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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/12/2025, n. 17824 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17824 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 37913/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di 1 grado R.G. 37913/2025 tra
cittadino del Pakistan, nato il 30.08.1970 (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Grison (C.F. C.F._1
). – Ricorrente – C.F._2
E
Controparte_1
(già , cod. fisc. in persona del
[...] Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello CP_2
Stato (Procuratore dello Stato E. Cicatelli), presso i cui uffici domicilia in Roma, Via Dei Portoghesi 12. – Resistente –
OGGETTO: Ricongiungimento familiare (Art. 30 D. Lgs. 286/98).
MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Il sig. ha adito il Tribunale di Roma con ricorso depositato in Parte_1 data 30 luglio 2025, notificato al in data 08.09.2025, per ottenere Controparte_1
l'annullamento del provvedimento di rigetto del visto di ingresso per motivi familiari (codice pratica 5935-8) emesso dall'Ambasciata italiana a Islamabad (PAK) in data 30.06.2025 e notificato in data 15.07.2025. Il ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento e la declaratoria di nullità del provvedimento di diniego per violazione di legge, vizio o carenza di motivazione, disponendo l'immediato rilascio del visto di ingresso a favore del figlio In via istruttoria, il ricorrente ha richiesto Per_1
l'ordine di deposito della documentazione inerente gli accertamenti consolari che hanno condotto al diniego e, in subordine, una CTU per l'accertamento della paternità tramite test del DNA.
Il si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
4.12.2025. La parte resistente ha chiesto in via preliminare la concessione di un congruo rinvio dell'udienza, motivando la richiesta con la mancata ricezione della relazione informativa e della corrispondente documentazione dalla Sede diplomatica di
1 Islamabad. In caso di decisione immediata, il ha insistito per l'integrale rigetto CP_1 di ogni domanda avversaria.
Il Giudice designato fissava l'udienza del 17.12.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, con termine perentorio sino alle ore 9:30 del 17.12.2025. Il ricorrente ha depositato note scritte in data 16 dicembre 2025, opponendosi alla richiesta di rinvio del e chiedendo la decisione nel merito. CP_1
In fatto
Il sig. cittadino pakistano, otteneva in data 28.09.2023 il nulla Parte_1 osta al ricongiungimento familiare dal Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) di Brescia, a favore del figlio, nato il 01.08.2005. L'ottenimento del nulla Per_1 osta (Prot. N. P-BS/F/N/2023/105127) attestava che il ricorrente possedeva i requisiti di alloggio e reddito previsti dalla legge per accedere al beneficio richiesto.
Successivamente all'ottenimento del nulla osta, resentava la richiesta di Per_1 visto di ingresso presso l'Ambasciata italiana a Islamabad. A sostegno della domanda, veniva allegata una corposa documentazione promanante dalle autorità pakistane, in particolare dal Governo del Pakistan, Autorità Nazionale Banca Dati e di Registrazione, Ministero degli Interni, inclusi il certificato di matrimonio e l'atto di matrimonio del ricorrente, il certificato di registrazione della famiglia, e il certificato di registrazione di nascita di Per_1
È un fatto processualmente incontestato che tutti i documenti presentati a corredo della domanda di visto sono stati previamente legalizzati e tradotti dalla stessa Ambasciata italiana a Islamabad. Tale circostanza, allegata dal ricorrente, non è stata smentita dal resistente. CP_1
Nonostante il nulla osta del S.U.I. e la legalizzazione dei documenti da parte dell'Amministrazione consolare, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad emetteva il provvedimento di rifiuto del visto di ingresso in data 30.06.2025. La motivazione del diniego si basava su "accertamenti" che avrebbero condotto a ritenere la documentazione "contraffatta" e a concludere che fosse figlio non del Per_1 ricorrente bensì di suo fratello. Parte_1
Il resistente si costituiva chiedendo un rinvio motivato dalla mancata CP_1 ricezione della documentazione da Islamabad. L'Avvocatura Generale dello Stato non ha depositato in giudizio né le risultanze degli accertamenti contestati né alcuna prova specifica a sostegno dell'accusa di contraffazione mossa nel provvedimento di diniego.
In diritto
1. Sulla reiezione dell'istanza di rinvio e la valutazione probatoria.
In via preliminare, si rigetta la richiesta di rinvio del resistente. Tra la notifica CP_1 del ricorso (08.09.2025) e l'udienza (17.12.2025) è intercorso un lasso di tempo significativo (oltre tre mesi). Poiché l'Amministrazione non ha fornito prova di aver agito tempestivamente per acquisire gli atti istruttori dalla Sede diplomatica né ha documentato ragioni oggettive dell'inerzia, la richiesta appare ingiustificata e contraria
Pag. 2 di 4 ai principi di lealtà e di economia processuale. La decisione deve quindi essere assunta sulla base degli atti e dei documenti validamente in giudizio.
2. Sulla sussistenza del diritto al ricongiungimento e l'autenticità dei documenti.
Il diritto al ricongiungimento familiare rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo, riconosciuto e tutelato dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, e la disciplina per gli stranieri è regolata dagli artt. 29 e 30 D.Lgs. 286/98. Il procedimento si articola in diverse fasi, di cui l'ultima, di competenza della rappresentanza diplomatica, è prevista dall'art. 29, comma 7, D.Lgs. 286/98. Questa norma subordina il rilascio del visto all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela.
Nel caso di specie, il ricorrente ha pienamente adempiuto al Parte_1 proprio onere probatorio, allegando la documentazione anagrafica pakistana (certificato di nascita, certificato e atto di matrimonio, stato di famiglia), atti promananti dal Governo del Pakistan, Ministero degli Interni. L'autenticità di tali documenti è ulteriormente rafforzata dal fatto dirimente che la stessa a Controparte_3
Islamabad li aveva precedentemente legalizzati e tradotti. Il potere di legalizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 394/99, è un atto mediante il quale l'autorità consolare provvede a confermare la validità formale della documentazione.
Il diniego del visto, fondato sull'accusa che la documentazione fosse "contraffatta" e che il minore (nato 01.08.2005) fosse figlio del fratello del ricorrente, si Per_1 pone in netto contrasto con l'operato precedente della medesima Amministrazione e con la robustezza della prova documentale prodotta.
In merito alla contraffazione l'Amministrazione non indica quale sia la parte sospetta dei documenti. Si tratta di una contestazione generica. In secondo luogo l'Ambasciata, pur affermando di aver condotto accertamenti, non ha depositato in giudizio né il contenuto né le risultanze di tali verifiche. Inoltre, non sono chiare le modalità con le quali sono stati compiuti questi accertamenti e, in ogni caso, non è stato garantito il contraddittorio endoprocedimentale che avrebbe potuto consentire al richiedente di interloquire con l'Amministrazione. In assenza di una prova contraria specifica, prodotta in sede processuale dal resistente (che si è limitato a chiedere un CP_1 rinvio per mancata ricezione degli atti), la motivazione del diniego rimane generica
La contestazione di un rapporto di filiazione, pienamente provato da certificati anagrafici e da un passaporto regolare, non può basarsi su "accertamenti solo nominati" e non dimostrati in giudizio, specialmente quando gli atti erano stati già
3. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza. Nella liquidazione bisogna tenere conto che si tratta di cause a bassa complessità, in cui l'attività processuale si sostanzia nello studio della documentazione, nell'introduzione della causa con i relativi documenti. Si ritiene di non liquidare la fase istruttoria poiché i documenti sono già stati prodotti con il ricorso e non sono state compiute altre attività istruttorie. Si reputa di non liquidare nemmeno la fase decisoria, posto che nelle note finali sono state ripetute le
Pag. 3 di 4 questioni e le argomentazioni degli atti introduttivi. In base alle tariffe vigenti e a quanto detto, si liquida a titolo di compenso la somma di euro 1500 euro, a cui vanno aggiunti gli accessori dovuti per legge.-
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. DICHIARA sussistente il diritto al ricongiungimento familiare si Pt_1 con il figlio
[...] Per_1
2. ORDINA al Controparte_1
(Ambasciata italiana a Islamabad) di rilasciare il visto di ingresso per motivi familiari a favore di Per_1
3. CONDANNA il Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che quantifica in euro 1500 oltre iva cpa e accessori come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Luca Grison, difensore antistatario.
Roma, 17-12-25
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
N. R.G. 37913/2025
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Massimo Marasca ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di 1 grado R.G. 37913/2025 tra
cittadino del Pakistan, nato il 30.08.1970 (cod. fisc. Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. Luca Grison (C.F. C.F._1
). – Ricorrente – C.F._2
E
Controparte_1
(già , cod. fisc. in persona del
[...] Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello CP_2
Stato (Procuratore dello Stato E. Cicatelli), presso i cui uffici domicilia in Roma, Via Dei Portoghesi 12. – Resistente –
OGGETTO: Ricongiungimento familiare (Art. 30 D. Lgs. 286/98).
MOTIVAZIONE DI FATTO E DI DIRITTO
Il sig. ha adito il Tribunale di Roma con ricorso depositato in Parte_1 data 30 luglio 2025, notificato al in data 08.09.2025, per ottenere Controparte_1
l'annullamento del provvedimento di rigetto del visto di ingresso per motivi familiari (codice pratica 5935-8) emesso dall'Ambasciata italiana a Islamabad (PAK) in data 30.06.2025 e notificato in data 15.07.2025. Il ricorrente ha chiesto in via principale l'accertamento e la declaratoria di nullità del provvedimento di diniego per violazione di legge, vizio o carenza di motivazione, disponendo l'immediato rilascio del visto di ingresso a favore del figlio In via istruttoria, il ricorrente ha richiesto Per_1
l'ordine di deposito della documentazione inerente gli accertamenti consolari che hanno condotto al diniego e, in subordine, una CTU per l'accertamento della paternità tramite test del DNA.
Il si è costituito in giudizio con comparsa depositata in data Controparte_1
4.12.2025. La parte resistente ha chiesto in via preliminare la concessione di un congruo rinvio dell'udienza, motivando la richiesta con la mancata ricezione della relazione informativa e della corrispondente documentazione dalla Sede diplomatica di
1 Islamabad. In caso di decisione immediata, il ha insistito per l'integrale rigetto CP_1 di ogni domanda avversaria.
Il Giudice designato fissava l'udienza del 17.12.2025, successivamente sostituita dal deposito di note scritte, con termine perentorio sino alle ore 9:30 del 17.12.2025. Il ricorrente ha depositato note scritte in data 16 dicembre 2025, opponendosi alla richiesta di rinvio del e chiedendo la decisione nel merito. CP_1
In fatto
Il sig. cittadino pakistano, otteneva in data 28.09.2023 il nulla Parte_1 osta al ricongiungimento familiare dal Sportello Unico per l'Immigrazione (S.U.I.) di Brescia, a favore del figlio, nato il 01.08.2005. L'ottenimento del nulla Per_1 osta (Prot. N. P-BS/F/N/2023/105127) attestava che il ricorrente possedeva i requisiti di alloggio e reddito previsti dalla legge per accedere al beneficio richiesto.
Successivamente all'ottenimento del nulla osta, resentava la richiesta di Per_1 visto di ingresso presso l'Ambasciata italiana a Islamabad. A sostegno della domanda, veniva allegata una corposa documentazione promanante dalle autorità pakistane, in particolare dal Governo del Pakistan, Autorità Nazionale Banca Dati e di Registrazione, Ministero degli Interni, inclusi il certificato di matrimonio e l'atto di matrimonio del ricorrente, il certificato di registrazione della famiglia, e il certificato di registrazione di nascita di Per_1
È un fatto processualmente incontestato che tutti i documenti presentati a corredo della domanda di visto sono stati previamente legalizzati e tradotti dalla stessa Ambasciata italiana a Islamabad. Tale circostanza, allegata dal ricorrente, non è stata smentita dal resistente. CP_1
Nonostante il nulla osta del S.U.I. e la legalizzazione dei documenti da parte dell'Amministrazione consolare, l'Ambasciata d'Italia a Islamabad emetteva il provvedimento di rifiuto del visto di ingresso in data 30.06.2025. La motivazione del diniego si basava su "accertamenti" che avrebbero condotto a ritenere la documentazione "contraffatta" e a concludere che fosse figlio non del Per_1 ricorrente bensì di suo fratello. Parte_1
Il resistente si costituiva chiedendo un rinvio motivato dalla mancata CP_1 ricezione della documentazione da Islamabad. L'Avvocatura Generale dello Stato non ha depositato in giudizio né le risultanze degli accertamenti contestati né alcuna prova specifica a sostegno dell'accusa di contraffazione mossa nel provvedimento di diniego.
In diritto
1. Sulla reiezione dell'istanza di rinvio e la valutazione probatoria.
In via preliminare, si rigetta la richiesta di rinvio del resistente. Tra la notifica CP_1 del ricorso (08.09.2025) e l'udienza (17.12.2025) è intercorso un lasso di tempo significativo (oltre tre mesi). Poiché l'Amministrazione non ha fornito prova di aver agito tempestivamente per acquisire gli atti istruttori dalla Sede diplomatica né ha documentato ragioni oggettive dell'inerzia, la richiesta appare ingiustificata e contraria
Pag. 2 di 4 ai principi di lealtà e di economia processuale. La decisione deve quindi essere assunta sulla base degli atti e dei documenti validamente in giudizio.
2. Sulla sussistenza del diritto al ricongiungimento e l'autenticità dei documenti.
Il diritto al ricongiungimento familiare rappresenta un diritto fondamentale dell'individuo, riconosciuto e tutelato dagli articoli 2 e 29 della Costituzione, e la disciplina per gli stranieri è regolata dagli artt. 29 e 30 D.Lgs. 286/98. Il procedimento si articola in diverse fasi, di cui l'ultima, di competenza della rappresentanza diplomatica, è prevista dall'art. 29, comma 7, D.Lgs. 286/98. Questa norma subordina il rilascio del visto all'effettivo accertamento dell'autenticità, da parte dell'autorità consolare italiana, della documentazione comprovante i presupposti di parentela.
Nel caso di specie, il ricorrente ha pienamente adempiuto al Parte_1 proprio onere probatorio, allegando la documentazione anagrafica pakistana (certificato di nascita, certificato e atto di matrimonio, stato di famiglia), atti promananti dal Governo del Pakistan, Ministero degli Interni. L'autenticità di tali documenti è ulteriormente rafforzata dal fatto dirimente che la stessa a Controparte_3
Islamabad li aveva precedentemente legalizzati e tradotti. Il potere di legalizzazione, ai sensi dell'art. 6, comma 2, D.P.R. 394/99, è un atto mediante il quale l'autorità consolare provvede a confermare la validità formale della documentazione.
Il diniego del visto, fondato sull'accusa che la documentazione fosse "contraffatta" e che il minore (nato 01.08.2005) fosse figlio del fratello del ricorrente, si Per_1 pone in netto contrasto con l'operato precedente della medesima Amministrazione e con la robustezza della prova documentale prodotta.
In merito alla contraffazione l'Amministrazione non indica quale sia la parte sospetta dei documenti. Si tratta di una contestazione generica. In secondo luogo l'Ambasciata, pur affermando di aver condotto accertamenti, non ha depositato in giudizio né il contenuto né le risultanze di tali verifiche. Inoltre, non sono chiare le modalità con le quali sono stati compiuti questi accertamenti e, in ogni caso, non è stato garantito il contraddittorio endoprocedimentale che avrebbe potuto consentire al richiedente di interloquire con l'Amministrazione. In assenza di una prova contraria specifica, prodotta in sede processuale dal resistente (che si è limitato a chiedere un CP_1 rinvio per mancata ricezione degli atti), la motivazione del diniego rimane generica
La contestazione di un rapporto di filiazione, pienamente provato da certificati anagrafici e da un passaporto regolare, non può basarsi su "accertamenti solo nominati" e non dimostrati in giudizio, specialmente quando gli atti erano stati già
3. Spese di lite. Le spese di lite seguono la soccombenza. Nella liquidazione bisogna tenere conto che si tratta di cause a bassa complessità, in cui l'attività processuale si sostanzia nello studio della documentazione, nell'introduzione della causa con i relativi documenti. Si ritiene di non liquidare la fase istruttoria poiché i documenti sono già stati prodotti con il ricorso e non sono state compiute altre attività istruttorie. Si reputa di non liquidare nemmeno la fase decisoria, posto che nelle note finali sono state ripetute le
Pag. 3 di 4 questioni e le argomentazioni degli atti introduttivi. In base alle tariffe vigenti e a quanto detto, si liquida a titolo di compenso la somma di euro 1500 euro, a cui vanno aggiunti gli accessori dovuti per legge.-
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. DICHIARA sussistente il diritto al ricongiungimento familiare si Pt_1 con il figlio
[...] Per_1
2. ORDINA al Controparte_1
(Ambasciata italiana a Islamabad) di rilasciare il visto di ingresso per motivi familiari a favore di Per_1
3. CONDANNA il Controparte_1 alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che quantifica in euro 1500 oltre iva cpa e accessori come per legge da distrarsi in favore dell'Avv. Luca Grison, difensore antistatario.
Roma, 17-12-25
Il Giudice
Dott. Massimo Marasca
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