Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 04/02/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO PRIMA SEZIONE CIVILE composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Giovanni D'Antoni Presidente dr.ssa Laura Petitti Consigliere dr. Riccardo Trombetta Consigliere rel.
riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1333 dell'anno 2024 del Ruolo Generale degli Af- fari civili contenziosi, promosso in questo grado di giudizio
DA
(C.F. ), nata ad [...]- Parte_1 C.F._1
to in data 30/05/1970, rappresentata e difesa dall'avv. Santo Spagnolo ed elettivamente domiciliata in Palermo, via Massimo D'Azeglio n. 5, presso lo studio del medesimo difensore;
appellante
CONTRO
(C.F. ), nato a Controparte_1 C.F._2
Sciacca in data 19/12/1960, rappresentato e difeso dall'avv. Giuseppe
Piazza ed elettivamente domiciliato in Porto Empedocle, via Sicurelli n. 3, presso lo studio del medesimo difensore;
appellato
E CON L'INTERVENTO
Corte di Appello di Palermo pag. 1 di 8
MO interveniente necessario
NEL GIUDIZIO DI APPELLO PROPOSTO AVVERSO
La sentenza n. 970/2024 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data
24/6/2024
OGGETTO: Divorzio contenzioso
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Conclusioni per l'appellante:
«- In accoglimento del primo motivo d'appello: obbligare a contribuire al mantenimento di Controparte_2
mediante il versamento alla in aggiunta al contribu- Per_1 Parte_2
to per il mantenimento in via ordinaria e ad integrazione di esso, della ul- teriore somma di Euro 150,00 mensili, quale contributo per le esigenze abitative della predetta GL sino a quanto la stessa non raggiunga Per_1
la indipendenza economica”. nonché,
In accoglimento del secondo motivo d'appello:
a) ove non accolto il primo motivo d'appello obbligare a corrispondere a Controparte_2 Controparte_3
, a titolo di contributo per il mantenimento della GL ,
[...] Per_1
l'assegno mensile di € 500,00, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso oltre rivalutazione Istat, da pagarsi entro il giorno
10 di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie.
b) ove accolto il primo motivo di gravame obbligare a corrispondere a Controparte_2 Controparte_3
Corte di Appello di Palermo pag. 2 di 8 , a titolo di contributo per il mantenimento della GL , in ag- CP_3 Per_1
giunta al contributo per l'alloggio, l'assegno mensile di € 350,00, o la somma maggiore o minore che risulterà di giustizia, in ogni caso oltre riva- lutazione Istat, da pagarsi entro il giorno 10 di ogni mese, oltre al 50% del- le spese straordinarie,”.
- confermare nel resto la sentenza impugnata.
- con vittoria di spese e compensi.»
Conclusioni per l'appellato:
«respingere il ricorso in appello avversario in quanto inammissibile
e/oinfondato. Confermare in ogni sua parte la sentenza resa dal Tribunale di Agrigento, in data 10/06/2024, portante il n. 970/2024, R.G.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da di- strarre in favore del sottoscritto procuratore, il quale dichiara di avere an- ticipato le spese senza ricevere acconti.»
Il Procuratore Generale presso questa Corte di Appello ha concluso chie- dendo il rigetto dell'appello.
IN FATTO
Con sentenza n. 970/2024 del 10-24/6/2024 il Tribunale di Agri- gento pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio contrat- to dalle parti e adottava i seguenti ulteriori provvedimenti:
a. poneva a carico di l'obbligo di corri- Controparte_2
spondere in favore di un assegno mensile Parte_1
dell'importo di euro 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della GL , nonché l'obbligo di contribuire alle spese straor- Per_1
dinarie sostenute in favore della stessa nella misura del 50%;
Corte di Appello di Palermo pag. 3 di 8 Con ricorso del 23/7/2024, ha proposto ap- Parte_1
pello avverso la predetta pronuncia chiedendo, in parziale riforma della stessa, l'accoglimento della domanda volta alla corresponsione, in aggiun- ta al contributo per il mantenimento, della ulteriore somma di € 150,00 mensili, quale contributo per le esigenze abitative della GL sino a Per_1
quando la stessa non raggiunga l'indipendenza economica. In subordine ha chiesto l'innalzamento del medesimo contributo da 300,00 a 500,00 €.
Rileva, al riguardo, che la sentenza impugnata è errata nella parte in cui qualifica la domanda di corresponsione di un contributo all'affitto come richiesta di assegno divorzile, e che il giudice di prime cure avrebbe dovu- to prendere atto che la GL non è ancora economicamente indi- Per_1
pendente e vive con la madre nell'immobile che costei conduce in loca- zione, a dispetto di controparte che dimora nella casa già familiare. Riba- disce quindi di versare in una condizione economicamente deteriore e di non disporre di risorse economiche sufficienti a provvedere integralmente alla sua sistemazione abitativa.
Si costituisce in giudizio , chiedendo il ri- Controparte_2
getto dell'impugnazione. Deduce infatti che, come correttamente argo- mentato dal primo giudice, la possedendo più che adeguata capa- Pt_1
cità reddituale non ha avanzato richiesta di mantenimento per sé, per come surrettiziamente poi invece richiesto con il contributo alloggio. In ordine all'innalzamento dell'assegno per la GL maggiorenne, segnala di aver già dimostrato di essere stato posto in stato di quiescenza, con con- seguente notevole riduzione degli introiti, e che i fondi agricoli in Menfi di cui è condomino in uno alla sorella hanno subìto incendi e non sono più produttivi, come da perizia giurata già prodotta, con la conseguenza che il medesimo non è più iscritto alla camera di commercio quale imprenditore agricolo, né è più socio conferitore della cantina vitivinicola “Settesoli”,
Corte di Appello di Palermo pag. 4 di 8 come anche qui documentato. Fa presente, comunque, che occorre tene- re in conto che l'altro figlio , oramai pubblico dipendente, seguita Per_2
a dimorare con la madre e la sorella, con conseguente obbligo di contri- buzione economica. Segnala, inoltre, che anche la propria salute ha subito un peggioramento, essendo affetto da diverse patologie che lo costringo- no a sostenere ciclicamente spese mediche e a cui sono destinati i rispar- mi accumulati durante tutta la vita lavorativa. Deduce infine che l'appar- tamento dove abita ha necessità di ristrutturazione, che anche l'autovet- tura di cui è proprietario necessita di sostituzione, essendo oramai antie- conomico mantenerla.
Il Procuratore Generale presso questa Corte d'Appello ha concluso chiedendo il rigetto dell'appello, e all'udienza del 10/01/2025, sostituita mediante deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni e la causa è stata posta in deci- sione.
IN DIRITTO
L'appello è suscettivo di accoglimento.
In limine litis va rilevato come il primo Giudice abbia errato nel qualificare la domanda di contributo alla locazione come assegno divorzi- le.
In sede di precisazione delle conclusioni, infatti, la dopo Pt_1
aver chiesto € 350,00 mensili per la GL, aveva concluso per un “contri- buto mensile non inferiore ad € 150,00 per le esigenze abitative della GL
e del coniuge sino all'indipendenza economica della GL ”, Per_1 Per_1
per come poi ribadito in sede di comparse finali: il riferimento temporale limite al raggiungimento dell'autonomia della GL – al di là della menzio- ne del coniuge come beneficiario collaterale del contributo, spiegabile nel
Corte di Appello di Palermo pag. 5 di 8 senso che solo finchè v'è convivenza con la ragazza è possibile fruire di un siffatto versamento nel suo interesse, contrassegna infatti il petitum come contributo ex art. 337 septies c.c., che per l'appunto si caduca con l'indipendenza economica.
Nel merito, come è noto, i genitori continuano ad essere chiamati ad adempiere l'obbligazione di mantenimento in proporzione alle rispetti- ve sostanze e secondo la capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascuno anche a seguito del raggiungimento della maggiore età, e ciò fin- tantochè non sussista la prova che il figlio abbia raggiunto l'indipendenza economica, ovvero sia stato posto nelle concrete condizioni per potere essere economicamente autosufficiente senza averne però tratto utile profitto per sua colpa o scelta (tra le altre, Cass. n. 17183 del 2020; Cass.
26 gennaio 2011, n. 1830), accertamenti questi da compiersi anche in via presuntiva e con criteri di rigore proporzionalmente crescente in rapporto all'età dei potenziali beneficiari, in modo da escludere che tale obbligo as- sistenziale si protragga oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, al di là dei quali si risolverebbe in forme di “parassitismo” (in questi termini si ve- da, ad esempio, Cass., n. 12952 del 2016; ma anche Cass. n. 12477 del
2004). Quanto all'onere della prova, va inoltre ribadito che non grava sul genitore la prova della effettiva autosufficienza o della responsabilità del figlio per la mancata acquisizione di una occupazione che lo renda indi- pendente, bensì su colui che per l'appunto invoca in giudizio l'esistenza di una fattispecie che fonda il diritto al mantenimento ulteriore non ostante l'astratta idoneità al reddito data dalla raggiunta maggiore età (sul punto, più diffusamente, vedasi meglio Cass., n. 19696 del 2019; Cass., n. 17183 del 2020).
Indiscussa allora la condizione di mancata autosufficienza di Pt_3
[.
, oggi ventunenne, è a rilevarsi che la amministratore di condo- Pt_1
Corte di Appello di Palermo pag. 6 di 8 minio, nel 2023 ha ritratto € 20.300 nette (così 730/2024) ed è chiamata a sostenere oneri di pigione per € 330,00 mensili, avendo le parti in passato concordato che la casa già familiare, in deroga al mantenimento dell'habitat domestico filiare, non fosse assegnata alla stessa, con la quale i ragazzi vivevano, ma seguisse le sorti del diritto comune rimanendo nella disponibilità del convenuto proprietario.
Il , già sovrintendente della polizia stradale, si trova invece CP_2
in quiescenza dal giorno 1.1.21, percepisce a titolo di pensione l'importo netto di € 25.000,00 annui circa (cfr. CUD 2024), beneficia della casa fami- liare di cui è proprietario esclusivo, conserva la comproprietà di fondi agricoli in Menfi già in passato utilizzati per scopi produttivi, e possiede riserve economiche liquide che a Giugno 2024 assurgevano a €
126.349,00. Di contro documenta patologie, e correlativi esborsi, di asso- luta ordinarietà (come gli euro 30,00 o 50,00 per sedute fisioterapiche).
Appurato allora che, contrariamente alla strumentale deduzione di parte resistente, la ha documentato l'effettiva dimora abituale al- Pt_1
trove del figlio (cfr. nota a firma del figlio maggiorenne con cui Per_2
attesta che questi solo anagraficamente è residente presso la madre, ma in realtà dimora nell'alloggio di servizio di Casale di Monferrato: all. 5 al ricorso in appello), corretta si rivela la deduzione impugnatoria di insuffi- cienza del contributo ordinario paterno, da rideterminarsi in € 450,00 mensili, con decorrenza luglio 2023, ossia a far tempo dalla caducazione del contributo paterno per il mantenimento del figlio . Per_2
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da di- spositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pro- nunziando, sentiti i procuratori delle parti e il Procuratore Generale pres-
Corte di Appello di Palermo pag. 7 di 8 so questa Corte di Appello:
• In parziale accoglimento dell'appello proposto da Controparte_3
nei confronti di e in parziale riforma
[...] Controparte_1
della sentenza n. 970/2024 pronunciata dal Tribunale di Agrigento in data 24/6/2024, pone l'obbligo, a carico dell'appellato, di versare in favore della la somma di € 450,00 mensili a titolo di assegno or- Pt_1
dinario di mantenimento per la GL , con decorrenza luglio Per_1
2023;
• condanna l'appellato al rimborso delle spese processuali in favore dell'appellante, che liquida in complessivi euro 3.649,00, di cui €
176,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, I.V.A. (se dovuta) e
C.P.A. nella misura di legge;
Così deciso in Palermo il 24.1.2025
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio dr. Giovanni D'Antoni e dal consigliere relatore dr. Riccardo Trombetta.
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