Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 13/06/2025, n. 1082 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1082 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
All'udienza del 13/06/2025 , RGC n. 1416 / 2024 dinanzi al Giudice dott. Gaetano Laviola sono comparsi:
L'avv. Bonifiglio (per delega dell'avv. SERVIDIO BARBARA ) per parte attrice, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste. Chiede la verificazione delle scritture disconosciute da controparte;
L'avv. URSO ANTONELLA per parte convenuta, il quale impugna e contesta quanto ex adverso dedotto, si riporta ai propri scritti e insiste in tutte le sue richieste;
Il Giudice, ritenuta inammissibile la verificazione, in quanto chiesta tardivamente, ritenuta la causa matura per la decisione, invita le parti a precisare le conclusioni;
Le parti precisano le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi ed ai verbali di causa e chiedono che la causa sia trattenuta in decisione;
A questo punto, il Giudice invita le parti a discutere la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Le parti discutono la causa riportandosi ai propri scritti difensivi.
IL GIUDICE
Si ritira in camera di consiglio.
All'esito della camera di consiglio ha emesso la seguente sentenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASTROVILLARI
SEZIONE CIVILE in persona del giudice monocratico Dott. Gaetano Laviola, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1416 del RGAC dell'anno 2024, avente ad oggetto opposizione a precetto e vertente
TRA
(C.F. ) rappresentato e difeso dall'avv. Barbara Parte_1 C.F._1
Servidio
OPPONENTE
E
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 C.F._2
Antonella Urso
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Come in atti
1
1.1. Parte opponente ha proposto opposizione al precetto notificato in data 25 giugno 2024, fondato sulla sentenza di separazione n. 432/2014 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il
27 ottobre 2014, e sulla sentenza di divorzio n. 880/2017 del Tribunale di Castrovillari, pubblicata il 26 settembre 2017, e avente ad oggetto contributo per il mantenimento del figlio a decorrere dal 16 maggio 2013.
Ha dedotto: a) la genericità del precetto, non essendo stati indicati i singoli ratei non pagati;
b) l'omessa allegazione dell'ordinanza provvisoria precedente alla sentenza di separazione, necessaria in quanto sono state richieste somme relative anche al periodo antecedente alla sentenza medesima, in cui era operante tale ordinanza;
c) che gli interessi sono stati richiesti per l'intera somma dal 16 maggio 2023, mentre sono dovuti da ogni singola scadenza;
d) la prescrizione;
e) di aver pagato negli anni complessivi euro 7.300,00 come da ricevute allegate.
Ha chiesto, quindi, l'accertamento dell'insussistenza della pretesa avversa.
1.2. Si è costituita parte opposta, chiedendo il rigetto dell'opposizione e disconoscendo le sottoscrizioni apposte sulle ricevute ex adverso prodotte.
2. In primo luogo, è infondato il motivo relativo alla mancata indicazione dei singoli ratei.
Infatti, “l'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo - contenuto nel precetto a norma dell'art. 480, comma primo, cod. proc. civ. - non richiede, quale requisito formale a pena di nullità, oltre alla indicazione della somma domandata in bas e al titolo esecutivo, anche quella del procedimento logico -giuridico e del calcolo matematico seguiti per determinarla”. (Cass. civ. Sez. III, 19 febbraio 2013, n. 4008).
Pertanto, deve ritenersi sufficiente l'indicazione in precetto dell'importo richiest o dal creditore, spettando, invece, al debitore, nell'ottica dei principi in materia di riparto dell'onere della prova dell'adempimento dell'obbligazione, dimostrare di aver adempiuto.
3. Infondato è anche il motivo relativo all'omessa allegazione al prece tto dell'ordinanza provvisoria prodromica alla sentenza di separazione.
Infatti, tale ordinanza ha cessato la propria efficacia esecutiva con la pubblicazione della sentenza di separazione che l'ha assorbita, divenendo l'unico titolo esecutivo con riferime nto al relativo giudizio (cfr. Cass. civ., sez. I, 12 marzo 2025, n. 6591, secondo cui “i provvedimenti "de potestate" adottati dal Tribunale ordinario, quando competente ai sensi dell'art. 38 disp. att . c.c., nel corso dei giudizi aventi ad oggetto la separazione e lo scioglimento (o cessazione degli effettivi civili) del matrimonio, nel sistema normativo antecedente alla riforma di cui al D.Lgs. n. 149 del 2022, non sono impugnabili con il ricorso straordinario per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, della Costituzione, trattandosi di provvedimenti temporanei incidenti su diritti soggettivi (in tal senso decisori) ma non definitivi, in quanto privi di attitudine al giudicato seppur "rebus sic s tantibus", essendo destinati ad essere assorbiti nella sentenza conclusiva del grado di giudizio”).
2 Pertanto, a seguito della pubblicazione della sentenza, l'ordinanza contenente i provvedimenti provvisori non può in ogni caso essere messa in esecuzione, p er cui, nel caso di specie, la stessa non doveva essere notificata unitamente all'atto di precetto.
4. E', invece, fondato il motivo relativo agli interessi, in quanto, effettuando un conteggio degli stessi, risulta che il calcolo sia stato effettuato sull 'intera somma richiesta con decorrenza dalla maturazione del primo rateo.
Gli interessi, invece, sono dovuti dalla maturazione di ogni singolo rateo al saldo.
5. Per quel che riguarda, poi, la prescrizione, si osserva che, contrariamente a quanto dedotto dall'opponente, il termine applicabile è quello quinquennale.
Infatti, secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità “i ratei mensili degli assegni di mantenimento per i figli, così come gli assegni di separazione e di divorzio per il coniuge, costituendo prestazioni che debbono essere pagate periodicamente in termini inferiori all'anno, ai sensi dell'art. 2948 cod. civ., n. 4, si prescrivono in cinque anni, non rilevando, al fine dell'operatività di tale norma - anzichè di quella dell'art. 2953 c.c. - il fatto che essi siano dovuti in forza di sentenza di separazione o divorzio passata in giudicato, costituendo questa fonte dell'obbligazione periodica e titolo esecutivo per
l'esazione dei singoli ratei, ma non costituendo invece giudicato sulla debenza del singolo rateo, tenuto conto della particolare struttura delle obbligazioni in questione.
I su detti assegni, infatti, si ricollegano ad obbligazioni di durata (Cass. 4 aprile 2005, n.
6975) le quali sono caratterizzate da una "causa debendi" co ntinuativa, nel senso che in tali obbligazioni, per l'interesse che sono volte a realizzare - in relazione al quale il protrarsi e ripetersi nel tempo delle prestazioni costituisce una caratteristica ontologica - le singole prestazioni, ancorchè fra loro c onnesse ed aventi un'unica fonte, sono dotate di autonomia, maturandosi in momenti successivi ed essendo correlativamente suscettibili di vicende giuridiche autonome.
Ne deriva che, tali essendo le caratteristiche delle obbligazioni periodiche, ove esse tr ovino la loro fonte in un titolo giudiziale passato in giudicato, questo costituisce giudicato e titolo esecutivo in relazione alla loro periodica debenza, ma non (ove sorga controversia) in relazione alla debenza dei singoli ratei, essendo questi - come si è detto - suscettibili di vicende giuridiche autonome quanto all'estinzione del relativo diritto a percepirli, sia per adempimento sia per altre cause estintive e, quindi, di distinti accertamenti giudiziali”
(Cass. civ., sez. I, 1 giugno 2010, n. 13414) .
Pertanto, non essendo in discussione la periodica debenza dell'assegno di mantenimento, ma solo quella dei singoli ratei, il termine di prescrizione non può che essere quinquennale.
Al riguardo, è appena il caso di evidenziare che, nonostante l'opponent e abbia indicato l'applicabilità del termine decennale, spetta al giudice l'individuazione del termine corretto, in quanto “l'eccezione di prescrizione è validamente proposta quando la parte ne abbia allegato il fatto costitutivo, ossia l'inerzia del titol are, senza che rilevi l'erronea
3 individuazione del termine applicabile, ovvero del momento iniziale o finale di esso, trattandosi di questione di diritto sulla quale il giudice non è vincolato dalle allegazioni di parte” (Cass. civ., Sez. I, 27 luglio 2016 , n. 15631).
Pertanto, in difetto di atti interruttivi precedenti all'intimazione ricevuta dall'opponente il 17 maggio 2024, devono ritenersi prescritti tutti i ratei antecedenti al 17 maggio 2019.
6. Da ultimo, alcuna valenza assumono le ricevute prodotte da parte opponente, in quanto, a seguito del disconoscimento posto in essere da parte opposta, l'opponente non ha chiesto la verificazione e non ha depositato gli originali nei termini previsti per le preclusioni istruttorie (cfr. Cass. civ., sez. III, 27 marzo 2024, n. 8304).
7. In definitiva, per le ragioni esposte, vanno dichiarate dovute soltanto le somme maturate in epoca successiva al 17 maggio 2019, oltre interessi al tasso legale da ogni singola mensilità al saldo, con inefficacia del precetto per ogni ulteriore importo richiesto.
8. Le spese di lite sono compensate in ragione della reciproca soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari, Sezione Civile, in persona del giudice monocratico Dott.
Gaetano Laviola, definitivamente pronunciando sull a causa in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede:
1. Dichiara dovute soltanto le somme maturate in epoca successiva al 17 maggio 2019, oltre interessi al tasso legale da ogni singola mensilità al saldo, con inefficacia d el precetto per ogni ulteriore importo richiesto;
2. Compensa le spese.
Così deciso in Castrovillari, 13 giugno 2025
IL GIUDICE
Dott. Gaetano Laviola
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