Sentenza 16 febbraio 2007
Massime • 1
L'indennità dovuta al proprietario del fondo a favore del quale è stata costituita la servitù di passaggio coattivo non rappresenta il corrispettivo dell'utilità conseguita dal fondo dominante, ma un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente. Ne consegue che, ai fini della determinazione di detta indennità, non può aversi riguardo esclusivamente al valore della superficie di terreno assoggettata alla servitù, ma bisogna tener conto, altresì, di ogni altro pregiudizio subìto dal fondo servente in relazione alla sua destinazione a causa del transito di persone e di veicoli. (Nella specie, la S.C., in accoglimento dello specifico motivo di ricorso proposto, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale era stato determinato l'ammontare dell'indennità di cui all'art. 1053 cod. civ., applicandosi un criterio legato esclusivamente al valore vivo del terreno assoggettato a servitù, senza motivare sufficientemente e logicamente in ordine alla mancata incidenza sull'importo del danno indiretto, da estendersi oltretutto al resto della proprietà, risultando ininfluente allo scopo lo stato di incoltura ed incoltivabilità della parte di terreno su cui insisteva la strada attraverso la quale sarebbe stata esercitata la servitù coattivamente costituita).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 16/02/2007, n. 3649 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3649 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino - Presidente -
Dott. COLARUSSO Vincenzo - Consigliere -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. GOLDONI Umberto - rel. Consigliere -
Dott. MAZZACANE Vincenzo - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN PP, AN GI, AN TA, AN RA, AN IA, AN AR, AN NA, in proprio e quali eredi legittimi di NA EL vedova AN, elettivamente domiciliati in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CORTE di CASSAZIONE, difesi dall'avvocato SCOTTI GALLETTA ANTONIO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
IO LL, RA AR, NO MA, DO ND, elettivamente domiciliati in ROMA VIA VIRGILIO 38, presso lo studio dell'avvocato LUCREZIA RANIERI, difesi dall'avvocato MONTEFUSCO GAETANO, giusta delega in atti;
- controricorrenti -
e contro
SCNAPIECO IO, DI LC, LA AN;
- intimati -
avverso la sentenza n. 2943/02 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 10/10/02;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 21/12/06 dal Consigliere Dott. Umberto GOLDONI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione del febbraio 1989, AR NA, AN PO, AN, HE, CA, IA ed NA, proprietari di un fondo sito in Bacoli, esponevano che al detto fondo si accedeva mediante una strada privata di cui erano esclusivi proprietari;
come aveva sancito il tribunale di Napoli con sentenza del 7.6/3.7.1964, detta strada era esente da qualsivoglia servitù di passaggio a favore dei fondi di EL PI e OR RD;
l'appello avverso tale sentenza si era concluso con un verbale di conciliazione con cui il loro dante causa, BO SA, aveva concesso in locazione agli Accardi-PI detta strada per nove anni. Durante la locazione, i coniugi avevano però frazionato il loro fondo e vendute le porzioni così ottenute ad EL CO, MA RA, AP IO, AR AP, RV NO, AN RD e MA TT;
terminata la locazione, i coniugi Accardi-PI, benché invitati a non farlo, avevano continuato ad utilizzare la strada ed avevano anche immesso nel godimento della stessa gli acquirenti dei singoli lotti;
in ragione di ciò, convenivano in giudizio i predetti per sentirli condannare a non più utilizzare la strada de qua, ad eliminare le opere ivi realizzate ed a risarcire i danni conseguenti, da liquidare in separato giudizio. Si costituivano i convenuti, tranne i coniugi Accardi-PI e AR AP, che resistevano alla domanda, deducendo l'interclusione dei loro fondi e chiedendo in riconvenzionale la costituzione di servitù di passaggio sulla strada de qua;
interveniva anche IA SA, che aderiva alla domanda dei di lei congiunti.
Con sentenza in data 17.10.1989/22.3.1990, l'adito tribunale di Napoli accoglieva la domanda attorea;
proponeva appello AP IO, cui resistevano i SA e si procedeva alla riunione di tale procedimento con altro nel frattempo proposto dagli altri originari convenuti.
Con sentenza non definitiva del 21.12.1994, la Corte di appello di Napoli dichiarava ammissibile l'impugnazione dello AP ed inammissibile quella incidentale dei coniugi Accardo-PI; con sentenza definitiva del 25.1/10.10.2002, la Corte partenopea costituiva servitù di passaggio sul fondo SA e regolava le spese.
Osservava la Corte adita che l'originaria giacitura del terreno tenuta presente dal tribunale nel 1964, in base alle risultanze ed ai rilievi contenuti nelle due consulenze disposte ed espletate, era ormai stravolta, soprattutto a causa delle edificazioni lungo il tracciato di numerosi corpi di fabbrica;
che l'originario percorso non era più ampliabile per gli stessi motivi, mentre il successivo tratto non esisteva più; tanto dimostrava l'attuale interclusione oggettiva ed assoluta dei fondi degli appellanti, successiva al 1964. L'interclusione non era poi il risultato dell'avvenuto frazionamento del fondo Accardi in tanti lotti alienati a diversi acquirenti, ma era la diretta conseguenza degli interventi edilizi operati da altri proprietari in altri fondi, che nulla hanno a che vedere con il fondo Accardi, anche se valutato nella sua originaria unicità; tanto rendeva inapplicabile l'art. 1054 c.c.. L'attuale strada che interessa il fondo SA assolve in pieno alla funzione che ad essa compete, ne' vi erano tracciati alternativi concretamente attuabili, ne' tanto contrastava con il disposto dell'art. 1051 c.c., anche in ragione delle osservazioni del CTU e dalla constatazione dello stato dei luoghi, anche in considerazione delle prove offerte sul punto.
Premesso poi che l'indennità dovuta ex art. 1053 c.c. è un indennizzo risarcitorio da ragguagliare al danno cagionato al fondo servente, che deve tener conto anche di ogni altro pregiudizio subito dal fondo servente, la valutazione del CTU doveva essere ritenuta congrua e pertanto si provvedeva in conseguenza, ripartendo il dovuto pro quota tra gli appellanti.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono, sulla base di quattro motivi, in proprio e quali eredi di AR AP, SA PO, AN, HE, CA, IA, IA ed NA;
resistono con controricorso EL CO, RA IA, SA ST, e AN RD.
I ricorrenti hanno altresì presentato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo si lamenta violazione dell'art. 2909 c.c. e falsa applicazione degli artt. 1051 e 1052 c.c. e vizio di motivazione;
si deduce al riguardo che inesattamente la Corte partenopea avrebbe omesso di applicare alla fattispecie il giudicato formatosi circa la insussistenza della situazione di interclusione dei fondi, in quanto la precedente sentenza aveva accertato non tanto e non solo tale estremo, ma anche la presenza in loco di altra via per raggiungere la pubblica strada, cosa questa che rendeva applicabile nella specie l'art. 1052 c.c. e non l'art. 1051 c.c.. La doglianza non ha pregio;
la sentenza impugnata ha chiaramente affermato per un verso che la situazione di fatto, per motivi non ascrivibili a fatto dei proprietari dei fondi già Accardi-PI, anche se considerati nella loro originaria unicità, era profondamente mutata in ragione della sopravvenuta insorgenza di costruzioni che rendevano impraticabile l'altra via di accesso alla pubblica strada, peraltro in altri punti dell'originario percorso non più addirittura esistente, donde l'interclusione assoluta di tali fondi;
l'accenno, neppure troppo velato, alla mancata identificazione degli autori delle costruzioni de quibus contenuto in ricorso non sposta i termini della questione atteso che in punto di fatto, come tale non censurabile in sede di legittimità, è stato accertato un mutamento della situazione dei luoghi così incidente da rendere inapplicabile la pronuncia del 1964, mentre era pur possibile una azione volta contro gli autori dell'immutazione dei luoghi, ma proprio la mancata identificazione degli stessi, peraltro non coincidente, secondo quanto accertato in sede di merito sul punto con i proprietari dei fondi interclusi, rendeva tale rimedio difficilmente praticabile;
da tanto consegue per un verso la insussistente violazione dell'art. 2909 c.c. e dall'altro l'inconferenza del richiamo all'art. 1052 c.c., in ragione della ritenuta interclusione assoluta del fondo.
Tale ultima considerazione vale anche a dimostrare l'infondatezza del secondo motivo di ricorso, che insiste sull'applicabilità nella specie dell'art. 1052 c.c.: detto infatti che, con accertamento di fatto, incensurabile come tale in questa sede siccome sorretto da una argomentazione valida tecnicamente e logicamente, è stata accertata l'attuale interelusione assoluta dei fondi già PI-Accardi, la sussistenza di altre possibili azioni reali nei confronti di chi aveva eretto le costruzioni in modo tale da rendere impraticabile il passaggio precedentemente esistente non elide ne' impedisce la prospettazione di altra, diversa azione giudiziaria volta a ottenere l'accesso alla pubblica via, mentre il riferimento all'art. 1051 c.c. laddove prescrive la sussistenza dell'impossibilità a procurarsi l'accesso senza eccessivo dispendio o disagio quale elemento caratterizzante l'interclusione assoluta, risulta ininfluente, atteso che non era emersa l'identità di chi abbia provveduto a rendere impraticabile il preesistente passaggio ne' che tanto sia stato fatto ad arte: proprio la difficoltà di identificare i destinatari delle eventuali azioni reali integra infatti l'ipotesi quanto meno di eccessivo disagio.
I primi due motivi non possono pertanto trovare accoglimento. Il terzo motivo lamenta violazione dell'art. 1051 c.c., u.c., in quanto il percorso interesserebbe cortili ed aie degli odierni ricorrenti;
la parte ricorrente non esamina ne' censura la motivazione secondo cui non sarebbe stata fornita prova alcuna a sostegno di tale natura dei beni interessati dal percorso individuato dal CTU, ne' peraltro dalla relazione peritale tale dato emerge, atteso che come i ricorrenti stessi ammettono, il consulente aveva parlato solo di spazi aperti, "la cui destinazione non è univocamente identificata".
Anche a voler ignorare il dato, utilizzato peraltro nella sentenza impugnata, secondo cui il consulente di parte SA non aveva specificamente contestato tale profilo, le affermazioni del CTU necessitavano proprio di una precisa e circostanziata smentita sul piano probatorio, cosa questa che la sentenza impugnata ha escluso fosse stata fornita, come del resto finiscono per ammettere gli stessi ricorrenti quando sostengono che al riguardo sarebbe stata sufficiente una ispezione dei luoghi da disporsi anche d'ufficio, così non contestando che alcuna prova era stata richiesta sul punto:
il motivo pertanto non può trovare accoglimento.
Con il quarto mezzo, si lamenta violazione dell'art. 1053 c.c. e vizio di motivazione;
ci si duole infatti del fatto che, nel determinare l'ammontare dell'indennità dovuta per la costituzione della servitù, non si sia tenuto conto dell'ulteriore pregiudizio del valore del fondo derivante dal transito di persone e veicoli, in relazione anche della natura, asseritamente edificatoria, dello stesso.
Applicando un criterio legato esclusivamente al valore vivo del terreno assoggettato a servitù, la Corte partenopea per un verso ha, almeno apparentemente, disapplicato lo stesso principio di diritto correttamente premesso alla statuizione sul punto (Cass. 23.3.1996, n. 2874, ma anche 23.3.1995, n. 3378), ma anche motivato in modo non comprensibile la mancata incidenza sull'importo del danno indiretto, affidandosi a considerazioni che non spiegano le ragioni di tale omissione, stante che il rilevato stato di incoltura ed incoltivabilità del terreno su cui la strada insiste non appare sufficiente a dimostrare il motivo per cui il danno indiretto non si estenda al resto della proprietà.
In definitiva, i primi tre motivi di ricorso non possono trovare accoglimento, mentre va accolto il quarto;
la sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli, che provvedere anche sulle spese del presente procedimento per cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso e respinge i primi tre;
cassa in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli.
Così deciso in Roma, il 21 dicembre 2006.
Depositato in Cancelleria il 16 febbraio 2007