Sentenza 31 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 31/05/2025, n. 1262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1262 |
| Data del deposito : | 31 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FOGGIA
SEZIONE LAVORO
La giudice deSInata, Azzurra de Salvia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.05.2025, ex art.127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 11047/2024 R.G.L.
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Vincenzo De Michele e Gabriella Parte_1
Guida
- RICORRENTE -
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso Controparte_1
dagli avv.ti Fatigato Michele e Fatigato Maria Antonietta
- RESISTENTE -
OGGETTO: licenziamento disciplinare
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 11.12.2024, parte ricorrente ha adito il Tribunale di Foggia, in funzione di Giudice del Lavoro, esponendo di aver lavorato alle dipendenze del resistente per oltre 20 CP_1
anni, in qualità di agente della polizia municipale;
che, in data 30.06.2017, è stata notificata al CP_1
l'ordinanza della misura interdittiva dal pubblico ufficio o servizio per sei mesi, emessa dal G.I.P. del
Tribunale di Foggia nei suoi confronti, per la presunta falsa attestazione della propria presenza sul luogo di lavoro;
che, a seguito della predetta ordinanza, il con nota prot. 3955/P del CP_1
13.07.2017, le ha contestato l'addebito e ha avviato il procedimento disciplinare ai sensi dell'art. 55- quater del D. Lgs. 165/2001; di aver presentato memoria, in sede di procedimento disciplinare, nella quale ha eccepito l'infondatezza della contestazione e l'impossibilità di ricondurre la presunta condotta nella fattispecie di cui all'art.55-quater, lett.a), D.Lgs.n.165/2001; che, nella seduta del 28.07.2017,
l'Ufficio Procedimenti Disciplinari ha sospeso il procedimento disciplinare Controparte_2
“sino al termine di quello penale”, ritenendo applicabile alla fattispecie in esame l'art.55-ter del D.
pagina 1 di 10
soluzione di continuità; che, a seguito della sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Foggia, il con successiva nota prot. 0002795 del 2.5.2024, le ha notificato, in data 3.5.2024, una CP_1
ulteriore contestazione di addebito per “falsa attestazione della presenza in servizio e contestuale comunicazione di sospensione del servizio” in cui si fa riferimento al verbale del 2.5.2024 con cui Parte l ha riattivato il procedimento disciplinare nei suoi confronti, ai sensi dell'art.55-ter, 1 comma, secondo periodo, del D. Lgs. 165/2001 (nuova formulazione post D. Lgs. 75/2017) e ha disposto la sua sospensione dal servizio, ai sensi dell'art. 55-ter, 1 comma, terzo periodo “in ragione della gravità dei fatti accertati con la sentenza del tribunale di Foggia, I sezione penale n. 4742/2023”; che, con separato verbale del 20.05.2024, i componenti dell'UPD hanno disposto “di richiedere alla Giunta comunale l'acquisizione di un parere legale inerente tutti gli aspetti evidenziati dalle memorie difensive della dipendente ”; di aver depositato appello avverso la sentenza di condanna;
Parte_1
che, in data 10.06.2024, le è stato notificato dal Comune il provvedimento irrogativo della sanzione disciplinare mediante licenziamento senza preavviso ai sensi e per gli effetti dell'art. 55-quater, comma
1, lett. a) del D. Lgs. 165/2001 e ai sensi dell'art. 50 del CCNL 21 maggio 2018 (relativo al triennio
2016/2018) e dell'art. 72 del CCNL 16 novembre 2022 (relativo al triennio 2019/2021) e con decorrenza dal giorno successivo;
di aver impugnato il predetto licenziamento.
Tutto ciò premesso, parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni, chiedendo all'Intestato tribunale di: “1. dichiarare nullo il licenziamento per giusta causa intimato nei confronti del ricorrente dall'Ufficio Procedimenti Disciplinari del Comune di Biccari con nota prot. 003759 del 10.06.2024 notificata a mezzo pec in pari data, per le ragioni indicate in narrativa e, in particolare, per la nullità dell'intero procedimento disciplinare di cui alla contestazione del 3 maggio 2024 dell'U.P.D.
[...]
1.1. in subordine, dichiarare illegittimo il licenziamento per giusta causa intimato Controparte_2
nei confronti del ricorrente dall con Controparte_3
provvedimento del 10 giugno 2024, notificato con comunicazione pec in pari data, per le ragioni indicate in narrativa, e, in particolare, per l'insussistenza di addebiti disciplinari che costituiscano ipotesi di licenziamento per giusta causa, per la palese sproporzionalità della sanzione espulsiva e comunque trattandosi eventualmente di illeciti disciplinari che prevedono sanzioni conservative per fatti di particolare tenuità;
2. per l'effetto, condannare il , in persona del legale Controparte_3
rappresentante pro tempore, alla reintegrazione della lavoratrice nel posto di agente di Polizia locale e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a pagina 2 di 10 quello dell'effettiva reintegrazione, e comunque in misura non superiore alle ventiquattro mensilità, dedotto quanto la lavoratrice abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, con condanna altresì del datore di lavoro pubblico, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
3. quale ulteriore effetto, dichiarare illegittima la sospensione cautelare dal lavoro e dalla retribuzione del 3 maggio 2024, con conseguente corresponsione della retribuzione spettante per il periodo dal 3 maggio 2024 al 10 giugno 2024, con la regolarizzazione contributiva ed assicurativa e gli accessori di legge”. Vinte le spese di lite.
Ritualmente costituitasi in giudizio, il ha rassegnato le seguenti conclusioni: “in via Controparte_2
principale: 1) accertare, per via di tutti i motivi esposti, la validità e l'efficacia del licenziamento e, per l'effetto, rigettare il ricorso e tutte le domande svolte dalla SI.ra , in quanto Parte_1
infondate in fatto e in diritto;
in via subordinata: 2) nell'ipotetica e non creduta ipotesi in cui l'Ill.mo
Giudice adito ritenesse violato il principio di proporzionalità, irrogare alla SI.ra la Parte_1
sanzione del licenziamento con preavviso;
in via ulteriormente subordinata: 3) in caso di accoglimento in tutto o in parte del ricorso introduttivo, si chiede detrarsi da quanto eventualmente dovuto alla SI.ra ai sensi dell'art. 63 comma 2 d.lgs. n. 165/2001, anche mediante Parte_1
compensazione totale o parziale delle somme alla stessa eventualmente dovute ogni importo percepito dal medesimo successivamente ai fatti di causa in forza di altri rapporti di lavoro autonomo e/o subordinato e/o indennità percepite a vario titolo, anche indennità di disoccupazione, c.d. aliunde perceptum”.
Con le note difensive autorizzate del 22.4.2025, parte ricorrente ha dedotto e provato che “la Corte di appello di Bari – II Sezione penale con sentenza del 3 marzo 2025 n.990/25 (v. allegato 16) ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al reato ascritto alla IG.ra perché Parte_1
estinto per prescrizione, così riformando la sentenza di 1° grado del Tribunale penale di Foggia
n.4742/2023 del 12.12.2023”.
La causa è stata decisa con la presente sentenza, previa acquisizione di note di trattazione scritta.
* * *
Il ricorso non può essere accolto.
I motivi di doglianza della ricorrente sono i seguenti: 1) violazione dell'art. 55-ter, co. 1 D. Lgs.
165/2001 nella versione precedente la novella del D. Lgs. 75/2017 (c.d. “Riforma Madia”) in combinato disposto con l'art. 55 bis 165/2001 sulla durata del termine dell'azione disciplinare;
2) violazione del D. Lgs. 188/2021 sulla presunzione di innocenza, nullità dell'azione disciplinare per violazione del Regolamento sui procedimenti disciplinari del Comune, violazione della terzietà
pagina 3 di 10 dell'organismo disciplinare ex D. Lgs. 165/2001; 3) infondatezza della contestazione;
4) impossibilità di ricondurre la presunta condotta contestata alla lavoratrice nella fattispecie di cui all'art.55-quater, lett. a), D.Lgs.n.165/2001.
* * *
Occorre preliminarmente evidenziare come il presente giudizio abbia per oggetto fatti di rilevanza disciplinare (“falsa attestazione in servizio”) commessi fra il 3 il 17 marzo 2017, alla base di un procedimento penale di cui il ha avuto conoscenza a seguito di un'ordinanza Controparte_2
interdittiva emessa dal GIP del Tribunale di Foggia e notificata in data 30.06.2017.
È dunque pacifico che la fattispecie in oggetto sia disciplinata dall'art. 55-ter, comma 1, primo periodo, d.lgs. 165/2001 nella formulazione precedente le modifiche apportate dal d.lgs. 75/2017, che così prevedeva: “1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente”.
Nel caso che ci occupa, conformemente al dato legislativo, posto che l'UPD del Comune non disponeva di “elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione”, il procedimento disciplinare è stato sospeso “fino al termine di quello penale” (doc. 4 fasc. ric.) e poi riattivato a all'esito della comunicazione della sentenza penale di primo grado al (doc. 5 fasc. Controparte_2
ric.).
La ricorrente si duole della violazione della durata del termine dell'azione disciplinare, poiché, a suo dire, l'amministrazione avrebbe dovuto riattivare il procedimento disciplinare sin dal 30.1.2019, ossia dal giorno dell'udienza penale nel corso della quale è stata statuita l'utilizzabilità delle videoriprese
(condizione che aveva suggerito la sospensione del procedimento disciplinare).
Ciò poiché, nel provvedimento con cui è stato sospeso il procedimento disciplinare, è stato così argomentato: “che effettivamente il non dispone di prove autonome, diverse dai Controparte_2
filmati prodotti dai Carabinieri di attraverso le quali poter dimostrare la fondatezza CP_2
dell'accusa;
pagina 4 di 10 - che nell'atto di appello redatto dall'avv. Raul Pellegrini, difensore della , si contesta la Parte_1
legittimità dei filmati realizzati dai Carabinieri in quanto prodotti da una telecamera posizionata non già in luogo pubblico, bensì in luogo privato;
- che, ove in sede di giudizio penale dovesse essere accolta la tesi della difesa, dovrebbero essere reperiti ulteriori mezzi di prova idonei a dimostrare la fondatezza dell'accusa;
- che per questo ente è difficile reperire altri mezzi di prova relativi ai fatti contestati […]
- nel caso di specie ricorre proprio la fattispecie sopra richiamata atteso che per questo Ente risulta particolarmente complesso l'accertamento autonomo del fatto addebitato alla dipendente con mezzi ulteriori rispetto ai filmati prodotti dai Carabinieri, filmati di cui, allo stato attutale, risulta dubbia la legittimità”.
Deve osservarsi, però, che la disposizione ratione temporis applicabile così prevedeva: “Nei casi di cui ai commi 1, 2 e 3 il procedimento disciplinare è, rispettivamente, ripreso o riaperto entro sessanta giorni dalla comunicazione della sentenza all'amministrazione di appartenenza del lavoratore ovvero dalla presentazione dell'istanza di riapertura ed è concluso entro centottanta giorni dalla ripresa o dalla riapertura. La ripresa o la riapertura avvengono mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito da parte dell'autorità disciplinare competente ed il procedimento prosegue secondo quanto previsto nell'articolo 55-bis” (art. 55-ter, comma 4).
Sulla citata disposizione, la Suprema Corte (con sentenza citata da entrambe le parti, ossia la n.
7267/2024 del 19.3.2024) ha argomentato: “L'art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 conferisce alla pubblica amministrazione un'ampia facoltà discrezionale nella scelta tra la prosecuzione del procedimento disciplinare in pendenza del processo penale per i medesimi fatti (così facendo valere il principio della tendenziale autonomia tra i due procedimenti) e la sospensione del procedimento disciplinare. La sospensione può essere disposta sia nell'interesse della pubblica amministrazione a recepire tutte le prove che saranno raccolte e formate nel processo penale, sia nell'interesse del lavoratore di poter beneficiare dell'eventuale assoluzione in sede penale e delle evidenze a discarico emerse in quel processo.
La stessa pendenza del processo penale presuppone e dimostra che sono in corso accertamenti sui fatti oggetto anche di contestazione disciplinare, il che rende quasi insindacabile la scelta della pubblica amministrazione di sospendere il procedimento disciplinare, tant'è che nei precedenti di questa Corte in cui si è affermato il principio della discrezionalità del comportamento della pubblica amministrazione non era in discussione tale scelta, bensì quella successiva di riattivare il procedimento disciplinare prima che il processo penale fosse giunto a conclusione, il che poneva il pagina 5 di 10 problema di una potenziale contraddizione tra le due scelte (v. Cass. nn. 7085/2020; 12662/2019; tale questione è stata nel frattempo fatta oggetto di specifica disciplina legislativa con l'integrazione dell'art. 55-ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001 introdotta dal d.lgs. n. 75 del 2017).
La Corte d'Appello ha quindi fatto buon governo della disposizione di legge che il ricorrente assume essere stata violata, ricordando il «sensibile grado di discrezionalità» riservato alla pubblica amministrazione e richiamando la motivazione del giudice di primo grado, nella parte egli aveva opinato che «i fatti in questione ben potessero essere acclarati in sede penale, con la relativa sentenza, avuto più specifico riguardo alla sussistenza dell'elemento soggettivo»”.
Nel caso sottoposto all'odierno vaglio, il resistente ha, dunque, correttamente riattivato il CP_1
procedimento disciplinare, mediante il rinnovo della contestazione dell'addebito, a seguito della sentenza di condanna della ricorrente, quando sono state accertate giudizialmente l'utilizzabilità delle videoriprese e, all'esito della complessiva istruttoria dibattimentale, la condotta oggetto di contestazione.
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Quanto all'asserita violazione dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. n.188/2021 (che vieta alle autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona sottoposta a indagini o l'imputato fino a quando la colpevolezza non è stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili), deve osservarsi come il rilievo non sia pertinente, posto che – come ripetutamente statuito dalla
Suprema Corte – “il principio costituzionale della presunzione di innocenza attiene alle garanzie relative all'esercizio dell'azione penale e non può quindi trovare applicazione analogica o estensiva in sede di giurisdizione civile, con riguardo alla materia delle obbligazioni e dei contratti;
in particolare, detta presunzione non osta all'esercizio da parte del datore di lavoro della facoltà di recesso per giusta causa per comportamenti del lavoratore che possano altresì integrare gli estremi del reato, qualora i fatti commessi siano di tale gravità da determinare una situazione di improseguibilità, anche provvisoria, del rapporto, senza che sia necessario, in tale evenienza, attendere la sentenza definitiva di condanna, restando privo di rilievo che il contratto collettivo di lavoro preveda la più grave sanzione disciplinare solo in siffatta ipotesi (vedi Cass. 19/6/2014 n.
13955, Cass. 21/9/2016 n. 18513)” (cfr. Cass. n. 28368/2021).
Parimenti non si ravvisa alcuna violazione del Regolamento comunale sui procedimenti disciplinari nell'acquisizione di un parere legale su aspetti tecnico-giuridici del licenziamento, prima dell'irrogazione dello stesso, non vertenti, peraltro, su aspetti relativi alla condotta materiale e alla loro rilevanza disciplinare.
pagina 6 di 10 L'aver chiesto un parere qualificato sull'interpretazione delle disposizioni di legge in materia disciplinare non rappresenta un illegittimo allargamento dell procedimenti disciplinari ad CP_4
un soggetto esterno all'amministrazione comunale.
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Nel merito, i fatti materiali oggetto di contestazione sono le false attestazioni in servizio, ossia le assenze dal lavoro per “permanenza in abitazione rilevate dalla visione dei filmati” relative al periodo dal 3 al 17 marzo 2017.
Sull'effettiva sussistenza della condotta contestata, può essere fatto rinvio al compendio probatorio raccolto a carico della ricorrente e sui cui è fondata la sua condanna penale in primo grado, come argomentato nella sentenza n. 4742 del 12.12.2023, cui si rinvia (v. doc. 5, 6, 7 e 8 fasc. resistente).
Nella sentenza è indicato come “dal riscontro incrociato dei dati (orari di servizio, timbratura del badge, osservazione in diretta attraverso le telecamere) emergeva, quindi, che nei turni di ufficio, dopo aver timbrato il cartellino, si allontanava dal lavoro e si recava presso l'abitazione Parte_1 dei suoi fratelli” (cfr. pag. 5 sentenza n. 4742/23).
Sull'utilizzabilità delle prove acquisite nel corso del procedimento penale, è sufficiente evidenziare quanto da tempo statuito dalla Suprema Corte di Cassazione: “in tema licenziamento disciplinare del pubblico dipendente, venuta meno la cd. pregiudiziale penale e regolato per legge il possibile conflitto tra gli esiti dei procedimenti giusta l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, l'amministrazione è libera di valutare autonomamente gli atti del procedimento penale, ai fini della contestazione, senza necessità di una ulteriore ed autonoma istruttoria, e di avvalersi dei medesimi atti, in sede d'impugnativa giudiziale, per dimostrare la fondatezza degli addebiti” (Cass., Sez. Lav., sentenza n. 5284 del 01/03/2017; conf. Cass., Sez. Lav., sentenza n. 8410 del 5/4/2018).
Ne deriva che gli inadempimenti contrattuali della ricorrente possano essere provati mediante le prove acquisite (e ritenute utilizzabili) nel corso del procedimento penale.
Detta conclusione non è inficiata dalla statuizione di estinzione del reato per prescrizione, atteso che
“La sentenza penale di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione non ha efficacia extrapenale. Pertanto ove il giudice civile abbia accertato la sussistenza degli addebiti contestati al lavoratore e valutato la loro gravità, tale da ledere in modo irreparabile il vincolo fiduciario, il licenziamento sarà da considerarsi legittimo, indipendentemente dalla sentenza penale assolutoria per intervenuta prescrizione del reato” (Cass., sez. lav., 30/07/2013, n.18269).
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pagina 7 di 10 Infine, sulla gravità della condotta contestata e sulla sua riconducibilità alla fattispecie ex art. art.55- quater, lett. a), d.lgs. n.165/2001 (“1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi: a) falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia”), è utile riportare le statuizioni della giurisprudenza di legittimità pronunciatasi in fattispecie analoghe.
“Nella specie viene in rilievo il licenziamento disciplinare per falsa attestazione della presenza sul luogo di lavoro, concretizzatasi non già mediante materiale alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza, bensì “con altre modalità fraudolente” e cioè la mancata timbratura dell'uscita dall'ufficio, non autorizzata.
3. Questa Corte, nell'interpretare il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55 quater, lett. a), ha affermato che la condotta di rilievo disciplinare se, da un lato, non richiede un'attività materiale di alterazione o manomissione del sistema di rilevamento delle presenze in servizio, dall'altro deve essere oggettivamente idonea ad indurre in errore il datore di lavoro, sicché anche l'allontanamento dall'ufficio, non accompagnato dalla necessaria timbratura, integra una modalità fraudolenta, diretta a rappresentare una situazione apparente diversa da quella reale (Cass. n. 17367 del 2016 e Cass. n.
25750 del 2016). Il comma 1 bis dell'art. 55 quater - introdotto con il decreto n. 116 del 2016, illustra che “costituisce falsa attestazione della presenza in servizio qualunque modalità fraudolenta posta in essere, anche avvalendosi di terzi, per far risultare il dipendente in servizio o trarre in inganno l'amministrazione presso la quale il dipendente presta attività lavorativa circa il rispetto dell'orario di lavoro dello stesso”. La giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di affermare (Cass. n.
17600 del 2021) che il legislatore del 2009, con il d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, fermi gli istituti più generali del licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo, ha introdotto e tipizzato alcune ipotesi di infrazione particolarmente gravi e, come tali, ritenute idonee a fondare un licenziamento. La disposizione ha, dunque, introdotto una tipizzazione di illecito disciplinare da sanzionarsi con il licenziamento. In particolare, questa Corte ha affermato che (Cass. n. 22075 del
2018) l'introduzione del d.lgs. n. 165 del 2001, art. 55-quater, comma 1-bis (avvenuta con il d.lgs. n.
116 del 2016) non ha portata innovativa, ma vale come interpretazione chiarificatrice del concetto di
"falsa attestazione di presenza".
pagina 8 di 10 È falsa attestazione (prima e dopo la riforma) non solo la alterazione/manomissione del sistema automatico di rilevazione delle presenze, ma anche il non registrare le uscite interruttive del servizio.
Nell'eventuale contrasto tra legge e contrattazione collettiva prevale - in quanto imperativa - la disciplina legale, anche se meno favorevole al lavoratore. A fronte di una fattispecie legale, si pone, quindi, il problema di verificare i principi che il giudice deve applicare nel valutare la legittimità della sanzione irrogata dall'Amministrazione, una volta accertato che il lavoratore abbia commesso una delle mancanze previste dalla norma, e pertanto se il licenziamento sia una conseguenza automatica e necessaria, ovvero se l'amministrazione conservi il potere-dovere di valutare l'effettiva portata dell'illecito tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto e, quindi, di graduare la sanzione da irrogare, potendo ricorrere a quella espulsiva solamente nell'ipotesi in cui il fatto presenti i caratteri propri del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa di licenziamento. Sul punto si è affermato (Cass., n. 18326 del 2016) che la norma cristallizza, dal punto di vista oggettivo, la gravità della sanzione prevedendo ipotesi specifiche di condotte del lavoratore, mentre consente la verifica, caso per caso, della sussistenza dell'elemento intenzionale o colposo, ossia la valutazione se ricorrono elementi che assurgono a scriminante della condotta. Ferma la tipizzazione della sanzione disciplinare (licenziamento) una volta che risulti provata la condotta, permane la necessità della verifica del giudizio di proporzionalità o adeguatezza della sanzione che si sostanzia nella valutazione della gravità dell'inadempimento imputato al lavoratore in relazione al concreto rapporto e a tutte le circostanze del caso. La disposizione normativa è stata, dunque, interpretata (si v., Cass., n. 14199 del
2021) alla luce dello sfavore manifestato dalla giurisprudenza costituzionale rispetto agli automatismi espulsivi e, pertanto, si è valorizzato il richiamo testuale all'art. 2106, cod. civ., per limitare l'imperatività assoluta espressa dalla norma al rapporto fra legge e contratto collettivo e per affermare che l'esercizio del potere datoriale resta comunque sindacabile da parte del giudice quanto alla necessaria proporzionalità della sanzione espulsiva (nella citata sentenza si rimanda alla giurisprudenza richiamata da Corte cost. n. 123 del 2020 che, valorizzando questa interpretazione costituzionalmente orientata, ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 quater, prospettata dal giudice rimettente)” (Cass., Sez. Lav., n. 30418/2023 del
2.11.2023).
Applicando detti principi al caso di specie, posto che la condotta contestata è la mancata timbratura del badge e l'allontanamento dal posto di lavoro per complessive 25 ore e 43 minuti nel periodo dal 3 al
17 marzo 2023, in assenza di “ragioni di servizio”, appaiono evidenti alla scrivente il rilievo disciplinare del comportamento tenuto dalla ricorrente, la sua volontarietà, la proporzionalità della pagina 9 di 10 sanzione espulsiva, trattandosi di una condotta irrimediabilmente lesiva del vincolo fiduciario con il datore di lavoro, tanto più grave perché reiterata in un ristretto arco temporale.
Né la ridotta entità del pregiudizio patrimoniale (corrispondente a €.300,84, secondo la quantificazione riportata nell'ordinanza cautelare), può incidere sulla valutazione della proporzionalità, dovendosi valutare la condotta del prestatore di lavoro sotto il profilo del valore sintomatico che può assumere rispetto ai suoi futuri comportamenti, nonché all'idoneità a porre in dubbio la futura correttezza dell'adempimento e a incidere sull'elemento essenziale della fiducia, sotteso al rapporto di lavoro
(cfr. Cass. n. 27683/2022, Cass. n. 8816 del 2017, Cass. n. 16260 del 2004).
Conclusivamente, il ricorso deve essere rigettato.
Le spese di lite – liquidate secondo dispositivo, ai sensi del D.M. n. 147/2022 (scaglione
“indeterminabile-complessità media”, valori minimi) – seguono la soccombenza della ricorrente.
P.Q.M.
La Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni ulteriore istanza o eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il ricorso;
- condanna la ricorrente alla refusione in favore del delle spese di lite, liquidate in Controparte_2
€.5.664,00, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario per spese generali, come per legge.
Foggia, all'esito dell'udienza cartolare del 2.05.2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
(Azzurra de Salvia)
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