Accoglimento
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 11/12/2025, n. 9765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 9765 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 09765/2025REG.PROV.COLL.
N. 05638/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5638 del 2025, proposto da AN LA, IA RE AR, TT RA SC, OV IO, IA ET CR, RA Di BE, rappresentati e difesi dagli avvocati Annalisa Di Giovanni, Valeria Calviello, con domicilio eletto presso lo studio Annalisa Di Giovanni in Roma, via Antonio Salandra, 34
contro
Università degli Studi della Basilicata Potenza, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, 12
nei confronti
IC RD, non costituito in giudizio
PER CHIARIMENTI SULLE MODALITÀ DELL’OTTEMPERANZA EX ART. 112 COMMA 5 C.P.A. DELLA SENTENZA DEL CONSIGLIO DI STATO, SEZ. VI, N. 2438/2018 DEL 23 APRILE 2018
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Università degli Studi della Basilicata Potenza;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 il Cons. RG UL e uditi per le parti gli avvocati, dello Stato, Giustina Noviello ed Annalisa Di Giovanni;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Gli odierni ricorrenti hanno adìto questo giudice per ottenere chiarimenti sulle modalità di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato Sezione VI n.24380/2018 del 23 aprile del 2018.
Espongono le seguenti circostanze di fatto:
il 21 giugno del 2002 l’Università degli Studi della Basilicata stipulava con le organizzazione sindacali un contratto integrativo per l’indizione di concorsi interni di progressione verticale nella categoria di inquadramento superiore e, in attuazione dell’art. 57 del CCNL del personale tecnico – amministrativo del comparto Università, sottoscritto il 9 agosto 2000, veniva stabilito di destinare € 178.755,00 alle procedure selettive per le progressioni verticali e altrettanti € 178.755,00 ai concorsi esterni;
il 30 gennaio del 2003 il Consiglio di Amministrazione dell’Università accertava le seguenti vacanze: “11 posizioni di Categoria EP”, per il “coordinamento di Aree e funzioni nel settore sia dell’Amministrazione Centrale che delle Biblioteche e della gestione dei Servizi Informatici e Telematici (controllo e sicurezza delle reti, sviluppo software) che della gestione dei Centri di servizi di ricerca con attrezzature particolarmente complesse che richiedono elevata competenza tecnico-scientifica ed inoltre presso i Dipartimenti tecnico-scientifici”; b) “45 unità di personale di Categoria D”; c) valutando che, in seguito alle predette 45 assunzioni di Categoria D, sarebbero risultati scoperti “un numero equivalente di posizioni di Categoria C”, concludeva che le risorse di personale che sarebbero state necessarie corrispondevano a “27 progressioni verticali dalla Categoria B alla C, n. 45 progressioni verticali dalla Categoria C alla D e 5 progressioni verticali dalla Categoria D alla EP”;
sicché, a valle del D.R. n.431 del 10 settembre del 2003, il Direttore Amministrativo dell’Università: 1) con provvedimento n. 458 del 12 settembre 2003 indiceva i seguenti concorsi interni: a) quello riservato al personale interno di Categoria B per 2 posti di Categoria C1 Area Amministrativa/Area Tecnica, Tecnico-scientifica ed Elaborazione dati/Area Biblioteche; b) quelli riservati al personale interno di Categoria C per: b1) 1 posto di Categoria D1 Area Amministrativa-gestionale; b2) 1 posto di Categoria D1 Area Tecnica, Tecnico scientifica ed Elaborazione dati; b3) 1 posto di Categoria D1 Area Biblioteche; 2) con provvedimento n. 72 del 6 febbraio 2004 indiceva i seguenti concorsi interni, riservati al personale interno di Categoria D: a) 1 posto di Categoria EP1 Area Amministrativa-gestionale; b) 1 posto di Categoria EP1 Area Tecnica, Tecnico scientifica ed Elaborazione Dati;
con provvedimento del Direttore Amministrativo n. 299 del 6 maggio 2005 veniva approvata la graduatoria del concorso interno, riservato ai dipendenti di Categoria C per 1 posto della Categoria D1 Area Tecnica, Tecnico scientifica ed Elaborazione dati, nell’ambito della quale il signor NN UR si collocava al 1° posto. Il successivo provvedimento n. 304 dell’11 maggio del 2005 inquadrava nella predetta Categoria D1 Area Tecnica, Tecnico scientifica ed Elaborazione dati con effetti giuridici dall’1 luglio del 2003 ed economici dal 6 maggio 2005, oltre al signor NN UR, collocatosi al 1° posto, anche tutti gli altri candidati idonei, classificatisi dal 2° al 22° posto;
il Direttore Amministrativo dell’Università. con provvedimenti nn. 625 e 626 del 30 novembre del 2005, aveva indetto i concorsi esterni rispettivamente per l’assunzione di “3 unità di personale, da inquadrare nella Categoria C1 Area Tecnica, Tecnico scientifica ed Elaborazione Dati presso la Ripartizione Servizi Tecnici” e di “4 unità di personale, da inquadrare nella Categoria D1 Area Amministrativa gestionale, destinate alle esigenze di coordinamento e gestione delle attività di ciascuna delle Facoltà esistenti (Agraria, Ingegneria, Lettere e Filosofia e Scienze MM.FF.NN.)”;
per i suddetti concorsi interni la Procura Regionale della Corte dei Conti, nel 2008, citava in giudizio per danno erariale il Direttore Amministrativo, il Rettore e tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione. Il giudizio di primo grado si concludeva con l’assoluzione per ravvisata assenza di colpa grave, in quanto all’epoca vi sarebbe stata un’incertezza del quadro normativo, regolamentare e di indirizzo amministrativo-operativo. Tale sentenza di primo grado veniva riformata dalla Corte dei conti, Sez. I giurisdizionale centrale, con la sentenza n. 52 del 3 febbraio del 2012 che, a fronte di un danno erariale annuo di € 178.755,00, condannava i responsabili al pagamento della somma complessiva di € 50.000,00, ripartita pro-quota tra gli stessi. Detta sentenza era basata sui seguenti due motivi:1) l’Università aveva indetto i concorsi interni, senza aver prima effettuato la programmazione triennale del fabbisogno di personale, prevista dall’art. 1, comma 105, della Legge Finanziaria per l’anno 2005 n. 311/2004 e non tenendo conto di quanto statuito dall’art. 34, commi 1 e 2, della Legge Finanziaria per l’anno 2003 n. 289/2002; 2) mediante lo scorrimento delle graduatorie dei concorsi interni in favore di tutti i candidati idonei era stata violata la quota minima del 50%, da riservare ai concorsi esterni, sancita dall’art. 57, comma 6, del CCNL del 9 agosto 2000;
il Direttore Generale dell’Università comunicava ai ricorrenti l’avvio del procedimento finalizzato all’annullamento del suindicato provvedimento n. 304 dell’11 maggio del 2005, di inquadramento nella Categoria D1, richiamando la citata sentenza Corte dei Conti Sez. I giurisdizionale centrale n. 52 del 3 febbraio del 2012 e, con provvedimento n. 73 del 28 febbraio del 2014, il Direttore Generale dell’Università della Basilicata esercitava il potere di autotutela, disponendo “l’annullamento degli inquadramenti professionali rivenienti dalle procedure di progressione economica perfezionatesi con i provvedimenti Direttore Amministrativo n. 145 del 4 marzo del 2005, n. 195 del 31 marzo 2005 e n. 304 dell’11 maggio del 2005”;
con successivi provvedimenti l’Amministrazione “a seguito dell’annullamento degli inquadramenti professionali rinvenienti dalle procedure di progressione economica verticale perfezionatasi con i PP.DD.AA n. 145, 195 e 304 del 2005” disponeva la revoca degli incarichi di responsabilità affidati agli odierni ricorrenti con conseguente decurtazione del relativo emolumento accessorio di indennità di responsabilità;
questi ultimi (unitamente ad altri Colleghi) impugnavano i predetti atti dinanzi il TAR Basilicata, Potenza che, con sentenza n. 417/2015, rigettava il ricorso;
la decisione costituiva oggetto di impugnazione dinanzi il Consiglio di Stato, Sez. VI, RG 10668/2015 che con sentenza n. 2438/2018 pubblicata il 23 aprile del 2018, “definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, accoglie il ricorso di primo grado e annulla il provvedimento impugnato condannando l’Amministrazione a pagare agli appellanti tutte le somme, comprensive di accessori, indebitamente non corrisposte a causa del provvedimento di annullamento in autotutela in epigrafe specificato”;
il Consiglio di Stato nella predetta sentenza così stabiliva: “4.2.25 Dal disposto annullamento del provvedimento in autotutela discende, quale effetto ripristinatorio, il riconoscimento, a favore dei ricorrenti e odierni appellanti, del diritto di percepire, dall’Amministrazione universitaria, gli emolumenti indebitamente non corrisposti a causa del provvedimento impugnato in primo grado. 4.2.26. Sulle somme spettanti si applica il divieto di cumulo tra rivalutazione monetaria e interessi per gli inadempimenti successivi al 1.1.1995, secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 36, della legge 23.12.1994, n. 724 (cfr. Cons. Stato, Adunanza plenaria n. 3 del 1998)”;
i ricorrenti notificavano la ridetta decisione, chiedendone l’esecuzione, all’Università che provvedeva tuttavia ad un adempimento solo parziale, riattribuendo ai dipendenti il livello di inquadramento superiore, ma corrispondendo loro unicamente l’adeguamento del trattamento retributivo fondamentale ed accessorio, quest’ultimo, peraltro, con efficacia non retroattiva;
dopo l’invio di diverse diffide da parte loro che chiedevano di provvedere all’integrale ottemperanza di quella sentenza, l’amministrazione presentava un ricorso per chiarimenti al Consiglio di Stato che, con sentenza n.3909/2021 – su ricorso analogo presentato da altro dipendente – precisava che … “l'esecuzione della sentenza richiede il riconoscimento a favore dei ricorrenti di tutti gli emolumenti accessori previsti dal contratto e dalla legge nel periodo di interesse. Conseguentemente, l'Università dovrà pagare le indennità e gli altri compensi sulla base del servizio svolto tenendo conto della retribuzione degli stessi prevista per l'inquadramento professionale ripristinato” e che “In definitiva, l'amministrazione universitaria deve procedere ad un riallineamento complessivo della retribuzione eliminando tutti i possibili effetti prodotti dal provvedimento annullato dalla sentenza ottemperanda”;
con missiva del 25 maggio del 2021 il Direttore Generale comunicava che “In riferimento al contenzioso in oggetto indicato, segnatamente alla richiesta, presentata dall'Ateneo, di chiarimenti sulla corretta esecuzione della Sentenza Consiglio di Stato sez. VI n. 2444/2018 (appartenente al gruppo delle note sentenze relative al contenzioso sulle procedure di progressione verticale) il Collegio con Sentenza n. 3909, pubblicata il 20.05.2021 e allegata, ha fornito i richiesti chiarimenti. Seppur relative all'esecuzione della sola citata sentenza n. 2444/2018, è ragionevole ritenere che, non mutando l'orientamento del Giudice, medesime indicazioni saranno, nelle ulteriori e prossime sentenze di chiarimenti, attribuibili alle posizioni degli altri ricorrenti. Nelle more della discussione innanzi al Consiglio di Stato delle ulteriori richieste di chiarimenti e della pubblicazione delle conseguenti pronunce del Giudice Amministrativo, l'Amministrazione sta valutando quali attività porre in essere per eseguire quanto dal Giudice indicato; al termine di tale attività e prima di adottare i conseguenti provvedimenti, si procederà a informare il personale dipendente”;
- dopo oltre quattro anni dalla pubblicazione della decisione n.2438 del 2018, col cedolino paga del mese di novembre del 2022, ai dipendenti veniva riconosciuta l’integrazione, con tutti gli arretrati, del trattamento retributivo accessorio dovuti per il superiore livello di inquadramento;
tuttavia, anche in tale occasione l’adempimento rimaneva parziale avuto riguardo agli incarichi di responsabilità e coordinamento svolti in precedenza dai ricorrenti;
nonostante le ulteriori diffide l’amministrazione non provvedeva in merito, e rispondendo ufficialmente solo dopo diverso tempo con comunicazione PEC del 19 gennaio del 2024, a firma del Direttore Generale p.t., inviata ad altri Colleghi precisava che: “ Questa Amministrazione potrà sicuramente comporre bonariamente le pendenze relative agli assegni ad personam e alle differenze retributive del fondo comune di Ateneo, di cui ai punti 1), e 7), della Vostra diffida del 20 settembre 2021; in tal senso sono per dare indicazioni alle competenti Strutture per quanto da praticarsi concretamente e sollecitamente. Quanto alla rimanente questione riguardante la corresponsione delle indennità di responsabilità, non nascondo che essa appare più complessa. E difatti, sul punto questa stessa Amministrazione aveva già sollecitato l’Avvocatura dello Stato a promuovere le iniziative necessarie acché si addivenisse a un ulteriore specifico pronunciamento chiarificatore del Giudice, intervento che purtroppo, all’attualità, non si è riusciti ad ottenere. Cionondimeno, anche su questo ultimo aspetto della articolata vicenda, questa Amministrazione sta proseguendo l’attività di analisi e tenterà di ottenere ulteriori elementi chiarificatori, magari dallo stesso Avvocato erariale ove incontrasse la sua disponibilità, proprio al fine di verificare se vi sia spazio effettivo per una sua soluzione dunque era evidente che la portata dispositiva della decisione n.2438/2018 – ad avviso dell’Amministrazione – non è chiara quanto alle modalità di ottemperanza con riferimento a quest’ultimo aspetto;
poiché erano tutti titolari, alla data del 28 febbraio del 2014, di incarico di responsabilità e percepivano l’indennità prevista, e tuttavia, in conseguenza del provvedimento n.73/2014 detti incarichi gli erano stati revocati. i ricorrenti decidevano di adire il Consiglio di Stato al fine di ottenere i necessari chiarimenti;
segnatamente: AN LA era titolare, presso l’Università, dell’incarico di Responsabile del Settore Manutenzione Software di base che, in seguito all’annullamento delle PEV con provvedimento n. 122 del 20 marzo del 2014, gli era stato revocato, anche se, in assenza di formale incarico e senza il riconoscimento della relativa indennità, ha continuato a svolgere di fatto le dette mansioni, sino al 23 luglio del 2015, quando gli venne attribuito altro incarico di responsabilità;
in sintesi per il periodo dal 21 marzo del 2014 al 31 agosto del 2015 l’Amministrazione non gli ha versato la relativa indennità pari ad € 160,45 lordi mensili, per un totale di € 2.722,00 lordi;
IA RE SA era titolare di incarico di Responsabile Settore Amministrativo del CISIT dell’Università degli Studi della Basilicata che, a seguito del procedimento di annullamento delle PEV, con provvedimento n. 119 del 20 marzo del 2014 le era revocato;
anche costei, ciò nonostante, ha continuato a svolgere le dette mansioni, fino al 23 luglio del 2015, data in cui le è stato affidato un altro incarico di responsabilità;
in sintesi per il periodo dal 21 marzo del 2014 al 31 agosto del 2015, l’Amministrazione non le ha versato la relativa indennità pari ad € 208,38 lordi mensili, per un totale di € 3.542,46 lordi;
TT RA AV era titolare di incarico di Responsabile dell’Ufficio Servizi Sociali e Pensioni, nonché di Responsabile Amministrativo del Centro Linguistico di Ateneo dell’Università degli Studi della Basilicata entrambi incarichi che, a seguito del procedimento di annullamento delle PEV, gli sono stati revocati rispettivamente con provvedimento PDG n. 115 del 20 marzo del 2014 e con provvedimento n.161 del 4 aprile 2014;
ciò nonostante, fino al 31 agosto del 2015 allorquando gli venne affidato un nuovo incarico di responsabilità egli ha continuato a svolgere le dette attività senza percepire la relativa indennità;
in sintesi: per il periodo dal 21.3.2014 al 31.8.2015, in assenza di formale incarico, l’Amministrazione non ha versato la relativa indennità pari ad € 208,38 lordi mensili, per un totale di € 3.542,46 lordi;
OV IO era titolare di incarico di Responsabile del Laboratorio Allevamento Insetti dell’Università degli Studi della Basilicata che, a seguito del procedimento di annullamento delle PEV, con provvedimento del D.G. n. 130 del 20 marzo 2014 le è stato revocato;
ciò nonostante, fino al 15 luglio del 2014 quando le venne affidato un nuovo incarico di responsabilità, ha continuato a svolgere le dette attività senza percepire la relativa indennità;
in sintesi: per il periodo dal 21 marzo del 2014 al 14 luglio del 2014, in assenza di formale incarico, nonché dal 15 luglio del 2014 a tutt’oggi in presenza di formale incarico del Direttore del Dipartimento di Scienze, l’Amministrazione non ha versato la relativa indennità, pari ad € 128,11 lordi mensili, per un totale fino al mese di maggio 2025 di € 17.166,00 lordi,
RA DI BE era titolare di incarico di Responsabile del Laboratorio Satelliti e Geofisica dell’Università degli Studi della Basilicata che, a seguito del procedimento di annullamento delle PEV, con provvedimento del Direttore Generale n. 125 del 20 marzo 2014, gli è stato revocato;
ciò nonostante, fino alla data di presentazione dell’odierno ricorso ha continuato a ricoprire le suddette mansioni senza percepire gli emolumenti originariamente corrisposti;
in sintesi per il periodo dal 21 marzo del 2014 a tutt’oggi, l’Amministrazione non ha versato la relativa indennità pari ad € 128,11 lordi mensili, per un totale di € 15.502,00
CR IA ET: era titolare di incarico di Responsabile del Laboratorio di Chimica Proteine (ex Laboratorio di Chimica Organica fino al 21.9.2010 dell’Università degli Studi della Basilicata che, con il provvedimento del Direttore Generale n.129 del 20 marzo del 2014 le è stato revocato;
ciò nonostante fino al 15 luglio del 2014 – allorquando le è stato conferito un nuovo incarico di responsabilità - ha continuato a svolgere le dette mansioni senza percepire le relative indennità
in sintesi: per il periodo dal 21 marzo del 2014 al 14 luglio del 2014, in assenza di formale incarico, nonché dal 15 luglio 2014 a tutt’oggi, anche in presenza di formale incarico del Direttore del Dipartimento di Scienze, l’Amministrazione non ha versato la relativa indennità, pari ad € 128,11 lordi mensili, per un totale fino al mese di maggio 2025 di € 17.166,00 lordi;
i ricorrenti ricordavano altresì che, in base alla sentenza, spettavano anche gli emolumenti a valere sul Fondo Comune di Ateneo, accantonato a seguito dei corrispettivi ottenuti per l’attività “conto terzi” svolte dall’Università, che pure non gli erano stati corrisposti.
Tanto premesso, dopo aver ricordato che con la sentenza n.2438/2018 il Consiglio di Stato aveva chiarito che “dal disposto annullamento del provvedimento in autotutela discende, quale effetto ripristinatorio, il riconoscimento, a favore dei ricorrenti e odierni appellanti, del diritto di percepire, dall’Amministrazione universitaria, gli emolumenti indebitamente non corrisposti a causa del provvedimento impugnato in primo grado” e che con sentenza n.3909 del 20 maggio del 2021 il Consiglio di Stato, Sez. VI, in sede di chiarimenti ha precisato che con sentenza n. 2444 – riferita alla medesima questione di annullamento dei provvedimenti di autotutela – il giudice d’appello aveva “condannato l’amministrazione a pagare alla parte appellante tutte le somme, comprensive di accessori, indebitamente non corrisposte a causa del provvedimento di autotutela in epigrafe specificato”, e che “l’esecuzione della sentenza richiede il riconoscimento a favore dei ricorrenti di tutti gli emolumenti accessori previsti dal contratto e dalla legge nel periodo di interesse. E che “Conseguentemente l’Università dovrà pagare le indennità e gli altri compensi sulla base del servizio svolto tenendo conto della retribuzione per gli gli stessi prevista per l’inquadramento Professionale ripristinato” i ricorrenti formulano la seguente richiesta di chiarimenti:
- se le modalità di ottemperanza della sentenza n. 2438/2018 che ha sancito che dall’annullamento del provvedimento in autotutela discende, quale effetto ripristinatorio, il riconoscimento, a favore dei ricorrenti e odierni appellanti, il diritto di percepire, dall’Amministrazione universitaria, gli emolumenti indebitamente non corrisposti a causa del provvedimento impugnato ed annullato, prevedano:
a) la corresponsione ai ricorrenti da parte dell’Università delle indennità con rivalutazione ed interessi come per legge per il periodo in cui gli incarichi sono stati revocati a seguito del provvedimento di autotutela annullato durante il quale i ricorrenti hanno continuato a svolgere tali incarichi senza il pagamento della relativa indennità;
b) in subordine: la corresponsione ai ricorrenti da parte dell’Università delle indennità dovute con rivalutazione ed interessi come per legge per gli incarichi che sono stati revocati a seguito del provvedimento di autotutela annullato dalla data in cui sono stati riattribuiti senza il riconoscimento della relativa indennità;
c) la corresponsione ai ricorrenti delle differenze economiche, a valere sul Fondo Comune Ateneo, utilizzando il parametro 2 previsto per la categoria D con rivalutazione ed interessi come per legge.
2. Si è costituita in giudizio l’Università degli Studi della Basilicata.
DIRITTO
3. In via preliminare il Collegio osserva che, per quanto riguarda la richiesta di chiarimenti sub c), il difensore della parte ricorrente, in udienza, ha rappresentato che l’Università appellata sta provvedendo alla corresponsione degli emolumenti dovuti ai dipendenti, a valere sul Fondo Comune di Ateneo.
Del resto, l’esito favorevole del contenzioso era stato preannunciato ai ricorrenti – che ne hanno dato atto in ricorso - dalla PEC del 24 gennaio del 2024 del Direttore Generale p.t. dell’Ateneo.
Dunque questa parte della domanda è divenuta improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
4. Quanto alla richiesta di chiarimenti relativa al se siano o meno dovuti ai predetti gli emolumenti spettanti per il periodo in cui gli incarichi sono stati formalmente revocati, ma sono stati comunque svolti senza ottenere il pagamento delle indennità previste, osserva il Collegio che dalla sentenza di cognizione n.2438/2018 di questo Consiglio di Stato, nella parte in cui ha riconosciuto, in capo agli odierni appellanti, il “diritto di percepire, dall’Amministrazione universitaria, gli emolumenti indebitamente non corrisposti a causa del provvedimento impugnato in primo grado” abbia inteso disporre un’integrale restitutio in integrum della situazione anteatta, precedente all’esercizio del potere di autotutela, ricomprendendo nei ridetti sintagmi gli emolumenti a qualsiasi titolo dovuti ai predetti dipendenti, senza distinguere tra quelli riconducibili alla prestazione contrattuale ordinaria, e quelli relativi allo svolgimento di ulteriori mansioni connesse all’attribuzione di posizioni di coordinamento e/o di direzione e di responsabilità, quali quelle vantate, nel caso di specie, dagli odierni ricorrenti, aventi natura di emolumenti aggiuntivi connessi alle mansioni svolte effettivamente.
5. Oltre che dal generale contesto della motivazione, la suddetta estensione della portata della decisione si evince, direttamente, dal dispositivo della citata sentenza n.2438/2018 che espressamente prevede la condanna dell’Amministrazione “a pagare agli appellanti tutte le somme, comprensive di accessori, indebitamente non corrisposte a causa del provvedimento di annullamento in autotutela in epigrafe specificato”.
6. E che questa fosse la corretta portata del “dictum” è altresì, questa volta indirettamente, confermato da quanto si legge nella sentenza n.3909 del 20 maggio del 2021 nella quale, sempre il Consiglio di Stato, Sez. VI, in sede di chiarimenti resi con riferimento ad altra sentenza la n. 2444/2018 – riguardante altro dipendente dell’Ateneo, ma riferita alla medesima questione di cui all’odierna controversia, ha chiarito che in sede di cognizione il giudice d’appello aveva “condannato l’amministrazione a pagare alla parte appellante tutte le somme, comprensive di accessori, indebitamente non corrisposte a causa del provvedimento di autotutela in epigrafe specificato”, “l’esecuzione della sentenza richiede il riconoscimento a favore dei ricorrenti di tutti gli emolumenti accessori previsti dal contratto e dalla legge nel periodo di interesse.” E che “Conseguentemente l’Università dovrà pagare le indennità e gli altri compensi sulla base del servizio svolto tenendo conto della retribuzione degli stessi prevista per l’inquadramento professionale ripristinato dalla sentenza” .
7. In definitiva, al Collegio pare chiaro che, in base alla sentenza ottemperanda oggetto dell’odierna richiesta di chiarimenti, interpretata alla luce di questi plurimi e concordanti elementi significativi, si debbano ricomprendere tra le somme da corrispondere ai dipendenti, a seguito dell’annullamento dell’atto di autotutela, tutti i compensi, a qualsiasi titolo spettanti in ragione del rapporto di lavoro, senza distinguere tra competenze principali, accessorie e dovute per la posizione di responsabilità ricoperta.
D’altronde è incontestato che costoro – anche dopo la formale revoca dell’incarico – hanno continuato a svolgere le predette mansioni e quindi anche solo in base al principio della prestazione di fatto, desumibile dall’art.2126 del codice civile, è pacifico che detti emolumenti gli spettino.
In relazione al quantum dovuto sarà ricostruito sulla base delle indennità all’epoca previste per le posizioni ricoperte da ciascuno di essi, oltre agli interessi legali ed alla rivalutazione, se dovuta.
8. In tali sensi vanno pertanto resi i chiarimenti richiesti. La novità della questione trattata giustifica la compensazione integrale delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) rende i chiarimenti richiesti nei sensi di cui in motivazione.
Compensa le spese di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
CL ON, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Angela Rotondano, Consigliere
RG UL, Consigliere, Estensore
Pietro De Berardinis, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RG UL | CL ON |
IL SEGRETARIO