Ordinanza collegiale 18 gennaio 2013
Ordinanza cautelare 24 aprile 2013
Sentenza 19 gennaio 2015
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 19/01/2015, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2015 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00164/2015 REG.PROV.COLL.
N. 02822/2012 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2822 del 2012, proposto da:
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avv. Pietro Sciortino, con domicilio eletto presso avv. Pietro Sciortino, in IA, Via Vecchia Ognina, 140;
contro
Azienda Sanitaria Provinciale di IA, rappresentata e difesa dall'avv. Febo Battaglia, con domicilio eletto presso avv. Febo Battaglia in IA, Via F. Crispi, 247;
Azienda Sanitaria Provinciale 5 di Messina, non costituita in giudizio;
Comune di Messina, non costituito in giudizio;
nei confronti di
NO MA;
per l'annullamento
- della nota prot. 4278 del 12.09.2012 con la quale l’ASP di IA ha accertato il grado di non autosufficienza del soggetto assistito;
- della nota prot. 7177 del 3.07.2012 dell’ASP di Messina;
- di ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Sanitaria Provinciale di IA;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 22 D. Lgs. 30.06.2003 n. 196, comma 8;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 novembre 2014 il dott. Francesco Bruno e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
L’Oasi Cristo Re, con sede in Acireale, permette di essere una -OMISSIS- che si occupa del ricovero e cura di anziani indigenti, fra cui - per quanto di interesse nell’odierna vicenda – del sig. MA NO, persona riconosciuta invalida al 100% dal Tribunale del lavoro, e destinataria della indennità di accompagnamento riconosciuta dalla Prefettura di IA, la cui patologia è stata accertata dall’Inps con carattere di permanenza, in misura tale da non richiedere ulteriori visite di controllo (cfr. documentazione in atti).
Aggiunge l’-OMISSIS- che, secondo l’architettura del sistema ricavabile dalla legge, le spese di ricovero dei soggetti ospitati sono sostenute dai Comuni attraverso l’erogazione di: a) una retta socio-assistenziale di base; b) una retta socio-assistenziale integrativa riconosciuta solo a favore degli anziani che versano in condizioni di non autosufficienza superiori al 74%.
Con riferimento alla condizione del signor MA NO, si afferma in ricorso che l’azienda sanitaria provinciale n. 3 di IA, con la nota prot. 4278 del 12.09.2012, rispondendo all’ASP 5 di Messina, e per conoscenza all’-OMISSIS-, ha attestato che il paziente presenta un grado di non autosufficienza pari al 100%, aggiungendo che comunque “ non presenta patologie acute o subacute necessitanti di prestazioni sanitarie integrative, ovvero aggiuntive a quelle già dovute per convenzione dalla struttura ”.
Da tale atto, l’-OMISSIS- ha ricavato l’esclusione del diritto a percepire l’integrazione della retta socio-assistenziale per il paziente in questione, ed ha conseguentemente proposto il ricorso in epigrafe, con il quale deduce:
1.- la violazione dell’art. 59 della L.R. 33/1996 che correla l’obbligo di pagamento della retta integrativa semplicemente alla sussistenza di un determinato grado di non autosufficienza dell’ospite, e consente all’azienda sanitaria di verificarne esclusivamente la sussistenza. Evidenzia che, per contro, nel caso di specie l’azienda sanitaria ha contraddittoriamente accertato la totale non autosufficienza del soggetto, e nel contempo escluso che si possa corrispondere la retta integrativa. In aggiunta, rileva la mancanza di alcuna comunicazione di avvio del procedimento finalizzata all’accertamento che oggi viene contestato;
2.- la violazione dell’art. 5, co. 4, della L.R. 33/1996 in combinazione con l’art. 17 della L.R. 22/1986;
3.- l’ insufficienza ed illogicità della motivazione su cui si regge il provvedimento impugnato;
4.- la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 del DPCM 8 agosto 1985, dell’art. 3 del DPCM 14 febbraio 2001, dell’art. 3 septies del D. Lgs. 502/1992 - eccesso di potere;
5.- la violazione degli artt. 3, 30 e 33 del DPCM 23.04.2008 sui livelli essenziali di assistenza sanitaria a favore dei soggetti non autosufficienti;
6.- la carenza istruttoria e l’errore di motivazione a causa della inesistenza di una convenzione tra l’IPAB e l’ASP;
7.- la violazione del DPRS del 4/6/1996 di approvazione delle convenzioni tipo per la gestione dei servizi socio-assistenziali;
8.- che l’assistito presenta un quadro complessivo sanitario che indubbiamente rende necessari gli interventi ulteriori che stanno alla base della retta integrativa.
Si è costituita in giudizio l’Azienda Sanitaria Provinciale di IA, che ha preliminarmente eccepito: a) il proprio difetto di legittimazione passiva, dal momento che ha agito su delega dell’Azienda Sanitaria Provinciale di Messina, in ragione del fatto che il soggetto ospitato è nato e risiede a Messina, con la conseguenza che gli effetti patrimoniali dell’accertamento tecnico eseguito sono destinati a ricadere sull’ASP di Messina e sul Comune di Messina; b) ulteriore difetto di legittimazione passiva dato dall’inesistenza di alcun rapporto obbligatorio fra l’istituto ricorrente e l’Azienda Sanitaria Provinciale di IA; c) difetto di legittimazione a ricorrere in capo all’IPAB, posto che l’accertamento eseguito concerne una situazione giuridica soggettiva del paziente (accertamento delle sue condizioni di salute), e pertanto ogni iniziativa giudiziaria potrebbe essere intrapresa solo da quest’ultimo. Nel merito, l’azienda contesta la ricostruzione del sistema normativo operata in ricorso, sostenendo che le prestazioni sanitarie integrative di cui all’art. 59 non sono collegate semplicemente allo stato di non autosufficienza del paziente, ma spettano a coloro che sono affetti da patologie in acuzie o post-acuzie e necessitano perciò di interventi finalizzati e personalizzati con scadenza temporale (ad esempio riabilitazione a seguito di ictus o frattura, medicazione di ferite chirurgiche, somministrazione di particolari terapie od emotrasfusioni, che non richiedono tuttavia il ricovero presso una struttura sanitaria).
Con ordinanza istruttoria n. 181/2013 sono stati chiesti chiarimenti sulle prestazioni ulteriori ed aggiuntive fornite ai soggetti ospitati e collegate alla cd. “Quota integrativa”; notizie sulle modalità di rimborso delle di ricovero effettuare dal Comune; chiarimenti sulle conseguenze giuridiche che derivano dagli accertamenti sanitari effettuati dall’ASP di IA.
Con successiva ordinanza n. 395/2013, premessa l’esistenza di dubbi circa la giurisdizione amministrativa sulla controversia in esame, è stata respinta la domanda cautelare formulata dall’istituto ricorrente per insussistenza del danno grave ed irreparabile.
Nell’ultima memoria difensiva, presentata in vista dell’udienza di merito, l’azienda resistente ha eccepito il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo evidenziando che il ricorso può essere inteso o come diretto alla tutela di un diritto soggettivo di natura esclusivamente patrimoniale, o come strumento di tutela del diritto alla salute del soggetto ospitato. In entrambi i casi, la giurisdizione spetterebbe al giudice ordinario; con la particolarità che, nel secondo caso, l’istituto ricorrente sarebbe addirittura privo di legittimazione ad agire.
Il ricorso non può essere accolto per quanto si chiarisce di seguito.
Sul profilo della giurisdizione, superando i dubbi espressi in fase cautelare, deve essere richiamata la successiva sentenza emessa da questa Sezione (n. 2872/2013) che, analizzando funditus la questione, ha concluso per la sussistenza della giurisdizione amministrativa, in ragione del fatto che “ l’Amministrazione sanitaria non è chiamata alla mera ponderazione del presupposto “clinico” del diritto all’erogazione stessa (il che, consisterebbe in una mera valutazione tecnica, non idonea a modificare la giurisdizione sui diritti soggettivi), ma, di più, a valutare la possibilità stessa (“possono”, recita la norma) dell’integrazione e secondo una misura anch’essa frutto di una ulteriore valutazione discrezionale (fino al massimo del 100% della tariffa base) correlata al grado di invalidità. Ed in questo senso, ritiene il Collegio, non solo si radica la giurisdizione di questo Tribunale, ma si ammette che sul riconoscimento all’integrazione e sull’entità dello stesso possano entrare elementi anche ulteriori al mero accertamento clinico, quali le disponibilità di risorse economiche in un quadro di redistribuzione di fondi disponibili. ”.
Anche l’eccezione di difetto di legittimazione attiva dell’istituto è stata respinta nella citata decisione, in base all’osservazione che l’-OMISSIS- è direttamente pregiudicata dai provvedimenti impugnati, essendo il soggetto cui concretamente, secondo la prospettazione fatta in ricorso, spetterebbe la corresponsione della retta integrativa, a prescindere da ogni indagine ulteriore sul grado di non autosufficienza e da ogni correlata ulteriore attività assistenziale.
Nel merito, il ricorso è infondato.
Anche sotto tale profilo, il Collegio ritiene sufficiente richiamare le conclusioni, ampiamente argomentate, contenute nelle sentenze di questa Sezione nn. 2872/2013 e 1782/2014 (rese inter partes , in vicende analoghe), alle quali si fa ora espresso rinvio – per ragioni di economia processuale - e nelle quali si è chiarito che il regime di corresponsione delle rette integrative è interamente regolato dall’art. 17 della L.R. 87/1981, con la conseguenza che l’obbligo di riconoscimento ed erogazione delle quote indicate in ricorso non è automaticamente connesso, come sostiene la ricorrente, alla mera sussistenza dello stato di non autosufficienza del paziente ospitato.
Per quanto esposto, dunque il ricorso va respinto.
Le spese processuali possono essere compensate tenuto conto della particolarità della vicenda in punto di diritto, e dei dubbi interpretativi che la normativa ha potuto ingenerare in capo all’istituto ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia sezione staccata di IA (Sezione Quarta)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonchè di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque citate nel provvedimento.
Così deciso in IA nella camera di consiglio del giorno 13 novembre 2014 con l'intervento dei magistrati:
Cosimo Di Paola, Presidente
Pancrazio Maria Savasta, Consigliere
Francesco Bruno, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
DEPOSITATA IN SEGRETERIA
Il 19/01/2015
IL SEGRETARIO