Sentenza 5 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 05/01/2001, n. 99 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 99 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2001 |
Testo completo
Aula A REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 00099/0 1 LA CORT SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N.10067/99 Dott. Giuseppe IANNIRUBERTO Consigliere Dott. Giovanni MAZZARELLA Cron.102 Consigliere Dott. Attilio CELENTANO FILADORO Cons. Rel. Rep. Dott. Camillo Consigliere Ud. 07/11/00 Dott. Paolo STILE ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio sul ricorso proposto da: dal Sig. HSOLE 24 OF per diritti L. 0000 AR AR, elettivamente domiciliato in Roma, via 5 GEN. 2001 IL CANCELLIERE Pezzana n. 80, presso gli avv. Mario Porcelli e Vittorio Lauro, che lo rappresentano e difendono giusta delega in atti;
ricorrente
contro
DELL'AGRICOLTURA, BANCA NAZIONALE in persona dell'avv. Carlo Maria Stigliano e dell'avv. Maurizio ル Vernacchia, nelle rispettive qualità di Direttore di succursale il primo e di procuratore il secondo, in virtù dei poteri loro conferiti con delibere del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 1992 e 28 1 4537 aprile 1995, elettivamente domiciliata in Roma, Piazza CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE del Paradiso n.55, presso l'avv. Flaminia Della Chiesa Richiesta copia studio dal Sig. d'ARATI d'Isasca, rappresentata e difesa giusta delega in atti per diritti L. dall'avv. Nunzio Rizzo del Foro di Napoli;
IL CANCELLIERE - controricorrente avverso la sentenza del Tribunale di Napoli del 20 novembre 1998-15 gennaio 1999, n. 163, nella causa n. CANCELLERIA 43925 del 1997, cron. 6950; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 7 novembre 2000 dal Relatore Cons. Camillo Filadoro;
Udito l'avv. Nunzio Rizzo;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio Buonajuto, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso. CAN ELLERIA SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza 20 novembre 1998-15 gennaio 1999, il Tribunale di Napoli rigettava l'appello proposto da TA IA avverso la decisione del locale CANCELLERIA Pretore del 28 marzo 1997 che aveva rigettato le sue domande intese ad ottenere la dichiarazione di nullità о illegittimità del licenziamento disciplinare intimato dalla Banca Nazionale Osservavano i giudici di appello che tra le varie Л dell'Agricoltura in data 25 luglio 1988. 2 CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE contestazioni mosse al dipendente, quella di Richiesta copia esecutiva Rizzo dal Sig. maggior rilievo riguardava indubbiamente i fatti per dintti L. 16 FEB. 2001 dell' 8 settembre 1987. IL CANCELLIERELANG Secondo l'assunto della Banca, in tale data, il TA, incaricato di effettuare la spedizione di alcune lettere, avrebbe mancato di provvedervi, falsificando tutti i documenti allo scopo di fornire una apparenza di regolarità alla operazione e di trattenere il danaro relativo alle spedizioni non effettuate. Il comportamento posto in essere dal TA era emerso solo qualche mese dopo i fatti, a seguito di un procedimento civile instaurato da un cliente, il quale aveva versato sul proprio conto l'assegno di avuto esito positivo. Ilun terzo che non aveva titolo non gli era stato restituito dalla Banca, impedendogli in tal modo l'esercizio dell'azione di regresso. Avendo in quel procedimento la Banca medesima dedotto la spedizione dell'assegno in questione con raccomandata 8 settembre 1987, era stato accertato in corso di causa che la raccomandata in questione, unitamente ad altre diciassette raccomandate, non era mai stata spedita e che la relativa distinta in uno al timbro postale ĥi era frutto di un fotomontaggio. 3 In base alle risultanze istruttorie ed alla consulenza tecnica disposta, il Tribunale giungeva responsabilità del TA inad affermare la ordine a tali episodi, anche se mancava la prova che tutti i documenti in questione fossero interamente riferibili al TA. Tra l'altro, nella memoria difensiva dinanzi al Pretore, la Banca precisava che in data 29 luglio 1998, quindi dopo il licenziamento, un impiegato della filiale aveva rinvenuto nell'armadietto del TA, ben custodite in un sacchetto di plastica, 64 buste sigillate, non affrancate, dell'Agenzia, indirizzate a vari clienti. Ritenuta la responsabilità del TA in ordine ai fatti contestati, i giudici di appello ne sottolineavano la gravità osservando che la stessa andava ben oltre la materiale illecita acquisizione delle somme destinate alla spedizione: "in effetti, il mancato espletamento dell'attività commessa al TA, ha finito per porre in crisi le procedure bancarie, fondamentali nell'esercizio dell'attività di credito, compromettendo altresì le necessarie relazioni di affidabilità nel rendiconto dei movimenti di dare-avere, tra cliente ed Istituto". Ritenuta la esistenza di una giusta causa, doveva di necessità escludersi che il licenziamento fosse stato intimato, come suggerito dal TA nel ricorso introduttivo, per un motivo illecito (lo stato di tossicodipendenza dell'interessato). Secondo i giudici di appello, inoltre, la contestazione doveva considerarsi tempestiva, in considerazione delle dimensioni dell'azienda e della natura dei fatti contestati (che avevano richiesto particolari accertamenti e addirittura lo svolgimento di una perizia grafologica). Infine, in merito alla mancata concessione di copia della documentazione utilizzata dal datore di lavoro a sostegno delle accuse mosse a suo carico, il Tribunale osservava che nessuna disposizione di legge in vigore pone un onere del genere a carico del datore di lavoro. Avverso tale decisione il TA propone ricorso per cassazione sorretto da quattro motivi. Resiste la Banca Nazionale dell'Agricoltura con controricorso, illustrato da memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo, il ricorrente denuncia omessa pronuncia su un punto decisivo sottoposto all'attenzione del giudice di appello (art.360 n.5 codice di procedura civile) in relazione agli articoli 2118 e 2119 codice civile. I giudici di appello, secondo il ricorrente, non avrebbero motivato in ordine all'esistenza di un - motivo illecito (lo stato di tossicodipendenza del TA), individuato come l'unica ragione del licenziamento a pagg.17-18 del ricorso in appello. Il motivo non è fondato. I giudici di appello hanno ritenuto la sussistenza di una giusta causa di licenziamento, sottolineando (pagg.6 e 7) che ciò era sufficiente di per sé ad escludere che il licenziamento fosse stato intimato per un motivo illecito. Sarebbe stato, in ogni caso, onere del ricorrente fornire la prova, sia pure indiziaria, del motivo illecito. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 nn.3 e 5 codice di procedura civile, in relazione all'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n.300, ribadendo l'eccezione di tardività della contestazione già formulata nel ricorso introduttivo. Il motivo non è fondato. Il Tribunale, con ampia motivazione, che sfugge a errori giuridici, ha spiegato che il ritardo di un г qualsiasi censura perché esente da vizi logici ed 6 mese tra contestazione e data di accertamento dei fatti trovava piena giustificazione in considerazione della particolarità delle condotte poste in essere dal TA e della complessità della organizzazione della Banca. Come noto, l'immediatezza della contestazione va sempre intesa in senso relativo, tenendo conto della natura dei fatti da contestare e di tutte le condizioni presenti. La giurisprudenza di questa Corte è costante nel ritenere che l'ampiezza del periodo di tempo tra conoscenza del fatto e sua contestazione può variare in relazione al tipo di addebito e alla struttura organizzativa in cui il lavoratore è inserito. Nel caso di specie, con una motivazione che sfugge a qualsiasi censura, perché esente da vizi logici ed errori giuridici, il Tribunale ha spiegato il ritardo nella contestazione con la struttura articolata dell'Istituto bancario e con la necessità di accurate indagini e di una attenta valutazione comparativa e complessiva dell'intero materiale raccolto. Con il terzo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'articolo 360 nn.3 e 5 codice di 7 procedura civile, in relazione all'articolo 116 codice di procedura civile, erroneità, contraddittorietà ed illogicità della motivazione, nonché omesso esame di punti decisivi della controversia. In particolare, il ricorrente sottolinea che le risultanze della consulenza tecnica di ufficio non erano idonee a far risalire proprio a lui le sottoscrizioni di tutti i documenti falsificati (riguardanti la spedizione delle raccomandate). -sottolinea il TA- I giudici di appello contraddittoriamente ritenuto che la avevano consulenza tecnica di ufficio non consentiva di attribuirgli per intero la formazione dei moduli attinenti alla fase preventiva e consuntiva della spedizione, e tuttavia erano giunti ad attribuire valore al riconoscimento che lo stesso consulente tecnico di ufficio aveva fatto della forma del TA in calce alla "separata notula". Il ricorrente segnala inoltre le contraddizioni di alcuni testi in ordine alle modalità di compilazione della modulistica relativa alle spedizioni delle raccomandate (ed in particolare il mod. 1021 e 172). I giudici di appello, secondo il ricorrente, non 8 avrebbero tenuto conto della circostanza che egli aveva sempre escluso di essersi recato il giorno 8 settembre 1987 presso l'ufficio postale. Tra l'altro, il ricorrente era stato distaccato senza preavviso presso l'agenzia del Rettifilo, sicchè doveva escludersi che egli potesse sapere che nei giorni precedenti l'agenzia avesse inviato lettere e telegrammi per importi corrispondenti a quelli di cui alla distinta dell'8 settembre. "L'esame di tali documenti, omesso dal Tribunale conclude il ricorrente- contrasta stridentemente con la motivazione della sentenza, facendo sì che il ragionamento dei giudici di appello appaia inficiato da illogicità e contraddittorietà”. Con il quarto ed ultimo motivo, il ricorrente denuncia violazione dell'art. 360 nn. 3 e 5 codice di procedura civile, in relazione all'art. 2697 codice civile, art.5 legge 604 del 1966 e 116 codice di procedura civile, difetto di motivazione, un punto decisivo della omessa pronuncia su controversia. Il Tribunale-secondo il ricorrente- avrebbe dato per provato che la falsificazione delle ricevute di spedizione delle raccomandate fosse da imputare proprio al ricorrente, nonostante l'esistenza di 9 numerosi indizi che escludevano una sua responsabilità al riguardo. Gli ultimi due motivi, da esaminare congiuntamente, in quanto connessi tra di loro, sono inammissibili ancor prima che infondati. Attraverso la denuncia di vizi di motivazione e di violazione di norme di legge, il ricorrente tende a proporre una diversa lettura delle risultanze processuali, inammissibile in questa sede. Come è stato più volte affermato da questa Corte, il vizio di omessa о insufficiente motivazione, deducibile in sede di legittimità, ex art. 360 n.5 codice di procedura civile, sussiste solo se nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, sia riscontrabile il mancato о deficiente esame di punti decisivi della consistere in uncontroversia e non può, invece, apprezzamento dei fatti e delle prove in senso difforme da quello pretese dalla parte. La citata norma, infatti, non conferisce a questa Corte il potere di riesaminare e valutare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto logico-formale e della correttezzail profilo giuridica, l'esame e la valutazione fatta dal giudice del merito al quale soltanto spetta 10 individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, valutare le prove, controllarne l'attendibilità e la concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione. Per quanto attiene al giudizio sull'attendibilità dei testimoni e sulla credibilità di taluni invece che di altri, esso coinvolge -per sua natura- apprezzamenti di fatto riservati, appunto, al giudice del merito, il quale, nel porre a fondamento della decisione una fonte di prova e nell'escluderne altre, è tenuto solo a spiegare le ragioni del proprio convincimento, senza che ciò comporti l'obbligo di discutere ogni singolo elemento e a confutare tutte le deduzioni difensive (Cass. 14 aprile 1994, n. 3498). osserva che non èIn particolare, il ricorrente stato minimamente provato che egli il giorno 8 settembre 1987 avesse effettuato il servizio di spedizione della corrispondenza, non essendo riferibili a lui le scritture e le sottoscrizioni apposte sulla modulistica relativa. Con ampia motivazione, i giudici di appello hanno spiegato per quali ragioni -attraverso una lettura comparativa e complessiva di tutti i documenti- si 11 dovesse affermare la responsabilità del TA in ordine alla spedizione del giorno 8 settembre 1987. In particolare, ha ricordato il Tribunale, la firma apposta sulla prima notula era da riferire indubbiamente al TA, secondo le risultanze della consulenza tecnica di ufficio. I dati riportati in questa prima nota erano in tutto e per tutto coincidenti con le analitiche voci poi esposte nella seconda distinta (consuntiva -mod.172); sicché doveva necessariamente identificarsi nel TA il soggetto cui era stata affidata la spedizione -mai effettuata- delle 18 raccomandate che compaiono nell'elenco di cui al mod. 172. A fronte di tali specifiche conclusioni, il ricorrente non formula rilievi precisi e circostanziati, tale da portare a conclusioni diverse da quelle contenute nella consulenza tecnica di ufficio, fatte proprie dal Tribunale. Il ricorso deve pertanto essere rigettato, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, liquidate come in dispositivo. al pagamento delle spese che liquida in lire 31.000, し
P.Q.M
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente 12 oltre a lire 2.500.000 per onorari di avvocato. iladro Così deciso in Roma, il 7 novembre 2000. IL DENTE IL CONSIGLIEREfamill F IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA Depositata in Cancelleria -5 GEN. 2001 ogal, IL LABORATORE CANCELLERIA s u n S E D , A S O 0 S L 1 A L 3 . T O 3 T , B 5 R A I S 'A . D E L P N A L S T E I 3 S D N 7 - O I G P 8 S O - N IM 1 A E 1 S D A I E E D , A G E O T O G R T T E N IS T E L I S IR G E E A D R L L O E D 13