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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 13/11/2025, n. 1914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1914 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1296/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA CONTENZIOSO - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio Buccaro Presidente Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1296/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RO OL, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo (FG) alla Via Giovanni Pascoli, n.19 RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAURIZIO Controparte_1 CodiceFiscale_2
FALCONE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Severo (FG) alla Via Iannarelli, n.38 RESISTENTE E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter disposte per l'udienza del 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.03.2024, , per il tramite del proprio difensore, Parte_1 premettendo che in data 02.07.1972 contraeva matrimonio concordatario in San Severo (FG) con regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del corrispondente Controparte_1
Comune di San Severo nell'anno 1972 (Atto n.135, Parte II, Serie A, anno 1972), in regime di comunione dei beni, e che dall'unione matrimoniale nascevano i figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il 26.02.1973, il Persona_1 Persona_2
31.03.1974, il 18.01.1979 e il 10.05.1980, chiedeva a Persona_3 Persona_4
pagina 1 di 3 codesto Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito. La ricorrente, in particolare, rappresentava l'impossibilità di proseguire la convivenza con CP_1
essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi dovuta dai
[...] comportamenti del marito, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Con atto del 10.05.2024, si costituiva in giudizio il quale, aderendo alla domanda Controparte_1 di separazione, chiedeva la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione, ritenendo, altresì, di dover disporre l'addebito a carico di
Parte_2
All'udienza di prima comparizione, fissata per il 12.06.2024 con proprio decreto dal Presidente, il Giudice Relatore designato, considerando la domanda di assegnazione ad entrambi i coniugi della casa coniugale in contrasto con la comune allegazione della intollerabilità della convivenza, chiedeva deduzioni in merito, con conseguente modifica della domanda in senso conforme alla volontà di separarsi, rinviando all'udienza del 13.11.2024. A scioglimento della riserva assunta in detta udienza, il Giudice, con ordinanza dell'11.12.2024, dando atto del fallimento del tentativo di conciliazione e che rispetto agli atti introduttivi era immutata la posizione delle parti, anche successivamente alla richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando a quest'ultima immediatamente la somma mensile di € 450,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT”. Invitava, inoltre, le parti a trasformare il presente giudizio in congiunto alle condizioni stabilite nella predetta ordinanza. Con note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2025, disposta per la discussione della causa, le parti manifestavano la volontà di aderire alla proposta conciliativa così come formulata dal Tribunale. All'esito di tale ultima udienza, il Giudice, prendendo atto dell'accettazione della proposta conciliativa, onerava le parti al deposito delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti e dai difensori contenenti i patti di separazione, con rinuncia a comparire e a volersi riconciliare, riservandosi di riferire al Collegio per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 03.11.2025, con deposito il giorno seguente.
***** La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il Tribunale prende, altresì, atto dell'accettazione pervenuta da entrambe le parti della proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore, per il resistente con nota depositata il 28.10.2025 e per la ricorrente con nota di deposito del 30.10.2025; ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nei patti sottoscritti dalle parti, recanti le condizioni di cui all'ordinanza dell'11.12.2024, che qui devono intendersi integralmente riprodotti e trascritti. pagina 2 di 3 Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] -FG- Parte_1 il 13.01.1954) e (nato a [...] -FG- il 10.03.1948) che hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in San Severo (FG) il 02.07.1972 (Atto n.135, Parte II, Serie A, anno 1972);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti depositati dalla ricorrente il 30.10.2025 e dal resistente il 28.10.2025, che devono intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del giorno 11.11.2025
IL GIUDICE REL./EST.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA CONTENZIOSO - I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: Dott. Antonio Buccaro Presidente Dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli Giudice Relatore Dott.ssa Stefania Rignanese Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. R.G. 1296/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 CodiceFiscale_1
RO OL, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in San Severo (FG) alla Via Giovanni Pascoli, n.19 RICORRENTE CONTRO
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MAURIZIO Controparte_1 CodiceFiscale_2
FALCONE, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in San Severo (FG) alla Via Iannarelli, n.38 RESISTENTE E con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero.
OGGETTO: separazione personale dei coniugi.
CONCLUSIONI: come da note di trattazione scritta ex art.127 ter disposte per l'udienza del 22.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato il 14.03.2024, , per il tramite del proprio difensore, Parte_1 premettendo che in data 02.07.1972 contraeva matrimonio concordatario in San Severo (FG) con regolarmente trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del corrispondente Controparte_1
Comune di San Severo nell'anno 1972 (Atto n.135, Parte II, Serie A, anno 1972), in regime di comunione dei beni, e che dall'unione matrimoniale nascevano i figli, tutti maggiorenni ed economicamente autosufficienti, il 26.02.1973, il Persona_1 Persona_2
31.03.1974, il 18.01.1979 e il 10.05.1980, chiedeva a Persona_3 Persona_4
pagina 1 di 3 codesto Tribunale di pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito a carico del marito. La ricorrente, in particolare, rappresentava l'impossibilità di proseguire la convivenza con CP_1
essendo venuta meno la comunione spirituale e materiale di vita tra i coniugi dovuta dai
[...] comportamenti del marito, contrari ai doveri nascenti dal matrimonio. Con atto del 10.05.2024, si costituiva in giudizio il quale, aderendo alla domanda Controparte_1 di separazione, chiedeva la regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra le parti, come meglio specificato nella comparsa di costituzione, ritenendo, altresì, di dover disporre l'addebito a carico di
Parte_2
All'udienza di prima comparizione, fissata per il 12.06.2024 con proprio decreto dal Presidente, il Giudice Relatore designato, considerando la domanda di assegnazione ad entrambi i coniugi della casa coniugale in contrasto con la comune allegazione della intollerabilità della convivenza, chiedeva deduzioni in merito, con conseguente modifica della domanda in senso conforme alla volontà di separarsi, rinviando all'udienza del 13.11.2024. A scioglimento della riserva assunta in detta udienza, il Giudice, con ordinanza dell'11.12.2024, dando atto del fallimento del tentativo di conciliazione e che rispetto agli atti introduttivi era immutata la posizione delle parti, anche successivamente alla richiesta di chiarimenti da parte del Tribunale, adottava i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: “autorizza i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto;
pone, con decorrenza dalla presente decisione, a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versando a quest'ultima immediatamente la somma mensile di € 450,00, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT”. Invitava, inoltre, le parti a trasformare il presente giudizio in congiunto alle condizioni stabilite nella predetta ordinanza. Con note di trattazione scritta per l'udienza del 22.10.2025, disposta per la discussione della causa, le parti manifestavano la volontà di aderire alla proposta conciliativa così come formulata dal Tribunale. All'esito di tale ultima udienza, il Giudice, prendendo atto dell'accettazione della proposta conciliativa, onerava le parti al deposito delle dichiarazioni sottoscritte dalle parti e dai difensori contenenti i patti di separazione, con rinuncia a comparire e a volersi riconciliare, riservandosi di riferire al Collegio per l'omologa e mandando al PM per il parere di competenza, intervenuto positivo in data 03.11.2025, con deposito il giorno seguente.
***** La domanda di separazione personale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Nell'ambito del presente giudizio, infatti, entrambi i coniugi hanno manifestato il proposito di voler procedere alla separazione personale, determinato, come ampiamente ricostruito, dal verificarsi di fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza. Il Tribunale prende, altresì, atto dell'accettazione pervenuta da entrambe le parti della proposta conciliativa formulata dal Giudice Relatore, per il resistente con nota depositata il 28.10.2025 e per la ricorrente con nota di deposito del 30.10.2025; ragion per cui, in riferimento alle condizioni per la separazione personale, trova conferma quanto stabilito nei patti sottoscritti dalle parti, recanti le condizioni di cui all'ordinanza dell'11.12.2024, che qui devono intendersi integralmente riprodotti e trascritti. pagina 2 di 3 Per quanto riguarda le spese di lite, attesi la natura e l'esito del procedimento, devono dichiararsi compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• pronuncia la separazione dei coniugi (nata a [...] -FG- Parte_1 il 13.01.1954) e (nato a [...] -FG- il 10.03.1948) che hanno Controparte_1 contratto matrimonio concordatario in San Severo (FG) il 02.07.1972 (Atto n.135, Parte II, Serie A, anno 1972);
• ordina al Cancelliere di trasmettere copia della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato civile del Comune suindicato per le annotazioni e gli ulteriori adempimenti di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. n. 396/2000;
• dichiara efficaci le condizioni di cui ai patti depositati dalla ricorrente il 30.10.2025 e dal resistente il 28.10.2025, che devono intendersi qui integralmente riprodotti e trascritti;
• compensa integralmente tra le parti le spese di lite. Così deciso in Foggia nella Camera di consiglio del giorno 11.11.2025
IL GIUDICE REL./EST.
IL PRESIDENTE
dott.ssa Mariangela M. Carbonelli dott. Antonio Buccaro
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