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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 18/12/2025, n. 1393 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 1393 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Genova
Sezione Prima Civile
R.G. 229/2025
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, in persona dei magistrati:
Dott.ssa Rosella Silvestri Presidente
Dott.ssa Enrica Drago Consigliere
Dott. Stefano Tarantola Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado tra
(Codice Fiscale – Partita IVA Parte_1 P.IVA_1
), con sede in Torino, Piazza San Carlo n. 156, e sede Secondaria in P.IVA_2
Milano, Via Monte di Pietà n. 8, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Battista
BI e dall'Avv. Andrea Lenzo, elettivamente domiciliata nel loro studio in Genova,
Salita di San Matteo 23 appellante contro
(C.F.: ) CP_1 C.F._1
(C.F.: ) Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'Avv. Monica Filippi, elettivamente domiciliati presso lo studio del difensore appellati
1 CONCLUSIONI: per la parte appellante:
Piaccia all'Ecc.ma Corte Ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta. Previa ogni più opportuna declaratoria meglio vista. Richiamate espressamente e singolarmente, ai sensi dell'art. 346 c.p.c., le domande ed eccezioni tutte proposte in primo grado
1) Nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza resa inter partes dal Tribunale Civile di La Spezia n.
50/2025, nel giudizio R.G. n. 663/2021, mai notificata:
- respingere le domande proposte dai Sigg.ri e in Parte_3 Parte_2
quanto infondate e non provate per le ragioni esposte in atti;
- rigettare e disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dagli appellati, per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
2) Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi di giudizio e con condanna dei Sigg.ri e alla restituzione dell'importo di € 9.653,74 già versato da Parte_3 Pt_2
a titolo di spese legali in esecuzione della sentenza di primo grado, Parte_1
nonché con vittoria delle spese di CTU di primo grado, già versate dalla Banca.
Per parte appellata:
Parte appellata, nel procedimento di cui all'oggetto, come in atti rappresentata ed assistita, assunte come qui integralmente presupposte e richiamate le allegazioni e deduzioni portate nella memoria di costituzione in atti, conclude affinché l'Ecc.ma Corte qui adita Voglia
-rigettare l'appello - e le domande tutte con lo stesso dispiegate - interposto avverso la sentenza n.50 pronunciata dal Tribunale Civile della Spezia in data 3 febbraio 2025 perché infondato in punto di fatto e di diritto e, per l'effetto,
-confermare integralmente la sentenza impugnata ed in accoglimento della domanda formulata dalla parte qui appellata,
• condannare, nella persona del legale rappresentante al Parte_1
pagamento in favore degli attori qui appellati dell'importo di euro 40.332,23 oltre interessi dalla domanda al saldo;
pag. 2/9 • condannare alla refusione delle spese processuali dei due gradi Parte_1
di giudizio in via solidale tra loro come liquidate nella sentenza impugnata con riferimento al giudizio di primo grado e come da liquidarsi con riferimento al presente giudizio;
• porre le spese della consulenza tecnica d'ufficio già liquidate in prima istanza a carico esclusivo di nei rapporti tra le parti Parte_1
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con sentenza n.50/2025 il Tribunale di La Spezia, all'esito dell'attività istruttoria anche con esecuzione di CTU, in accoglimento della domanda subordinata svolta da e condannava , al Parte_3 Parte_2 Controparte_2
pagamento della somma di Euro 40.332,23 (a titolo di restituzione somme pagate in eccesso nell'ambito di rapporto di mutuo) oltre interessi dalla domanda al saldo, e oltre le spese di lite. Il Tribunale, mediante CTU, aveva proceduto al ricalcolo degli interessi corrispettivi con il tasso sostitutivo ex art.117 D.Lgs. 385/1996 per la ritenuta indeterminatezza del TAEG e la ritenuta ambiguità nelle modalità di calcolo del piano di ammortamento, alla francese, influenti sull'obbligo di trasparenza.
2- Con l'atto d'appello sono stati svolti i seguenti motivi d'appello:
i. erroneità della sentenza di primo grado per l'inapplicabilità al mutuo fondiario oggetto di causa della disciplina fissata per i contratti di credito al consumo, con errata applicazione degli artt. 124, 125 bis comma 6, e 117 TUB al contratto di mutuo dedotto in causa;
ha richiamato l'appellante la pronuncia della Corte di
Cassazione 14 febbraio 2023 n.4597, con la quale è stato fissato il principio che l'errata indicazione del TAEG (ISC) non incide sulla validità del contratto, ma integra solo la violazione di una regola di condotta della banca afferente il dovere di informazione;
ha osservato che gli appellati non hanno svolto in giudizio alcuna domanda risarcitoria per tale titolo;
ii. erroneità della sentenza di primo grado per non aver considerato il mancato assolvimento dell'onere della prova da parte degli attori nel primo grado di pag. 3/9 giudizio, in assenza della prova delle quietanze di pagamento delle somme chieste in restituzione ex art.2033 cc;
iii. erroneità della sentenza di primo grado in ordine alla ritenuta indeterminatezza del calcolo degli interessi con riguardo al regime di capitalizzazione degli interessi con ammortamento alla francese;
iv. erroneità della sentenza di primo grado in merito al regolamento delle spese di lite e di CTU.
3- Gli appellati si sono costituiti chiedendo rigettarsi l'appello, e deducendo quanto segue:
i. “in questa sede, vale la pena di ricordare, insieme alla sentenza delle Sezioni
Unite (02/12/2010, n. 24418, già citata nella predetta memoria), anche la successiva ordinanza della Cass. Civ. Sez. VI, n. 21646 del 05/09/2018, e quella molto più recente, Cass. Civ. Sez. I, n. 13586, del 16/05/2024; tutte concordi, nel ritenere l'ammissibilità dell'azione di ripetizione dell'indebito del correntista
(mutuatario), anche in costanza di rapporto”;
ii. “la CTU, …, non presenta contraddizioni, ..., ma analizza il contratto oggetto di causa sotto due diversi livelli di calcolo: evidenzia, infatti, la diversa entità dei tassi di mora previsti nel contratto, e, particolarmente: - evidenzia assurgere al
5,5% il tasso di mora indicato nel contratto;
- evidenzia assurgere al 6,28% il tasso effettivo annuo, risultante dal cumulo corrispettivo + mora, e aggiunge (si veda pag. 38 – 39 della perizia agli atti): “… sulla base della documentazione in possesso si conclude che gli interessi pattuiti in contratto al momento della sua stipula, avvenuta il 01/08/2005, SOMMATE le COMMISSIONI, le
REMUNERAZIONI a qualsiasi titolo, le SPESE CONNESSE (escluse solo imposte e tasse), e considerati gli interessi di mora, risultano USURARI, dato che complessivamente sono superiori al limite di legge (tasso soglia)… ”
Dunque, non vi è niente di contraddittorio nella suestesa analisi del CTU, ma, solamente, come già osservato, una accurata analisi che si svolge su diversi piani e che, infine, arriva ad evidenziare l'esistenza di una usura originaria”;
pag. 4/9 iii. “… chi scrive è ben conscio della giurisprudenza recente (Cass. SSUU. n.
19597/2020), che, però, a ben vedere, non ha affermato un principio limitativo della gratuità, ma va letta insieme ai precedenti giurisprudenziali che affermavano che in presenza di usura pattizia vi sia sempre la sanzione della non debenza tout court degli interessi (si vedano Cass. SSUU. 24675/2017,
Cass. 24044/2017, Cass. 12965/2016 e Cass. 5324/2003).- Le Sezioni Unite del
2020, non hanno introdotto un principio generale che limita sempre e comunque la sanzione della non debenza riguardo solo gli interessi moratori, ma ha deciso un caso in cui era usuraria solo la clausola di mora, lasciando impregiudicati i casi in cui, invece, vi sia usura degli interessi corrispettivi, o, come nel nostro caso, una usura “complessiva”, tenuto conto cioè di tutte le voci di calcolo
(commissioni, remunerazioni, etc…), così come evidenziato dal CTU nel nostro caso di specie.- Non vi è, dunque, “sconfessione”, nelle Sezioni Unite del 2020, delle Cassazioni precedenti (in particolare Sezioni Unite 24657 e 24044 del
2017), dove si parla di gratuità totale degli interessi, quando la pattuizione sugli interessi corrispettivi (o l'intero costo) sia usuraria ab origine;
che è ciò che ha determinato il CTU nelle sue conclusioni.- Peraltro va osservato che già nel quesito posto al consulente tecnico d'ufficio (si veda l'ordinanza ammissiva di
CTU, nel verbale di udienza del 19/10/2023, che anche oggi si produce sub n.
4), il Giudice richiedeva che, nel caso venisse accertata l'esistenza di una usura originaria (in effetti, poi, come visto, rilevata dal perito), in quel caso, si sarebbe dovuto considerare non dovuto alcun interesse da parte dei mutuatari.-
4- Sulle conclusioni precisate dalle parti ai sensi dell'art.350 bis cpc, e all'esito dell'udienza del giorno 15 ottobre 2025, la causa veniva trattenuta in decisione dal collegio.
5- Ritiene questa Corte che l'appello debba trovare accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
pag. 5/9 5.1- Primo motivo d'appello: osserva questa Corte che la Corte di Cassazione ha affermato il principio secondo cui, “in tema di contratti bancari, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale (TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993;
l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima” (Cass.Sez.1, 14 febbraio
2023, n.4597; conforme Cass.Sez.1, 9 dicembre 2021, n.39169). In applicazione del sopra esposto principio fissato dalla Corte di Cassazione, è errata l'applicazione dell'art.117 D.Lgs. 385/1993 fatta dal Tribunale con la sentenza appellata al contratto di mutuo oggetto di causa, riportando quanto erroneamente risultante sul punto dalla CTU in contrasto con il citato principio. È quindi fondato il primo motivo d'appello svolto dalla La domanda svolta in primo grado dagli appellati sul punto deve essere Pt_4
rigettata, con riforma della sentenza appellata.
5.2- Secondo motivo d'appello: l'appellante ha eccepito che gli odierni appellati, attori in primo grado, non hanno assolto all'onere di prova a loro carico in ordine alla lamentata applicazione di costi, da parte della banca, superiori a quelli pattuiti contrattualmente. Il motivo è fondato. Da un lato l'onere di provare l'avvenuto pagamento delle rate di mutuo – anche per la parte che viene dedotto essere stata pagata in eccesso - è a carico del mutuatario (v. Cass.Sez.1, 15 aprile 2019 n.10507). Nel presente giudizio, a fronte della stipula del mutuo nell'anno 2005, sono stati prodotti nel primo grado di giudizio dagli appellati solo estratti di conto corrente per gli anni 2010-
2014 e le quietanze di pagamento per gli anni successivi, essendo così incompleta la produzione documentale offerta in giudizio. La mancata prova sull'entità degli importi che sarebbero stati corrisposti in eccesso non è stata erroneamente considerata con la sentenza appellata ove, recependo le risultanze della CTU, è stata altresì fatta applicazione, erroneamente, del disposto dell'art. 117 D.Lgs. 385/1993. Sia l'erronea pag. 6/9 applicazione del principio dell'onere della prova, sia l'erronea applicazione del disposto dell'art.117 D.Lgs. 385/1993, comportano l'accoglimento anche del secondo motivo d'appello.
5.3- Terzo motivo d'appello: le Sezioni Uniti della Corte di Cassazione hanno fissato il principio secondo cui, in tema di mutuo bancario, a tasso fisso, con rimborso rateale del prestito regolato da un piano di ammortamento "alla francese" di tipo standardizzato tradizionale, la mancata indicazione della modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione composto degli interessi debitori non è causa di nullità parziale del contratto, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuali e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti” (Cass.Sez.Un., 29 maggio
2024, n.15130). Successivamente la Corte di Cassazione ha precisato che, “in tema di mutuo bancario con piano di ammortamento alla francese standardizzato a tasso variabile, non si determina alcuna capitalizzazione degli interessi perché la quota di interessi di ogni rata viene egualmente calcolata, come nel mutuo a tasso fisso, sul debito residuo del periodo precedente, costituito dalla quota capitale ancora dovuta, detratto l'importo già pagato in linea capitale con le rate precedenti, né vi è alcuna violazione degli obblighi di trasparenza contrattuale, laddove il piano di ammortamento riporti la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, del tasso di interesse nominale (TAN) ed effettivo (TAEG), della periodicità (numero e composizione) delle rate di rimborso con la loro ripartizione per quote di capitale e di interessi, dovendo pertanto escludersi la nullità del contratto per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto, potendo il contraente rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla base dei parametri noti al momento della pattuizione, dovendo considerarsi che il piano di ammortamento di un mutuo a tasso variabile, per sua natura, non può che essere indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale dell'importo da restituire” (Cass.Sez.1, 19 marzo 2025, n.7382). È quindi fondato il terzo motivo d'appello ed erroneo quanto in contrario ritenuto con la sentenza appellata, che deve essere, anche per tale ragione, riformata, con rigetto delle domande svolte dagli appellati nel primo grado di giudizio.
pag. 7/9 6- Le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio – accogliendosi così il relativo motivo d'appello sul punto – seguono la soccombenza degli appellati e sono liquidate, secondo i valori medi della vigente TF in relazione al valore di causa, con riferimento allo scaglione da € 26.001,00 sino ad € 52.000,00, come di seguito indicato:
i. per il presente grado di giudizio: fase di studio della controversia € 2.058,00, fase introduttiva del giudizio € 1.418,00, fase di trattazione € 3.045,00, fase decisionale € 3.470,00, e così complessivamente € 9.991,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge;
ii. per il primo grado di giudizio: fase di studio della controversia € 1.701,00, fase introduttiva del giudizio € 1.204,00, fase di trattazione € 1.806,00, fase decisionale € 2.905,00, e così complessivamente € 7.616,00, oltre 15 % per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese di
CTU, come liquidate nel primo grado di giudizio con separato provvedimento, anticipate dalla banca in € 8.527,74, come documentato in atti (doc.4).
La banca appellante ha inoltre dichiarato di aver provveduto al pagamento dell'importo di € 9.653,74 (compensi e accessori) per le spese di lite liquidate con la sentenza di primo grado e dell'importo di € 8.527,74 per spese di CTU come liquidate nel primo grado di giudizio con separato provvedimento (doc.4). L'avvenuto pagamento non è contestato dagli appellati e la relativa domanda di rifusione deve essere accolta. E' stato precisato dalla Corte di Cassazione che “l'azione di restituzione delle somme pagate in base ad una pronuncia di condanna poi caducata non è riconducibile allo schema della ripetizione d'indebito, perché si collega ad un'esigenza di restaurazione della situazione patrimoniale e, dunque, non si presta a valutazioni sulla buona o mala fede dell'"accipiens"; per ottenere la restituzione di quanto pagato è necessaria la formazione di un titolo restitutorio, il quale comprende "ex lege", senza bisogno di una specifica domanda in tal senso e a prescindere anche da una sua espressa menzione nel dispositivo, il diritto del "solvens" di recuperare gli interessi legali, con decorrenza, ex art. 1282 c.c., dal giorno dell'avvenuto pagamento” ( Cass., Sentenza n. 34011 del
12/11/2021). Sugli importi sopra indicati saranno dovuti gli interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento.
pag. 8/9
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Genova, Sezione Prima Civile, definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza appellata, ogni contraria eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta le domande svolte dagli appellati nel primo grado di giudizio;
2) condanna gli appellati alla rifusione, in favore dell'appellante, della somma di €
9.653,74 corrisposta dalla banca per le spese di lite (compensi e accessori) liquidate con la sentenza di primo grado, oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento, nonché della somma di € 8.527,74, per spese di CTU del primo grado di procedimento anticipate dalla banca come liquidate nel primo grado di giudizio con separato provvedimento, oltre interessi legali dal giorno dell'avvenuto pagamento;
3) condanna gli appellati, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'appellante, delle spese del presente grado del giudizio che liquida in € 9.991,00 oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, nonché del primo grado di giudizio che liquida in € 7.616,00 oltre 15% per spese generali, oltre i.v.a. qualora dovuta e c.p.a. come per legge, oltre spese di CTU come liquidate nel primo grado di giudizio con separato provvedimento.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 15 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott. Stefano Tarantola Dott. Rosella Silvestri
pag. 9/9