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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/04/2025, n. 1723 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1723 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1964/2025 R.G. promossa da:
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Saracino, domicilio eletto in Milano, corso di
Porta Vittoria n. 47,
OPPONENTE
contro
, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Omodei Zorini, domicilio eletto in Milano, via
Savarè n. 1,
RESISTENTE
OGGETTO: indebito, indennità di mobilità.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo che venissero accolte le seguenti domande:
“a - Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e gli
atti ad esso sottesi;
b - Accertare e dichiarare che la somma richiesta dall' con comunicazione del 24 maggio CP_1
2024 non è dovuta per i tutti i motivi indicati nel presente atto e per le seguenti motivazioni;
c - Accertare e dichiarare che la pretesa restituzione risulta prescritta ai sensi della normativa
vigente;
d - Accertare e dichiarare che non vi è stata percezione della somma in questione, e dunque
non vi alcun obbligo di restituzione da parte della ricorrente;
e- In subordine: sentir accertare la minor somma eventualmente dovuta per tutte le ragioni
indicate in ricorso;
f - Con vittoria di spese del giudizio e onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali
come per legge.
g - In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, compensare le spese ex art. 152
disp. Att. c.p.c.”
si è costituito ritualmente contestando la pretese avversaria di cui ha chiesto il CP_1
rigetto.
La causa, vertente su questione di diritto e documentale, è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, la ricorrente attualmente titolare “di pensione e Legge 104/92”, riferisce che,
con nota del 24 maggio 2024, ricevuta in data 11.6.2024, le ha chiesto il CP_1
pagamento della somma complessiva di € 18.480,43 per il periodo dal 15.12.2004 al
30.10.2006 (doc. 1)
Secondo la prospettazione dell' , si tratterebbe di un pagamento non dovuto CP_2
sulla prestazione Mobilità n. 80065/2004 per il seguente motivo: “E' stata corrisposta
indennità di mobilità non spettante” (doc. 2.
L'indebito è riferito nell'arco temporale compreso tra il 15.12.2004 e il 30.10.2006, anni in cui la ricorrente prestava servizio presso la società Boiron.
Si afferma in ricorso che la ricorrente non avrebbe percepito alcuna somma a titolo di disoccupazione negli anni indicati.
2 La ricorrente ha preso servizio presso la società BOIRON il 1°.
2.2004 sino al
29.10.2004 e poi nuovamente dal 1°.12.2004;
Dal 30.10.2004 al 13.12.2004 è stata collocata in mobilità, come documentato dall'estratto conto previdenziale dal quale si evince che la ricorrente:
- dal 1°.
2.2004 al 29.10.2004 era assunta presso LABORATOIRES BOIRON SRL;
- dal 30.10.2004 al 14.12.2004 era in mobilità;
- dal 1°.12.2004 avevo ripreso servizio presso LABORATOIRES BOIRON SRL;
doc. 3)
- dal 1°.12.2024 al 31.12.2006 i contributi previdenziali sono stati regolarmente versati dalla società datrice di lavoro e registrati dall' CP_1
Si afferma in ricorso che, stante la risalente collocazione nel tempo dei fatti contestati,
la documentazione riferita al periodo dal 2004 al 2006 non è più reperibile nemmeno presso negli archivi tempestivamente interpellati. CP_1
Il tentativo di accesso agli atti presso l'ufficio di competenza e nella pagina CP_1
personale online della ricorrente ha dato esito negativo in quanto non risulta presente in archivio documentazione consultabile, risalente all'epoca dei fatti (nella specie: 14 dicembre 2004 e il 31.12.2006).
Il ricorso amministrativo n. presentato dalla ricorrente con CodiceFiscale_1
delibera del 5 settembre 2024, notificata a mezzo raccomandata in data 18 settembre
2024, veniva respinto dall' rendendosi necessaria l'instaurazione del presente CP_3
giudizio.
La ricorrente deduce di non aver percepito alcuna somma;
la prescrizione decennale;
in subordine, chiede la rideterminazione della sanzione al netto delle ritenute fiscali.
Così delineata la fattispecie, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Si verte, nel caso concreto, di indebita percezione, da parte della ricorrente, di somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità per il periodo 15/12/2004 – 30/10/2006.
3 Dalle verifiche effettuate da in particolare è emerso che la ricorrente aveva CP_1
cessato, in data 31/12/2003, il rapporto di lavoro intercorso con la datrice di lavoro
Controparte_4
A ciò era seguito, da parte degli uffici, l'accoglimento della domanda di mobilità e l'iscrizione nelle relative liste, con la corresponsione dei previsti importi.
Veniva, infatti, verificato che la ricorrente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro si era nuovamente impiegata presso Laboratoires Boiron SRL, con rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 01/02/2004 al 29/10/2004.
Per il periodo suddetto, alla ricorrente non era stata corrisposta alcuna indennità e nessuna somma veniva liquidata.
Successivamente, la ricorrente, dopo breve interruzione, in data 15/12/2004, era stata assunta con contratto a tempo indeterminato dalla medesima, predetta società.
Di tale nuovo rapporto di lavoro non risulta essere stata data alcuna comunicazione all'ente previdenziale che ha provveduto al pagamento dell'indennità di mobilità
spettante, sulla base delle liste formate, in ragione della domanda, fino al 30 ottobre
2006.
L' veniva a conoscenza della sussistenza dell'incompatibilità sopra evidenziata CP_1
solamente nell'anno 2016 e precisamente durante l'istruttoria di domanda avanzata dalla stessa ricorrente per ottenere il proprio estratto conto certificato – ecocert.
Tale domanda veniva presentata in data 7 giugno 2016.
Pertanto, conformemente alle indicazioni della Circolare n. 47 del 2018 sugli CP_1
Indebiti non pensionistici e da TFR, riepilogante la Determinazione presidenziale n.
123 del 26 luglio 2017, il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c.
Tale termine decorre non già e soltanto dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita bensì dal giorno in cui l' ha avuto CP_2
conoscenza dell'insorgenza del credito.
4 In particolare, nel caso in cui - come nella presente fattispecie - l'indebito sia da ricollegare alla omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla prestazione da parte del percipiente, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui l' ha CP_2
avuto evidenza del credito ovvero dal momento in cui tale credito può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Ne consegue che non avendo la ricorrente provveduto a comunicare l'avvenuta rioccupazione, il provvedimento con il quale si è contestato il debito del 25 maggio
2024 è intervenuto del tutto tempestivamente posto che solo a seguito dell'istruttoria della richiesta di estratto conto certificativo del 5 febbraio 2016 l' ha potuto CP_2
verificare la sussistenza del debito puntualmente richiesto.
All'esito dell'estratto conto certificativo, l'importo corrisposto dal 15/12/2004 al
30/10/2006 risulta essere stato indebitamente erogato a fronte del rapporto di lavoro instaurato in data 15/12/2004 con Laboratoires Boiron srl.
L'indebita percezione risulta documentalmente acclarata e le somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità dalle verifiche contabili effettuate presso l'ufficio della ragioneria dell'ente risultano essere state incassate dalla ricorrente, giuste risultanze del doc. 7, sul quale ci si soffermerà meglio tra breve.
La ricorrente ha proceduto a impugnare amministrativamente la nota di debito del
24 maggio 2024 con ricorso deciso con la delibera n. 2421503 del 04/09/2024 che ne ha deciso il rigetto sulla base delle seguenti dirimenti motivazioni: “Considerato che:
l'art.9, comma 6.a della Legge n. 223/1991 stabilisce che la stipula di un nuovo contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato determina la cancellazione dalla lista di mobilità e la
decadenza del trattamento economico di mobilità dalla data di assunzione;
la Circolare CP_1
n. 47 del 2018 sugli Indebiti pensionistici e da Tfr, riepilogante la Determinazione
presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017, il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti
soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c. La
prescrizione del credito può decorrere: dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della
5 prestazione indebita o dal giorno in cui l'Istituto ha avuto conoscenza dell'insorgenza del
credito. Pertanto, qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere
comunicate all' , il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione, in CP_2
conformità all'articolo 2935 c.c. che dispone la decorrenza del termine prescrizionale dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Inoltre, in base al msg. n. 734 del 25 CP_1
febbraio 2020, in attesa dell'emanazione di uno specifico regolamento recante i criteri, i
termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti non
pensionistici, si ritiene che alle prestazioni a sostegno del reddito possano applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni della Circolare n. 47 del 2018 in materia di Indebiti CP_1
su pensioni e TFR;
non avendo la ricorrente provveduto a comunicare l'avvenuta
rioccupazione, l'avviso del 25 maggio 2024 impugnato con ricorso ha tempestivamente
interrotto la prescrizione dell'indebito; da verifiche effettuate presso l'ufficio della Contabilità
le somme contestate risultano state percepite dalla ricorrente.
Come già riportato, la ricorrente eccepisce anche di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di indennità di mobilità e deduce pertanto l'inesistenza del credito vantato dall'ente previdenziale.
Peraltro, negli archivi dell'ente risultano pacificamente i pagamenti effettuati (doc. 7)
confermati anche dall'emissione da parte dell' in favore della sig.ra dei CP_1 Parte_1
CUD 2006 e CUD 2007 (riferiti ai redditi 2005 /2006, doc. 8 , dai quali emergono CP_1
pacificamente i redditi percepiti dalla medesima a titolo di indennità di mobilità.
Tali documenti sono stati spediti come di consueto nel mese di marzo dell'anno di emissione con posta ordinaria alla ricorrente e conservati in copia negli archivi dell'Ente.
Inoltre, nella banca dati del portale dell'Agenzia delle Entrate sono presenti le dichiarazioni 770 rilasciate dall' per gli anni 2006 e 2007 da cui risultano i CP_1
pagamenti effettuati (doc. n. 9 . CP_1
6 Si evidenzia inoltre che, qualora gli assegni circolari emessi per il tramite dell'istituto bancario di riferimento (all'epoca Banca Popolare di Bergamo, poi confluita in ) CP_5
non fossero andati a buon fine per qualunque motivo, i medesimi sarebbero stati denunciati per il reincasso da parte della banca ma tale ipotesi non risulta avvenuta con la conseguenza che le somme sono state certamente pagate e non riaccreditate.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 7 L 23/1991, viene riconosciuta l'indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria che, in possesso di una determinata anzianità
aziendale, si trovino ad essere disoccupati in conseguenza dell'impossibilità da parte dell'impresa, che si sia avvalsa dell'intervento straordinario delle Cassa integrazione guadagni, di reimpiegare tutti i lavoratori sospesi, ovvero siano stati licenziati,
indipendentemente dall'intervento di integrazione salariale, per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
L'indennità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione (art. 7, comma 8, L.
cit.) ed è erogata dall' con il Controparte_6
concorso finanziario del datore di lavoro, mediante pagamento rateale di un contributo per ogni lavoratore posto in mobilità.
Gli artt. 7, 8 e 9 della L. 23 luglio 1991, n. 223, disciplinano l'istituto dell'indennità di mobilità, spettante, in presenza di determinati requisiti, ai lavoratori collocati in mobilità, come tali iscritti nelle apposite liste di cui all'art. 6.
L'art. 7, comma 12, L. cit., dispone "L'indennità prevista dal presente articolo è regolata
dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, in quanto applicabile, nonchè dalle disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n.
88, art. 37".
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 6 dicembre 2002, n.
17389, hanno avuto modo di chiarire, proprio con riferimento alla norma suindicata,
che con essa il legislatore ha inteso disciplinare gli aspetti non espressamente - e non
7 diversamente - regolamentati in ordine alla corresponsione dell'indennità di mobilità, rifacendosi testualmente alla normativa già emanata per la regolamentazione di un'altra indennità avente identica matrice causale (la tutela del lavoratore per l'evento della disoccupazione).
Il legislatore dunque si è riportato alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria normativa che, in tal modo, deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell'indennità di mobilità, con la conseguenza che, più che di "rinvio" da una norma ad un'altra, deve parlarsi di applicazione diretta di una norma nel suo effettivo contesto letterale e sostanziale, avente per contenuto tutta la disciplina idonea a regolare l'indennità di mobilità. E, del resto, non poteva essere altrimenti, posto che l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità presentano, nella finalità e nella struttura, evidenti analogie, rientrando entrambe nel più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione (v.
Corte Cost., 9 giugno 2000, n. 184, Corte Cost., 19 luglio 2011, n. 234).
L'indennità di mobilità, quindi regolata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 configura una prestazione previdenziale - che come l'indennità di disoccupazione – ha come presupposto indefettibile lo stato di disoccupazione ovvero l'insussistenza di un rapporto di lavoro.
Nessun dubbio può sorgere sulla indicata natura della indennità in esame che si evince tra l'altro dal comma 8 ("L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di
disoccupazione nonchè l'indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti") e comma 12 ("L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che
disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in quanto
applicabile nonchè delle disposizioni di cui della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37”) del già
citato L. n. 223 del 1991, art. 7 e dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7,
convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236, che - a conferma, appunto, l'indennità di
8 mobilità, regolata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 configura una prestazione previdenziale - che come l'indennità di disoccupazione - è sostitutiva - nei limiti nello stesso articolo indicato - del trattamento economico goduto dai lavoratori prima della messa in mobilità.
Va comunque segnalata la natura inderogabile della normativa in materia di indennità di mobilità come più volte evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione
(Cass. sez. lav. n. 5009 dell'11/3/2004) che ha statuito che "l'indennità di mobilità ai
lavoratori licenziati, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 configura una prestazione
previdenziale che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale;
ne consegue che
è invalido ogni patto che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di
assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di
eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie. (Nella specie la S.C., oltre aveva
rilevato che una conciliazione tra le parti di un rapporto di lavoro non ha efficacia nei riguardi
CP_ dell' che è terzo rispetto al negozio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva
escluso, ai fini del calcolo del requisito dell'anzianità di servizio previsto dalla L. cit., art. 16,
la rilevanza dell'accordo con cui le parti avevano pattuito che l'originario rapporto di lavoro
doveva considerarsi sospeso ai soli fini retributivi e previdenziali dalla data del licenziamento
fino ad una data da esse stabilita)". Da tale ricostruzione emerge che nella fattispecie e nel periodo di rilevanza (ovvero 15/12/2004 – 30/10/2006), è venuto a mancare del tutto il presupposto indefettibile della prestazione di mobilità, poiché parte ricorrente
è soggetto che risulta titolare nel periodo di riferimento a tutti gli effetti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ciò risulta con evidenza dall'estratto conto previdenziale che prodotto e dagli altri documenti offerti in produzione da CP_1
In coerenza con quanto precede, l'art. 9 della L. 223/91 stabilisce pacificamente e in modo articolato le ipotesi di cancellazione dei lavoratori dalle liste di mobilità con la conseguente decadenza dal trattamento di mobilità “Art. 9 Cancellazione del lavoratore
9 dalla lista di mobilità 1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai
trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando: a) rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo
frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente
equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e
che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c)
non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere
impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 6, comma 4; d) non abbia
provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell' del lavoro CP_1
prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6. omissis 6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di
mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando: a) sia stato assunto con contratto a
tempo pieno e indeterminato;
b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione
l'indennità di mobilità; c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità
di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16. Omissis”.
Ne consegue che la ricorrente divenuta titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato è decaduta dal diritto a percepire l'indennità di mobilità viceversa percepita.
La prestazione erogata è dunque divenuta indebita ed il provvedimento notificato appare legittimo, dovendo il debito oggettivamente determinato essere ripetuto.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1
liquidate in euro 1.800,00 oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
10 Milano, 09/04/2025
Il giudice
Francesca Saioni
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
La dott.ssa Francesca Saioni, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 1964/2025 R.G. promossa da:
, Parte_1
rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Saracino, domicilio eletto in Milano, corso di
Porta Vittoria n. 47,
OPPONENTE
contro
, CP_1
rappresentato e difeso dall'avv. Carla Omodei Zorini, domicilio eletto in Milano, via
Savarè n. 1,
RESISTENTE
OGGETTO: indebito, indennità di mobilità.
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
chiedendo che venissero accolte le seguenti domande:
“a - Accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare il provvedimento impugnato e gli
atti ad esso sottesi;
b - Accertare e dichiarare che la somma richiesta dall' con comunicazione del 24 maggio CP_1
2024 non è dovuta per i tutti i motivi indicati nel presente atto e per le seguenti motivazioni;
c - Accertare e dichiarare che la pretesa restituzione risulta prescritta ai sensi della normativa
vigente;
d - Accertare e dichiarare che non vi è stata percezione della somma in questione, e dunque
non vi alcun obbligo di restituzione da parte della ricorrente;
e- In subordine: sentir accertare la minor somma eventualmente dovuta per tutte le ragioni
indicate in ricorso;
f - Con vittoria di spese del giudizio e onorari, oltre IVA, se dovuta, CPA e spese generali
come per legge.
g - In subordine, nella denegata ipotesi di rigetto del ricorso, compensare le spese ex art. 152
disp. Att. c.p.c.”
si è costituito ritualmente contestando la pretese avversaria di cui ha chiesto il CP_1
rigetto.
La causa, vertente su questione di diritto e documentale, è stata discussa e decisa con modalità da remoto.
Ciò posto, la ricorrente attualmente titolare “di pensione e Legge 104/92”, riferisce che,
con nota del 24 maggio 2024, ricevuta in data 11.6.2024, le ha chiesto il CP_1
pagamento della somma complessiva di € 18.480,43 per il periodo dal 15.12.2004 al
30.10.2006 (doc. 1)
Secondo la prospettazione dell' , si tratterebbe di un pagamento non dovuto CP_2
sulla prestazione Mobilità n. 80065/2004 per il seguente motivo: “E' stata corrisposta
indennità di mobilità non spettante” (doc. 2.
L'indebito è riferito nell'arco temporale compreso tra il 15.12.2004 e il 30.10.2006, anni in cui la ricorrente prestava servizio presso la società Boiron.
Si afferma in ricorso che la ricorrente non avrebbe percepito alcuna somma a titolo di disoccupazione negli anni indicati.
2 La ricorrente ha preso servizio presso la società BOIRON il 1°.
2.2004 sino al
29.10.2004 e poi nuovamente dal 1°.12.2004;
Dal 30.10.2004 al 13.12.2004 è stata collocata in mobilità, come documentato dall'estratto conto previdenziale dal quale si evince che la ricorrente:
- dal 1°.
2.2004 al 29.10.2004 era assunta presso LABORATOIRES BOIRON SRL;
- dal 30.10.2004 al 14.12.2004 era in mobilità;
- dal 1°.12.2004 avevo ripreso servizio presso LABORATOIRES BOIRON SRL;
doc. 3)
- dal 1°.12.2024 al 31.12.2006 i contributi previdenziali sono stati regolarmente versati dalla società datrice di lavoro e registrati dall' CP_1
Si afferma in ricorso che, stante la risalente collocazione nel tempo dei fatti contestati,
la documentazione riferita al periodo dal 2004 al 2006 non è più reperibile nemmeno presso negli archivi tempestivamente interpellati. CP_1
Il tentativo di accesso agli atti presso l'ufficio di competenza e nella pagina CP_1
personale online della ricorrente ha dato esito negativo in quanto non risulta presente in archivio documentazione consultabile, risalente all'epoca dei fatti (nella specie: 14 dicembre 2004 e il 31.12.2006).
Il ricorso amministrativo n. presentato dalla ricorrente con CodiceFiscale_1
delibera del 5 settembre 2024, notificata a mezzo raccomandata in data 18 settembre
2024, veniva respinto dall' rendendosi necessaria l'instaurazione del presente CP_3
giudizio.
La ricorrente deduce di non aver percepito alcuna somma;
la prescrizione decennale;
in subordine, chiede la rideterminazione della sanzione al netto delle ritenute fiscali.
Così delineata la fattispecie, il ricorso va respinto in quanto infondato.
Si verte, nel caso concreto, di indebita percezione, da parte della ricorrente, di somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità per il periodo 15/12/2004 – 30/10/2006.
3 Dalle verifiche effettuate da in particolare è emerso che la ricorrente aveva CP_1
cessato, in data 31/12/2003, il rapporto di lavoro intercorso con la datrice di lavoro
Controparte_4
A ciò era seguito, da parte degli uffici, l'accoglimento della domanda di mobilità e l'iscrizione nelle relative liste, con la corresponsione dei previsti importi.
Veniva, infatti, verificato che la ricorrente, dopo la cessazione del rapporto di lavoro si era nuovamente impiegata presso Laboratoires Boiron SRL, con rapporto di lavoro a tempo determinato per il periodo dal 01/02/2004 al 29/10/2004.
Per il periodo suddetto, alla ricorrente non era stata corrisposta alcuna indennità e nessuna somma veniva liquidata.
Successivamente, la ricorrente, dopo breve interruzione, in data 15/12/2004, era stata assunta con contratto a tempo indeterminato dalla medesima, predetta società.
Di tale nuovo rapporto di lavoro non risulta essere stata data alcuna comunicazione all'ente previdenziale che ha provveduto al pagamento dell'indennità di mobilità
spettante, sulla base delle liste formate, in ragione della domanda, fino al 30 ottobre
2006.
L' veniva a conoscenza della sussistenza dell'incompatibilità sopra evidenziata CP_1
solamente nell'anno 2016 e precisamente durante l'istruttoria di domanda avanzata dalla stessa ricorrente per ottenere il proprio estratto conto certificato – ecocert.
Tale domanda veniva presentata in data 7 giugno 2016.
Pertanto, conformemente alle indicazioni della Circolare n. 47 del 2018 sugli CP_1
Indebiti non pensionistici e da TFR, riepilogante la Determinazione presidenziale n.
123 del 26 luglio 2017, il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c.
Tale termine decorre non già e soltanto dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita bensì dal giorno in cui l' ha avuto CP_2
conoscenza dell'insorgenza del credito.
4 In particolare, nel caso in cui - come nella presente fattispecie - l'indebito sia da ricollegare alla omessa segnalazione di fatti incidenti sul diritto alla prestazione da parte del percipiente, il termine di prescrizione decorre dalla data in cui l' ha CP_2
avuto evidenza del credito ovvero dal momento in cui tale credito può essere fatto valere ai sensi dell'art. 2935 c.c.
Ne consegue che non avendo la ricorrente provveduto a comunicare l'avvenuta rioccupazione, il provvedimento con il quale si è contestato il debito del 25 maggio
2024 è intervenuto del tutto tempestivamente posto che solo a seguito dell'istruttoria della richiesta di estratto conto certificativo del 5 febbraio 2016 l' ha potuto CP_2
verificare la sussistenza del debito puntualmente richiesto.
All'esito dell'estratto conto certificativo, l'importo corrisposto dal 15/12/2004 al
30/10/2006 risulta essere stato indebitamente erogato a fronte del rapporto di lavoro instaurato in data 15/12/2004 con Laboratoires Boiron srl.
L'indebita percezione risulta documentalmente acclarata e le somme corrisposte a titolo di indennità di mobilità dalle verifiche contabili effettuate presso l'ufficio della ragioneria dell'ente risultano essere state incassate dalla ricorrente, giuste risultanze del doc. 7, sul quale ci si soffermerà meglio tra breve.
La ricorrente ha proceduto a impugnare amministrativamente la nota di debito del
24 maggio 2024 con ricorso deciso con la delibera n. 2421503 del 04/09/2024 che ne ha deciso il rigetto sulla base delle seguenti dirimenti motivazioni: “Considerato che:
l'art.9, comma 6.a della Legge n. 223/1991 stabilisce che la stipula di un nuovo contratto di
lavoro a tempo pieno e indeterminato determina la cancellazione dalla lista di mobilità e la
decadenza del trattamento economico di mobilità dalla data di assunzione;
la Circolare CP_1
n. 47 del 2018 sugli Indebiti pensionistici e da Tfr, riepilogante la Determinazione
presidenziale n. 123 del 26 luglio 2017, il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti
soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c. La
prescrizione del credito può decorrere: dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della
5 prestazione indebita o dal giorno in cui l'Istituto ha avuto conoscenza dell'insorgenza del
credito. Pertanto, qualora l'indebito sia da ricollegare a situazioni che devono essere
comunicate all' , il termine di prescrizione decorre dalla data della comunicazione, in CP_2
conformità all'articolo 2935 c.c. che dispone la decorrenza del termine prescrizionale dal
giorno in cui il diritto può essere fatto valere. Inoltre, in base al msg. n. 734 del 25 CP_1
febbraio 2020, in attesa dell'emanazione di uno specifico regolamento recante i criteri, i
termini e le modalità di gestione del recupero dei crediti derivanti da indebiti non
pensionistici, si ritiene che alle prestazioni a sostegno del reddito possano applicarsi, in
quanto compatibili, le disposizioni della Circolare n. 47 del 2018 in materia di Indebiti CP_1
su pensioni e TFR;
non avendo la ricorrente provveduto a comunicare l'avvenuta
rioccupazione, l'avviso del 25 maggio 2024 impugnato con ricorso ha tempestivamente
interrotto la prescrizione dell'indebito; da verifiche effettuate presso l'ufficio della Contabilità
le somme contestate risultano state percepite dalla ricorrente.
Come già riportato, la ricorrente eccepisce anche di non aver ricevuto alcuna somma a titolo di indennità di mobilità e deduce pertanto l'inesistenza del credito vantato dall'ente previdenziale.
Peraltro, negli archivi dell'ente risultano pacificamente i pagamenti effettuati (doc. 7)
confermati anche dall'emissione da parte dell' in favore della sig.ra dei CP_1 Parte_1
CUD 2006 e CUD 2007 (riferiti ai redditi 2005 /2006, doc. 8 , dai quali emergono CP_1
pacificamente i redditi percepiti dalla medesima a titolo di indennità di mobilità.
Tali documenti sono stati spediti come di consueto nel mese di marzo dell'anno di emissione con posta ordinaria alla ricorrente e conservati in copia negli archivi dell'Ente.
Inoltre, nella banca dati del portale dell'Agenzia delle Entrate sono presenti le dichiarazioni 770 rilasciate dall' per gli anni 2006 e 2007 da cui risultano i CP_1
pagamenti effettuati (doc. n. 9 . CP_1
6 Si evidenzia inoltre che, qualora gli assegni circolari emessi per il tramite dell'istituto bancario di riferimento (all'epoca Banca Popolare di Bergamo, poi confluita in ) CP_5
non fossero andati a buon fine per qualunque motivo, i medesimi sarebbero stati denunciati per il reincasso da parte della banca ma tale ipotesi non risulta avvenuta con la conseguenza che le somme sono state certamente pagate e non riaccreditate.
Si rammenta che ai sensi dell'art. 7 L 23/1991, viene riconosciuta l'indennità in favore dei lavoratori dipendenti di imprese rientranti nel campo di applicazione dell'integrazione salariale straordinaria che, in possesso di una determinata anzianità
aziendale, si trovino ad essere disoccupati in conseguenza dell'impossibilità da parte dell'impresa, che si sia avvalsa dell'intervento straordinario delle Cassa integrazione guadagni, di reimpiegare tutti i lavoratori sospesi, ovvero siano stati licenziati,
indipendentemente dall'intervento di integrazione salariale, per riduzione o trasformazione di attività o di lavoro.
L'indennità sostituisce ogni altra prestazione di disoccupazione (art. 7, comma 8, L.
cit.) ed è erogata dall' con il Controparte_6
concorso finanziario del datore di lavoro, mediante pagamento rateale di un contributo per ogni lavoratore posto in mobilità.
Gli artt. 7, 8 e 9 della L. 23 luglio 1991, n. 223, disciplinano l'istituto dell'indennità di mobilità, spettante, in presenza di determinati requisiti, ai lavoratori collocati in mobilità, come tali iscritti nelle apposite liste di cui all'art. 6.
L'art. 7, comma 12, L. cit., dispone "L'indennità prevista dal presente articolo è regolata
dalla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione
involontaria, in quanto applicabile, nonchè dalle disposizioni di cui alla L. 9 marzo 1989, n.
88, art. 37".
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza del 6 dicembre 2002, n.
17389, hanno avuto modo di chiarire, proprio con riferimento alla norma suindicata,
che con essa il legislatore ha inteso disciplinare gli aspetti non espressamente - e non
7 diversamente - regolamentati in ordine alla corresponsione dell'indennità di mobilità, rifacendosi testualmente alla normativa già emanata per la regolamentazione di un'altra indennità avente identica matrice causale (la tutela del lavoratore per l'evento della disoccupazione).
Il legislatore dunque si è riportato alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria normativa che, in tal modo, deve considerarsi inserita a tutti gli effetti formali e sostanziali nella nuova norma istitutiva dell'indennità di mobilità, con la conseguenza che, più che di "rinvio" da una norma ad un'altra, deve parlarsi di applicazione diretta di una norma nel suo effettivo contesto letterale e sostanziale, avente per contenuto tutta la disciplina idonea a regolare l'indennità di mobilità. E, del resto, non poteva essere altrimenti, posto che l'indennità di disoccupazione e l'indennità di mobilità presentano, nella finalità e nella struttura, evidenti analogie, rientrando entrambe nel più ampio genus degli ammortizzatori sociali contro lo stato di bisogno dovuto alla disoccupazione (v.
Corte Cost., 9 giugno 2000, n. 184, Corte Cost., 19 luglio 2011, n. 234).
L'indennità di mobilità, quindi regolata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 configura una prestazione previdenziale - che come l'indennità di disoccupazione – ha come presupposto indefettibile lo stato di disoccupazione ovvero l'insussistenza di un rapporto di lavoro.
Nessun dubbio può sorgere sulla indicata natura della indennità in esame che si evince tra l'altro dal comma 8 ("L'indennità di mobilità sostituisce ogni altra prestazione di
disoccupazione nonchè l'indennità di malattia e di maternità eventualmente spettanti") e comma 12 ("L'indennità prevista dal presente articolo è regolata dalla normativa che
disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione involontaria in quanto
applicabile nonchè delle disposizioni di cui della L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 37”) del già
citato L. n. 223 del 1991, art. 7 e dal D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7,
convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236, che - a conferma, appunto, l'indennità di
8 mobilità, regolata dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 configura una prestazione previdenziale - che come l'indennità di disoccupazione - è sostitutiva - nei limiti nello stesso articolo indicato - del trattamento economico goduto dai lavoratori prima della messa in mobilità.
Va comunque segnalata la natura inderogabile della normativa in materia di indennità di mobilità come più volte evidenziato dalla Suprema Corte di Cassazione
(Cass. sez. lav. n. 5009 dell'11/3/2004) che ha statuito che "l'indennità di mobilità ai
lavoratori licenziati, di cui alla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 7 configura una prestazione
previdenziale che trova inderogabile regolamentazione nella normativa legale;
ne consegue che
è invalido ogni patto che valga a modificare la normativa legale sulle forme di previdenza e di
assistenza obbligatorie e sulle contribuzioni e prestazioni relative, o che sia suscettibile di
eludere gli obblighi delle parti attinenti alle suddette materie. (Nella specie la S.C., oltre aveva
rilevato che una conciliazione tra le parti di un rapporto di lavoro non ha efficacia nei riguardi
CP_ dell' che è terzo rispetto al negozio, ha confermato la sentenza impugnata che aveva
escluso, ai fini del calcolo del requisito dell'anzianità di servizio previsto dalla L. cit., art. 16,
la rilevanza dell'accordo con cui le parti avevano pattuito che l'originario rapporto di lavoro
doveva considerarsi sospeso ai soli fini retributivi e previdenziali dalla data del licenziamento
fino ad una data da esse stabilita)". Da tale ricostruzione emerge che nella fattispecie e nel periodo di rilevanza (ovvero 15/12/2004 – 30/10/2006), è venuto a mancare del tutto il presupposto indefettibile della prestazione di mobilità, poiché parte ricorrente
è soggetto che risulta titolare nel periodo di riferimento a tutti gli effetti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Ciò risulta con evidenza dall'estratto conto previdenziale che prodotto e dagli altri documenti offerti in produzione da CP_1
In coerenza con quanto precede, l'art. 9 della L. 223/91 stabilisce pacificamente e in modo articolato le ipotesi di cancellazione dei lavoratori dalle liste di mobilità con la conseguente decadenza dal trattamento di mobilità “Art. 9 Cancellazione del lavoratore
9 dalla lista di mobilità 1. Il lavoratore è cancellato dalla lista di mobilità e decade dai
trattamenti e dalle indennità di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16, quando: a) rifiuti di
essere avviato ad un corso di formazione professionale autorizzato dalla Regione o non lo
frequenti regolarmente;
b) non accetti l'offerta di un lavoro che sia professionalmente
equivalente ovvero, in mancanza di questo, che presenti omogeneità anche intercategoriale e
che, avendo riguardo ai contratti collettivi nazionali di lavoro, sia inquadrato in un livello
retributivo non inferiore del dieci per cento rispetto a quello delle mansioni di provenienza;
c)
non accetti, in mancanza di un lavoro avente le caratteristiche di cui alla lettera b), di essere
impiegato in opere o servizi di pubblica utilità ai sensi dell'art. 6, comma 4; d) non abbia
provveduto a dare preventiva comunicazione alla competente sede dell' del lavoro CP_1
prestato ai sensi dell'art. 8, comma 6. omissis 6. Il lavoratore è cancellato dalla lista di
mobilità, oltre che nei casi di cui al comma 1, quando: a) sia stato assunto con contratto a
tempo pieno e indeterminato;
b) si sia avvalso della facoltà di percepire in un'unica soluzione
l'indennità di mobilità; c) sia scaduto il periodo di godimento dei trattamenti e delle indennità
di cui agli articoli 7, 11, comma 2, e 16. Omissis”.
Ne consegue che la ricorrente divenuta titolare di un contratto di lavoro a tempo indeterminato è decaduta dal diritto a percepire l'indennità di mobilità viceversa percepita.
La prestazione erogata è dunque divenuta indebita ed il provvedimento notificato appare legittimo, dovendo il debito oggettivamente determinato essere ripetuto.
Ne consegue il rigetto del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite sostenute da CP_1
liquidate in euro 1.800,00 oltre al rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA;
3) fissa termine di giorni 60 per il deposito della sentenza.
10 Milano, 09/04/2025
Il giudice
Francesca Saioni
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