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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 14/07/2025, n. 354 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 354 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
N. RG. 1189/2024
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1189 /2025, promossa da
C.F. , nata a [...] l'[...], residente in [...]C.F._1
UN (NO) alla Cascina Palazzi n. 4, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina CARDANI del Foro di Novara parte ricorrente contro
C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
UN (NO), Cascina Palazzi n. 4, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Aina rappresentato parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra , C.F. Parte_1
, nata il [...] in [...], residente in [...] alla Cascina Palazzi C.F._1
n. 4, e il SI. , C.F. , nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] alla Cascina Palazzi n. 4; - Disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità, della FI minore stabilendo la collocazione della medesima Persona_1
e i diritti di visita compatibilmente all'interesse della stessa;
- Disporre che il SI. corrisponda alla ricorrente _1 Per_ l'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento per la FI , entro il giorno 5 di ogni
1 mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Disporre che il SI. sostenga il 100% delle _1 spese scolastiche (ivi comprese tasse scolastiche, libri di testo e gite) secondo gli impegni presi in costanza di matrimonio Per_ e consentendo a di terminare la scuola superiore cui la stessa è già iscritta, fermo resto, per le scelte future (università) la possibilità per le parti, previo accordo, di suddividere le spese nella misura del 50% ciascuno. Disporre, inoltre, che i coniugi dividano nella misura del 50% ciascuno le spese mediche sostenute per la FI non coperte da SSN (ivi comprese quelle dentistiche e per visite specialistiche). Per quanto concerne le spese ricreative e sportive sostenute per la FI, disporre altresì che i coniugi sostengano nella misura del 50% quelle concordate mentre saranno ad esclusivo carico dell'uno o dell'altro le spese per attività non concordate;
- Disporre che il SI. corrisponda _1 in favore dell'esponente un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili ovvero nella misura ritenuta di giustizia per le ragioni di cui in atti;
- Accertare e dichiarare che le condotte in narrativa meglio specificate e tenute nel corso della vita familiare dal SI. costituiscono violazione dei doveri di assistenza morale e materiale Controparte_1 secondo l'art. 143 c.p.c. e l'art. 29 Cost.; accertare e dichiarare che, a seguito di tali condotte la SI. subiva Pt_1 un danno – nella fattispecie – di natura endofamiliare e per l'effetto, condannare il SI. al Controparte_1 risarcimento del danno in favore dell'esponente secondo equità e giustizia. In via istruttoria: Si chiede assumersi prova testimoniale e per interpello sui seguenti capitoli: 1) Vero, prima del matrimonio, la SI.ra lavorava come Pt_1 commessa di vendita a tempo indeterminato presso , con sede in Novara al Controparte_2
Viale Gherzi Luigi 1 B dal 10/08/1994; 2) Vero che tale rapporto di lavoro in particolare cessava il 24/10/1998; 3) Vero che la ricorrente si dimetteva da tale occupazione lavorativa per iniziare a lavorare alle dipendenze del marito nell'Azienda Agricola;
4) Vero che la SI.ra dal 1998 lavorava full time presso Pt_1
l'Azienda Agricola del marito “Il pollaio di VI IN e AN Snc”; 5) Vero che nel 2024 il contratto di lavoro si concludeva per decisione del SI. 6) Vero che nel 2024 non veniva rinnovato il contratto Controparte_1 di lavoro alla ricorrente presso l'Azienda Agricola “Il pollaio di VI IN e AN Snc”; 15 7) Vero che durante il lungo rapporto di lavoro la SI.ra si metteva a disposizione dell'Azienda stessa, lavorando senza Pt_1 orari fissi;
8) Vero che, ad esempio, ella lavorava anche la domenica;
9) Vero che la domenica la madre della ricorrente, SI.ra e il fratello, SI. andavano a fare visita alla SI.ra Parte_2 Persona_2 [...]
; 10) Vero che, in tali occasioni, la SI.ra doveva assentarsi per provvedere alle necessità dell'Azienda; Pt_1 Pt_1
11) Vero che l'odierna ricorrente è sempre stata presente nella vita dell'Azienda Agricola, anche nei momenti più bui e difficili della storia della stessa;
12) Vero che nel corso dell'anno 2003 l'allevamento di pollame dell'Azienda familiare veniva colpita dall'influenza aviaria che decimava il bestiame, con gravi ripercussioni economiche;
13) Vero che nell'anno 2009 l'Azienda Agricola subiva un furto (doc. 07 – denuncia); 14) Vero che nel 2012 l'Azienda veniva duramente colpita dallo scoppio di un incendio che rendeva necessario ricostruire parte degli edifici;
15) Vero che la SI.ra rimaneva sempre accanto al marito;
16) Vero che, in tali episodi, la SI.ra metteva a Pt_1 Pt_1 disposizione le proprie risorse economiche ed il proprio lavoro per consentire all'attività di ripartire;
17) Vero che, sempre in occasione di tali episodi, il SI. si rivolgeva alla moglie chiedendole un aiuto per ricostruire _1
l'Azienda; 18) Vero che nel corso dell'anno 2023 veniva diagnosticata alla SI.ra un'infiammazione per Pt_1 mastite acuta purulenta (doc. 11 – documentazione medica mastite 2023); 19) Vero che Il SI. non si _1 interessava delle condizioni di salute della moglie;
20) Vero che la SI.ra in data 29/01/2024, subiva una Pt_1
“laparoscopia operativa 3D: adesiolisi, isterectomia addominale totale con annessiectomia bilaterale” e veniva dimessa dall'Ospedale in data 02/02/2024; 21) Vero che il giorno seguente la ricorrente lamentando un forte dolore, si recava in pronto soccorso ove, a seguito di visita, veniva ricoverata presso l' fino all' Controparte_3
11/02/2024; 16 22) Vero che il SI. non era presente in occasione di tali interventi, né accompagnava _1 la moglie alle visite / ricoveri;
23) Vero che al rientro a casa, nel febbraio 2024 la SI.ra trovava la casa Pt_1 familiare senza riscaldamento e senza acqua calda (perché la caldaia risultava rotta) e senza luce (si rammostri la Per chat tra la SI.ra e il SI. VI AN); 24) Vero che in tale frangente, si vedeva costretta ad Pt_1
2 andare a casa degli zii per potersi lavare;
25) Vero che nel 2024, subito dopo l'operazione, senza ricevere avviso alcuno da parte del SI. , non veniva alla ricorrente rinnovato il contratto di lavoro presso l'Azienda Agricola _1 familiare;
26) Vero che lo stipendio della SI.ra sino al 2022 confluiva sul conto corrente cointestato ad Pt_1 entrambi i coniugi;
27) Vero che venivano fornite le buste paga della SI.ra a garanzia per l'acquisto della Pt_1
Porsche del SI. Si indicano sin d'ora quali testi la SI.ra (madre della ricorrente), Controparte_1 Parte_2 il SI. (fratello della ricorrente) ed il SI. VI AN (cognato della ricorrente) Persona_2
Parte resistente: NEL MERITO 1) Respingere le domande avverse poiche' infondate in fatto ed in diritto. 2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, c.f.: , nata a [...]_3
Novara il 11.11.1971 a Novara, residente in [...], Cascina Palazzi n. 4, e Controparte_1
c.f..: , nato a [...] il [...] e residente in [...], Cascina Palazzi CodiceFiscale_4
n. 4. 3) Disporre che la casa coniugale, ubicata in UN (NO), Cascina Palazzi n. 4 venga assegnata al signor come riconosciuto dalla parte ricorrente. 4) Disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori Controparte_1 della FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con collocazione prevalente presso la Persona_1 casa del padre. 5) Dichiarare che nulla sia dovuto per il mantenimento della signora . 6) Dichiarare Parte_1 Per_ che nulla si dovuto per il mantenimento di . 7) Dichiarare che ciascun genitore provvederà al mantenimento di Per_
per il periodo in cui la stessa dimora presso ciascun genitore. 8) Dichiarare che il signor e la signora _1 Per_ corrispondano le spese straordinarie per la FI , ciascuno al 50%. 9) Dichiarare che nulla sia dovuto Pt_1 dal signor per asserite violazioni dei doveri di assistenza. 10) Dichiarare che il signor ha _1 Controparte_1 diritto alla quota di 1/2 del conto corrente originario dei coniugi, Intesa San Paolo. 11) Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile di provvedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Chiede altresì ammettersi prove per interpello e per testi sui capitoli di cui in narrativa nonchè prova contraria sulla capitolazione di controparte nella denegata ipotesi di ammissione. Si chiede che venga escussa, laddove l'Ill.mo SInor Giudice lo ritenesse, la FI , al fine di manifestare la di Lei volontà di vivere Persona_1 presso la casa del di Lei padre in UN (NO)
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/6/2024, ha adito il Tribunale di Novara, Parte_1 proponendo domanda di separazione giudiziale con addebito, regolamentazione della prole e risarcimento del danno endofamiliare.
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che il 4 ottobre 1998 aveva sposato _1
(matrimonio concordatario in Novara con atto trascritto nei Registri degli Atti del Comune di Novara dell'anno 1998, n. 9 parte II Serie A dell'anno 1998). Dalla loro unione sono nati ER Per_ (il 21 novembre 2003) e (il 17 agosto 2006). Il loro rapporto si era logorato al punto che aveva chiesto la separazione ma, visto che non erano riusciti a raggiungere un accordo, _1
Ha deciso di ricorrere al Tribunale.
La ricorrente ha, quindi, specificato che, dopo il matrimonio, si trasferiva con presso _1
l'immobile ad uso abitativo sito nel complesso dell'Azienda Agricola IL AI (di proprietà del marito) in Cascina Palazzi a UN (NO) e che aveva deciso di lasciare il suo precedente lavoro per andare a lavorare nell'azienda gestita dal marito. Nonostante gli fosse sempre stato
3 accanto, il marito era sempre meno partecipe della vita familiare e, spesso, aveva atteggiamenti irriguardosi verso di lei: “ il SI. pur vivendo nella casa familiare, durante gli ultimi anni ha smesso di _1 condividere il letto coniugale ed anzi spesso si reca a casa solo per mangiare, dorme sul divano e non dà notizia di sé né chiede notizie della moglie e nemmeno dei figli;
la SI.ra ha sempre messo a disposizione le proprie, seppur Pt_1 limitate, risorse economiche per la famiglia”. Inoltre, il marito non aveva manifestato alcun tipo di interesse verso di lei, nemmeno dopo un'operazione chirurgica: “in data 29/01/2024, subiva una
“laparoscopia operativa 3D: adesiolisi, isterectomia addominale totale con annessiectomia bilaterale” e veniva dimessa dall'Ospedale in data 02/02/2024. Il giorno seguente la ricorrente lamentando un forte dolore, si recava in pronto soccorso ove, a seguito di visita, veniva ricoverata presso l' fino all' 11/02/2024: “per Controparte_3 iperpiressia e rialzo degli indici di flogosi in paziente con ascesso pelvico postchirurgico”. In data 14/02/2024 la ricorrente si recava nuovamente in PS per una “perdita ematica abbondante”, in tale occasione veniva sottoposta a visita ginecologica e le veniva prescritto di proseguire con le terapie già in atto. Al rientro a casa, la SI.ra Pt_1 non solo non veniva supportata dal marito né moralmente (dopo un'operazione e due ricoveri) né fisicamente (che né la accompagnava alle visite, né è stato presente in ospedale), ma, trovava la casa familiare senza riscaldamento e senza acqua calda (perché la caldaia risultava rotta) e senza luce! Ciò non ha preoccupato minimamente il SI.
. Nonostante i ripetuti solleciti della SI.ra nei confronti del marito al fine di trovare una soluzione, _1 Pt_1 Per_ sia per lei essendo in quel periodo degente, sia per che si vedeva costretta ad andare a casa degli zii per potersi lavare, ciò non portava ad alcun risultato”. Peraltro, durante la convalescenza, non le veniva rinnovato il contratto.
Ha precisato, quindi, che dal 3/6/2024, era stata assunta, con la mansione di operava, presso la società “il forno del castello” con sede operativa in Galliate alla Piazza Martiri, con contratto a tempo indeterminato e uno stipendio di circa 1.400,00 € lordi. Ha esposto che il figlio è ER maggiorenne ed economicamente autosufficiente, essendo stato assunto dall'azienda del padre. Per_
, invece, all'epoca del ricorso era ancora minorenne (nelle more è diventata maggiorenne), viveva con la madre e, oltre a frequentare con profitto la scuola superiore Leopardi di Novara, praticava danza e pallavolo.
Ha concluso, quindi, come in epigrafe, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
***
Si è costituito oltre i termini di legge, il quale ha rappresentato che la coppia Controparte_1 era separata di fatto da almeno due anni, che la ricorrente non dormiva più nella casa coniugale dal mese di agosto 2024 e che le asserzioni della controparte erano comunque sfornite di prova. Anzi,
Per_ asseriva di essersi sempre prodigato per la famiglia e per i figli, occupandosi di e di ER che accudiva da solo, dopo che la era andata via di casa: parte ricorrente si è allontanata da Pt_1
Per_ casa dal mese di Agosto del 2024. Il padre prepara per da mangiare, la accompagna a scuola, agli allenamenti,
Per_ alle visite. L'esponente corrisponde in toto nell'interesse della FI le seguenti spese: - Spese scolastiche: Euro 4.800,00 all'anno - Spese per l'attività sportiva: Euro380,00 per l'iscrizione oltre accessori e visite. - Il padre ha Per acquistato la motocicletta per a rate e corrisponde le spese di assicurazione, patente, bolli. - Ha provveduto ad
Per_ Per_ iscrivere a Scuola guida, patente categoria “B”. - Provvederà ad acquistare una autovettura per ed a corrispondere regolarmente le spese di assicurazione e bollo auto. - Procederà ad incaricare una persona per le pulizie
Per_ di casa. Il padre asseconda l'attività sportiva di e la segue nel suo sport ovvero la pallavolo. Parte ricorrente non partecipa e non ha mai partecipato alla corresponsione delle spese di natura straordinaria”. Ha concluso come in epigrafe.
4 2. Lo svolgimento del procedimento. La prima udienza del14/11/2024 è stata rinviata per impedimento del resistente. Alla successiva udienza del 3/12/2024 si è proceduto con l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “ho la residenza presso la casa coniugale ma sono domiciliata a Cameri;
vivo Parte_1 da sola. La casa è in locazione con il pagamento di 300,00 € mensili, di cui 100,00 pagati in nero. Sono proprietaria di un veicolo, che pago a rate. 257,00 € mensili. Lavoro come commessa, contratto a tempo indeterminato a 40 ore settimanali con una retribuzione di circa 1.400,00 netti mensili, ricompresivi di tredicesima e quattordicesima Per_ mensilità. Ho altre spese legate all'assicurazione e ho sempre mantenuto . Da due mesi non provvedo più io al mantenimento. Come vestiario, invece, glielo compro io. Io ho lavorato nell'azienda di mio marito per circa 25 anni;
ho iniziato a lavorare nella macellazione, al negozio. Ho sempre dato la mia disponibilità nell'azienda, portando avanti anche la famiglia. Sono arrivata sino a questo momento per avere un po' di rispetto come madre, donna e moglie. Mi sono trovato senza casa e senza rinnovo del contratto. Mi ha umiliato sul posto di lavoro. Io lavoravo tutti i giorni, ma percepivo comunque la disoccupazione di circa 3.200,00 all'anno, che confluiva sul conto cointestato della San Paolo. Io lavoravo lo stesso. Io ho sempre mantenuto mia FI fino ad agosto di quest'anno. Non mi sono rivolta al Giudice del lavoro per le modalità di licenziamento. Preciso che il 16 gennaio devo essere operata alla mano per una malattia degenerativa”. ha dichiarato: “abito a UN, Cascina Palizzi n. 4; la casa è intestata alla ditta;
Controparte_1
l'amministratore era mio fratello, che è deceduto. Io sono socio al 50%. Stiamo vedendo di sistemare l'azienda. Mia moglie lavorava solo il martedì e giovedì. Mia moglie percepiva una disoccupazione in quanto lavorava meno di 180 giorni. La mia retribuzione attuale è di € 16.000,00; in più attingo dall'azienda se ho delle spese particolari. Mia FI sta facendo il liceo e vive con lei. Mia moglie ha lavorato per circa 19 anni presso la ditta. Come spese ho la rata della moto intestata a me, di cui pago la rata di 95,00 € mensili, oltre 380,00 annui. Io sono intestatario di Per una macchina, pagata 17.000,00 e con rate di 300,00 a partire dal 2021. Le spese per il mantenimento di sono a mio carico (pallavolo 380,00 €, corso di ballo, la scuola privata con retta di 5.700,00 €). L'azienda ha un fatto di circa 800.000 annui, lordi. Da gennaio 204 mio figlio sta lavorando in azienda. Non ho altro da aggiungere. Non ho la disponibilità di mantenere mia moglie, sto già pagando tutto io”.
All'esito dell'udienza (nel corso della quale la è stata allontanata dall'aula a causa del suo Pt_1 comportamento e l'Avv. CARDANI ha eccepito la tardività della costituzione della controparte), il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: “autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto;
dispone che Per_ contribuisca al mantenimento della FI versando l'importo di € 250,00 mensili, Parte_3 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
che l'assegno unico sia percepito al 50% dai genitori;
che contribuisca al mantenimento della moglie versando l'importo di € Parte_3 Per_ 100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese”. Le richieste in ordine all'affido ed al collocamento di sono state dichiarate inammissibili, avendo ella raggiunto la maggiore età. Inoltre, è stata rilevata la tardività della costituzione di e, conseguentemente, l'inammissibilità delle sue Controparte_1 richieste istruttorie.
Alla successiva udienza del 4/3/2025, sono stati sentiti i testimoni (madre Parte_2 della ricorrente) e (fratello della ricorrente), sul seguente capitolo di prova “vero Persona_2 che al rientro a casa, nel febbraio 2024 la SI.ra trovava la casa familiare senza riscaldamento e senza Pt_1
5 acqua calda (perché la caldaia risultava rotta) e senza luce? Si rammostri la chat tra la SI.ra e il SI. Pt_1
VI AN”.
La signora a dichiarato “Sì. Lo so perché mia FI ha lasciato l'ospedale l'11 o il 12 di febbraio Pt_2
e ci ha chiamato perché era dalla sera precedente (il 21 o 22 febbraio) lamentando di essere senza luce e senza riscaldamento. La luce è tornata la sera stessa, il riscaldamento e l'acqua calda no;
è rimasta fino al 3 o 4 di marzo senza riscaldamento e acqua calda. ADR: mia FI ci ha comunicato quello che le stava succedendo. Io non mi sono recata a casa. ADR: io so che la caldaia era andata in blocco ed era da cambiare. Dai racconti di mia FI so che lei ha provato a chiamare suo marito che non le rispondeva e il cognato le avrebbe detto che non _1 pagava le bollette;
Sì. Lo so perché mia FI ha lasciato l'ospedale l'11 o il 12 di febbraio e ci ha chiamato perché era dalla sera precedente (il 21 o 22 febbraio) lamentando di essere senza luce e senza riscaldamento. La luce è tornata la sera stessa, il riscaldamento e l'acqua calda no;
è rimasta fino al 3 o 4 di marzo senza riscaldamento e acqua calda. ADR: mia FI ci ha comunicato quello che le stava succedendo. Io non mi sono recata a casa. ADR: io so che la caldaia era andata in blocco ed era da cambiare. Dai racconti di mia FI so che lei ha provato a chiamare suo marito che non le rispondeva e il cognato le avrebbe detto che non pagava le bollette”. _1
Il SInor ha dichiarato: “Sì, lo so ero sempre al telefono con mia sorella che me lo diceva. ADR: non Pt_1 sono mai andato a casa perché sapevo che mia sorella non era in buoni rapporti con il marito. ADR: non so perché fosse senza riscaldamento, acqua calda e luce. Mia sorella in quel periodo era arrabbiata in seguito all'operazione”.
All'esito dell'udienza, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.; alla successiva udienza del 19/6/2025 le parti si riportavano alle memorie depositate e la causa veniva rimessa in decisione.
3. Le domande delle parti.
3.1. La separazione dei coniugi e la domanda di addebito della ricorrente. Ritiene il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, debba essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni sia di parte ricorrente che di parte resistente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
6 Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente.
Sul punto, va premesso che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento.
Infatti, come insegna la Corte di legittimità, “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, sentena n. 4367 del 25/3/2003). Ne deriva, quindi, che le condotte contrarie ai doveri di cui all'art. 143 c.c., per essere causa di addebito della separazione, devono essere la causa della cessione dell'affectio maritalis e non l'effetto, essendo necessario determinare che tali comportamenti abbiano avuto efficacia causale rispetto alla scelta di interrompere il rapporto coniugale.
Chiaramente, il coniuge che chiede l'addebito della separazione ha l'onere di provare il nesso causale tra le condotte dell'altro coniuge e la sua scelta di separarsi;
è onere, invece, di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione di fonda.
Giova, sul punto, ricordare come, per giurisprudenza costante, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al comportamento contestato (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 11130 del 2022).
Nel caso di specie, tuttavia, la ha omesso di prova efficacemente l'incidenza causale delle Pt_1 condotte del marito, nemmeno delle condotte 'indifferenti', successive alla sua operazione chirurgica, che si inseriscono -per come emerso dall'istruttoria- in un quadro già compromesso e logorato da tempo.
3.2. Le domande relative alla gestione della prole. Al momento del deposito del ricorso, parte Per_ ricorrente chiedeva di regolamentare la posizione di , ancora minorenne all'epoca. Il raggiungimento della maggiore età nel mese di agosto 2024 rende inammissibile la relativa domanda.
7 3.3. Le domande di contributo economico. Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione in atti e delle condizioni economiche delle parti, debba confermarsi l'obbligo di Per_ mantenimento, a carico di , in favore della FI , maggiorenne non _1 autosufficiente, quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti.
In tema, va affermato che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dunque, fatta tale breve premessa, tenuto conto del mantenimento diretto del padre quando la FI sarà con lui, nonché della differente posizione reddituale tra le parti (nemmeno integralmente descritta da , che non ha depositato gli estratti conto dell'ultimo triennio) l'importo _1 Per_ dell'assegno di mantenimento per , va fissato in € 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie vanno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, secondo quanto indicato dal Protocollo di Torino. L'assegno unico universale va ripartito al 50% tra entrambi i genitori.
Parimenti, va confermato l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore della a Pt_1 carico di , pari ad € 100,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni _1 mese, come quantificato nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 20/12/2024: sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “Il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 11611 del 3/5/2025).
Le capacità reddituali di entrambe le parti e la descrizione, seppur molto sommaria, del tenore di vita tenuto nel corso della loro vita coniugale giustifica l'importo indicato.
3.4. La richiesta di risarcimento del danno endo-familiare. ha altresì Parte_1 avanzato richiesta di risarcimento del danno ex art. 473 bis c.p.c., come modificato dal cd. Correttivo Cartabia.
Il danno endo-familiare rappresenta una categoria di danno non patrimoniale, di elaborazione giurisprudenziale, volta a sanzionare tutte le violazioni dei doveri familiari intesi lato sensu. Secondo la Corte di Cassazione, si tratta di un danno che trova il suo fondamento, oltre che gli artt. 2 e 30
8 Cost., anche nell'art. 2059 c.c. che legittima l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in ambito familiare.
Anche in questo caso, chi asserisce di aver subito un danno dalle violazioni dei doveri familiari deve dare prova delle violazioni e del nesso causale tra il danno e l'evento, ex art. 2697 c.c.
Ora, la ricorrente chiede che le sia risarcito il danno patito a seguito delle condotte di che, Pt_1 dopo la sua operazione chirurgica, non solo non le avrebbe prestato assistenza, ma avrebbe interrotto la fornitura delle utenze e messo fuori uso la caldaia, costringendola in casa nonostante faceva freddo e non ci fosse acqua calda.
La domanda di risarcimento del danno si fonda sulle dichiarazioni testimoniali di
[...]
e che hanno riportato le confidenze che aveva fatto loro la ricorrente: Parte_2 Persona_2
i testi hanno dichiarato non essersi recati a casa della in quel periodo e di aver saputo da Pt_1 quest'ultima delle condizioni in cui stava vivendo.
Le prove fornite, tuttavia, non sono sufficienti a provare il danno dedotto dalla ricorrente. Infatti, le dichiarazioni rese dai testimoni rappresentano una testimonianza de relato actoris, per cui priva di forza probatoria e di rilievo ai fini decisori “in tema di prova testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 569 del 15/1/2015).
Peraltro, va anche evidenziato che i testimoni sono la madre e il fratello della ricorrente e, dunque, comunque titolari di un interesse, seppur indiretto, nella causa.
La domanda di risarcimento del danno va, quindi, rigettata.
***
Le spese di lite vanno compensate, stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_4 Controparte_1
Per_
2. non luogo a provvedere sulla richiesta di affido di e di regolamentazione del diritto di visita paterno;
Per_
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI Controparte_1 nella somma di € 250,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche, spese scolastiche, spese sportive, spese per attività ludiche e ricreative), secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino, con decorrenza dalla domanda;
9 4. dispone che l'assegno unico universale sia ripartito al 50% tra i genitori;
5. dispone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 nella somma di € 100,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
6. rigetta la richiesta di addebito della separazione avanzata da Parte_1
7. rigetta la richiesta di risarcimento del danno endo-familiare avanzata da Parte_1
8. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
9. compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 20/7/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
10
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Andrea Ghinetti PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Amoruso GIUDICE REL.
Dott.ssa Veronica Zanin GIUDICE ha pronunciato la seguente SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. RG 1189 /2025, promossa da
C.F. , nata a [...] l'[...], residente in [...]C.F._1
UN (NO) alla Cascina Palazzi n. 4, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Valentina CARDANI del Foro di Novara parte ricorrente contro
C.F. , nato a [...] il [...], residente in [...]C.F._2
UN (NO), Cascina Palazzi n. 4, domicilio eletto presso lo studio del difensore di fiducia Rappresentato e difeso dall'Avv. Enrico Aina rappresentato parte resistente e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione dei coniugi
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente: Dichiarare la separazione personale dei coniugi SI.ra , C.F. Parte_1
, nata il [...] in [...], residente in [...] alla Cascina Palazzi C.F._1
n. 4, e il SI. , C.F. , nato il [...] in [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] alla Cascina Palazzi n. 4; - Disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori, nel rispetto del principio di bigenitorialità, della FI minore stabilendo la collocazione della medesima Persona_1
e i diritti di visita compatibilmente all'interesse della stessa;
- Disporre che il SI. corrisponda alla ricorrente _1 Per_ l'importo di € 250,00 mensili a titolo di contributo di mantenimento per la FI , entro il giorno 5 di ogni
1 mese, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT. Disporre che il SI. sostenga il 100% delle _1 spese scolastiche (ivi comprese tasse scolastiche, libri di testo e gite) secondo gli impegni presi in costanza di matrimonio Per_ e consentendo a di terminare la scuola superiore cui la stessa è già iscritta, fermo resto, per le scelte future (università) la possibilità per le parti, previo accordo, di suddividere le spese nella misura del 50% ciascuno. Disporre, inoltre, che i coniugi dividano nella misura del 50% ciascuno le spese mediche sostenute per la FI non coperte da SSN (ivi comprese quelle dentistiche e per visite specialistiche). Per quanto concerne le spese ricreative e sportive sostenute per la FI, disporre altresì che i coniugi sostengano nella misura del 50% quelle concordate mentre saranno ad esclusivo carico dell'uno o dell'altro le spese per attività non concordate;
- Disporre che il SI. corrisponda _1 in favore dell'esponente un assegno di mantenimento di € 500,00 mensili ovvero nella misura ritenuta di giustizia per le ragioni di cui in atti;
- Accertare e dichiarare che le condotte in narrativa meglio specificate e tenute nel corso della vita familiare dal SI. costituiscono violazione dei doveri di assistenza morale e materiale Controparte_1 secondo l'art. 143 c.p.c. e l'art. 29 Cost.; accertare e dichiarare che, a seguito di tali condotte la SI. subiva Pt_1 un danno – nella fattispecie – di natura endofamiliare e per l'effetto, condannare il SI. al Controparte_1 risarcimento del danno in favore dell'esponente secondo equità e giustizia. In via istruttoria: Si chiede assumersi prova testimoniale e per interpello sui seguenti capitoli: 1) Vero, prima del matrimonio, la SI.ra lavorava come Pt_1 commessa di vendita a tempo indeterminato presso , con sede in Novara al Controparte_2
Viale Gherzi Luigi 1 B dal 10/08/1994; 2) Vero che tale rapporto di lavoro in particolare cessava il 24/10/1998; 3) Vero che la ricorrente si dimetteva da tale occupazione lavorativa per iniziare a lavorare alle dipendenze del marito nell'Azienda Agricola;
4) Vero che la SI.ra dal 1998 lavorava full time presso Pt_1
l'Azienda Agricola del marito “Il pollaio di VI IN e AN Snc”; 5) Vero che nel 2024 il contratto di lavoro si concludeva per decisione del SI. 6) Vero che nel 2024 non veniva rinnovato il contratto Controparte_1 di lavoro alla ricorrente presso l'Azienda Agricola “Il pollaio di VI IN e AN Snc”; 15 7) Vero che durante il lungo rapporto di lavoro la SI.ra si metteva a disposizione dell'Azienda stessa, lavorando senza Pt_1 orari fissi;
8) Vero che, ad esempio, ella lavorava anche la domenica;
9) Vero che la domenica la madre della ricorrente, SI.ra e il fratello, SI. andavano a fare visita alla SI.ra Parte_2 Persona_2 [...]
; 10) Vero che, in tali occasioni, la SI.ra doveva assentarsi per provvedere alle necessità dell'Azienda; Pt_1 Pt_1
11) Vero che l'odierna ricorrente è sempre stata presente nella vita dell'Azienda Agricola, anche nei momenti più bui e difficili della storia della stessa;
12) Vero che nel corso dell'anno 2003 l'allevamento di pollame dell'Azienda familiare veniva colpita dall'influenza aviaria che decimava il bestiame, con gravi ripercussioni economiche;
13) Vero che nell'anno 2009 l'Azienda Agricola subiva un furto (doc. 07 – denuncia); 14) Vero che nel 2012 l'Azienda veniva duramente colpita dallo scoppio di un incendio che rendeva necessario ricostruire parte degli edifici;
15) Vero che la SI.ra rimaneva sempre accanto al marito;
16) Vero che, in tali episodi, la SI.ra metteva a Pt_1 Pt_1 disposizione le proprie risorse economiche ed il proprio lavoro per consentire all'attività di ripartire;
17) Vero che, sempre in occasione di tali episodi, il SI. si rivolgeva alla moglie chiedendole un aiuto per ricostruire _1
l'Azienda; 18) Vero che nel corso dell'anno 2023 veniva diagnosticata alla SI.ra un'infiammazione per Pt_1 mastite acuta purulenta (doc. 11 – documentazione medica mastite 2023); 19) Vero che Il SI. non si _1 interessava delle condizioni di salute della moglie;
20) Vero che la SI.ra in data 29/01/2024, subiva una Pt_1
“laparoscopia operativa 3D: adesiolisi, isterectomia addominale totale con annessiectomia bilaterale” e veniva dimessa dall'Ospedale in data 02/02/2024; 21) Vero che il giorno seguente la ricorrente lamentando un forte dolore, si recava in pronto soccorso ove, a seguito di visita, veniva ricoverata presso l' fino all' Controparte_3
11/02/2024; 16 22) Vero che il SI. non era presente in occasione di tali interventi, né accompagnava _1 la moglie alle visite / ricoveri;
23) Vero che al rientro a casa, nel febbraio 2024 la SI.ra trovava la casa Pt_1 familiare senza riscaldamento e senza acqua calda (perché la caldaia risultava rotta) e senza luce (si rammostri la Per chat tra la SI.ra e il SI. VI AN); 24) Vero che in tale frangente, si vedeva costretta ad Pt_1
2 andare a casa degli zii per potersi lavare;
25) Vero che nel 2024, subito dopo l'operazione, senza ricevere avviso alcuno da parte del SI. , non veniva alla ricorrente rinnovato il contratto di lavoro presso l'Azienda Agricola _1 familiare;
26) Vero che lo stipendio della SI.ra sino al 2022 confluiva sul conto corrente cointestato ad Pt_1 entrambi i coniugi;
27) Vero che venivano fornite le buste paga della SI.ra a garanzia per l'acquisto della Pt_1
Porsche del SI. Si indicano sin d'ora quali testi la SI.ra (madre della ricorrente), Controparte_1 Parte_2 il SI. (fratello della ricorrente) ed il SI. VI AN (cognato della ricorrente) Persona_2
Parte resistente: NEL MERITO 1) Respingere le domande avverse poiche' infondate in fatto ed in diritto. 2) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, c.f.: , nata a [...]_3
Novara il 11.11.1971 a Novara, residente in [...], Cascina Palazzi n. 4, e Controparte_1
c.f..: , nato a [...] il [...] e residente in [...], Cascina Palazzi CodiceFiscale_4
n. 4. 3) Disporre che la casa coniugale, ubicata in UN (NO), Cascina Palazzi n. 4 venga assegnata al signor come riconosciuto dalla parte ricorrente. 4) Disporre l'affidamento congiunto ad entrambi i genitori Controparte_1 della FI maggiorenne ma non economicamente autosufficiente con collocazione prevalente presso la Persona_1 casa del padre. 5) Dichiarare che nulla sia dovuto per il mantenimento della signora . 6) Dichiarare Parte_1 Per_ che nulla si dovuto per il mantenimento di . 7) Dichiarare che ciascun genitore provvederà al mantenimento di Per_
per il periodo in cui la stessa dimora presso ciascun genitore. 8) Dichiarare che il signor e la signora _1 Per_ corrispondano le spese straordinarie per la FI , ciascuno al 50%. 9) Dichiarare che nulla sia dovuto Pt_1 dal signor per asserite violazioni dei doveri di assistenza. 10) Dichiarare che il signor ha _1 Controparte_1 diritto alla quota di 1/2 del conto corrente originario dei coniugi, Intesa San Paolo. 11) Ordinare agli Ufficiali di Stato Civile di provvedere alla annotazione della sentenza ed alle ulteriori incombenze di legge. IN VIA ISTRUTTORIA Chiede altresì ammettersi prove per interpello e per testi sui capitoli di cui in narrativa nonchè prova contraria sulla capitolazione di controparte nella denegata ipotesi di ammissione. Si chiede che venga escussa, laddove l'Ill.mo SInor Giudice lo ritenesse, la FI , al fine di manifestare la di Lei volontà di vivere Persona_1 presso la casa del di Lei padre in UN (NO)
Pubblico Ministero: accoglimento del ricorso, rimettendosi al Giudice circa la determinazione delle condizioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 25/6/2024, ha adito il Tribunale di Novara, Parte_1 proponendo domanda di separazione giudiziale con addebito, regolamentazione della prole e risarcimento del danno endofamiliare.
In particolare, la ricorrente ha rappresentato che il 4 ottobre 1998 aveva sposato _1
(matrimonio concordatario in Novara con atto trascritto nei Registri degli Atti del Comune di Novara dell'anno 1998, n. 9 parte II Serie A dell'anno 1998). Dalla loro unione sono nati ER Per_ (il 21 novembre 2003) e (il 17 agosto 2006). Il loro rapporto si era logorato al punto che aveva chiesto la separazione ma, visto che non erano riusciti a raggiungere un accordo, _1
Ha deciso di ricorrere al Tribunale.
La ricorrente ha, quindi, specificato che, dopo il matrimonio, si trasferiva con presso _1
l'immobile ad uso abitativo sito nel complesso dell'Azienda Agricola IL AI (di proprietà del marito) in Cascina Palazzi a UN (NO) e che aveva deciso di lasciare il suo precedente lavoro per andare a lavorare nell'azienda gestita dal marito. Nonostante gli fosse sempre stato
3 accanto, il marito era sempre meno partecipe della vita familiare e, spesso, aveva atteggiamenti irriguardosi verso di lei: “ il SI. pur vivendo nella casa familiare, durante gli ultimi anni ha smesso di _1 condividere il letto coniugale ed anzi spesso si reca a casa solo per mangiare, dorme sul divano e non dà notizia di sé né chiede notizie della moglie e nemmeno dei figli;
la SI.ra ha sempre messo a disposizione le proprie, seppur Pt_1 limitate, risorse economiche per la famiglia”. Inoltre, il marito non aveva manifestato alcun tipo di interesse verso di lei, nemmeno dopo un'operazione chirurgica: “in data 29/01/2024, subiva una
“laparoscopia operativa 3D: adesiolisi, isterectomia addominale totale con annessiectomia bilaterale” e veniva dimessa dall'Ospedale in data 02/02/2024. Il giorno seguente la ricorrente lamentando un forte dolore, si recava in pronto soccorso ove, a seguito di visita, veniva ricoverata presso l' fino all' 11/02/2024: “per Controparte_3 iperpiressia e rialzo degli indici di flogosi in paziente con ascesso pelvico postchirurgico”. In data 14/02/2024 la ricorrente si recava nuovamente in PS per una “perdita ematica abbondante”, in tale occasione veniva sottoposta a visita ginecologica e le veniva prescritto di proseguire con le terapie già in atto. Al rientro a casa, la SI.ra Pt_1 non solo non veniva supportata dal marito né moralmente (dopo un'operazione e due ricoveri) né fisicamente (che né la accompagnava alle visite, né è stato presente in ospedale), ma, trovava la casa familiare senza riscaldamento e senza acqua calda (perché la caldaia risultava rotta) e senza luce! Ciò non ha preoccupato minimamente il SI.
. Nonostante i ripetuti solleciti della SI.ra nei confronti del marito al fine di trovare una soluzione, _1 Pt_1 Per_ sia per lei essendo in quel periodo degente, sia per che si vedeva costretta ad andare a casa degli zii per potersi lavare, ciò non portava ad alcun risultato”. Peraltro, durante la convalescenza, non le veniva rinnovato il contratto.
Ha precisato, quindi, che dal 3/6/2024, era stata assunta, con la mansione di operava, presso la società “il forno del castello” con sede operativa in Galliate alla Piazza Martiri, con contratto a tempo indeterminato e uno stipendio di circa 1.400,00 € lordi. Ha esposto che il figlio è ER maggiorenne ed economicamente autosufficiente, essendo stato assunto dall'azienda del padre. Per_
, invece, all'epoca del ricorso era ancora minorenne (nelle more è diventata maggiorenne), viveva con la madre e, oltre a frequentare con profitto la scuola superiore Leopardi di Novara, praticava danza e pallavolo.
Ha concluso, quindi, come in epigrafe, chiedendo l'accoglimento del ricorso.
***
Si è costituito oltre i termini di legge, il quale ha rappresentato che la coppia Controparte_1 era separata di fatto da almeno due anni, che la ricorrente non dormiva più nella casa coniugale dal mese di agosto 2024 e che le asserzioni della controparte erano comunque sfornite di prova. Anzi,
Per_ asseriva di essersi sempre prodigato per la famiglia e per i figli, occupandosi di e di ER che accudiva da solo, dopo che la era andata via di casa: parte ricorrente si è allontanata da Pt_1
Per_ casa dal mese di Agosto del 2024. Il padre prepara per da mangiare, la accompagna a scuola, agli allenamenti,
Per_ alle visite. L'esponente corrisponde in toto nell'interesse della FI le seguenti spese: - Spese scolastiche: Euro 4.800,00 all'anno - Spese per l'attività sportiva: Euro380,00 per l'iscrizione oltre accessori e visite. - Il padre ha Per acquistato la motocicletta per a rate e corrisponde le spese di assicurazione, patente, bolli. - Ha provveduto ad
Per_ Per_ iscrivere a Scuola guida, patente categoria “B”. - Provvederà ad acquistare una autovettura per ed a corrispondere regolarmente le spese di assicurazione e bollo auto. - Procederà ad incaricare una persona per le pulizie
Per_ di casa. Il padre asseconda l'attività sportiva di e la segue nel suo sport ovvero la pallavolo. Parte ricorrente non partecipa e non ha mai partecipato alla corresponsione delle spese di natura straordinaria”. Ha concluso come in epigrafe.
4 2. Lo svolgimento del procedimento. La prima udienza del14/11/2024 è stata rinviata per impedimento del resistente. Alla successiva udienza del 3/12/2024 si è proceduto con l'interrogatorio libero delle parti. ha dichiarato: “ho la residenza presso la casa coniugale ma sono domiciliata a Cameri;
vivo Parte_1 da sola. La casa è in locazione con il pagamento di 300,00 € mensili, di cui 100,00 pagati in nero. Sono proprietaria di un veicolo, che pago a rate. 257,00 € mensili. Lavoro come commessa, contratto a tempo indeterminato a 40 ore settimanali con una retribuzione di circa 1.400,00 netti mensili, ricompresivi di tredicesima e quattordicesima Per_ mensilità. Ho altre spese legate all'assicurazione e ho sempre mantenuto . Da due mesi non provvedo più io al mantenimento. Come vestiario, invece, glielo compro io. Io ho lavorato nell'azienda di mio marito per circa 25 anni;
ho iniziato a lavorare nella macellazione, al negozio. Ho sempre dato la mia disponibilità nell'azienda, portando avanti anche la famiglia. Sono arrivata sino a questo momento per avere un po' di rispetto come madre, donna e moglie. Mi sono trovato senza casa e senza rinnovo del contratto. Mi ha umiliato sul posto di lavoro. Io lavoravo tutti i giorni, ma percepivo comunque la disoccupazione di circa 3.200,00 all'anno, che confluiva sul conto cointestato della San Paolo. Io lavoravo lo stesso. Io ho sempre mantenuto mia FI fino ad agosto di quest'anno. Non mi sono rivolta al Giudice del lavoro per le modalità di licenziamento. Preciso che il 16 gennaio devo essere operata alla mano per una malattia degenerativa”. ha dichiarato: “abito a UN, Cascina Palizzi n. 4; la casa è intestata alla ditta;
Controparte_1
l'amministratore era mio fratello, che è deceduto. Io sono socio al 50%. Stiamo vedendo di sistemare l'azienda. Mia moglie lavorava solo il martedì e giovedì. Mia moglie percepiva una disoccupazione in quanto lavorava meno di 180 giorni. La mia retribuzione attuale è di € 16.000,00; in più attingo dall'azienda se ho delle spese particolari. Mia FI sta facendo il liceo e vive con lei. Mia moglie ha lavorato per circa 19 anni presso la ditta. Come spese ho la rata della moto intestata a me, di cui pago la rata di 95,00 € mensili, oltre 380,00 annui. Io sono intestatario di Per una macchina, pagata 17.000,00 e con rate di 300,00 a partire dal 2021. Le spese per il mantenimento di sono a mio carico (pallavolo 380,00 €, corso di ballo, la scuola privata con retta di 5.700,00 €). L'azienda ha un fatto di circa 800.000 annui, lordi. Da gennaio 204 mio figlio sta lavorando in azienda. Non ho altro da aggiungere. Non ho la disponibilità di mantenere mia moglie, sto già pagando tutto io”.
All'esito dell'udienza (nel corso della quale la è stata allontanata dall'aula a causa del suo Pt_1 comportamento e l'Avv. CARDANI ha eccepito la tardività della costituzione della controparte), il Giudice ha adottato i seguenti provvedimenti provvisori: “autorizza i coniugi a vivere separatamente, con facoltà di interrompere la convivenza e la coabitazione, ma con l'obbligo del reciproco rispetto;
dispone che Per_ contribuisca al mantenimento della FI versando l'importo di € 250,00 mensili, Parte_3 entro il giorno 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
che le spese straordinarie siano poste a carico dei genitori al 50% secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino;
che l'assegno unico sia percepito al 50% dai genitori;
che contribuisca al mantenimento della moglie versando l'importo di € Parte_3 Per_ 100,00 mensili, entro il giorno 5 di ogni mese”. Le richieste in ordine all'affido ed al collocamento di sono state dichiarate inammissibili, avendo ella raggiunto la maggiore età. Inoltre, è stata rilevata la tardività della costituzione di e, conseguentemente, l'inammissibilità delle sue Controparte_1 richieste istruttorie.
Alla successiva udienza del 4/3/2025, sono stati sentiti i testimoni (madre Parte_2 della ricorrente) e (fratello della ricorrente), sul seguente capitolo di prova “vero Persona_2 che al rientro a casa, nel febbraio 2024 la SI.ra trovava la casa familiare senza riscaldamento e senza Pt_1
5 acqua calda (perché la caldaia risultava rotta) e senza luce? Si rammostri la chat tra la SI.ra e il SI. Pt_1
VI AN”.
La signora a dichiarato “Sì. Lo so perché mia FI ha lasciato l'ospedale l'11 o il 12 di febbraio Pt_2
e ci ha chiamato perché era dalla sera precedente (il 21 o 22 febbraio) lamentando di essere senza luce e senza riscaldamento. La luce è tornata la sera stessa, il riscaldamento e l'acqua calda no;
è rimasta fino al 3 o 4 di marzo senza riscaldamento e acqua calda. ADR: mia FI ci ha comunicato quello che le stava succedendo. Io non mi sono recata a casa. ADR: io so che la caldaia era andata in blocco ed era da cambiare. Dai racconti di mia FI so che lei ha provato a chiamare suo marito che non le rispondeva e il cognato le avrebbe detto che non _1 pagava le bollette;
Sì. Lo so perché mia FI ha lasciato l'ospedale l'11 o il 12 di febbraio e ci ha chiamato perché era dalla sera precedente (il 21 o 22 febbraio) lamentando di essere senza luce e senza riscaldamento. La luce è tornata la sera stessa, il riscaldamento e l'acqua calda no;
è rimasta fino al 3 o 4 di marzo senza riscaldamento e acqua calda. ADR: mia FI ci ha comunicato quello che le stava succedendo. Io non mi sono recata a casa. ADR: io so che la caldaia era andata in blocco ed era da cambiare. Dai racconti di mia FI so che lei ha provato a chiamare suo marito che non le rispondeva e il cognato le avrebbe detto che non pagava le bollette”. _1
Il SInor ha dichiarato: “Sì, lo so ero sempre al telefono con mia sorella che me lo diceva. ADR: non Pt_1 sono mai andato a casa perché sapevo che mia sorella non era in buoni rapporti con il marito. ADR: non so perché fosse senza riscaldamento, acqua calda e luce. Mia sorella in quel periodo era arrabbiata in seguito all'operazione”.
All'esito dell'udienza, la causa veniva rimessa in decisione ai sensi dell'art. 473 bis.28 c.p.c.; alla successiva udienza del 19/6/2025 le parti si riportavano alle memorie depositate e la causa veniva rimessa in decisione.
3. Le domande delle parti.
3.1. La separazione dei coniugi e la domanda di addebito della ricorrente. Ritiene il Collegio che la domanda di separazione personale dei coniugi, avanzata da entrambe le parti, debba essere accolta, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni sia di parte ricorrente che di parte resistente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
6 Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
Deve essere, invece, rigettata la domanda di addebito della separazione formulata da parte ricorrente.
Sul punto, va premesso che la pronuncia di addebito della separazione postula che la situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza o di grave pregiudizio per la prole sia imputabile ai comportamenti coscienti e volontari di uno dei coniugi: l'addebito, dunque, presuppone la prova rigorosa non solo del comportamento oggettivamente riprovevole e dell'imputabilità dello stesso al coniuge assertivamente colpevole, ma anche del rapporto eziologico tra la condotta contraria ai doveri del matrimonio ed il suo fallimento.
Infatti, come insegna la Corte di legittimità, “in tema di separazione personale dei coniugi, la pronuncia di addebito non può fondarsi sulla sola violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi essendo, invece, necessario, accertare se tale violazione abbia assunto efficacia causale nella determinazione della crisi coniugale. L'accertamento dell'efficacia causale delle violazioni dei doveri coniugali sul fallimento della convivenza coniugale postula una valutazione complessiva del comportamento di entrambi i coniugi, ben potendo la prova di determinati comportamenti di un coniuge influire sulla valutazione dell'efficacia causale dei comportamenti dell'altro” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, sentena n. 4367 del 25/3/2003). Ne deriva, quindi, che le condotte contrarie ai doveri di cui all'art. 143 c.c., per essere causa di addebito della separazione, devono essere la causa della cessione dell'affectio maritalis e non l'effetto, essendo necessario determinare che tali comportamenti abbiano avuto efficacia causale rispetto alla scelta di interrompere il rapporto coniugale.
Chiaramente, il coniuge che chiede l'addebito della separazione ha l'onere di provare il nesso causale tra le condotte dell'altro coniuge e la sua scelta di separarsi;
è onere, invece, di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione di fonda.
Giova, sul punto, ricordare come, per giurisprudenza costante, grava sulla parte che richieda l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale rispetto al comportamento contestato (cfr., Cass., Sez. 1, ordinanza n. 11130 del 2022).
Nel caso di specie, tuttavia, la ha omesso di prova efficacemente l'incidenza causale delle Pt_1 condotte del marito, nemmeno delle condotte 'indifferenti', successive alla sua operazione chirurgica, che si inseriscono -per come emerso dall'istruttoria- in un quadro già compromesso e logorato da tempo.
3.2. Le domande relative alla gestione della prole. Al momento del deposito del ricorso, parte Per_ ricorrente chiedeva di regolamentare la posizione di , ancora minorenne all'epoca. Il raggiungimento della maggiore età nel mese di agosto 2024 rende inammissibile la relativa domanda.
7 3.3. Le domande di contributo economico. Ritiene il Collegio che, alla luce della documentazione in atti e delle condizioni economiche delle parti, debba confermarsi l'obbligo di Per_ mantenimento, a carico di , in favore della FI , maggiorenne non _1 autosufficiente, quanto già disposto in sede di provvedimenti provvisori ed urgenti.
In tema, va affermato che ai sensi dell'art. 337 ter c.c. ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
il giudice stabilisce, ove necessario, la corresponsione di un assegno periodico al fine di realizzare il principio di proporzionalità, da determinare considerando le attuali esigenze del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le risorse economiche di entrambi i genitori, la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Dunque, fatta tale breve premessa, tenuto conto del mantenimento diretto del padre quando la FI sarà con lui, nonché della differente posizione reddituale tra le parti (nemmeno integralmente descritta da , che non ha depositato gli estratti conto dell'ultimo triennio) l'importo _1 Per_ dell'assegno di mantenimento per , va fissato in € 250,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni mese.
Le spese straordinarie vanno ripartite al 50% tra entrambi i genitori, secondo quanto indicato dal Protocollo di Torino. L'assegno unico universale va ripartito al 50% tra entrambi i genitori.
Parimenti, va confermato l'ammontare dell'assegno di mantenimento in favore della a Pt_1 carico di , pari ad € 100,00, oltre rivalutazione ISTAT, da versarsi entro il 5 di ogni _1 mese, come quantificato nell'ordinanza ex art. 473 bis.22 c.p.c. emessa in data 20/12/2024: sul punto, la Corte di Cassazione ha statuito che “Il giudice di merito, per quantificare l'assegno di mantenimento spettante al coniuge, cui non sia addebitabile la separazione, deve accertare, quale indispensabile elemento di riferimento, il tenore di vita di cui la coppia abbia goduto durante la convivenza, quale situazione condizionante la qualità e la quantità delle esigenze del richiedente, accertando le disponibilità patrimoniali dell'onerato. A tal fine, il giudice non può limitarsi a considerare soltanto il reddito emergente dalla documentazione fiscale prodotta, ma deve tenere conto anche degli altri elementi di ordine economico, o comunque apprezzabili in termini economici, diversi dal reddito dell'onerato, suscettibili di incidere sulle condizioni delle parti, quali la disponibilità di un consistente patrimonio, anche mobiliare, e la conduzione di uno stile di vita particolarmente agiato e lussuoso, la percezione di redditi occultati al fisco, che possono essere portati ad emersione attraverso strumenti processuali officiosi, come le indagini di polizia tributaria o l'espletamento di una consulenza tecnica” (cfr., ex plurimis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 11611 del 3/5/2025).
Le capacità reddituali di entrambe le parti e la descrizione, seppur molto sommaria, del tenore di vita tenuto nel corso della loro vita coniugale giustifica l'importo indicato.
3.4. La richiesta di risarcimento del danno endo-familiare. ha altresì Parte_1 avanzato richiesta di risarcimento del danno ex art. 473 bis c.p.c., come modificato dal cd. Correttivo Cartabia.
Il danno endo-familiare rappresenta una categoria di danno non patrimoniale, di elaborazione giurisprudenziale, volta a sanzionare tutte le violazioni dei doveri familiari intesi lato sensu. Secondo la Corte di Cassazione, si tratta di un danno che trova il suo fondamento, oltre che gli artt. 2 e 30
8 Cost., anche nell'art. 2059 c.c. che legittima l'esercizio di un'autonoma azione volta al risarcimento del danno non patrimoniale sofferto in ambito familiare.
Anche in questo caso, chi asserisce di aver subito un danno dalle violazioni dei doveri familiari deve dare prova delle violazioni e del nesso causale tra il danno e l'evento, ex art. 2697 c.c.
Ora, la ricorrente chiede che le sia risarcito il danno patito a seguito delle condotte di che, Pt_1 dopo la sua operazione chirurgica, non solo non le avrebbe prestato assistenza, ma avrebbe interrotto la fornitura delle utenze e messo fuori uso la caldaia, costringendola in casa nonostante faceva freddo e non ci fosse acqua calda.
La domanda di risarcimento del danno si fonda sulle dichiarazioni testimoniali di
[...]
e che hanno riportato le confidenze che aveva fatto loro la ricorrente: Parte_2 Persona_2
i testi hanno dichiarato non essersi recati a casa della in quel periodo e di aver saputo da Pt_1 quest'ultima delle condizioni in cui stava vivendo.
Le prove fornite, tuttavia, non sono sufficienti a provare il danno dedotto dalla ricorrente. Infatti, le dichiarazioni rese dai testimoni rappresentano una testimonianza de relato actoris, per cui priva di forza probatoria e di rilievo ai fini decisori “in tema di prova testimoniale, i testimoni “de relato actoris” sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla, in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni "de relato" in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffragano la credibilità” (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1, sentenza n. 569 del 15/1/2015).
Peraltro, va anche evidenziato che i testimoni sono la madre e il fratello della ricorrente e, dunque, comunque titolari di un interesse, seppur indiretto, nella causa.
La domanda di risarcimento del danno va, quindi, rigettata.
***
Le spese di lite vanno compensate, stante la natura della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_4 Controparte_1
Per_
2. non luogo a provvedere sulla richiesta di affido di e di regolamentazione del diritto di visita paterno;
Per_
3. pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della FI Controparte_1 nella somma di € 250,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge, oltre il 50% delle spese straordinarie (spese mediche, spese scolastiche, spese sportive, spese per attività ludiche e ricreative), secondo quanto indicato dal Protocollo del Tribunale di Torino, con decorrenza dalla domanda;
9 4. dispone che l'assegno unico universale sia ripartito al 50% tra i genitori;
5. dispone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie Controparte_1 nella somma di € 100,00, da versarsi entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione Istat per legge;
6. rigetta la richiesta di addebito della separazione avanzata da Parte_1
7. rigetta la richiesta di risarcimento del danno endo-familiare avanzata da Parte_1
8. dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
9. compensa le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara in data 20/7/2025
Il Presidente
Dott. Andrea Ghinetti
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria Amoruso
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