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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/01/2025, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna
Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5286 /2018 R.G., riservata in decisione all'udienza del
10.12.2024
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/01/1948, in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t. (socio accomandatario) della
(P.I. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Armando Mangiapia (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, C.F._2 al C.so Duca d'Aosta n.49
PARTE ATTRICE
Contro
( ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
8/7/1931, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Marta Lanzara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 5.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex. art. 2051.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024, parte attrice si è riportata ai propri scritti e, in particolare, alla comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma
17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 22.02.2018, il sig. in proprio Parte_1
e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il sig.
[...] [...] per ivi sentire dichiarare la responsabilità del predetto soggetto nella CP_2 produzione dell'evento dedotto in lite e, per l'effetto, condannarlo a risarcire tutti i danni patiti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa.
Precisamente, deduceva l'attore:
1) di aver ricevuto in comodato dal padre, sin dall'anno 2013, l'unità immobiliare, presso la quale esercita attività di vendita al dettaglio di mobili sotto la denominazione sociale , sita in Napoli alla via D. Controparte_1 Controparte_1
Padula n. 147/F, piano terra, e compresa nel fabbricato “Condominio Macrì”;
2) che l'immobile citato confina su di un lato del perimetro con un fondo rurale di proprietà del sig. , occupato dal sig. che ne Controparte_3 Testimone_1 cura la manutenzione. Il predetto fondo rurale è delimitato dalla proprietà e CP_1 da via Padula da un muro di contenimento di tufo di un'altezza di circa tre metri, adiacente al quale, all'interno dell'area di proprietà del sig. insiste il locale CP_1 vetrina allestito da quest'ultimo per l'esposizione di mobili;
3) che, in data 28.10.2015, intorno alle 9.30, si verificava la rottura di un tubo dell'acqua potabile, presente all'interno del fondo del convenuto e posizionato sul muro contiguo alla proprietà del sig. in conseguenza della quale si verificavano notevoli CP_1 infiltrazioni di acqua che interessavano il soffitto e la parete del locale, causando ingenti danni alla controsoffittatura con distacco di intonaci e vernice e all'impianto elettrico, nonché a strutture e oggetti destinati all'allestimento della vetrina oltre che ad alcuni mobili esposti;
4) che, a breve distanza dall'evento, il sig. verificava i danni occorsi e Tes_1 provvedeva alla sostituzione della parte di tubo danneggiata, riferendo contestualmente di aver tempestivamente reso edotto il sig. di quanto accaduto;
CP_2
2 5) di aver, tramite il proprio procuratore, provveduto, con lettera raccomandata a/r del
5.11.2015 n. 15041868008-2, a diffidare e costituire in mora il sig. al fine CP_2 di richiedere il risarcimento dei danni subiti, cui faceva seguito il riscontro, in data
26.11.2015, da parte dell'avv. Lanzara, in nome e per conto del convenuto odierno, con cui si negava che quest'ultimo fosse stato informato dell'accaduto e si respingeva la richiesta risarcitoria;
6) che, in risposta a tale ultima missiva, il procuratore dell'odierno attore ribadiva, con pec del 26.11.2015, come il sig. fosse stato immediatamente informato CP_2 dell'accaduto e che, laddove non fosse avvenuta la riparazione ad opera del sig.
si sarebbero verificati ulteriori e più gravi danni;
Tes_1
7) che, nella medesima data della suddetta pec, alle ore 21.00, si verificava una nuova rottura del tubo dell'acqua con conseguente nuovo allagamento del locale vetrina del sig. evento del quale il procuratore di parte attrice dava comunicazione all'avv. CP_1
Lanzara con pec delle 21.28;
8) che, intorno al mese di dicembre 2015, veniva effettuato un sopralluogo all'interno del citato locale con i tecnici di fiducia dell'attore, a seguito del quale emergevano danni ammontanti ad € 5.650,00, esclusa IVA, oltre a quelli che hanno attinto i mobili in esposizione ammontanti ad € 7.687,42, per un totale complessivo di € 13.337,42;
9) che, in data 7.4.2016, l'attore inviava all'odierno convenuto, a mezzo raccomandata a/r n. 14486469456-5, invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita e che,
a fronte di tutto quanto esposto, non fosse mai stata fatta alcuna offerta da parte del convenuto per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento dedotto in lite.
L'attore, tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito accogliersi le seguenti conclusioni:
“nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. per tutti i fatti narrati. CP_2
Per l'effetto: a) condannare il convenuto sig. dom.to in Napoli alla Via Controparte_3
Santa Maria in Portico n. 3, al pagamento, in favore del sig. in proprio e n.q. di Controparte_1 legale rapp.te p.t. della “ ”, della somma complessiva Controparte_1 di € 13.337,42, di cui € 5.650.00 oltre IVA per tutti i danni occorsi alle opere murarie del locale vetrina, ed € 7.687,42 per i danni occorsi agli arredi esposti, o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
3 il tutto così come sarà dimostrato in corso di causa nei limiti della competenza del Giudice adito, con sentenza munita di clausola come per legge;
b) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti
e onorari del presente giudizio, di cui il costituito Avvocato si dichiara, sin d'ora anticipatario”.
Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 5286/2018, a seguito di rinnovazione della notifica della citazione, si costituiva in giudizio, all'udienza del
19.03.2019, il sig. , a mezzo di comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta, contestando ed impugnando in toto l'esposizione in fatto ed in diritto contenuta in citazione.
In particolare, parte convenuta, costituendosi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e, in particolare, passiva, con conseguente richiesta al giudice di integrare il contradditorio nei confronti del sig. , assumendo che Testimone_1 gravasse su quest'ultimo, in qualità di conduttore, la responsabilità conseguente al dovere di custodire la cosa locata.
Pertanto, il convenuto chiedeva al Tribunale adito di dichiarare l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione attiva;
in via subordinata, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del comparente;
in via ulteriormente gradata, di accertare, a seguito della integrazione del contraddittorio nei confronti del conduttore del fondo
, la esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella produzione dei danni Testimone_1 asseritamente patiti dall'attore; da ultimo, di rigettare la domanda in quanto destituita di fondamento.
Con ordinanza del 19.3.2019, veniva ritenuta infondata l'eccezione di difetto di integrità del contradditorio sollevata dalla difesa del convenuto, non ravvisandosi ipotesi di litisconsorzio necessario nei fatti rappresentati da parte convenuta. Alle udienze del
19.1.2021 e del 14.12.2021 venivano escussi i due testi intimati da parte attrice e all'udienza del 10.12.2024, revocata l'ordinanza con la quale era stata disposta dal precedente magistrato la discussione orale, la causa veniva riservata in decisione.
1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione con la quale il convenuto paventa una carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, comodatario, ma non proprietario dell'unità immobiliare danneggiata dal sinistro in oggetto. Al riguardo, ha, anche recentemente, ribadito la Suprema Corte che, in tema di legittimazione alla domanda di
4 danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui, che abbia comunque allegato e provato - così come l'attore ha effettivamente fatto - di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cfr. Cass. Civ, SS.UU. n.
2951 del 16.02.2016) e che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere (Cass. Civ., sez. II, n. 24206 del 4.8.2022).
2. Occorre, altresì, respingere l'eccezione sulla scorta della quale il convenuto odierno sarebbe privo di legittimazione passiva e tanto alla luce delle seguenti considerazioni:
a) La legittimazione passiva (ad causam) altro non è che l' astratta coincidenza tra il soggetto evocato in ius con quello che, secondo la rappresentazione attorea, è titolare del rapporto giuridico dedotto in atti, quindi destinatario della pronuncia con cui si vuole reintegrare la posizione giuridica assunta come lesa, con la conseguenza che essa sussiste (nella sua accezione propria di condizione dell' azione) per il semplice fatto dell' affermazione di titolarità in capo al convenuto (ex pluribus, Cass. 15177/02), mentre altro è l' effettiva titolarità nel rapporto attribuito, che è questione afferente al merito.
Ne deriva che, essendo il convenuto rappresentato nell'atto Controparte_3 di citazione quale proprietario del fondo vicino, che si assume aver provocato il danno, ne sussiste la legittimazione passiva, mentre la contestazione di titolarità da parte del convenuto, finalizzata ad escludere un postulato costitutivo della pretesa risarcitoria, integra una chiara eccezione impeditiva, come tale riqualificabile in termini e trattabile unitamente all' esame del merito.
b) In diritto, ancora, il proprietario di un bene, in ragione del rapporto diretto intercorrente con quest'ultimo, ne è custode e, pertanto, risponde dei danni da questo cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c. Correttamente, dunque, non si è provveduto a integrare il contradditorio nei confronti del sig. . Testimone_1
c) In fatto, il sig. risulta essere stato condannato al rilascio del fondo Testimone_1 in oggetto dal Tribunale di Napoli con sentenza del 2010, ben prima dunque dell'evento dedotto in lite e non consta che abbia usucapito lo stesso fondo neppure per il tramite della coniuge nonostante l'avvio del relativo procedimento giudiziario.
5 3. E' necessario chiarire come la fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico, come anticipato, proprio nell'alveo dell'art. 2051 c.c., atteso che l'attore individua la causa del sinistro nella rottura di un tubo dell'acqua potabile presente all'interno del fondo del convenuto, dalla quale sono derivate infiltrazioni di acqua che hanno causato danni al locale vetrina e agli immobili in esso esposti.
4. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo.
Affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Funzione della norma
è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione (Cass. Civ., sez. III, n. 3793 del
18.02.2014).
Pertanto, l'attore è tenuto ad offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto, che comunque non ha provveduto ad allegare né tanto meno a produrre prove in tal senso, deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato) che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. Cass. n. 25243/06 e Cass. n. 21977/22).
5. Tanto chiarito in punto di diritto, occorre a questo punto verificare se la domanda sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Alla luce di quanto affermato rispetto ai presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051
c.c., appare necessario stabilire se l'attore abbia correttamente assolto all'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
6 Entrambe le testimonianze rese dagli intimati di parte attrice convergono per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti di causa. Il teste infatti, ha raccontato Tes_2 come la tubatura idrica che percorre il muro contiguo alla proprietà del sig. CP_1 risultasse, in occasione dell'allagamento del locale vetrina, danneggiata e dalla stessa uscisse copiosa acqua, che aveva altresì determinato il crollo della controsoffittatura.
Allo stesso modo, il sig. , la cui testimonianza per quanto proveniente dal Tes_3 cognato dell'attore è resa attendibile dalla coerenza con quanto affermato dal teste precedentemente citato, ha ulteriormente chiarito che, insieme all'attore, “ci recammo sul tetto e ci rendemmo conto che l'acqua proveniva dal fondo adiacente al locale vetrina. Individuammo un tubo che con forte pressione aveva fatto percolare nel lato superiore del locale, acqua che poi scendeva giù nella parte inferiore del locale”. Al medesimo teste, peraltro, venivano mostrate foto inerenti al locale danneggiato nelle quali lo stesso riconosceva lo stato dei luoghi che aveva potuto osservare in occasione dell'evento di cui è causa.
A tanto si aggiunga che lo stesso sig. ha, comunque, riconosciuto il nesso CP_2 in esame tra l'evento occorso alla tubatura insistente nella sua proprietà e il danno subito dall'attore versando una somma, per quanto parziale rispetto all'ammontare richiesto, a copertura del pregiudizio patito.
6. Provato, in ragione di tutto quanto detto, il nesso di causalità quale presupposto per stabilire la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la domanda attorea deve essere accolta, con la precisazione, per quanto concerne la quantificazione del danno, che l'attore ha adeguatamente provato la stessa con un preventivo per i lavori che occorrono al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e con fatture di acquisto inerenti ai beni mobili danneggiati.
Il preventivo, contenente l'analitica descrizione delle opere, appare congruo in relazione ai danni lamentati, confermati sia dai testimoni che dalle foto in atti.
Pertanto, il danno deve essere quantificato, come da scritti difensivi di parte attrice, in
€ 13.337,42.
Trattandosi di debito di valore, in base all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale
7 intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciuta in questa sede.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (28.10.2015) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Occorre tener conto dell'importo di euro 4.500,00 versato direttamente nelle mani del sig. , come è emerso dal verbale d'udienza del 26.1.2024, per cui alla Controparte_1 data del predetto versamento va decurtato l'importo di euro 4.500,00 dall'importo complessivo risultante dalla somma di € 13.337,42 + interessi e rivalutazione come indicata al periodo precedente. Sulla somma capitale residua continuerà il decorso di interessi e rivalutazione fino alla data di emanazione della presente sentenza.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Al pagamento della somma così determinata a favore di parte attrice va condannato il sig. . Controparte_3
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso come, non solo, parte attrice avesse accettato la proposta conciliativa avanzata ai sensi dell'art. 185 bis, ma, inoltre, si sia ritenuto in tale sede di condannare al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella proposta all'udienza del 31.03.2023.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione
8 tariffario di riferimento (il valore della causa è di euro 13.337,42), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_2 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € € 13.337,42, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva e con decurtazione dell'importo ricevuto in corso di causa;
- Condanna, altresì, il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 298,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso del 15,00
% Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Armando Mangiapia, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 9.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Nicola
Chirilli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.
1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo
9
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica ed in persona della dott.ssa Anna
Maria Diana, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5286 /2018 R.G., riservata in decisione all'udienza del
10.12.2024
TRA
(C.F. ), nato a [...] il Parte_1 C.F._1
11/01/1948, in proprio e n.q. di legale rapp.te p.t. (socio accomandatario) della
(P.I. , rappresentato e Controparte_1 P.IVA_1 difeso, giusta procura in calce all'atto di citazione, dall'avv. Armando Mangiapia (C.F.
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli, C.F._2 al C.so Duca d'Aosta n.49
PARTE ATTRICE
Contro
( ), nato a [...] il Controparte_2 C.F._3
8/7/1931, rappresentato e difeso, giusta mandato in atti, dall'avv. Marta Lanzara ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Napoli alla Piazza Vanvitelli n. 5.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: responsabilità ex. art. 2051.
CONCLUSIONI
All'udienza del 10.12.2024, parte attrice si è riportata ai propri scritti e, in particolare, alla comparsa conclusionale.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c. così come inciso dall'art. 45, comma
17 legge 18.6.2009, n. 69.
Con atto di citazione notificato in data 22.02.2018, il sig. in proprio Parte_1
e nella qualità di legale rappresentante della Controparte_1
, conveniva in giudizio, dinanzi a questo Tribunale, il sig.
[...] [...] per ivi sentire dichiarare la responsabilità del predetto soggetto nella CP_2 produzione dell'evento dedotto in lite e, per l'effetto, condannarlo a risarcire tutti i danni patiti in conseguenza delle lesioni riportate nel sinistro per cui è causa.
Precisamente, deduceva l'attore:
1) di aver ricevuto in comodato dal padre, sin dall'anno 2013, l'unità immobiliare, presso la quale esercita attività di vendita al dettaglio di mobili sotto la denominazione sociale , sita in Napoli alla via D. Controparte_1 Controparte_1
Padula n. 147/F, piano terra, e compresa nel fabbricato “Condominio Macrì”;
2) che l'immobile citato confina su di un lato del perimetro con un fondo rurale di proprietà del sig. , occupato dal sig. che ne Controparte_3 Testimone_1 cura la manutenzione. Il predetto fondo rurale è delimitato dalla proprietà e CP_1 da via Padula da un muro di contenimento di tufo di un'altezza di circa tre metri, adiacente al quale, all'interno dell'area di proprietà del sig. insiste il locale CP_1 vetrina allestito da quest'ultimo per l'esposizione di mobili;
3) che, in data 28.10.2015, intorno alle 9.30, si verificava la rottura di un tubo dell'acqua potabile, presente all'interno del fondo del convenuto e posizionato sul muro contiguo alla proprietà del sig. in conseguenza della quale si verificavano notevoli CP_1 infiltrazioni di acqua che interessavano il soffitto e la parete del locale, causando ingenti danni alla controsoffittatura con distacco di intonaci e vernice e all'impianto elettrico, nonché a strutture e oggetti destinati all'allestimento della vetrina oltre che ad alcuni mobili esposti;
4) che, a breve distanza dall'evento, il sig. verificava i danni occorsi e Tes_1 provvedeva alla sostituzione della parte di tubo danneggiata, riferendo contestualmente di aver tempestivamente reso edotto il sig. di quanto accaduto;
CP_2
2 5) di aver, tramite il proprio procuratore, provveduto, con lettera raccomandata a/r del
5.11.2015 n. 15041868008-2, a diffidare e costituire in mora il sig. al fine CP_2 di richiedere il risarcimento dei danni subiti, cui faceva seguito il riscontro, in data
26.11.2015, da parte dell'avv. Lanzara, in nome e per conto del convenuto odierno, con cui si negava che quest'ultimo fosse stato informato dell'accaduto e si respingeva la richiesta risarcitoria;
6) che, in risposta a tale ultima missiva, il procuratore dell'odierno attore ribadiva, con pec del 26.11.2015, come il sig. fosse stato immediatamente informato CP_2 dell'accaduto e che, laddove non fosse avvenuta la riparazione ad opera del sig.
si sarebbero verificati ulteriori e più gravi danni;
Tes_1
7) che, nella medesima data della suddetta pec, alle ore 21.00, si verificava una nuova rottura del tubo dell'acqua con conseguente nuovo allagamento del locale vetrina del sig. evento del quale il procuratore di parte attrice dava comunicazione all'avv. CP_1
Lanzara con pec delle 21.28;
8) che, intorno al mese di dicembre 2015, veniva effettuato un sopralluogo all'interno del citato locale con i tecnici di fiducia dell'attore, a seguito del quale emergevano danni ammontanti ad € 5.650,00, esclusa IVA, oltre a quelli che hanno attinto i mobili in esposizione ammontanti ad € 7.687,42, per un totale complessivo di € 13.337,42;
9) che, in data 7.4.2016, l'attore inviava all'odierno convenuto, a mezzo raccomandata a/r n. 14486469456-5, invito a stipulare la convenzione di negoziazione assistita e che,
a fronte di tutto quanto esposto, non fosse mai stata fatta alcuna offerta da parte del convenuto per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento dedotto in lite.
L'attore, tanto premesso, chiedeva al Tribunale adito accogliersi le seguenti conclusioni:
“nel merito: accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sig. per tutti i fatti narrati. CP_2
Per l'effetto: a) condannare il convenuto sig. dom.to in Napoli alla Via Controparte_3
Santa Maria in Portico n. 3, al pagamento, in favore del sig. in proprio e n.q. di Controparte_1 legale rapp.te p.t. della “ ”, della somma complessiva Controparte_1 di € 13.337,42, di cui € 5.650.00 oltre IVA per tutti i danni occorsi alle opere murarie del locale vetrina, ed € 7.687,42 per i danni occorsi agli arredi esposti, o di quella maggiore o minore che risulterà in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda e sino all'effettivo soddisfo;
3 il tutto così come sarà dimostrato in corso di causa nei limiti della competenza del Giudice adito, con sentenza munita di clausola come per legge;
b) condannare il convenuto al pagamento delle spese, diritti
e onorari del presente giudizio, di cui il costituito Avvocato si dichiara, sin d'ora anticipatario”.
Incardinata la lite presso codesto Tribunale, con R.G. n. 5286/2018, a seguito di rinnovazione della notifica della citazione, si costituiva in giudizio, all'udienza del
19.03.2019, il sig. , a mezzo di comparsa di costituzione e Controparte_3 risposta, contestando ed impugnando in toto l'esposizione in fatto ed in diritto contenuta in citazione.
In particolare, parte convenuta, costituendosi, eccepiva il difetto di legittimazione attiva e, in particolare, passiva, con conseguente richiesta al giudice di integrare il contradditorio nei confronti del sig. , assumendo che Testimone_1 gravasse su quest'ultimo, in qualità di conduttore, la responsabilità conseguente al dovere di custodire la cosa locata.
Pertanto, il convenuto chiedeva al Tribunale adito di dichiarare l'inammissibilità dell'azione per difetto di legittimazione attiva;
in via subordinata, di dichiarare il difetto di legittimazione passiva del comparente;
in via ulteriormente gradata, di accertare, a seguito della integrazione del contraddittorio nei confronti del conduttore del fondo
, la esclusiva responsabilità di quest'ultimo nella produzione dei danni Testimone_1 asseritamente patiti dall'attore; da ultimo, di rigettare la domanda in quanto destituita di fondamento.
Con ordinanza del 19.3.2019, veniva ritenuta infondata l'eccezione di difetto di integrità del contradditorio sollevata dalla difesa del convenuto, non ravvisandosi ipotesi di litisconsorzio necessario nei fatti rappresentati da parte convenuta. Alle udienze del
19.1.2021 e del 14.12.2021 venivano escussi i due testi intimati da parte attrice e all'udienza del 10.12.2024, revocata l'ordinanza con la quale era stata disposta dal precedente magistrato la discussione orale, la causa veniva riservata in decisione.
1. Va, preliminarmente, disattesa l'eccezione con la quale il convenuto paventa una carenza di legittimazione attiva in capo all'attore, comodatario, ma non proprietario dell'unità immobiliare danneggiata dal sinistro in oggetto. Al riguardo, ha, anche recentemente, ribadito la Suprema Corte che, in tema di legittimazione alla domanda di
4 danni, deve ritenersi che il diritto al risarcimento può spettare anche a colui, che abbia comunque allegato e provato - così come l'attore ha effettivamente fatto - di essere titolare della posizione giuridica soggettiva che la rende parte (Cfr. Cass. Civ, SS.UU. n.
2951 del 16.02.2016) e che, per circostanze contingenti, si trovi ad esercitare un potere soltanto materiale sulla cosa e, dal danneggiamento di questa, possa risentire un pregiudizio al suo patrimonio, indipendentemente dal diritto, reale o personale, che egli abbia all'esercizio di quel potere (Cass. Civ., sez. II, n. 24206 del 4.8.2022).
2. Occorre, altresì, respingere l'eccezione sulla scorta della quale il convenuto odierno sarebbe privo di legittimazione passiva e tanto alla luce delle seguenti considerazioni:
a) La legittimazione passiva (ad causam) altro non è che l' astratta coincidenza tra il soggetto evocato in ius con quello che, secondo la rappresentazione attorea, è titolare del rapporto giuridico dedotto in atti, quindi destinatario della pronuncia con cui si vuole reintegrare la posizione giuridica assunta come lesa, con la conseguenza che essa sussiste (nella sua accezione propria di condizione dell' azione) per il semplice fatto dell' affermazione di titolarità in capo al convenuto (ex pluribus, Cass. 15177/02), mentre altro è l' effettiva titolarità nel rapporto attribuito, che è questione afferente al merito.
Ne deriva che, essendo il convenuto rappresentato nell'atto Controparte_3 di citazione quale proprietario del fondo vicino, che si assume aver provocato il danno, ne sussiste la legittimazione passiva, mentre la contestazione di titolarità da parte del convenuto, finalizzata ad escludere un postulato costitutivo della pretesa risarcitoria, integra una chiara eccezione impeditiva, come tale riqualificabile in termini e trattabile unitamente all' esame del merito.
b) In diritto, ancora, il proprietario di un bene, in ragione del rapporto diretto intercorrente con quest'ultimo, ne è custode e, pertanto, risponde dei danni da questo cagionati ai sensi dell'art. 2051 c.c. Correttamente, dunque, non si è provveduto a integrare il contradditorio nei confronti del sig. . Testimone_1
c) In fatto, il sig. risulta essere stato condannato al rilascio del fondo Testimone_1 in oggetto dal Tribunale di Napoli con sentenza del 2010, ben prima dunque dell'evento dedotto in lite e non consta che abbia usucapito lo stesso fondo neppure per il tramite della coniuge nonostante l'avvio del relativo procedimento giudiziario.
5 3. E' necessario chiarire come la fattispecie in esame trova il proprio inquadramento giuridico, come anticipato, proprio nell'alveo dell'art. 2051 c.c., atteso che l'attore individua la causa del sinistro nella rottura di un tubo dell'acqua potabile presente all'interno del fondo del convenuto, dalla quale sono derivate infiltrazioni di acqua che hanno causato danni al locale vetrina e agli immobili in esso esposti.
4. Al riguardo, la Suprema Corte ha avuto modo di chiarire che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia prevista dall'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo.
Affinché tale responsabilità possa configurarsi in concreto è sufficiente che sussista il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno arrecato, senza che rilevi, al riguardo, la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza, in quanto la nozione di custodia nel caso rilevante non presuppone, né implica uno specifico obbligo di custodire analogo a quello previsto per il depositario. Funzione della norma
è, d'altro canto, quella di imputare la responsabilità a chi si trova nelle condizioni di controllare i rischi inerenti alla cosa, dovendo, pertanto, considerarsi custode chi di fatto ne controlla le modalità d'uso e di conservazione (Cass. Civ., sez. III, n. 3793 del
18.02.2014).
Pertanto, l'attore è tenuto ad offrire la prova del nesso causale fra la cosa in custodia e l'evento lesivo nonché dell'esistenza di un rapporto di custodia relativamente alla cosa, mentre il convenuto, che comunque non ha provveduto ad allegare né tanto meno a produrre prove in tal senso, deve dimostrare l'esistenza di un fattore estraneo (da intendersi nel senso più ampio, comprensivo del fatto del terzo e del fatto dello stesso danneggiato) che, per il carattere dell'imprevedibilità e dell'eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso di causalità, cioè il caso fortuito, in presenza del quale è esclusa la responsabilità del custode (cfr. Cass. n. 25243/06 e Cass. n. 21977/22).
5. Tanto chiarito in punto di diritto, occorre a questo punto verificare se la domanda sia fondata e, pertanto, meritevole di accoglimento.
Alla luce di quanto affermato rispetto ai presupposti per l'applicabilità dell'art. 2051
c.c., appare necessario stabilire se l'attore abbia correttamente assolto all'onere di provare l'esistenza del rapporto eziologico tra la cosa e l'evento lesivo.
6 Entrambe le testimonianze rese dagli intimati di parte attrice convergono per quanto attiene alla ricostruzione dei fatti di causa. Il teste infatti, ha raccontato Tes_2 come la tubatura idrica che percorre il muro contiguo alla proprietà del sig. CP_1 risultasse, in occasione dell'allagamento del locale vetrina, danneggiata e dalla stessa uscisse copiosa acqua, che aveva altresì determinato il crollo della controsoffittatura.
Allo stesso modo, il sig. , la cui testimonianza per quanto proveniente dal Tes_3 cognato dell'attore è resa attendibile dalla coerenza con quanto affermato dal teste precedentemente citato, ha ulteriormente chiarito che, insieme all'attore, “ci recammo sul tetto e ci rendemmo conto che l'acqua proveniva dal fondo adiacente al locale vetrina. Individuammo un tubo che con forte pressione aveva fatto percolare nel lato superiore del locale, acqua che poi scendeva giù nella parte inferiore del locale”. Al medesimo teste, peraltro, venivano mostrate foto inerenti al locale danneggiato nelle quali lo stesso riconosceva lo stato dei luoghi che aveva potuto osservare in occasione dell'evento di cui è causa.
A tanto si aggiunga che lo stesso sig. ha, comunque, riconosciuto il nesso CP_2 in esame tra l'evento occorso alla tubatura insistente nella sua proprietà e il danno subito dall'attore versando una somma, per quanto parziale rispetto all'ammontare richiesto, a copertura del pregiudizio patito.
6. Provato, in ragione di tutto quanto detto, il nesso di causalità quale presupposto per stabilire la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., la domanda attorea deve essere accolta, con la precisazione, per quanto concerne la quantificazione del danno, che l'attore ha adeguatamente provato la stessa con un preventivo per i lavori che occorrono al fine di ripristinare lo stato dei luoghi e con fatture di acquisto inerenti ai beni mobili danneggiati.
Il preventivo, contenente l'analitica descrizione delle opere, appare congruo in relazione ai danni lamentati, confermati sia dai testimoni che dalle foto in atti.
Pertanto, il danno deve essere quantificato, come da scritti difensivi di parte attrice, in
€ 13.337,42.
Trattandosi di debito di valore, in base all'orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Suprema Corte con la sentenza del 17 dicembre 1995 n. 1712, il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto soprattutto in considerazione dello scarto temporale
7 intercorrente tra la data dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciuta in questa sede.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla Suprema
Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art. 1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto (28.10.2015) sino alla data di pubblicazione della presente sentenza, al tasso legale sulla somma devalutata alla data del fatto e poi di anno in anno rivalutata secondo indici Istat FOI.
Occorre tener conto dell'importo di euro 4.500,00 versato direttamente nelle mani del sig. , come è emerso dal verbale d'udienza del 26.1.2024, per cui alla Controparte_1 data del predetto versamento va decurtato l'importo di euro 4.500,00 dall'importo complessivo risultante dalla somma di € 13.337,42 + interessi e rivalutazione come indicata al periodo precedente. Sulla somma capitale residua continuerà il decorso di interessi e rivalutazione fino alla data di emanazione della presente sentenza.
Sulla somma così liquidata, poi, per quanto attiene al secondo periodo, intercorrente tra la data della presente decisione ed il giorno dell'effettivo saldo, dovranno essere corrisposti, per effetto della condanna al pagamento, che attribuisce al quantum dovuto il carattere di debito di valuta, gli interessi annui al tasso legale dal giorno della presente decisione sino a quello del conseguimento in concreto dell'importo risarcitorio (art. 1282 c.c.).
Al pagamento della somma così determinata a favore di parte attrice va condannato il sig. . Controparte_3
7. Le spese di lite seguono la soccombenza, atteso come, non solo, parte attrice avesse accettato la proposta conciliativa avanzata ai sensi dell'art. 185 bis, ma, inoltre, si sia ritenuto in tale sede di condannare al pagamento di una somma maggiore rispetto a quella proposta all'udienza del 31.03.2023.
Le spese di lite vengono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. 147/2022, secondo lo scaglione
8 tariffario di riferimento (il valore della causa è di euro 13.337,42), per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, Sesta Sezione Civile, nella persona del giudice monocratico, dott.ssa Anna Maria Diana, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ogni diversa istanza, Parte_1 Controparte_2 domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- Accoglie la domanda di parte attrice e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di € € 13.337,42, oltre interessi e rivalutazione come indicato in parte motiva e con decurtazione dell'importo ricevuto in corso di causa;
- Condanna, altresì, il convenuto al rimborso delle spese di lite in favore dell'attore che liquida in € 298,00 per spese vive ed € 5.077,00 per compenso, oltre rimborso del 15,00
% Iva e Cpa se dovute, come per legge, con attribuzione all'Avv. Armando Mangiapia, dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 9.1.2025
Il Giudice
dott.ssa Anna Maria Diana
Si dà atto che il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del MOT dott. Nicola
Chirilli
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt.
1, lett. s, 21 e 24 D. Lgs 7 marzo 2005 n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo
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