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Sentenza 27 settembre 2025
Sentenza 27 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 27/09/2025, n. 840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 840 |
| Data del deposito : | 27 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8832/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa CASONI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Nosadella, n. 57; e
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria CAVALLI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Andrea Costa, n. 121/6;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 24 giugno 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 settembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castel Maggiore il 2 agosto 2014. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 5 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica l'11 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
IO (BO) il 9 dicembre 1980, e nato a [...] il Controparte_1
14 febbraio 1985, unitisi in matrimonio a Castel Maggiore il 2 agosto 2014, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 8 p.2 s. A Anno 2014; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto accade;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca il minore prevalentemente presso la madre;
4) prende atto che le parti hanno concordato che la signora potrà Parte_1 decidere in autonomia dove abitare insieme al figlio purché all'interno della provincia di Bologna;
invece, eventuali trasferimenti fuori dalla predetta provincia dovranno essere concordati da entrambi i genitori;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di questo e previo accordo con la madre e, in ogni caso, secondo il seguente calendario:
-a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica prima di cena, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 18.30;
pagina 2 di 5 - un giorno infrasettimanale, prelevandolo all'uscita da scuola per ivi riaccompagnarlo l'indomani mattina, quando il fine settimana è di competenza paterna;
per due giorni infrasettimanali prelevandolo all'uscita di scuola, uno con pernotto e uno senza pernotto, quando il fine settimana è di competenza materna;
- nelle vacanze natalizie, salvo diverso accordo, al pari della madre, sette giorni, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in caso di disaccordo tra i coniugi, trascorrerà il periodo comprensivo Per_1 di Capodanno ed Epifania con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari;
- nelle festività pasquali, salvo diverso accordo, al pari della madre, tre giorni consecutivi alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; in caso di disaccordo tra le parti, trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre negli anni Per_1 pari e col padre negli anni dispari;
- in estate, al pari della madre, due settimane anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- in occasione dei ponti i genitori si accorderanno di anno in anno;
- nel giorno dei rispettivi compleanni il padre e la madre avranno con sé il figlio;
- nel giorno del proprio compleanno starà fino alle 19.00 con un genitore e Per_1 dalle 19.00 fino alla mattina del giorno successivo con l'altro alternandosi di anno in anno, salvo diverso accordo;
6) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che:
- quando il figlio sarà in vacanza fuori città con un genitore il diritto di visita dell'altro sarà sospeso;
in caso contrario le parti potranno accordarsi per far vedere all'altro; Per_1
- le spese per le vacanze trascorse insieme al figlio saranno ad esclusivo carico del genitore che lo accompagnerà;
- il padre e la madre dovranno comunicarsi i luoghi in cui porteranno in vacanza il bambino e dovranno garantire i contatti telefonici con quest'ultimo; 7) prende atto che le parti hanno concordato che nella settimana in cui la madre avrà il turno di lavoro notturno:
- dovrà avvisare il padre entro il mercoledì precedente;
- dormirà dal padre e lei andrà a prenderlo da scuola tutti i pomeriggi e lo Per_1 riaccompagnerà dal signor rima di andare al lavoro;
CP_1
- se nella settimana di lavoro notturno della madre il fine settimana col minore sia di competenza della stessa, il padre, oltre ai pernotti, terrà presso di sé anche per un Per_1 pomeriggio a settimana;
- qualora per qualsivoglia ragione (es: ferie, malattia, cambio lavoro …) venga meno il turno notturno si seguirà il consueto calendario di visita;
8) a far data dal deposito della domanda (e come già dal mese di gennaio 2024) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma di 320,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, a mezzo bonifico bancario da versarsi entro il 20 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
tra le spese in oggetto vanno incluse pagina 3 di 5 quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del bambino (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 9) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. pagina 4 di 5 La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
10) prende atto che per intercorso accordo tra i coniugi l'assegno unico per il figlio verrà percepito al 100% dalla madre la quale si obbliga a documentare e comunicare semestralmente gli importi percepiti a tale titolo al signor CP_1
11) prende atto che le parti hanno concordato di iscrivere alla scuola materna Per_1 privata presso l'Istituto Ramponi di San Giorgio di Piano già frequentata da nel Per_1 periodo dell'asilo nido, di cui divideranno la retta nonché la relativa marca da bollo su fattura nella misura del 50% ciascuno;
12) prende atto che i genitori concordano sin d'ora di optare, quando sarà il momento, per una scuola primaria pubblica;
13) prende atto che i ricorrenti prestano reciproco consenso e autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valevoli per l'espatrio, nonché alla iscrizione e relativi rinnovi di;
Per_1
14) prende atto che le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente null'altro a pretendere l'uno dall'altro; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE CIVILE DI BOLOGNA Volontaria Giurisdizione
Il Tribunale, composto dai Magistrati dr. Bruno PERLA Presidente dr.ssa Silvia MIGLIORI Giudice rel. dr.ssa Carmen GIRALDI Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha emesso la seguente SENTENZA definitiva nella causa civile sopra emarginata e promossa da:
nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. Lisa CASONI ed C.F._1 elettivamente domiciliata presso il suo studio a Bologna, via Nosadella, n. 57; e
nato a [...] il [...] (C.F.: Controparte_1
, rappresentato e difeso dall'Avv. Ilaria CAVALLI ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio a Bologna, via Andrea Costa, n. 121/6;
* * * Oggetto del processo: << separazione personale tra i coniugi>>.
* * * CONCLUSIONI Le parti private hanno concluso come da note in sostituzione dell'udienza del 16 settembre 2025.
* * * Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con ricorso proposto il 24 giugno 2025 le parti hanno congiuntamente chiesto la separazione personale. Su richiesta dei ricorrenti l'udienza di comparizione del 16 settembre 2025 è stata sostituita da note scritte contenenti la conferma delle condizioni rassegnate in ricorso, depositate entro il termine perentorio assegnato. I coniugi hanno contratto matrimonio a Castel Maggiore il 2 agosto 2014. Dall'unione è nato , il [...]. Per_1
La separazione personale deve senz'altro essere pronunciata, in quanto la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non può essere ricostituita, avuto riguardo al contenuto del ricorso e alla volontà espressa dai ricorrenti di non volersi riconciliare. pagina 1 di 5 Le condizioni concordate tra le parti non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo, costituendo l'equo contemperamento delle rispettive posizioni, oltre a rispondere agli interessi morali e materiali della prole. Il P.M. non è intervenuto. Gli atti sono stati ritualmente comunicati alla Procura della Repubblica l'11 luglio 2025. La circostanza che il P.M. non abbia effettivamente partecipato al procedimento e formulato le conclusioni non osta alla possibilità di provvedere da parte del Collegio, atteso che questo Ufficio si attiene al principio giurisprudenziale secondo cui “per l'osservanza delle norme che prevedono l'intervento obbligatorio del P.M. nel processo civile … è sufficiente che gli atti siano comunicati all'Ufficio del medesimo per consentirgli di intervenire nel giudizio, mentre l'effettiva partecipazione e la formulazione delle conclusioni sono rimesse alla sua diligenza” (cfr. Cass. n. 10894/05; Cass. n. 22576/13; Cass. 6136/15; Cass. n. 12254/20). Come da concorde richiesta delle parti le spese di lite debbono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, decidendo definitivamente, A) dichiara la separazione personale dei coniugi nata a Parte_1
IO (BO) il 9 dicembre 1980, e nato a [...] il Controparte_1
14 febbraio 1985, unitisi in matrimonio a Castel Maggiore il 2 agosto 2014, atto iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune n. 8 p.2 s. A Anno 2014; B) ordina all'Ufficiale di stato civile del predetto Comune di procedere all'annotazione del capo A del dispositivo della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
C) omologa l'accordo raggiunto tra le parti e, per l'effetto:
1) autorizza i coniugi a vivere separati, come già di fatto accade;
2) affida a entrambi i genitori, i quali prenderanno di comune accordo le Per_1 decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione, alla salute e alla residenza abituale, tenendo conto delle capacità, delle inclinazioni naturali e delle aspirazioni dello stesso. Le decisioni di ordinaria amministrazione saranno prese singolarmente dal genitore con cui il minore si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa;
3) colloca il minore prevalentemente presso la madre;
4) prende atto che le parti hanno concordato che la signora potrà Parte_1 decidere in autonomia dove abitare insieme al figlio purché all'interno della provincia di Bologna;
invece, eventuali trasferimenti fuori dalla predetta provincia dovranno essere concordati da entrambi i genitori;
5) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé il figlio ogni qual volta lo vorrà, compatibilmente con gli impegni di questo e previo accordo con la madre e, in ogni caso, secondo il seguente calendario:
-a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola alla domenica prima di cena, quando il padre lo riaccompagnerà presso la casa materna entro le ore 18.30;
pagina 2 di 5 - un giorno infrasettimanale, prelevandolo all'uscita da scuola per ivi riaccompagnarlo l'indomani mattina, quando il fine settimana è di competenza paterna;
per due giorni infrasettimanali prelevandolo all'uscita di scuola, uno con pernotto e uno senza pernotto, quando il fine settimana è di competenza materna;
- nelle vacanze natalizie, salvo diverso accordo, al pari della madre, sette giorni, alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 dicembre oppure dal 31 dicembre al 6 gennaio;
in caso di disaccordo tra i coniugi, trascorrerà il periodo comprensivo Per_1 di Capodanno ed Epifania con la madre negli anni pari e col padre negli anni dispari;
- nelle festività pasquali, salvo diverso accordo, al pari della madre, tre giorni consecutivi alternando annualmente il giorno di Pasqua e il Lunedì dell'Angelo; in caso di disaccordo tra le parti, trascorrerà il giorno di Pasqua con la madre negli anni Per_1 pari e col padre negli anni dispari;
- in estate, al pari della madre, due settimane anche non consecutive da concordarsi tra le parti entro il 31 maggio di ogni anno;
- in occasione dei ponti i genitori si accorderanno di anno in anno;
- nel giorno dei rispettivi compleanni il padre e la madre avranno con sé il figlio;
- nel giorno del proprio compleanno starà fino alle 19.00 con un genitore e Per_1 dalle 19.00 fino alla mattina del giorno successivo con l'altro alternandosi di anno in anno, salvo diverso accordo;
6) prende atto che i ricorrenti hanno concordato che:
- quando il figlio sarà in vacanza fuori città con un genitore il diritto di visita dell'altro sarà sospeso;
in caso contrario le parti potranno accordarsi per far vedere all'altro; Per_1
- le spese per le vacanze trascorse insieme al figlio saranno ad esclusivo carico del genitore che lo accompagnerà;
- il padre e la madre dovranno comunicarsi i luoghi in cui porteranno in vacanza il bambino e dovranno garantire i contatti telefonici con quest'ultimo; 7) prende atto che le parti hanno concordato che nella settimana in cui la madre avrà il turno di lavoro notturno:
- dovrà avvisare il padre entro il mercoledì precedente;
- dormirà dal padre e lei andrà a prenderlo da scuola tutti i pomeriggi e lo Per_1 riaccompagnerà dal signor rima di andare al lavoro;
CP_1
- se nella settimana di lavoro notturno della madre il fine settimana col minore sia di competenza della stessa, il padre, oltre ai pernotti, terrà presso di sé anche per un Per_1 pomeriggio a settimana;
- qualora per qualsivoglia ragione (es: ferie, malattia, cambio lavoro …) venga meno il turno notturno si seguirà il consueto calendario di visita;
8) a far data dal deposito della domanda (e come già dal mese di gennaio 2024) pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre la somma di 320,00 euro mensili per il mantenimento ordinario del minore, a mezzo bonifico bancario da versarsi entro il 20 di ogni mese, somma annualmente rivalutabile sulla base degli indici ISTAT, decorso un anno dall'omologazione della separazione;
tra le spese in oggetto vanno incluse pagina 3 di 5 quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita del bambino (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona); 9) con decorrenza dalla domanda, dispone che i genitori si facciano carico, nella misura del 50% ciascuno, delle spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate, come stabilite nel Protocollo del Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del figlio: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori -a causa o dopo lo scioglimento dell'unione- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza. Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi: Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. pagina 4 di 5 La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
10) prende atto che per intercorso accordo tra i coniugi l'assegno unico per il figlio verrà percepito al 100% dalla madre la quale si obbliga a documentare e comunicare semestralmente gli importi percepiti a tale titolo al signor CP_1
11) prende atto che le parti hanno concordato di iscrivere alla scuola materna Per_1 privata presso l'Istituto Ramponi di San Giorgio di Piano già frequentata da nel Per_1 periodo dell'asilo nido, di cui divideranno la retta nonché la relativa marca da bollo su fattura nella misura del 50% ciascuno;
12) prende atto che i genitori concordano sin d'ora di optare, quando sarà il momento, per una scuola primaria pubblica;
13) prende atto che i ricorrenti prestano reciproco consenso e autorizzazione al rilascio e al rinnovo dei rispettivi passaporti e delle rispettive carte di identità valevoli per l'espatrio, nonché alla iscrizione e relativi rinnovi di;
Per_1
14) prende atto che le parti dichiarano di rinunciare a qualsivoglia mantenimento, non avendo reciprocamente null'altro a pretendere l'uno dall'altro; D) come da concorde richiesta delle parti, compensa integralmente le spese processuali. Così deciso in Bologna, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile, il 22 settembre 2025.
La Giudice est. Il Presidente dr.ssa Silvia Migliori dr. Bruno Perla
pagina 5 di 5