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Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 12/02/2025, n. 151 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 151 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI FERRARA
SEZIONE CIVILE
Il Giudice del Tribunale Ordinario di Ferrara, SEZIONE CIVILE, dr. Mauro
Martinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2117/2024 del R.A.C.C. in data 05/11/2024, introdotta d a
- (C.F. ) con il patrocinio Parte_1 C.F._1
dell'avv. FORLANI GIACOMO, elettivamente domiciliato all'Indirizzo
Telematico del difensore
RICORRENTE
c o n t r o
- (C.F. CP_1 Controparte_2 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE avente per oggetto: Altri istituti relativi allo stato della persona ed ai diritti della personalita, viste le conclusioni assunte all'udienza del 12 febbraio 2025
CONCLUSIONI
- per : “Voglia l'Illustrissimo Tribunale, autorizzare Parte_1
la signora alla cremazione del fi-glio Parte_1 Persona_1
ed alla dispersione delle ceneri in base alle normative vigenti di cui al DPR
285/1990, in assenza della volontà del padre di , Persona_1 [...]
in quanto da anni irreperibile” Parte_2
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Pag. 1 ha adito l'intestato Tribunale al fine di ottenere la Parte_1
autorizzazione alla cremazione del figlio e alla Persona_1
dispersione delle ceneri, posto il rifiuto opposto dal dirigente del
Pa Comune irandola sull'assunto che “la domanda è firmata unicamente
[... dalla sig.ra , mentre risulta assente la firma del sig. Parte_1
che per quanto noto a questo ufficio, risulta Parte_2
essere padre del defunto a tutti gli effetti di legge”.
Instaurato il contraddittorio correttamente il convenuto è rimasto contumace.
La domanda è fondata.
Come allegato dalla parte ricorrente, è provato che il padre di
[...]
, è irreperibile sul suolo italiano da Per_1 Parte_4
oltre dieci anni. Ciò risulta dalla sentenza di scioglimento del vincolo matrimoniale (all. 3), nonché dal decreto del Prefetto (doc. 4) nella procedura per la modifica del cognome di . Per_1
Tale decreto dà altresì atto che l'unico genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore era . Parte_1
Parte ricorrente ha altresì provato – attraverso la dichiarazione della teste – che aveva manifestato la propria Testimone_1 Per_1
volontà di essere cremato nel caso di morte.
Ciò posto, si evidenzia che sebbene dalla lettura degli artt. 79 d.p.r.
285/1990, art. 3, III comma l. 130/2011 e legge regionale 19/2004 si evinca che per la cremazione sia necessaria una volontà testamentaria espressa ovvero la dichiarazione dei parenti più prossimi (nel caso di specie i genitori), tuttavia nel caso di specie l'irreperibilità del padre biologico di rende impossibile la manifestazione del consenso da Per_1
parte di quest'ultimo.
Sul punto si è espresso il Tribunale di Genova del 1 giugno 2022, con principio di diritto del tutto condivisibile: “rilevato che, quanto al parente
Pag. 2 più prossimo, si deve interpretare la norma in modo che la stessa sia applicabile e quindi considerando quali parenti abilitati a esprimere la volontà quelli più prossimi reperibili e presenti nella vita del defunto, in quanto altrimenti un parente (nella specie un genitore) che si renda irreperibile da anni e si sia disinteressato della vita del defunto
(addirittura in minore età del medesimo) condizionerebbe le scelte dell'altro genitore solo con la sua negligente assenza”.
Nulla per le spese del giudizio non essendo stata formulata alcuna domanda.
P. Q. M.
Il Tribunale di Ferrara, nella persona del Giudice Unico dr. Mauro
Martinelli, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, nella causa n.
2117/2024 R.G.:
1) , nata a Ferrara (FE) in [...] Parte_5
20.05.1973 e residente a [...] (C. F.: ) a manifestare la volontà del C.F._1
figlio al fine di cremare la salma del medesimo;
Persona_1
2) per l'effetto AUTORIZZA la cremazione della salma di
[...]
deceduto a Mirandola il giorno 4 agosto 2024; Per_1
3) Manda all'Ufficiale dello Stato civile per i provvedimenti conseguenti;
4) NULLA per le spese.
Ferrara, il 12 febbraio 2025
Il Giudice
Dr. Mauro Martinelli
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