Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 19/02/2025, n. 793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 793 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
NRG 2699/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
Quinta sezione civile
(già Prima sezione civile bis)
riunita nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino - Presidente -
Dr. Paolo Celentano - Consigliere -
Dr. Roberto Notaro - Consigliere relatore -
ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello iscritto al n. 2699/2022 del r.g.a.c.c., avverso la sentenza n.
4075/2021, pronunziata dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. il 13.12.2021 e pendente
TRA
(c.f. ), con sede legale in , Parte_1 P.IVA_1 Pt_1 alla via Unità Italiana n. 28, in persona del Direttore Generale, rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata e trasmessa con le modalità di cui agli artt. 83 comma 3° c.p.c. e 18 comma 5 d.m.
44/2011 e della delibera di incarico n. 857 del 9.6.2022, dall'Avv. Michele Pascarella (c.f.
); C.F._1
Appellante
E
(c.f.: ) con sede legale in alla via NTroparte_1 P.IVA_2 Pt_1
Isonzo n. 69, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata a difesa, in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione dall'Avv. Giuseppe Mauro (c.f.
); C.F._2
Appellata
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, depositato presso il Tribunale di Santa Maria Capua
Vetere il 10.10.2018, la in qualità di struttura temporaneamente NTroparte_1 accreditata per lo svolgimento di prestazioni sanitarie afferenti alla macroarea “branche a visita” nell'ambito territoriale dell' - con cui aveva sottoscritto specifico contratto ai sensi CP_2 dell'art. 8 quinquies ex d.lgs. 502/92 il 21.9.2016 (prot. n. 229967 del 21.09.2016) volto a regolare NT le prestazioni da rendere nell'anno 2016 e anche nel 2017 - chiedeva ingiungersi alla detta il pagamento della somma di € 191.250,83, oltre interessi moratori di cui al d.lgs. n. 231/02 dalla data di scadenza di ogni fattura sino al saldo, oltre rimborso forfettario di € 40,00 per ogni singola fattura, a titolo di saldo residuo impagato relativo alle prestazioni erogate nel 2016 per cui aveva emesso le fatture n. 11 del 26.9.2016, n. 13 del 27.10.2016, n. 14 del 2.12.2016 e n. 15 del
21.12.2016.
NT 1.2. Con decreto ingiuntivo n. 2750/2018, emesso il 13.12.2018 e notificato all' il 18-
20.12.2018, il Tribunale ingiungeva all' il pagamento della somma richiesta, oltre CP_2
interessi come richiesti e spese della procedura.
NT 1.3. L proponeva opposizione, con atto di citazione notificato il 28.1.2019, chiedendo la revoca del decreto per i seguenti motivi:
- infondatezza della pretesa creditoria in quanto l'importo richiesto dalla era stato CP_1
NT erroneamente calcolato. In particolare, deduceva di aver disposto in favore della mandati di pagamento a saldo di quanto dovuto per il 2016 la cui somma, al lordo delle “compensazioni e pagamenti duplicati ottenuti mediante procedure esecutive intentate dall'opposta nei riguardi dall'Ente negli anni precedenti”, corrispondeva ad € 549.876,38 “ovvero nient'altro di meno della cifra che costituisce il monte credito da cui, per differenza, sarebbe stato sottratto l'importo relativo ai presunti pagamenti parziali e da cui è generato l'importo richiesto attraverso la procedura monitoria (549.876,38 - 342.402,25 = 191.205,83)”;
- non idoneità delle fatture a provare la prestazione generatrice del credito;
-irritualità ed illegittimità della duplicazione della notifica del decreto ingiuntivo, stante la doppia notifica da parte del procuratore del creditore ricorrente, in un caso come procuratore del creditore nell'altro come attributario.
NT L oncludeva, quindi, chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto.
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1.4. Si costituiva, con comparsa depositata il 29.05.2019, la NTroparte_1 che resisteva all'avversa opposizione deducendo che:
- i pagamenti prospettati dal debitore non potevano dirsi provati considerato che “le decurtazioni per compensazioni e duplicazioni di pagamento, frutto di asserzioni meramente unilaterali [...] non costituiscono adempimento del debito civilisticamente e contabilmente pertanto il credito azionato non è stato saldato”;
NT
- l on aveva provato l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della R.T.U., né di aver rispettato gli obblighi contrattuali di monitoraggio dell'andamento della spesa sanitaria.
1.5. Con la memoria di cui al primo termine dell'art. 183, VI comma, c.p.c. depositata il
21.10.2020, l'opponente precisava che il limite di spesa fissato per contratto era inferiore all'importo fatturato per il 2016 e che “in aderenza alla nota metodologica riferita alla specialistica ambulatoriale resa a consuntivo dell'anno 2016 [...] alla è stato NTroparte_3 riconosciuto un saldo liquidabile pari ad € 123.339,53 a fronte di emissione di note di credito pari ad € 26.124,16 per Regressione della Tariffa Unica e per un importo pari ad € 16.329,78 relativamente a mancati riscontri riferiti alle prestazioni vantate. Il pagamento del saldo riconosciuto è stato eseguito in data 31.01.2018 mediante rimessa bancaria”. Sosteneva, inoltre, che con la sottoscrizione del contratto aveva accettato la clausola di salvaguardia sicché si era impegnata al rispetto dei provvedimenti riguardanti il tetto di spesa e si era altresì impegnata a rinunciare alle azioni/impugnazioni già intraprese avverso i detti provvedimenti ovvero ai contenziosi instaurabili contro i provvedimenti già adottati e conoscibili riferiti temporalmente all'annualità qui considerata. Infine, contestava la liquidazione degli interessi al tasso di cui al d.lgs.
n. 231/02 in quanto non applicabile alla fattispecie de qua.
1.6. Con la sentenza n. 4075/2021 il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere rigettava NT l'opposizione, confermava il decreto ingiuntivo impugnato e condannava l' opponente al pagamento delle spese di lite per le seguenti ragioni:
- in via pregiudiziale, riteneva sussistente la giurisdizione del G.O., in quanto l'oggetto della controversia riguardava “la corretta esecuzione di obbligazioni contrattuali” e non venivano in rilievo questioni relative “all'esercizio del potere autoritativo da parte del soggetto pubblico”;
- nel merito, affermava che il creditore aveva dato prova della sussistenza creditoria azionata con la procedura monitoria, sia per la mancata contestazione da parte dell'opponente dell'esecuzione delle prestazioni e della corrispondenza del quantum dovuto a quello pattuito, sia
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per il deposito di documentazione da cui si evincevano le singole prestazioni e il periodo di riferimento;
- quanto alle circostanze impeditive eccepite dall'opponente, affermava che il debitore non aveva dato prova certa e sufficiente della loro sussistenza, né era stato provato adeguatamente che i calcoli che avevano dato luogo alle decurtazioni effettuate fossero corretti;
a tal proposito, evidenziava che “la nota di credito, costituendo atto unilaterale, non può assumere valenza probatoria, da sola considerata ed in assenza di ulteriori adeguati elementi probatori”;
- affermava, poi, che l'inidoneità della documentazione offerta assumeva ancor più valenza a fronte delle contestazioni dell'opposta in ordine al quantum dei fatti impeditivi predetti ed a fronte della non contestazione da parte della debitrice circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni e il calcolo del corrispettivo dovuto in base al contratto, perciò “la nomina di un C.T.U. al fine di Con calcolare la correttezza delle decurtazioni poste in essere dall' avrebbe assunto carattere esplorativo”;
- inoltre, rilevava che l'opponente non aveva dimostrato di aver comunicato il superamento del tetto di spesa né di aver instaurato le procedure previste dal contratto prodromiche all'applicazione delle decurtazioni eccepite, violando gli obblighi di buona fede contrattuale, sicché “la decurtazione effettuata per il superamento del tetto di spesa in assenza di preventiva regolare comunicazione costituisce modifica unilaterale delle condizioni contrattuali a danno dell'altro contraente”;
- ancora, affermava che i mandati di pagamento non erano sufficienti a fornire prova dell'avvenuto pagamento dedotto, stante il loro carattere di atto unilaterale;
- infine, sosteneva l'applicabilità al caso de quo del d.lgs. n. 231/2002, sicché potevano riconoscersi al creditore gli interessi cd. commerciali, ossia al tasso previsto dal summenzionato decreto legislativo.
1.7. Avverso tale sentenza ha proposto appello l' , con atto notificato il 12.6.2022, CP_2
deducendo:
- la sussistenza della giurisdizione del G.A., in quanto le controversie riguardanti il superamento dei tetti di spesa comportano un sindacato sull'esercizio dei poteri autoritativi e di controllo della P.A.;
- l'erroneità della decisione del Tribunale nel non riconoscere l'applicazione della RTU, o anche la decurtazione delle prestazioni eseguite dopo la data di superamento del tetto di spesa in
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quanto non ha considerato che “i limiti/tetti di spesa oltre e più che rappresentare fatto costitutivo della pretesa fatta valere dal centro opposto, con conseguente onere probatorio a carico di quest'ultimo, sono un requisito di validità della prestazione, che altrimenti è nulla o non opponibile alla P.A. in quanto priva di copertura finanziaria” sicché avrebbe trovato applicazione un meccanismo analogo a quello di cui all'art. 191 d.lgs. 267/2000 che del pari escluderebbe l'obbligo NT di pagamento a carico dell' Tale circostanza, afferendo alla validità ed alla riconoscibilità della prestazione, avrebbe potuto essere rilevata d'ufficio dal Tribunale e quest'ultimo, anche mediante una CTU, avrebbe dovuto accertare in quale misura vi fossero state prestazioni eccedenti il limite di spesa e quindi prive di copertura finanziaria nonché la RTU da applicarsi;
- che era stato dimostrato il superamento del tetto di spesa e la conseguente RTU da applicarsi, dal momento che, contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, la documentazione depositata
“non può definirsi semplicisticamente unilaterale e non idonea visto che tale attività documentale è prevista, regolamentata e riconosciuta dallo stesso contratto sottoscritto e quindi dalle parti”;
- che il Tribunale ha errato nel ritenere non opponibili in compensazione le poste creditorie
NT relative alla RTU e alle duplicazioni di pagamento per procedure esecutive effettuate dalla ponendosi in contrasto con quanto affermato dalla S.C. secondo cui, “l'applicabilità delle disposizioni degli artt. 1241 e ss. c.c. (riguardanti l'ipotesi della compensazione in senso tecnico- giuridico) postula l'autonomia dei rapporti dai quali nascono contrapposti crediti delle parti laddove, nel caso in cui i rispettivi crediti e debiti abbiano origine da un unico rapporto, si tratta di accertare semplicemente le reciproche partite di dare e avere, e a ciò il giudice può procedere senza che sia necessaria l'eccezione di parte o la proposizione della domanda riconvenzionale: a condizione, però, che tale accertamento si fondi su circostanze tempestivamente dedotte in giudizio in quanto, diversamente, si verificherebbe un - non consentito ampliamento del thema decidendum”. Pertanto, tale principio sarebbe applicabile al caso di specie poiché le compensazioni eccepite riguarderebbero il medesimo rapporto contrattuale e quindi, per tale motivo, il Tribunale avrebbe dovuto ammettere una c.t.u.
NT Pertanto, l' ha rassegnato le seguenti conclusioni: “1) In via preliminare, disporre la sospensione della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza impugnata (e del decreto ingiuntivo opposto, oggetto di causa: D.I. n. 2750/2018), per i motivi di cui al punto V) del presente atto di appello;
2) In via principale, in accoglimento del motivo di appello di cui al punto I) del presente atto di appello, accerti e/o dichiari il difetto di giurisdizione del G.O. per essere la presente controversia soggetta alla giurisdizione del Giudice Amministrativo ed in particolare del Tar
Campania –Napoli e per l'effetto revochi e/o annulli e/o riformi integralmente la impugnata
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sentenza n. 4075/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, con ogni conseguenza di legge
e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2750/2018) e la condanna della società opposta – NTroparte_4
- alla restituzione di tutte le somme incassate e/o ricevute (comprese quelle incassate dal suo
[...]
difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
3) In via subordinata, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti II), III) e IV) del presente atto di appello e previa eventuale CTU, annulli, revochi e/o riformi integralmente la impugnata sentenza n. 4075/2021 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, dichiarando in accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dalla la non debenza e/o Pt_2
l'inesistenza dell'importo ingiunto, compresi gli accessori, con ogni conseguenza di legge e/o conseguenziale provvedimento, ivi compresa la revoca e annullamento del Decreto Ingiuntivo opposto (D.I. n. 2750/2018) e la condanna della società opposta – NTroparte_4
- alla restituzione di tutte le (eventuali) somme incassate e/o ricevute (comprese quelle
[...]
incassate dal suo difensore) in virtù della provvisoria efficacia esecutiva della sentenza di primo grado e del decreto ingiuntivo opposto, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 4, c.c. e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al saldo, ed al pagamento delle spese e competenze legali del doppio grado di giudizio;
4) Vittoria di spese e competenza del doppio grado di giudizio, oltre spese generali di studio 15%, IVA se dovuta e CPA come per legge.
NT Con comparsa depositata il 21.3.2023 si è costituita tardivamente l'appellata che, in via preliminare, ha eccepito l'inammissibilità dell'appello sia per aver introdotto nel giudizio circostanze impeditive nuove (regressione tariffaria, interessi moratori e c.t.u.) sia ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto per la “prolissità dei suoi temi finisce per essere una mera riproposizione dei contenuti e anche delle forme di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo”; nel merito ha poi ha NT resistito ai motivi di doglianza formulati dall' sostenendo che nessuna argomentazione giuridica della sentenza impugnata è stata superata dai motivi di appello.
Dunque, ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello in quanto inammissibile e infondato nel merito, con condanna della controparte al pagamento delle spese di lite.
All'udienza del 29.10.2024 le parti hanno precisato le conclusioni e la Corte ha introitato il processo in decisione, concedendo i termini ordinari di cui all'art. 190 primo comma c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
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MOTIVI DELLA DECISIONE
NT 1. Preliminarmente va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto dall'appellata l'appello è ammissibile in quanto dalla citazione, per quanto prolissa, è comunque possibile individuare le critiche rivolte alla sentenza di primo grado.
Inoltre, va precisato che anche le censure relative alla regressione tariffaria, al superamento del tetto di spesa e agli interessi di cui al d.lgs. n. 231/02 sono ammissibili, in quanto introdotte tempestivamente con la memoria di cui all'art. 183, VI comma, I termine c.p.c., sicché costituivano già oggetto del thema decidendum del giudizio di primo grado e, quindi, anche della pronuncia di prime cure.
2. Passando all'esame dei motivi di appello, è infondato quello relativo alla giurisdizione.
L'affermazione da parte del primo giudice della giurisdizione ordinaria è perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione secondo cui, «[i]n tema di prestazioni sanitarie effettuate in regime di cd. accreditamento provvisorio, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il criterio di riparto fissato dalla sentenza della Corte cost. n. 204 del 2004 ed ora dall'art. 133, comma 1, lett. c), c.p.a., le controversie sul corrispettivo dovuto in applicazione della disciplina del rapporto concessorio determinata nell'accordo contrattuale
NT stipulato, in condizioni di pariteticità, tra la e la struttura privata concessionaria;
peraltro, NT qualora la opponga alla domanda di pagamento ("petitum" formale immediato) l'esistenza di una propria deliberazione che, in attuazione di quella regionale a contenuto generale, determini in concreto il tetto di spesa e la creditrice replichi, negando la soggezione della propria pretesa creditoria a tali atti o sostenendone l'illegittimità, il "petitum" sostanziale della domanda non è automaticamente inciso da siffatte "replicationes", le quali devono essere considerate irrilevanti ai fini della individuazione della giurisdizione, a meno che non si sostanzino in una richiesta di accertamento con efficacia di giudicato dell'illegittimità del provvedimento posto a fondamento NT dell'eccezione sollevata dalla;
in quest'ultimo caso, infatti, poiché il "petitum" sostanziale investe anche l'esercizio di un potere autoritativo, il giudice ordinario deve declinare la giurisdizione sulla domanda di annullamento della deliberazione, trattenendo la sola domanda di condanna alle indennità, canoni o corrispettivi, salvo poi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione del giudizio sul provvedimento rimesso alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo» (così Cass., SS.UU., 28053/2018 e, nello stesso senso, ad es., Cass.
372/2021).
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Nella specie, infatti, il thema decidendum e il petitum sostanziale non riguardano alcun aspetto concernente l'esercizio di poteri autoritativi della P.A., bensì esclusivamente la sussistenza o meno del diritto della società appellata al conseguimento dei corrispettivi richiesti, in diretta applicazione del contratto stipulato o della legge.
Come già più volte ribadito anche da questa Corte in controversie analoghe, in questi casi non si verte in materia di esercizio dei poteri discrezionali da parte della P.A., poiché non è in discussione la portata della concessione, ma esclusivamente la misura del corrispettivo spettante ai soggetti che hanno svolto le prestazioni, controverso essendo il solo avveramento del fatto impeditivo dedotto del superamento del tetto di spesa, ma senza che ciò comporti un sindacato sulla legittimità dei provvedimenti emessi.
3.1. Con il secondo motivo l'appellante si duole del rigetto delle eccezioni relative all'applicazione della R.T.U. perché il Tribunale non avrebbe tenuto conto del fatto che, in presenza di uno sforamento dei limiti di spesa e di una R.T.U. applicata al singolo centro, gli effetti sarebbero stati in ogni caso quelli dell'esclusione della remunerabilità delle prestazioni;
inoltre, secondo l'appellante troverebbe applicazione un meccanismo analogo a quello di cui all'art. 191 d.lgs. n.
267/2000 che del pari escluderebbe l'obbligo di pagamento. Ancora, l'appellante sostiene di aver depositato documentazione sufficiente a dimostrare la violazione dei tetti di spesa e della conseguente RTU da applicarsi nonché delle poste creditorie eccepite in compensazione e relative a
NT duplicazioni di pagamento per procedure esecutive effettuate dalla
Il motivo è infondato.
A parere della Corte è dirimente la considerazione per la quale l'applicazione della Regressione
Tariffaria Unitaria necessita dell'intervento del Tavolo Tecnico, composto anche dai rappresentanti delle associazioni di categoria dei centri accreditati, sicché non è possibile riconoscere la validità NT della regressione tariffaria unilateralmente determinata dall' senza l'intervento del Tavolo tecnico previsto dall'art. 6 del contratto. Trattandosi di tetto di spesa di macroarea, è necessario, infatti, determinare il contributo di ciascun centro allo sforamento del budget e, conseguentemente, applicare la regressione tariffaria per il centro interessato in proporzione a tale contributo.
NT Come correttamente evidenziato dal Tribunale, l' non ha fornito prova della regolare instaurazione del Tavolo Tecnico - la cui attività è anche quella di esaminare i conteggi e le
NT determinazioni assunte dall' ai fini dell'applicazione dei criteri di remunerazione delle prestazioni ai sensi degli artt. 4 e 5 del contratto - bensì si è limitata ad asserire che “il tavolo tecnico ha funzione solo di monitoraggio e propositiva ma non vincolante”; sicché, per dirsi
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correttamente applicata la RTU non basta la determina n. 7294/2017 del 7.11.2017 (con la quale è stata fissata la regressione tariffaria) emessa dal dirigente della struttura acquisto e controllo
NT dell' nella quale, peraltro, nulla viene detto circa le determinazioni del tavolo tecnico.
La dimostrazione della necessità della procedura partecipata per la determinazione della RTU emerge anche dalla “nota metodologica” allegata all'ultimo di tali provvedimenti in cui si fa riferimento alla convocazione del tavolo tecnico.
NT In definitiva, i provvedimenti prodotti dall' in assenza delle determinazioni del tavolo tecnico – come accertato dal Giudice di prime cure - non sono sufficienti a consentire l'applicazione
NT della regressione tariffaria. A voler ritenere diversamente, si finirebbe per affermare che l' può unilateralmente stabilire che alcune prestazioni non devono essere remunerate.
3.2. È appena il caso di aggiungere, inoltre, che l'art. 191 d.lgs. 267/2000 - che riguarda la finanza degli enti locali ed è strettamente legata alla disciplina di tale materia contenuta nel testo
NT unico - non può trovare applicazione alle attesa la differente normativa applicabile alla gestione di tali enti.
3.3. Neppure la richiesta di disporre una CTU volta a determinare in questa sede la regressione tariffaria applicabile può essere accolta. Al riguardo va innanzi tutto evidenziato che la RTU dovrebbe essere determinata con le procedure previste dal contratto e dalla relativa normativa e non con una consulenza tecnica in sede giudiziale;
in ogni caso, anche a prescindere da tale
NT considerazione, è sufficiente osservare che, onde consentire l'accertamento tecnico richiesto, l' avrebbe dovuto depositare la documentazione relativa a tutte le prestazioni erogate nell'anno 2016 per la macroarea “branche a visita”.
3.4. Per quanto concerne le poste creditorie eccepite in compensazione, inerenti sia alle detrazioni per RTU sia a duplicazioni di pagamento per procedure esecutive effettuate dalla società opposta, si rileva che l'eccezione è priva di pregio per i seguenti motivi.
Per le detrazioni derivanti dall'applicazione della RTU, come già esposto, non è stata NT sufficientemente provata dall' l'esistenza dei presupposti per l'applicazione della regressione tariffaria.
Per ciò che concerne le asserite duplicazioni di pagamenti, invece, vi è una carenza di
NT allegazione, in quanto l' non ha mai indicato nel dettaglio quali sarebbero tali pretesi pagamenti, essendosi limitata, sin dal primo grado, a richiamare detrazioni relative a “compensazioni e a pagamenti duplicati ottenuti mediante procedure esecutive intentate dall'opposta nei riguardi
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dall'Ente negli anni precedenti”, senza specificare quali fossero le procedure e per ognuna di esse quali fossero gli importi da portare in compensazione. In assenza di specifica allegazione della parte, tali circostanze non possono desumersi nemmeno dai mandati di pagamento depositati NT dall' nei quali vi è solo l'indicazione dei numeri di registro di procedure esecutive delle quali, però, null'altro è dato sapere.
NT In definitiva, la Corte ritiene che l' non abbia dedotto in maniera specifica i fatti da cui si originerebbero i propri controcrediti, né li ha provati, rendendo di fatto l'eccezione generica e non meritevole di accoglimento.
4. Infine, è infondato anche il motivo di impugnazione riguardante gli interessi concessi ai sensi del d. lgs 231/2002.
L'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002 (nella prassi detti anche
“commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali dei titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è infatti stata da ultimo riconosciuta, con ragionamento condiviso ad questa Corte, anche dalle sezioni unite della Suprema Corte (cfr. Cass. s.u. 35092/2023 secondo cui
“Rientrano nella nozione di transazione commerciale, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 231 del 2002, le prestazioni sanitarie delle strutture private accreditate col erogate agli assistiti in base ad CP_5
un contratto - accessivo all'accreditamento - concluso in forma scritta con la P.A. dopo l'8 agosto
2002, avente la natura di contratto a favore di terzi ad esecuzione continuata e contenente la previsione dell'obbligo di pagamento di un corrispettivo, la cui ritardata esecuzione comporta il riconoscimento degli interessi moratori ex art. 5 del d.lgs. citato”).
Per tutto quanto esposto l'appello deve essere rigettato.
NT 5. Al rigetto dell'appello consegue la condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che, in mancanza della relativa nota specifica, vanno liquidate d'ufficio alla stregua delle risultanze processuali e dei parametri dettati dal decreto del Ministro della Giustizia 10 aprile 2014, n. 55, come succ. modificato con d.m. 147 del 13 agosto 2022 sulla liquidazione giudiziale dei compensi e delle spese spettanti agli avvocati, partendo da quello del valore della controversia (da collocare nello scaglione da € 52.000,01 a € 260.000,00), e dunque nel complessivo importo di € 8.740,00, di cui:
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Fase di studio € 1.500,00
Fase introduttiva € 1.100,00
Fase trattazione ed istruzione
€ 2.200,00
Fase decisionale € 2.800,00
Spese forfett. (15%) € 1.140,00
Totale € 8.740,00
Il tutto oltre agli eventuali accessori.
Deve infine darsi atto, in ragione dell'esito dell'impugnazione proposta, che ricorrono le condizioni per il versamento di un ulteriore importo, da parte dell'appellante, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater, d.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 4075/2021, pronunziata il 13.12.2021, proposto dall'
[...]
, così provvede: CP_2
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2. condanna l' al pagamento, in favore della delle CP_2 NTroparte_1 spese del presente grado di giudizio che liquida in € 7.600,00 per compenso professionale ed €
1.140,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello.
Così deciso in Napoli, il 18 febbraio 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dr. Roberto Notaro Dr.ssa Caterina Molfino
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