domanda di danni proposta da nei Parte_3
confronti dell' Controparte_6
2. dichiara l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Cagliari, 19 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Donatella Aru Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 363 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2020, promossa da
(p.i. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1
, con sede a Cagliari e ivi elettivamente domiciliata Parte_2
presso lo studio dell'Avv. Renato Figari, che la rappresenta e difende per procura in atti,
appellante
contro
(c.f. ), residente a [...], in CP_1 CodiceFiscale_1
proprio e in qualità di procuratore speciale di (c.f. CP_2 [...]
), (c.f. ), C.F._2 CP_3 CodiceFiscale_3
(c.f. ) e (c.f. Controparte_4 CodiceFiscale_4 CP_5
), tutti residenti a [...]ed elettivamente domiciliati a CodiceFiscale_5
pagina 1 di 4 Cagliari presso lo studio dell'Avv. Massimo Sanna, che li rappresenta e difende per procura in atti,
appellati
La causa è stata decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Nell'interesse delle parti: voglia la Corte d'appello, con riferimento alla causa in oggetto ed al sub procedimento distinto al R.G. 363-1/2020, dichiarare la cessazione della materia del contendere dando atto che è intervenuto tra le parti un accordo transattivo con la corresponsione a favore degli appellati della somma omnicomprensiva di € 85.000,00.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
convenne in giudizio davanti al Tribunale di Cagliari Parte_3
l' al fine di ottenere il risarcimento Controparte_6
del danno subito in occasione di un ricovero e delle complicanze sopraggiunte a un intervento chirurgico di bypass al cuore.
L'ente convenuto resistette, negando ogni responsabilità diretta o indiretta propria e del personale.
Istruita la causa anche con c.t.u., con ordinanza del 22 febbraio 2019, avuto riguardo alla aleatorietà della decisione e alla opinabilità delle quote di incidenza di diversi fattori causali, il Tribunale formulò una motivata proposta conciliativa (euro 160.000,00 a favore dell'attrice) che la convenuta ritenne di non accettare.
pagina 2 di 4 Con la sentenza n. 1686 del 16 luglio 2020, il Tribunale affermò la responsabilità della convenuta e la condannò al pagamento di euro 255.084,51,
oltre interessi legali e spese di processuali.
Contro questo provvedimento ha proposto impugnazione l'
[...]
, la quale ha affidato le proprie doglianze a sei motivi di appello. Parte_1
In qualità di eredi della madre , hanno resistito Parte_3
all'impugnazione , , , e CP_1 CP_2 CP_3 CP_4 CP_5
Con nota del 21 gennaio 2025, l'appellante ha chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere in ragione di un sopraggiunto accordo transattivo.
Dopo un rinvio interlocutorio per favorire la definizione della vicenda transattiva, all'udienza del 14 marzo 2014 le parti hanno formulato le trascritte conclusioni conformi.
In conformità alle domande delle parti, deve essere dichiarare cessata la materia del contendere sulla domanda di danni, essendo stata ritualmente acquisita al processo la circostanza che non sussiste più contestazione sul diritto sostanziale dedotto e che, comunque, non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto.
Avendo definito la controversia con il riconoscimento di una somma indicata come onnicomprensiva, deve intendersi che le parti abbiano anche regolato il profilo delle spese, sicché deve essere disposta l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria pagina 3 di 4 istanza, eccezione e deduzione,
1. dichiara cessata, in ragione dell'accordo transattivo di pagamento di euro 85.000,00 omnia, la materia del contendere in ordine alla domanda di danni proposta da nei Parte_3
confronti dell' Controparte_6
2. dichiara l'integrale compensazione delle spese dei due gradi di giudizio.
Cagliari, 19 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 4 di 4