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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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- 1. Decreto ingiuntivo immediatamente esecutivo: AnalisiStudiolegalelbmg · https://www.studiolegalelbmg.com/news-e-pareri/ · 16 aprile 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 01/04/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale di Milano
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 41259 DELL'ANNO 2023
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNATO BRUNO PA C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI STUDI N.48 98051 BARCELLONA Parte_2
presso il difensore avv. BAGNATO BRUNO FRANCESCO ATTORE
[...]
E
(20007- ON
MI),VIA MILANO N° 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE REGINA GIOVANNA 20129 MILANO presso il difensore avv. GIOLA
VALENTINO ANGELO CONVENUTO
Oggi 01/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , l'avv.to BAGNATO BRUNO FRANCESCO PA
Per ,VIA ON CP_2
MILANO N° 5, l'avv.to GIOLA VALENTINO ANGELO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità insistendo nell'accoglimento delle proprie domande e difese con rigetto delle avverse e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 41259/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNATO BRUNO PA C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI STUDI N.48 98051 BARCELLONA POZZO DI
GOTTO presso il difensore avv. BAGNATO BRUNO FRANCESCO ATTORE contro
(20007- ON
MI),VIA MILANO N° 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE REGINA GIOVANNA 20129 MILANO presso il difensore avv. GIOLA
VALENTINO ANGELO CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°9304/2023 emesso in data 16/05/2023 dal Tribunale di Milano
e pubblicato in data 20/05/2023.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza dell'1/04/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione della condomina al decreto PA provvisoriamente esecutivo n. 9304/2023, emesso in data 16.5.2023, pubblicato in data 20.5.2023 e notificatole unitamente ad atto di precetto in data 24.10.2023, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del
[...] in Cornaredo (Mi), le aveva ingiunto il pagamento immediato dell'importo di ON euro 15.514,70 oltre agli interessi legali dal 5.5.2023 al saldo e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù di un credito derivante dal rendiconto consuntivo della gestione
2022, dal preventivo della gestione 2023 e dai relativi riparti, approvati dal Condominio con delibera assunta all'assemblea del 10.2.2023.
2 L'opponente chiedeva di dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto;
di sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare nulla la delibera assembleare del 10.2.2023 per la violazione dell'art. 1375 c.c. in quanto norma imperativa;
4) di annullare e/o di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il opposto chiedendo, in via preliminare, di non sospendere la provvisoria CP_1 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in caso di sospensione, di emettere nei confronti di controparte ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per il pagamento della somma riconosciuta come liquida ed esigibile di euro
10.500,00 con il riconoscimento della provvisoria esecutorietà nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.,
o, in alternativa, di emettere nei confronti di controparte ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento della somma liquida ed esigibile di euro 15.514,70 con riconoscimento della provvisoria esecutorietà.
In via principale, poi, chiedeva di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto o, in caso di revoca del decreto opposto, di accertare la sussistenza e la debenza del credito azionato nel procedimento monitorio, condannando per l'effetto la signora PA al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 15.514,70 o dell'importo che si riterrà di giustizia nella misura maggiore o minore.
Fissata preliminarmente udienza di trattazione della istanza cautelare e trattata la stessa, all'esito, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, veniva sospesa la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate quindi le memorie ex art. 171 ter nel periodo, all'esito della successiva udienza di prima comparizione delle parti e della riserva assunta in tale occasione sulle istanze formulate dal convenuto veniva CP_1 assegnato a quest'ultimo il termine di 15 giorni per incardinare procedimento di mediazione e la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 1.10.2024, riservando all'esito ogni provvedimento in merito alle altre domande, alle eccezioni e alle altre istanze formulate in atti.
Alla citata udienza, dato atto della richiesta di rinvio formulata congiuntamente dai legali delle parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 18.11.2024, all'esito della quale, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, venivano rigettate le istanze di emissione delle ordinanze ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c.
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1.4.2025.
Parte attrice opponente precisava le conclusioni come da atto di citazione introduttivo, come di seguito riportate:
“1) Ritenere e dichiarare inefficace ai sensi dell'art.644 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto n.9304 del
20/5/2023 e notificato in data 24/10/2023. 2) Disporre la sospensione ai sensi dell'art.649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sussistendone gravi motivi per le causali specificate nella narrativa del presente atto. 3) Ritenere e dichiarare la nullità della delibera assembleare del 10/2/2023 per violazione della norma imperativa di cui all'art.1375 c.c. e comunque per le causali specificate nella narrativa del presente atto.
4) Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e tutte le statuizioni in esso contenute per le causali meglio specificate nella narrativa del presente atto con riserva di proporre opposizione all'esecuzione nell'instauranda procedura esecutiva. 5) Riservare ulteriori mezzi istruttori e produzione di documenti secondo il comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi”.
3 Parte convenuta opposta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come di seguito riportate: “IN VIA PRELIMINARE - non sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo n. 9304/2023 emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Flaviana Boniolo, in data 16.05.2023, per i motivi indicati in narrativa;
- In caso di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto: ➢ emettere nei confronti di controparte ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per il pagamento della somma riconosciuta, liquida ed esigibile di €. 10.500,00, ricorrendone i requisiti di cui agli artt. 633 e 186 bis c.p.c., con riconoscimento della provvisoria esecutorietà nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.; ➢ in alternativa, emettere nei confronti di controparte ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento della somma, liquida ed esigibile di €. 15.514,70 pari alle somme oggetto di ingiunzione, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 633 cpc, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui agli articoli 634 cpc e 63 disp. att. c.c., con riconoscimento della provvisoria esecutorietà; IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 9304/2023 emesso dal
Giudice del Tribunale di Milano (RG. 17689/2023); In caso di revoca del decreto opposto, accertare la sussistenza e debenza del credito azionato nel procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Milano sub R.G. 17689/2023 e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento dell'importo di €. PA
15.514,70 in favore del , o nella misura maggiore o minore che si ON riterrà di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre. IN
OGNI CASO Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 17.9.2024, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito della controversia tra le parti va osservato che la opponente ha allegato quanto segue:
a) che il decreto ingiuntivo sarebbe inefficace in quanto notificato in violazione dell'art. 644 c.p.c. in data
24.10.2023, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione del 20.5.2023;
b) che la delibera del 10.2.2023 di approvazione del rendiconto consuntivo della gestione 2022 e del preventivo della gestione 2023 (con un debito riconosciuto a proprio carico per euro 14.253,26) posta a fondamento del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto sarebbe nulla per la violazione del principio della buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 c.c. in quanto con la stessa il avrebbe ignorato CP_1
(ottenendone l'annullamento) un precedente accordo contrattuale (con il relativo piano di rientro) che per sanare la propria esposizione debitoria avrebbe previsto la corresponsione del complessivo importo di euro 13.000,00 che, al netto dei pagamenti effettuati per complessivi euro 2.500,00, ammonterebbe oggi ad euro 10.500,00;
c) che di conseguenza il decreto ingiuntivo andrebbe revocato.
Di contro il convenuto si difende sostenendo la legittimità della propria pretesa creditoria ed CP_1 eccependo che:
4 1) la tardiva notifica del decreto ingiuntivo sarebbe riconducibile a delle difficoltà riscontrate nel procedimento notificatorio e a delle cause contingenti non imputabili a propria colpa e/o negligenza;
2) diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, l'accordo contrattuale avrebbe previsto il pagamento dell'importo di euro 13.000,00 per le gestioni condominiali precedenti al 2022 e dell'importo di euro 2.400,00 per la gestione 2022, per complessivi euro 15.400,00;
3) sempre diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, sarebbe stata la stessa attrice, sospendendo i pagamenti di quanto concordato, a non aver rispettato l'accordo contrattuale, così facendo venir meno lo stesso;
4) in ogni caso, aldilà di quanto sopra allegato, la delibera assembleare del 10.2.2023 non potrebbe ritenersi nulla alla luce del recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n.
9839/2021);
5) il credito, oltre ad essere documentalmente provato dal rendiconto consuntivo del 2022, dal preventivo 2023 e dalla delibera di approvazione degli stessi, sarebbe stato altresì riconosciuto dall'opponente, sia pur nella minor somma di euro 10.500,00 che l'opponente si sarebbe reso disponibile a pagare.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato tardivamente, come formulata da parte convenuta.
E' documentalmente provato in atti che il Tribunale di Milano ha emesso in data 16/5/2023 depositato in data
20/5/2023e pubblicato in data 20/5/2023 il decreto ingiuntivo opposto, immediatamente esecutivo, ex art.642
c.p.c., n.9304/2023 rep.n.7231/2023.
E' ugualmente provato in atti che il opposto, a seguito di un articolato iter notificatorio, - nel quale CP_1 ha dimostrato di non voler abbandonare il titolo ma bensì di ricercare il proprio debitore e porre in esecuzione lo stesso -, ha provveduto infine alla notifica del decreto opposto nei confronti della opponente solo in data
24/10/2023 quando lo stesso, giunto nella sfera di disponibilità della opponente è stato infine conosciuto da quest'ultima con il ritiro del plico che lo conteneva.
E' noto che la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario vale al fine di evitare la decadenza per il notificante, però la notifica per il soggetto destinatario della stessa si perfeziona solo alla data successiva di materiale consegna dell'atto stesso, con la conseguenza che se la notifica non si perfeziona, - come avvenuto nel caso in esame fino a quella, da ultimo, perfezionatasi il 24/10/2023 -, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano. (Cass. 359/2010; Cass. 10693/2007 e da ultimo Cass civ., Sez. Un., sentenza 9 dicembre
2015 n. 24822).
Con la conseguenza che la notifica del decreto ingiuntivo opposto, per quanto sopra rilevato e ritenuto, è avvenuta ampiamente oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art 644 c.p.c. che dispone testualmente che "Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica ...".
La notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia comporta
"l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che ove su detta domanda si
5 costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21050 del 28/09/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 951 del 16/01/2013);
Ne consegue, quindi, che il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento della opposizione, dovrà essere revocato siccome divenuto inefficace e non sono ripetibili dall'opponente le spese della procedura monitoria in esso liquidate (cfr. ex plurimis Cass. n.951 del 16.01.2013).
Dovrà, però, esaminarsi la domanda di condanna proposta nel merito dall'opposta atteso che, con la notifica, ancorché tardiva, del decreto ingiuntivo il creditore ha espresso comunque la volontà di avvalersi del CP_1 titolo su cui fonda le proprie ragioni e quindi il ricorso per ingiunzione deve essere qualificato in termini di domanda giudiziale idonea a provocare l'obbligo per il giudice di una pronuncia sul merito decidendo sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 21050 del 28/09/2006; Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999).
La parte attrice ha riconosciuto che una parte degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo, ammontanti ad
€.10.500,00, sono dovuti al in virtù dell'accordo intercorso tra la stessa parte attrice e CP_1
l'amministratore del condominio in data 18/03/2022, in merito ad un piano di rientro dei seguenti importi:
- € 13.000,00 relativi a saldi precedenti al 2022, ripartiti in n. 26 rate mensili per €.500,00 cadauna, con decorrenza da marzo 2022;
- € 2.400,00 relativi al preventivo 2022 ripartiti in n. 9 rate mensili per €.265,00 cadauna con decorrenza da aprile
2022.
Ha poi sostenuto che la delibera assembleare del 10/02/2023 che ha approvato il consuntivo della gestione 2022 ed il preventivo della gestione 2023 posti a fondamento domanda monitoria non avrebbero tenuto conto di questo accordo e del conseguente piano di rientro, in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 1375 cc, con conseguente nullità della stessa delibera.
Di contro, il convenuto ha sostenuto che la attrice sarebbe venuta meno all'accordo interrompendo i CP_1 pagamenti dall'ottobre del 2022 perdendo quindi il beneficio del termine concessole dal Condominio.
Con la conseguenza che il avrebbe potuto legittimamente agire per recuperare il credito vantato nei CP_1 confronti della attrice, né sussisterebbe alcuna nullità della delibera impugnata, non contrastando la stessa con la normativa inderogabile in tema di Condominio e avendo essa ad oggetto la ripartizione delle spese condominiali, dalla quale al più potrebbe derivare la annullabilità di quanto deciso dall'assemblea.
Le eccezioni del sono fondate. CP_1
E' incontestato che parte attrice non ha rispettato il piano di rateizzazione, per sue difficoltà economiche, dall'ottobre 2022 e fino all'ottobre 2023, allorchè ha effettuato tre pagamenti relativi al preventivo 2023 previsti dal piano di rateizzazione e precisamente quelli relativi alla 3^ rata con scadenza 01/07/2023 di € 630,30, alla 4^ rata con scadenza il 01/09/2023 di € 630,30 ed alla 5^ rata con scadenza 1/11/2023 di € 630,30.
Non è stato allegato poi in atti alcun altro pagamento e per quanto riconosciuto dalla stessa attrice residuano a
6 favore del Condominio ancora €.10.500,00 rispetto al maggiore importo di €.13.000,00 previsto dall'accordo di rateizzazione.
E' noto che “lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione” (cfr.: Cass. n.
24330 del 2011; Cass. n. 17362 del 2023).
Ciò posto deve ritenersi che i suddetti mancati pagamenti, sia prima della emissione del decreto ingiuntivo che fino a tutt'oggi, delle somme che la stessa condomina ritiene dovute al , dimostrano che la attrice non CP_1
è in condizione di adempiere neppure a tutt'oggi alle obbligazioni di pagamento derivanti dall'accordo di rateizzazione.
Con conseguente sua insolvenza e perdita del beneficio del termine posto a suo favore.
Di qui anche la legittimità della richiesta di pagamento del effettuata con la domanda monitoria per CP_1 gli importi previsti dal detto accordo di rateizzaione e non corrisposti dalla attrice.
In merito poi alla eccepita nullità della delibera del 10/02/2023, va osservato quanto segue.
L'art. 1137 c.c. dispone la obbligatorietà per tutti i condomini di osservare le deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale e conseguentemente l'efficacia esecutiva delle stesse, che permane fino al momento in cui la sua sospensione non sia ordinata dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla loro conoscenza o dalla loro comunicazione da parte dei condomini assenti.
Il combinato disposto degli artt. 1118, 1123, 1130, 1135, 1137 c.c. e 63 disposizioni attuative c.c. statuisce poi il dovere dei condomini di contribuire alle spese necessarie per il Condominio una volta che le stesse vengano approvate e ripartite dall'assemblea condominiale ed il conseguente dovere dell'amministratore di eseguire il deliberato assembleare e di riscuotere i crediti del in forza di delibera di approvazione dello stato di CP_1 ripartizione delle spese.
In accordo a quanto precisato dalla Corte di Cassazione in tema di interpretazione dell'art.1130 bis cc (cfr.: Cass.
Sez. II, Ord. n° 28257/2023) deve ritenersi che “il rendiconto deve dunque specificare le voci di entrata e di uscita, la situazione patrimoniale del , i fondi disponibili e le eventuali riserve, «in modo da consentire CP_1
l'immediata verifica». Il riferimento alle «voci di entrata e di uscita», significa, dunque, che il rendiconto deve documentare gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio», con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati, e non, dunque, dal solo conto cassa (cfr. Cass. n. 33038 del 2018)”.
Conseguentemente, nel caso in esame, l'amministratore doveva inserire nel consuntivo della gestione 2022 le somme ancora dovute dalla attrice per le spese condominiali e non corrisposte, in attuazione del dettato normativo
7 e dei principi sopra richiamati.
Atteso che la attrice era inadempiente alla sua obbligazione di corrispondere le spese condominiali, seppure secondo la rateizzazione pattuita ed aveva dunque perduto il beneficio del termine, non emerge la sussistenza di una violazione della buona fede contrattuale ai sensi dell'articolo 1375 cc nel comportamento della assemblea che ha approvato il consuntivo e il preventivo posti a fondamento della domanda monitoria.
Dunque non sussiste la eccepita nullità, che, come è noto, riguarda solo le ipotesi individuate dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021 e costituite da: " Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali"; "Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico";
"Illiceità" , che non sono emersi nel caso in esame per quanto sopra rilevato e ritenuto.
Ne consegue, quindi, il rigetto della domanda di impugnativa formulata dall'attrice avverso detta delibera.
Nel merito della domanda di pagamento delle somme ingiunte e tenuto conto di quanto sopra rilevato in fatto ed in punto di diritto, va osservato che il opposto ha documentato in atti sufficientemente il credito CP_1 ingiunto a titolo di spese condominiali dovute e non pagate, allegando e depositando il consuntivo ed il preventivo e relativi riparti, approvati dalla assemblea condominiale del 10/02/2023 e il verbale di quest' ultima, sopra richiamati
Da tali documenti risulta provato un credito del nei confronti dell'attore per €.15.514,70 alla data CP_1 della domanda monitoria, che è certo, liquido ed esigibile, ai fini della riscossione dei contributi condominiali, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., tenuto conto dei principi sopra richiamati.
E' pacifico poi in atti che, a far data dal 12/10/2023 la attrice riprendeva i versamenti relativi al preventivo 2023 della 3^ rata con scadenza 01/07/2023 di € 630,30, della 4^ rata con scadenza il 01/09/2023 di € 630,30 e della 5^ rata con scadenza 1/11/2023 di € 630,30; per un totale di €.1.890,90 (€.630,30 x 3 =1.890,90).
Detto importo andrà detratto dal maggior avere del condominio di €.15.514,70 sopra riconosciuto come dovuto, così residuando a favore del Condominio opposto la somma di €.13.623,80 (15.514,70 - 1.890,90 = 13.623,80).
Per quanto sopra rilevato, nonché per le allegazioni documentali in atti, parte attrice non ha fornito la prova di alcun altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito ingiunto.
Vanno quindi accolte le domande di accertamento del credito e di condanna al pagamento dello stesso formulate in via subordinata dal convenuto. CP_1
Conseguentemente l'attrice va condannata al pagamento al convenuto della somma anzidetta di CP_1
€.13.623,80, per oneri condominiali, oltre agli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c. su tale importo dalla maturazione delle singole partite di debito e fino alla domanda monitoria ed agli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dalla domanda monitoria e fino al saldo effettivo.
Per quanto sopra rilevato e ritenuto non vanno invece riconosciute a parte convenuta le spese della procedura monitoria attesa la inefficacia del decreto ingiuntivo.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, le spese e le competenze di giudizio e di mediazione vanno poste
8 integralmente a carico dell'attrice ed a favore del convenuto, secondo il principio della soccombenza CP_1 di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del
10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Revoca il decreto ingiuntivo n°9304/2023 emesso in data 16/05/2023 dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 20/05/2023 per effetto dell'accoglimento della opposizione.
- Accerta l'esistenza del debito dell'attrice nei confronti del PA ON
, sito in Cornaredo (Mi), alla Via Milano 5, convenuto, per spese condominiali dovute alla data della
[...] domanda monitoria, determinato nella somma di €.13.623,80, per oneri condominiali, e per l'effetto condanna l'attrice a corrispondere detta somma al convenuto, maggiorata di interessi legali determinati ai sensi CP_1 dell'art.1284, I comma, c.c. su tale importo dalla maturazione delle singole partite di debito e fino alla domanda monitoria e di interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dalla domanda monitoria e fino al saldo effettivo.
- Rigetta ogni altra domanda della attrice . PA
- Condanna l'attrice a pagare in favore del convenuto PA ON
, sito in Cornaredo (Mi) alla Via Milano 5, le spese e competenze di giudizio e di mediazione, che
[...] liquida in €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, cpa e Iva come di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 1 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
9
TREDICESIMA CIVILE
VERBALE D'UDIENZA MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO
DELLA CAUSA N. 41259 DELL'ANNO 2023
[...]
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNATO BRUNO PA C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI STUDI N.48 98051 BARCELLONA Parte_2
presso il difensore avv. BAGNATO BRUNO FRANCESCO ATTORE
[...]
E
(20007- ON
MI),VIA MILANO N° 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE REGINA GIOVANNA 20129 MILANO presso il difensore avv. GIOLA
VALENTINO ANGELO CONVENUTO
Oggi 01/04/2025 innanzi al giudice unico dott. Pietro Paolo Pisani, alle ore 11,30 sono comparsi:
Per , l'avv.to BAGNATO BRUNO FRANCESCO PA
Per ,VIA ON CP_2
MILANO N° 5, l'avv.to GIOLA VALENTINO ANGELO
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti presenti identificando gli avvocati mediante esibizione dei loro tesserini dei Consigli dell'Ordine.
I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto da parte loro collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti si riportano ai propri atti di causa e precisano le conclusioni e discutono in conformità insistendo nell'accoglimento delle proprie domande e difese con rigetto delle avverse e concordano e chiedono di essere esentati dalla presenza al momento della lettura della sentenza.
Il Giudice dato atto, si riserva in camera di consiglio.
Su invito del giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente.
In esito alla camera di consiglio il giudice alle ore 15,30, pronuncia l'allegata sentenza ai sensi dell'art.281 sexies cpc, mediante lettura del dispositivo e di sintetica motivazione ed allegazione a verbale e deposito contestuale.
Verbale chiuso alle ore 15,40.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Milano
TREDICESIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott. Pietro Paolo Pisani ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 41259/2023 R.G. promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. BAGNATO BRUNO PA C.F._1
FRANCESCO, elettivamente domiciliato in VIA DEGLI STUDI N.48 98051 BARCELLONA POZZO DI
GOTTO presso il difensore avv. BAGNATO BRUNO FRANCESCO ATTORE contro
(20007- ON
MI),VIA MILANO N° 5 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIOLA VALENTINO ANGELO, P.IVA_1 elettivamente domiciliato in VIALE REGINA GIOVANNA 20129 MILANO presso il difensore avv. GIOLA
VALENTINO ANGELO CONVENUTO
- OGGETTO: Opposizione a decreto ingiuntivo n°9304/2023 emesso in data 16/05/2023 dal Tribunale di Milano
e pubblicato in data 20/05/2023.
- CONCLUSIONI DELLE PARTI: come rassegnate alla udienza dell'1/04/2025 ed in formato digitale nel fascicolo telematico.
SVOLGIMENTO IN FATTO DEL PROCESSO omissis ex art. 58 co. 2 L. 69/2009 e art. 132 c.p.c. novellato
Si premette che la presente sentenza verrà redatta con motivazione stesa in forma concisa e sintetica in conformità anche con i criteri espressi dalla Corte di Cassazione, SS.UU., n. 642 del 16/01/2015.
Ci si limiterà pertanto ad una succinta esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione potrà fondarsi su precedenti conformi.
Per quanto riguarda le domande, le eccezioni e le richieste conclusive delle parti, si rinvia agli atti processuali delle medesime ed ai verbali delle udienze, atteso il contenuto dell'art. 132 n° 4 c.p.c. e dell'art. 118 disp att.
c.p.c., che esclude una lunga e particolareggiata esposizione di tutte le vicende processuali anteriori alla decisione.
La presente controversia trae origine dalla opposizione della condomina al decreto PA provvisoriamente esecutivo n. 9304/2023, emesso in data 16.5.2023, pubblicato in data 20.5.2023 e notificatole unitamente ad atto di precetto in data 24.10.2023, con il quale il Tribunale di Milano, su istanza del
[...] in Cornaredo (Mi), le aveva ingiunto il pagamento immediato dell'importo di ON euro 15.514,70 oltre agli interessi legali dal 5.5.2023 al saldo e alle spese della procedura monitoria.
Il decreto ingiuntivo veniva concesso in virtù di un credito derivante dal rendiconto consuntivo della gestione
2022, dal preventivo della gestione 2023 e dai relativi riparti, approvati dal Condominio con delibera assunta all'assemblea del 10.2.2023.
2 L'opponente chiedeva di dichiarare inefficace ai sensi dell'art. 644 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto;
di sospendere ai sensi dell'art. 649 c.p.c. la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto;
di dichiarare nulla la delibera assembleare del 10.2.2023 per la violazione dell'art. 1375 c.c. in quanto norma imperativa;
4) di annullare e/o di revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Si costituiva in giudizio il opposto chiedendo, in via preliminare, di non sospendere la provvisoria CP_1 esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto e, in caso di sospensione, di emettere nei confronti di controparte ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per il pagamento della somma riconosciuta come liquida ed esigibile di euro
10.500,00 con il riconoscimento della provvisoria esecutorietà nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.,
o, in alternativa, di emettere nei confronti di controparte ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento della somma liquida ed esigibile di euro 15.514,70 con riconoscimento della provvisoria esecutorietà.
In via principale, poi, chiedeva di rigettare l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto, confermando per l'effetto il decreto ingiuntivo opposto o, in caso di revoca del decreto opposto, di accertare la sussistenza e la debenza del credito azionato nel procedimento monitorio, condannando per l'effetto la signora PA al pagamento in proprio favore dell'importo di euro 15.514,70 o dell'importo che si riterrà di giustizia nella misura maggiore o minore.
Fissata preliminarmente udienza di trattazione della istanza cautelare e trattata la stessa, all'esito, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, veniva sospesa la esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto.
Depositate quindi le memorie ex art. 171 ter nel periodo, all'esito della successiva udienza di prima comparizione delle parti e della riserva assunta in tale occasione sulle istanze formulate dal convenuto veniva CP_1 assegnato a quest'ultimo il termine di 15 giorni per incardinare procedimento di mediazione e la causa veniva rinviata alla successiva udienza del 1.10.2024, riservando all'esito ogni provvedimento in merito alle altre domande, alle eccezioni e alle altre istanze formulate in atti.
Alla citata udienza, dato atto della richiesta di rinvio formulata congiuntamente dai legali delle parti, la causa veniva rinviata per i medesimi incombenti all'udienza del 18.11.2024, all'esito della quale, sciogliendo la riserva assunta in tale occasione, venivano rigettate le istanze di emissione delle ordinanze ex artt. 186 bis e 186 ter c.p.c.
e la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e per la discussione orale ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 1.4.2025.
Parte attrice opponente precisava le conclusioni come da atto di citazione introduttivo, come di seguito riportate:
“1) Ritenere e dichiarare inefficace ai sensi dell'art.644 c.p.c. il decreto ingiuntivo opposto n.9304 del
20/5/2023 e notificato in data 24/10/2023. 2) Disporre la sospensione ai sensi dell'art.649 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto sussistendone gravi motivi per le causali specificate nella narrativa del presente atto. 3) Ritenere e dichiarare la nullità della delibera assembleare del 10/2/2023 per violazione della norma imperativa di cui all'art.1375 c.c. e comunque per le causali specificate nella narrativa del presente atto.
4) Annullare e/o revocare il decreto ingiuntivo opposto e tutte le statuizioni in esso contenute per le causali meglio specificate nella narrativa del presente atto con riserva di proporre opposizione all'esecuzione nell'instauranda procedura esecutiva. 5) Riservare ulteriori mezzi istruttori e produzione di documenti secondo il comportamento processuale di controparte. Con vittoria di spese e compensi”.
3 Parte convenuta opposta precisava come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in via telematica, come di seguito riportate: “IN VIA PRELIMINARE - non sospendere la provvisoria esecuzione del Decreto
Ingiuntivo n. 9304/2023 emesso dal Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Flaviana Boniolo, in data 16.05.2023, per i motivi indicati in narrativa;
- In caso di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto opposto: ➢ emettere nei confronti di controparte ordinanza ex art. 186 bis c.p.c. per il pagamento della somma riconosciuta, liquida ed esigibile di €. 10.500,00, ricorrendone i requisiti di cui agli artt. 633 e 186 bis c.p.c., con riconoscimento della provvisoria esecutorietà nel rispetto dei presupposti di cui all'art. 642 c.p.c.; ➢ in alternativa, emettere nei confronti di controparte ordinanza ex art. 186 ter c.p.c. per il pagamento della somma, liquida ed esigibile di €. 15.514,70 pari alle somme oggetto di ingiunzione, ricorrendone i presupposti di cui all'articolo 633 cpc, primo comma, numero 1), e secondo comma, e di cui agli articoli 634 cpc e 63 disp. att. c.c., con riconoscimento della provvisoria esecutorietà; IN VIA PRINCIPALE Rigettare l'avversa opposizione poiché infondata in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo n. 9304/2023 emesso dal
Giudice del Tribunale di Milano (RG. 17689/2023); In caso di revoca del decreto opposto, accertare la sussistenza e debenza del credito azionato nel procedimento monitorio radicato innanzi al Tribunale di Milano sub R.G. 17689/2023 e, per l'effetto, condannare la sig.ra al pagamento dell'importo di €. PA
15.514,70 in favore del , o nella misura maggiore o minore che si ON riterrà di giustizia. IN VIA ISTRUTTORIA Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre. IN
OGNI CASO Con vittoria di onorari, diritti e spese di lite”.
Oggi, all'esito della precisazione delle conclusioni, la causa è stata discussa oralmente e viene decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Preliminarmente si dà atto che, essendo stata esperita la procedura di mediazione obbligatoria, conclusasi negativamente in data 17.9.2024, la condizione di procedibilità dell'azione prevista dalla legge è stata correttamente assolta.
Nel merito della controversia tra le parti va osservato che la opponente ha allegato quanto segue:
a) che il decreto ingiuntivo sarebbe inefficace in quanto notificato in violazione dell'art. 644 c.p.c. in data
24.10.2023, ben oltre il termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione del 20.5.2023;
b) che la delibera del 10.2.2023 di approvazione del rendiconto consuntivo della gestione 2022 e del preventivo della gestione 2023 (con un debito riconosciuto a proprio carico per euro 14.253,26) posta a fondamento del ricorso e del decreto ingiuntivo opposto sarebbe nulla per la violazione del principio della buona fede nell'esecuzione del contratto sancito dall'art. 1375 c.c. in quanto con la stessa il avrebbe ignorato CP_1
(ottenendone l'annullamento) un precedente accordo contrattuale (con il relativo piano di rientro) che per sanare la propria esposizione debitoria avrebbe previsto la corresponsione del complessivo importo di euro 13.000,00 che, al netto dei pagamenti effettuati per complessivi euro 2.500,00, ammonterebbe oggi ad euro 10.500,00;
c) che di conseguenza il decreto ingiuntivo andrebbe revocato.
Di contro il convenuto si difende sostenendo la legittimità della propria pretesa creditoria ed CP_1 eccependo che:
4 1) la tardiva notifica del decreto ingiuntivo sarebbe riconducibile a delle difficoltà riscontrate nel procedimento notificatorio e a delle cause contingenti non imputabili a propria colpa e/o negligenza;
2) diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, l'accordo contrattuale avrebbe previsto il pagamento dell'importo di euro 13.000,00 per le gestioni condominiali precedenti al 2022 e dell'importo di euro 2.400,00 per la gestione 2022, per complessivi euro 15.400,00;
3) sempre diversamente da quanto sostenuto dall'opponente, sarebbe stata la stessa attrice, sospendendo i pagamenti di quanto concordato, a non aver rispettato l'accordo contrattuale, così facendo venir meno lo stesso;
4) in ogni caso, aldilà di quanto sopra allegato, la delibera assembleare del 10.2.2023 non potrebbe ritenersi nulla alla luce del recente orientamento espresso dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. S.U. n.
9839/2021);
5) il credito, oltre ad essere documentalmente provato dal rendiconto consuntivo del 2022, dal preventivo 2023 e dalla delibera di approvazione degli stessi, sarebbe stato altresì riconosciuto dall'opponente, sia pur nella minor somma di euro 10.500,00 che l'opponente si sarebbe reso disponibile a pagare.
Va preliminarmente esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo perché notificato tardivamente, come formulata da parte convenuta.
E' documentalmente provato in atti che il Tribunale di Milano ha emesso in data 16/5/2023 depositato in data
20/5/2023e pubblicato in data 20/5/2023 il decreto ingiuntivo opposto, immediatamente esecutivo, ex art.642
c.p.c., n.9304/2023 rep.n.7231/2023.
E' ugualmente provato in atti che il opposto, a seguito di un articolato iter notificatorio, - nel quale CP_1 ha dimostrato di non voler abbandonare il titolo ma bensì di ricercare il proprio debitore e porre in esecuzione lo stesso -, ha provveduto infine alla notifica del decreto opposto nei confronti della opponente solo in data
24/10/2023 quando lo stesso, giunto nella sfera di disponibilità della opponente è stato infine conosciuto da quest'ultima con il ritiro del plico che lo conteneva.
E' noto che la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario vale al fine di evitare la decadenza per il notificante, però la notifica per il soggetto destinatario della stessa si perfeziona solo alla data successiva di materiale consegna dell'atto stesso, con la conseguenza che se la notifica non si perfeziona, - come avvenuto nel caso in esame fino a quella, da ultimo, perfezionatasi il 24/10/2023 -, nessun effetto si produce e gli effetti provvisori eventualmente prodotti si annullano. (Cass. 359/2010; Cass. 10693/2007 e da ultimo Cass civ., Sez. Un., sentenza 9 dicembre
2015 n. 24822).
Con la conseguenza che la notifica del decreto ingiuntivo opposto, per quanto sopra rilevato e ritenuto, è avvenuta ampiamente oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art 644 c.p.c. che dispone testualmente che "Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica ...".
La notificazione del decreto ingiuntivo avvenuta oltre il termine di 60 giorni dalla pronuncia comporta
"l'inefficacia del provvedimento, vale a dire rimuove l'intimazione di pagamento con esso espressa e osta al verificarsi delle conseguenze che l'ordinamento vi correla, ma non tocca, in difetto di previsione in tal senso, la qualificabilità del ricorso per ingiunzione come domanda giudiziale;
ne deriva che ove su detta domanda si
5 costituisca il rapporto processuale, ancorché su iniziativa della parte convenuta (in senso sostanziale) la quale eccepisca quell'inefficacia, il giudice adito, alla stregua delle comuni regole del processo di cognizione, ha il potere-dovere non soltanto di vagliare la consistenza dell'eccezione, ma anche di decidere sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente" (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 21050 del 28/09/2006; Cass. Sez. 2, Sentenza
n. 951 del 16/01/2013);
Ne consegue, quindi, che il decreto ingiuntivo opposto, in accoglimento della opposizione, dovrà essere revocato siccome divenuto inefficace e non sono ripetibili dall'opponente le spese della procedura monitoria in esso liquidate (cfr. ex plurimis Cass. n.951 del 16.01.2013).
Dovrà, però, esaminarsi la domanda di condanna proposta nel merito dall'opposta atteso che, con la notifica, ancorché tardiva, del decreto ingiuntivo il creditore ha espresso comunque la volontà di avvalersi del CP_1 titolo su cui fonda le proprie ragioni e quindi il ricorso per ingiunzione deve essere qualificato in termini di domanda giudiziale idonea a provocare l'obbligo per il giudice di una pronuncia sul merito decidendo sulla fondatezza della pretesa avanzata dal creditore ricorrente (cfr. ex plurimis, Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 21050 del 28/09/2006; Cass. Civ. Sez. I, Sentenza n. 5055 del 25/05/1999).
La parte attrice ha riconosciuto che una parte degli importi richiesti con il decreto ingiuntivo, ammontanti ad
€.10.500,00, sono dovuti al in virtù dell'accordo intercorso tra la stessa parte attrice e CP_1
l'amministratore del condominio in data 18/03/2022, in merito ad un piano di rientro dei seguenti importi:
- € 13.000,00 relativi a saldi precedenti al 2022, ripartiti in n. 26 rate mensili per €.500,00 cadauna, con decorrenza da marzo 2022;
- € 2.400,00 relativi al preventivo 2022 ripartiti in n. 9 rate mensili per €.265,00 cadauna con decorrenza da aprile
2022.
Ha poi sostenuto che la delibera assembleare del 10/02/2023 che ha approvato il consuntivo della gestione 2022 ed il preventivo della gestione 2023 posti a fondamento domanda monitoria non avrebbero tenuto conto di questo accordo e del conseguente piano di rientro, in violazione del principio di buona fede nell'esecuzione del contratto di cui all'articolo 1375 cc, con conseguente nullità della stessa delibera.
Di contro, il convenuto ha sostenuto che la attrice sarebbe venuta meno all'accordo interrompendo i CP_1 pagamenti dall'ottobre del 2022 perdendo quindi il beneficio del termine concessole dal Condominio.
Con la conseguenza che il avrebbe potuto legittimamente agire per recuperare il credito vantato nei CP_1 confronti della attrice, né sussisterebbe alcuna nullità della delibera impugnata, non contrastando la stessa con la normativa inderogabile in tema di Condominio e avendo essa ad oggetto la ripartizione delle spese condominiali, dalla quale al più potrebbe derivare la annullabilità di quanto deciso dall'assemblea.
Le eccezioni del sono fondate. CP_1
E' incontestato che parte attrice non ha rispettato il piano di rateizzazione, per sue difficoltà economiche, dall'ottobre 2022 e fino all'ottobre 2023, allorchè ha effettuato tre pagamenti relativi al preventivo 2023 previsti dal piano di rateizzazione e precisamente quelli relativi alla 3^ rata con scadenza 01/07/2023 di € 630,30, alla 4^ rata con scadenza il 01/09/2023 di € 630,30 ed alla 5^ rata con scadenza 1/11/2023 di € 630,30.
Non è stato allegato poi in atti alcun altro pagamento e per quanto riconosciuto dalla stessa attrice residuano a
6 favore del Condominio ancora €.10.500,00 rispetto al maggiore importo di €.13.000,00 previsto dall'accordo di rateizzazione.
E' noto che “lo stato di insolvenza, cui fa riferimento l'art. 1186 cod. civ. ai fini della decadenza del debitore dal beneficio del termine, è costituito da una situazione di dissesto economico, sia pure temporaneo, in cui il debitore venga a trovarsi, la quale renda verosimile l'impossibilità da parte di quest'ultimo di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e non deve rivestire i caratteri di gravità e irreversibilità, potendo conseguire anche ad una situazione di difficoltà economica e patrimoniale reversibile, purché idonea ad alterare, in senso peggiorativo, le garanzie patrimoniali offerte dal debitore, e va valutato con riferimento al momento della decisione” (cfr.: Cass. n.
24330 del 2011; Cass. n. 17362 del 2023).
Ciò posto deve ritenersi che i suddetti mancati pagamenti, sia prima della emissione del decreto ingiuntivo che fino a tutt'oggi, delle somme che la stessa condomina ritiene dovute al , dimostrano che la attrice non CP_1
è in condizione di adempiere neppure a tutt'oggi alle obbligazioni di pagamento derivanti dall'accordo di rateizzazione.
Con conseguente sua insolvenza e perdita del beneficio del termine posto a suo favore.
Di qui anche la legittimità della richiesta di pagamento del effettuata con la domanda monitoria per CP_1 gli importi previsti dal detto accordo di rateizzaione e non corrisposti dalla attrice.
In merito poi alla eccepita nullità della delibera del 10/02/2023, va osservato quanto segue.
L'art. 1137 c.c. dispone la obbligatorietà per tutti i condomini di osservare le deliberazioni assunte dall'assemblea condominiale e conseguentemente l'efficacia esecutiva delle stesse, che permane fino al momento in cui la sua sospensione non sia ordinata dall'autorità giudiziaria, a prescindere dalla loro conoscenza o dalla loro comunicazione da parte dei condomini assenti.
Il combinato disposto degli artt. 1118, 1123, 1130, 1135, 1137 c.c. e 63 disposizioni attuative c.c. statuisce poi il dovere dei condomini di contribuire alle spese necessarie per il Condominio una volta che le stesse vengano approvate e ripartite dall'assemblea condominiale ed il conseguente dovere dell'amministratore di eseguire il deliberato assembleare e di riscuotere i crediti del in forza di delibera di approvazione dello stato di CP_1 ripartizione delle spese.
In accordo a quanto precisato dalla Corte di Cassazione in tema di interpretazione dell'art.1130 bis cc (cfr.: Cass.
Sez. II, Ord. n° 28257/2023) deve ritenersi che “il rendiconto deve dunque specificare le voci di entrata e di uscita, la situazione patrimoniale del , i fondi disponibili e le eventuali riserve, «in modo da consentire CP_1
l'immediata verifica». Il riferimento alle «voci di entrata e di uscita», significa, dunque, che il rendiconto deve documentare gli incassi e i pagamenti eseguiti, in rapporto ai movimenti di numerario ed alle relative manifestazioni finanziarie, nonché «ogni altro dato inerente alla situazione patrimoniale del condominio», con indicazione nella nota sintetica esplicativa della gestione «anche dei rapporti in corso e delle questioni pendenti», avendo qui riguardo al risultato economico dell'esercizio annuale, che è determinato dalla differenza tra ricavi e costi maturati, e non, dunque, dal solo conto cassa (cfr. Cass. n. 33038 del 2018)”.
Conseguentemente, nel caso in esame, l'amministratore doveva inserire nel consuntivo della gestione 2022 le somme ancora dovute dalla attrice per le spese condominiali e non corrisposte, in attuazione del dettato normativo
7 e dei principi sopra richiamati.
Atteso che la attrice era inadempiente alla sua obbligazione di corrispondere le spese condominiali, seppure secondo la rateizzazione pattuita ed aveva dunque perduto il beneficio del termine, non emerge la sussistenza di una violazione della buona fede contrattuale ai sensi dell'articolo 1375 cc nel comportamento della assemblea che ha approvato il consuntivo e il preventivo posti a fondamento della domanda monitoria.
Dunque non sussiste la eccepita nullità, che, come è noto, riguarda solo le ipotesi individuate dalla Corte di
Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza n°9839/2021 del 14/4/2021 e costituite da: " Mancanza originaria degli elementi costitutivi essenziali"; "Impossibilità dell'oggetto, in senso materiale o in senso giuridico";
"Illiceità" , che non sono emersi nel caso in esame per quanto sopra rilevato e ritenuto.
Ne consegue, quindi, il rigetto della domanda di impugnativa formulata dall'attrice avverso detta delibera.
Nel merito della domanda di pagamento delle somme ingiunte e tenuto conto di quanto sopra rilevato in fatto ed in punto di diritto, va osservato che il opposto ha documentato in atti sufficientemente il credito CP_1 ingiunto a titolo di spese condominiali dovute e non pagate, allegando e depositando il consuntivo ed il preventivo e relativi riparti, approvati dalla assemblea condominiale del 10/02/2023 e il verbale di quest' ultima, sopra richiamati
Da tali documenti risulta provato un credito del nei confronti dell'attore per €.15.514,70 alla data CP_1 della domanda monitoria, che è certo, liquido ed esigibile, ai fini della riscossione dei contributi condominiali, ex art. 63, comma 1, disp. att. c.c., tenuto conto dei principi sopra richiamati.
E' pacifico poi in atti che, a far data dal 12/10/2023 la attrice riprendeva i versamenti relativi al preventivo 2023 della 3^ rata con scadenza 01/07/2023 di € 630,30, della 4^ rata con scadenza il 01/09/2023 di € 630,30 e della 5^ rata con scadenza 1/11/2023 di € 630,30; per un totale di €.1.890,90 (€.630,30 x 3 =1.890,90).
Detto importo andrà detratto dal maggior avere del condominio di €.15.514,70 sopra riconosciuto come dovuto, così residuando a favore del Condominio opposto la somma di €.13.623,80 (15.514,70 - 1.890,90 = 13.623,80).
Per quanto sopra rilevato, nonché per le allegazioni documentali in atti, parte attrice non ha fornito la prova di alcun altro fatto impeditivo, modificativo o estintivo del credito ingiunto.
Vanno quindi accolte le domande di accertamento del credito e di condanna al pagamento dello stesso formulate in via subordinata dal convenuto. CP_1
Conseguentemente l'attrice va condannata al pagamento al convenuto della somma anzidetta di CP_1
€.13.623,80, per oneri condominiali, oltre agli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284, I comma, c.c. su tale importo dalla maturazione delle singole partite di debito e fino alla domanda monitoria ed agli interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dalla domanda monitoria e fino al saldo effettivo.
Per quanto sopra rilevato e ritenuto non vanno invece riconosciute a parte convenuta le spese della procedura monitoria attesa la inefficacia del decreto ingiuntivo.
Infine, ogni altra domanda ed eccezione, sollevata nel merito del giudizio rimane assorbita o disattesa, in applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" (Cass. Sez. U, n. 9936 del 08/05/2014; Cass. n.
12002 del 28/05/2014; Cass. civ. Sez. V Ord., 08/06/2018, n. 15008) .
Tenuto conto dell'esito del presente giudizio, le spese e le competenze di giudizio e di mediazione vanno poste
8 integralmente a carico dell'attrice ed a favore del convenuto, secondo il principio della soccombenza CP_1 di cui all'art. 91 c.p.c. e le stesse, determinate sulla scorta dei parametri dettati del D.M. Giustizia 55 del
10/03/2014, n. 140 e del valore della domanda, vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, ogni altra istanza e domanda disattesa, rigettata o assorbita, così provvede, come in motivazione:
- Revoca il decreto ingiuntivo n°9304/2023 emesso in data 16/05/2023 dal Tribunale di Milano e pubblicato in data 20/05/2023 per effetto dell'accoglimento della opposizione.
- Accerta l'esistenza del debito dell'attrice nei confronti del PA ON
, sito in Cornaredo (Mi), alla Via Milano 5, convenuto, per spese condominiali dovute alla data della
[...] domanda monitoria, determinato nella somma di €.13.623,80, per oneri condominiali, e per l'effetto condanna l'attrice a corrispondere detta somma al convenuto, maggiorata di interessi legali determinati ai sensi CP_1 dell'art.1284, I comma, c.c. su tale importo dalla maturazione delle singole partite di debito e fino alla domanda monitoria e di interessi legali determinati ai sensi dell'art.1284 IV comma, c.c. dalla domanda monitoria e fino al saldo effettivo.
- Rigetta ogni altra domanda della attrice . PA
- Condanna l'attrice a pagare in favore del convenuto PA ON
, sito in Cornaredo (Mi) alla Via Milano 5, le spese e competenze di giudizio e di mediazione, che
[...] liquida in €.5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali nella misura del 15% dei compensi, cpa e Iva come di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva, resa ex art. 281 sexies c.p.c. e pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Milano 1 aprile 2025.
Il Giudice
Dott. Pietro Paolo Pisani
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