Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 24/06/2025, n. 2829 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2829 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord -sezione lavoro- in persona del giudice, dott. Marco Bottino, ha emesso a seguito di deposito di note di trattazione scritta ex art 127 ter cpc, sostitutive dell'udienza del 22.5.25 la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 8589/2023 RG avente ad OGGETTO: nullità contratto a termine, conversione a tempo indeterminato, ripristino rapporto di lavoro, differenze retributive.
vertente
TRA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Abbate Dario Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e dif. dagli Avv. Annarita Bilwiller e Controparte_1
Ivana Cervone
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente:
conversione del contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 25.5.22; ripristino del rapporto di lavoro, risarcimento;
Per parte resistente: Dichiarazione di inammissibilità del ricorso. Rigetto del ricorso. Vittoria di spese, con attribuzione
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso del 7.7.23 il ricorrente premetteva di avere lavorato alle dipendenze della resistente in qualità di autista nel periodo dal 25 giugno 2022 al 31 marzo 2023, in forza di un contratto a tempo determinato stipulato con decorrenza dal 25 maggio 2022 al 24 giugno 2022; successivamente prorogato fino al 12 agosto 2022; poi dal 13 agosto 2022 al 24 ottobre 2022; dal 25 ottobre 2022 al 30 dicembre 2022 e dal 31.12.22 al 31.3.23.
Desumeva di essere stato inquadrato al livello 4 junior del CCNL trasporto quale apprendista lavorando dalle ore 5 alle ore 17 dal lunedì al venerdì e dalle 5 alle 13 il sabato.
Ha evidenziato che, non avendo sottoscritto nessun contratto di assunzione, il rapporto di lavoro tra le parti era sorto senza la forma scritta, essenziale per i contratti a tempo determinato, e non era stato preceduto dal documento di valutazione del rischio, condizione di legittimità ex art 20 del d. lgs. N.
81/15.
Ha concluso come in epigrafe indicato, indicando quale retribuzione mensile di riferimento, utile a determinare il risarcimento ai sensi dell'art 32, comma 5 L. 183/10 la somma di euro 999,23.
Parte resistente si è costituita depositando una lettera di assunzione con contratto part-time di 20 ore settimanali con durata fino al 24.6.22 sottoscritta dal ricorrente in data 25.5.22.
Ha evidenziato che una volta che il primo contratto a termine è stato sottoscritto dal lavoratore il fatto che le successive proroghe non siano da lui firmate non comportasse la nullità della clausola del termine.
Ha eccepito la decadenza dall'impugnazione dei contratti per decorso del termine di cui all'art. 32 L.
183/2010. Ha allegato la sussistenza del documento di valutazione dei rischi.
Nel corso della prima udienza, istaurato il contraddittorio, parte ricorrente ha proposto istanza di verificazione della scrittura privata (lettera di assunzione del 25.5.22) depositata dalla resistente disconoscendo la firma presente in calce al documento stesso. È stata disposta CTU grafologica che ha dato i seguenti esiti. “Le n. 2 sottoscrizioni apposte sulla lettera di assunzione del 25.05.2022 sono da ritenersi ovvero non attribuibili alla mano CP_2
del signor e sono da ritenersi imitazioni effettuate con la tecnica del ricalco”. Parte_1
Parte resistente nel corso nelle note conclusionali di è limitata genericamente ad impugnare la CTU senza fornire specificazioni in ordine alle ragioni dell'impugnazione stessa, senza cioè specificamente censurare né la metodologia seguita, né le risultanze della perizia stessa.
Il ricorso pertanto può trovare accoglimento.
Il comma 4 dell'art. 19 del D.Lgs. 81/2015, in materia di contratti a tempo determinato, stabilisce che,
“con l'eccezione dei rapporti di lavoro di durata non superiore a dodici giorni, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto se non risulta da atto scritto, una copia del quale deve essere consegnata dal datore di lavoro al lavoratore entro cinque giorni lavorativi dall'inizio della prestazione. L'atto scritto contiene, in caso di rinnovo, la specificazione delle esigenze di cui al comma
1 in base alle quali è stipulato;
in caso di proroga dello stesso rapporto tale indicazione è necessaria solo quando il termine complessivo eccede i dodici mesi”.
La circostanza che il lavoratore non abbia sottoscritto alcun contratto di assunzione, determina la nullità del contratto per violazione di norma imperativa, l'apposizione del termine al contratto è priva di effetto o lo stesso è nullo sicché il rapporto di lavoro si trasforma a tempo indeterminato ab origine, cioè dal 25.5.22 e il ricorrente ha diritto al ripristino del rapporto di lavoro con gli effetti risarcitori previsto dall'art. 32 della L.183/2010.
Ne discende la nullità della clausola del termine e la dichiarazione della intercorrenza tra le parti di causa di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, risalente alla data di inizio del rapporto formalmente a termine.
Parte resistente deve essere condannata alla riammissione in servizio della ricorrente per lo svolgimento di mansioni corrispondenti a quelle da ultimo assegnate.
Va accolta la domanda di risarcimento del danno derivato dalla apposizione del termine illegittimo;
con condanna ex art 32, comma 5 L. n. 183/10 a n. 6 mensilità dell'ultima retribuzione pari ad euro 999,23.
Le spese di giudizio e di CTU, liquidate con separato decreto, seguono la soccombenza.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni diversa istanza, deduzione, eccezione disattese così provvede:
In accoglimento della domanda:
- dichiara la nullità del contratto a termine del 25.5.22 e successive proroghe per carenza di forma scritta;
- Accerta la intercorrenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con decorrenza dal 25.5.22
- Condanna la società convenuta alla riammissione in servizio di parte ricorrente per lo svolgimento delle mansioni di autista di livello 4 junior del CCNL Trasporto;
- Condanna parte convenuta al pagamento della complessiva somma di € 5.996,38 a titolo di indennizzo ex art 32, comma 5, L. n. 183/10 oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici
ISTAT ed interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalla data di maturazione retribuzioni mensili al saldo.
- condanna parte resistente alla refusione delle spese che liquida in € 4.600,00 con attribuzione al procuratore di parte ricorrente.
- Spese di ctu con separato decreto
Così deciso in Aversa 24.6.25 IL GIUDICE
Dott. Marco Bottino