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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 7066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 7066 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
n. 17263/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17263/2024 promossa da:
il
[...]
Parte_1
(C.F. ), in persona del l.r. pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domiciliano, in via Armando Diaz C.F._1
11 (fax 081-5525515, PEC: Email_1
pagina 1 di 16 OPPONENTE
contro
(già - Controparte_1 Controparte_2
capitale sociale sottoscritto e versato per euro 8.628.281,00 iscritta con il numero 184 nell'albo unico degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito ex art. 106 e seguenti del D. Lgs. Nr. 385/1993, con sede sociale in Nola (NA) alla Via Anfiteatro Laterizio n. 11/13, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Napoli e codice fiscale , partita IVA , in persona del Dott. P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e CP_3 C.F._2
residente in [...], nella qualità di
Amministratore Delegato e di legale rapp.te, elettivamente domiciliato in San
Paolo Bel Sito (NA) alla Via per Palma n. 30, presso lo studio dell'Avv.to
Raffaele Barone (C.F. ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.7.2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
pagina 2 di 16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies cpc, depositato in data 31-7-2024, il
[...]
Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
3398/24, notificato in data 25-6-2024, con il quale veniva intimato al il pagamento di euro Parte_1
48.457,90, oltre interessi e spese, avente ad oggetto crediti ceduti alla ricorrente dalla ditta individuale e scaturenti da ordini diretti di CP_4
acquisto e note di fornitura.
In particolare, la ricorrente (già Controparte_1 [...]
esponeva quanto segue: Controparte_2
i) La è creditrice del in CP_1 Parte_1
virtù di atto di cessione del credito pro soluto dei 23-29.01.2019 (All. a), con
il quale la società P. Iva e CF , con sede legale Parte_2 P.IVA_4
in Leonforte (EN), alla Piazza Carella n. 8, le cedeva il credito vantato nei
confronti del Provveditorato interregionale e regionale per le opere
pubbliche della;
Parte_1
pagina 3 di 16 ii) I crediti ceduti, scaturenti da ordini diretti di acquisto e note fornitura,
sono stati regolarmente certificati dal MEF ai sensi e per gli effetti dell'art.
9, comma 3 Bis, del D.L. 185/2008 e ss.mm.ii., a seguito dell'emissione dei
documenti fiscali, così come è stata accettata l'avvenuta cessione ed il
riconoscimento del creditore agente;
ii-a) Specificamente, con atto di cessione del credito pro soluto dei 23-
29.01.2019 (All. a), la cedeva alla ricorrente i seguenti Parte_2
crediti certificati:
1) credito certificato MEF n. 9501676000000490 del 28.11.2018 (n.
8501676000000283 di istanza di certificazione datata 22.11.2018) (All. b),
da pagarsi entro il 22.11.2019 per un totale di euro 48.666,53, afferenti le
seguenti fatture: 1) n. 01/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito dell'OdA
Mepa 4550625 (All. b/1); 2) n. 02/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4551876 (All. b/2); 3) n. 03/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4550662 (All. b/3); 4) n. 04/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4550704 (All. b/4); 5) n. 08/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4554712 (All. b/5); 6) n. 07/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4554707 (All. b/6); 7) n. 06/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito
pagina 4 di 16 dell'OdA 4551860 (All. b/7);
2) credito certificato MEF n. 9501676000000531 del 08.01.2019 (n.
8501676000000306 di istanza di certificazione datata 07.01.2019) (All. d),
da pagarsi entro il 08.01.2020 per un totale di euro 28.535,50, afferenti le
seguenti fatture: 1) n. 11/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito dell'OdA
Mepa 4641034 (All. d/1); 2) n. 14/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641661 (All. d/2); 3) n. 16/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641786 (All. d/3); 4) n. 17/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641837 (All. d/4); 5) n. 19/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641961 (All. d/5); 5) n. 22/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4642126 (All. d/6); 7) n. 23/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4642218 (All. d/7); 8) n. 13/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641644 (All. d/8); 9) n. 15/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641671 (All. d/9); 10) n. 18/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641842 (All. d/10); 11) n. 12/2018 del 21.12.2018 emessa a
seguito dell'OdA 4641401 (All. d/11); 12) n. 20/2018 del 21.12.2018 emessa
a seguito dell'OdA 4642104 (All. d/12); 13) n. 21/2018 del 21.12.2018
emessa a seguito dell'OdA 4642122 (All. d/13);
pagina 5 di 16 iii) nonostante i solleciti più volte effettuati in via diretta dalla istante
Società, nulla è stato pagato, sicchè il credito vantato, all'attualità, dalla
ammonta ad euro 48.457,90. CP_1
Sulla base di tali premesse l' chiedeva e otteneva il provvedimento CP_1
monitorio de quo, avverso il quale spiegava opposizione il
[...]
Parte_1
Parte opponente ha eccepito la nullità dei titoli sottesi alle fatture poste a base del ricorso monitorio, essendo, a suo dire, gravemente viziata la procedura di affidamento, oltre che disposta in aperto contrasto con le norme, nazionali e sovranazionali, vigenti in materia di contratti pubblici di appalti e forniture.
In particolare, il ha eccepito l'assenza di un provvedimento di Parte_1
nomina del responsabile unico del procedimento prescritto dall'art. 31 del
D.lgs 50/2016; la mancanza delle determine a contrarre ex art. 32 del D.lvo n° 50/2016; il mancato rispetto della disciplina normativa che impone alle
Amministrazioni Statali l'obbligo di approvvigionamento dei beni e servizi mediante ricorso alle convenzioni presenti sul mercato elettronico;
la mancata copertura finanziaria.
L'intimata ha, inoltre, dedotto che ro
pagina 6 di 16 Nella prospettazione della resistente, dunque, i crediti oggi ingiunti scaturirebbero da procedure di acquisto, che presenterebbero gravi criticità.
Il Ministero ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito, stante la nullità degli “accordi”
raggiunti, essendo i rapporti sottesi ai crediti ceduti dalla società CP_4
frutto di una procedura posta in essere in aperta violazione della normativa vigente, imperativa per il caso di specie.
Con comparsa depositata in data 13-6-2025 si costituiva in giudizio parte opposta, impugnando i motivi di opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
In particolare, la stessa replicava che l'intervenuta certificazione dei crediti ceduti, rilasciata in favore della società cedente dalla Pubblica
Amministrazione, impedirebbe all'Amministrazione opponente di sollevare nei confronti del creditore cessionario ( ) eccezioni relative alla validità CP_1
dei rapporti contrattuali sottesi ai medesimi crediti.
Secondo la tesi della ricorrente, la certificazione di un credito è da intendersi quale ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 del Codice
Civile, che dispensa colui a favore del quale è rilasciata dall'onere di provare pagina 7 di 16 il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Infine, l'intimata ha dedotto che, in ogni caso, le irregolarità lamentate dalla PA sarebbero ascrivibili esclusivamente alla stazione appaltante ed all'operato dei suoi dipendenti-dirigenti e per lo effetto non opponibili al terzo cessionario, acquirente di buona fede.
Ha, dunque, concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 26-6-2025 il G.I. respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte opponente ha eccepito una serie di vizi ed omissioni inficianti le procedure di acquisto poste in essere dalla Pubblica Amministrazione nei rapporti con la , inferendone la nullità dei titoli negoziali, da cui CP_4
scaturirebbero i crediti ceduti alla IFIR.
Parte opposta ha replicato che l'intervenuta certificazione dei crediti ceduti,
rilasciata in favore della società cedente dallo stesso MEF, impedirebbe all'Amministrazione opponente di sollevare nei confronti del creditore pagina 8 di 16 cessionario ( ) eccezioni relative alla validità dei rapporti contrattuali CP_1
sottesi ai medesimi crediti.
Ebbene, come già argomentato con ordinanza resa in data 26-6-2025,
l'assunto di parte opposta non sembra tenere nella dovuta considerazione la disciplina relativa alle certificazioni dei crediti nei confronti della P.A. e,
segnatamente, quanto disposto dall'art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29
novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009 n. 2, a mente del quale “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore”.
pagina 9 di 16 La certificazione del credito ha, dunque, la funzione di consentire la circolazione dei crediti vantati nei confronti della p.a., in ossequio alla ratio legis, che è quella di consentire ai fornitori lo smobilizzo di crediti commerciali anche in situazioni di carenza o assenza di risorse finanziarie in capo ad un debitore pubblico.
L'avvenuta certificazione di crediti da parte della P.A. non vieta però alla stessa, quale debitore ceduto, di poter opporre al cessionario tutte quelle eccezioni che erano opponibili al cedente relativamente al rapporto sotteso ai crediti ceduti, in applicazione della disciplina di cui all'art. 1260 e ss. c.c..
Alla stregua del dettato normativo testé richiamato, la certificazione del credito ha, dunque, la funzione di consentire la circolazione dei crediti vantati nei confronti della p.a., ma non preclude certamente a quest'ultima, quale debitore ceduto, di sollevare, nei confronti del cessionario, le eccezioni che avrebbe potuto far valere contro il creditore cedente e relative al rapporto da cui sono scaturiti i crediti ceduti;
questo perché la normativa sulla certificazione dei crediti e quella sulla cessione (ex art. 1260 e segg. c.c.)
operano su due piani distinti: la prima ha la funzione di consentire lo smobilizzo dei crediti nei confronti della p.a., la seconda regola invece la pagina 10 di 16 vicenda circolatoria del credito in sé considerata, disciplinando (tra le altre cose) i rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda modificativa soggettiva del rapporto obbligatorio e le azioni ed eccezioni da questi esercitabili.
Si rileva, quindi, che le doglianze formulate dall'opponente all'indirizzo dei rapporti sottostanti ai crediti ceduti risultano pienamente esaminabili nella presente sede, anche quelle che involgono vizi relativi alla procedura di evidenza pubblica presupposta alla stipula dei contratti (cfr. Cass. Sez.Un.
5.4.2012, n. 5446, secondo cui “In tema di attività negoziale della p.a.,
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità
della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti pagina 11 di 16 possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo. Principio pronunciato in fattispecie relativa a richiesta declaratoria di nullità dei contratti stipulati da una casa di cura privata con l' , per omessa effettuazione della Controparte_5
procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente, in cui la C.S. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia sul diritto soggettivo al pagamento del corrispettivo contrattuale).
Ciò precisato, osserva il Tribunale che appare fondata l'eccezione di nullità dei titoli sottesi alle fatture poste a base del ricorso monitorio,
proposta dall'opponente.
Quest'ultima ha eccepito, tra i vari vizi ed omissioni inficianti il procedimento a monte delle forniture in contestazione, la mancanza della determina a contrarre.
Parte opposta sul punto ha replicato che la certificazione dei crediti emessa dalla P.A. impedirebbe all'Amministrazione opponente di sollevare nei confronti del creditore cessionario (IFIR) eccezioni relative alla validità
dei rapporti contrattuali sottesi ai medesimi crediti ed inoltre avrebbe valore di ricognizione del debito ex art.1988 cc.
pagina 12 di 16 Ebbene, l'eccezione di nullità dei contratti, basata sulla mancanza della determina a contrarre, appare fondata.
Va, infatti, messa in rilievo la mancanza della delibera a contrarre imposta dall'art. 32 co. 2 d.lgs. 50/2016 (la circostanza, allegata dall'opponente, non è
stata specificamente contestata dall'opposta e deve pertanto ritenersi pacifica tra le parti in causa): nessuno dei contratti stipulati tra l'Amministrazione
opponente e la ditta Mania è, infatti, stato preceduto dalla necessaria determina a contrarre del direttore generale, che avrebbe dovuto, tra le altre cose, chiarire le motivazioni alla base del mancato ricorso a qualsiasi indagine di mercato e la mancata applicazione del principio della rotazione richiamato dall'art. 36 del d.lgs. 50/2016 .
Tutti i contratti sono dunque illegittimi sotto tale profilo, dal momento che,
come avuto modo di osservare dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, il contratto e la delibera a contrarre “sono collegati poiché la delibera a contrarre s'inserisce come passaggio obbligato nell'iter di formazione della volontà contrattuale della parte pubblica. Pertanto la sua nullità (come la sua mancanza) si riflette necessariamente sulla validità del contratto, perché la volontà dell'ente non si può ritenere ritualmente formata nella sede propria e,
pagina 13 di 16 sul piano negoziale, il contratto viene ad essere stipulato in contrasto con una norma imperativa (quale il combinato disposto dei citati artt. 284, 288 deve ritenersi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte), con le conseguenze di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.” (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza
10/06/2005 n°12195).
Tale illegittimità rende invalidi tutti i contratti stipulati, con conseguente impossibilità di pretendere il pagamento dei crediti da essi discendenti
La mancanza della determina a contrarre comporta la nullità del contratto, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.
Parimenti fondata appare l'eccezione, proposta dall'Avvocatura dello
Stato, relativa alla mancanza della copertura finanziaria.
Nel caso che ci occupa non risulta che le procedure amministrative presupposte che hanno preceduto la costituzione dei vincoli negoziali posti a base delle pretese dell'opposta siano state accompagnate dall'assunzione del relativo impegno di spesa (che non può certamente essere tratto sulla scorta di quanto riportato nelle istanze di certificazione presentate dall'impresa).
Tanto è allora avvenuto in patente violazione dei principi generali in materia di contabilità pubblica, di cui sono espressione le norme che si occupano pagina 14 di 16 della copertura finanziaria degli atti della Regione (art. 56 del d.lgs.
118/2011) e degli enti locali (ex artt.183 e 191 del Tuel, D. Lgs. 267/2000),
da cui si ritrae che, ai fini del rispetto del principio di necessaria copertura finanziaria degli atti amministrativi, la determinazione a contrattare deve contenere o essere accompagnata anche dalla prenotazione d'impegno, o impegno contabile, per l'importo della spesa presunta, che consiste nell'apposizione di un vincolo provvisorio di indisponibilità delle relative somme sul corrispondente capitolo di bilancio e attesta l'esistenza della necessaria copertura finanziaria, tanto a presidio dell'interesse pubblico alla corretta gestione finanziaria e contabile degli enti pubblici (ex art. 81 Cost.).
Tale illegittimità rende invalidi (recte: nulli) tutti i contratti stipulati anche sotto tale aspetto, con conseguente impossibilità di pretendere il pagamento dei crediti da essi discendenti.
Per quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, il DI va senz'altro revocato (risultando a questo punto superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione, cfr. Cass. sez. 5^ civ. ord. n. 363/19 in ordine alla decidibilità della causa sulla base della “ragione più liquida”, cioè della
“questione ritenuta di più agevole soluzione”).
pagina 15 di 16 Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate di ufficio come in dispositivo,
determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e nel valore minimo per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.3398/24 del Tribunale di Napoli;
-condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in euro 4358,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 14-7-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
pagina 16 di 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli
12 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigia Stravino,
preso atto delle note di trattazione scritta depositate dalle parti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.281 sexies cpc
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17263/2024 promossa da:
il
[...]
Parte_1
(C.F. ), in persona del l.r. pro tempore,
[...] P.IVA_1
rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli (C.F.
, presso cui ope legis domiciliano, in via Armando Diaz C.F._1
11 (fax 081-5525515, PEC: Email_1
pagina 1 di 16 OPPONENTE
contro
(già - Controparte_1 Controparte_2
capitale sociale sottoscritto e versato per euro 8.628.281,00 iscritta con il numero 184 nell'albo unico degli intermediari finanziari autorizzati all'esercizio del credito ex art. 106 e seguenti del D. Lgs. Nr. 385/1993, con sede sociale in Nola (NA) alla Via Anfiteatro Laterizio n. 11/13, numero d'iscrizione al Registro delle Imprese c/o la C.C.I.A.A. di Napoli e codice fiscale , partita IVA , in persona del Dott. P.IVA_2 P.IVA_3 [...]
, nato a [...] il [...] (C.F. ) e CP_3 C.F._2
residente in [...], nella qualità di
Amministratore Delegato e di legale rapp.te, elettivamente domiciliato in San
Paolo Bel Sito (NA) alla Via per Palma n. 30, presso lo studio dell'Avv.to
Raffaele Barone (C.F. ), che lo rappresenta e difende CodiceFiscale_3
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.7.2025 i difensori delle parti si richiamavano ai rispettivi scritti difensivi.
pagina 2 di 16 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art.281 decies cpc, depositato in data 31-7-2024, il
[...]
Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.
[...]
3398/24, notificato in data 25-6-2024, con il quale veniva intimato al il pagamento di euro Parte_1
48.457,90, oltre interessi e spese, avente ad oggetto crediti ceduti alla ricorrente dalla ditta individuale e scaturenti da ordini diretti di CP_4
acquisto e note di fornitura.
In particolare, la ricorrente (già Controparte_1 [...]
esponeva quanto segue: Controparte_2
i) La è creditrice del in CP_1 Parte_1
virtù di atto di cessione del credito pro soluto dei 23-29.01.2019 (All. a), con
il quale la società P. Iva e CF , con sede legale Parte_2 P.IVA_4
in Leonforte (EN), alla Piazza Carella n. 8, le cedeva il credito vantato nei
confronti del Provveditorato interregionale e regionale per le opere
pubbliche della;
Parte_1
pagina 3 di 16 ii) I crediti ceduti, scaturenti da ordini diretti di acquisto e note fornitura,
sono stati regolarmente certificati dal MEF ai sensi e per gli effetti dell'art.
9, comma 3 Bis, del D.L. 185/2008 e ss.mm.ii., a seguito dell'emissione dei
documenti fiscali, così come è stata accettata l'avvenuta cessione ed il
riconoscimento del creditore agente;
ii-a) Specificamente, con atto di cessione del credito pro soluto dei 23-
29.01.2019 (All. a), la cedeva alla ricorrente i seguenti Parte_2
crediti certificati:
1) credito certificato MEF n. 9501676000000490 del 28.11.2018 (n.
8501676000000283 di istanza di certificazione datata 22.11.2018) (All. b),
da pagarsi entro il 22.11.2019 per un totale di euro 48.666,53, afferenti le
seguenti fatture: 1) n. 01/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito dell'OdA
Mepa 4550625 (All. b/1); 2) n. 02/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4551876 (All. b/2); 3) n. 03/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4550662 (All. b/3); 4) n. 04/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4550704 (All. b/4); 5) n. 08/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4554712 (All. b/5); 6) n. 07/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4554707 (All. b/6); 7) n. 06/2018 del 13.11.2018 emessa a seguito
pagina 4 di 16 dell'OdA 4551860 (All. b/7);
2) credito certificato MEF n. 9501676000000531 del 08.01.2019 (n.
8501676000000306 di istanza di certificazione datata 07.01.2019) (All. d),
da pagarsi entro il 08.01.2020 per un totale di euro 28.535,50, afferenti le
seguenti fatture: 1) n. 11/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito dell'OdA
Mepa 4641034 (All. d/1); 2) n. 14/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641661 (All. d/2); 3) n. 16/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641786 (All. d/3); 4) n. 17/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641837 (All. d/4); 5) n. 19/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641961 (All. d/5); 5) n. 22/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4642126 (All. d/6); 7) n. 23/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4642218 (All. d/7); 8) n. 13/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641644 (All. d/8); 9) n. 15/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641671 (All. d/9); 10) n. 18/2018 del 21.12.2018 emessa a seguito
dell'OdA 4641842 (All. d/10); 11) n. 12/2018 del 21.12.2018 emessa a
seguito dell'OdA 4641401 (All. d/11); 12) n. 20/2018 del 21.12.2018 emessa
a seguito dell'OdA 4642104 (All. d/12); 13) n. 21/2018 del 21.12.2018
emessa a seguito dell'OdA 4642122 (All. d/13);
pagina 5 di 16 iii) nonostante i solleciti più volte effettuati in via diretta dalla istante
Società, nulla è stato pagato, sicchè il credito vantato, all'attualità, dalla
ammonta ad euro 48.457,90. CP_1
Sulla base di tali premesse l' chiedeva e otteneva il provvedimento CP_1
monitorio de quo, avverso il quale spiegava opposizione il
[...]
Parte_1
Parte opponente ha eccepito la nullità dei titoli sottesi alle fatture poste a base del ricorso monitorio, essendo, a suo dire, gravemente viziata la procedura di affidamento, oltre che disposta in aperto contrasto con le norme, nazionali e sovranazionali, vigenti in materia di contratti pubblici di appalti e forniture.
In particolare, il ha eccepito l'assenza di un provvedimento di Parte_1
nomina del responsabile unico del procedimento prescritto dall'art. 31 del
D.lgs 50/2016; la mancanza delle determine a contrarre ex art. 32 del D.lvo n° 50/2016; il mancato rispetto della disciplina normativa che impone alle
Amministrazioni Statali l'obbligo di approvvigionamento dei beni e servizi mediante ricorso alle convenzioni presenti sul mercato elettronico;
la mancata copertura finanziaria.
L'intimata ha, inoltre, dedotto che ro
pagina 6 di 16 Nella prospettazione della resistente, dunque, i crediti oggi ingiunti scaturirebbero da procedure di acquisto, che presenterebbero gravi criticità.
Il Ministero ha concluso chiedendo la revoca del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza del credito, stante la nullità degli “accordi”
raggiunti, essendo i rapporti sottesi ai crediti ceduti dalla società CP_4
frutto di una procedura posta in essere in aperta violazione della normativa vigente, imperativa per il caso di specie.
Con comparsa depositata in data 13-6-2025 si costituiva in giudizio parte opposta, impugnando i motivi di opposizione e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo, previa concessione della provvisoria esecuzione.
In particolare, la stessa replicava che l'intervenuta certificazione dei crediti ceduti, rilasciata in favore della società cedente dalla Pubblica
Amministrazione, impedirebbe all'Amministrazione opponente di sollevare nei confronti del creditore cessionario ( ) eccezioni relative alla validità CP_1
dei rapporti contrattuali sottesi ai medesimi crediti.
Secondo la tesi della ricorrente, la certificazione di un credito è da intendersi quale ricognizione del debito ai sensi dell'art. 1988 del Codice
Civile, che dispensa colui a favore del quale è rilasciata dall'onere di provare pagina 7 di 16 il rapporto fondamentale, la cui esistenza si presume fino a prova contraria.
Infine, l'intimata ha dedotto che, in ogni caso, le irregolarità lamentate dalla PA sarebbero ascrivibili esclusivamente alla stazione appaltante ed all'operato dei suoi dipendenti-dirigenti e per lo effetto non opponibili al terzo cessionario, acquirente di buona fede.
Ha, dunque, concluso per il rigetto dell'opposizione.
Con ordinanza in data 26-6-2025 il G.I. respingeva l'istanza di provvisoria esecuzione e fissava l'udienza di discussione della causa ex art.281 sexies cpc, sostituita mediante il deposito di note scritte ex art.127 ter cpc.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
Parte opponente ha eccepito una serie di vizi ed omissioni inficianti le procedure di acquisto poste in essere dalla Pubblica Amministrazione nei rapporti con la , inferendone la nullità dei titoli negoziali, da cui CP_4
scaturirebbero i crediti ceduti alla IFIR.
Parte opposta ha replicato che l'intervenuta certificazione dei crediti ceduti,
rilasciata in favore della società cedente dallo stesso MEF, impedirebbe all'Amministrazione opponente di sollevare nei confronti del creditore pagina 8 di 16 cessionario ( ) eccezioni relative alla validità dei rapporti contrattuali CP_1
sottesi ai medesimi crediti.
Ebbene, come già argomentato con ordinanza resa in data 26-6-2025,
l'assunto di parte opposta non sembra tenere nella dovuta considerazione la disciplina relativa alle certificazioni dei crediti nei confronti della P.A. e,
segnatamente, quanto disposto dall'art. 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29
novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio
2009 n. 2, a mente del quale “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore”.
pagina 9 di 16 La certificazione del credito ha, dunque, la funzione di consentire la circolazione dei crediti vantati nei confronti della p.a., in ossequio alla ratio legis, che è quella di consentire ai fornitori lo smobilizzo di crediti commerciali anche in situazioni di carenza o assenza di risorse finanziarie in capo ad un debitore pubblico.
L'avvenuta certificazione di crediti da parte della P.A. non vieta però alla stessa, quale debitore ceduto, di poter opporre al cessionario tutte quelle eccezioni che erano opponibili al cedente relativamente al rapporto sotteso ai crediti ceduti, in applicazione della disciplina di cui all'art. 1260 e ss. c.c..
Alla stregua del dettato normativo testé richiamato, la certificazione del credito ha, dunque, la funzione di consentire la circolazione dei crediti vantati nei confronti della p.a., ma non preclude certamente a quest'ultima, quale debitore ceduto, di sollevare, nei confronti del cessionario, le eccezioni che avrebbe potuto far valere contro il creditore cedente e relative al rapporto da cui sono scaturiti i crediti ceduti;
questo perché la normativa sulla certificazione dei crediti e quella sulla cessione (ex art. 1260 e segg. c.c.)
operano su due piani distinti: la prima ha la funzione di consentire lo smobilizzo dei crediti nei confronti della p.a., la seconda regola invece la pagina 10 di 16 vicenda circolatoria del credito in sé considerata, disciplinando (tra le altre cose) i rapporti tra i soggetti coinvolti nella vicenda modificativa soggettiva del rapporto obbligatorio e le azioni ed eccezioni da questi esercitabili.
Si rileva, quindi, che le doglianze formulate dall'opponente all'indirizzo dei rapporti sottostanti ai crediti ceduti risultano pienamente esaminabili nella presente sede, anche quelle che involgono vizi relativi alla procedura di evidenza pubblica presupposta alla stipula dei contratti (cfr. Cass. Sez.Un.
5.4.2012, n. 5446, secondo cui “In tema di attività negoziale della p.a.,
rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario le controversie aventi ad oggetto tutti gli atti della serie negoziale successiva alla stipulazione del contratto, cioè non solo quelle che attengono al suo adempimento e quindi concernenti l'interpretazione dei diritti e degli obblighi delle parti, ma anche quelle volte ad accertare le condizioni di validità, efficacia, nullità o annullabilità del contratto, siano esse inerenti o estranee o sopravvenute alla struttura del contratto, comprese quelle derivanti da irregolarità o illegittimità
della procedura amministrativa a monte e le fattispecie di radicale mancanza del procedimento di evidenza pubblica o sussistenza di vizi che ne affliggono singoli atti, accertabili incidentalmente da detto giudice, al quale le parti pagina 11 di 16 possono rivolgersi senza necessità del previo annullamento da parte del giudice amministrativo. Principio pronunciato in fattispecie relativa a richiesta declaratoria di nullità dei contratti stipulati da una casa di cura privata con l' , per omessa effettuazione della Controparte_5
procedura di evidenza pubblica di scelta del contraente, in cui la C.S. ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di controversia sul diritto soggettivo al pagamento del corrispettivo contrattuale).
Ciò precisato, osserva il Tribunale che appare fondata l'eccezione di nullità dei titoli sottesi alle fatture poste a base del ricorso monitorio,
proposta dall'opponente.
Quest'ultima ha eccepito, tra i vari vizi ed omissioni inficianti il procedimento a monte delle forniture in contestazione, la mancanza della determina a contrarre.
Parte opposta sul punto ha replicato che la certificazione dei crediti emessa dalla P.A. impedirebbe all'Amministrazione opponente di sollevare nei confronti del creditore cessionario (IFIR) eccezioni relative alla validità
dei rapporti contrattuali sottesi ai medesimi crediti ed inoltre avrebbe valore di ricognizione del debito ex art.1988 cc.
pagina 12 di 16 Ebbene, l'eccezione di nullità dei contratti, basata sulla mancanza della determina a contrarre, appare fondata.
Va, infatti, messa in rilievo la mancanza della delibera a contrarre imposta dall'art. 32 co. 2 d.lgs. 50/2016 (la circostanza, allegata dall'opponente, non è
stata specificamente contestata dall'opposta e deve pertanto ritenersi pacifica tra le parti in causa): nessuno dei contratti stipulati tra l'Amministrazione
opponente e la ditta Mania è, infatti, stato preceduto dalla necessaria determina a contrarre del direttore generale, che avrebbe dovuto, tra le altre cose, chiarire le motivazioni alla base del mancato ricorso a qualsiasi indagine di mercato e la mancata applicazione del principio della rotazione richiamato dall'art. 36 del d.lgs. 50/2016 .
Tutti i contratti sono dunque illegittimi sotto tale profilo, dal momento che,
come avuto modo di osservare dalle SS.UU. della Corte di Cassazione, il contratto e la delibera a contrarre “sono collegati poiché la delibera a contrarre s'inserisce come passaggio obbligato nell'iter di formazione della volontà contrattuale della parte pubblica. Pertanto la sua nullità (come la sua mancanza) si riflette necessariamente sulla validità del contratto, perché la volontà dell'ente non si può ritenere ritualmente formata nella sede propria e,
pagina 13 di 16 sul piano negoziale, il contratto viene ad essere stipulato in contrasto con una norma imperativa (quale il combinato disposto dei citati artt. 284, 288 deve ritenersi, alla stregua delle considerazioni sopra svolte), con le conseguenze di cui all'art. 1418, comma 1, c.c.” (cfr. Cassazione Civile, SS.UU., sentenza
10/06/2005 n°12195).
Tale illegittimità rende invalidi tutti i contratti stipulati, con conseguente impossibilità di pretendere il pagamento dei crediti da essi discendenti
La mancanza della determina a contrarre comporta la nullità del contratto, escludendone l'idoneità a costituire titolo per il compenso.
Parimenti fondata appare l'eccezione, proposta dall'Avvocatura dello
Stato, relativa alla mancanza della copertura finanziaria.
Nel caso che ci occupa non risulta che le procedure amministrative presupposte che hanno preceduto la costituzione dei vincoli negoziali posti a base delle pretese dell'opposta siano state accompagnate dall'assunzione del relativo impegno di spesa (che non può certamente essere tratto sulla scorta di quanto riportato nelle istanze di certificazione presentate dall'impresa).
Tanto è allora avvenuto in patente violazione dei principi generali in materia di contabilità pubblica, di cui sono espressione le norme che si occupano pagina 14 di 16 della copertura finanziaria degli atti della Regione (art. 56 del d.lgs.
118/2011) e degli enti locali (ex artt.183 e 191 del Tuel, D. Lgs. 267/2000),
da cui si ritrae che, ai fini del rispetto del principio di necessaria copertura finanziaria degli atti amministrativi, la determinazione a contrattare deve contenere o essere accompagnata anche dalla prenotazione d'impegno, o impegno contabile, per l'importo della spesa presunta, che consiste nell'apposizione di un vincolo provvisorio di indisponibilità delle relative somme sul corrispondente capitolo di bilancio e attesta l'esistenza della necessaria copertura finanziaria, tanto a presidio dell'interesse pubblico alla corretta gestione finanziaria e contabile degli enti pubblici (ex art. 81 Cost.).
Tale illegittimità rende invalidi (recte: nulli) tutti i contratti stipulati anche sotto tale aspetto, con conseguente impossibilità di pretendere il pagamento dei crediti da essi discendenti.
Per quanto esposto, in accoglimento dell'opposizione proposta, il DI va senz'altro revocato (risultando a questo punto superfluo l'esame degli ulteriori motivi di opposizione, cfr. Cass. sez. 5^ civ. ord. n. 363/19 in ordine alla decidibilità della causa sulla base della “ragione più liquida”, cioè della
“questione ritenuta di più agevole soluzione”).
pagina 15 di 16 Le spese del presente procedimento di opposizione seguono le regole della soccombenza e sono liquidate di ufficio come in dispositivo,
determinando gli onorari nei valori medi per le fasi studio e introduttiva e nel valore minimo per la fase decisionale, esauritasi nel deposito delle note scritte ex art.127 ter cpc.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla presente controversia, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo opposto n.3398/24 del Tribunale di Napoli;
-condanna l'opposta al pagamento in favore dell'opponente delle spese di lite, liquidate in euro 4358,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CPA come per legge.
Napoli, 14-7-2025
Il Giudice
dott. Luigia Stravino
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