Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/06/2025, n. 470 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 470 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
II SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce, sezione seconda civile, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg.ri magistrati: dott.ssa Francesca Caputo Presidente est.
Giudice dott. Alessandro Carra
Giudice dott. Michele Grande
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio iscritto al n. R.G. 1723/2025 V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale"
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Carmen Simeone, come da mandato Parte_1 rappresentato e difeso dall' avv. Andrea Brunetta, come da mandato in in atti e Parte_2
atti;
-RICORRENTI-
Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in vista dell'udienza del 21.5.2025
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 15.4.2025 le parti esponevano:
- di aver contratto matrimonio in data 5.10.1985;
di aver generato tre figli, attualmente maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
di avere interrotto la convivenza, evidenziando l'impossibilità di ricostituire la comunione
-
materiale e spirituale.
Chiedevano, pertanto, che il Tribunale dichiarasse la separazione personale dei coniugi;
fissata l'udienza di prima comparizione, il fascicolo veniva trasmesso al PM.
Le richieste formulate delle parti meritano accoglimento.
Rileva, infatti, il Tribunale che le comuni deduzioni dei coniugi confermino l'integrale venir meno della comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio. L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Le condizioni concordate dalle parti in sede di ricorso introduttivo - ed integrate nelle note di trattazione con indicazione della data del 11.6.25 convenuta per la formalizzazione del trasferimento innanzi al
Notaio appaiono consone agli interessi delle medesime e della prole, sicchè non v'è ragione di discostarsene:
1) I coniugi stabiliscono che vivranno in due abitazioni separate, diverse dalla casa familiare, con obbligo di mutuo rispetto.
2) I figli, come sopra specificato, sono tutti maggiorenni e autosufficienti: pertanto non si richiede alcun contributo al loro mantenimento, né per loro né per il loro futuro.
3) I coniugi dichiarano di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno alimentare o di mantenimento essendo entrambi economicamente indipendenti.
4) I coniugi concordano che la casa familiare sita in Casarano (LE) alla via S. Elia, n. 5, identificata nel Catasto Fabbricati del Comune di Casarano al foglio 30, p.lla 451, sub. 10 e 11, cat. A/2, e sub. Persona_1 nata a [...] 2, cat. C/6, venga trasferita a titolo gratuito in favore della figlia (LE) il 2 aprile 1986, cod. fic. C.F. 1
5) I coniugi ritengono che il trasferimento del suindicato immobile sia essenziale per la definizione dei rapporti patrimoniali, in ragione del fatto che la figlia vi abita e risiede da Persona_1 tempo insieme ai suoi figli minori Persona_2 e Persona 3 rispettivamente di anni 7 e 3, e che la stessa non avrebbe altra soluzione abitativa nella quale trasferirsi con i minori, mentre gli odierni ricorrenti si trasferiranno in due abitazione separate diverse dalla casa familiare.
6) I coniugi convengono, altresì, che la pattuizione al punto 4), ossia il trasferimento del suindicato immobile alla figlia sia condizione indispensabile e funzionale alla risoluzionePersona_1 della crisi coniugale.
Alcuna statuizione deve essere adottata in ordine alle spese di lite, in ragione della natura del procedimento incardinato.
P.T.M.
Il Tribunale di Lecce, seconda sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio epigrafato, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così provvede: dichiara la separazione personale dei coniugi, che hanno contratto matrimonio in data 5.10.1985 in
Sannicola (Le) e trascritto nei registri di matrimonio di quel Comune al n. 38 parte II Serie A Ufficio 1 anno 1985, autorizzando gli stessi a vivere separati, con l'obbligo del mutuo rispetto e la libertà di fissare dove ritengano la loro residenza, alle condizioni delineate in motivazione;
- ordina alla cancelleria di comunicare la presente sentenza all'ufficiale di stato civile territorialmente competente per gli adempimenti di cui all'art. 69 DPR 396/00;
nulla sulle spese di lite.
Lecce, 23.6.2025
Il Presidente est.
dott.ssa Francesca Caputo