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Sentenza 15 luglio 2025
Sentenza 15 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 15/07/2025, n. 839 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 839 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza nr. ___________/___________
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 15/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 262 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenica Maria Capogreco, con la quale è elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Via Papa Giovanni XXIII, n. 20
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Amalia Manuela Nucera e Francesca Salvatori, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54
Resistente
OGGETTO: Infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 31/07/2009, alle ore 10:20 circa, mentre svolgeva la propria attività di operaio idraulico-forestale alle dipendenze di ha Controparte_2
subito un infortunio;
- che, in particolare, mentre era intento a decorticare un paletto di legno con l'accetta, ha colpito il collo del proprio piede destro riportando “ferita l.c. con lesione vascolare e sospetta lesione tendinea dorso piede destro”;
- che ha denunciato l'infortunio subito all' (pratica n. CP_1
500554626), che, con provvedimento del 15/09/2009, ha accertato una menomazione del 3%;
- che, in data 31/07/2019, ha chiesto una nuova valutazione medico-legale del caso, rimasta priva di riscontro.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Magistrato del Lavoro adito:
1. Accertare e dichiarare, previo espletamento della richiedenda C.T.U. medico-legale: a) la/e patologia/e / menomazione/i delle quali è affetto il ricorrente, esiti/postumi, la loro gravità,
l'incidenza sull'integrità psicofisica ed al periodo di i.t.a.; b) il grado
d'invalidità/inabilità-danno biologico, uguale al 016% od in altra misura obiettivamente accertata nonché la decorrenza della menomazione e dei suoi effetti disfunzionali, periodi di i.t.a., secondo risultanza di c.t.u. medico-legale,
l'indennizzo in conto capitale o riconoscimento di rendita per danno CP_1
biologico accertato in misura maggiore allo 003 percento (003%), uguale al
16% o ad altra percentuale obiettivamente accertata, con eventuale adeguamento dei periodi di i.t.a.; c) decorrenza della lesione, esiti e conseguenti diritti;
2. Conseguentemente, accertato il grado d'inabilità e 3
rideterminati i periodi di i.t.a. ed i.t.p., condannare l' in persona del CP_1
l.r.p.t., alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in conto capitale nella misura maggiore allo 003% accertato amministrativamente o nella percentuale dello 016% utile a riconoscimento di rendita vitalizia, per come risulterà dal Giudizio, ordinando il pagamento delle relative somme, maggiorate dagli interessi legali e rivalutazioni dal dì del dovuto a quello
d'effettivo soddisfo;
condannare, altresì, l' al pagamento delle spese, CP_1
diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e cpa a favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che, avverso il provvedimento emesso dall'Istituto in data 15/09/2009, il ricorrente non ha proposto opposizione nei termini di legge, per cui il diritto alle prestazioni richieste si è prescritto;
- che, in ogni caso, la richiesta del sig. non trova Parte_1
riscontro nelle patologie collegate all'infortunio subito.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna nessuno è comparso per parte ricorrente.
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' che ha sostenuto che il provvedimento del 15/09/2009, con il CP_1
quale, per l'infortunio subito dal ricorrente, sono stati attribuiti 39 giorni a titolo 4
di inabilità temporanea assoluta e una percentuale non indennizzabile del 3% di danno biologico, non è stato seguito da opposizione entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965 mentre il ricorrente, soltanto in data 23/04/2018, avrebbe presentato opposizione a mezzo del patronato INCA.
Tuttavia, dalla consultazione della documentazione allegata, si evince che il ricorrente, in data 21/07/2019, ha presentato un'istanza di revisione che, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965, può essere presentata entro 10 anni dall'infortunio, purché vi sia un aggravamento dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio.
Nella specie, dunque, il ricorrente, con riferimento all'infortunio subito in data 31/07/2009, ha tempestivamente presentato l'istanza di revisione, all'esito della quale non è stata attivata la procedura di revisione.
Pertanto, il ricorrente, sulla base dell'istanza di revisione del 31/07/2019, reclama un aggravamento dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio del
31/07/2009, con conseguente piena ammissibilità del ricorso proposto, relativo all'istanza di revisione del 31/07/2019, tempestivamente proposta e rimasta priva di riscontro da parte dell' CP_1
Il contrasto tra le parti, dunque, verte sull'aggravamento dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio del 31/07/2009, come da domanda di revisione del 31/07/2019, mentre non è oggetto di contestazione la verificazione dell'infortunio e la persistenza di postumi permanenti, già riconosciuti in via amministrativa dall' CP_1
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti stabilizzati di pregressa ferita lacero contusa piede destro”, 5
evidenziando come, all'epoca dell'infortunio, il ricorrente avesse patito soltanto una ferita lc al piede destro con ematoma che, alla luce della documentazione in atti e dell'esame obiettivo, non risulta aver subito un aggravamento.
Pertanto, il C.T.U. ha confermato una percentuale di danno biologico permanente complessiva del 3%, non avendo riscontrato aggravamento nei postumi residui.
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio (già qualificato come infortunio sul lavoro in via amministrativa dall' , quale emerge dagli atti. CP_1
Del resto, la qualificazione dell'incidente occorso quale infortunio sul lavoro era stata già riconosciuta in via amministrativa, mentre il contrasto tra le parti concerneva il verificarsi di un aggravamento, rispetto alla percentuale del
3% riconosciuta dall , come da domanda di revisione del 31/07/2019. CP_1
Questo giudicante condivide le valutazioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha escluso il verificarsi di un aggravamento, confermando la percentuale del 3% riconosciuta dall' . CP_1
Pertanto, il ricorso va rigettato, con conferma delle valutazioni già espresse dall' in via amministrativa. CP_1
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. 6
Restano, pertanto, a carico dell' anche le spese della C.T.U. CP_1
espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 262/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 15/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci
TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie in materia di lavoro e previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice dott.ssa Maria Fenucci, all'udienza del 15/07/2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 262 / 2022 reg.gen.sez.lavoro, e vertente
TRA
(C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'avv. Domenica Maria Capogreco, con la quale è elettivamente domiciliato in Bovalino (RC), Via Papa Giovanni XXIII, n. 20
Ricorrente
CONTRO
in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso CP_1
dagli avv.ti Amalia Manuela Nucera e Francesca Salvatori, con i quali è elettivamente domiciliato in Locri (RC), Via Margherita di Savoia n. 54
Resistente
OGGETTO: Infortunio sul lavoro
Conclusioni: per le parti, come in atti e nel verbale dell'odierna udienza
2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 24/01/2022, il ricorrente, come in epigrafe rappresentato e difeso, ha esposto:
- che, in data 31/07/2009, alle ore 10:20 circa, mentre svolgeva la propria attività di operaio idraulico-forestale alle dipendenze di ha Controparte_2
subito un infortunio;
- che, in particolare, mentre era intento a decorticare un paletto di legno con l'accetta, ha colpito il collo del proprio piede destro riportando “ferita l.c. con lesione vascolare e sospetta lesione tendinea dorso piede destro”;
- che ha denunciato l'infortunio subito all' (pratica n. CP_1
500554626), che, con provvedimento del 15/09/2009, ha accertato una menomazione del 3%;
- che, in data 31/07/2019, ha chiesto una nuova valutazione medico-legale del caso, rimasta priva di riscontro.
Alla luce di quanto esposto, ha formulato le seguenti conclusioni: “Voglia
l'Ill.mo Magistrato del Lavoro adito:
1. Accertare e dichiarare, previo espletamento della richiedenda C.T.U. medico-legale: a) la/e patologia/e / menomazione/i delle quali è affetto il ricorrente, esiti/postumi, la loro gravità,
l'incidenza sull'integrità psicofisica ed al periodo di i.t.a.; b) il grado
d'invalidità/inabilità-danno biologico, uguale al 016% od in altra misura obiettivamente accertata nonché la decorrenza della menomazione e dei suoi effetti disfunzionali, periodi di i.t.a., secondo risultanza di c.t.u. medico-legale,
l'indennizzo in conto capitale o riconoscimento di rendita per danno CP_1
biologico accertato in misura maggiore allo 003 percento (003%), uguale al
16% o ad altra percentuale obiettivamente accertata, con eventuale adeguamento dei periodi di i.t.a.; c) decorrenza della lesione, esiti e conseguenti diritti;
2. Conseguentemente, accertato il grado d'inabilità e 3
rideterminati i periodi di i.t.a. ed i.t.p., condannare l' in persona del CP_1
l.r.p.t., alla corresponsione in favore del ricorrente dell'indennizzo in conto capitale nella misura maggiore allo 003% accertato amministrativamente o nella percentuale dello 016% utile a riconoscimento di rendita vitalizia, per come risulterà dal Giudizio, ordinando il pagamento delle relative somme, maggiorate dagli interessi legali e rivalutazioni dal dì del dovuto a quello
d'effettivo soddisfo;
condannare, altresì, l' al pagamento delle spese, CP_1
diritti ed onorari di giudizio, oltre IVA e cpa a favore del sottoscritto procuratore antistatario il quale dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi.”.
Ritualmente instauratosi il contraddittorio, si è costituito l CP_1
eccependo:
- che, avverso il provvedimento emesso dall'Istituto in data 15/09/2009, il ricorrente non ha proposto opposizione nei termini di legge, per cui il diritto alle prestazioni richieste si è prescritto;
- che, in ogni caso, la richiesta del sig. non trova Parte_1
riscontro nelle patologie collegate all'infortunio subito.
Alla luce di quanto esposto, ha concluso per il rigetto del ricorso.
Istruita la causa e disposta C.T.U. medico legale sulla persona del ricorrente, all'udienza odierna nessuno è comparso per parte ricorrente.
All'esito della discussione orale, sulle conclusioni formulate, il giudice ha deciso, come da sentenza con motivazione contestuale, della quale ha dato lettura.
***
Preliminarmente va superata l'eccezione di inammissibilità sollevata dall' che ha sostenuto che il provvedimento del 15/09/2009, con il CP_1
quale, per l'infortunio subito dal ricorrente, sono stati attribuiti 39 giorni a titolo 4
di inabilità temporanea assoluta e una percentuale non indennizzabile del 3% di danno biologico, non è stato seguito da opposizione entro il termine di sessanta giorni previsto dall'art. 104 del D.P.R. n. 1124/1965 mentre il ricorrente, soltanto in data 23/04/2018, avrebbe presentato opposizione a mezzo del patronato INCA.
Tuttavia, dalla consultazione della documentazione allegata, si evince che il ricorrente, in data 21/07/2019, ha presentato un'istanza di revisione che, ai sensi dell'art. 83 del D.P.R. n. 1124/1965, può essere presentata entro 10 anni dall'infortunio, purché vi sia un aggravamento dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio.
Nella specie, dunque, il ricorrente, con riferimento all'infortunio subito in data 31/07/2009, ha tempestivamente presentato l'istanza di revisione, all'esito della quale non è stata attivata la procedura di revisione.
Pertanto, il ricorrente, sulla base dell'istanza di revisione del 31/07/2019, reclama un aggravamento dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio del
31/07/2009, con conseguente piena ammissibilità del ricorso proposto, relativo all'istanza di revisione del 31/07/2019, tempestivamente proposta e rimasta priva di riscontro da parte dell' CP_1
Il contrasto tra le parti, dunque, verte sull'aggravamento dei postumi permanenti derivanti dall'infortunio del 31/07/2009, come da domanda di revisione del 31/07/2019, mentre non è oggetto di contestazione la verificazione dell'infortunio e la persistenza di postumi permanenti, già riconosciuti in via amministrativa dall' CP_1
A tal fine, forma piena prova la consulenza tecnica effettuata nel corso del presente giudizio dal CTU.
Il C.T.U., all'esito di un attento esame obiettivo, ha formulato la seguente diagnosi: “esiti stabilizzati di pregressa ferita lacero contusa piede destro”, 5
evidenziando come, all'epoca dell'infortunio, il ricorrente avesse patito soltanto una ferita lc al piede destro con ematoma che, alla luce della documentazione in atti e dell'esame obiettivo, non risulta aver subito un aggravamento.
Pertanto, il C.T.U. ha confermato una percentuale di danno biologico permanente complessiva del 3%, non avendo riscontrato aggravamento nei postumi residui.
Orbene le conclusioni formulate, sorrette da un attento esame obiettivo, sono persuasive e coerenti con la documentazione medica versata in atti.
Il C.T.U. è pervenuto a tali conclusioni alla luce dell'anamnesi riferita dal ricorrente, di un attento esame obiettivo e dell'esame della documentazione medica in atti, evidenziando la piena compatibilità degli esiti riscontrati con la dinamica dell'infortunio (già qualificato come infortunio sul lavoro in via amministrativa dall' , quale emerge dagli atti. CP_1
Del resto, la qualificazione dell'incidente occorso quale infortunio sul lavoro era stata già riconosciuta in via amministrativa, mentre il contrasto tra le parti concerneva il verificarsi di un aggravamento, rispetto alla percentuale del
3% riconosciuta dall , come da domanda di revisione del 31/07/2019. CP_1
Questo giudicante condivide le valutazioni del C.T.U. che, all'esito della visita peritale e dell'esame della documentazione in atti, ha escluso il verificarsi di un aggravamento, confermando la percentuale del 3% riconosciuta dall' . CP_1
Pertanto, il ricorso va rigettato, con conferma delle valutazioni già espresse dall' in via amministrativa. CP_1
Nulla si dispone sulle spese di lite, essendo stata versata in atti valida dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c. 6
Restano, pertanto, a carico dell' anche le spese della C.T.U. CP_1
espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciandosi sul ricorso proposto da , N.RG. 262/2022, Parte_1
disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- Nulla sulle spese di lite, ai sensi dell'art. 152 disp. Att. c.p.c.
- Pone definitivamente a carico dell' le spese della C.T.U. CP_1
espletata in corso di giudizio, come liquidate con separato e contestuale decreto in favore del dott. Persona_1
Locri, 15/07/2025
Il giudice
Dott.ssa Maria Fenucci