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Sentenza 26 aprile 2025
Sentenza 26 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 26/04/2025, n. 339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 339 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composto dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 91 del Ruolo Generale V.G. delle cause dell'anno 2025,
T R A
(c.f.: ), rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Mercedes Salento, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Mercedes Salento, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: separazione consensuale.
Per l'udienza del 20 marzo 2025 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente la pronuncia della separazione alle condizioni tra loro concordate e specificate in atti. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto depositato il 10.1.2025, le parti indicate in epigrafe hanno esposto: di aver contratto matrimonio secondo il rito concordatario il 4.6.1992 in Taviano
(LE), in regime economico di separazione dei beni;
che dalla loro unione erano nati Per_1 il 27.7.1994 e 31.5.2000; che sia i figli sia le parti erano percettori di reddito proprio;
Per_2 che, a causa del venir meno dell'affectio coniugalis, il rapporto coniugale era irrimediabilmente in crisi. Tanto premesso, hanno chiesto che fosse dichiarata la separazione dei coniugi, alle condizioni indicate in ricorso.
Rileva il Tribunale che sussistono, anche alla luce della documentazione prodotta dalle parti, i presupposti per la declaratoria richiesta. Le comuni deduzioni dei coniugi, infatti, confermano che è irrevocabilmente venuta meno la comunione morale e materiale, presupposto irrinunciabile del matrimonio.
L'intollerabilità della convivenza tra le parti può ritenersi, quindi, circostanza pacifica e conclamata e nessun elemento processuale consente di prospettare come concreta o semplicemente probabile una ipotesi di ricostruzione dell'unione familiare.
Quanto alla regolamentazione dei rapporti tra le parti, le condizioni indicate in ricorso non risultano in contrasto con i criteri di legge, sicché non vi è ragione per discostarsene, in mancanza di prole minorenne.
La regolamentazione richiesta dalle parti può dunque essere posta a base della presente decisione, così come specificato in dispositivo.
Nulla va disposto per le spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da Parte_1
e con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...] Controparte_1
a) omologa la separazione consensuale dei coniugi e Parte_1 [...] che hanno contratto matrimonio il 4.6.1992 in Taviano (LE), trascritto nei CP_1 registri di matrimonio di quel Comune al n. 22 Parte II Serie A anno 1992, alle condizioni indicate nel ricorso introduttivo del presente giudizio;
b) nulla per le spese;
c) dispone che la presente sentenza, dopo il suo passaggio in giudicato, sia trasmessa all'Ufficiale dello stato civile territorialmente competente per gli adempimenti previsti dall'art. 69 D.P.R. 396/2000.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 28 marzo 2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore