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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 23/10/2025, n. 2609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2609 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice del lavoro dott. Luca Notarangelo, all'esito dell'udienza di discussione del 23.10.2025, sostituita dal deposito di note scritte a norma dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 6764/2023 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. MARGARITO SANDRA Parte_1
Ricorrente nei confronti di con l'avv. FLORIO FABRIZIA CP_1
Resistente
OGGETTO: art. 445-bis co. 6 c.p.c. – pensione inabilità civile
***
FATTO E DIRITTO
Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla pensione di inabilità e la condanna dell' CP_1 al pagamento della prestazione, contestando le conclusioni del CTU nominato in fase di ATP. CP_ L' ha contestato gli avversi assunti, concludendo per il rigetto del ricorso.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per difetto del requisito sanitario.
La materia è disciplinata dal D.L. 30/1/1971 n. 5, convertito con modificazioni in L. 30/3/1971 n. 118; in particolare, in base all'art. 12, il requisito sanitario necessario per la pensione è costituito dalla totale inabilità lavorativa (100%). Tanto premesso in diritto, nel caso di specie il CTU ha così concluso: “Esaminata la documentazione sanitaria in atti e sulla base delle risultanze cliniche e anamnestiche posso affermare che il signor di anni 38 è affetto da: Disturbo Parte_1 dell'umore NAS in deficit intellettivo di lieve grado (Q.I. 61), discontrollo degli impulsi cod. 1204 inv. 75% ; Artrosi cervicale cod. 7008 inv. 12%;Ernia iatale cod. 6454 inv. 10%.Trattasi di un uomo
38enne in discrete condizioni generali, in cura presso il CSM di Campi Salentina per un quadro psichiatrico caratterizzato da deflessione del tono dell'umore con discontrollo degli impulsi in deficit intellettivo di lieve grado (Q.I. 61). La condizione psicopatologica del CO è rappresentata da manifestazioni di disturbo dell'umore che si caratterizza per sentimenti negativi con comportamenti impulsivi in condizioni di stress emotivo. È in trattamento psicofarmacologico con equilibratore del tono dell'umore, antidepressivo e ansiolitico. Comunque, il ricorrente si presenta collaborante, ben orientato secondo i parametri spazio-tempo, risponde in maniera adeguata alle semplici domande, ha buone capacità mnesiche e anche le capacità sociali sembrano conservate. Il lieve deficit intellettivo non comporta nel un Parte_1 significativo deficit cognitivo. In base alle suddette considerazioni i disturbi del si possono Parte_1 inquadrare per analogia, rispetto ad infermità di analoga gravità, nel codice 1204 in misura del 75%.
L'esame obiettivo del ricorrente ha evidenziato una patologia del rachide cervicale a scarsa incidenza funzionale che si concretizza essenzialmente in sintomatologia algica senza evidenti limitazioni funzionali. Pertanto, tenuto conto del danno biologico-funzionale riscontrato, ivi compresa la “sofferenza delle fibre sensitive del mediano sinistro”, la patologia osteoarticolare del ricorrente può essere valutata per analogia in misura del 12% con il cod. 7008. Scarso rilievo medicolegale assume, in assenza di evidente sintomatologia, la documentata ernia iatale che può essere valutata in misura del 10% con il cod. 6454. Considerato il quadro clinico-anamnestico, la documentazione in atti e la valutazione globale delle infermità eseguita ai sensi del DM 05/02/92, si conclude che il signor di anni 38 è invalido con riduzione permanente della Parte_1 capacità lavorativa in misura dell'80%, ma non è del tutto inabile.”
Non vi sono motivi per non aderire alle conclusioni cui è pervenuto il CTU attraverso un accurato esame clinico, stante anche la genericità delle contestazioni opposte dalle parti, che non sono tali da validamente contrastare i risultati peritali.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili ex art. 152 disp. att. c.p.c.
***
P. Q. M.
Il Giudice, visto l'art. 127 ter c.p.c., definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data
18.04.2024 da nei confronti dell' così provvede: Parte_1 CP_1
1. Rigetta il ricorso.
2. Spese irripetibili.
Lecce, lì 23.10.2025
Il Giudice
Dott. Luca Notarangelo