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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 22/12/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 2835/2024 Oggetto: compensi professionali avvocato
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IA NO in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2835 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
AVV. Parte_1
nata a Bergamo il [...], in [...] per sé stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c
RICORRENTE
nei confronti di:
Controparte_1
P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Antonella Iacono Manno;
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 14 del Dlgs n. 150/2011 depositato il 30.12.2024 l'avv. Parte_1
ha convenuto in giudizio l chiedendone la condanna alla
[...] Controparte_2 corresponsione integrativa dei compensi per l'attività giudiziaria svolta in forza delle delibere n. 1998/2022, n. 622/2014 e n.192/2019, nonché degli interessi moratori sulla parte di compensi non ancora liquidati, dal dì della richiesta al soddisfo.
In particolare la ricorrente ha evidenziato:
a) di essere stata incaricata in forza di delibera n. 1998/2022 di intraprendere un giudizio nei confronti di Gasme s.r.l., e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 finalizzato ad ottenere condanna al versamento dell'indennità per occupazione senza titolo Cont della porzione del fondo di proprietà dell (sito in Licata partita 7501 Fg. 92 part. 3) per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza n. 1414/2016 del Tribunale di Agrigento
e, precisamente, dal 30/9/2016; nonché azione esecutiva per rilascio della suindicata porzione del fondo con obbligo di ripristino dei luoghi.
1 Cont Al riguardo ha evidenziato, in sintesi, che i compensi sarebbero stati liquidati dall in misura inferiore al dovuto, poiché il provvedimento di liquidazione non avrebbe tenuto conto degli importi corrispondenti al 50% del valore medio dello scaglione di riferimento da
52.001,00 a 260.000,00; mentre, per la procedura esecutiva, i compensi sarebbero stati liquidati limitatamente al solo atto di precetto;
b) di essere stata incaricata in forza di delibera n. 622/2014 di promuovere causa civile iscritta al n. 1419/2014 R.G. presso la Corte di Appello di Palermo definita con sentenza n. Cont 1008/2021 e di essersi avveduta che nell'importo liquidato dall' non erano state computate le spese generali dovute ex lege nella misura del 15% dei compensi né rimborsato il contributo unificato versato per € 777,00;
c) di essere stata incaricata, come da delibera n. 192/2019 di promuovere causa civile avente ad oggetto la domanda di condanna del Comune di Campobello di Licata al pagamento del risarcimento del danno per occupazione senza titolo di un immobile sito in
Campobello di Licata tra la Via Vittorio Veneto e la Via Gagarin e per promuovere azione esecutiva di rilascio;
ha dedotto la non correttezza dell'importo liquidato che, in ragione dell'avvenuta compensazione in sentenza, della metà delle spese legali, avrebbe dovuto essere calcolato per metà sulla base della liquidazione giudiziale e per l'altra metà come da disciplinare.
Ha dedotto, altresì, l'erroneità della liquidazione relativa all'azione esecutiva intrapresa per il rilascio per non essere stato applicato, come da disciplinare, il valore medio decurtato del
50% ma importi che non corrisponderebbero nemmeno ai minimi tariffari.
Ha dunque richiesto al Tribunale di ritenere e dichiarare il suo diritto alla liquidazione integrativa dei compensi corrisposti solo in parte relativamente all'attività descritta e, per l'effetto condannare la resistente alla corresponsione delle seguenti somme:
- € 5.707,97 oltre CPA, IVA, R.A. e spese;
- € 2.286,89 comprensivi di CPA, IVA, R.A. e spese esenti;
- € 2.708, 28 oltre IVA, CPA e R.A. su € 1.931,28;
- € 8.900,64 comprensivi di CPA, IVA, R.A. e spese esenti;
- € 586,8 comprensivi di CPA, IVA, R.A. e spese esenti;
- il tutto oltre interessi moratori su tutte le suindicate somme dal dì della richiesta al soddisfo.
L si è costituita chiedendo il rigetto delle avverse Controparte_6 pretese e allegando in sintesi che:
-con riguardo al procedimento di cui al punto a), con il disciplinare di incarico l si CP_1 era impegnata a corrispondere all'Avvocato il compenso nei valori medi ridotti al 50% di cui al D.M. n. 55/2014, modificato con D.M. n. 37/2018, in ragione dello scaglione
2 corrispondente al valore della causa, oltre accessori di legge (art. 8 punto 2 del disciplinare); il valore indeterminato è stato individuato nello scaglione tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00; che solo in via eccezionale, per le controversie di particolare importanza e complessità,
l , all'atto del conferimento del mandato, si riservava espressamente la Controparte_1 facoltà di attribuire per i giudizi di valore indeterminato i compensi corrispondenti al valore compreso tra €. 52.000,01 ed €. 520.000,00 (art. 8 punto 3), circostanza non verificatasi in relazione al giudizio in questione.
Quanto alla fase di rilascio, i relativi compensi sarebbero stati liquidati con determina n.
3038 del 26/09/2024, applicando lo scaglione indeterminabile da €. 26.000,01 ad €.
52.000,00, valori medi ridotti al 50% di cui al D.M. n. 55/2014, modificato con D.M. n.
37/2018.
-Con riferimento al procedimento di cui al punto b) ha ritenuto non dovute le spese generali in quanto D.M. n. 140/2012 abrogando la vecchia distinzione fra diritti ed onorari ha eliminato tale voce;
ha ritenuto non dovuto l'esborso per il contributo unificato, avendo l'Azienda conferito mandato al professionista per la mera costituzione e non per spiegare appello incidentale;
con riguardo a tale ultimo profilo ha evidenziato anche che l'appello incidentale proposto dal legale è stato rigettato dalla Corte territoriale con sentenza n.
1008/2021; di aver dovuto versare in favore di €. 777,00 a titolo di Controparte_7 integrazione del contributo unificato.
-Con riferimento al procedimento di cui al punto c) ha evidenziato che il compenso è stato liquidato in misura maggiore di quanto liquidato in sentenza, richiamando al riguardo l'art. 8 punto 7 del disciplinare di incarico nella parte in cui prevede che, per le cause definite con esito favorevole per l e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a Controparte_1 carico della controparte soccombente, al professionista va corrisposto esclusivamente l'importo liquidato in sentenza, detratti i costi per le spese vive.
In relazione alla procedura di rilascio ha poi dedotto di aver correttamente liquidato il compenso facendo riferimento alla fascia di valore fino a € 52.000,00.
Ha contestato, infine, la debenza degli interessi moratori e la decorrenza dalla data della presentazione della parcella e non dal sessantunesimo giorno successivo alla richiesta di liquidazione.
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali quindi posto in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle memorie conclusive autorizzate .
***
Così brevemente sintetizzato l'oggetto del contendere, premesso che in forza delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia sul ricorso ex art 14 del Dlgs n. 150/2011 il
Tribunale decide in composizione monocratica, la domanda è solo in minima parte fondata alla luce delle considerazioni che seguono.
3 Incarico professionale delibera n. 1998/2022 - punto a)
Con delibera n. 1998/2022 l ha conferito incarico Controparte_1 alla ricorrente al fine di promuovere, in esecuzione della sentenza n. 1414/2016 Tribunale di
Agrigento, azione di rilascio, nonché di richiedere le somme maturate dovute per illegittima occupazione a decorrere dalla pubblicazione della predetta sentenza.
L'Avv. Peritore ha sottoscritto il disciplinare avente ad oggetto “delibera di affidamento di incarico n. 1998 del 6.12.2022” (doc. 13 ricorrente) che al punto 8 comma 3 prevede che
<il valore della causa corrisponde alla domanda formulata dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio e, se indicato come “valore indeterminato”, viene inteso ordinariamente corrispondente al valore compreso tra € 26.000,00 e € 52000,00.
In via eccezionale, esclusivamente per quelle controversie ritenute di particolare importanza e complessità, avuto riguardo all'interesse sostanziale da tutelare, ai risultati che si intendono conseguire e alla specificità della materia trattata, l all'atto di Controparte_1 conferimento del mandato, si riserva espressamente la facoltà di attribuire i compensi corrispondenti al valore compreso da € 52.000,01 a € 520.000,00.>>.
Con determina n. 3042/2024 (doc. 4 fascicolo resistente) la somma da liquidare è stata ricondotta ad € 4531,80, per effetto dell'applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come da disciplinare sottoscritto.
Al riguardo la ricorrente ha evidenziato che il citato articolo del disciplinare determinerebbe uno squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, collegando sempre e a priori, il valore indeterminabile allo scaglione da euro 26,00,00 a euro 52.000,00.
Ciò detto, premesso che alla luce dei contenuti del disciplinare di incarico non potrebbe essere determinante, ai fini della determinazione del compenso, la mera indicazione di un valore superiore riportata nel frontespizio del prospetto riepilogativo (al riguardo la resistente deduce che trattasi di un mero refuso), la liquidazione operata è congrua in relazione al valore effettivo della causa per come emergente dai documenti versati nel presente giudizio, non ravvisandosi in concreto uno squilibrio del sinallagma.
Emerge difatti dalla lettura dell'atto di citazione datato 20 novembre 2023 spiegato nei confronti di Gasme s.r.l., e la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 natura non complessa del giudizio che aveva ad oggetto “il risarcimento del danno e/o indennizzo causato dalla mancata disponibilità del bene anche per il periodo successivo alla data di pubblicazione della citata sentenza n. 1414/2016 fino alla data di restituzione dell'immobile” (v. punto 5, pag. 2 dell'atto di citazione depositato dalla ricorrente con le note di trattazione scritta del 31.3.2025).
In particolare, le conclusioni venivano così formulate “Ritenere e dichiarare che CP_3
e Gasme s.r.l. occupano a tutt'oggi
[...] Controparte_8 illegittimamente il fondo meglio descritto in narrativa;
ritenere altresì e dichiarare che l'attrice
4 ha diritto a conseguire, oltre al risarcimento del danno già liquidato nella sentenza n.
1414/2016, il risarcimento del danno per l'arbitraria occupazione del fondo anche per il periodo successivo al 30 settembre 2016 (data di pubblicazione della sentenza n. 1414/2016)
e fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile…” (v. conclusioni alla pag. 3 dell'atto di citazione).
Di tale pretesa risarcitoria, peraltro, si è chiesta la quantificazione a mezzo di consulenza tecnica facendo riferimento ai criteri adottati nel precedente giudizio tra le stesse parti
(“…potranno essere adottati i criteri risarcitori prescelti nella relazione di CTU depositata nel giudizio tra le stesse parti definitosi con la sentenza N. 1414/2016”, v. pag. 2, punto 5 dell'atto di citazione).
Ora, considerato che è intervenuta la rinuncia al mandato prima della definizione del giudizio, il valore della causa può essere desunto dalle statuizioni contenute nella sentenza n.
1414/2016 (doc. 4 produzione ricorrente) che ha liquidato il danno da occupazione sine titulo del medesimo terreno sulla base dei criteri indicati dal c.t.u. nominato (criteri, come visto, richiamati nell'atto di citazione del 20 novembre 2023), per un ammontare complessivo di circa € 31.122,03, a partire dall'anno 1999.
Di conseguenza è desumibile un valore pressocché corrispondente o addirittura inferiore del giudizio successivo, sempre relativo alla determinazione dell'indennità di occupazione del medesimo immobile non rilasciato (terreno di pascolo particella 3 del foglio 92, con un reddito dominicale piuttosto modesto, di € 15,65, come indicato nell'elenco dei terreni a pagina 9), poiché l'azione è stata intentata per un periodo significativamente più breve rispetto a quello considerato nella sentenza precedente di oltre 15 anni (1999-2016).
In definitiva è coerente l'applicazione dello scaglione fino a € 52.000,00, non sussistendo elementi di complessità in fatto e in diritto;
va escluso l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche non pattuito tra le parti e, comunque, per non essere dimostrato l'utilizzo di tecniche informatiche che facilitano la consultazione nel processo - ricerca testuale, navigazione -, dovendo semmai riconoscersi l'importo netto, rispetto a quanto già pagato, operati i relativi conteggi, di € 179,75 quale differenza ancora dovuta per effetto dell' applicazione delle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio o della conclusione dell'affare (DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022) .
Difatti costituisce principio giurisprudenziale quello secondo il quale nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, gli onorari dell'avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata portata a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale (Cass. civile sez. II, 09/07/2025, n.18773)
Quanto alla procedura di rilascio la ricorrente, con le note di trattazione scritta, ha contestato di aver ricevuto liquidazione evidenziando che la determina dirigenziale n.
5 3038/2024 riguarderebbe la liquidazione per la diversa procedura relativa alla determinazione dell'obbligo di fare, diversa dalla procedura esecutiva per rilascio di immobile in relazione alla quale i compensi sono stati limitati al solo atto di precetto.
L'assunto non è fondato.
Va rilevato innanzitutto che con la sentenza richiamata il giudice ha condannato le convenute società “al rilascio della porzione occupata del fondo e al ripristino dei luoghi mediante demolizione dei fabbricati realizzati e rimozione dei tralicci metallici di sostegno alle Cont antenne”; seguiva notifica dell'atto di precetto per il rilascio in favore di “libera e vuota di persone e cose, della porzione del fondo sito in Licata, partita 7501, foglio 92, particella 3”.
Essendovi, dunque, una statuizione di condanna al rilascio dell'immobile ma anche quella, correlata, di riduzione in pristino dei fabbricati e delle altre opere di sostegno alle antenne televisive, dalle produzioni documentali allegate alla pec della ricorrente del 2.5.2024 contenente “documentazione relativa all'attività svolta” (allegato 6 produzione ricorrente), si evince che dopo la notifica dell'atto di precetto è stato depositato il ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 612 c.p.c., disposizione che prevede per l'appunto che scaduto il termine indicato nel precetto l'istante richieda con ricorso al giudice dell'esecuzione la determinazione delle modalità dell'esecuzione.
Con provvedimento del G.E. del 19.10.2023 che dava atto della mancata proposizione di opposizioni, venivano determinate le modalità di rilascio del fondo nominando un esperto per coadiuvare l'ufficiale giudiziario.
Non sono evincibili dagli atti attività relative al rilascio ulteriori rispetto a quelle già menzionate essendo stato prodotto: il provvedimento del GE del 19.10.2023; la comunicazione Unep di immissione in possesso alla luce “dell'ordinanza del 19.10.2023 emessa dal Giudice dell'Esecuzione nel procedimento n. 289/2023 introdotto ai sensi dell'art.
612 c.p.c….”; succinto verbale di esecuzione degli obblighi di fare “per attuazione a seguito di ricorso ex art 612 c.p.c.” con richieste di rinvio e differimento delle operazioni alla data del
27.5.2024; nessuna attività successiva a tale rinvio viene documentata.
La domanda, pertanto, è sfornita di adeguato supporto probatorio.
Incarico professionale delibera n. 622/2014 - punto b)
A tal riguardo la ricorrente lamenta la mancata liquidazione delle spese generali dovute ex lege e pari al 15% dei compensi e del mancato rimborso del contributo unificato versato pari a Euro 777,00.
In effetti, il rimborso delle spese forfettarie è dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 10 della
L. n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che all'art. 13 comma 10 precisa espressamente che “ Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di
6 tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”.
Il D.M. n. 55/2014 ha quantificato le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Spetta altresì il rimborso del contributo unificato versato dal difensore per la domanda riconvenzionale in ragione della giurisprudenza conforme della Suprema Corte ai sensi della quale <mandato "ad litem", una volta validamente conferito, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche le domande riconvenzionali, restando esclusi dai suoi poteri solo quegli atti che comportano disposizione del diritto in contesa, e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria>> (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4356 del 07/04/2000 e successive conformi).
Consegue che, in accoglimento di questa domanda, la ricorrente ha diritto ad una integrazione dei propri compensi per come richiesto per € 2.708,28 oltre IVA, CPA e R.A. su
€ 1.931,28.
Incarico professionale delibera n. 192/2019 - punto c).
Con delibera n.192/2019 la ricorrente è stata incaricata di promuovere causa civile avente ad oggetto la domanda di condanna del Comune di Campobello di Licata al pagamento del risarcimento del danno per occupazione senza titolo dell'immobile sito in Campobello di Licata tra la Via Vittorio Veneto e la Via e di promuovere azione esecutiva di rilascio.
Il giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale di Agrigento n.131/2024 che accogliendo parzialmente la domanda ha condannato il al pagamento dell'importo di CP_9
€ 76.700,00, compensando la metà delle spese di lite mentre l'altra metà delle spese, determinata nella misura di € 6311,11 (di cui € 393,00 per esborsi ed € 5918,00 per compenso professionale), veniva posta a carico della parte convenuta, oltre il rimborso di spese forfettarie nella misura del 15% e oneri accessori.
Nella parte motiva della sentenza, in punto di liquidazione delle spese il giudice precisa di aver applicato i parametri minimi facendo riferimento alla somma in concreto attribuita,
“tenendo conto della ridotta complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla controversia”.
Con determina n. 2458/2024 veniva liquidato l'importo di Euro 7.184,74; secondo la prospettazione della ricorrente il compenso andrebbe integrato in quanto, oltre alla metà oggetto di liquidazione giudiziale nella misura di 1/2 per € 5.918,00, occorrerebbe aggiungere l'importo relativo all'altra metà dei compensi che rimangono a carico della Controparte_2 nella misura di ½ per € 8.835,3; conseguirebbe che, detratto dall'importo complessivo quanto liquidato (€ 7.184,74), il residuo da corrispondere sarebbe pari a € 8.900,64.
7 Cont Sul punto, l ha richiamato il contenuto del disciplinare di incarico, il quale, all'art. 8, punto 7, prevede che «per le cause definite con esito favorevole per l' e con Controparte_1 liquidazione giudiziale, in tutto o in parte, a carico della controparte soccombente, al professionista spetti esclusivamente l'importo liquidato in sentenza, al netto delle spese vive».
Tale previsione, tuttavia – per come eccepito dalla ricorrente - si traduce in una ingiustificata compressione dei compensi del professionista poiché prescinde dall'effettiva attività difensiva svolta determinando, di fatto, un significativo squilibrio contrattuale in suo danno.
Va dato atto però che la soluzione prospettata dalla ricorrente che richiama la liquidazione del giudice operata nella misura della metà e, chiede, per l'altra metà dei compensi a carico Cont dell la liquidazione secondo il disposto di cui all'art. 8 comma 2 del citato disciplinare, non può trovare accoglimento.
E' noto difatti che la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
Difatti il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo (Cass. 6 marzo 2018 n. 5224).
Inoltre, non potrebbe invocarsi la liquidazione operata dal giudice nella sentenza, sia pure limitatamente alla metà, laddove è proprio la clausola — che riconduce la liquidazione a quanto stabilito dal giudice — che la ricorrente ha voluto stigmatizzare.
Ne deriva che, disapplicata la previsione di cui al punto 7 dell'art. 8 contenente richiamo al corrispettivo liquidato in sentenza, per la liquidazione integrale della ricorrente deve trovare applicazione il pieno disposto del citato art. 8 punto 2 del disciplinare (valori medi ridotti del
50% in ragione dello scaglione corrispondente). Cont Dunque, confrontata la liquidazione operata dall con la parcella della ricorrente per lo scaglione di riferimento fino ad € 260.000,00 (e dovendo escludersi l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche non pattuito tra le parti e, comunque, non essendo dimostrato l'utilizzo di tecniche informatiche che facilitano nel processo la consultazione - ricerca testuale, navigazione -) , emerge la congruità della liquidazione operata ad eccezione, operati i relativi conteggi, per l'importo netto differenziale di € 414,21, dovuto per l'applicazione delle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio o della conclusione dell'affare (DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022) .
Per i compensi relativi alla fase di rilascio, va precisato che il titolo posto alla base della procedura esecutiva non è la sentenza del Tribunale sopra menzionata che si è limitata a
8 determinare l'indennità di occupazione, bensì la precedente sentenza n. 1316/2016 della Cont Corte di Appello di Palermo che aveva dichiarato proprietaria dell'immobile in questione, con conseguente condanna del al rilascio del bene. CP_9
Ne deriva che non può essere considerato, come fa la ricorrente, lo scaglione di valore da
€. 52.000,01 a €. 260.000,00 (relativo invece all'indennità di occupazione oggetto della più recente pronuncia sopra menzionata), ma occorre far riferimento al valore del giudizio definito con la sentenza della Corte d'Appello n. 1316/2016 che parte resistente ha assunto essere fino ad € 52.000,00; al riguardo la sentenza della Corte non è stata versata nel presente giudizio né tantomeno sono stati allegati, da parte della ricorrente, altri elementi dai quali poter desumere il valore dell'immobile che non risulta neppure menzionato negli elenchi versati. Anche questa domanda va, pertanto respinta.
Conclusioni
In definitiva, per le considerazioni espresse la domanda va accolta per € 179,75 per l'incarico al punto a), quale differenza per effetto dell'applicazione delle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio o della conclusione dell'affare (DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022); l'importo di € 2.708, 28 oltre IVA, CPA e R.A. su € 1.931,28 riferito all'incarico professionale di cui al punto b); per l'incarico di cui al punto c), l'importo di € 414,21, quale differenza per effetto dell'applicazione delle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio o della conclusione dell'affare (DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022).
Quanto agli interessi moratori è inconferente il richiamo di parte resistente alle prestazioni sanitarie venendo in rilievo un rapporto professionale tra l'ente e un avvocato;
trova quindi applicazione il principio per cui gli interessi moratori, in caso di richiesta di pagamento avente ad oggetto i compensi dell'avvocato, competono dal giorno della messa in mora, cioè dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale (Cassazione civile sez. II,
21/06/2023, n.17705).
Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da avv.
Peritore nei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_6 in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, ON
[...]
al versamento in suo favore: Controparte_6 dell'importo netto di € 179,75 di cui all'incarico al punto a), quale differenza ancora dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio;
dell'importo di €
2.708, 28 oltre IVA, CPA e R.A. su € 1.931,28 per l'incarico professionale di cui al punto b);
9 dell'importo netto di € 414,21 per l'incarico di cui al punto c) quale differenza ancora dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio;
il tutto oltre interessi moratori dal giorno della messa in mora, ovvero dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento, al soddisfo.
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 22.12.2025 Il Giudice
IA NO
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento in persona del giudice IA NO in funzione monocratica ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2835 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 proposta da:
AVV. Parte_1
nata a Bergamo il [...], in [...] per sé stessa ai sensi dell'art. 86 c.p.c
RICORRENTE
nei confronti di:
Controparte_1
P. IVA in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e P.IVA_1 difesa dall'avv. Antonella Iacono Manno;
RESISTENTE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art 14 del Dlgs n. 150/2011 depositato il 30.12.2024 l'avv. Parte_1
ha convenuto in giudizio l chiedendone la condanna alla
[...] Controparte_2 corresponsione integrativa dei compensi per l'attività giudiziaria svolta in forza delle delibere n. 1998/2022, n. 622/2014 e n.192/2019, nonché degli interessi moratori sulla parte di compensi non ancora liquidati, dal dì della richiesta al soddisfo.
In particolare la ricorrente ha evidenziato:
a) di essere stata incaricata in forza di delibera n. 1998/2022 di intraprendere un giudizio nei confronti di Gasme s.r.l., e Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 finalizzato ad ottenere condanna al versamento dell'indennità per occupazione senza titolo Cont della porzione del fondo di proprietà dell (sito in Licata partita 7501 Fg. 92 part. 3) per il periodo successivo alla pubblicazione della sentenza n. 1414/2016 del Tribunale di Agrigento
e, precisamente, dal 30/9/2016; nonché azione esecutiva per rilascio della suindicata porzione del fondo con obbligo di ripristino dei luoghi.
1 Cont Al riguardo ha evidenziato, in sintesi, che i compensi sarebbero stati liquidati dall in misura inferiore al dovuto, poiché il provvedimento di liquidazione non avrebbe tenuto conto degli importi corrispondenti al 50% del valore medio dello scaglione di riferimento da
52.001,00 a 260.000,00; mentre, per la procedura esecutiva, i compensi sarebbero stati liquidati limitatamente al solo atto di precetto;
b) di essere stata incaricata in forza di delibera n. 622/2014 di promuovere causa civile iscritta al n. 1419/2014 R.G. presso la Corte di Appello di Palermo definita con sentenza n. Cont 1008/2021 e di essersi avveduta che nell'importo liquidato dall' non erano state computate le spese generali dovute ex lege nella misura del 15% dei compensi né rimborsato il contributo unificato versato per € 777,00;
c) di essere stata incaricata, come da delibera n. 192/2019 di promuovere causa civile avente ad oggetto la domanda di condanna del Comune di Campobello di Licata al pagamento del risarcimento del danno per occupazione senza titolo di un immobile sito in
Campobello di Licata tra la Via Vittorio Veneto e la Via Gagarin e per promuovere azione esecutiva di rilascio;
ha dedotto la non correttezza dell'importo liquidato che, in ragione dell'avvenuta compensazione in sentenza, della metà delle spese legali, avrebbe dovuto essere calcolato per metà sulla base della liquidazione giudiziale e per l'altra metà come da disciplinare.
Ha dedotto, altresì, l'erroneità della liquidazione relativa all'azione esecutiva intrapresa per il rilascio per non essere stato applicato, come da disciplinare, il valore medio decurtato del
50% ma importi che non corrisponderebbero nemmeno ai minimi tariffari.
Ha dunque richiesto al Tribunale di ritenere e dichiarare il suo diritto alla liquidazione integrativa dei compensi corrisposti solo in parte relativamente all'attività descritta e, per l'effetto condannare la resistente alla corresponsione delle seguenti somme:
- € 5.707,97 oltre CPA, IVA, R.A. e spese;
- € 2.286,89 comprensivi di CPA, IVA, R.A. e spese esenti;
- € 2.708, 28 oltre IVA, CPA e R.A. su € 1.931,28;
- € 8.900,64 comprensivi di CPA, IVA, R.A. e spese esenti;
- € 586,8 comprensivi di CPA, IVA, R.A. e spese esenti;
- il tutto oltre interessi moratori su tutte le suindicate somme dal dì della richiesta al soddisfo.
L si è costituita chiedendo il rigetto delle avverse Controparte_6 pretese e allegando in sintesi che:
-con riguardo al procedimento di cui al punto a), con il disciplinare di incarico l si CP_1 era impegnata a corrispondere all'Avvocato il compenso nei valori medi ridotti al 50% di cui al D.M. n. 55/2014, modificato con D.M. n. 37/2018, in ragione dello scaglione
2 corrispondente al valore della causa, oltre accessori di legge (art. 8 punto 2 del disciplinare); il valore indeterminato è stato individuato nello scaglione tra €. 26.000,01 ed €. 52.000,00; che solo in via eccezionale, per le controversie di particolare importanza e complessità,
l , all'atto del conferimento del mandato, si riservava espressamente la Controparte_1 facoltà di attribuire per i giudizi di valore indeterminato i compensi corrispondenti al valore compreso tra €. 52.000,01 ed €. 520.000,00 (art. 8 punto 3), circostanza non verificatasi in relazione al giudizio in questione.
Quanto alla fase di rilascio, i relativi compensi sarebbero stati liquidati con determina n.
3038 del 26/09/2024, applicando lo scaglione indeterminabile da €. 26.000,01 ad €.
52.000,00, valori medi ridotti al 50% di cui al D.M. n. 55/2014, modificato con D.M. n.
37/2018.
-Con riferimento al procedimento di cui al punto b) ha ritenuto non dovute le spese generali in quanto D.M. n. 140/2012 abrogando la vecchia distinzione fra diritti ed onorari ha eliminato tale voce;
ha ritenuto non dovuto l'esborso per il contributo unificato, avendo l'Azienda conferito mandato al professionista per la mera costituzione e non per spiegare appello incidentale;
con riguardo a tale ultimo profilo ha evidenziato anche che l'appello incidentale proposto dal legale è stato rigettato dalla Corte territoriale con sentenza n.
1008/2021; di aver dovuto versare in favore di €. 777,00 a titolo di Controparte_7 integrazione del contributo unificato.
-Con riferimento al procedimento di cui al punto c) ha evidenziato che il compenso è stato liquidato in misura maggiore di quanto liquidato in sentenza, richiamando al riguardo l'art. 8 punto 7 del disciplinare di incarico nella parte in cui prevede che, per le cause definite con esito favorevole per l e con liquidazione giudiziale in tutto o in parte a Controparte_1 carico della controparte soccombente, al professionista va corrisposto esclusivamente l'importo liquidato in sentenza, detratti i costi per le spese vive.
In relazione alla procedura di rilascio ha poi dedotto di aver correttamente liquidato il compenso facendo riferimento alla fascia di valore fino a € 52.000,00.
Ha contestato, infine, la debenza degli interessi moratori e la decorrenza dalla data della presentazione della parcella e non dal sessantunesimo giorno successivo alla richiesta di liquidazione.
Il procedimento è stato istruito a mezzo di produzioni documentali quindi posto in decisione sulle conclusioni delle parti di cui alle memorie conclusive autorizzate .
***
Così brevemente sintetizzato l'oggetto del contendere, premesso che in forza delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia sul ricorso ex art 14 del Dlgs n. 150/2011 il
Tribunale decide in composizione monocratica, la domanda è solo in minima parte fondata alla luce delle considerazioni che seguono.
3 Incarico professionale delibera n. 1998/2022 - punto a)
Con delibera n. 1998/2022 l ha conferito incarico Controparte_1 alla ricorrente al fine di promuovere, in esecuzione della sentenza n. 1414/2016 Tribunale di
Agrigento, azione di rilascio, nonché di richiedere le somme maturate dovute per illegittima occupazione a decorrere dalla pubblicazione della predetta sentenza.
L'Avv. Peritore ha sottoscritto il disciplinare avente ad oggetto “delibera di affidamento di incarico n. 1998 del 6.12.2022” (doc. 13 ricorrente) che al punto 8 comma 3 prevede che
<il valore della causa corrisponde alla domanda formulata dalla controparte con l'atto introduttivo del giudizio e, se indicato come “valore indeterminato”, viene inteso ordinariamente corrispondente al valore compreso tra € 26.000,00 e € 52000,00.
In via eccezionale, esclusivamente per quelle controversie ritenute di particolare importanza e complessità, avuto riguardo all'interesse sostanziale da tutelare, ai risultati che si intendono conseguire e alla specificità della materia trattata, l all'atto di Controparte_1 conferimento del mandato, si riserva espressamente la facoltà di attribuire i compensi corrispondenti al valore compreso da € 52.000,01 a € 520.000,00.>>.
Con determina n. 3042/2024 (doc. 4 fascicolo resistente) la somma da liquidare è stata ricondotta ad € 4531,80, per effetto dell'applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014 come da disciplinare sottoscritto.
Al riguardo la ricorrente ha evidenziato che il citato articolo del disciplinare determinerebbe uno squilibrio contrattuale a carico dell'avvocato, collegando sempre e a priori, il valore indeterminabile allo scaglione da euro 26,00,00 a euro 52.000,00.
Ciò detto, premesso che alla luce dei contenuti del disciplinare di incarico non potrebbe essere determinante, ai fini della determinazione del compenso, la mera indicazione di un valore superiore riportata nel frontespizio del prospetto riepilogativo (al riguardo la resistente deduce che trattasi di un mero refuso), la liquidazione operata è congrua in relazione al valore effettivo della causa per come emergente dai documenti versati nel presente giudizio, non ravvisandosi in concreto uno squilibrio del sinallagma.
Emerge difatti dalla lettura dell'atto di citazione datato 20 novembre 2023 spiegato nei confronti di Gasme s.r.l., e la Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 natura non complessa del giudizio che aveva ad oggetto “il risarcimento del danno e/o indennizzo causato dalla mancata disponibilità del bene anche per il periodo successivo alla data di pubblicazione della citata sentenza n. 1414/2016 fino alla data di restituzione dell'immobile” (v. punto 5, pag. 2 dell'atto di citazione depositato dalla ricorrente con le note di trattazione scritta del 31.3.2025).
In particolare, le conclusioni venivano così formulate “Ritenere e dichiarare che CP_3
e Gasme s.r.l. occupano a tutt'oggi
[...] Controparte_8 illegittimamente il fondo meglio descritto in narrativa;
ritenere altresì e dichiarare che l'attrice
4 ha diritto a conseguire, oltre al risarcimento del danno già liquidato nella sentenza n.
1414/2016, il risarcimento del danno per l'arbitraria occupazione del fondo anche per il periodo successivo al 30 settembre 2016 (data di pubblicazione della sentenza n. 1414/2016)
e fino alla data dell'effettivo rilascio dell'immobile…” (v. conclusioni alla pag. 3 dell'atto di citazione).
Di tale pretesa risarcitoria, peraltro, si è chiesta la quantificazione a mezzo di consulenza tecnica facendo riferimento ai criteri adottati nel precedente giudizio tra le stesse parti
(“…potranno essere adottati i criteri risarcitori prescelti nella relazione di CTU depositata nel giudizio tra le stesse parti definitosi con la sentenza N. 1414/2016”, v. pag. 2, punto 5 dell'atto di citazione).
Ora, considerato che è intervenuta la rinuncia al mandato prima della definizione del giudizio, il valore della causa può essere desunto dalle statuizioni contenute nella sentenza n.
1414/2016 (doc. 4 produzione ricorrente) che ha liquidato il danno da occupazione sine titulo del medesimo terreno sulla base dei criteri indicati dal c.t.u. nominato (criteri, come visto, richiamati nell'atto di citazione del 20 novembre 2023), per un ammontare complessivo di circa € 31.122,03, a partire dall'anno 1999.
Di conseguenza è desumibile un valore pressocché corrispondente o addirittura inferiore del giudizio successivo, sempre relativo alla determinazione dell'indennità di occupazione del medesimo immobile non rilasciato (terreno di pascolo particella 3 del foglio 92, con un reddito dominicale piuttosto modesto, di € 15,65, come indicato nell'elenco dei terreni a pagina 9), poiché l'azione è stata intentata per un periodo significativamente più breve rispetto a quello considerato nella sentenza precedente di oltre 15 anni (1999-2016).
In definitiva è coerente l'applicazione dello scaglione fino a € 52.000,00, non sussistendo elementi di complessità in fatto e in diritto;
va escluso l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche non pattuito tra le parti e, comunque, per non essere dimostrato l'utilizzo di tecniche informatiche che facilitano la consultazione nel processo - ricerca testuale, navigazione -, dovendo semmai riconoscersi l'importo netto, rispetto a quanto già pagato, operati i relativi conteggi, di € 179,75 quale differenza ancora dovuta per effetto dell' applicazione delle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio o della conclusione dell'affare (DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022) .
Difatti costituisce principio giurisprudenziale quello secondo il quale nel caso di successione di tariffe professionali nel corso del processo, gli onorari dell'avvocato devono essere liquidati in base alla tariffa vigente nel momento in cui l'opera complessiva è stata portata a termine con l'esaurimento o la cessazione dell'incarico professionale (Cass. civile sez. II, 09/07/2025, n.18773)
Quanto alla procedura di rilascio la ricorrente, con le note di trattazione scritta, ha contestato di aver ricevuto liquidazione evidenziando che la determina dirigenziale n.
5 3038/2024 riguarderebbe la liquidazione per la diversa procedura relativa alla determinazione dell'obbligo di fare, diversa dalla procedura esecutiva per rilascio di immobile in relazione alla quale i compensi sono stati limitati al solo atto di precetto.
L'assunto non è fondato.
Va rilevato innanzitutto che con la sentenza richiamata il giudice ha condannato le convenute società “al rilascio della porzione occupata del fondo e al ripristino dei luoghi mediante demolizione dei fabbricati realizzati e rimozione dei tralicci metallici di sostegno alle Cont antenne”; seguiva notifica dell'atto di precetto per il rilascio in favore di “libera e vuota di persone e cose, della porzione del fondo sito in Licata, partita 7501, foglio 92, particella 3”.
Essendovi, dunque, una statuizione di condanna al rilascio dell'immobile ma anche quella, correlata, di riduzione in pristino dei fabbricati e delle altre opere di sostegno alle antenne televisive, dalle produzioni documentali allegate alla pec della ricorrente del 2.5.2024 contenente “documentazione relativa all'attività svolta” (allegato 6 produzione ricorrente), si evince che dopo la notifica dell'atto di precetto è stato depositato il ricorso ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 612 c.p.c., disposizione che prevede per l'appunto che scaduto il termine indicato nel precetto l'istante richieda con ricorso al giudice dell'esecuzione la determinazione delle modalità dell'esecuzione.
Con provvedimento del G.E. del 19.10.2023 che dava atto della mancata proposizione di opposizioni, venivano determinate le modalità di rilascio del fondo nominando un esperto per coadiuvare l'ufficiale giudiziario.
Non sono evincibili dagli atti attività relative al rilascio ulteriori rispetto a quelle già menzionate essendo stato prodotto: il provvedimento del GE del 19.10.2023; la comunicazione Unep di immissione in possesso alla luce “dell'ordinanza del 19.10.2023 emessa dal Giudice dell'Esecuzione nel procedimento n. 289/2023 introdotto ai sensi dell'art.
612 c.p.c….”; succinto verbale di esecuzione degli obblighi di fare “per attuazione a seguito di ricorso ex art 612 c.p.c.” con richieste di rinvio e differimento delle operazioni alla data del
27.5.2024; nessuna attività successiva a tale rinvio viene documentata.
La domanda, pertanto, è sfornita di adeguato supporto probatorio.
Incarico professionale delibera n. 622/2014 - punto b)
A tal riguardo la ricorrente lamenta la mancata liquidazione delle spese generali dovute ex lege e pari al 15% dei compensi e del mancato rimborso del contributo unificato versato pari a Euro 777,00.
In effetti, il rimborso delle spese forfettarie è dovuto ai sensi dell'art. 13 comma 10 della
L. n. 247 del 31 dicembre 2012 (Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense) che all'art. 13 comma 10 precisa espressamente che “ Oltre al compenso per la prestazione professionale, all'avvocato è dovuta, sia dal cliente in caso di determinazione contrattuale, sia in sede di liquidazione giudiziale, oltre al rimborso delle spese effettivamente sostenute e di
6 tutti gli oneri e contributi eventualmente anticipati nell'interesse del cliente, una somma per il rimborso delle spese forfetarie, la cui misura massima è determinata dal decreto di cui al comma 6, unitamente ai criteri di determinazione e documentazione delle spese vive”.
Il D.M. n. 55/2014 ha quantificato le spese forfettarie nella misura del 15% del compenso.
Spetta altresì il rimborso del contributo unificato versato dal difensore per la domanda riconvenzionale in ragione della giurisprudenza conforme della Suprema Corte ai sensi della quale <mandato "ad litem", una volta validamente conferito, attribuisce al difensore la facoltà di proporre tutte le domande che siano comunque ricollegabili con l'originario oggetto della causa, e, quindi, anche le domande riconvenzionali, restando esclusi dai suoi poteri solo quegli atti che comportano disposizione del diritto in contesa, e le domande con le quali si introduce una nuova e distinta controversia eccedente l'ambito della lite originaria>> (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4356 del 07/04/2000 e successive conformi).
Consegue che, in accoglimento di questa domanda, la ricorrente ha diritto ad una integrazione dei propri compensi per come richiesto per € 2.708,28 oltre IVA, CPA e R.A. su
€ 1.931,28.
Incarico professionale delibera n. 192/2019 - punto c).
Con delibera n.192/2019 la ricorrente è stata incaricata di promuovere causa civile avente ad oggetto la domanda di condanna del Comune di Campobello di Licata al pagamento del risarcimento del danno per occupazione senza titolo dell'immobile sito in Campobello di Licata tra la Via Vittorio Veneto e la Via e di promuovere azione esecutiva di rilascio.
Il giudizio si è concluso con sentenza del Tribunale di Agrigento n.131/2024 che accogliendo parzialmente la domanda ha condannato il al pagamento dell'importo di CP_9
€ 76.700,00, compensando la metà delle spese di lite mentre l'altra metà delle spese, determinata nella misura di € 6311,11 (di cui € 393,00 per esborsi ed € 5918,00 per compenso professionale), veniva posta a carico della parte convenuta, oltre il rimborso di spese forfettarie nella misura del 15% e oneri accessori.
Nella parte motiva della sentenza, in punto di liquidazione delle spese il giudice precisa di aver applicato i parametri minimi facendo riferimento alla somma in concreto attribuita,
“tenendo conto della ridotta complessità delle questioni fattuali e giuridiche sottese alla controversia”.
Con determina n. 2458/2024 veniva liquidato l'importo di Euro 7.184,74; secondo la prospettazione della ricorrente il compenso andrebbe integrato in quanto, oltre alla metà oggetto di liquidazione giudiziale nella misura di 1/2 per € 5.918,00, occorrerebbe aggiungere l'importo relativo all'altra metà dei compensi che rimangono a carico della Controparte_2 nella misura di ½ per € 8.835,3; conseguirebbe che, detratto dall'importo complessivo quanto liquidato (€ 7.184,74), il residuo da corrispondere sarebbe pari a € 8.900,64.
7 Cont Sul punto, l ha richiamato il contenuto del disciplinare di incarico, il quale, all'art. 8, punto 7, prevede che «per le cause definite con esito favorevole per l' e con Controparte_1 liquidazione giudiziale, in tutto o in parte, a carico della controparte soccombente, al professionista spetti esclusivamente l'importo liquidato in sentenza, al netto delle spese vive».
Tale previsione, tuttavia – per come eccepito dalla ricorrente - si traduce in una ingiustificata compressione dei compensi del professionista poiché prescinde dall'effettiva attività difensiva svolta determinando, di fatto, un significativo squilibrio contrattuale in suo danno.
Va dato atto però che la soluzione prospettata dalla ricorrente che richiama la liquidazione del giudice operata nella misura della metà e, chiede, per l'altra metà dei compensi a carico Cont dell la liquidazione secondo il disposto di cui all'art. 8 comma 2 del citato disciplinare, non può trovare accoglimento.
E' noto difatti che la liquidazione degli onorari che l'avvocato pretende dal proprio cliente è indipendente e svincolata dalla statuizione che condanna la parte soccombente al pagamento delle spese e degli onorari di causa.
Difatti il regolamento delle spese compiuto nel giudizio contenzioso patrocinato dall'avvocato - essendo regolato da criteri legali diversi - non può vincolare la successiva liquidazione del corrispettivo in sede di procedura promossa dall'avvocato nei confronti del cliente per la determinazione del corrispettivo medesimo (Cass. 6 marzo 2018 n. 5224).
Inoltre, non potrebbe invocarsi la liquidazione operata dal giudice nella sentenza, sia pure limitatamente alla metà, laddove è proprio la clausola — che riconduce la liquidazione a quanto stabilito dal giudice — che la ricorrente ha voluto stigmatizzare.
Ne deriva che, disapplicata la previsione di cui al punto 7 dell'art. 8 contenente richiamo al corrispettivo liquidato in sentenza, per la liquidazione integrale della ricorrente deve trovare applicazione il pieno disposto del citato art. 8 punto 2 del disciplinare (valori medi ridotti del
50% in ragione dello scaglione corrispondente). Cont Dunque, confrontata la liquidazione operata dall con la parcella della ricorrente per lo scaglione di riferimento fino ad € 260.000,00 (e dovendo escludersi l'aumento del 30% per l'utilizzo di tecniche informatiche non pattuito tra le parti e, comunque, non essendo dimostrato l'utilizzo di tecniche informatiche che facilitano nel processo la consultazione - ricerca testuale, navigazione -) , emerge la congruità della liquidazione operata ad eccezione, operati i relativi conteggi, per l'importo netto differenziale di € 414,21, dovuto per l'applicazione delle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio o della conclusione dell'affare (DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022) .
Per i compensi relativi alla fase di rilascio, va precisato che il titolo posto alla base della procedura esecutiva non è la sentenza del Tribunale sopra menzionata che si è limitata a
8 determinare l'indennità di occupazione, bensì la precedente sentenza n. 1316/2016 della Cont Corte di Appello di Palermo che aveva dichiarato proprietaria dell'immobile in questione, con conseguente condanna del al rilascio del bene. CP_9
Ne deriva che non può essere considerato, come fa la ricorrente, lo scaglione di valore da
€. 52.000,01 a €. 260.000,00 (relativo invece all'indennità di occupazione oggetto della più recente pronuncia sopra menzionata), ma occorre far riferimento al valore del giudizio definito con la sentenza della Corte d'Appello n. 1316/2016 che parte resistente ha assunto essere fino ad € 52.000,00; al riguardo la sentenza della Corte non è stata versata nel presente giudizio né tantomeno sono stati allegati, da parte della ricorrente, altri elementi dai quali poter desumere il valore dell'immobile che non risulta neppure menzionato negli elenchi versati. Anche questa domanda va, pertanto respinta.
Conclusioni
In definitiva, per le considerazioni espresse la domanda va accolta per € 179,75 per l'incarico al punto a), quale differenza per effetto dell'applicazione delle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio o della conclusione dell'affare (DM 55/2014 come modificato dal DM 147/2022); l'importo di € 2.708, 28 oltre IVA, CPA e R.A. su € 1.931,28 riferito all'incarico professionale di cui al punto b); per l'incarico di cui al punto c), l'importo di € 414,21, quale differenza per effetto dell'applicazione delle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio o della conclusione dell'affare (DM 55/2014 come modificato dal
DM 147/2022).
Quanto agli interessi moratori è inconferente il richiamo di parte resistente alle prestazioni sanitarie venendo in rilievo un rapporto professionale tra l'ente e un avvocato;
trova quindi applicazione il principio per cui gli interessi moratori, in caso di richiesta di pagamento avente ad oggetto i compensi dell'avvocato, competono dal giorno della messa in mora, cioè dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento oppure della proposizione della domanda giudiziale, senza che sia necessaria la liquidazione giudiziale (Cassazione civile sez. II,
21/06/2023, n.17705).
Le spese di lite del presente giudizio vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
p.q.m.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da avv.
Peritore nei confronti di , così provvede: Pt_1 Controparte_6 in parziale accoglimento della domanda della ricorrente, ON
[...]
al versamento in suo favore: Controparte_6 dell'importo netto di € 179,75 di cui all'incarico al punto a), quale differenza ancora dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio;
dell'importo di €
2.708, 28 oltre IVA, CPA e R.A. su € 1.931,28 per l'incarico professionale di cui al punto b);
9 dell'importo netto di € 414,21 per l'incarico di cui al punto c) quale differenza ancora dovuta in applicazione delle tariffe vigenti al momento della definizione del giudizio;
il tutto oltre interessi moratori dal giorno della messa in mora, ovvero dalla data della richiesta stragiudiziale di pagamento, al soddisfo.
DICHIARA compensate le spese di lite.
Così deciso in Agrigento il 22.12.2025 Il Giudice
IA NO
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