Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 09/01/2025, n. 5 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 5 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
Dott. Cinzia Caleffi Presidente
Consigliere Dott. Cristina Fois
Giudice Ausiliario est. Dott. Francesca Maccioni ha pronunciato la seguente SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 444/2021 R.G. promossa da Parte 1 C.F. 1(CF ) elettivamente domiciliato in Sassari presso lo studio degli Avv.ti Antonio Giua e Antonella Vargiu che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale in calce all'atto di citazione in appello appellante contro
), elettivamente domiciliata in Sassari, Controparte_1 (c.f. C.F. 2 presso e nello studio dell'Avv. Francesco Cubeddu che la rapp.ta e difende in forza di separata procura come in atti appellata All'udienza del 15.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni: Nell'interesse dell'appellante: Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello adita, così provvedere 1) in riforma totale della sentenza impugnata, preliminarmente dichiarare la nullità della stessa;
2) previo accertamento nella simulazione del contratto di mutuo datato 9.2.1996 dichiarare nullo e privo di effetti il detto contratto e tutti gli atti conseguenti fondati sul detto titolo nullo e per l'effetto condannare la sig.ra Controparte_1 ex art. 2033 e seg. c.c. a restituire al sig. Parte 1 tutte le somme indebitamente percepite con gli interessi di legge dal giorno dei pagamenti sino al saldo, nella misura accertanda in corso di causa;
con vittoria delle spese di lite, ivi compreso 15% spese generali, da rimborsarsi ai sottoscritti difensori che dichiarano di averle anticipate e non riscosse.
3) in subordine, chiede ammettersi l'interrogatorio formale su tutti capi, in particolare sul capo b, (avendo la CP_1 riconosciuto in terza memoria ex art. 183 quanto dedotto ai capi a,c,d,e...... 4) in ulteriore subordine chiede fissarsi udienza per il deferimento di giuramento decisorio;
5) con vittoria di spese, diritti del doppio grado con distrazione a favore dei sottoscritti procuratori che dichiarano di averle anticipate e non riscosse. Nell'interesse dell'appellata: Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello NEL MERITO:
3) per le motivazioni esposte, rigettare la domanda in appello introdotta dal Parte 1 perché infondata in diritto ed in fatto, e, in ogni caso, non provata e, per l'effetto, confermare la sentenza n° 331/2021 resa dal Giudice del Tribunale di Sassari;
In via subordinata, laddove venisse accertata la simulazione,1) dichiarare non dovute, ex art. 2035 c.c., le somme già percepite dalla convenuta;
In via ulteriormente subordinata, 2) dichiarare la prescrizione del credito per tutti i periodi coperti dalla prescrizione in materia di crediti scaturiti da fonte illecita/illegale. Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 15 giugno 2019 Parte 1 esponeva quanto segue:
- l'istante in data 25.08.1984 aveva contratto matrimonio con la sig.ra Persona 1 sorella '
della odierna convenuta;
- al fine di aiutare la propria moglie ad aprire una attività di parrucchiera erano stati contratti numerosi
-
debiti garantiti con fideiussioni rilasciate dal marito;
- il Pt 1 nel frattempo andato in pensione percependo la somma di € 1.328 mensili, nel timore che venisse pignorata anche questa risorsa, unica per la famiglia, aveva chiesto aiuto alla cognata, sorella della moglie, in modo da sottrarre la quota pignorabile della pensione ai creditori.
· nel mese di maggio 2010, il sig. Pt 1 e la sig.ra Controparte 1 di fronte all'Avv. Piero Giua avevano stipulato una scrittura privata di mutuo retrodatata al 9.2.1996 (all. 1), nella quale la sig.ra CP 1 aveva dichiarato di aver erogato al sig. Pt 1 la somma di lire 65.000,00 (o meglio, come in seguito si dirà, di Euro 65.000.000) da restituire entro il 9.2.1997 con contestuale controdichiarazione in cui le parti davano atto che il mutuo doveva intendersi simulato, nullo e improduttivo di qualsiasi effetto tra le parti (all. 1bis); sempre in base a tali accordi, Controparte 1 allegando la predetta scrittura di mutuo, in data
-
15 giugno 2010 aveva depositato presso il Tribunale di Sassari ricorso per decreto ingiuntivo, poi emesso col n. 738/2010 (all. 2), ovviamente non opposto dal Pt 1 e notificato contestualmente ad atto di precetto per € 59.870,21 (comprensivo delle spese di registrazione del decreto, invece sostenute dal sig. Pt 1 in data 28.7.2010;
- detto decreto ingiuntivo veniva regolarmente registrato a cura e spese del sig. Parte 1 in data 6 agosto 2010, come da ricevuta in atti (all. 3) e come da accordo (simulatorio) tra le parti;
- la CP_1 quindi, in data 11.10.2010 aveva notificato atto di pignoramento presso terzi al sig. Pt_1 e al terzo INPS (all. 4), il quale ultimo, con nota 27.9.2010 (all. 5) aveva reso la prescritta dichiarazione attestando che il sig. Parte 1 era titolare di una pensione dell'importo netto mensile di € 1.328,00; il Tribunale, alla luce della predetta dichiarazione del terzo, con ordinanza 5.11.2010 aveva
-
assegnato a Controparte 1 la somma di € 174,40 mensili con conseguente ritenuta dalla pensione di pari importo, come da cedolini prodotti (all. 6);
- tuttavia, dopo il pignoramento, essendosi deteriorati i rapporti tra i coniugi fino a giungere a separazione personale (come da decreto di omologa del 7.5.2013, all. 7) e poi al divorzio (come da sentenza n. 1665/2016 del 7.12.2016, all.8), la CP 1 la quale a sua volta si era trovata in difficoltà economiche, non aveva più provveduto a restituire al Pt 1 la somma di euro 173,40 erogatale mensilmente dall'Inps terzo pignorato;
probabilmente, la convenuta aveva saputo che l'istante aveva perso il documennto che racchiudeva la controdichiarazione;
-la somma illegittimamente trattenuta dalla sig.ra Controparte_1 ammontava a complessivi €
18.207,00 pari ad € 173,40 x 105 per un totale, a giugno 2019 compreso, di 105 mesi;
- doveva quindi accertarsi la simulazione del contratto di mutuo. Tanto premesso Parte 1 conveniva in giudizio Controparte 1 affinchè il Tribunale di
Sassari - previo accertamento della simulazione del contratto di mutuo datato 9.2.1996 - dichiarasse nullo e privo di effetti il detto contratto e tutti gli atti conseguenti fondati sul detto titolo nullo e, per l'effetto, condannasse Controparte 1 ex art. 2033 e seg. c.c., a restituire a Parte 1 tutte le somme indebitamente percepite con gli interessi di legge dal giorno del pagamento sino al saldo, nella misura accertanda in corso di causa. contestando la ricostruzioneCon comparsa di costituzione e risposta si costituiva Controparte 1 dei fatti come narrata dall'attore, e deducendo che: a) negli anni 1996/1997 i coniugi Pt 1 CP 1 non avevano mezzi economici sufficienti per supportare il loro ménage familiare ed infatti in data 1° giugno 1993, avevano contratto un ( ulteriore) debito con la Controparte_2 di £ 15.000.000 finalizzato ad effettuare lavori di ristrutturazione in casa, con una rata mensile di £ 446.900 per la durata di 60 mesi ( Doc. 6); b) in questa pesante situazione finanziaria, era avvenuto che la convenuta aveva effettivamente prestato al cognato la somma di £ 65.000.000, di cui alla scrittura di riconoscimento, che doveva essere utilizzata per proporre e definire con i creditori soluzioni di pagamento a saldo e stralcio;
c) proprio in quegli anni il Pt 1 si era trovato con questa disponibilità di danaro, come evincibile dalle documentate proposte di transazione rivolte al Banco di Napoli e alla Banca Commerciale riferibili al 1996 e 1997; sicchè, pacifico che i coniugi Pt 1 CP 1 erano privi di propri mezzi finanziari in quegli anni, quanto esposto dimostrava che la CP_1 aveva effettivamente fornito al Pt 1 la somma di £ 65.000.000; d) non corrispondeva a verità quanto affermato dal Pt 1 secondo il quale, lo stesso non avrebbe mai ricevuto alcuna somma dalla cognata perché priva di redditi, essendo dimostrabile, invece, che la medesima convenuta, precedentemente e durante tutti i periodi indicati dal Pt 1 aveva sempre vissuto presso la casa dei genitori, nella via Washington in Sassari, come attestato dal certificato di residenza, sicchè, non solo la convenuta non aveva mai sostenuto alcuna spesa per vitto ed alloggio ma, fin dall'anno 1977, aveva sempre lavorato, come risultante dall'estratto INPS, con la conseguenza che Controparte_1 aveva avuto disponibilità finanziarie più che sufficienti per poter aiutare il cognato, così come era realmente avvenuto nel 1996; e) quindi la vicenda del decreto ingiuntivo e del pignoramento si inquadrava nella circostanza che, inizialmente e prima della crisi familiare, il Pt_1 aveva tentato di favorire la cognata, rispetto ad altro creditore, nella restituzione delle somme ricevute in prestito;
f) il fatto che il Pt 1 avesse pagato le spese relative al decreto ingiuntivo, circostanza, quest'ultima, che l'attore aveva enfatizzato per tentare di avvalorare l'ipotesi della simulazione, nulla provava a conforto della sua tesi, dal momento che era stato proprio questi ad indicare alla cognata la strada ed i mezzi per consentirle il recupero delle somme da lui ricevute in prestito. La convenuta pertanto chiedeva 1) il rigetto della domanda introdotta dal Parte 1 e, in via subordinata, 2) in caso di accertamento della simulazione che venissero dichiarate non dovute, ex art. 2035 c.c., le somme già percepite dalla convenuta;
e 3) in via ulteriormente subordinata, che venisse dichiarata la prescrizione del credito per tutti i periodi coperti dalla prescrizione in materia di crediti scaturiti da fonte illecita/illegale.
Con sentenza n. 331/2021 il Tribunale di Sassari, istruita la causa con solo referente documentale, rigettava la domanda proposta da Parte 1 Preliminarmente, il tribunale osservava che la prova per testimoni articolata dall'attore non era ammissibile, essendo questi parte del contratto né era possibile affermare, contrariamente a quanto sostenuto dall'attore, che vi fosse un diverso negozio, di natura illecita, sottostante il contratto di mutuo, in quanto doveva essere tenuto distinto il fine per cui le parti simulano una pattuizione dal caso in cui vi sia un sottostante contratto illecito, che, nella specie, non era individuabile, con la conseguenza che si verteva in tema di simulazione assoluta, con tutti i conseguenti limiti alla prova pe testi.
Ciò premesso, il giudice di prime cure affermava che non era stata data la prova della simulazione del contratto di mutuo, considerato anche che il titolo in base al quale la CP 1 aveva ottenuto il pignoramento non era il mutuo in sé, ma il decreto ingiuntivo n. 738/2010, notificato al Pt 1 e da questi non opposto.
Soggiungeva il giudicante che stante l'idoneità del decreto monitorio a divenire giudicato, doveva ritenersi che eventuali contestazioni circa la natura simulata del mutuo avrebbero dovuto essere fatte valere in sede di eventuale opposizione che, invece, non era stata mai proposta. Sicchè, il titolo giudiziale ottenuto ossia il decreto ingiuntivo n. 738/2010 era divenuto irretrattabile. Avverso la predetta sentenza, Parte 1 ha proposto impugnazione, affidandola ai seguenti motivi di doglianza: 1) il difetto di istruzione probatoria della causa laddove il tribunale riteneva che la prova per testi non poteva essere ammessa, dovendosi, invece, tenere conto che l'attore aveva comunque proposto anche l'interrogatorio formale e aveva altresi' chiesto di deferire giuramento decisorio, mezzi, questi ultimi, sottratti alle limitazioni di cui all'art. 1417 c.c.; 2) sempre il difetto di istruttoria, non avendo il giudice di prime cure considerato che vi era un principio di prova scritta (ossia il contratto di mutuo stipulato nel 2010 e retrodatato al 2 febbraio 1996 con il quale Parte 1 dichiarava di avere ricevuto un prestito dalla cognata di lire 65 milioni (all.1) somma poi corretta in euro 65.000,00 (essendo il 2010) e che il Pt 1 si sarebbe impegnato a restituire, e anche la circostanza della perdita incolpevole della controdichiarazione;
3) l'errata motivazione per avere il tribunale ritenuto che in ogni caso il decreto ingiuntivo azionato dalla convenuta e non opposto dal Pt 1 aveva determinato il passaggio in giudicato della questione della simulazione, non tenendo conto che il decreto ingiuntivo era parte integrante e corollario dell'accordo simulato, non potendosi quindi parlare di giudicato peraltro nemmeno eccepito dalla controparte;
4) la nullità assoluta della sentenza gravata per violazione del diritto di difesa e per violazione degli artt. 1417, 2724 e 2725 c.c. per non avere il giudice consentito la piena difesa dell'attore attraverso l'ammissione delle prove richieste. Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita Controparte 1 la quale ha chiesto il rigetto dell'appello, rilevando altresì l'inammissibilità della richiesta di deferimento di giuramento decisorio articolata dall'appellante.
In particolare, l'appellata ha rilevato l'inesistenza di un principio di prova scritta con riguardo alla doppia scrittura di privata di mutuo, una con l'indicazione della somma (65.000) in euro e l'altra (65.000.000) in lire, quest'ultima posta a base del decreto ingiuntivo 738/2010. La somma era infatti effettivamente dovuta alla CP 1 dal 1996 come dimostrato dalla improvvisa disponibilità di finanze in cui in quell'anno si era trovato il Pt 1 divenuto in grado di proporre transazioni alle banche creditrici. Con ordinanza del 15 settembre 2022, questa Corte ha ammesso il giuramento decisorio articolato dalla difesa del Pt 1
Tenutasi l'udienza fissata per il giuramento, alla successiva udienza del 15.12.2023 la causa è stata trattenuta in decisione con i termini ex art. 190 c.p.c.
Motivi della decisione
L'appello deve essere respinto.
Come si evince dall'esposizione in punto di svolgimento del processo, l'appellante ha deferito alla controparte giuramento decisorio sui seguenti capitoli: "giuro e giurando affermo essere vero: Parte 1 e Parte 21) che nel mese di maggio 2010 i sig.ri si recarono presso lo studio dell'avv. Pietro Giua in Sassari via Zanfarino 14 per chiedergli di confezionare una scrittura che prevedesse il finto prestito di £ 65.000,00 dalla CP 1 al Dore;
e ciò al dichiarato scopo di scongiurare il rischio di imminente pignoramento della pensione Inps del Pt 1 ad opera della banca creditrice;
2) che, in ottemperanza al detto incarico, l'avv. Giua predispose la scrittura concordemente retrodatata al 09.02.1996 (all. 1 che mi si mostra) poi corretta con altra scrittura (all. 9 che mi si mostra) contenente la nuova dicitura "lire sessantacinque milioni" in luogo di euro 65.000,00, come indicato nell'altra;
3) che, nella stessa data, fu redatta la controscrittura (all. 1 bis che mi si mostra) nella quale si dava atto, tra le parti, della simulazione delle predette scritture 09.02.1996;
4) che i sigg.ri Pt 1 e CP 1 convennero, sulla base della detta scrittura (all. 9) di dare corso a decreto ingiuntivo per poi procedere al pignoramento della pensione del Dore;
5) che, ottenuto il decreto n° 738/2010 (all. 2) ed il pignoramento (all. 4), la sig.ra CP_1 ha incassato dall'Inps, dal 5.11.2010 la somma mensile di € 174,40 e così, ad oggi, € 24.058,00, che la CP_1 ha trattenuto per sé rifiutando di restituirla al Pt_1 All'udienza fissata per il giuramento, Controparte_1 così dichiarava:
Sul capo 1): giuro che non è vero.
Sul capo 2) giuro che è vero.
Sul capo 3) giuro che non è vero.
Sul capo 4) giuro che è vero.
Sul capo 5) giuro che è vero che incamerato i soldi e non li ho restituiti.
Il giuramento ha riguardato circostanze decisive ai fini della decisione, considerato che l'oggetto del contendere è l'asserita esistenza di un mutuo simulato, cioè in realtà mai stipulato, e concordato al fine di preservare la pensione goduta da Parte 1 dall'aggressione dei creditori, mentre, secondo la ricostruzione della convenuta, il prestito era stato realmente accordato al Pt 1 così come effettiva era stata la dazione di 65 milioni di lire da parte della stessa, sicchè la medesima aveva diritto a trattenere la quota di pensione pignorata a titolo di restituzione del prestito a suo tempo effettuato in favore del [...]
Controparte_1 , in sede di giuramento decisorio, ha giurato non essere vera la circostanzaPt 3 secondo cui la medesima e Parte 1 in 10 luglio 2010 si erano recati dall'Avv. Giua per confezionare un "finto" prestito.
L'appellata ha giurato invece essere vera la circostanza secondo la quale l'Avv. Giua aveva in quella data predisposto due scritture retrodatate delle quali una risalente al 1996 con cui veniva accordato il prestito di 65.000.000 lire e che il Pt 1 si era impegnato a restituire nel 1997; Sempre l'appellata ha giurato, tuttavia, non essere vero che, alla stessa data, era stata anche redatta la controscrittura attestante la natura simulata delle due precedenti scritture. Ancora l'appellata ha giurato essere vero che la scrittura di cui all'allegato 9 ossia il prestito del 1996 per la somma di lire 65.000.000 era stato posto a base del suo ricorso per ingiunzione di pagamento nei confronti del Pt 1 culminato nel decreto ingiuntivo non opposto n. 738/2010. Infine, sempre l'appellata ha giurato essere vera la circostanza secondo cui, incardinato il pignoramento ed ottenuta l'assegnazione della somma mensile di € 174,40, quale quota parte della pensione del Dore, aveva incamerato le trattenute.
Pertanto si ricava che la CP_1 non aveva mai stipulato un contratto di mutuo finto né ha confermato l'accordo simulatorio esistente tra le medesime parti sul predetto prestito. Ne consegue che a seguito del giuramento non può più essere ritenuta provata, neanche sulla base di altri mezzi probatori, la simulazione assoluta del mutuo ed il prestito deve essere considerato effettivamente erogato dalla CP 1 così come deve darsi atto che l'incontro con l'Avv. Giua era diretto a mettere in condizione la CP 1 di ottenere la restituzione del prestito attraverso il decreto ingiuntivo azionato contro il Pt 1 e successivo pignoramento e assegnazione di somme a soddisfacimento di un credito esistente.
Restano quindi superate le doglianze del Pt 1 incentrate sul difetto di istruzione probatoria, essendo stato in questo grado ammesso a deferire il giuramento decisorio da questi formulato. Una volta espletato il giuramento decisorio, infatti, non resta a questo Collegio, verificato l'an iuratum sit", accogliere o respingere la domanda sul punto che ne ha formato oggetto. Orbene, come già detto, il giuramento è stato espletato e non vi possono essere dubbi sul fatto che Controparte 1 ha negato la natura simulata del mutuo del 1996 nonché l'esistenza di una controdichiarazione, con la conseguenza che la domanda di restituzione delle somme, fondata proprio sulla natura simulata del mutuo, non può essere accolta, risultando invece confortata la ricostruzione dei fatti come narrati dalla convenuta fin dalla comparsa di costituzione e risposa di primo grado. L'appello deve pertanto essere rigettato e la sentenza n. 331/2021 del Tribunale di Sassari deve essere confermata pur se con diversa motivazione Le spese di lite del presente grado, liquidate come in dispositivo, in base allo scaglione delle cause comprese tra euro 5.000,00 e 26.000,00, seguono il principio della soccombenza e vanno poste a carico dell'appellante.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, rigetta l'appello proposto da Parte_1 avverso la sentenza del Tribunale di Sassari n. 1)
331/2021;
2) condanna Parte 1 alla rifusione, in favore Controparte_1 delle spese di lite che liquida in complessivi euro 3.966,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge ed il 15% per rimborso forfettario.
Sassari, 20 dicembre 2024
Il giudice ausiliario est. Dott.ssa Francesca Maccioni
Il Presidente
Dott. Cinzia Caleffi