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Sentenza 5 aprile 2025
Sentenza 5 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ragusa, sentenza 05/04/2025, n. 525 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ragusa |
| Numero : | 525 |
| Data del deposito : | 5 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Ragusa
Proc.n. 3548/2023 R.G.
Il Giudice Istruttore, Dott.sa Rosanna Scollo
ha emesso la seguente 2
SENTENZA
nella causa iscritta come in epigrafe in materia di opposizione a decreto ingiuntivo, promossa
DA
con sede legale in IN, P.zza San Carlo, Parte_1
156, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di IN
, iscritta all'albo delle Banche di cui all'art. 13 del d.lgs. n. P.IVA_1
385/1993 al n. 5361, codice ABI 3069.2, capogruppo del gruppo bancario
, iscritto all'albo dei gruppi bancari di cui all'art. 64 d.lgs. n. Parte_1
385/1993 al n. 3069, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia in persona dell'Avv. Dilva Gava, in qualità di procuratore speciale di in virtù di procura speciale Parte_1
conferitagli in data 14 aprile 2021 dal legale rappresentante di
[...] con atto a rogito del Notaio Parte_1 Persona_1
di Milano, Repertorio n. 6745 – Raccolta n. 4737, rappresentata e difesa nel presente giudizio dall'Avv. Francesco Surdi, con studio in Palermo, via
Ammiraglio Gravina 2/F, in forza di mandato in calce alla citazione, a mente dell'art. 83 c.p.c. e dell'art. 18, comma 5, D.M. 44/2011
OPPONENTE
CONTRO 3
con sede in Modica, via della Tecnologia sn – Zona CP_1
ASI (P.I.: in persona del suo legale rappresentante dott. P.IVA_2
nato a [...] il [...] ( , Parte_2 C.F._1 rappresentata e difesa, per mandato su foglio separato, materialmente congiunto alla comparsa costitutiva, dall'Avv. Antonio Giannone, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Ragusa, via Dante n. 120/A
OPPOSTA
IN FATTO E IN DIRITTO
Con atto di citazione proponeva opposizione Parte_1 avverso il D.I. n. 1251/2023, emesso dal Tribunale di Ragusa in data 29 ottobre 2023, depositato il 30 ottobre 2023, su istanza di CP_1 chiedendo “ritenere e dichiarare nullo per carenza dei presupposti di legge o annullare, o, con qualsiasi altra statuizione, revocare, il decreto ingiuntivo n.
1251/2023 del 30 ottobre 2023 emesso dal Tribunale civile di Ragusa (RG n. 2934/2023), notificato all'odierna Banca opponente a mezzo PEC in data 30.10.2023, accertando l'infondatezza della pretesa creditoria indebitamente azionata dall'opposto”, per le motivazioni ivi meglio illustrate.
Si costituiva la la quale chiedeva “nel merito, rigettare la CP_1 spiegata opposizione siccome infondata, in fatto ed in diritto, per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo opposto;
in ogni caso, dire e ritenere sussistente il credito azionato dall'odierna 4
opposta e condannare, conseguentemente, l'opponente al pagamento dello stesso nei limiti e sino alla concorrenza del massimale della polizza”.
Ciò premesso, va dichiarata la cessazione della materia del contendere tra le parti.
In seno alla memoria ex art. 171ter n. 1 c.p.c., infatti, la parte opponente riferiva di avere effettuato il pagamento in favore della società opposta dell'importo di cui al decreto ingiuntivo impugnato, come da bonifico del 09.04.2024, circostanza questa confermata dalla parte opposta, ragion per cui chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, richiesta alla quale aderiva anche la controparte.
Sotto il profilo della condanna al pagamento delle spese di lite, tuttavia, in virtù del c.d. principio della soccombenza virtuale, si rendono necessarie le seguenti considerazioni nel merito del giudizio de quo.
Ed invero, non costituisce oggetto di contestazione nè l'an né il quantum dell'importo ingiunto, bensì la legittimazione dell'affiliante/opposta
[...] ad agire e ad escutere la garanzia nei confronti di CP_1 [...]
, nonché la configurabilità o meno di un abuso del diritto o Pt_1 dell'illiceità della condotta posta in essere dalla Banca opposta.
Con riguardo alla ricostruzione in fatto, occorre precisare che, in data 24.01.2022, veniva stipulato un contratto di affiliazione commerciale tra la e la in seno al quale l'affiliata CP_1 Parte_3 Parte_3 consegnava all'affiliante, a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni assunte, una fideiussione bancaria, rilasciata dall'odierna opponente,
[...]
per euro 50.000,00 Parte_1
Successivamente, in data 28.09.2022, la risultava aver stipulato Parte_3 con altra società, la IM soc. coop. p.a., un'altra polizza fideiussoria di maggiore importo, per euro 150.000,00, e, a fronte di tale nuova polizza, consegnata dall'affiliata all'affiliante, in sostituzione di quella precedente contratta con l'Istituto Bancario opposto, l'affiliante aveva concesso all'altra parte un fido di maggiore importo, per euro 130.000,00, in luogo di quello originario per euro 70.000,00, garantito fino alla concorrenza di euro 50.000,00, con contestuale liberazione anche del garante autonomo
, come previsto in senso all'addendum contrattuale del settembre Per_2 5
del 2022, prodotto in atti dall'opponente, in allegato alla pec trasmessa dalla alla CP_1 Parte_3
In seno all'originario contratto di subaffiliazione, intervenuto tra la CP_1
e la era stata prevista una durata del contratto dal 01
[...] Parte_3 gennaio al 31 dicembre del 2022, con rinnovo tacito di esso, salva disdetta da comunicarsi a mezzo pec almeno 120 giorni prima rispetto alla scadenza.
Ai sensi dell'art. 12 del suddetto contratto era stato disposto che l'Istituto Bancario Intesa San Paolo e il sig. garantissero Persona_3
l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'affiliata, sino alla concorrenza di euro 50.000,00, a fronte della concessione di un fido da parte dell'affiliante in suo favore per euro 70.000,00.
Le parti avevano espressamente convenuto che la garanzia assunta dalla Banca opponente dovesse intendersi come garanzia autonoma, e non già fideiussoria, con conseguente inopponibilità da parte della garante di ogni eccezione attinente al rapporto sottostante, essendo la stessa tenuta a pagare a semplice richiesta del creditore, senza poter opporre alcuna eccezione relativa al rapporto principale tra affiliante e affiliata.
Con pec del 06.06.2023, trasmessa dalla alla e a Parte_3 CP_1 [...]
, si invitava la a desistere dall'escutere la garanzia Controparte_2 CP_1 bancaria, essendo venuta meno l'efficacia di essa, e la a non dare CP_2 seguito a tale richiesta, essendo stata la garanzia autonoma da essa assunta sostituita da altra garanzia, assunta dalla IM.
La stessa società affiliata in seno al ricorso ex art. 700 c.p.c., Parte_3 aveva riferito che la garanzia assunta dalla doveva intendersi quale CP_2 contratto autonomo di garanzia, a prima richiesta, e senza eccezioni.
E' stato prodotto inoltre il nuovo contratto di subaffiliazione, con durata dal 01 gennaio 2022 al 31 dicembre 2025.
Nell'art 16 del contratto in questione le parti convenivano che ogni diversa pattuizione in essere al momento della stipula di esso dovesse intendersi venuta meno e sostituita dalla suddetta scrittura. 6
In atti è stata prodotta anche la garanzia assunta dalla IM, in riferimento al contratto succitato.
La Banca si impegnava a pagare al venditore irrevocabilmente a prima richiesta scritta, o con altra modalità equipollente, senza l'onere della preventiva escussione dell'acquirente (affiliata), rimossa ogni eccezione, anche in ordine al rapporto sottostante, e nonostante eventuali opposizioni da parte dell'acquirente o di terzi, quell'importo indicato dal venditore come dovuto, entro la concorrenza massima di euro 50.000,00; tale garanzia doveva intendersi automaticamente prorogata di anno in anno, salvo disdetta da parte della Banca o del venditore, a mezzo di lettera raccomandata o con altro mezzo equipollente, da farsi pervenire almeno 90 giorni prima della scadenza naturale o prorogata.
Trattasi pertanto con evidenza di una garanzia asservita alla clausola a prima richiesta” e “senza eccezioni”, ragion per cui nulla la società garante potrebbe eccepire in merito all'eventuale sopravvenuta inefficacia o all'eventuale venir meno dell'originario titolo giustificativo della stessa, per una presunta rinegoziazione tra l'affiliante e l'affiliata, con conseguente assunzione di una nuova garanzia da parte di altro soggetto, in sostituzione della precedente.
Sotto il profilo dell'exceptio doli generalis, invocata dall'opponente, occorre precisare che la stessa ha ad oggetto la condotta abusiva o fraudolenta dell'attore, che ricorre quando questi, nell'avvalersi di un diritto di cui chiede tutela giudiziale, tace, nella prospettazione della fattispecie controversa, situazioni sopravvenute alla fonte negoziale del diritto fatto valere ed aventi forza modificativa o estintiva dello stesso, ovvero esercita tale diritto al fine di realizzare uno scopo diverso da quello riconosciuto dall'ordinamento o comunque all'esclusivo fine di arrecare pregiudizio ad altri, o, ancora, contro ogni legittima ed incolpevole aspettativa altrui. Ne consegue che, in materia di contratto autonomo di garanzia, non possono essere addotte a fondamento della "exceptio doli" circostanze fattuali idonee a costituire oggetto di eccezione di merito opponibile nel rapporto principale dal debitore garantito al creditore e beneficiario della garanzia, in quanto elemento fondamentale di tale rapporto è la inopponibilità da parte del garante di eccezioni di merito proprie del rapporto principale (cfr. Cass. Sez. 5, sent. n. 15216/2012). 7
Nel contratto autonomo di garanzia, in cui difetta il carattere dell'accessorietà, spetta al garante, che proponga l'exceptio doli, dare la prova dell'esatto adempimento del debitore al fine di dimostrare la natura fraudolenta o abusiva della richiesta d'immediata escussione della garanzia (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n. 33866/2023).
Nel contratto autonomo di garanzia, al momento dell'escussione della garanzia, il garante non avrebbe potuto eccepire la mancanza della causa originaria del rapporto al di fuori dell'ipotesi di escussione fraudolenta della garanzia (cfr. Cass. Sez. 3, ord.n. 865/2025).
Il regime autonomo del contratto autonomo di garanzia incontra un limite quando: a. le eccezioni attengano alla validità dello stesso contratto di garanzia ovvero al rapporto garante/beneficiario; b. il garante faccia valere l'inesistenza del rapporto garantito;
c. la nullità del contratto-base dipenda da contrarietà a norme imperative o illiceità della causa ed attraverso il contratto di garanzia si tenda ad assicurare il risultato che l'ordinamento vieta;
d. sia proponibile la cd. exceptio doli generalis seu presentis, perché risulta evidente, certo ed incontestabile il venir meno del debito garantito per pregressa estinzione dell'obbligazione principale per adempimento o per altra causa (v. Cass. Sez. 3, ord. n. 865/2025; Cass. Sez. Un. 18 febbraio 2010, n. 3947).
Dai princìpi suespressi, pertanto, si evince come il garante, in ipotesi di assunzione di una garanzia autonoma, a prima richiesta e senza eccezioni, possa sollevare delle eccezioni di invalidità, o inesistenza del contratto, da cui trae origine l'obbligazione fideiussoria, soltanto laddove riesca a comprovare con evidenza il carattere fraudolento o abusivo del diritto esercitato dal beneficiario/odierno affiliante, ipotesi non configurabile nel caso di specie, in cui non è stata raggiunta una prova certa dell'avvenuta presunta assunzione di una nuova garanzia da parte di altro soggetto, nella specie la IM, in sostituzione della precedente, assunta dalla
[...]
. Controparte_2
Ed invero, l'opponente ha prodotto in atti prima una sorta di patto integrativo del contratto di subaffiliazione originario, in cui si dava atto della rinegoziazione del rapporto contrattuale precedente sotto alcuni profili, tra cui l'ammontare del fido concesso, aumentato da euro 70.000,00 ad euro 130.000,00, e la concessione di una garanzia da parte di altro soggetto, in 8
sostituzione di quella precedente bancaria, per un importo maggiore (da euro 50.000,00 ad euro 150.000,00).
Tale c.d. addendum al contratto di subaffiliazione del 24.01.2022, tuttavia, recava in calce soltanto una sigla, apposta da un soggetto non meglio identificato, sotto la dicitura “affiliante”, senza, tuttavia, l'apposizione di un timbro o di altro segno riconducibile alla società affiliante.
Anche a voler ritenere la riconducibilità di tale firma al legale rappresentante della , in ogni caso si tratterebbe, come affermato CP_1 in seno alla pec allegata, di una mera bozza, e non già di un atto definitivo, avente effetti giuridici, subordinato, peraltro, al rilascio della garanzia da parte di IM.
Nel successivo contratto di subaffiliazione del 09.09.2022, modificativo del precedente sotto il profilo della durata, si affermava che, all'atto della sottoscrizione di esso, l'affiliata consegnava all'affiliante una polizza fideiussoria intervenuta tra la stessa e IM soc. coop. p.a., per l'importo di euro 150.000,00, a fronte di un fido di euro 130.000,00, senza tuttavia fare alcun cenno alla precedente garanzia bancaria;
seppure esso sia privo di alcuna sottoscrizione delle parti, entrambe hanno riconosciuto l'avvenuta stipula di tale nuovo contratto.
Nel relativo atto fideiussorio n. 78/2022 del 28.09.2022, allegato al suddetto contratto, si dà atto dell'assunzione di tale garanzia per euro 150.000,00, mentre nessun riferimento si riscontra in ordine alla precedente garanzia assunta dalla per cui non può escludersi che tale polizza fideiussoria CP_2 si sia aggiunta a quella precedente, senza appunto sostituirsi ad essa, tenuto conto del maggiore fido concesso, e dell'entità rilevante del debito fino a quel momento maturato nei confronti dell'affiliata, per oltre 190.000,00 euro, in dipendenza del contratto di sub affiliazione.
L'ulteriore garanzia aggiuntiva potrebbe trovare una sua giustificazione nella concessione in favore dell'affiliata di un fido di importo maggiore del precedente (euro 130.000,00 anziché euro 70.000,00), oltre che nell'ammontare del debito sino a quel momento maturato.
In seno all'originario contratto si affermava espressamente il rinnovo annuale tacito del contratto, e della garanzia ad esso afferente, in difetto di 9
previa disdetta comunicata per iscritto, cosa non avvenuta nel caso di specie.
Alla luce delle risultanze in atti non può dunque ritenersi raggiunta la prova del carattere fraudolento o abusivo dell'azione esperita da nei CP_1 riguardi della Banca opponente.
In sede di ordinanza cautelare emessa da questo Tribunale in data 22.02.2024, peraltro, è stato rigettato il ricorso ex art. 700 c.p.c., proposto dalla in cui si chiedeva di ordinare alla di desistere Parte_3 CP_1 dall'escutere la garanzia della e a quest'ultima di non consentire la CP_2 suddetta escussione.
Il Giudice, nell'ambito del citato procedimento cautelare, ha in particolare rilevato che, tra le pattuizioni intervenute tra le parti (affiliante e affiliata), non poteva intendersi ricompresa anche quella relativa alla garanzia, intercorsa tra garante e creditore.
In ogni caso, anche a voler ritenere la garanzia concessa dalla IM tra tali pattuizioni, sostitutive di quelle precedenti, la garanzia rilasciata da avrebbe ancora valenza relativamente ai debiti Parte_1 maturati anteriormente alla data di efficacia della nuova garanzia (il
28.09.2022).
Oggetto della presente procedura monitoria, infatti, è la garanzia prestata da a copertura delle fatture scadute e non pagate Parte_1 sino al 23.03.2022, come evincibile dalla tabella riepilogativa “stampa partite aperte e scadenzate”, allegata dalla società opposta alla richiesta di escussione dell'Istituto bancario.
Ne consegue che, anche a voler ammettere l'opponibilità dell'eccezione relativa al rapporto intercorrente tra affiliante e affiliata da parte della garante odierna opponente, la stessa, in ogni caso, sarebbe da intendersi infondata, essendo comunque la garanzia prestata da Parte_1 ancora valida ed efficace all'epoca di maturazione del debito sotteso al decreto ingiuntivo opposto. 10
La società opponente andrà dunque condannata al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'altra parte, in virtù del principio della c.d. soccombenza virtuale.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente decidendo nella causa di cui in epigrafe, ogni altra eccezione, istanza e deduzione disattesa
Dichiara la cessazione della materia del contendere tra le parti,
[...]
Parte_1 CP_1
Condanna l'opponente a rifondere le spese processuali sostenute dalla controparte, da liquidarsi in euro 2.000,00 a titolo di CP_1
compensi professionali, oltre al rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Così deciso, in Ragusa il 04 aprile 2025.
Il Giudice
Dott.sa Rosanna Scollo