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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Perugia, sentenza 21/12/2025, n. 710 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Perugia |
| Numero : | 710 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 168/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 168/2024; promossa da:
(c.f. - ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Canal del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Monselice, via A. Main, n. 6 (p.e.c.: ; Email_1
- appellante - contro
(c.f. - , rappresentata difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
NA NA (p.e.c.: , e NI UA Email_2
(p.e.c.: , con domicilio eletto in Terni, piazza Email_3
San Giovanni Decollato, n.13;
- appellata -
e nei confronti di
(c.f. e p.i. - , in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_1 legale in Milano, viale Brenta n. 18/b e, per essa, quale mandataria, CP_3
pagina 1 di 8 (nuova denominazione assunta da con sede legale in Verona, viale CP_4 dell'Agricoltura, n. 7 (c.f. – e p. IVA – ), in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini e con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c.: Email_4
- appellato -
e di
(c.f. - ), con sede legale in Roma, Controparte_5 P.IVA_4 via Giorgione n. 106, in persona del l.r.p.t. (p.e.c.: ; Email_5
- appellata contumace -
e di
(c.f. e p.i. - ), con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, in CP_6 P.IVA_5 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Tossi Brutti e con domicilio eletto in primo grado in Terni, corso del Popolo, n. 63, presso lo studio dell'Avv. Lavinia Rossi (p.e.c. ; Email_6
- appellata contumace -
e di 2 (p.i. - , in persona del l.r.p.t. (p.e.c.: Controparte_7 P.IVA_6
; Email_7
- appellata contumace -
Oggetto: opposizione a decreto di aggiudicazione di bene immobile ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in adesione all'ordinanza ex art. 352
c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. 94/2024, Parte_1 pubblicata in data 3.2.2024 (resa nel proc. R.g. n. 1877/2019), con la quale veniva rigettata la sua domanda principale di accertamento dell'invalidità e, comunque, di revoca del decreto di aggiudicazione del lotto n. 2, quale partecipante all'asta e offerente nella procedura esecutiva R.G. Es. Imm. n. 46/2015 - Tribunale di Terni, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e delle altre Controparte_1 parti costituite, ovvero e e con compensazione tra Controparte_2 CP_6
l'attore e le altre parti contumaci. Parte_1
pagina 2 di 8 L'appellante ha dedotto anzitutto che la domanda di partecipazione all'asta presentata nella procedura esecutiva immobiliare n. 46/2015 era valida, poiché manifestava in modo chiaro la volontà di parteciparvi e di offrire un prezzo, desumibile sia dal contenuto complessivo dell'istanza sia dall'importo della cauzione versata, ragion per cui l'offerta avrebbe dovuto essere ammessa (punto (a) dell'appello).
Per lo stesso motivo ha criticato la pronuncia assumendo anche la violazione del principio di conservazione degli atti (punto (b) dell'appello) avendo il Giudice dichiarato inammissibile l'offerta da lui presentata nonostante la chiara volontà di partecipare all'acquisto del bene in asta, mentre aveva ritenuto che la domanda presentata da aveva comunque raggiunto il suo scopo, contenendo Controparte_1
l'indicazione del lotto, del bene, dei dati catastali e della cauzione pari al 10% del prezzo, da cui era facilmente ricavabile l'importo dell'offerta.
Da ultimo (punto (c) dell'appello), ha censurato la sentenza sottolineando che l'esclusione dell'offerta avrebbe leso l'interesse della procedura a conseguire il prezzo più elevato, poiché l'ammissione di entrambe le domande avrebbe consentito una gara con rilanci. 3 Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 deducendo che: l'offerta presentata in asta da ex art. 571 c.p.c., Parte_1 doveva contenere l'indicazione espressa del prezzo, elemento essenziale e non desumibile dalla sola cauzione e che era stata, infine, dichiarata inefficace, poiché priva del prezzo e di ulteriori elementi richiesti dalla legge e dal bando, carenza non sanabile in sede di apertura delle buste;
al contrario, l'offerta dell'appellata era stata ritenuta valida, essendo irrilevante l'errata indicazione del numero di R.G. della procedura, comunque desumibile dall'assegno di pagamento;
doveva escludersi qualsiasi violazione del principio di conservazione degli atti in danno della procedura.
Con comparsa depositata in data 7.8.2024, si è anche costituita Controparte_2 per il tramite della mandataria, aderendo alle ragioni dell'appellata principale
[...]
e chiedendo il rigetto dell'appello. Ha aggiunto che: l'esclusione di Controparte_1 dall'asta del bene immobile non avrebbe arrecato alcun pregiudizio Parte_1 concreto alla procedura, rimanendo meramente ipotetica l'ipotesi del mancato rialzo del prezzo;
l'offerta di risultava pienamente valida, poiché l'erronea Controparte_1 indicazione del numero di procedura costituiva un mero errore materiale, non previsto pagina 3 di 8 a pena di inefficacia da alcuna disposizione normativa e che altri elementi dell'offerta consentivano di individuare con certezza la procedura esecutiva ed il bene immobile, in conformità sia all'art. 571 c.p.c. sia all'avviso di vendita.
e pur ritualmente Controparte_8 Controparte_7 CP_6 notificate della pendenza della lite, non si sono costituite.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025.
Va anzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_8 CP_7
e omessa in sede istruttoria.
[...] CP_6
La doglianza articolata nei punti sub a) e b) dell'appello di può Parte_1 essere trattata in forma unitaria.
L'oggetto della lite è stato qualificato dal Tribunale come opposizione ex art. 617
c.p.c., come in effetti risulta dall'intestazione del ricorso in opposizione presentato da
(depositato il 18.3.2019) avverso il decreto di aggiudicazione del otto 2 Parte_1
(provv. del 6.3.2019 nel fascicolo della parte appellata), procedimento poi riunito al ricorso in opposizione agli atti esecutivi azionato da (depositato il Parte_1 4 11.4.2019) avverso l'ordine di liberazione del bene immobile assegnato a
[...]
Il termine di proposizione del ricorso (entro venti giorni dal compimento CP_1 dell'atto), l'intestazione nell'atto di opposizione e la riunione dei procedimenti in forza del successivo ricorso avverso l'ordine di liberazione dell'immobile, rendono inequivoca la qualificazione dell'opposizione presentata da Parte_1
Tale inciso diventa rilevante per comprendere come la validità dell'offerta d'asta presentata da su cui si incentrano le censure riferite alla violazione Parte_1 del principio di conservazione degli atti, non poteva costituire oggetto della opposizione agli atti esecutivi coltivata nel successivo giudizio di merito. Infatti, Pt_1 per quel che qui interessa, ha opposto il decreto di aggiudicazione del 6.3.2019
(provvedimento per sua natura precario giacché non trasferisce la proprietà del bene) che riteneva viziato per avere il Giudice ritenuta valida l'offerta presentata da
[...] con precedente ordinanza del 27.2.2019. Con tale atto il G.e. aveva deciso le CP_1 questioni rappresentate dal professionista delegato alle vendite che, come indicato nell'istanza di chiarimenti di pari data, al momento di aprire le buste aveva riscontrato un vizio di forma nell'offerta presentata da afferente all'errata Controparte_1
pagina 4 di 8 indicazione del numero (R.G.) della procedura esecutiva immobiliare, ritenendo valida l'offerta in base al rilievo che nell'assegno presentato dalla stessa, a titolo di cauzione, era comunque presente il corretto numero di ruolo della procedura esecutiva, e nulla statuendo sulla validità (o meno) dell'offerta di Pt_1
Benché con il ricorso ex art. 617 c.p.c. aveva opposto (anche) il verbale di Pt_1 apertura delle buste del 27.2.2019, nel quale il delegato alle vendite aveva riscontrato l'invalidità (anche) della sua offerta ai sensi dell'art. 571 c.p.c., assumendo che nella propria domanda di partecipazione aveva espresso la chiara volontà di partecipare all'acquisto del bene - lotto 2 - precisando che il prezzo di cauzione di € 4.700,00 corrispondeva - pur non indicando la percentuale - al 10% del prezzo di valore d'asta, come indicato dal bando pubblicato, va detto che la validità o meno dell'offerta non poteva costituire l'oggetto della opposizione perché il verbale di apertura delle buste non è atto a contenuto decisorio, ma questa era piuttosto diretta a contrastare la validità dell'offerta di ed il decreto di aggiudicazione del 6.3.2019, Controparte_1 come, peraltro, dichiarato dall'opponente.
È però soltanto con l'ordinanza del 25.5.2019 che il G.e. aveva ritenuto, in via 5 incidentale, che l'offerta presentata da poteva risultare viziata per il mancato Pt_1 rispetto dell'art. 571 c.p.c., non avendo il partecipante all'asta indicato che la cauzione versata corrispondesse, nelle proprie intenzioni, al 10% del prezzo offerto. Tale ordinanza, definitoria dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., ha aperto la via all'introduzione del successivo giudizio di merito incardinato da (R.G. n. Pt_1
1887/2019) per mezzo del quale l'attore ha censurato la ritenuta invalidità della offerta presentata;
siffatta questione non poteva però riguardare la spiegata opposizione agli atti esecutivi (perché non affrontata né nella ordinanza del 27.2.2019, né nel decreto di aggiudicazione del 6.3.2019, ma soltanto riscontrata dal professionista delegato alle vendite nel verbale di apertura buste del 27.2.2019), e su cui l'ordinanza definitoria dell'opposizione si era soffermata soltanto in via incidentale, ponendolo come motivo principale del merito dell'opposizione.
Due sono allora i punti dirimenti che occorre esaminare.
Il primo è che l'opposizione agli atti esecutivi è vincolata da quanto introdotto nel procedimento con l'opposizione e che è teso a contrastare la regolarità formale della procedura esecutiva intrapresa mediante la verifica sulla legittimità dell'atto esecutivo pagina 5 di 8 adottato. E allora introducendo il merito dell'opposizione con citazione Pt_1 depositata il 29.7.2019, ha cavalcato una statuizione che non poteva contestare in sede di opposizione agli atti esecutivi, perché non oggetto dell'ordinanza del 27.2.2019 e neppure del decreto di aggiudicazione del 6.3.2019, non disponendosi nulla con essi in merito alla bontà o meno della offerta d'asta da lui presentata.
Il secondo attiene al dato per cui la sede naturale per opporre l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. (ed eventualmente anche la critica della statuizione incidentale sulla validità dell'offerta di è costituita dalla Pt_1 proposizione del reclamo dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., non potendo poi l'opponente giovarsi di un surrettizio motivo di censura avverso quella ordinanza introducendolo nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, giudizio sì bifasico ma vincolato ai binari delle censure già mosse con il ricorso in opposizione.
L'appello che qui si esamina introduce allora (sia detto in via incidentale) un vizio di censura che non poteva costituire l'oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e che non poteva essere introdotto in via surrettizia nel giudizio di merito dell'opposizione, giacché questo non è un nuovo giudizio autonomo, ma la mera prosecuzione 6 dell'opposizione già proposta.
L'opposizione promossa da ex art. 617 c.p.c. riguardava, infatti, la validità Pt_1 dell'offerta presentata da e la regolarità formale del decreto di aggiudicazione Pt_2 del 6.3.2019, e non la validità (o meno) della propria offerta, non essendo andato l'opponente contro atti a contenuto decisorio che avevano invalidato la propria offerta come invece si coglie dall'ordinanza del 25.5.2019.
La mancata proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. determina anche l'acquiescenza all'ordinanza del G.e. che ha definito l'opposizione agli atti esecutivi e impedisce per logica conseguenza che detto motivo rifluisca nel gravame avverso la sentenza che ha definito il merito dell'opposizione.
Dunque, è rimasta incensurata la statuizione con la quale il G.e. ha ritenuto che la mancata indicazione del prezzo offerto nella domanda di partecipazione all'asta presentata da fosse viziata e non sanabile attraverso un calcolo implicito basato Pt_1 sull'importo della cauzione versata per violazione dell'art. 571 c.p.c. Inoltre, anche la mancanza di espressa censura nei confronti della prima ordinanza del 27.2.2019,
pagina 6 di 8 regolatoria dell'offerta presentata da non avvalorerebbe le ragioni Controparte_1 del gravame.
Tanto premesso dirimente è il rilievo che la sentenza che decide il merito della opposizione agli atti esecutivi non è soggetta ai normali mezzi di impugnazione, essendo impugnabile esclusivamente con ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Corte di App. Roma n. 610 del 26.1.2024), come si desume dal combinato disposto degli artt. 617 e 618 c.p.c.. Ciò rende l'appello inammissibile (cfr.
Cass., ord. n. 4987/2022).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dello scaglione di riferimento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55/2014, come integrato dal d.m. n. 38/2018, e dal d.m.
n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi essendo l'appello deciso senza scendere nel merito, tenuto conto dell'attività professionale profusa, del valore indeterminabile di bassa complessità concernendo l'oggetto della lite non il valore del bene ma un ritenuto vizio di procedura ex art. 617 c.p.c., dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito e della mancanza di attività istruttoria. 7 L'appellata evocata in giudizio da si è Controparte_2 Parte_1 costituita in adesione alla posizione di senza essere stata offerente Controparte_1 nella procedura esecutiva, né l'appellante ha avanzato domande dirette nei suoi confronti. Sennonché, l'essersi costituita su impulso dell'appellante e l'aver contrastato le domande dello stesso non può che determinare la soccombenza di quest'ultimo nei suoi confronti.
Le spese del grado vanno, invece, dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra l'appellante e le appellate rimaste contumaci.
Si dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di di Controparte_5 CP_6
e di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] Controparte_7 così dispone:
pagina 7 di 8 dichiara inammissibile l'appello di Parte_1 condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t., le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida per
[...] ciascuna parte in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del
15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara la irripetibilità delle spese nel rapporto processuale tra l'appellante e le parti appellate contumaci;
dichiara l'appellante tenuto, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello.
Perugia, 17.12.2025. Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
8
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI PERUGIA
SEZIONE CIVILE
La Corte di appello civile così composta
Dott. Claudio Baglioni Presidente rel.
Dott.ssa Francesca Altrui Consigliere
Dott.ssa Arianna De Martino Consigliere ha pronunciato la seguente 1 SENTENZA nella causa civile di II Grado iscritta al n. r.g. 168/2024; promossa da:
(c.f. - ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carlo Parte_1 C.F._1
Canal del Foro di Padova, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
Monselice, via A. Main, n. 6 (p.e.c.: ; Email_1
- appellante - contro
(c.f. - , rappresentata difesa dagli Avv.ti Controparte_1 C.F._2
NA NA (p.e.c.: , e NI UA Email_2
(p.e.c.: , con domicilio eletto in Terni, piazza Email_3
San Giovanni Decollato, n.13;
- appellata -
e nei confronti di
(c.f. e p.i. - , in persona del l.r.p.t., con sede Controparte_2 P.IVA_1 legale in Milano, viale Brenta n. 18/b e, per essa, quale mandataria, CP_3
pagina 1 di 8 (nuova denominazione assunta da con sede legale in Verona, viale CP_4 dell'Agricoltura, n. 7 (c.f. – e p. IVA – ), in persona del legale P.IVA_2 P.IVA_3 rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luca Patalini e con domicilio digitale eletto all'indirizzo p.e.c.: Email_4
- appellato -
e di
(c.f. - ), con sede legale in Roma, Controparte_5 P.IVA_4 via Giorgione n. 106, in persona del l.r.p.t. (p.e.c.: ; Email_5
- appellata contumace -
e di
(c.f. e p.i. - ), con sede in Roma, Viale Altiero Spinelli n. 30, in CP_6 P.IVA_5 persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Graziella Tossi Brutti e con domicilio eletto in primo grado in Terni, corso del Popolo, n. 63, presso lo studio dell'Avv. Lavinia Rossi (p.e.c. ; Email_6
- appellata contumace -
e di 2 (p.i. - , in persona del l.r.p.t. (p.e.c.: Controparte_7 P.IVA_6
; Email_7
- appellata contumace -
Oggetto: opposizione a decreto di aggiudicazione di bene immobile ex art. 617 c.p.c.
Conclusioni delle parti
Come nelle note per la trattazione scritta depositate in adesione all'ordinanza ex art. 352
c.p.c.
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione ha impugnato la sentenza del Tribunale di Terni n. 94/2024, Parte_1 pubblicata in data 3.2.2024 (resa nel proc. R.g. n. 1877/2019), con la quale veniva rigettata la sua domanda principale di accertamento dell'invalidità e, comunque, di revoca del decreto di aggiudicazione del lotto n. 2, quale partecipante all'asta e offerente nella procedura esecutiva R.G. Es. Imm. n. 46/2015 - Tribunale di Terni, con condanna al pagamento delle spese di lite in favore di e delle altre Controparte_1 parti costituite, ovvero e e con compensazione tra Controparte_2 CP_6
l'attore e le altre parti contumaci. Parte_1
pagina 2 di 8 L'appellante ha dedotto anzitutto che la domanda di partecipazione all'asta presentata nella procedura esecutiva immobiliare n. 46/2015 era valida, poiché manifestava in modo chiaro la volontà di parteciparvi e di offrire un prezzo, desumibile sia dal contenuto complessivo dell'istanza sia dall'importo della cauzione versata, ragion per cui l'offerta avrebbe dovuto essere ammessa (punto (a) dell'appello).
Per lo stesso motivo ha criticato la pronuncia assumendo anche la violazione del principio di conservazione degli atti (punto (b) dell'appello) avendo il Giudice dichiarato inammissibile l'offerta da lui presentata nonostante la chiara volontà di partecipare all'acquisto del bene in asta, mentre aveva ritenuto che la domanda presentata da aveva comunque raggiunto il suo scopo, contenendo Controparte_1
l'indicazione del lotto, del bene, dei dati catastali e della cauzione pari al 10% del prezzo, da cui era facilmente ricavabile l'importo dell'offerta.
Da ultimo (punto (c) dell'appello), ha censurato la sentenza sottolineando che l'esclusione dell'offerta avrebbe leso l'interesse della procedura a conseguire il prezzo più elevato, poiché l'ammissione di entrambe le domande avrebbe consentito una gara con rilanci. 3 Si è costituita l'appellata chiedendo il rigetto dell'appello e Controparte_1 deducendo che: l'offerta presentata in asta da ex art. 571 c.p.c., Parte_1 doveva contenere l'indicazione espressa del prezzo, elemento essenziale e non desumibile dalla sola cauzione e che era stata, infine, dichiarata inefficace, poiché priva del prezzo e di ulteriori elementi richiesti dalla legge e dal bando, carenza non sanabile in sede di apertura delle buste;
al contrario, l'offerta dell'appellata era stata ritenuta valida, essendo irrilevante l'errata indicazione del numero di R.G. della procedura, comunque desumibile dall'assegno di pagamento;
doveva escludersi qualsiasi violazione del principio di conservazione degli atti in danno della procedura.
Con comparsa depositata in data 7.8.2024, si è anche costituita Controparte_2 per il tramite della mandataria, aderendo alle ragioni dell'appellata principale
[...]
e chiedendo il rigetto dell'appello. Ha aggiunto che: l'esclusione di Controparte_1 dall'asta del bene immobile non avrebbe arrecato alcun pregiudizio Parte_1 concreto alla procedura, rimanendo meramente ipotetica l'ipotesi del mancato rialzo del prezzo;
l'offerta di risultava pienamente valida, poiché l'erronea Controparte_1 indicazione del numero di procedura costituiva un mero errore materiale, non previsto pagina 3 di 8 a pena di inefficacia da alcuna disposizione normativa e che altri elementi dell'offerta consentivano di individuare con certezza la procedura esecutiva ed il bene immobile, in conformità sia all'art. 571 c.p.c. sia all'avviso di vendita.
e pur ritualmente Controparte_8 Controparte_7 CP_6 notificate della pendenza della lite, non si sono costituite.
Le parti hanno rispettivamente depositato note per la trattazione scritta, e la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 26.11.2025.
Va anzitutto dichiarata la contumacia di Controparte_8 CP_7
e omessa in sede istruttoria.
[...] CP_6
La doglianza articolata nei punti sub a) e b) dell'appello di può Parte_1 essere trattata in forma unitaria.
L'oggetto della lite è stato qualificato dal Tribunale come opposizione ex art. 617
c.p.c., come in effetti risulta dall'intestazione del ricorso in opposizione presentato da
(depositato il 18.3.2019) avverso il decreto di aggiudicazione del otto 2 Parte_1
(provv. del 6.3.2019 nel fascicolo della parte appellata), procedimento poi riunito al ricorso in opposizione agli atti esecutivi azionato da (depositato il Parte_1 4 11.4.2019) avverso l'ordine di liberazione del bene immobile assegnato a
[...]
Il termine di proposizione del ricorso (entro venti giorni dal compimento CP_1 dell'atto), l'intestazione nell'atto di opposizione e la riunione dei procedimenti in forza del successivo ricorso avverso l'ordine di liberazione dell'immobile, rendono inequivoca la qualificazione dell'opposizione presentata da Parte_1
Tale inciso diventa rilevante per comprendere come la validità dell'offerta d'asta presentata da su cui si incentrano le censure riferite alla violazione Parte_1 del principio di conservazione degli atti, non poteva costituire oggetto della opposizione agli atti esecutivi coltivata nel successivo giudizio di merito. Infatti, Pt_1 per quel che qui interessa, ha opposto il decreto di aggiudicazione del 6.3.2019
(provvedimento per sua natura precario giacché non trasferisce la proprietà del bene) che riteneva viziato per avere il Giudice ritenuta valida l'offerta presentata da
[...] con precedente ordinanza del 27.2.2019. Con tale atto il G.e. aveva deciso le CP_1 questioni rappresentate dal professionista delegato alle vendite che, come indicato nell'istanza di chiarimenti di pari data, al momento di aprire le buste aveva riscontrato un vizio di forma nell'offerta presentata da afferente all'errata Controparte_1
pagina 4 di 8 indicazione del numero (R.G.) della procedura esecutiva immobiliare, ritenendo valida l'offerta in base al rilievo che nell'assegno presentato dalla stessa, a titolo di cauzione, era comunque presente il corretto numero di ruolo della procedura esecutiva, e nulla statuendo sulla validità (o meno) dell'offerta di Pt_1
Benché con il ricorso ex art. 617 c.p.c. aveva opposto (anche) il verbale di Pt_1 apertura delle buste del 27.2.2019, nel quale il delegato alle vendite aveva riscontrato l'invalidità (anche) della sua offerta ai sensi dell'art. 571 c.p.c., assumendo che nella propria domanda di partecipazione aveva espresso la chiara volontà di partecipare all'acquisto del bene - lotto 2 - precisando che il prezzo di cauzione di € 4.700,00 corrispondeva - pur non indicando la percentuale - al 10% del prezzo di valore d'asta, come indicato dal bando pubblicato, va detto che la validità o meno dell'offerta non poteva costituire l'oggetto della opposizione perché il verbale di apertura delle buste non è atto a contenuto decisorio, ma questa era piuttosto diretta a contrastare la validità dell'offerta di ed il decreto di aggiudicazione del 6.3.2019, Controparte_1 come, peraltro, dichiarato dall'opponente.
È però soltanto con l'ordinanza del 25.5.2019 che il G.e. aveva ritenuto, in via 5 incidentale, che l'offerta presentata da poteva risultare viziata per il mancato Pt_1 rispetto dell'art. 571 c.p.c., non avendo il partecipante all'asta indicato che la cauzione versata corrispondesse, nelle proprie intenzioni, al 10% del prezzo offerto. Tale ordinanza, definitoria dell'opposizione ex art. 617 c.p.c., ha aperto la via all'introduzione del successivo giudizio di merito incardinato da (R.G. n. Pt_1
1887/2019) per mezzo del quale l'attore ha censurato la ritenuta invalidità della offerta presentata;
siffatta questione non poteva però riguardare la spiegata opposizione agli atti esecutivi (perché non affrontata né nella ordinanza del 27.2.2019, né nel decreto di aggiudicazione del 6.3.2019, ma soltanto riscontrata dal professionista delegato alle vendite nel verbale di apertura buste del 27.2.2019), e su cui l'ordinanza definitoria dell'opposizione si era soffermata soltanto in via incidentale, ponendolo come motivo principale del merito dell'opposizione.
Due sono allora i punti dirimenti che occorre esaminare.
Il primo è che l'opposizione agli atti esecutivi è vincolata da quanto introdotto nel procedimento con l'opposizione e che è teso a contrastare la regolarità formale della procedura esecutiva intrapresa mediante la verifica sulla legittimità dell'atto esecutivo pagina 5 di 8 adottato. E allora introducendo il merito dell'opposizione con citazione Pt_1 depositata il 29.7.2019, ha cavalcato una statuizione che non poteva contestare in sede di opposizione agli atti esecutivi, perché non oggetto dell'ordinanza del 27.2.2019 e neppure del decreto di aggiudicazione del 6.3.2019, non disponendosi nulla con essi in merito alla bontà o meno della offerta d'asta da lui presentata.
Il secondo attiene al dato per cui la sede naturale per opporre l'ordinanza che definisce il giudizio di opposizione ex art. 617 c.p.c. (ed eventualmente anche la critica della statuizione incidentale sulla validità dell'offerta di è costituita dalla Pt_1 proposizione del reclamo dinanzi al Collegio ai sensi dell'art. 669-terdecies c.p.c., non potendo poi l'opponente giovarsi di un surrettizio motivo di censura avverso quella ordinanza introducendolo nel merito dell'opposizione agli atti esecutivi, giudizio sì bifasico ma vincolato ai binari delle censure già mosse con il ricorso in opposizione.
L'appello che qui si esamina introduce allora (sia detto in via incidentale) un vizio di censura che non poteva costituire l'oggetto dell'opposizione ex art. 617 c.p.c. e che non poteva essere introdotto in via surrettizia nel giudizio di merito dell'opposizione, giacché questo non è un nuovo giudizio autonomo, ma la mera prosecuzione 6 dell'opposizione già proposta.
L'opposizione promossa da ex art. 617 c.p.c. riguardava, infatti, la validità Pt_1 dell'offerta presentata da e la regolarità formale del decreto di aggiudicazione Pt_2 del 6.3.2019, e non la validità (o meno) della propria offerta, non essendo andato l'opponente contro atti a contenuto decisorio che avevano invalidato la propria offerta come invece si coglie dall'ordinanza del 25.5.2019.
La mancata proposizione del reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. determina anche l'acquiescenza all'ordinanza del G.e. che ha definito l'opposizione agli atti esecutivi e impedisce per logica conseguenza che detto motivo rifluisca nel gravame avverso la sentenza che ha definito il merito dell'opposizione.
Dunque, è rimasta incensurata la statuizione con la quale il G.e. ha ritenuto che la mancata indicazione del prezzo offerto nella domanda di partecipazione all'asta presentata da fosse viziata e non sanabile attraverso un calcolo implicito basato Pt_1 sull'importo della cauzione versata per violazione dell'art. 571 c.p.c. Inoltre, anche la mancanza di espressa censura nei confronti della prima ordinanza del 27.2.2019,
pagina 6 di 8 regolatoria dell'offerta presentata da non avvalorerebbe le ragioni Controparte_1 del gravame.
Tanto premesso dirimente è il rilievo che la sentenza che decide il merito della opposizione agli atti esecutivi non è soggetta ai normali mezzi di impugnazione, essendo impugnabile esclusivamente con ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. (cfr. Corte di App. Roma n. 610 del 26.1.2024), come si desume dal combinato disposto degli artt. 617 e 618 c.p.c.. Ciò rende l'appello inammissibile (cfr.
Cass., ord. n. 4987/2022).
Le spese di lite del presente grado di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo tenendo conto dello scaglione di riferimento del compenso professionale previsto dal d.m. n. 55/2014, come integrato dal d.m. n. 38/2018, e dal d.m.
n. 147/2022, con applicazione dei parametri minimi essendo l'appello deciso senza scendere nel merito, tenuto conto dell'attività professionale profusa, del valore indeterminabile di bassa complessità concernendo l'oggetto della lite non il valore del bene ma un ritenuto vizio di procedura ex art. 617 c.p.c., dell'importanza e della natura dell'affare, nonché del risultato conseguito e della mancanza di attività istruttoria. 7 L'appellata evocata in giudizio da si è Controparte_2 Parte_1 costituita in adesione alla posizione di senza essere stata offerente Controparte_1 nella procedura esecutiva, né l'appellante ha avanzato domande dirette nei suoi confronti. Sennonché, l'essersi costituita su impulso dell'appellante e l'aver contrastato le domande dello stesso non può che determinare la soccombenza di quest'ultimo nei suoi confronti.
Le spese del grado vanno, invece, dichiarate irripetibili nel rapporto processuale tra l'appellante e le appellate rimaste contumaci.
Si dà atto che l'appellante è tenuto al pagamento, ai sensi dell'art. 13, c.
1-quater del d.P.R. 30 maggio 2002 n.115, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.
P.Q.M.
la Corte di appello di Perugia, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti costituite, nella contumacia di di Controparte_5 CP_6
e di ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita,
[...] Controparte_7 così dispone:
pagina 7 di 8 dichiara inammissibile l'appello di Parte_1 condanna a rifondere a e a Parte_1 Controparte_1 Controparte_2 in persona del l.r.p.t., le spese di lite del presente grado di giudizio che liquida per
[...] ciascuna parte in € 3.473,00 per compensi professionali, oltre il rimborso forfettario del
15%, i.v.a. e c.a.p. come per legge;
dichiara la irripetibilità delle spese nel rapporto processuale tra l'appellante e le parti appellate contumaci;
dichiara l'appellante tenuto, ex art. 13, comma 1-quater, d.p.r. 115/2002 al versamento dell'ulteriore importo del contributo unificato pari a quello rispettivamente dovuto per l'appello.
Perugia, 17.12.2025. Il Presidente est.
Dott. Claudio Baglioni
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