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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/01/2025, n. 439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 439 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD – SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del Tribunale di Napoli Nord in funzione di giudice del lavoro Dott.ssa Rosa
Pacelli ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa iscritta al n. RG 5038/2024
Avente ad oggetto: OPPOSIZIONE ad ATPO n. RG 9122/2023
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1
dall'avv.to Angelo Maria Lettera, presso il cui studio elettivamente domicilia, come in atti
Ricorrente
E in Controparte_1
persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avv.to Nicola Fumo, domiciliato come in atti
Resistente
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 14.07.2023, l'istante in epigrafe proponeva, ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., istanza di accertamento tecnico per la verifica delle condizioni sanitarie legittimanti il riconoscimento della pensione di inabilità civile, rappresentando che l' dopo averlo sottoposto a visita, l'aveva riconosciuto CP_1
invalido nella misura del 50%.
1 Il c.t.u. nominato in fase di a.t.p., dott. , valutava il Persona_1
ricorrente invalido nella misura del 76%, conseguentemente confermando l'insussistenza dei requisiti sanitari per la prestazione assistenziale indicata.
Parte ricorrente, previo dissenso, ai sensi e per gli effetti di cui al 4° c. del citato art. 445 bis, con ricorso depositato in data 18.04.2024, proponeva rituale opposizione, insistendo per il riconoscimento dei requisiti sanitari per la prestazione suddetta. Il tutto con vittoria di spese di giudizio e attribuzione.
Si costituiva l' che, contestando e impugnando tutto quanto ex adverso dedotto, CP_1
chiedeva il rigetto del ricorso.
Acquisiti agli atti i documenti prodotti, ritenuto non necessario ai fini della decisione espletare nuova consulenza, all'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c. del 28.01.2025, verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, disposta la riunione al presente fascicolo di quello relativo alla fase di a.t.p.o. (n. 9122/2023 R.G.) la causa è decisa per le ragioni di seguito esposte.
Il ricorso è infondato e va rigettato.
Al riguardo va preliminarmente delimitato qual è l'oggetto del giudizio di ATP.
Ritiene questo giudice che il comma VI dell'art. 445 bis c.p.c., che prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del
CTU deve depositare, presso il giudice di cui al comma I entro il termine perentorio di gg. 30 dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”, sia la norma cardine per delimitare anche il thema decidendum del presente giudizio che si incentra, evidentemente sugli specifici motivi di contestazione alla c.t.u.
Ebbene, nel caso di specie, si ritiene che i motivi di opposizione non rendano necessario l'espletamento di nuova c.t.u., né la convocazione del consulente già nominato a rendere chiarimenti.
A tal riguardo va, innanzi tutto, ribadito che, come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, “rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito la valutazione dell'opportunità di nominare un consulente tecnico d'ufficio, di disporre indagini tecniche suppletive o integrative di quelle già espletate, di sentire a chiarimenti il
2 consulente tecnico di ufficio ovvero di disporre addirittura la rinnovazione delle indagini, con la nomina di altri consulenti, e l'esercizio di un tale potere - al pari del mancato esercizio di esso - non è censurabile in sede di legittimità, ove non dia luogo
a vizi motivazionali della sentenza” (Cassazione civile sez. VI, n.5793/2015; vd. anche
Cassazione civile sez. VI, n.28648 del 2018; Cassazione civile sez. VI, n. 9461/2010).
Circa i motivi di opposizione, a ben vedere le critiche, come prospettate, esprimono un mero dissenso diagnostico rispetto alle conclusioni cui è giunto il consulente tecnico d'ufficio nominato nel giudizio per accertamento tecnico preventivo.
Le contestazioni riguardo alla consulenza non evidenziano, infatti, precise carenze diagnostiche o errate affermazioni scientifiche riguardo alle patologie riscontrate, sostanziandosi, invece, in mere critiche alla valutazione espressa del consulente circa l'incidenza di tali patologie sulla capacità lavorativa del ricorrente.
Segnatamente, parte opponente si duole che il c.t.u. avrebbe erroneamente valutato la cardiopatia ipertensiva applicando il codice tabellare 6441 corrispondente alla classe
NYHA I, in luogo del codice 6442 con percentuale del 50% corrispondente alla classe
NYHA II. La sindrome depressiva endoreattiva sarebbe stata, poi, riduttivamente valutata come media, con codice 2205 e percentuale del 25%, benché la storia clinica ne attesti la gravità, con conseguente applicabilità del codice 2206 e percentuale del
40%. Per la pregressa frattura vertebrale sarebbe stata, infine, inspiegabilmente riconosciuta la percentuale del 25%, benché al codice tabellare 7002 applicato corrispondano percentuali dal 61 al 71%. Considerata la percentuale di invalidità del
45% attribuita all'OSAS, la corretta valutazione delle patologie predette avrebbe, secondo la prospettazione dell'opponente, certamente comportato il riconoscimento della totale inabilità lavorativa.
Tali censure, invero, non appaiono condivisibili.
A ben vedere, infatti, le valutazioni ed argomentazioni svolte dal consulente risultano, ad avviso di questo Giudice, sufficientemente descrittive delle patologie del ricorrente quali riscontrate dall'esame obiettivo dalla documentazione in atti, esaustive e condivisibili, nonché puntuali e, pertanto, sono dal medesimo integralmente recepite.
Il consulente ha descritto compiutamente le risultanze dell'esame obiettivo e ha ampiamente motivato le ragioni sottese alle valutazioni espresse (cfr. relazione peritale depositata il 20.02.2024).
3 Con riferimento alle valutazioni espresse, in particolare, il consulente ha riconosciuto il periziato affetto da: “Pregressa frattura vertebrale;
2) Ipertensione arteriosa;
3)
OSAS (Sindrome delle Apnee del Sonno); 4) Stato depressivo reattivo.”.
Nel merito, ha osservato: “Le patologie afferenti l'istante appaiono fondamentalmente di recente insorgenza, essendo il trauma vertebrale l'evento più datato (2021) dal punto di vista sintomatologico importante, ed essendo l'OSAS (presente da circa sette anni) divenuta bisognosa di CPAP (ventilatore meccanico) solo da circa otto mesi.
L'ipertensione arteriosa, come già specificato, appare di grado lieve con cardiopatia ascrivibile alla I classe NYHA, come si evince da certificazione esibita. La pregressa frattura vertebrale con limitazione funzionale parziale ai movimenti del capo invalida per il 25% (per analogia e valutazione proporzionale, cod. 7002); l'ipertensione arteriosa è invalidante per il 21% (cod. 6441); l'OSAS incide in misura del 45% (per analogia, cod. 6407); lo stato depressivo reattivo è incidente per il 25% (cod. 2205).
Per la percentuale finale di espresse in diagnosi invalidità si è proceduto alla valutazione complessiva con il calcolo riduzionistico come previsto dai criteri dettati dal DM Sanità 5.2.1992. L'istante è da ritenersi invalido nella capacità lavorativa generica per il 76% (settantasei per cento). Dalla documentazione sanitaria agli atti e dall'anamnesi si rileva la presenza delle patologie considerate, già all'epoca della domanda per il riconoscimento dell'invalidità e della successiva visita della
Commissione in modalità altrettanto grave come evidenziato nel corso della CP_1
visita peritale. Per tali motivi, in considerazione della storia naturale e dell'evoluzione delle patologie in essere, si ritiene l'istante invalido nella capacità lavorativa generica in misura del 76% da aprile 2023, epoca dell'inoltro della domanda per il riconoscimento dell'invalidità. Si specifica che le minorazioni da cui parte ricorrente
è affetta non determinano una totale riduzione della capacità lavorativa.”.
Risulta evidente, da quanto sopra, che il c.t.u. abbia condotto un'attenta analisi delle condizioni del periziato, basata sulla documentazione medica prodotta e sull'esame obiettivo, senza che possano rilevarsi carenze diagnostiche o affermazioni illogiche in merito alle patologie riscontrate.
Non possono essere condivise, in particolare, le contestazioni genericamente sollevate dall'opponente con riguardo alla valutazione della cardiopatia ipertensiva e della sindrome depressiva in quanto, non solo il consulente ha sufficientemente chiarito le
4 ragioni del proprio convincimento, ma l'opponente non ha offerto alcun elemento concreto per discostarsi da tale valutazione. Analoghe considerazioni valgono, poi, per la valutazione della pregressa frattura vertebrale per la quale il c.t.u. ha dato atto di aver applicato il codice 7002 – corrispondente ad “anchilosi o rigidità completa del capo in flessione o iperestensione – per analogia e valutazione proporzionale, con condivisibile riconoscimento di una percentuale del 25% in ragione, evidentemente, della limitazione dei movimenti del capo solo parziale nel caso di specie.
Le risultanze della c.t.u. espletata si sono dimostrate, in conclusione, coerenti intrinsecamente e compatibili con le altre risultanze istruttorie e con la documentazione prodotta, nonché immuni da vizi logici e complete, nella misura in cui rispondono secondo metodo corretto, rigoroso e fedele al quesito assegnato.
Per contro, le contestazioni si prestano ad essere considerate mere deduzioni di parte, insufficienti ad integrare quei motivi di contestazione che giustificherebbero, nel giudizio conseguente all'opposizione, il rinnovo delle operazioni peritali.
Né, infine, parte ricorrente ha allegato un aggravamento delle proprie condizioni o prodotto a supporto nuova documentazione idonea a provare lo stesso.
In definitiva, si perviene alla conclusione che le risultanze dell'accertamento svolto in fase di a.t.p.o. devono essere confermate.
La domanda va, pertanto, rigettata.
Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. c.p.c.
Le spese di c.t.u. sono liquidate a carico dell' come da separato decreto. CP_1
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
a) Rigetta l'opposizione;
b) Nulla sulle spese;
c) Liquida le spese di c.t.u. con separato decreto e le pone definitivamente a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Aversa, 29.01.2025
Il Giudice
Dott.ssa Rosa Pacelli
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