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Sentenza 16 dicembre 2024
Sentenza 16 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 16/12/2024, n. 905 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 905 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. Natalino Sapone - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 538/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 6.05.2024 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria, via G. De Nava n. 98, presso lo studio dell'avv. Nicola Paolo Crucitti dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
E
(C.F. ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via San Giorgio Extra n. 2, presso lo studio dell'avv. Gabriele Polistena, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Corrado Terranova in virtù di mandato in atti
-appellata-
NONCHÉ
Controparte_3
-appellata contumace- oggetto: assicurazione contro i danni – appello avverso la sentenza n. 186/2019 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 5.02.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 5.05.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “l'avv. Nicola Paolo Crucitti, quale difensore del sig. , si riporta integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto Parte_1 con il proprio atto di appello e con le precedenti note di trattazione scritta di cui chiede l'accoglimento, insistendo in particolare sulla rinnovazione della CTU al fine di valutare l'effettiva entità delle lesioni subite da , opponendosi a tutte le richieste, deduzioni ed eccezioni Parte_1 avversarie – formulate con la comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2019 e successive note – per le quali chiede l'integrale rigetto perché prive di fondamento fattuale e giuridico.- In via subordinata , l'avv. Nicola Paolo Crucitti conclude, insistendo sull'accoglimento dell'appello per le ragioni esplicitate in atti e nella riforma della sentenza appellata sui capi impugnati per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte riportandosi a tutte le deduzioni, richieste e difese dei precedenti scritti difensivi, che qui devono intendersi integralmente trascritte, a tutta la documentazione prodotta, ai verbali di causa del primo grado e, rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata si appalesa manifestamente lacunosa ed errata , chiede che la Ecc.ma Corte voglia decidere la causa con l'accoglimento del presente appello a cui ci si riporta, con l'integrale rigetto delle avverse domande, eccezioni deduzioni e difese”; mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 6.05.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “l'avv. Angelo Corrado CP_1
Terranova, quale difensore della in persona del suo procuratore Controparte_1 speciale, premessa l'ordinanza del 30 giugno 2023, precisa le proprie conclusioni richiamando quelle già rassegnate con i propri atti e scritti difensivi e dunque che l'Ecc.ma Corte d'Appello adito voglia:- in via principale rigettare l'appello proposto dal sig. , nei confronti della sentenza n. Parte_1
186/2019, pubblicata il 5.02.2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dr.ssa
Patrizia Morabito, perché inammissibile, per tutti i motivi indicati in parte motiva;
in via subordinata rigettare l'appello perché temerario e comunque totalmente infondato in fatto ed in diritto;
con condanna, in ogni caso, dell'appellante al pagamento integrale delle spese di giudizio”.
Con ordinanza del 3.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, e per sentire accertare e Controparte_3 dichiarare “la responsabilità dei convenuti in ordine al sinistro de quo e condannarli solidalmente al risarcimento dei danni patiti e patienti dall'istante… quantificati nella somma complessiva di
€.78.855,31 o nella somma inferiore o maggiore che il Giudice accerterà in corso di causa e riterrà di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali compensativi dal dì dell'evento all'effettivo saldo, oltre le spese sostenute per la procedura di mediazione” con vittoria di spese legali da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Esponeva parte attrice:
-che, in data 7.10.2011 intorno alle ore 19.30, mentre si trovava in via E. Botte dir. II
Lo Faro, all'altezza del civico n. 8, “a piedi dietro la propria auto, Smart tg. DM 574 VA, intento a posare un oggetto nel vano posteriore della stessa auto che si trovava in una posizione di sosta con il portellone posteriore aperto, a causa di un improvviso sobbalzo in retromarcia dello stesso mezzo, condotto dalla moglie veniva urtato dal suddetto veicolo finendo pesantemente a Controparte_3 terra”;
-che, a seguito del sinistro riportava lesioni per le quali veniva condotto al P.S. dell'Ospedale di Reggio Calabria ove gli veniva diagnostica “frattura scomposta epifisi distale di radio sx con prognosi di giorni 30 s.c.”;
-che, in data 10.10.2011 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per “frattura pluriframmentaria scomposta (c3) radio distale con lussazione dorsale del carpo sinistro”;
-che la responsabilità del sinistro era da ascrivere, esclusivamente, alla condotta colposa della conducente dell'autovettura Smart tg. DM 574 VA che doveva risponderne, in solido, con la ai sensi della L. n. 990/1969 e della L. n. Controparte_2
39/1977;
-che, nonostante i reiterati solleciti, la Compagnia Assicuratrice non aveva inteso risarcirgli il danno.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, contestando la domanda proposta, con richiesta di integrale rigetto e condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. oltre che alla rifusione delle spese giudiziali.
Rimaneva contumace Controparte_3
Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
21.06.1918 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della domanda proposta, condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, in favore dell'attore, quantificati in €. 13.779,77 all'attualità, oltre interessi legali maturati e maturandi sulla somma devalutata dalla data del fatto (7.10.2011) e via via rivalutata fino al soddisfo, compensando, integralmente, tra le parti le spese legali e quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice di prime Parte_1 cure non aveva accolto, integralmente, la domanda di risarcimento ed aveva compensato le spese giudiziali e di consulenza tecnica tra le parti. Si costituiva, ritualmente, la già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare,
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua assoluta infondatezza, con richiesta di rigetto e condanna di controparte alla rifusione delle spese legali del presente grado.
Non si costituiva, invece, di cui veniva dichiarata la contumacia con Controparte_3 ordinanza di questa Corte in data 31.05.2021.
Con successiva ordinanza del 20.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
27199 del 16/11/2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, aderendo alle conclusioni della C.T.U., “ha determinato nella misura dell'8.5% il danno biologico permanente, un'invalidità temporanea totale di gg. 2, gg. 21 di temporanea al 75%, gg.40 di temporanea al 50% ed infine gg. 45 di temporanea al 25% oltre spese documentate per €. 104,00” nonostante la consulenza tecnica di parte, prodotta a corredo dell'atto introduttivo, avesse evidenziato un danno biologico permanente pari almeno al 20%. Si duole, altresì, della circostanza che il Giudice di prime cure, sempre aderendo alle conclusioni del C.T.U., abbia ritenuto che la lesione, riportata dal danneggiato alla spalla sx, non fosse riconducibile al sinistro oggetto di causa.
Denuncia, infine, l'omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio “rappresentato dal riconosciuto danno biologico nella misura nettamente inferiore a quello effettivamente esistente” adducendo “di avere il sacrosanto diritto a vedersi riconosciuto il danno nella misura indicata correttamente nella relazione di parte prodotta in atti” insistendo per l'integrale accoglimento della domanda attrice.
La doglianza non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre, preliminarmente, chiarire che, per giurisprudenza consolidata di legittimità
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (tra le più recenti Cass. n. 15147 del 11/06/2018; Cass. n. 30364 del 21/11/2019; Cass. n.
25671/2021).
Peraltro, nelle materie che richiedono un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente (Cassazione civile, sez. II, 18/12/2012, n. 23362 ile 2007, n. 8355).
In siffatto ambito, la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili soltanto mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche;
in altri termini l'autorità giudiziaria può affidare al consulente tecnico anche l'incarico di accertare i fatti dedotti in controversia e, le relative risultanze, consentono al giudice, ove egli ritenga di condividerle, di non esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti esposti nella perizia essendo sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Nondimeno, deve anche evidenziarsi che, nell'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.
A tali principi si è uniformato il Tribunale che, con la gravata sentenza, ha chiaramente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di aderire alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio anziché a quelle della consulenza tecnica di parte così motivando “… le argomentazioni dell'attore, che hanno contestato la determinazione della percentuale di danno e la durata delle invalidità temporanee, sono risultate prive di consistenza, carenti di supporto medico legale, se non contraddittorie;
peraltro il CTP dell'attore non risulta essere stato neppure presente alla visita peritale, delle cui risultanze ha preso visione successivamente (cfr annotazione sul verbale di visita peritale) e il CTU, nelle repliche, ha notato come il CTP avesse verificato limitazioni oggettive inferiori a quelle constatate dal CTU alla visita. Sul punto risultano esaustive, complete, chiare e logicamente insuperabili valutazioni del CTU dr (confermate nelle motivate e condivisibili Per_1 repliche alle osservazioni di parte attrice, che non risultano neppure supportate dalle risultanze dell'esame obiettivo in atti) che devono porsi a fondamento della decisione”.
Parimenti, con riferimento “alla non riconducibilità della lesione alla spalla al sinistro oggetto di causa”, il Giudice di prime cure, del tutto correttamente, ha rilevato “della lesione alla spalla non c'è cenno né nel certificato del P.S., né nelle motivazioni del ricovero presso il P.O. di Polistena, non vi è menzione di tale lesione nella missiva dell'avv. del 20.10.2011 e Pt_1 neppure espressamente nell'atto di citazione ove è menzionata esclusivamente la frattura al polso. Tale nuova lesione sarebbe “spuntata” per la prima volta esclusivamente in una delle certificazioni del medic precisamente in una certificazione datata 25.11.2011, mentre nella prima a Persona_2 sua firma, datata del 17.10.2011, ovvero in prossimità dei fatti non vi è alcun cenno di tale infermità, ma solo la prescrizione di “Rx polso sinistro”. A firma del curante D'Africa risultano solo certificazioni dal 11.11.2011 in poi, cioè a distanza di oltre un mese dalla data del sinistro” precisando, altresì “nella relazione di parte del dr si sostiene che la lesione alla Persona_2 spalla sarebbe stata conseguenza della forza lesiva della caduta, scaricata sulla spalla omolaterale del polso fratturato. Le argomentazioni del CTU dr – la cui accurata relazione deve Persona_3 essere interamente condivisa dal giudicante - escludono recisamente e convincentemente tale tardiva
“ricostruzione”, volta ad aggiungere al risarcimento del danno una lesione che nessuna relazione temporale risulta avere con il sinistro”.
Ed invero, come dettagliatamente relazionato dal C.T.U. “il periziando dichiara di aver subito avvertito un dolore alla spalla omolaterale ma tale disturbo non è rilevabile nel modello CID, compilato dallo stesso sig. , nel referto di pronto soccorso e neppure nella cartella clinica Pt_1 relativa al ricovero presso l'Ospedale di Polistena. Viene diagnosticato per la prima volta /…/ dopo circa 50 giorni dal sinistro. Va detto altresì che l'ortopedico di fiducia parla di un trauma diretto alla spalla che non sembra compatibile con la dinamica descritta in atti e riferita dal periziando. Una lesione acuta da impatto, tanto grave da determinare una lesione tendinea sarebbe stata rilevata in
Pronto Soccorso e/o durante la degenza presso la struttura specializzata com'è l'unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Polistena. Il reperto ecografico non è patognomonico per una lesione acuta da impatto. Per tutte le ragioni finora esposte posso affermare che i comuni criteri medico-legali non sono soddisfatti per il nesso causale tra il fatto traumatico descritto in atti e la lesione alla spalla”.
Sulla scorta di tali conclusioni, peraltro non smentite da valide contestazioni medico- legali, il Tribunale, valutando complessivamente le risultanze istruttorie, ha ritenuto giustamente “le considerazioni del CTU, la mancanza di documentazione medica relativa alla lesione alla spalla di epoca più prossima al sinistro, e la mancanza di ogni riferimento a tale lesione anche nelle missive di denuncia del sinistro, oltre che nella descrizione dell'atto di citazione , impongono di ritenere che la lesione conseguita al sinistro fosse solo e soltanto quella dall'inizio indicata, ovvero la frattura del polso, e quindi i danni risarcibili solo quelli non patrimoniali attinenti al periodo di malattia , fino a guarigione clinica, e quindi ai reliquati permanenti” con l'ovvia conseguenza che, sul punto, la decisione gravata deve trovare piena conferma.
-Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta che, erroneamente, il Giudice di prime cure non ha inteso riconoscere al danneggiato il danno morale per le lesioni subite che doveva, invece, essere autonomamente risarcito.
Anche tale doglianza è del tutto priva di fondamento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (c.d. danno esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 235/2014) e dell'intervento del Legislatore (artt. 138 e 139 del
Codice delle Assicurazioni, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del
4/8/2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 17/1/2018, n. 901).
Pertanto, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite, però, di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici ragion per cui, ai fini liquidatori, deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto (e non astratto) del danno, valutando, distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 28/9/2018, n. 23469).
Con precipuo riferimento al danno morale, la Suprema Corte ha, poi, evidenziato la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di
“tale danno” in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Sicché, pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di “diverse” conseguenze dannose concretamente “coesistenti” e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane, comunque, ferma la necessità che il danneggiato debba fornire la prova rigorosa, tanto della specifica “diversità” di tali conseguenze, onde evitare duplicazioni risarcitorie, quanto dell'effettiva “compresenza” di “entrambe” le serie consequenziali dedotte.
E', quindi, necessario che il danneggiato dimostri la “coesistenza” di entrambe le
“diverse” ed “autonome” conseguenze dannose delle lesioni ossia il pregiudizio di cui è espressione il grado percentuale di invalidità permanente (incidente sulle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale) ed il pregiudizio di cui è espressione il turbamento, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione, la tristezza (incidente sull'intimo sentire), “unitariamente” liquidabili poiché
“componenti” della medesima categoria del danno non patrimoniale”.
Con la conseguenza che non è ipotizzabile il risarcimento del danno morale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso, il quale deve essere allegato e provato (C.C. n. 339/2016).
A ciò si aggiunga che, sul piano probatorio, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità - come quello in esame - corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi
“normalmente” assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (e salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie de quo, parte attrice non ha fornito alcuna prova o l'allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico riscontrato, non potendo ritenersi valorizzabili, a tal fine, le circostanze solo genericamente ed astrattamente riferite alla “sofferenza” e ai “patimenti d'animo” derivati dal sinistro, tanto più in considerazione delle modeste lesioni riportate che non consentono di inferire, nemmeno attraverso un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, la sussistenza del danno morale.
Sicché, anche sotto tale profilo, deve trovare conferma la gravata sentenza.
-Con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante si duole della circostanza che il
Giudice di prime cure abbia ingiustamente compensato, per intero, le spese processuali.
Anche tale ultima doglianza deve essere disattesa.
Seppure, sulla scorta della recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (C.C. sez. un., 31/10/2022, n.32061), la condanna, per un importo consistentemente ridotto rispetto al quantum della pretesa inizialmente avanzata, non integri un'ipotesi di soccombenza reciproca, è nel potere discrezionale del giudice di merito disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite laddove ricorrano gravi motivi.
Nella specie, il Giudice di prime cure, ai fini della compensazione integrale delle spese giudiziali, valorizzava non solo la sostanziale riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno rispetto a quello richiesto con l'atto introduttivo ma anche l'ingiustificato rifiuto dell'attore di accettare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., ampiamente satisfattiva delle sue ragioni, che prevedeva il pagamento, da parte della Compagnia convenuta, in suo favore, della somma di euro 14.000,00 oltre spese legali e costi di C.T.U..
Giova rammentare che la previsione di cui all'art. 185 bis c.p.c. assolve ad un importante compito deflattivo diretto ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza attribuendo al Giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del fascicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, gli consente di formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni che, verosimilmente, potrebbero essere utilizzati al momento della decisione, in modo da ridurre i tempi di definizione del contenzioso.
In tale ottica, se è vero che le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale,
è anche vero che, se i criteri delineati con il provvedimento del Giudice sono sostanzialmente confermati in sentenza – così come avvenuto nella specie - si deve affermare che la parte che ha rifiutato la proposta ha, di fatto, con la sua condotta causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare (a sostegno di tale assunto milita anche la disposizione di cui all'art. 91, comma I, seconda parte c.p.c.).
Ne consegue che, tenuto conto delle suddette circostanze, del tutto corretta risulta la regolamentazione delle spese di primo grado, come operata dal Tribunale. Conclusivamente l'appello deve essere disatteso con conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese giudiziali del presente grado tra l'appellante e devono Controparte_3 essere compensate, stante la contumace di quest'ultima, mentre, per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n. 33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni Unite.
Nel caso che qui occupa, considerato che l'attività difensiva si è esplicata nello studio della controversia, nella fase introduttiva, nella fase di trattazione e in quella decisoria, le spese di lite devono essere così liquidate:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €. 26.001 ad €. 52.000
Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva €. 709,00
Fase trattazione €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1.735,00
Totale compenso tabellare €. 4.996,00 si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”).
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 186/2019 del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria, pubblicata il 5.02.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
- condanna alla rifusione delle spese legali del presente grado, in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 quantificate in €. 4.996,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
-nulla per spese tra l'appellante e l'appellata contumace;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.11.2024.
La Giudice ausiliario est. Il Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr. Natalino Sapone)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione civile riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
1. dr. Natalino Sapone - Presidente
2. dr.ssa Federica Rende - Consigliere
3. dr.ssa Daniela Mazzuca– Giudice ausiliario est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 538/2019 R.G., posta in decisione all'udienza del 6.05.2024 vertente
TRA
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Reggio Parte_1 CodiceFiscale_1
Calabria, via G. De Nava n. 98, presso lo studio dell'avv. Nicola Paolo Crucitti dal quale è rappresentato e difeso in virtù di mandato in calce all'atto di citazione in appello
-appellante-
E
(C.F. ), già in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in Reggio
Calabria, via San Giorgio Extra n. 2, presso lo studio dell'avv. Gabriele Polistena, rappresentata e difesa dall'avv. Angelo Corrado Terranova in virtù di mandato in atti
-appellata-
NONCHÉ
Controparte_3
-appellata contumace- oggetto: assicurazione contro i danni – appello avverso la sentenza n. 186/2019 del
Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata il 5.02.2019.
Conclusioni delle parti
Con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 5.05.2024, il procuratore dell'appellante così precisava le conclusioni: “l'avv. Nicola Paolo Crucitti, quale difensore del sig. , si riporta integralmente a tutto quanto dedotto, eccepito e richiesto Parte_1 con il proprio atto di appello e con le precedenti note di trattazione scritta di cui chiede l'accoglimento, insistendo in particolare sulla rinnovazione della CTU al fine di valutare l'effettiva entità delle lesioni subite da , opponendosi a tutte le richieste, deduzioni ed eccezioni Parte_1 avversarie – formulate con la comparsa di costituzione e risposta del 30.10.2019 e successive note – per le quali chiede l'integrale rigetto perché prive di fondamento fattuale e giuridico.- In via subordinata , l'avv. Nicola Paolo Crucitti conclude, insistendo sull'accoglimento dell'appello per le ragioni esplicitate in atti e nella riforma della sentenza appellata sui capi impugnati per tutte le ragioni in fatto e diritto esposte riportandosi a tutte le deduzioni, richieste e difese dei precedenti scritti difensivi, che qui devono intendersi integralmente trascritte, a tutta la documentazione prodotta, ai verbali di causa del primo grado e, rigettata ogni avversaria istanza, eccezione e deduzione, ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata si appalesa manifestamente lacunosa ed errata , chiede che la Ecc.ma Corte voglia decidere la causa con l'accoglimento del presente appello a cui ci si riporta, con l'integrale rigetto delle avverse domande, eccezioni deduzioni e difese”; mentre, con note di trattazione scritta, depositate telematicamente in data 6.05.2024, il procuratore dell'appellata così precisava le conclusioni: “l'avv. Angelo Corrado CP_1
Terranova, quale difensore della in persona del suo procuratore Controparte_1 speciale, premessa l'ordinanza del 30 giugno 2023, precisa le proprie conclusioni richiamando quelle già rassegnate con i propri atti e scritti difensivi e dunque che l'Ecc.ma Corte d'Appello adito voglia:- in via principale rigettare l'appello proposto dal sig. , nei confronti della sentenza n. Parte_1
186/2019, pubblicata il 5.02.2019, emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, in persona della dr.ssa
Patrizia Morabito, perché inammissibile, per tutti i motivi indicati in parte motiva;
in via subordinata rigettare l'appello perché temerario e comunque totalmente infondato in fatto ed in diritto;
con condanna, in ogni caso, dell'appellante al pagamento integrale delle spese di giudizio”.
Con ordinanza del 3.06.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto
Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, conveniva in giudizio, Parte_1 dinanzi al Tribunale di Reggio Calabria, l' in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, e per sentire accertare e Controparte_3 dichiarare “la responsabilità dei convenuti in ordine al sinistro de quo e condannarli solidalmente al risarcimento dei danni patiti e patienti dall'istante… quantificati nella somma complessiva di
€.78.855,31 o nella somma inferiore o maggiore che il Giudice accerterà in corso di causa e riterrà di giustizia, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali compensativi dal dì dell'evento all'effettivo saldo, oltre le spese sostenute per la procedura di mediazione” con vittoria di spese legali da distrarsi in favore del procuratore costituito, dichiaratosi antistatario.
Esponeva parte attrice:
-che, in data 7.10.2011 intorno alle ore 19.30, mentre si trovava in via E. Botte dir. II
Lo Faro, all'altezza del civico n. 8, “a piedi dietro la propria auto, Smart tg. DM 574 VA, intento a posare un oggetto nel vano posteriore della stessa auto che si trovava in una posizione di sosta con il portellone posteriore aperto, a causa di un improvviso sobbalzo in retromarcia dello stesso mezzo, condotto dalla moglie veniva urtato dal suddetto veicolo finendo pesantemente a Controparte_3 terra”;
-che, a seguito del sinistro riportava lesioni per le quali veniva condotto al P.S. dell'Ospedale di Reggio Calabria ove gli veniva diagnostica “frattura scomposta epifisi distale di radio sx con prognosi di giorni 30 s.c.”;
-che, in data 10.10.2011 veniva sottoposto ad intervento chirurgico per “frattura pluriframmentaria scomposta (c3) radio distale con lussazione dorsale del carpo sinistro”;
-che la responsabilità del sinistro era da ascrivere, esclusivamente, alla condotta colposa della conducente dell'autovettura Smart tg. DM 574 VA che doveva risponderne, in solido, con la ai sensi della L. n. 990/1969 e della L. n. Controparte_2
39/1977;
-che, nonostante i reiterati solleciti, la Compagnia Assicuratrice non aveva inteso risarcirgli il danno.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva la in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, contestando la domanda proposta, con richiesta di integrale rigetto e condanna dell'attore al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c. oltre che alla rifusione delle spese giudiziali.
Rimaneva contumace Controparte_3
Istruito il giudizio con prova testimoniale e consulenza tecnica d'ufficio, all'udienza del
21.06.1918 le parti precisavano le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
Con la gravata sentenza, il Tribunale di Reggio Calabria, in parziale accoglimento della domanda proposta, condannava i convenuti, in solido, al risarcimento dei danni, in favore dell'attore, quantificati in €. 13.779,77 all'attualità, oltre interessi legali maturati e maturandi sulla somma devalutata dalla data del fatto (7.10.2011) e via via rivalutata fino al soddisfo, compensando, integralmente, tra le parti le spese legali e quelle della consulenza tecnica d'ufficio.
Avverso la suddetta decisione, con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva appello chiedendone la riforma nella parte in cui il Giudice di prime Parte_1 cure non aveva accolto, integralmente, la domanda di risarcimento ed aveva compensato le spese giudiziali e di consulenza tecnica tra le parti. Si costituiva, ritualmente, la già Controparte_1 Controparte_2 in persona del legale rappresentante pro-tempore, rilevando, in via preliminare,
l'inammissibilità del gravame ex art. 342 c.p.c. e, nel merito, la sua assoluta infondatezza, con richiesta di rigetto e condanna di controparte alla rifusione delle spese legali del presente grado.
Non si costituiva, invece, di cui veniva dichiarata la contumacia con Controparte_3 ordinanza di questa Corte in data 31.05.2021.
Con successiva ordinanza del 20.05.2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 6.05.2024 - svoltasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., come novellato dall'art. 35 Decreto Legislativo n. 149/2022 - la causa veniva assegnata in decisione con i termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va disattesa l'eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione del disposto dell'art. 342 c.p.c..
Al riguardo, la Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con la nota sentenza n.
27199 del 16/11/2017, ha avuto modo di affermare che “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. n. 83 del 2012, convertito con modifiche dalla L. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris istantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata" (in senso conforme, Cass. Civ. nn. 7675/2019; 13535/2018).
Nel caso di specie, l'appellante ha sufficientemente individuato i punti della sentenza oggetto di gravame ed ha esaustivamente argomentato sui motivi in base ai quali tali punti dovessero essere ritenuti fondati, formulando, sotto il profilo qualitativo, le ragioni di dissenso rispetto al percorso adottato dal primo giudice così da esplicitare la idoneità di tali ragioni a determinare le modifiche della decisione censurata.
Questa Corte è stata, quindi, posta in condizione di comprendere con chiarezza il tenore delle censure proposte, nonché le ragioni della loro stessa proposizione, a nulla rilevando - in tale contesto - la mancata formale predisposizione di un progetto alternativo di sentenza, né il mancato uso di particolari formule sacramentali.
Tanto premesso, l'appello è infondato e deve essere disatteso per le ragioni che seguono.
-Con il primo motivo d'impugnazione, l'appellante censura la decisione del Giudice di prime cure nella parte in cui, aderendo alle conclusioni della C.T.U., “ha determinato nella misura dell'8.5% il danno biologico permanente, un'invalidità temporanea totale di gg. 2, gg. 21 di temporanea al 75%, gg.40 di temporanea al 50% ed infine gg. 45 di temporanea al 25% oltre spese documentate per €. 104,00” nonostante la consulenza tecnica di parte, prodotta a corredo dell'atto introduttivo, avesse evidenziato un danno biologico permanente pari almeno al 20%. Si duole, altresì, della circostanza che il Giudice di prime cure, sempre aderendo alle conclusioni del C.T.U., abbia ritenuto che la lesione, riportata dal danneggiato alla spalla sx, non fosse riconducibile al sinistro oggetto di causa.
Denuncia, infine, l'omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio “rappresentato dal riconosciuto danno biologico nella misura nettamente inferiore a quello effettivamente esistente” adducendo “di avere il sacrosanto diritto a vedersi riconosciuto il danno nella misura indicata correttamente nella relazione di parte prodotta in atti” insistendo per l'integrale accoglimento della domanda attrice.
La doglianza non può trovare accoglimento per le ragioni che seguono.
Occorre, preliminarmente, chiarire che, per giurisprudenza consolidata di legittimità
“qualora il giudice del merito aderisca al parere del consulente tecnico d'ufficio, non è tenuto ad esporne in modo specifico le ragioni poiché l'accettazione del parere, delineando il percorso logico della decisione, ne costituisce adeguata motivazione, non suscettibile di censure in sede di legittimità, ben potendo il richiamo, anche "per relationem" dell'elaborato, implicare una compiuta positiva valutazione del percorso argomentativo e dei principi e metodi scientifici seguiti dal consulente” (tra le più recenti Cass. n. 15147 del 11/06/2018; Cass. n. 30364 del 21/11/2019; Cass. n.
25671/2021).
Peraltro, nelle materie che richiedono un elevato livello di cognizioni tecniche specifiche, è rimesso al prudente apprezzamento del giudice del merito astenersi dall'effettuare considerazioni personali determinanti e valutazioni comparative che mancherebbero del supporto d'un'appropriata preparazione scientifica, tanto più ove le argomentazioni dell'esperto nominato dall'ufficio, assistite dalla presunzione d'imparzialità, si contrappongano a quelle degli esperti di parte, comunque meno attendibili se non altro in quanto influenzate dall'esigenza di sostenere le ragioni del preponente (Cassazione civile, sez. II, 18/12/2012, n. 23362 ile 2007, n. 8355).
In siffatto ambito, la consulenza tecnica d'ufficio può costituire fonte oggettiva di prova quando si risolva in uno strumento non solo di valutazione tecnica ma anche di accertamento di situazioni di fatto rilevabili soltanto mediante il ricorso a determinate cognizioni tecniche;
in altri termini l'autorità giudiziaria può affidare al consulente tecnico anche l'incarico di accertare i fatti dedotti in controversia e, le relative risultanze, consentono al giudice, ove egli ritenga di condividerle, di non esporre in modo specifico ed articolato le ragioni che lo abbiano indotto a far propri gli argomenti esposti nella perizia essendo sufficiente che la motivazione adottata, attraverso opportuni richiami all'elaborato, lasci desumere che le contrarie deduzioni delle parti sono state ritualmente disattese dato che, in tal caso, l'obbligo della motivazione è assolto con l'indicazione della fonte dell'apprezzamento espresso.
Nondimeno, deve anche evidenziarsi che, nell'ipotesi in cui alle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio siano state avanzate critiche specifiche e circostanziate, sia dai consulenti di parte che dai difensori, il giudice del merito, per non incorrere nel vizio ex art. 360 n. 5 c.p.c., è tenuto a spiegare in maniera puntuale e dettagliata le ragioni della propria adesione all'una o all'altra conclusione.
A tali principi si è uniformato il Tribunale che, con la gravata sentenza, ha chiaramente illustrato le ragioni per cui ha ritenuto di aderire alle conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio anziché a quelle della consulenza tecnica di parte così motivando “… le argomentazioni dell'attore, che hanno contestato la determinazione della percentuale di danno e la durata delle invalidità temporanee, sono risultate prive di consistenza, carenti di supporto medico legale, se non contraddittorie;
peraltro il CTP dell'attore non risulta essere stato neppure presente alla visita peritale, delle cui risultanze ha preso visione successivamente (cfr annotazione sul verbale di visita peritale) e il CTU, nelle repliche, ha notato come il CTP avesse verificato limitazioni oggettive inferiori a quelle constatate dal CTU alla visita. Sul punto risultano esaustive, complete, chiare e logicamente insuperabili valutazioni del CTU dr (confermate nelle motivate e condivisibili Per_1 repliche alle osservazioni di parte attrice, che non risultano neppure supportate dalle risultanze dell'esame obiettivo in atti) che devono porsi a fondamento della decisione”.
Parimenti, con riferimento “alla non riconducibilità della lesione alla spalla al sinistro oggetto di causa”, il Giudice di prime cure, del tutto correttamente, ha rilevato “della lesione alla spalla non c'è cenno né nel certificato del P.S., né nelle motivazioni del ricovero presso il P.O. di Polistena, non vi è menzione di tale lesione nella missiva dell'avv. del 20.10.2011 e Pt_1 neppure espressamente nell'atto di citazione ove è menzionata esclusivamente la frattura al polso. Tale nuova lesione sarebbe “spuntata” per la prima volta esclusivamente in una delle certificazioni del medic precisamente in una certificazione datata 25.11.2011, mentre nella prima a Persona_2 sua firma, datata del 17.10.2011, ovvero in prossimità dei fatti non vi è alcun cenno di tale infermità, ma solo la prescrizione di “Rx polso sinistro”. A firma del curante D'Africa risultano solo certificazioni dal 11.11.2011 in poi, cioè a distanza di oltre un mese dalla data del sinistro” precisando, altresì “nella relazione di parte del dr si sostiene che la lesione alla Persona_2 spalla sarebbe stata conseguenza della forza lesiva della caduta, scaricata sulla spalla omolaterale del polso fratturato. Le argomentazioni del CTU dr – la cui accurata relazione deve Persona_3 essere interamente condivisa dal giudicante - escludono recisamente e convincentemente tale tardiva
“ricostruzione”, volta ad aggiungere al risarcimento del danno una lesione che nessuna relazione temporale risulta avere con il sinistro”.
Ed invero, come dettagliatamente relazionato dal C.T.U. “il periziando dichiara di aver subito avvertito un dolore alla spalla omolaterale ma tale disturbo non è rilevabile nel modello CID, compilato dallo stesso sig. , nel referto di pronto soccorso e neppure nella cartella clinica Pt_1 relativa al ricovero presso l'Ospedale di Polistena. Viene diagnosticato per la prima volta /…/ dopo circa 50 giorni dal sinistro. Va detto altresì che l'ortopedico di fiducia parla di un trauma diretto alla spalla che non sembra compatibile con la dinamica descritta in atti e riferita dal periziando. Una lesione acuta da impatto, tanto grave da determinare una lesione tendinea sarebbe stata rilevata in
Pronto Soccorso e/o durante la degenza presso la struttura specializzata com'è l'unità Operativa di Ortopedia e Traumatologia dell'Ospedale di Polistena. Il reperto ecografico non è patognomonico per una lesione acuta da impatto. Per tutte le ragioni finora esposte posso affermare che i comuni criteri medico-legali non sono soddisfatti per il nesso causale tra il fatto traumatico descritto in atti e la lesione alla spalla”.
Sulla scorta di tali conclusioni, peraltro non smentite da valide contestazioni medico- legali, il Tribunale, valutando complessivamente le risultanze istruttorie, ha ritenuto giustamente “le considerazioni del CTU, la mancanza di documentazione medica relativa alla lesione alla spalla di epoca più prossima al sinistro, e la mancanza di ogni riferimento a tale lesione anche nelle missive di denuncia del sinistro, oltre che nella descrizione dell'atto di citazione , impongono di ritenere che la lesione conseguita al sinistro fosse solo e soltanto quella dall'inizio indicata, ovvero la frattura del polso, e quindi i danni risarcibili solo quelli non patrimoniali attinenti al periodo di malattia , fino a guarigione clinica, e quindi ai reliquati permanenti” con l'ovvia conseguenza che, sul punto, la decisione gravata deve trovare piena conferma.
-Con il secondo motivo di impugnazione, parte appellante lamenta che, erroneamente, il Giudice di prime cure non ha inteso riconoscere al danneggiato il danno morale per le lesioni subite che doveva, invece, essere autonomamente risarcito.
Anche tale doglianza è del tutto priva di fondamento.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, in tema di risarcimento del danno non patrimoniale conseguente alla lesione di interessi costituzionalmente protetti, il giudice di merito, dopo aver identificato la situazione soggettiva protetta a livello costituzionale, deve rigorosamente valutare, sul piano della prova, tanto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto il suo impatto modificativo in peius sulla vita quotidiana (c.d. danno esistenziale o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale), atteso che oggetto dell'accertamento e della quantificazione del danno risarcibile - alla luce dell'insegnamento della Corte Costituzionale (sentenza n. 235/2014) e dell'intervento del Legislatore (artt. 138 e 139 del
Codice delle Assicurazioni, come modificati dalla legge annuale per il Mercato e la Concorrenza del
4/8/2017 n. 124) - è la sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto, la quale, nella sua realtà naturalistica, si può connotare in concreto di entrambi tali aspetti essenziali, costituenti danni diversi e, perciò, autonomamente risarcibili, ma solo se provati caso per caso con tutti i mezzi di prova normativamente previsti (Cass. Civ., Sez. III, sentenza 17/1/2018, n. 901).
Pertanto, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, con il concorrente limite, però, di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici ragion per cui, ai fini liquidatori, deve procedere ad una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto (e non astratto) del danno, valutando, distintamente, in sede di quantificazione del danno non patrimoniale alla salute, le conseguenze subite dal danneggiato nella sua sfera interiore (c.d. danno morale, sub specie del dolore, della vergogna, della disistima di sé, della paura, della disperazione) rispetto agli effetti incidenti sul piano dinamico-relazionale (che si dipanano nell'ambito delle relazioni di vita esterne), autonomamente risarcibili (Cass. Civ., Sez. III, ordinanza 28/9/2018, n. 23469).
Con precipuo riferimento al danno morale, la Suprema Corte ha, poi, evidenziato la necessità di sottrarsi ad ogni prassi di automaticità nel riconoscimento di
“tale danno” in corrispondenza al contestuale riscontro di un danno biologico, attesa l'esigenza di evitare duplicazioni risarcitorie destinate a tradursi in un'ingiusta locupletazione del danneggiato, laddove quest'ultimo si sia sottratto a una rigorosa allegazione e prova di fatti idonei a supportare, sul piano rappresentativo, la prospettata sofferenza di conseguenze dell'illecito rilevabili sul piano del proprio equilibrio affettivo-emotivo.
Sicché, pur quando rimanga aperta per il danneggiato la possibilità di dimostrare l'eventuale compresenza di conseguenze dannose contestualmente avvertibili, in ipotesi, su entrambi i piani del danno biologico e del danno morale (ossia di “diverse” conseguenze dannose concretamente “coesistenti” e correttamente collocabili sui due diversi piani), rimane, comunque, ferma la necessità che il danneggiato debba fornire la prova rigorosa, tanto della specifica “diversità” di tali conseguenze, onde evitare duplicazioni risarcitorie, quanto dell'effettiva “compresenza” di “entrambe” le serie consequenziali dedotte.
E', quindi, necessario che il danneggiato dimostri la “coesistenza” di entrambe le
“diverse” ed “autonome” conseguenze dannose delle lesioni ossia il pregiudizio di cui è espressione il grado percentuale di invalidità permanente (incidente sulle attività quotidiane, personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale) ed il pregiudizio di cui è espressione il turbamento, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione, la tristezza (incidente sull'intimo sentire), “unitariamente” liquidabili poiché
“componenti” della medesima categoria del danno non patrimoniale”.
Con la conseguenza che non è ipotizzabile il risarcimento del danno morale in mancanza della sussistenza di un concreto pregiudizio patito dal titolare dell'interesse leso, il quale deve essere allegato e provato (C.C. n. 339/2016).
A ciò si aggiunga che, sul piano probatorio, al riconoscimento di danni biologici di lieve entità - come quello in esame - corrisponde un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi
“normalmente” assorbite, nel riscontrato danno biologico di lieve entità (e salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamente considerabili sul piano del c.d. danno morale.
Tanto premesso in punto di diritto, nella fattispecie de quo, parte attrice non ha fornito alcuna prova o l'allegazione di circostanze o fatti diversi da quelli già considerati nella valutazione del danno biologico riscontrato, non potendo ritenersi valorizzabili, a tal fine, le circostanze solo genericamente ed astrattamente riferite alla “sofferenza” e ai “patimenti d'animo” derivati dal sinistro, tanto più in considerazione delle modeste lesioni riportate che non consentono di inferire, nemmeno attraverso un ragionamento probatorio di tipo presuntivo, la sussistenza del danno morale.
Sicché, anche sotto tale profilo, deve trovare conferma la gravata sentenza.
-Con il terzo motivo di impugnazione, parte appellante si duole della circostanza che il
Giudice di prime cure abbia ingiustamente compensato, per intero, le spese processuali.
Anche tale ultima doglianza deve essere disattesa.
Seppure, sulla scorta della recente pronuncia della Cassazione a Sezioni Unite (C.C. sez. un., 31/10/2022, n.32061), la condanna, per un importo consistentemente ridotto rispetto al quantum della pretesa inizialmente avanzata, non integri un'ipotesi di soccombenza reciproca, è nel potere discrezionale del giudice di merito disporre la compensazione parziale o totale delle spese di lite laddove ricorrano gravi motivi.
Nella specie, il Giudice di prime cure, ai fini della compensazione integrale delle spese giudiziali, valorizzava non solo la sostanziale riduzione dell'importo riconosciuto a titolo di risarcimento del danno rispetto a quello richiesto con l'atto introduttivo ma anche l'ingiustificato rifiuto dell'attore di accettare una proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c., ampiamente satisfattiva delle sue ragioni, che prevedeva il pagamento, da parte della Compagnia convenuta, in suo favore, della somma di euro 14.000,00 oltre spese legali e costi di C.T.U..
Giova rammentare che la previsione di cui all'art. 185 bis c.p.c. assolve ad un importante compito deflattivo diretto ad evitare che tutte le controversie debbano necessariamente concludersi con sentenza attribuendo al Giudice un importante strumento che, dopo un attento studio del fascicolo, degli atti e delle prove assunte fino a quel momento, gli consente di formulare una proposta ragionata che mira ad anticipare criteri di giudizio e quantificazioni che, verosimilmente, potrebbero essere utilizzati al momento della decisione, in modo da ridurre i tempi di definizione del contenzioso.
In tale ottica, se è vero che le parti non sono tenute ad accettare la proposta giudiziale,
è anche vero che, se i criteri delineati con il provvedimento del Giudice sono sostanzialmente confermati in sentenza – così come avvenuto nella specie - si deve affermare che la parte che ha rifiutato la proposta ha, di fatto, con la sua condotta causato il prolungamento dei tempi del giudizio con l'inutile protrazione della controversia e lo svolgimento di attività istruttoria che si sarebbe potuta evitare (a sostegno di tale assunto milita anche la disposizione di cui all'art. 91, comma I, seconda parte c.p.c.).
Ne consegue che, tenuto conto delle suddette circostanze, del tutto corretta risulta la regolamentazione delle spese di primo grado, come operata dal Tribunale. Conclusivamente l'appello deve essere disatteso con conferma integrale della gravata sentenza.
Le spese giudiziali del presente grado tra l'appellante e devono Controparte_3 essere compensate, stante la contumace di quest'ultima, mentre, per il resto seguono la soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, in conformità alla sentenza n. 33482/2022 della Cassazione Civile, Sezioni Unite.
Nel caso che qui occupa, considerato che l'attività difensiva si è esplicata nello studio della controversia, nella fase introduttiva, nella fase di trattazione e in quella decisoria, le spese di lite devono essere così liquidate:
Competenza: Corte d'Appello
Valore della causa: da €. 26.001 ad €. 52.000
Fase studio controversia €. 1.029,00
Fase introduttiva €. 709,00
Fase trattazione €. 1.523,00
Fase decisoria €. 1.735,00
Totale compenso tabellare €. 4.996,00 si dà atto, in proposito, che la superiore liquidazione ha avuto luogo con applicazione dei valori minimi delle vigenti tariffe professionali avuto riguardo ai parametri allo scopo individuati dal citato
D.M. di cui: all'art. 2 comma 1 (e cioè l'importanza dell'opera defensionale prestata, in quanto non connotata da alcuna peculiarità o complessità specifica in fatto o in diritto); all'art. 4 comma 1 (e cioè “… dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti …”).
Si dà atto, infine, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n.
115/2002, di avere emesso una pronuncia di totale rigetto dell'appello.
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 186/2019 del Tribunale di Reggio Parte_1
Calabria, pubblicata il 5.02.2019, così decide:
- rigetta l'appello confermando la sentenza di primo grado;
- condanna alla rifusione delle spese legali del presente grado, in favore Parte_1 della in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_1 quantificate in €. 4.996,00 per compenso, oltre forfetarie, I.V.A. e C.A.P. come per legge;
-nulla per spese tra l'appellante e l'appellata contumace;
- dà atto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115/2002, di avere emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello
Così deciso nella Camera di Consiglio del 21.11.2024.
La Giudice ausiliario est. Il Presidente
(dr.ssa Daniela Mazzuca) (dr. Natalino Sapone)