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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 03/07/2025, n. 822 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 822 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3410/2019
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 5.05.2025 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. dalle stesse depositate, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3410 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Tiziano Rossoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alba Adriatica (TE), via Vittorio Veneto Attore CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in calce alla costituzione dei nuovi difensori del 2.11.2023, dall'Avv. Katiuscia Secondino e dall'Avv. Dominella Agostino, elettivamente domiciliata presso la Filiale di sita in Teramo, Via Carlo Forti Controparte_1
Convenuto OGGETTO: Risarcimento danni.
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 25.10.2019 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale affinché accertasse l'illegittimità del vincolo apposto da Controparte_1 sul suo conto personale e (libretto n. 34150870) e, per l'effetto, la condannasse al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali - subiti, quantificati in via equitativa in €51.000,00.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale, pur ammettendo l'illegittimità Controparte_1 del vincolo, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3. All'udienza del 9.09.2020 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha disposto il mutamento del rito. pagina 1 di 6 4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 15.12.2020 e viene decisa a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
5. I fatti di causa – come pacifici e risultanti dalla documentazione depositata in atti – possono essere così sintetizzati:
- a seguito di un contenzioso instaurato dinanzi al Tribunale di Teramo ed iscritto al n. R.G. 2524/2012 tra la società Alba Betting s.r.l., di cui è stato legale rappresentante Parte_1 unitamente a (vd. doc. 7 allegato al ricorso introduttivo), e la dipendente CP_2 [...]
la predetta società è stata condannata con ordinanza del 25.06.2013 resa esecutiva in Parte_2 data 10.07.2013, al pagamento in favore di di € 6.535,40; Parte_3
- in data 7.10.2013 ha avviato il pignoramento presso terzi notificando l'atto di Parte_2 precetto ed il pignoramento all'Ufficio Postale di Alba Adriatica (TE) per sottoporre a vincolo i conti correnti intestati alla società Alba Betting s.r.l. con conseguente apertura del procedimento esecutivo r.g. n. 1610/2013 (vd. doc.
9-10 allegati al ricorso introduttivo);
- ha erroneamente sottoposto a vincolo non solo il conto corrente intestato alla CP_1 società (vd. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo) ma anche il conto corrente personale intestato a (libretto n. 34150870); Parte_1
- con missiva del 18.11.2013 ha richiesto lo svincolo del suo conto corrente Parte_1 personale (vd. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo);
- in data 8.08.2014, a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo tra la società Alba Betting s.r.l. e (vd. doc. 8 allegato al ricorso introduttivo), il Giudice Parte_2 dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva R.G. ES. 1610/2013 (vd. doc. 5,9,10 allegati al ricorso introduttivo);
- nonostante il successivo reiterato sollecito allo svincolo del conto corrente personale in data 13.11.2014 (vd. doc. 3 allegato al ricorso), ha provveduto all'effettivo svincolo Controparte_1 di tale conto corrente solo nei primi mesi del 2015;
- in data 27 febbraio 2015, essendo stato il conto sbloccato, il ricorrente ha prelevato integralmente la somma risultante dal conto pari ad € 13.130,00 (vd. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice e doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ). CP_1
6. Così ricostruiti i fatti di causa ha chiesto la condanna di al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'illegittimo vincolo del suo conto corrente personale. In particolare parte attrice ha allegato che: i) in quel periodo aveva necessità di procedere alla volturazione dei beni caduti in successione di , deceduto il 1.03.2013, con Persona_1 conseguente impossibilità di far tempestivamente fronte a tali esigenze con le sue sostanze e necessità di richiedere prestiti a parenti ed amici (vd. pag. 2 dell'atto introduttivo), i quali, a loro volta, a causa dei ritardi nella restituzione del dovuto, hanno interrotto ogni rapporto con lui (vd. pag. 4 del ricorso introduttivo); ii) nello stesso periodo era in corso la ristrutturazione dell'immobile nel quale doveva trasferirsi a vivere, con conseguente impossibilità di provvedere al tempestivo pagamento delle imprese esecutrici dei lavori, le quali – a fronte del ritardato pagamento – hanno pagina 2 di 6 interrotto i lavori e rifiutato successive commesse (vd. pag. 3 dell'atto introduttivo); iii) a fronte di ciò è caduto in un forte stato di depressione (vd. pag. 4 dell'atto introduttivo); iv) per colpa del mancato sblocco ha subito ripercussioni in azienda, con conseguenti perdite economiche (vd. pag. 4 dell'atto introduttivo).
7. Pacifica l'illegittima condotta di la quale ha erroneamente sottoposto a Controparte_1 vincolo il conto corrente personale di e non quello della società Alba Betting s.r.l. Parte_1
(debitrice di in violazione del disposto dell'art. 1852 c.c. secondo cui nelle Parte_4 operazioni in conto corrente il «correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito», in punto di diritto, sia che venga in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale sia che venga in rilievo un'ipotesi di responsabilità aquiliana, colui che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti ha l'onere di provare l'esistenza dei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, che sono conseguenza immediata e diretta del cd. danno-evento ex art. 1223 c.c. (richiamato, in materia di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.). In particolare, il danneggiato è tenuto a dimostrare sia l'an del risarcimento (ossia di aver effettivamente subito dei pregiudizi patrimoniali nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante) sia il relativo quantum (ossia l'effettiva entità della diminuzione patrimoniale subita) potendo procedersi ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. solo se il danneggiato ha fornito la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542). In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte attrice non ha fornito la prova né dell'esistenza né dell'ammontare dei danni di cui ha chiesto la tutela risarcitoria.
7.1. In primo luogo, per quanto concerne la questione relativa al mancato pagamento dell'imposta di successione a seguito del decesso di (deceduto il 1.03.2013, vd. doc. 8 allegato Persona_1 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) ritiene il Tribunale che manca la prova dell'esistenza di un danno diretto e immediato in conseguenza del ritardato svincolo del conto corrente personale dell'attore in quanto:
- dagli atti di causa non emerge se l'asserito pagamento necessario per la volturazione dei beni vi sia stato e da parte di chi;
- la dichiarazione di successione di è stata presentata in data 27.02.2015, ossia il Persona_1
pagina 3 di 6 medesimo giorno in cui l'odierno attore ha prelevato le somme a disposizione sul suo conto corrente personale, svincolato nelle more da (vd. doc.
1-2 allegati alla memoria Controparte_1 ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.);
- in ogni caso dalla documentazione in atti manca ogni indicazione in ordine all'entità delle spese relative alla successione di di talché il documento che attesta il successivo Persona_2 versamento dell'importo di € 13.100,00 al conto corrente di nulla prova (vd. doc. 3 Controparte_3 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.);
- inammissibili sono i capitoli di prova articolati da parte attrice in quanto genericamente formulati, privi di ogni riferimento a circostanze di tempo e luogo, all'indicazione dei nominativi delle persone alle quali si è asseritamente rivolto per chiedere i prestiti necessari a far fronte alle spese relative alla successione in oggetto nonché alle specifiche quantità di denaro richieste (cap. 10 dell'atto introduttivo, cap. 11 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) ovvero irrilevanti (cap. 12 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) 7.2. In secondo luogo, per quanto concerne la questione relativa ai danni relativi ai lavori di ristrutturazione dell'immobile:
- la documentazione inerente la SCIA depositata in atti (vd. doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) ha ad oggetto solo la richiesta da parte del Comune di Alba Adriatica di procedere ad un' integrazione documentale per i lavori di sostituzione degli infissi e, pertanto, non dimostra né se tali lavori sono stati effettivamente eseguiti, né quali fossero i relativi costi, né – tantomeno – quali sono gli asseriti pregiudizi patrimoniali riscontrati in conseguenza dell'illegittimo vincolo apposto al proprio conto corrente personale, a maggior ragione risalendo tale documento ad un periodo antecedente all'illegittimo blocco del conto corrente (la Scia è datata 8.01.2013, mentre il pignoramento presso terzi è stato notificato a solo in data 7.10.2013), con CP_1 conseguente irrilevanza anche della successiva risposta a firma di del 28.02.2013 Parte_1
(vd. doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice);
- irrilevante è la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico datata 6.06.2014 (vd. doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), la quale, parimenti, comprova che alcuni lavori sono stati eseguiti ma non prova in alcun modo i danni asseritamente subiti per effetto del ritardato svincolo del conto corrente personale;
- irrilevanti sono anche le fatture e gli scontrini di acquisto della merce (vd. doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) in quanto – anche a voler ritenere che trattasi di acquisti effettuati grazie ai prestiti ricevuti da amici e familiari – non vi è alcuna prova dei danni conseguenti a tale circostanza (sul punto vd. anche par.
7.3. della motivazione);
- inammissibili sono i capitoli di prova articolati da parte attrice in quanto genericamente formulati, senza ogni riferimento a circostanze di tempo e luogo relative all'asserita interruzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile (doc. 13 dell'atto introduttivo e doc. 17 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice). Ne deriva che parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine né all'esistenza né all'ammontare dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo vincolo apposto al proprio conto corrente personale relativamente all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di sua proprietà. pagina 4 di 6 7.3. In terzo luogo ritiene il Tribunale che parte attrice non ha fornito la prova neanche del danno biologico e morale subito in conseguenza della condotta di dove il danno Controparte_1 biologico è la lesione, temporanea o permanente della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito (art. 138 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 209/2005 e art. 139 co. 2 d.lgs. n. 209/2005) mentre il danno morale costituisce una voce autonoma non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi e non è risarcibile laddove sia di scarsa importanza, riconducibile piuttosto a un disagio o a un fastidio, occorrendo che il turbamento si concretizzi in qualcosa di dimostrabile, non meramente bagatellare (cfr. Cass. civ., sez. U., 11 novembre 2008, n. 26973 secondo cui i criteri di selezione del danno risarcibile sono rappresentati dalla gravità della lesione, riferita al danno ingiusto, e dalla serietà del danno, riferita al danno conseguenza). Invero:
- i due certificati medici depositati in atti sono circoscritti ad un periodo di soli due mesi (maggio e giugno) e attestano genericamente una “sindrome ansioso-depressiva a seguito di riferito illegittimo blocco del conto corrente postale”, con prescrizione solo di un periodo di riposo e cure e senza alcuna somministrazione di terapia farmacologica, non essendo ammissibile la prova orale a tal fine formulata trattandosi di circostanze di natura documentale (vd. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) e, pertanto, non appaiono idonei a ritenere provata la sussistenza di una lesione suscettibile di accertamento medico legale (con conseguente inammissibilità della richiesta di CTU medico legale in quanto esplorativa) né di un danno morale avente i requisiti sopra indicati;
- non vi è alcuna prova del nesso eziologico esistente tra la depressione che avrebbe colpito l'odierno attore e i fatti oggetto di causa, anche considerata l'inammissibilità, in ragione della sua genericità, della prova testimoniale avente ad oggetto la circostanza per cui parenti ed amici avrebbero interrotto i rapporti con lui a causa della ritardata restituzione dei prestiti allo stesso fatti (vd. cap. 16-19 dell'atto introduttivo;
cap. 20-22 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice). In sintesi, ritiene il Tribunale che l'indeterminatezza e la genericità delle allegazioni del ricorrente e dei due certificati medici prodotti non solo non consente di ritenere dimostrata l'effettiva esistenza di un danno, ma neppure la sua riconducibilità al vincolo apposto da sul conto CP_1 corrente del ricorrente, soprattutto tenendo conto della non elevata somma giacente sul libretto postale, pari ad €13.111,00, la cui temporanea indisponibilità non consente di ritenere provata l'esistenza di un apprezzabile danno neppure ricorrendo a massime di esperienza.
7.4. Quanto, poi, al richiesto danno all'immagine e alla reputazione deve premettersi che anche tale tipologia di danno, trattandosi di danno conseguenza, non sussiste in re ipsa , ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base non tanto a valutazioni astratte bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito pagina 5 di 6 dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. civ., sez. 3, 6 dicembre 2018, n. 31537; Cass. civ., sez. 6 - 3, 28 marzo 2018, n. 7594; Cass. civ., sez. 3, 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. civ. sez. 6-3, 31 marzo 2021, n. n. 8861). In altri termini, la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass. civ., sez. 3, 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. civ., sez. 6 - 3, 18 luglio 2019, n. 19434). Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di tale danno non avendo articolato in giudizio alcun mezzo probatorio volto ad acclarare le conseguenze pregiudizievoli sulla sua reputazione sociale derivanti dall'apposizione illegittima di un vincolo sul proprio conto corrente.
7.5. Infine, parte attrice non ha fornito alcuna prova neanche relativamente al richiesto danno pari alle perdite economiche subite dall'azienda dallo stesso gestita per effetto del ritardato sblocco del suo conto corrente personale essendo inammissibili le istanze istruttorie a tal fine formulate (i cap. 26-27 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. hanno ad oggetto circostanze documentali e, in ogni caso, circostanze dedotte solo tardivamente nella seconda memoria, ossia oltre il maturare delle preclusioni assertive).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di Pt_1
[...]
Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (indeterminabile – complessità bassa), alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in € 6.713,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 2.905,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1 contro ogni contraria domanda e eccezione disattesa e/o
[...] Controparte_1 assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 6.713,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Teramo, il 3.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Teramo, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca, all'esito della camera di consiglio a seguito dell'accettazione del deposito di “note di trattazione scritta” da parte della Cancelleria in conseguenza dello svolgimento dell'udienza secondo la modalità di cui all'art. 127ter c.p.c. disposta con provvedimento del 5.05.2025 regolarmente comunicato alle parti, richiamato il contenuto narrativo degli atti di causa, viste le conclusioni rassegnate dalle parti, lette le note ex art. 127ter c.p.c. dalle stesse depositate, ha pronunciato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 281sexies c.p.c., la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 3410 del Ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2019 e promossa DA rappresentato e difeso, giusta procura allegata al ricorso introduttivo, Parte_1 dall'Avv. Tiziano Rossoli, elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Alba Adriatica (TE), via Vittorio Veneto Attore CONTRO in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in calce alla costituzione dei nuovi difensori del 2.11.2023, dall'Avv. Katiuscia Secondino e dall'Avv. Dominella Agostino, elettivamente domiciliata presso la Filiale di sita in Teramo, Via Carlo Forti Controparte_1
Convenuto OGGETTO: Risarcimento danni.
*** CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c. depositato in data 25.10.2019 ha adito Parte_1
l'intestato Tribunale affinché accertasse l'illegittimità del vincolo apposto da Controparte_1 sul suo conto personale e (libretto n. 34150870) e, per l'effetto, la condannasse al risarcimento dei danni – patrimoniali e non patrimoniali - subiti, quantificati in via equitativa in €51.000,00.
2. Si è costituita in giudizio la società la quale, pur ammettendo l'illegittimità Controparte_1 del vincolo, ha chiesto il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto ed in diritto.
3. All'udienza del 9.09.2020 il Giudice precedente assegnatario del procedimento ha disposto il mutamento del rito. pagina 1 di 6 4. La causa, istruita mediante produzioni documentali, è pervenuta allo scrivente Magistrato in data 15.12.2020 e viene decisa a seguito di discussione orale ex art. 281sexies c.p.c. all'odierna udienza.
5. I fatti di causa – come pacifici e risultanti dalla documentazione depositata in atti – possono essere così sintetizzati:
- a seguito di un contenzioso instaurato dinanzi al Tribunale di Teramo ed iscritto al n. R.G. 2524/2012 tra la società Alba Betting s.r.l., di cui è stato legale rappresentante Parte_1 unitamente a (vd. doc. 7 allegato al ricorso introduttivo), e la dipendente CP_2 [...]
la predetta società è stata condannata con ordinanza del 25.06.2013 resa esecutiva in Parte_2 data 10.07.2013, al pagamento in favore di di € 6.535,40; Parte_3
- in data 7.10.2013 ha avviato il pignoramento presso terzi notificando l'atto di Parte_2 precetto ed il pignoramento all'Ufficio Postale di Alba Adriatica (TE) per sottoporre a vincolo i conti correnti intestati alla società Alba Betting s.r.l. con conseguente apertura del procedimento esecutivo r.g. n. 1610/2013 (vd. doc.
9-10 allegati al ricorso introduttivo);
- ha erroneamente sottoposto a vincolo non solo il conto corrente intestato alla CP_1 società (vd. doc. 1 allegato al ricorso introduttivo) ma anche il conto corrente personale intestato a (libretto n. 34150870); Parte_1
- con missiva del 18.11.2013 ha richiesto lo svincolo del suo conto corrente Parte_1 personale (vd. doc. 2 allegato al ricorso introduttivo);
- in data 8.08.2014, a seguito del raggiungimento di un accordo transattivo tra la società Alba Betting s.r.l. e (vd. doc. 8 allegato al ricorso introduttivo), il Giudice Parte_2 dell'esecuzione ha dichiarato l'estinzione della procedura esecutiva R.G. ES. 1610/2013 (vd. doc. 5,9,10 allegati al ricorso introduttivo);
- nonostante il successivo reiterato sollecito allo svincolo del conto corrente personale in data 13.11.2014 (vd. doc. 3 allegato al ricorso), ha provveduto all'effettivo svincolo Controparte_1 di tale conto corrente solo nei primi mesi del 2015;
- in data 27 febbraio 2015, essendo stato il conto sbloccato, il ricorrente ha prelevato integralmente la somma risultante dal conto pari ad € 13.130,00 (vd. doc. 2 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice e doc. 1 allegato alla comparsa di costituzione e risposta di ). CP_1
6. Così ricostruiti i fatti di causa ha chiesto la condanna di al Parte_1 Controparte_1 risarcimento dei danni, patrimoniali e non patrimoniali, subiti in conseguenza dell'illegittimo vincolo del suo conto corrente personale. In particolare parte attrice ha allegato che: i) in quel periodo aveva necessità di procedere alla volturazione dei beni caduti in successione di , deceduto il 1.03.2013, con Persona_1 conseguente impossibilità di far tempestivamente fronte a tali esigenze con le sue sostanze e necessità di richiedere prestiti a parenti ed amici (vd. pag. 2 dell'atto introduttivo), i quali, a loro volta, a causa dei ritardi nella restituzione del dovuto, hanno interrotto ogni rapporto con lui (vd. pag. 4 del ricorso introduttivo); ii) nello stesso periodo era in corso la ristrutturazione dell'immobile nel quale doveva trasferirsi a vivere, con conseguente impossibilità di provvedere al tempestivo pagamento delle imprese esecutrici dei lavori, le quali – a fronte del ritardato pagamento – hanno pagina 2 di 6 interrotto i lavori e rifiutato successive commesse (vd. pag. 3 dell'atto introduttivo); iii) a fronte di ciò è caduto in un forte stato di depressione (vd. pag. 4 dell'atto introduttivo); iv) per colpa del mancato sblocco ha subito ripercussioni in azienda, con conseguenti perdite economiche (vd. pag. 4 dell'atto introduttivo).
7. Pacifica l'illegittima condotta di la quale ha erroneamente sottoposto a Controparte_1 vincolo il conto corrente personale di e non quello della società Alba Betting s.r.l. Parte_1
(debitrice di in violazione del disposto dell'art. 1852 c.c. secondo cui nelle Parte_4 operazioni in conto corrente il «correntista può disporre in qualsiasi momento delle somme risultanti a suo credito», in punto di diritto, sia che venga in rilievo un'ipotesi di responsabilità contrattuale sia che venga in rilievo un'ipotesi di responsabilità aquiliana, colui che agisce per ottenere il risarcimento dei danni subiti ha l'onere di provare l'esistenza dei pregiudizi, patrimoniali e non patrimoniali, che sono conseguenza immediata e diretta del cd. danno-evento ex art. 1223 c.c. (richiamato, in materia di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.). In particolare, il danneggiato è tenuto a dimostrare sia l'an del risarcimento (ossia di aver effettivamente subito dei pregiudizi patrimoniali nella duplice componente del danno emergente e del lucro cessante) sia il relativo quantum (ossia l'effettiva entità della diminuzione patrimoniale subita) potendo procedersi ad una valutazione equitativa del danno ex art. 1226 c.c. solo se il danneggiato ha fornito la prova dell'esistenza del danno, essendovi incertezza solo sulla sua quantificazione, incertezza non eliminabile in ragione della presenza di lacune dell'istruttoria non colmabili in alcun altro modo. In altri termini, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello per cui la liquidazione del danno in via equitativa postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile (il cui onere probatorio ricade sul danneggiato) e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità (cfr., ex multis, Cass. civ., sez. 3, 12 aprile 2023, n. 9744), non potendo la valutazione equitativa sopperire all'inerzia del danneggiato nel senso che se il danneggiato, pur avendone la possibilità, omette di provare elementi utili per la determinazione del danno, il giudice deve tener conto solo degli elementi provati o notori, non potendo ricorrere alla sua determinazione in via equitativa (cfr., ex multis, Cass. Civ., sez. 6-3, ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41542). In applicazione di tali principi ritiene il Tribunale che parte attrice non ha fornito la prova né dell'esistenza né dell'ammontare dei danni di cui ha chiesto la tutela risarcitoria.
7.1. In primo luogo, per quanto concerne la questione relativa al mancato pagamento dell'imposta di successione a seguito del decesso di (deceduto il 1.03.2013, vd. doc. 8 allegato Persona_1 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) ritiene il Tribunale che manca la prova dell'esistenza di un danno diretto e immediato in conseguenza del ritardato svincolo del conto corrente personale dell'attore in quanto:
- dagli atti di causa non emerge se l'asserito pagamento necessario per la volturazione dei beni vi sia stato e da parte di chi;
- la dichiarazione di successione di è stata presentata in data 27.02.2015, ossia il Persona_1
pagina 3 di 6 medesimo giorno in cui l'odierno attore ha prelevato le somme a disposizione sul suo conto corrente personale, svincolato nelle more da (vd. doc.
1-2 allegati alla memoria Controparte_1 ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.);
- in ogni caso dalla documentazione in atti manca ogni indicazione in ordine all'entità delle spese relative alla successione di di talché il documento che attesta il successivo Persona_2 versamento dell'importo di € 13.100,00 al conto corrente di nulla prova (vd. doc. 3 Controparte_3 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.);
- inammissibili sono i capitoli di prova articolati da parte attrice in quanto genericamente formulati, privi di ogni riferimento a circostanze di tempo e luogo, all'indicazione dei nominativi delle persone alle quali si è asseritamente rivolto per chiedere i prestiti necessari a far fronte alle spese relative alla successione in oggetto nonché alle specifiche quantità di denaro richieste (cap. 10 dell'atto introduttivo, cap. 11 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) ovvero irrilevanti (cap. 12 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) 7.2. In secondo luogo, per quanto concerne la questione relativa ai danni relativi ai lavori di ristrutturazione dell'immobile:
- la documentazione inerente la SCIA depositata in atti (vd. doc. 4 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c.) ha ad oggetto solo la richiesta da parte del Comune di Alba Adriatica di procedere ad un' integrazione documentale per i lavori di sostituzione degli infissi e, pertanto, non dimostra né se tali lavori sono stati effettivamente eseguiti, né quali fossero i relativi costi, né – tantomeno – quali sono gli asseriti pregiudizi patrimoniali riscontrati in conseguenza dell'illegittimo vincolo apposto al proprio conto corrente personale, a maggior ragione risalendo tale documento ad un periodo antecedente all'illegittimo blocco del conto corrente (la Scia è datata 8.01.2013, mentre il pignoramento presso terzi è stato notificato a solo in data 7.10.2013), con CP_1 conseguente irrilevanza anche della successiva risposta a firma di del 28.02.2013 Parte_1
(vd. doc. 5 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice);
- irrilevante è la dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico datata 6.06.2014 (vd. doc. 7 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice), la quale, parimenti, comprova che alcuni lavori sono stati eseguiti ma non prova in alcun modo i danni asseritamente subiti per effetto del ritardato svincolo del conto corrente personale;
- irrilevanti sono anche le fatture e gli scontrini di acquisto della merce (vd. doc. 6 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) in quanto – anche a voler ritenere che trattasi di acquisti effettuati grazie ai prestiti ricevuti da amici e familiari – non vi è alcuna prova dei danni conseguenti a tale circostanza (sul punto vd. anche par.
7.3. della motivazione);
- inammissibili sono i capitoli di prova articolati da parte attrice in quanto genericamente formulati, senza ogni riferimento a circostanze di tempo e luogo relative all'asserita interruzione dei lavori di ristrutturazione dell'immobile (doc. 13 dell'atto introduttivo e doc. 17 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice). Ne deriva che parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine né all'esistenza né all'ammontare dei danni subiti in conseguenza dell'illegittimo vincolo apposto al proprio conto corrente personale relativamente all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione eseguiti nell'immobile di sua proprietà. pagina 4 di 6 7.3. In terzo luogo ritiene il Tribunale che parte attrice non ha fornito la prova neanche del danno biologico e morale subito in conseguenza della condotta di dove il danno Controparte_1 biologico è la lesione, temporanea o permanente della persona, suscettibile di accertamento medico legale, che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico- relazionali della vita del danneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussioni sulla capacità di produrre reddito (art. 138 co. 2 lett. a) d.lgs. n. 209/2005 e art. 139 co. 2 d.lgs. n. 209/2005) mentre il danno morale costituisce una voce autonoma non conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di natura del tutto interiore e non relazionale e, perciò, meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi e non è risarcibile laddove sia di scarsa importanza, riconducibile piuttosto a un disagio o a un fastidio, occorrendo che il turbamento si concretizzi in qualcosa di dimostrabile, non meramente bagatellare (cfr. Cass. civ., sez. U., 11 novembre 2008, n. 26973 secondo cui i criteri di selezione del danno risarcibile sono rappresentati dalla gravità della lesione, riferita al danno ingiusto, e dalla serietà del danno, riferita al danno conseguenza). Invero:
- i due certificati medici depositati in atti sono circoscritti ad un periodo di soli due mesi (maggio e giugno) e attestano genericamente una “sindrome ansioso-depressiva a seguito di riferito illegittimo blocco del conto corrente postale”, con prescrizione solo di un periodo di riposo e cure e senza alcuna somministrazione di terapia farmacologica, non essendo ammissibile la prova orale a tal fine formulata trattandosi di circostanze di natura documentale (vd. doc. 8 allegato alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice) e, pertanto, non appaiono idonei a ritenere provata la sussistenza di una lesione suscettibile di accertamento medico legale (con conseguente inammissibilità della richiesta di CTU medico legale in quanto esplorativa) né di un danno morale avente i requisiti sopra indicati;
- non vi è alcuna prova del nesso eziologico esistente tra la depressione che avrebbe colpito l'odierno attore e i fatti oggetto di causa, anche considerata l'inammissibilità, in ragione della sua genericità, della prova testimoniale avente ad oggetto la circostanza per cui parenti ed amici avrebbero interrotto i rapporti con lui a causa della ritardata restituzione dei prestiti allo stesso fatti (vd. cap. 16-19 dell'atto introduttivo;
cap. 20-22 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. di parte attrice). In sintesi, ritiene il Tribunale che l'indeterminatezza e la genericità delle allegazioni del ricorrente e dei due certificati medici prodotti non solo non consente di ritenere dimostrata l'effettiva esistenza di un danno, ma neppure la sua riconducibilità al vincolo apposto da sul conto CP_1 corrente del ricorrente, soprattutto tenendo conto della non elevata somma giacente sul libretto postale, pari ad €13.111,00, la cui temporanea indisponibilità non consente di ritenere provata l'esistenza di un apprezzabile danno neppure ricorrendo a massime di esperienza.
7.4. Quanto, poi, al richiesto danno all'immagine e alla reputazione deve premettersi che anche tale tipologia di danno, trattandosi di danno conseguenza, non sussiste in re ipsa , ma deve essere allegato e provato da chi ne domanda il risarcimento, e la sua liquidazione deve essere compiuta dal giudice in base non tanto a valutazioni astratte bensì al concreto pregiudizio presumibilmente patito pagina 5 di 6 dalla vittima, per come da questa dedotto e provato (cfr. Cass. civ., sez. 3, 6 dicembre 2018, n. 31537; Cass. civ., sez. 6 - 3, 28 marzo 2018, n. 7594; Cass. civ., sez. 3, 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. civ. sez. 6-3, 31 marzo 2021, n. n. 8861). In altri termini, la sussistenza di un danno non patrimoniale in concreto subìto deve essere oggetto di allegazione e prova, anche attraverso presunzioni gravi, precise e concordanti sulla base, però, di elementi indiziari diversi dal fatto in sé (cfr. Cass. civ., sez. 3, 26 ottobre 2017, n. 25420; Cass. civ., sez. 6 - 3, 18 luglio 2019, n. 19434). Orbene, nel caso di specie, parte attrice non ha fornito alcuna prova in ordine alla sussistenza di tale danno non avendo articolato in giudizio alcun mezzo probatorio volto ad acclarare le conseguenze pregiudizievoli sulla sua reputazione sociale derivanti dall'apposizione illegittima di un vincolo sul proprio conto corrente.
7.5. Infine, parte attrice non ha fornito alcuna prova neanche relativamente al richiesto danno pari alle perdite economiche subite dall'azienda dallo stesso gestita per effetto del ritardato sblocco del suo conto corrente personale essendo inammissibili le istanze istruttorie a tal fine formulate (i cap. 26-27 della memoria ex art. 183 co. 6 n. 2 c.p.c. hanno ad oggetto circostanze documentali e, in ogni caso, circostanze dedotte solo tardivamente nella seconda memoria, ossia oltre il maturare delle preclusioni assertive).
8. Le spese di lite seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono poste a carico di Pt_1
[...]
Le stesse, tenuto conto delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147/2022, avuto riguardo alla natura ed al valore della causa (indeterminabile – complessità bassa), alle questioni fattuali e giuridiche affrontate, al pregio dell'attività professionale svolta, si liquidano in € 6.713,00 (€ 1.701,00 per la fase di studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 903,00 per la fase istruttoria/trattazione – così ridotta trattandosi di causa di natura documentale - ed € 2.905,00 per la fase decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso da Pt_1 contro ogni contraria domanda e eccezione disattesa e/o
[...] Controparte_1 assorbita, così dispone:
1) rigetta la domanda;
2) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1 si liquidano in € 6.713,00 oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge. Teramo, il 3.07.2025 Il Giudice Dott.ssa Maria Laura Pasca (atto sottoscritto digitalmente)
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