Articolo 25 della Legge 2 febbraio 1974, n. 64
Articolo 24Articolo 26
Versione
5 aprile 1974
Art. 25. (Competenza del presidente della giunta regionale)

Qualora il reato sia estinto per qualsiasi causa, il presidente della giunta regionale ordina, con provvedimento definitivo, sentito l'organo tecnico consultivo della regione, la demolizione delle opere o delle parti di esse eseguite in violazione delle norme della presente legge e delle norme tecniche di cui agli articoli 1 e 3 ovvero l'esecuzione di modifiche idonee a renderle conformi alle norme stesse.
In caso di inadempienza si applica il disposto dell'articolo precedente.
Entrata in vigore il 5 aprile 1974
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