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Sentenza 30 ottobre 2024
Sentenza 30 ottobre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 30/10/2024, n. 4766 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4766 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, seguito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 25.10.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4283/2024 R.G. PREVIDENZA,
TRA
Parte 1 rapp.to e difeso dall' Avv. Della Volpe Gennaro
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso come in atti RESISTENTE
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso come in atti RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.11.23, la ricorrente in epigrafe, ha adito questo giudice affinchè condannasse l'CP_1 e la Regione Campania al pagamento della somma di euro 14.915,36 a titolo di proroga indennità di mobilità ex art. 7 L.223/91, spettante per il periodo dal luglio 2011 al 30 giugno 2012 ed euro 3.786,64 per assegno nucleo familiare per il medesimo periodo per un totale di euro 18.702,00.
Ha agito sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli Nord sez. lavoro n. 4256/19, cosa giudicata, che ha dichiarato il diritto del ricorrente alla proroga di un'anno dell'indennità di mobilita, previa'iscrizione nelle liste di mobilità.
Ha certificato il passaggio in giudicato di detta sentenza.
L'CP 1 concludeva per il rigetto del ricorso. La regione Campania chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha già ottenuto con sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord il riconoscimento dell'iscrizione alle liste di mobilità con ordine per la Giunta regionale di provvedere alla relativa iscrizione.
Il diritto alla proroga dell'indennità di mobilità è stato già oggetto di accertamento avendo il giudice del Tribunale di Napoli Nord valutato sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta.
Nel merito, la domanda è dunque fondata e va accolta.
Circa la quantificazione, possono utilizzarsi i conteggi formulati dal ricorrente nelle note autorizzate,.
L'CP 1 va quindi condannata al pagamento della somma di euro 18.702,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta Regione Campania. Ed invero ai sensi dell'art. 2 comma 5 L. 223 /91, l'ente legittimato al pagamento della prestazione è
l'CP_1, mentre si consegue nei confronti della Regione il diritto ad ottenere l'iscrizione nelle liste di mobilità, e non anche il diritto a percepire l'indennità di mobilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, a sensi del D.M. n.
55/2014 con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione da parte del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire con decorrenza dal luglio 2011 al 30 giugno 2012 l'indennità di mobilità e per l'effetto condanna l'CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
14.915,36 per detta causale, nonché ad euro 3.786,64 per assegno nucleo familiare maturati nel medesimo periodo oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
Dichiara il difetto di legittimazione della Regione Campania.
Condanna inoltre il resistente CP 1 al pagamento di euro 1390,00, a titolo di compensi, oltre rimborso spese nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli 29.10.24
IL GIUDICE
Marco Bottino
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro, seguito dello scambio di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc sostitutive dell'udienza del 25.10.24 ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 4283/2024 R.G. PREVIDENZA,
TRA
Parte 1 rapp.to e difeso dall' Avv. Della Volpe Gennaro
RICORRENTE
E
CP_1 in persona del legale rappresentante pro tempore, rapp.to e difeso come in atti RESISTENTE
Regione Campania, in persona del legale rappresentante pro tempore, difeso come in atti RESISTENTE
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 8.11.23, la ricorrente in epigrafe, ha adito questo giudice affinchè condannasse l'CP_1 e la Regione Campania al pagamento della somma di euro 14.915,36 a titolo di proroga indennità di mobilità ex art. 7 L.223/91, spettante per il periodo dal luglio 2011 al 30 giugno 2012 ed euro 3.786,64 per assegno nucleo familiare per il medesimo periodo per un totale di euro 18.702,00.
Ha agito sulla base della sentenza del Tribunale di Napoli Nord sez. lavoro n. 4256/19, cosa giudicata, che ha dichiarato il diritto del ricorrente alla proroga di un'anno dell'indennità di mobilita, previa'iscrizione nelle liste di mobilità.
Ha certificato il passaggio in giudicato di detta sentenza.
L'CP 1 concludeva per il rigetto del ricorso. La regione Campania chiedeva dichiararsi il proprio difetto di legittimazione.
Il ricorso è meritevole di accoglimento. Il ricorrente ha già ottenuto con sentenza resa dal Tribunale di Napoli Nord il riconoscimento dell'iscrizione alle liste di mobilità con ordine per la Giunta regionale di provvedere alla relativa iscrizione.
Il diritto alla proroga dell'indennità di mobilità è stato già oggetto di accertamento avendo il giudice del Tribunale di Napoli Nord valutato sussistenti i presupposti per l'accoglimento della richiesta.
Nel merito, la domanda è dunque fondata e va accolta.
Circa la quantificazione, possono utilizzarsi i conteggi formulati dal ricorrente nelle note autorizzate,.
L'CP 1 va quindi condannata al pagamento della somma di euro 18.702,00 oltre interessi legali dalle singole scadenze al saldo.
Va dichiarata la carenza di legittimazione passiva della convenuta Regione Campania. Ed invero ai sensi dell'art. 2 comma 5 L. 223 /91, l'ente legittimato al pagamento della prestazione è
l'CP_1, mentre si consegue nei confronti della Regione il diritto ad ottenere l'iscrizione nelle liste di mobilità, e non anche il diritto a percepire l'indennità di mobilità.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo, a sensi del D.M. n.
55/2014 con attribuzione, stante la dichiarazione di resa anticipazione da parte del procuratore del ricorrente.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire con decorrenza dal luglio 2011 al 30 giugno 2012 l'indennità di mobilità e per l'effetto condanna l'CP_1 al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro
14.915,36 per detta causale, nonché ad euro 3.786,64 per assegno nucleo familiare maturati nel medesimo periodo oltre interessi legali dalle scadenze al saldo.
Dichiara il difetto di legittimazione della Regione Campania.
Condanna inoltre il resistente CP 1 al pagamento di euro 1390,00, a titolo di compensi, oltre rimborso spese nella misura forfettaria del 15%, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli 29.10.24
IL GIUDICE
Marco Bottino