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Sentenza 22 gennaio 2024
Sentenza 22 gennaio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/01/2024, n. 2644 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2644 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IM LE nato il [...] avverso l'ordinanza del 16/02/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di FIRENZE udita la relazione svolta dal Consigliere GAETANO DI GIURO;
lette/sentite-le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 2644 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 03/10/2023 Letta la requisitoria del dott. Marilia di Nardo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da KL BD avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Firenze in materia di liberazione anticipata. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di BD, lamentando violazione di legge per erronea declaratoria di inammissibilità per tardività del reclamo. Rileva, invero, la difesa che l'ordinanza di rigetto del Magistrato di sorveglianza di Firenze veniva notificata all'interessato il 12 gennaio 2023 e il reclamo era presentato il 23 gennaio 2023, essendo il 22 gennaio 2023 una domenica, e, quindi, nel termine di rito dei dieci giorni, come prorogato ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente insiste, pertanto, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il comma 3 dell'art. 172 cod. proc. pen. prevede che «il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo». Anche questa Corte si è pronunciata al riguardo, affermando che in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato;
e che è, dunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. - in base alla quale il termine stabilito a giorni, che scade il sabato, è prorogato al primo giorno non festivo - essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo tra tutti quello della libertà personale (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469). Orbene, come riscontrato dal Collegio attraverso il controllo degli atti, il termine di dieci giorni di cui all'art. 69-bis, comma 3, I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.), per proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata, scadendo domenica 22 gennaio 2023, si l doveva ritenere prorogato al giorno successivo, e, pertanto, il reclamo, presentato il 23 gennaio 2023, era tempestivo e non poteva essere dichiarato tardivo. 2. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.
lette/sentite-le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 1 Num. 2644 Anno 2024 Presidente: MANCUSO LUIGI FABRIZIO AUGUSTO Relatore: DI GIURO GAETANO Data Udienza: 03/10/2023 Letta la requisitoria del dott. Marilia di Nardo, Sostituto Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, con cui è stato chiesto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento in epigrafe il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Firenze ha dichiarato inammissibile il reclamo proposto da KL BD avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Firenze in materia di liberazione anticipata. 2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per cassazione il difensore di BD, lamentando violazione di legge per erronea declaratoria di inammissibilità per tardività del reclamo. Rileva, invero, la difesa che l'ordinanza di rigetto del Magistrato di sorveglianza di Firenze veniva notificata all'interessato il 12 gennaio 2023 e il reclamo era presentato il 23 gennaio 2023, essendo il 22 gennaio 2023 una domenica, e, quindi, nel termine di rito dei dieci giorni, come prorogato ai sensi dell'art. 172, comma 3, cod. proc. pen. Il ricorrente insiste, pertanto, per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato. 1.1. Il comma 3 dell'art. 172 cod. proc. pen. prevede che «il termine stabilito a giorni, il quale scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno successivo non festivo». Anche questa Corte si è pronunciata al riguardo, affermando che in materia di termini processuali, è prorogato per legge unicamente il termine stabilito a giorni che scade il giorno festivo, da individuarsi tra quelli indicati nominativamente come festivi dalla legge e tra cui non è menzionato il sabato;
e che è, dunque, manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 172 cod. proc. pen. in relazione alla diversa disciplina dettata dall'art. 155 cod. proc. civ. - in base alla quale il termine stabilito a giorni, che scade il sabato, è prorogato al primo giorno non festivo - essendo rimessa alla discrezionalità del legislatore ogni valutazione in ordine alla necessità di una disciplina processuale dei termini differenziata, in considerazione dei beni e degli interessi in rilievo nel processo penale, primo tra tutti quello della libertà personale (Sez. 2, n. 13505 del 31/01/2018, Novak, Rv. 272469). Orbene, come riscontrato dal Collegio attraverso il controllo degli atti, il termine di dieci giorni di cui all'art. 69-bis, comma 3, I. 26 luglio 1975, n.354 (Ord. pen.), per proporre reclamo al Tribunale di sorveglianza avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia di liberazione anticipata, scadendo domenica 22 gennaio 2023, si l doveva ritenere prorogato al giorno successivo, e, pertanto, il reclamo, presentato il 23 gennaio 2023, era tempestivo e non poteva essere dichiarato tardivo. 2. Ne consegue l'annullamento del provvedimento impugnato ed il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Firenze.
P.Q.M.
Annulla il provvedimento impugnato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Firenze. Così deciso in Roma, il 3 ottobre 2023.