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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 21/05/2025, n. 1156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1156 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, all'udienza disposta per il giorno 28.04.2025 ha pronunciato, a seguito di discussione ex artt. 127 ter, 429 e 442 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa iscritta nel registro generale della Sezione Lavoro sotto il numero d'ordine 1286 dell'anno 2024
TRA
nato a [...] in data [...], rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1
Francesco Sciusco, giusta procura allegata al ricorso;
- Ricorrente – in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Fabiola Leone e Antonio Bove, giusta procura generale alle liti;
- Resistente –
La causa viene decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta disposta per l'udienza del 28.04.2025, disciplinata dall'art. 127-ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti in causa ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 16.02.2024, domandava che fosse accertata e Parte_1
CP_ dichiarata l'illegittimità del rigetto della domanda di Naspi dal medesimo presentata all' in data
13.01.2023 e che, per l'effetto, l' fosse condannato a corrispondergli quanto dovuto a tale CP_1
titolo a partire dalla data della richiesta.
Il tutto con vittoria delle spese di lite.
A tal fine deduceva: di aver lavorato alle dipendenze del Controparte_2
dal 30.10.2006 al 31.12.2022, in forza di contratto di lavoro subordinato a tempo
[...]
CP_ indeterminato, con la qualifica di guardia campestre;
di aver presentato all' richiesta di ottenimento Naspi in data 13.01.2023; che l'Istituto rigettava detta domanda con comunicazione del
23.01.2023 (ricevuta il 13.02.2023), asserendo “contribuzione agricola non valida per Naspi”; che il 22.02.2023 egli presentava ricorso amministrativo avverso tale provvedimento;
che con CP_ comunicazione del 23.03.2023, al medesimo non notificata, l' rigettava nuovamente la richiesta
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asserendo che “la è attribuita agli operai agricoli, dipendenti di Cooperative e Consorzi che CP_3
trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici;
non si riscontrano nell'attività di guardiania”. CP_ Sicché, in diritto, il ricorrente rappresentava che le motivazioni fornite dall' in sede di rigetto di domanda e poi di ricorso presentato in via amministrativa risultavano contraddittorie, dal momento che le prime lasciavano intendere che la contribuzione agricola dallo stesso versata era inidonea ai fini della mentre dalle seconde di deduceva che la Naspi spettava ai lavoratori agricoli, ma CP_3
non a quelli esercenti attività di guardie campestri. CP_ Rilevava poi che, contrariamente a quanto affermato dall' egli possedeva tutti i requisiti previsti dagli artt. 2 e 3 d.lgs. 22/2015, nonché quelli di cui alla L. 234/2021 e che il contegno assunto dall' violava gli artt. 3 e 38 della Costituzione. CP_1
CP_ Con memoria del 31.05.2024 si costituiva in giudizio l' domandando il rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto e diritto.
In particolare, l'istituto deduceva che il consorzio presso cui era impiegato il ricorrente non rientrava tra quelli previsti dalla L. 240/1984, ai quali la L. 234/2021 ha esteso il beneficio della
Naspi.
Rilevava infatti che, ai sensi dell'art. 1 della L. 240/1984, le imprese cooperative e i consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli sono inquadrate nei settori dell'industria e del commercio ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, se ricorrono in modo prevalente ad approvvigionamento di prodotti. In caso contrario, sono inquadrati nel settore dell'agricoltura.
Evidenziava poi che il datore di lavoro del ricorrente non avrebbe proceduto all'iscrizione presso la gestione DM non agricola per ottenere il codice contributivo statistico per il versamento della contribuzione di finanziamento Per cui, a detta dell' non sussistevano i requisiti CP_3 CP_1 previsti dalla legge per la concessione dell'emolumento.
La causa veniva istruita documentalmente.
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Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le motivazioni che di seguito si espongono.
La Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) è una indennità mensile di disoccupazione, istituita dall'art. 1 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, che sostituisce le precedenti prestazioni di disoccupazione ASpI e MiniASpI in relazione agli eventi di disoccupazione involontaria che si sono verificati a decorrere dal 1° maggio 2015.
La erogata su domanda dell'interessato e spetta, a mente dell'art. 2 del suddetto decreto, ai CP_3
lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che hanno perduto involontariamente l'occupazione, compresi: apprendisti;
soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato con le
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medesime cooperative;
personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
dipendenti a tempo determinato delle pubbliche amministrazioni.
Non possono accedere alla prestazione: dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni;
operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
lavoratori che hanno maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
lavoratori titolari di assegno ordinario di invalidità, qualora non optino per la CP_3
Con specifico riferimento agli operai agricoli, va rilevato che, per effetto delle modifiche apportate all'art. 2 dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234, a partire dal 1° gennaio 2022 possono beneficiare dell'indennità in questione anche gli operai agricoli a tempo indeterminato di cooperative e consorzi che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai loro soci, di cui alla legge 15 giugno 1984, n. 240.
Ai sensi dell'art. 1 della legge poc'anzi menzionata, “ai fini dell'applicazione delle norme sulle assicurazioni sociali obbligatorie e sugli assegni familiari, le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata”.
Invece, nel caso in cui non ricorrano all'approvvigionamento esterno, detti consorzi sono inquadrati nel settore dell'agricoltura ai fini previdenziali, ma restano soggetti all'applicazione delle disposizioni dettate per il settore industria limitatamente a cassa integrazione guadagni, straordinaria e ordinaria, cassa unica assegni familiari e assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai dipendenti assunti a tempo indeterminato.
Per cui, sulla base della modifica apportata dalla L. n. 234/2001, solo gli operai agricoli assunti a tempo indeterminato dalle cooperative o concorsi che svolgono le attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici prevalentemente propri o conferiti dai soci possono accedere alla per le cessazioni involontarie intervenute a partire CP_3 dal 1° gennaio 2022. Le restanti categorie di lavoratori dell'agricoltura restano assoggettate, all'opposto, alla normativa già vigente in materia.
Quanto ai requisiti, la è riconosciuta ai lavoratori che abbiano maturato tredici settimane di CP_3
contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione.
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Il requisito lavorativo rappresentato dallo svolgimento di almeno trenta giornate di lavoro effettivo nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione ha cessato di applicarsi agli eventi di disoccupazione verificatisi a partire dal 1° gennaio 2022. Le giornate di effettivo lavoro sono quelle di effettiva presenza al lavoro, a prescindere dalla loro durata oraria.
Tanto premesso, ai fini della decisione, occorre accertare la qualificazione giuridica della prestazione svolta dal ricorrente alle dipendenze del , per la cui Controparte_2
CP_ cessazione egli ha domandato all' il riconoscimento dell'indennità in discussione. Dall'esito di tale accertamento dipende il riconoscimento o meno del diritto dello stesso a percepire l'indennità.
In particolare, il ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze del con la qualifica Pt_1 CP_2 di guardia campestre per l'intera durata del rapporto. Con la conseguenza che, in ragione della qualifica ricoperta e delle mansioni svolte, non consistenti in attività agricola, egli avrebbe diritto a vedersi riconosciuta l'indennità richiesta nella sua qualità di dipendente a tempo indeterminato. CP_ Per converso, l' ha argomentato che nel caso di specie difettano i presupposti di legge per l'erogazione della in quanto il consorzio datore di lavoro non rientra fra quelli oggetto della CP_3
riforma, dal momento che il predetto non ha proceduto all'iscrizione presso la gestione DM non agricola per ottenere il codice contributivo statistico per il versamento della contribuzione di finanziamento CP_3
Passando ad esaminare le prove documentali prodotte da parte ricorrente, occorre rilevare che dalla comunicazione di assunzione del 30.10.2006 dallo stesso prodotta, si evince infatti che egli è stato assunto con la qualifica professionale di “vigile campestre” e che al rapporto di lavoro è stato applicato il CCNL Agricoltura – operai.
Dalla lettura della comunicazione di cessazione, trasmessa dal datore in data 03.01.2023 – anch'essa prodotta dal – emerge che, al momento della risoluzione del rapporto, il Pt_1
ricorrente ricopriva la mansione di guardia giurata (con codice ISTAT 5.4.8.6.0.6.) e che il settore di lavoro era quello dell'agricoltura (“lavoro in agricoltura: si” a pag. 2 della comunicazione di cessazione). Proprio in relazione al settore di attività della ditta datrice, dalle comunicazioni si evince che il codice Ateco dalla medesima applicato (01.61.00) comprende le attività di supporto alla produzione vegetale.
Poi, dalla lettura dell'estratto contributivo si evince che, durante il rapporto alle dipendenze del
, il ha versato contribuzione rientrante sotto la dicitura “salariato Controparte_2 Pt_1 agricolo”.
Ebbene, sulla base di quanto emerso dall'istruttoria documentale, questo Giudice ritiene che, nel caso di specie, la sussistenza dei presupposti per il godimento della da parte del CP_3 Pt_1
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vada verificata alla stregua della normativa dettata in riferimento agli operai agricoli – come sopra esposta – e non sulla scorta dei requisiti di carattere generale.
Ciò in quanto il rapporto di lavoro intrattenuto dal con il Pt_1 Controparte_2
sebbene abbia avuto ad oggetto lo svolgimento di attività di sorveglianza, rientra a pieno titolo nell'ambito dell'attività agricola. Tanto non solo in ragione del settore di attività del , ma CP_2
anche perché ad esso è stato espressamente applicato il CCNL Agricoltura – operari.
Quanto esposto non è neppure incompatibile con la natura dell'attività, dal momento che il contratto collettivo richiamato, in relazione all'acquacoltura, afferma che la regolamentazione dell'attività di guardiania, sebbene non espressamente prevista, è rimessa alla contrattazione provinciale.
Di conseguenza, trattandosi di lavoratore del settore agricolo, occorre verificare se il ricorrente abbia dimostrato che il presso cui egli ha svolto la propria prestazione sia appartenuto alla CP_2
categoria di cui alla L. 240/1984 a cui operai a tempo indeterminato è stato esteso il beneficio.
Ebbene, il non ha dimostrato che il rientrasse, al momento Pt_1 Controparte_2
della cessazione del rapporto, nel novero delle cooperative e consorzi di cui alla L. 240/1984.
Segnatamente, non solo non risulta provata la natura dell'attività, essendo emerso che, al momento della cessazione del rapporto, la ditta datrice impiegava il codice Ateco facente riferimento alle aziende agricole aventi ad oggetto attività di supporto alla produzione vegetale, ma non risulta
CP_ neppure dimostrato – come eccepito dall' – se il datore di lavoro abbia proceduto all'iscrizione presso la gestione DM non agricola per ottenere il codice contributivo statistico per il versamento della contribuzione di finanziamento CP_3
Per cui, in mancanza di detta prova, il diritto del a percepire la on sussiste. Pt_1 CP_3
Pertanto, la domanda deve essere integralmente rigettata.
Nulla può essere liquidato a titolo di spese processuali a carico del ricorrente, nonostante la soccombenza, essendo presente in atti la dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Floriana
Dibenedetto, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato in data
16.02.2024 nei confronti dell' , rigettata ogni diversa istanza, così Parte_1 CP_1
provvede:
1) rigetta il ricorso e conferma i provvedimenti impugnati;
2) nulla per le spese dell' . CP_1
Trani, data del deposito telematico.
Il Giudice
Dott.ssa Floriana Dibenedetto
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