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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 08/10/2025, n. 532 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 532 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
n. 376/2024 r.g.lav.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria ST, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DILIGENTI EDOARDO e DI BERARDINO GIULIO CESARE AUGUSTO giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' per ivi sentir Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni “a) Accerti e dichiari che le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ovvero l'epicondilite bilaterale e la sindrome del tunnel carpale siano di origine professionale le quali, unitamente alle percentuali di invalidità preesistenti, determinino un pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica che risulterà di Giustizia, comunque all'attuale 13%. b) Conseguentemente condannare l' a liquidare, la rendita e/o CP_1
l'indennità dovuta, anche per differenza, corrispondente al grado complessivo di menomazione. c)
Condanni inoltre l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio da distrarsi in favore degli Avvocati Edoardo Diligenti e Giulio
Di Berardino, antistatari”.
Deduceva il ricorrente: di aver svolto l'attività di coltivatore diretto dal 1971 al 2017; di essere già portatore di una invalidità pari al 13% per ipoacusia da rumore, rachipatia con protrusioni discali multiple, limitazione funzionale di spalle;
di essersi personalmente occupato sia della coltivazione dei terreni su una superficie di circa dodici ettari che dell'allevamento e del foraggiamento del bestiame;
di aver assunto nel corso della propria vita lavorativa in via continuativa posture incongrue e di essere stato costretto, per lo svolgimento delle proprie mansioni, ad operare un costante sovraccarico biomeccanico degli arti superiori dovuto anche all'utilizzo di una serie di strumenti e di macchine idonee a trasmettere vibrazioni;
di aver inoltrato all' domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento della natura CP_1 professionale della sindrome del tunnel carpale e della epicondilite, domanda dall'Istituto rigettata con riguardo ad entrambe le patologie in quanto ritenute insussistenti;
di essersi, pertanto, trovato costretto ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l , il quale resisteva alla domanda chiedendone il CP_1 rigetto rappresentando che le valutazioni espresse in sede amministrativa dovevano ritenersi immuni da censure.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e rinunciata dal ricorrente la domanda limitatamente alla denunciata epicondilite, la causa veniva istruita per mezzo di prove orali e di
CTU medico-legale, all'esito delle quali all'udienza dell'8.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Secondo il nuovo sistema delle malattie professionali introdotto con il D.M. del 10.10.2023 la sindrome del tunnel carpale rientra tra le malattie professionali c.d. tabellate nell'agricoltura laddove sia derivante da “Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo”.
L'inclusione di tale patologia tra quelle tabellate comporta un alleggerimento dell'onere probatorio in capo al lavoratore dovendo questi provare da un lato l'esistenza della malattia e, dall'altro, di aver svolto quelle lavorazioni che secondo le Tabelle costituiscono fattore causativo della patologia.
Ottemperato a tale onus probandi, il nesso di causalità si presume e può, pertanto, essere affermata la natura professionale della malattia.
Nel caso che occupa, il CTU, nominato nella persona del dottor , ha confermato Persona_1
l'esistenza della patologia denunciata dal la quale risulta dagli esami strumentali ed è Parte_1 stata, altresì, riscontrata personalmente dallo stesso consulente nel corso della visita del periziando.
Il CTU, infatti, ricostruita la vita lavorativa del ricorrente ed analizzate le specifiche mansioni che lo stesso era chiamato a svolgere, ha affermato la natura professionale della patologia riconoscendo un grado di invalidità pari al 4%. È chiaro, infatti, che le singole attività svolte quotidianamente dal ricorrente abbiano comportato l'assunzione di posture incongrue della mano, sottoposta comunque a sollecitazioni e vibrazioni. Dunque, il consulente ha riconosciuto esistente nel caso di specie l'esposizione a rischio rientrando le lavorazioni svolte dal nel perimetro legale della CP_2 correlazione causale presunta, e, pertanto, idonee, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia (vedi Cass. N. 2523/2020).
In punto di danno biologico complessivo, il CTU - tenuto conto della percentuale di invalidità di cui il è portatore, ha, dunque, concluso riconoscendo al predetto una menomazione Parte_1 complessiva dell'integrità psicofisica, calcolata mediante formula a scalare, pari al 16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU le quali appaiono immuni da vizi e frutto di un corretto iter logico motivazionale.
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente declaratoria della natura professionale della sindrome del tunnel carpale bilaterale e con attribuzione di una percentuale di invalidità per detta patologia pari al 4% e complessivamente pari al 16%.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Vengono poste a carico dell anche le spese già liquidate con separato decreto della CTU. CP_3
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 376/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara che è affetto da malattia di origine professionale, nella specie Parte_1 sindrome del tunnel carpale bilaterale, che comporta inabilità permanente al lavoro nella misura del
4% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
accerta e dichiara che è affetto da un grado di invalidità permanente Parte_1 complessivo pari al 16%;
pertanto, condanna l a corrispondere alla parte ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. CP_1
13 lett. a), D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica pari al 16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (detratto quanto già percepito per il medesimo periodo), oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui
è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost.
n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991;
condanna, altresì, l a rifondere a - e per esso ai procuratori antistatari ex CP_1 Parte_1 art. 93 c.p.c. - le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.300, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Pescara in data 8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria ST
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PESCARA Sezione Lavoro
Il Tribunale, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del Lavoro, in persona del giudice, dott.ssa Valeria ST, all'esito dell'udienza dell'8.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., lette le note scritte depositate dalle parti, ha pronunciato e pubblicato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c., nella causa indicata in epigrafe, pendente tra
(C.F. ), rappresentato e difeso dagli Parte_1 C.F._1
Avv.ti DILIGENTI EDOARDO e DI BERARDINO GIULIO CESARE AUGUSTO giusta procura in atti;
PARTE RICORRENTE
e
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. DI GREGORIO PIER PAOLO, CP_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato come in atti;
PARTE RESISTENTE
Oggetto: Prestazione: indennita - rendita vitalizia o equivalente - altre ipotesi. CP_1
Conclusioni: come da atti introduttivi e note scritte depositate dalle parti per l'odierna udienza da intendersi in questa sede integralmente richiamati.
MOTIVAZIONE
Con ricorso ex art. 442 c.p.c., ritualmente notificato unitamente a pedissequo decreto di fissazione udienza, conveniva dinanzi all'intestato Tribunale l' per ivi sentir Parte_1 CP_1 accogliere le seguenti conclusioni “a) Accerti e dichiari che le malattie da sovraccarico biomeccanico degli arti superiori ovvero l'epicondilite bilaterale e la sindrome del tunnel carpale siano di origine professionale le quali, unitamente alle percentuali di invalidità preesistenti, determinino un pregiudizio complessivo dell'integrità psicofisica che risulterà di Giustizia, comunque all'attuale 13%. b) Conseguentemente condannare l' a liquidare, la rendita e/o CP_1
l'indennità dovuta, anche per differenza, corrispondente al grado complessivo di menomazione. c)
Condanni inoltre l' , in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e CP_1 competenze del presente giudizio da distrarsi in favore degli Avvocati Edoardo Diligenti e Giulio
Di Berardino, antistatari”.
Deduceva il ricorrente: di aver svolto l'attività di coltivatore diretto dal 1971 al 2017; di essere già portatore di una invalidità pari al 13% per ipoacusia da rumore, rachipatia con protrusioni discali multiple, limitazione funzionale di spalle;
di essersi personalmente occupato sia della coltivazione dei terreni su una superficie di circa dodici ettari che dell'allevamento e del foraggiamento del bestiame;
di aver assunto nel corso della propria vita lavorativa in via continuativa posture incongrue e di essere stato costretto, per lo svolgimento delle proprie mansioni, ad operare un costante sovraccarico biomeccanico degli arti superiori dovuto anche all'utilizzo di una serie di strumenti e di macchine idonee a trasmettere vibrazioni;
di aver inoltrato all' domanda amministrativa finalizzata al riconoscimento della natura CP_1 professionale della sindrome del tunnel carpale e della epicondilite, domanda dall'Istituto rigettata con riguardo ad entrambe le patologie in quanto ritenute insussistenti;
di essersi, pertanto, trovato costretto ad adire le vie legali per la tutela dei propri diritti.
Si costituiva con rituale memoria difensiva l , il quale resisteva alla domanda chiedendone il CP_1 rigetto rappresentando che le valutazioni espresse in sede amministrativa dovevano ritenersi immuni da censure.
Ritualmente instaurato il contraddittorio tra le parti e rinunciata dal ricorrente la domanda limitatamente alla denunciata epicondilite, la causa veniva istruita per mezzo di prove orali e di
CTU medico-legale, all'esito delle quali all'udienza dell'8.10.2025, tenuta in modalità cartolare ex art. 127 ter c.p.c., questo giudice pronunciava la presente sentenza con motivazione contestuale.
Il ricorso è fondato e meritevole di accoglimento per quanto di seguito verrà esposto.
Secondo il nuovo sistema delle malattie professionali introdotto con il D.M. del 10.10.2023 la sindrome del tunnel carpale rientra tra le malattie professionali c.d. tabellate nell'agricoltura laddove sia derivante da “Lavorazioni svolte, in modo abituale e sistematico, che comportano movimenti ripetuti con azioni di presa, impegno di forza, posture incongrue della mano o pressioni prolungate o impatti ripetuti sulla regione volare del carpo”.
L'inclusione di tale patologia tra quelle tabellate comporta un alleggerimento dell'onere probatorio in capo al lavoratore dovendo questi provare da un lato l'esistenza della malattia e, dall'altro, di aver svolto quelle lavorazioni che secondo le Tabelle costituiscono fattore causativo della patologia.
Ottemperato a tale onus probandi, il nesso di causalità si presume e può, pertanto, essere affermata la natura professionale della malattia.
Nel caso che occupa, il CTU, nominato nella persona del dottor , ha confermato Persona_1
l'esistenza della patologia denunciata dal la quale risulta dagli esami strumentali ed è Parte_1 stata, altresì, riscontrata personalmente dallo stesso consulente nel corso della visita del periziando.
Il CTU, infatti, ricostruita la vita lavorativa del ricorrente ed analizzate le specifiche mansioni che lo stesso era chiamato a svolgere, ha affermato la natura professionale della patologia riconoscendo un grado di invalidità pari al 4%. È chiaro, infatti, che le singole attività svolte quotidianamente dal ricorrente abbiano comportato l'assunzione di posture incongrue della mano, sottoposta comunque a sollecitazioni e vibrazioni. Dunque, il consulente ha riconosciuto esistente nel caso di specie l'esposizione a rischio rientrando le lavorazioni svolte dal nel perimetro legale della CP_2 correlazione causale presunta, e, pertanto, idonee, secondo un criterio di ragionevole probabilità scientifica, a provocare la malattia (vedi Cass. N. 2523/2020).
In punto di danno biologico complessivo, il CTU - tenuto conto della percentuale di invalidità di cui il è portatore, ha, dunque, concluso riconoscendo al predetto una menomazione Parte_1 complessiva dell'integrità psicofisica, calcolata mediante formula a scalare, pari al 16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
Ritiene il Tribunale che non vi siano ragioni per discostarsi dalle conclusioni rassegnate dal CTU le quali appaiono immuni da vizi e frutto di un corretto iter logico motivazionale.
Il ricorso va, pertanto, accolto con conseguente declaratoria della natura professionale della sindrome del tunnel carpale bilaterale e con attribuzione di una percentuale di invalidità per detta patologia pari al 4% e complessivamente pari al 16%.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
Vengono poste a carico dell anche le spese già liquidate con separato decreto della CTU. CP_3
P.Q.M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA, in funzione di GIUDICE DEL LAVORO, definitivamente pronunciando nel procedimento iscritto al n. 376/2024 R.G., ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa disattesa, così decide:
dichiara che è affetto da malattia di origine professionale, nella specie Parte_1 sindrome del tunnel carpale bilaterale, che comporta inabilità permanente al lavoro nella misura del
4% con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa;
accerta e dichiara che è affetto da un grado di invalidità permanente Parte_1 complessivo pari al 16%;
pertanto, condanna l a corrispondere alla parte ricorrente l'indennizzo previsto dall'art. CP_1
13 lett. a), D.lgs. n. 38/2000, per la menomazione permanente all'integrità psico-fisica pari al 16% con decorrenza dalla data della domanda amministrativa (detratto quanto già percepito per il medesimo periodo), oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria da liquidarsi a partire dalla data di reiezione della domanda amministrativa o comunque dal centoventunesimo giorno successivo alla data di presentazione della stessa, ovvero dalla data in cui
è insorto il diritto alle prestazioni, se posteriore, nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost.
n. 156/91 e dall'art. 16 L. n. 412/1991;
condanna, altresì, l a rifondere a - e per esso ai procuratori antistatari ex CP_1 Parte_1 art. 93 c.p.c. - le spese del giudizio, che liquida in complessivi € 2.300, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%, IVA e CAP come per legge;
pone le spese di CTU, già liquidate con separato decreto, a carico dell' . CP_1
Così deciso in Pescara in data 8.10.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valeria ST