Sentenza breve 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. I, sentenza breve 19/06/2025, n. 1932 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 1932 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01932/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01055/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di AT (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1055 del 2025, proposto da
Associazione - circolo privato - “-OMISSIS-”, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudio Milazzo e Valeria Felice Calì, con domicilio digitale eletto presso gli indirizzi PEC claudio.milazzo@pec.ordineavvocaticatania.it e v.felicecali@pec.ordineavvocaticatania.it;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di AT, presso i cui uffici domicilia in AT, via Vecchia Ognina, 149;
Questura di AT - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - Squadra Amministrativa, in persona del legale rappresentante pro tempore , non costituita un giudizio;
per l'annullamento, previa sospensione:
- del Decreto Cat. -OMISSIS- del Sig. Questore della Provincia di AT notificato all’odierno ricorrente in data -OMISSIS-, con cui è stata disposta l'immediata cessazione dell'attività di trattenimenti danzanti, presso il circolo privato denominato “-OMISSIS-”, sito a -OMISSIS-;
- nonché, di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, anche non noti, ivi compresi:
ove occorra, il verbale di contravvenzione di illecito amministrativo P.V. Nr. -OMISSIS- per la violazione di cui all' Art. 68 TULPS in relazione all’Art. 666 C.P., mod. dall’Art. 49 D. L.vo n. 507 del 30/12/99, della Questura di AT - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - Squadra Amministrativa, di giorno -OMISSIS- e notificato in pari data;
ove occorra, il verbale di contravvenzione di illecito amministrativo P.V. Nr. -OMISSIS- per la violazione di cui Artt. 3 comma 1, art. 5 comma 1 e art. 10 comma 1 e 3 legge 287/91, come modificato dal D. L. 59/2010, art. 64 p. 9, della Questura di AT - Divisione Polizia Amministrativa e Sociale - Squadra Amministrativa, di giorno -OMISSIS- e notificato in pari data.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 il dott. Giovanni Giuseppe Antonio Dato e uditi per le parti i difensori presenti come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso notificato in data -OMISSIS- l’Associazione deducente ha proposto le domande in epigrafe.
2. Si è costituito in giudizio il Ministero dell’Interno chiedendo di rigettare il proposto ricorso e tutte le domande ivi formulate.
3. Con atto notificato e depositato in data-OMISSIS- ai sensi dell’art. 84 cod. proc. amm, l’Associazione ricorrente (il cui legale rappresentante ha sottoscritto l’atto personalmente, in uno ai difensori della medesima parte) ha rappresentato di non aver più interesse all’impugnativa e ha manifestato formale volontà di rinunciare al gravame pendente con compensazione delle spese di giudizio.
4. Alla camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025, come da verbale, il difensore della parte ricorrente ha insistito per la rinuncia del ricorso con compensazione delle spese di lite e l’Avvocatura erariale non si è opposta; il Collegio, ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., si è riservata la possibilità di definire il giudizio con sentenza in forma semplificata.
Dunque, il ricorso è stato trattenuto in decisione.
5. Il Collegio non può che prendere atto della suindicata rinuncia al ricorso e della non opposizione del Ministero resistente e, quindi, dichiara l’estinzione del presente giudizio, sussistendo i presupposti stabiliti dagli artt. 84, 35, comma 2, lett. c) e 85, comma 9, cod. proc. amm.
6. Stante la mancata opposizione dell’Avvocatura erariale (come da verbale dell’udienza camerale) le spese di lite possono essere compensate fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, sezione staccata di AT (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto dell’intervenuta rinuncia al ricorso e dichiara estinto il giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’art. 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente e tutte le persone menzionate.
Così deciso in AT nella camera di consiglio del giorno 18 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pancrazio Maria Savasta, Presidente
Giovanni Giuseppe Antonio Dato, Primo Referendario, Estensore
Calogero Commandatore, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Giovanni Giuseppe Antonio Dato | Pancrazio Maria Savasta |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.