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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 04/06/2025, n. 4560 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4560 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 7142/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei IGnori Magistrati: Dott. Caterina CANU Presidente relatore-estensore
Dott. Francesca Savignano Giudice
Dott. Ilario Pontani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7142/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANCRISTOFARO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA FINOCCHIARO APRILE 9 21100 VARESE presso il difensore avv. GIANCRISTOFARO ANDREA
ATTORE PRINCIPALE – CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
contro
, quale (C.F. ), CP_1 Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. COLELLA ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA MARIA, 23 20122 MILANO presso il difensore avv. COLELLA ALBERTO
CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: comodato e azione di impugnazione del testamento e di riduzione per lesione
CONCLUSIONI dell'attore: Voglia l'Ill.ma Autorità adita, contrariis reiectis, In via pregiudiziale: dichiarare improcedibile la domanda giudiziale proposta in via riconvenzionale dalla IG.ra per nullità della procedura di mediazione di cui al n. 3292/2022 R.G. resso CP_1 CP_3 l'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, in quanto esperita in violazione del principio del contraddittorio ai danni del IG. , con ogni conseguente provvedimento, per tutti i motivi di Parte_1 cui alla superiore narrativa;
In via preliminare: ritenuta la precedente domanda formulata in pregiudizialità assorbente ogni altra questione, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta, accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale di Codesto Ill.mo Tribunale in persona del Giudice Monocratico a decidere nel merito la domanda riconvenzionale proposta dalla IG.ra e, previa separazione dei giudizi, CP_1 rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Milano in persona del Giudice in composizione collegiale a cui inderogabilmente è assegnato il potere decisionale in tema di impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di legittima oggetto della domanda riconvenzionale avversaria, per le ragioni sopra esposte;
il tutto sempre previo esperimento di nuova procedura di mediazione;
Nel merito: quanto al giudizio di cui al ricorso introduttivo ex art. 447 bis cpc promosso dal IG. Pt_1
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato gratuito ad uso
[...]
pagina 1 di 13 abitativo regolarmente registrato in data 17.12.2020, in relazione all'unità abitativa in Senago, Via Cavour n. 236, di cui al foglio 7, mappale 149, sub. 16, piano 3-7, categoria A/3, classe 2, vani 4, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa e per l'effetto ordinare/condannare gli eredi della defunta comodataria IG.ra (c.f. ), nata a [...], il [...], CP_2 C.F._3 deceduta in data15.09.2022, in persona dei suoi eredi impersonalmente e collettivamente, ad oggi individuati nella IG.ra (c.f. ), all'immediato rilascio di detta unità CP_1 C.F._2 immobiliare, restituendola alla disponibilità del ricorrente, libera da persone e da cose, nonché per l'effetto:
- condannare la IG.ra , in persona dei suoi eredi impersonalmente e collettivamente, ad CP_2 oggi individuati nella IG.ra , al pagamento delle somme a titolo di penale giornaliera pari CP_1 ad € 50,00 per ogni giorno di mancata consegna a far data dalla ricezione della missiva contenente la richiesta di restituzione dell'immobile (27.10.2022) e fino alla data di effettiva consegna del medesimo, così come previsto all'art. 13 del predetto contratto di comodato ad uso gratuito registrato in data 17.12.2020; In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande attoree, tutte, fin qui avanzate, respingere in ogni caso tutte le domande proposte sia in via riconvenzionale e pregiudiziale, che in via principale dalla IG.ra in quanto infondate in fatto e in diritto, anche per effetto della CP_1 modifica delle stesse operate solo in precisazione delle conclusioni, poiché introduttive di domande nuove;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa anche della fase di opposizione. In via istruttoria… In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa;
In via istruttoria…
CONCLUSIONI della convenuta: Piaccia all'adito Tribunale di Milano, premesse le declaratorie del caso e disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione, così giudicare: - accertare e dichiarare erede necessaria della figlia deceduta l'8.8.2020, CP_2 Persona_1 per la quota di 1/4 o comunque per la quota alla stessa spettante per legge, nonché accertare e dichiarare la IG.ra erede della madre , deceduta il 15.9.2022, e per l'effetto CP_1 CP_2 dichiarare la IG.ra a sua volta erede e/o avente diritto della quota di eredità di CP_1 Per_1 già spettante alla madre , e in conseguenza ridurre in misura proporzionale e
[...] CP_2 corrispondente la quota di eredità spettante al IG. previo annullamento, nella parte de Parte_1 qua, del testamento di datato 4.2.2018 e pubblicato in data 15 settembre 2020; - Persona_1 respingere le domande proposte da nei confronti di . - con vittoria di spese Parte_1 CP_1 di lite e relativi accessori di legge, anche relative alla fase di negoziazione assistita”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 447 bis cpc del 15 febbraio 2023, adiva questo Tribunale al fine di Parte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato ad uso abitativo regolarmente registrato in data 17.12.2020, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Senago, Via Cavour n. 236, lamentando il mancato rilascio del bene da parte di quale erede della defunta CP_1
pagina 2 di 13 comodataria deceduta in data 15.09.2022, altresì domandando la condanna della CP_2 stessa al pagamento della penale giornaliera pari ad € 50,00 per ogni giorno di mancata consegna a far data dalla ricezione della missiva contenente la richiesta di restituzione dell'immobile del 27.10.2022 e fino alla data di effettiva consegna del medesimo, così come previsto all'art. 13 del predetto contratto di comodato, registrato in data 17.12.2020.
Deduceva di essere proprietario esclusivo dell'immobile sito in Senago (MI), Via Cavour n. 236, piano terzo (distinto al NCEU del Comune di Senago, al foglio 7, mappale 149, sub. 16, piano 3-7, categoria
A/3, classe 2, vani 4, superficie catastale totale mq 62, rendita catastale € 227,24, oltre parti comuni), all'esito di successione testamentaria della defunta moglie (c.f. Persona_1
), deceduta in data 08.08.2020, giusto atto notarile di deposito e pubblicazione C.F._4
del testamento olografo, datato 4.2.2018, e contestuale accettazione di eredità di cui al n. 90012
Repertorio, n.26049 Raccolta del 15.09.2020 a firma del Notaio Dr. e registrato a Varese il Persona_2
19.09.2020 al n. 23510 Serie 1T (doc. 1), nel quale la de cuius l'aveva nominato quale unico erede; che tale bene era stato concesso in comodato alla suocera con contratto registrato in CP_2
data 17.12.2020; che, a seguito del decesso di avvenuto in data 15.9.2022, il contratto CP_2
si era risolto e la convenuta, unica figlia superstite ed unica erede, era, dunque, tenuta – in luogo della comodataria – al rilascio dei locali e al pagamento della penale prevista dal contratto di comodato.
Con memoria del 26.05.2023, si costituiva nel presente giudizio e deduceva che CP_1
l'immobile in questione era caduto in successione alla morte di che aveva lasciato Persona_1 due eredi e cioè il coniuge ( e la madre ( ), quest'ultima erede Parte_1 CP_2 necessaria in base al disposto dell'art. 536 c.c.; che il testamento, datato 4.2.2018 e pubblicato il
15.9.2020, nel quale la de cuius aveva nominato quale unico erede il coniuge ledeva la Parte_1
quota di legittima (corrispondente a 1/4 del patrimonio della defunta ex art. 544, comma 1, c.c.), spettante alla madre poi deceduta in data 15.9.2022; che, di conseguenza, la CP_2
convenuta, quale unica discendente superstite e unica erede di (doc. 2), era subentrata CP_2
per rappresentazione, ex art. 467 primo comma c.c., anche nella quota di legittima spettante alla madre nella successione della figlia Persona_1
Dichiarava: Stante la domanda restitutoria dell'attore e al fine di sentirla rigettare, la IG.ra CP_1 intende qui, anzitutto, impugnare il testamento e chiedere l'accertamento della sua qualità di erede e la reintegrazione della quota di legittima già spettante alla madre, e, dopo il decesso di quest'ultima, spettante alla convenuta.
Su tale questione, qui proposta in via riconvenzionale, ma evidentemente pregiudiziale rispetto alla domanda restitutoria dell'attore, si ritiene che il Tribunale adito mantenga la propria competenza,
pagina 3 di 13 trattandosi del Giudice sia del luogo in cui si trova l'immobile per cui è causa (Senago), sia del luogo di apertura della successione di ( (pag.4 della comparsa di risposta). Persona_1 Per_3
Precisava di avere instaurato la procedura di mediazione alla quale il ricorrente non aveva Pt_1 aderito, per cui veniva redatto verbale negativo (doc. 8). Sulla domanda di restituzione dell' immobile di Via Cavour, pur contestando il diritto del ricorrente ad utilizzarlo in via esclusiva, al fine di evitare inutili discussioni al riguardo, precisava che l'immobile era stato da lei liberato “in data 16.11.2022
(docc. 9-10) e messo a disposizione del IG. in data 22.11.2022 (doc. 11)”, essendo rimasta nel Pt_1
bene solamente la lavatrice che non aveva potuto fare portare via dai traslocatori. A tal fine dichiarava:
“L'immobile, pertanto, è vuoto e inutilizzato da tempo e può essere benissimo messo in vendita e diviso tra i due proprietari ed eredi”. Contestava di dovere la penale richiesta di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei locali, sia perché la convenuta doveva ritenersi comproprietaria dell'immobile, sia perché il ricorrente era già in possesso delle chiavi dell'appartamento ove si era recato più volte con la moglie e poi ancora da solo allorché era ancora in vita, non CP_2
essendole mai state restituite le chiavi che erano della LL, pur avendone fatto richiesta dopo la morte di questa nell'ultima telefonata intercorsa in data 3.10.2020.
Aggiungeva che suo padre aveva deciso di acquistare l'immobile (che era stata la dimora della sua famiglia dal 1967), “intestandolo alla figlia maggiore probabilmente allo scopo di evitare Per_1
agli eredi di dover pagare in futuro le imposte di successione.
La destinazione dell'immobile, voluta dal padre di famiglia, era a tutti chiara e né i genitori né le figlie avrebbero mai messo in discussione questa destinazione dell'immobile.
Anche le volontà di erano queste, cioè di lasciare la casa di famiglia alla mamma e Persona_1
alla LL. Tali volontà erano state più volte espresse da con un primo testamento scritto Per_1
in data 4.2.1999 (doc. 1) e poi verbalmente manifestate e ribadite ai familiari, prima che la malattia peggiorasse e le sue condizioni di salute precipitassero”. Infine, deduceva che “la questione relativa alla restituzione delle somme depositate sul c/c cointestato ad e – CP_2 Persona_1 non essendo collegata all'oggetto di questo giudizio - sarà a questo punto inevitabilmente oggetto di un separato giudizio. La IG.ra fa inoltre espressa riserva di agire in separata sede per la CP_1 divisione dei beni facenti parte dell'eredità della defunta , Chiedeva, pertanto, il Persona_1
rigetto delle domande attoree.
Quindi, disposto lo spostamento dell'udienza per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c. al 04.07.2023, considerata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, alla suddetta udienza, le parti avanzavano le rispettive richieste, tra cui quella della parte attrice di consegna, da parte di
[...]
, delle chiavi dell'immobile di cui si discute, in contraddittorio e in loco; quest'ultima, presente CP_1
pagina 4 di 13 personalmente, dichiarava di rendersi disponibile a restituire le chiavi del predetto immobile entro la fine del mese di luglio 2023. Veniva, poi, assegnato termine per il deposito di memorie ex art. 426
c.p.c. e, con memoria ex art. 426 cpc, il ricorrente precisava che, fino al 20.09.2023, Pt_1
l'immobile in questione non gli veniva debitamente consegnato da parte della resistente CP_1
nonostante la manifestata disponibilità in udienza della convenuta alla restituzione delle chiavi.
Veniva, quindi, disposto il mutamento nel rito ordinario e veniva fissata l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c. al 31.01.2024, al cui esito il Giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, cpc per il deposito di memorie.
Ritenuta la causa di natura documentale, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita da note scritte.
Su istanza del ricorrente, che lamentava non essergli stato comunicato il verbale dell'udienza cartolare del 20 novembre 2024, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in presenza per il 23.1.2025.
In detta udienza, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali fino al 18.2.2025 e delle memorie di replica fino al 10.3.2025 e precisava che, decorsi detti termini, la causa sarebbe stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini allo scopo assegnati, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con ordinanza emessa in detta udienza.
Il Tribunale in composizione collegiale decide la causa in camera di conIGlio successivamente alla scadenza del termine del 10.3.2025 per il deposito delle memorie di replica alle conclusionali, rientrando la controversia tra quelle che l'art. 50 bis c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 56 del decreto legislativo n. 51 del 1998) riserva al giudizio del Tribunale in composizione collegiale.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, non è necessaria alcuna declaratoria di incompetenza funzionale del Giudice Monocratico a decidere nel merito la domanda riconvenzionale proposta da in quanto, CP_1
complessivamente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Riguardo alla domanda del ricorrente, la Suprema Corte ha affermato che “la morte del comodatario determina la risoluzione del comodato e l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di pretendere la restituzione della cosa, in quanto non è configurabile la successione di terzi, ancorché eredi.., in un rapporto caratterizzato dall'elemento della fiducia” e che “in caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un
pagina 5 di 13 termine a norma dell'art. 1811 c. c., determinandone l'anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa” (Cass. 24.9.1979 n. 4920); peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali rispetto agli eredi (Cass. n.20001/2014; Cass. n.8409/1990). La ragione dell'anticipata cessazione del rapporto in caso di morte del comodatario è da ravvisarsi nel carattere personale dell'uso dedotto in contratto, nonché nella natura fiduciaria della concessione in godimento. Anche in questa ipotesi, il legislatore attribuisce un potere di recesso, del quale solo il comodante valuterà l'opportunità, a meno che le parti non abbiano diversamente previsto.
Al riguardo, la resistente, pur deducendo di essere comproprietaria dell'immobile acquistato iure ereditario e di avere il diritto di utilizzare e di disporre materialmente dell'immobile fino al momento della divisione dei beni ereditari, ha affermato non essere vero che l'appartamento non sia stato riconsegnato al ricorrente e messo interamente a sua disposizione, avendo ella provveduto allo svuotamento dello stesso dai beni mobili della defunta fatto due mesi dopo la sua CP_2 morte e avendo messo a disposizione del ricorrente l'immobile tramite comunicazioni plurime ben prima che iniziasse il presente giudizio. Ha richiamato, segnatamente, la comunicazione inviata tramite
PEC in data 22.11.2022 (doc. 11 fasc. resistente) dal suo difensore al difensore del ricorrente, in cui espressamente si comunicava: “Egregio Collega, come Ti avevo anticipato, la IG.ra ha CP_1
provveduto in questi giorni a liberare l'immobile di Via Senago, Via Cavour n. 57 liberandolo degli effetti personali della madre. Il trasloco è stato effettuato e completato in data 16 c.m.. …il IG. Pt_1
può quindi riprendere possesso dell'immobile, fatti salvi i diritti della IG.ra sulla CP_1
quota del medesimo, conseguenti all'azione di riduzione della successione e alla reintegra dei diritti successori già spettanti alla madre”.
Se il problema era ed è rimasto quello dell'apertura della serratura della porta di ingresso - di cui peraltro il IG. e la moglie hanno sempre avuto la disponibilità delle chiavi, Pt_1 Per_1 essendosi per anni recati quotidianamente a trovare ed assistere l'anziana madre malata CP_2
-, da tempo il IG. avrebbe potuto risolvere questo banale problema con l'assistenza
[...] Pt_1
di un fabbro, senza neppure il rischio di incorrere nella violazione di un domicilio da tempo abbandonato dalla IG.ra ed a lui formalmente messo a disposizione (pag.3 prima comparsa CP_1
conclusionale della resistente del 10.1.2025).
La resistente ha aggiunto: “Resta irrilevante la circostanza che, come appurato dalle parti recatesi insieme a Senago a luglio 2023, le chiavi in possesso della IG.ra non funzionassero. Il IG. CP_1 avrebbe ben potuto richiedere l'assistenza di un fabbro, ove non fosse stato in grado di Pt_1
pagina 6 di 13 provvedere da solo all'apertura ed alla sostituzione della serratura (pag.5 prima comparsa conclusionale della resistente del 10.1.2025). Sul punto, anche il ricorrente ha dichiarato che al fattivo incontro tra le parti avvenuto il 19.07.2023 la situazione di inaccessibilità è rimasta invariata, in quanto quelle messe a disposizione dalla convenuta non sono state in grado di aprire le porte dell'immobile. Di fatto quindi: le chiavi non aprono l'immobile; non è dato sapere se esso sia stato effettivamente svuotato (il non ha mai potuto avere accesso); le mere dichiarazioni avversarie Pt_1 all'attore di poter liberamente accedervi non possono bastare, non vi è un verbale di riconsegna sottoscritto e in considerazione della condotta non conciliante, ed anzi oppositiva, fin qui posta in essere dalla IG.ra ed altresì a fronte dei lamentati “diritti successori” avanzati da CP_1 quest'ultima sull'immobile medesimo il IG. non intende imbattersi in pretestuose ed eventuali Pt_1
(ulteriori) accuse avversarie. Anche le successive comunicazioni inoltrate alla controparte a mezzo
p.e.c. (del 24.07.2023, già doc. 9 fasc. attoreo, e del 16.02.2024, già doc. 14 fasc. attoreo), anche nei termini di una proposta di suddivisione al 50% delle spese per l'apertura e la sostituzione del blocchetto della serratura non funzionante, sono rimaste prive di riscontro (pagg. 2 e 3 comparsa conclusionale attore).
A fronte di ciò, riguardo alla domanda di restituzione del bene non vi è materia del contendere e, in ogni caso, questa è cessata, non essendosi manifestata nella sostanza alcuna opposizione da parte della convenuta a che l'attore rientri in possesso del bene. Del resto, nessuna delle parti ha provato che solo la propria controparte sia attualmente in possesso, per qualsiasi ragione, delle chiavi idonee ad accedere nell'immobile, avendo già potuto accedere nell'immobile l'attore, se avesse voluto, già prima del presente giudizio (v. doc. 11 fasc. resistente) o, al più tardi, una volta verificato nel contraddittorio che le chiavi in possesso della convenuta non risultavano funzionanti, non essendosi questa opposta alla sostituzione della serratura. L'offerta di restituzione del bene di cui al doc. 11 della resistente appare seria e, sotto tale profilo, le domande di risoluzione del contratto di comodato e di restituzione del bene sono carenti del presupposto dell'interesse ad agire in capo al ricorrente. Per le considerazioni sopra svolte, va rigettata anche la domanda del ricorrente tesa ad ottenere il pagamento della penale giornaliera pari ad € 50,00 per ogni giorno di mancata consegna a far data dalla ricezione della missiva contenente la richiesta di restituzione dell'immobile del 27.10.2022, non essendo stato negato il diritto del ricorrente ad accedere nell'immobile, sebbene, nella prospettazione della convenuta, quale coerede.
In ogni caso, la domanda di pagamento della penale prevista dall'art. 13 del contratto va rigettata, in quanto l'obbligo contrattualmente previsto sussisteva nei confronti della comodataria e non nei confronti della convenuta, che pacificamente non è mai subentrata nel rapporto di comodato e che, quindi, non può rispondere del pagamento della penale, previsto a titolo contrattuale.
pagina 7 di 13 Per quanto riguarda l'eccezione del ricorrente volta a far dichiarare improcedibile la domanda giudiziale proposta in via riconvenzionale dalla IG.ra per nullità della procedura di CP_1 mediazione di cui al n. 3292/2022 R.G., l'orientamento giurisprudenziale cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr. Trib. Taranto 02.05.2019; Trib. Roma 18.01.2017; Trib. Palermo 27.02.2016) considera che non sussista alcun obbligo di esperire la mediazione a seguito della formulazione della domanda riconvenzionale, atteso che l'art. 5 c. 1 d. lgs. 28/2010, nel fare riferimento a “chi intende esercitare in giudizio un'azione”, è da intendersi come riferito al soggetto che incardina il giudizio, ossia all'attore; inoltre, imporre il tentativo obbligatorio, anche nel caso della riconvenzionale, finirebbe per frustrare il principio di ragionevole durata del processo e di equilibrata relazione tra procedimento giudiziario e mediazione (così come indicato nella direttiva comunitaria 2008/52/CEE). Pertanto, qualora fosse nulla la procedura di mediazione incardinata dalla convenuta, la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta non sarebbe improcedibile, non avendo la stessa alcun obbligo di esperire la mediazione per la formulazione della domanda riconvenzionale.
Riguardo a questa, si rileva che, sebbene nella comparsa le conclusioni rassegnate siano state le seguenti: In via riconvenzionale e pregiudiziale, dichiarare erede necessaria della CP_1 LL , deceduta l'8.08.2020 per la quota di ¼ e per rappresentazione della madre Persona_1
, deceduta il 15.09.2022 e già erede necessaria e per la stessa quota della stessa CP_2
per le causali di cui in narrativa, nel corpo dell'atto la resistente ha precisato: Persona_1
Stante la domanda restitutoria dell'attore e al fine di sentirla rigettare, la IG.ra intende qui, CP_1 anzitutto, impugnare il testamento e chiedere l'accertamento della sua qualità di erede e la reintegrazione della quota di legittima già spettante alla madre, e, dopo il decesso di quest'ultima, spettante alla convenuta. In sede di prima memoria, poi, le conclusioni sono state così precisate: dichiarare erede necessaria della LL deceduta l'8.08.2020 per CP_1 Persona_1
la quota di ¼ e per rappresentazione della madre , deceduta il 15.09.2022 e già erede CP_2
necessaria e per la stessa quota della stessa per le causali di cui in narrativa e per Persona_1
l'effetto ridurre in misura proporzionale e corrispondente la quota di eredità spettante al IG. Pt_1
previo annullamento del testamento nella parte de qua.
[...]
Nel caso di specie, si ritiene, quindi, che, sebbene malamente, la domanda di riduzione sia stata proposta fin dall'inizio.
E' bene, riguardo all'azione di riduzione, precisare quanto segue.
La "causa petendi" dell'azione di riduzione è la qualità di legittimario leso nella quota di riserva e il
"petitum" la reintegra in essa, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni.
pagina 8 di 13 In particolare, come costantemente insegnato dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cui questo
Tribunale da sempre, sul punto, aderisce), il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere -prima ancora che di provare- di allegare con sufficiente esattezza tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la dedotta lesione della quota di riserva: e fra essi non solo il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata dal testatore, ma anche l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, poiché, in conformità del principio di cui all'art. 2697 cod. civ., anche i fatti negativi - quando, come nella specie, costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio- debbono essere provati dall'attore (Cass. n. 11432 del 17/10/1992; Cass. n. 13310 del 12/9/2002).
In particolare, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare, quindi, entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore e, in particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione.
L'azione di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre la deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius (Cass. civ., Sez. II, 30/06/2011, n. 14473).
In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius" ( Cass. civ.Sez. II, Sentenza n.1357 del 19/01/2017).
Invero, “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono, per quanto finora ribadito, essere limitate alla generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che il convenuto ed il giudice siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione, a prescindere dal successivo assolvimento dell'onere probatorio al riguardo” (Cass. civ., Sez. II, Sent. del 10.04.2017 n.
9192). pagina 9 di 13 Per accertare la lesione di legittima è necessario, quindi, determinare il valore della massa ereditaria, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal
“relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimar secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del “donatum” ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (Cass. 1 dicembre 1993, n. 11873).
La convenuta non ha fornito alcuna indicazione riguardo al valore della massa ereditaria di
[...]
anche ipotizzando che riguardasse solo l'immobile dato in comodato. Per_1
Peraltro, la stessa ha menzionato l'esistenza di un conto corrente della de cuius (in relazione al quale, in corso di causa, nessuna delle parti ha precisato l'ammontare) e la convenuta, nella seconda memoria,
e quindi in replica, ha precisato che “Basti evidenziare che nell'altra causa la IG.ra ha chiesto CP_1
al la restituzione di somme depositate su un conto corrente esclusivamente di spettanza della Pt_1
madre (e solo fiduciariamente cointestato alla figlia ma di cui si è ciò nonostante Per_1 impossessato il (l'oggetto dunque è diverso). Si tratta quindi di un diritto acquisito dalla Pt_1
attrice in forza della successione ereditaria intervenuta tra e , e Controparte_1 CP_2
non in conseguenza della successione ereditaria intervenuta tra e Persona_1 CP_2
, di cui invece qui si tratta)”. E' emerso, quindi, che per tale conto corrente è pendente un
[...]
separato giudizio e non risulta che sia stata dichiarato che questo era solo fiduciariamente cointestato alla figlia Nessuna della parti ha, comunque, riferito sull'ammontare del conto corrente Per_1
alla data di apertura della successione di sebbene in relazione alla quota del 50%. Persona_1
Si precisa, poi, riguardo alla posizione del legittimario pretermesso, che, per giurisprudenza costante, quando il legittimario sia stato pretermesso o preterito dal testatore (e cioè allorquando questi abbia disposto interamente dell'eredità mediante disposizioni a titolo universale che non includono il legittimario), questi non ha la posizione di chiamato all'eredità: a questa, infatti, sono chiamati coloro che sono deIGnati dal testamento, il quale è intanto valido ed efficace. Per conseguire la quota di eredità spettantegli, il legittimario preterito deve esercitare un'azione giudiziaria a carattere costitutivo,
pagina 10 di 13 e cioè l'azione di riduzione, al fine di ridurre le disposizioni testamentarie lesive della sua quota. Solo a seguito di tale azione il legittimario conseguirà la qualità di chiamato all'eredità, in quanto avrà conseguito una quota dell'eredità, infatti, solo dal momento della sentenza che accoglie la domanda di riduzione viene rimossa l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie;
tali disposizioni, in quanto lesive della legittima, non sono nulle, né annullabili (fino a quando esse non vengano impugnate con l'azione di riduzione, esse conservano, pertanto, la loro piena efficacia).
Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del "de cuius", potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal comma 1 dell'art. 564 per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione "ab intestato"), e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (cfr. Cass. civ., Sez. II, 09/12/1995, n. 12632)
Nel caso di specie, la convenuta, nella qualità per la quale ha agito per rappresentazione, è stata pretermessa, disponendo il testamento per cui è causa: “Senago 4/2/2018
Io sottoscritta Persona_1
in possesso delle mie piene facoltà mentali e senza alcuna costrizione dichiaro mio marito Pt_1
unico erede universale di tutti i beni mobili e immobiliari di mia proprietà.
[...]
ln fede
". Persona_1
Anche quale legittimaria pretermessa, comunque, aveva gli stessi oneri di allegazione sopra evidenziati e la genericità delle allegazioni è stata anche eccepita dall'attore, che ha dichiarato: “Invero la IG.ra nel caso in esame non si è minimamente sforzata di dimostrare alcunché, soprattutto CP_1
con riferimento alla effettiva lesione della quota di riserva, ai limiti entro i quali essa sarebbe stata lesa, determinando il valore della massa ereditaria;
essa nemmeno ha avanzato, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima (previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile). Oltretutto, la denuncia della lesione implica poi un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario;
un confronto che, necessariamente, avviene in base alla rappresentazione patrimoniale di fatto esistente, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità (Cass. Civ., Sez. II, n. 17926 del 27.8.2020), come invece fa controparte.
pagina 11 di 13 L'onere di allegazione pertanto sarebbe soddisfatto solo una volta che, richiamata la quota di legittima ex lege prevista, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie, e al netto di quanto eventualmente ricevuto dall'erede, residui una lesione (Cass. Civ. Sez. II, n. 36990 del
16.12.2022)” (comparsa conclusionale attore).
Nel precisare di non avere svolto domanda di divisione, la convenuta in questa sede ha dichiarato:
“L'esistenza di questo immobile e il mancato riconoscimento della qualità di erede è comunque di per sé sufficiente a dimostrare l'interesse della IG.ra a promuovere il giudizio di impugnazione del CP_1 testamento, senza necessità di dover provare l'esistenza di altri beni da dividere e quale ne sia la loro effettiva consistenza. La lesione del diritto dell'erede pretermesso è avvenuta per un quarto del suo valore, qualunque esso sia…
La IG.ra ha impugnato il testamento della LL limitandosi a chiedere CP_1 Per_1
il riconoscimento della qualità di erede della madre e il conseguente diritto alla CP_2 attribuzione della quota di un quarto dei beni ereditari che spettava per legge alla madre… In questo caso la IG.ra nulla ha ricevuto in eredità, essendo stata totalmente pretermessa. La lesione è CP_2 concreta ed è dimostrata già dalla sola esistenza di almeno un bene immobile caduto in successione”
(memoria di replica convenuta).
Con ciò, la convenuta ha confermato di non avere svolto alcuna allegazione prima di tutto in relazione al valore, anche ipotetico, della massa ereditaria.
Come sopra esposto, ai sensi dell'art. 556 c.c., per accertare la lesione della quota di legittima si deve:
a) determinare il valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione;
b) detrarre dal relictum i debiti da valutare con riferimento alla data di apertura della successione;
c) procedere con la riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum; d) calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore della massa ereditaria e il valore delle donazioni fatte dal de cuius.
Le acquisizioni in diritto adesso richiamate trovano piena rilevanza nel caso di specie, in quanto la convenuta non ha determinato neanche approssimativamente il valore della massa ereditaria, non ha indicato il valore della quota di legittima violata dal testatore, non ha indicato con esattezza altri beni anche mobili facenti eventualmente parte del compendio ereditario, né ha precisato quali siano state le somme di denaro eventualmente relitte (sebbene sia emersa genericamente l'esistenza di un conto corrente cointestato).
La convenuta non ha, quindi, adempiuto al proprio onere di allegazione e probatorio rispetto a quanto sopra evidenziato. Anche se si ritenga che l'onere di allegazione non debba esprimersi in termini numerici, sarebbe stata impossibile, nel caso di specie, la ricostruzione dell'asse ereditario, stante la pagina 12 di 13 totale assenza di tempestive allegazioni, da parte di entrambe le parti, sulla consistenza del conto corrente cointestato e sui movimenti dello stesso, sia prima che dopo la morte di Persona_1
essendo, quindi, impossibile determinare la eventuale violazione della quota di riserva.
Ciò determina il rigetto delle domande della convenuta, in quanto, come sopra ampiamente esposto, non è stato indicato il valore della massa ereditaria, della quota di legittima che si assume violata e che, nel patrimonio della de cuius non esistessero altri beni oltre quelli formanti oggetto Persona_1
di riduzione.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza, essendo documentata l'offerta di restituzione del bene da parte della convenuta in data anteriore alla domanda avente il carattere della serietà (doc.11 fasc convenuta) e non essendosi comunque la convenuta opposta anche nel corso del giudizio a che il ricorrente prendesse possesso del bene.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sulle domande del ricorrente di risoluzione del contratto di comodato e di rilascio del bene e rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
- rigetta le domande proposte dalla convenuta;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 13.3.2025
Il Presidente estensore
Caterina Canu
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XIII CIVILE in composizione collegiale nelle persone dei IGnori Magistrati: Dott. Caterina CANU Presidente relatore-estensore
Dott. Francesca Savignano Giudice
Dott. Ilario Pontani Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 7142/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. GIANCRISTOFARO Parte_1 C.F._1
ANDREA, elettivamente domiciliato in VIA FINOCCHIARO APRILE 9 21100 VARESE presso il difensore avv. GIANCRISTOFARO ANDREA
ATTORE PRINCIPALE – CONVENUTO IN RICONVENZIONALE
contro
, quale (C.F. ), CP_1 Controparte_2 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. COLELLA ALBERTO, elettivamente domiciliata in VIALE BIANCA MARIA, 23 20122 MILANO presso il difensore avv. COLELLA ALBERTO
CONVENUTA – ATTRICE IN RICONVENZIONALE
OGGETTO: comodato e azione di impugnazione del testamento e di riduzione per lesione
CONCLUSIONI dell'attore: Voglia l'Ill.ma Autorità adita, contrariis reiectis, In via pregiudiziale: dichiarare improcedibile la domanda giudiziale proposta in via riconvenzionale dalla IG.ra per nullità della procedura di mediazione di cui al n. 3292/2022 R.G. resso CP_1 CP_3 l'Organismo di Conciliazione Forense di Milano, in quanto esperita in violazione del principio del contraddittorio ai danni del IG. , con ogni conseguente provvedimento, per tutti i motivi di Parte_1 cui alla superiore narrativa;
In via preliminare: ritenuta la precedente domanda formulata in pregiudizialità assorbente ogni altra questione, nella denegata ipotesi di mancato accoglimento della predetta, accertare e dichiarare l'incompetenza funzionale di Codesto Ill.mo Tribunale in persona del Giudice Monocratico a decidere nel merito la domanda riconvenzionale proposta dalla IG.ra e, previa separazione dei giudizi, CP_1 rimettere le parti dinanzi al Tribunale di Milano in persona del Giudice in composizione collegiale a cui inderogabilmente è assegnato il potere decisionale in tema di impugnazione di testamento e di riduzione per lesione di legittima oggetto della domanda riconvenzionale avversaria, per le ragioni sopra esposte;
il tutto sempre previo esperimento di nuova procedura di mediazione;
Nel merito: quanto al giudizio di cui al ricorso introduttivo ex art. 447 bis cpc promosso dal IG. Pt_1
- accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato gratuito ad uso
[...]
pagina 1 di 13 abitativo regolarmente registrato in data 17.12.2020, in relazione all'unità abitativa in Senago, Via Cavour n. 236, di cui al foglio 7, mappale 149, sub. 16, piano 3-7, categoria A/3, classe 2, vani 4, per le motivazioni di cui alla superiore narrativa e per l'effetto ordinare/condannare gli eredi della defunta comodataria IG.ra (c.f. ), nata a [...], il [...], CP_2 C.F._3 deceduta in data15.09.2022, in persona dei suoi eredi impersonalmente e collettivamente, ad oggi individuati nella IG.ra (c.f. ), all'immediato rilascio di detta unità CP_1 C.F._2 immobiliare, restituendola alla disponibilità del ricorrente, libera da persone e da cose, nonché per l'effetto:
- condannare la IG.ra , in persona dei suoi eredi impersonalmente e collettivamente, ad CP_2 oggi individuati nella IG.ra , al pagamento delle somme a titolo di penale giornaliera pari CP_1 ad € 50,00 per ogni giorno di mancata consegna a far data dalla ricezione della missiva contenente la richiesta di restituzione dell'immobile (27.10.2022) e fino alla data di effettiva consegna del medesimo, così come previsto all'art. 13 del predetto contratto di comodato ad uso gratuito registrato in data 17.12.2020; In via subordinata: nella denegata ipotesi di mancato accoglimento delle domande attoree, tutte, fin qui avanzate, respingere in ogni caso tutte le domande proposte sia in via riconvenzionale e pregiudiziale, che in via principale dalla IG.ra in quanto infondate in fatto e in diritto, anche per effetto della CP_1 modifica delle stesse operate solo in precisazione delle conclusioni, poiché introduttive di domande nuove;
In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa anche della fase di opposizione. In via istruttoria… In ogni caso: con vittoria di spese e compensi professionali di causa;
In via istruttoria…
CONCLUSIONI della convenuta: Piaccia all'adito Tribunale di Milano, premesse le declaratorie del caso e disattesa ogni contraria e diversa istanza, deduzione, eccezione e conclusione, così giudicare: - accertare e dichiarare erede necessaria della figlia deceduta l'8.8.2020, CP_2 Persona_1 per la quota di 1/4 o comunque per la quota alla stessa spettante per legge, nonché accertare e dichiarare la IG.ra erede della madre , deceduta il 15.9.2022, e per l'effetto CP_1 CP_2 dichiarare la IG.ra a sua volta erede e/o avente diritto della quota di eredità di CP_1 Per_1 già spettante alla madre , e in conseguenza ridurre in misura proporzionale e
[...] CP_2 corrispondente la quota di eredità spettante al IG. previo annullamento, nella parte de Parte_1 qua, del testamento di datato 4.2.2018 e pubblicato in data 15 settembre 2020; - Persona_1 respingere le domande proposte da nei confronti di . - con vittoria di spese Parte_1 CP_1 di lite e relativi accessori di legge, anche relative alla fase di negoziazione assistita”
Concisa esposizione delle ragioni in fatto e dei motivi di diritto
Si premette che il contenuto della presente sentenza si adeguerà al canone normativo dettato dagli artt.
132, comma 2, n. 4 e 118 disp. att. c.p.c., i quali dispongono che la motivazione debba limitarsi ad una concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, specificando che tale esposizione deve altresì essere succinta e possa fondarsi su precedenti conformi.
Con ricorso ex art. 447 bis cpc del 15 febbraio 2023, adiva questo Tribunale al fine di Parte_1 accertare e dichiarare l'intervenuta risoluzione del contratto di comodato ad uso abitativo regolarmente registrato in data 17.12.2020, avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Senago, Via Cavour n. 236, lamentando il mancato rilascio del bene da parte di quale erede della defunta CP_1
pagina 2 di 13 comodataria deceduta in data 15.09.2022, altresì domandando la condanna della CP_2 stessa al pagamento della penale giornaliera pari ad € 50,00 per ogni giorno di mancata consegna a far data dalla ricezione della missiva contenente la richiesta di restituzione dell'immobile del 27.10.2022 e fino alla data di effettiva consegna del medesimo, così come previsto all'art. 13 del predetto contratto di comodato, registrato in data 17.12.2020.
Deduceva di essere proprietario esclusivo dell'immobile sito in Senago (MI), Via Cavour n. 236, piano terzo (distinto al NCEU del Comune di Senago, al foglio 7, mappale 149, sub. 16, piano 3-7, categoria
A/3, classe 2, vani 4, superficie catastale totale mq 62, rendita catastale € 227,24, oltre parti comuni), all'esito di successione testamentaria della defunta moglie (c.f. Persona_1
), deceduta in data 08.08.2020, giusto atto notarile di deposito e pubblicazione C.F._4
del testamento olografo, datato 4.2.2018, e contestuale accettazione di eredità di cui al n. 90012
Repertorio, n.26049 Raccolta del 15.09.2020 a firma del Notaio Dr. e registrato a Varese il Persona_2
19.09.2020 al n. 23510 Serie 1T (doc. 1), nel quale la de cuius l'aveva nominato quale unico erede; che tale bene era stato concesso in comodato alla suocera con contratto registrato in CP_2
data 17.12.2020; che, a seguito del decesso di avvenuto in data 15.9.2022, il contratto CP_2
si era risolto e la convenuta, unica figlia superstite ed unica erede, era, dunque, tenuta – in luogo della comodataria – al rilascio dei locali e al pagamento della penale prevista dal contratto di comodato.
Con memoria del 26.05.2023, si costituiva nel presente giudizio e deduceva che CP_1
l'immobile in questione era caduto in successione alla morte di che aveva lasciato Persona_1 due eredi e cioè il coniuge ( e la madre ( ), quest'ultima erede Parte_1 CP_2 necessaria in base al disposto dell'art. 536 c.c.; che il testamento, datato 4.2.2018 e pubblicato il
15.9.2020, nel quale la de cuius aveva nominato quale unico erede il coniuge ledeva la Parte_1
quota di legittima (corrispondente a 1/4 del patrimonio della defunta ex art. 544, comma 1, c.c.), spettante alla madre poi deceduta in data 15.9.2022; che, di conseguenza, la CP_2
convenuta, quale unica discendente superstite e unica erede di (doc. 2), era subentrata CP_2
per rappresentazione, ex art. 467 primo comma c.c., anche nella quota di legittima spettante alla madre nella successione della figlia Persona_1
Dichiarava: Stante la domanda restitutoria dell'attore e al fine di sentirla rigettare, la IG.ra CP_1 intende qui, anzitutto, impugnare il testamento e chiedere l'accertamento della sua qualità di erede e la reintegrazione della quota di legittima già spettante alla madre, e, dopo il decesso di quest'ultima, spettante alla convenuta.
Su tale questione, qui proposta in via riconvenzionale, ma evidentemente pregiudiziale rispetto alla domanda restitutoria dell'attore, si ritiene che il Tribunale adito mantenga la propria competenza,
pagina 3 di 13 trattandosi del Giudice sia del luogo in cui si trova l'immobile per cui è causa (Senago), sia del luogo di apertura della successione di ( (pag.4 della comparsa di risposta). Persona_1 Per_3
Precisava di avere instaurato la procedura di mediazione alla quale il ricorrente non aveva Pt_1 aderito, per cui veniva redatto verbale negativo (doc. 8). Sulla domanda di restituzione dell' immobile di Via Cavour, pur contestando il diritto del ricorrente ad utilizzarlo in via esclusiva, al fine di evitare inutili discussioni al riguardo, precisava che l'immobile era stato da lei liberato “in data 16.11.2022
(docc. 9-10) e messo a disposizione del IG. in data 22.11.2022 (doc. 11)”, essendo rimasta nel Pt_1
bene solamente la lavatrice che non aveva potuto fare portare via dai traslocatori. A tal fine dichiarava:
“L'immobile, pertanto, è vuoto e inutilizzato da tempo e può essere benissimo messo in vendita e diviso tra i due proprietari ed eredi”. Contestava di dovere la penale richiesta di 50,00 euro per ogni giorno di ritardo nella riconsegna dei locali, sia perché la convenuta doveva ritenersi comproprietaria dell'immobile, sia perché il ricorrente era già in possesso delle chiavi dell'appartamento ove si era recato più volte con la moglie e poi ancora da solo allorché era ancora in vita, non CP_2
essendole mai state restituite le chiavi che erano della LL, pur avendone fatto richiesta dopo la morte di questa nell'ultima telefonata intercorsa in data 3.10.2020.
Aggiungeva che suo padre aveva deciso di acquistare l'immobile (che era stata la dimora della sua famiglia dal 1967), “intestandolo alla figlia maggiore probabilmente allo scopo di evitare Per_1
agli eredi di dover pagare in futuro le imposte di successione.
La destinazione dell'immobile, voluta dal padre di famiglia, era a tutti chiara e né i genitori né le figlie avrebbero mai messo in discussione questa destinazione dell'immobile.
Anche le volontà di erano queste, cioè di lasciare la casa di famiglia alla mamma e Persona_1
alla LL. Tali volontà erano state più volte espresse da con un primo testamento scritto Per_1
in data 4.2.1999 (doc. 1) e poi verbalmente manifestate e ribadite ai familiari, prima che la malattia peggiorasse e le sue condizioni di salute precipitassero”. Infine, deduceva che “la questione relativa alla restituzione delle somme depositate sul c/c cointestato ad e – CP_2 Persona_1 non essendo collegata all'oggetto di questo giudizio - sarà a questo punto inevitabilmente oggetto di un separato giudizio. La IG.ra fa inoltre espressa riserva di agire in separata sede per la CP_1 divisione dei beni facenti parte dell'eredità della defunta , Chiedeva, pertanto, il Persona_1
rigetto delle domande attoree.
Quindi, disposto lo spostamento dell'udienza per gli incombenti di cui all'art. 420 c.p.c. al 04.07.2023, considerata la domanda riconvenzionale spiegata dalla convenuta, alla suddetta udienza, le parti avanzavano le rispettive richieste, tra cui quella della parte attrice di consegna, da parte di
[...]
, delle chiavi dell'immobile di cui si discute, in contraddittorio e in loco; quest'ultima, presente CP_1
pagina 4 di 13 personalmente, dichiarava di rendersi disponibile a restituire le chiavi del predetto immobile entro la fine del mese di luglio 2023. Veniva, poi, assegnato termine per il deposito di memorie ex art. 426
c.p.c. e, con memoria ex art. 426 cpc, il ricorrente precisava che, fino al 20.09.2023, Pt_1
l'immobile in questione non gli veniva debitamente consegnato da parte della resistente CP_1
nonostante la manifestata disponibilità in udienza della convenuta alla restituzione delle chiavi.
Veniva, quindi, disposto il mutamento nel rito ordinario e veniva fissata l'udienza di cui all'art. 183
c.p.c. al 31.01.2024, al cui esito il Giudice assegnava i termini ex art. 183, comma VI, cpc per il deposito di memorie.
Ritenuta la causa di natura documentale, la causa veniva rimessa al collegio per la decisione sulle conclusioni precisate all'udienza del 20 novembre 2024, sostituita da note scritte.
Su istanza del ricorrente, che lamentava non essergli stato comunicato il verbale dell'udienza cartolare del 20 novembre 2024, la causa veniva rimessa sul ruolo e veniva fissata l'udienza di precisazione delle conclusioni in presenza per il 23.1.2025.
In detta udienza, il Giudice assegnava i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali fino al 18.2.2025 e delle memorie di replica fino al 10.3.2025 e precisava che, decorsi detti termini, la causa sarebbe stata rimessa al Collegio per la decisione ai sensi dell'art. 189 cpc.
Le parti hanno depositato comparse conclusionali e memorie di replica entro i termini allo scopo assegnati, ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con ordinanza emessa in detta udienza.
Il Tribunale in composizione collegiale decide la causa in camera di conIGlio successivamente alla scadenza del termine del 10.3.2025 per il deposito delle memorie di replica alle conclusionali, rientrando la controversia tra quelle che l'art. 50 bis c.p.c. (nel testo introdotto dall'art. 56 del decreto legislativo n. 51 del 1998) riserva al giudizio del Tribunale in composizione collegiale.
Il Tribunale svolge le seguenti e concise riflessioni.
Anzitutto, non è necessaria alcuna declaratoria di incompetenza funzionale del Giudice Monocratico a decidere nel merito la domanda riconvenzionale proposta da in quanto, CP_1
complessivamente, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
Riguardo alla domanda del ricorrente, la Suprema Corte ha affermato che “la morte del comodatario determina la risoluzione del comodato e l'attribuzione agli eredi del comodante del diritto di pretendere la restituzione della cosa, in quanto non è configurabile la successione di terzi, ancorché eredi.., in un rapporto caratterizzato dall'elemento della fiducia” e che “in caso di morte del comodatario il comodante ha facoltà di recedere dal contratto anche quando sia stato pattuito un
pagina 5 di 13 termine a norma dell'art. 1811 c. c., determinandone l'anticipata risoluzione del rapporto mediante idonea manifestazione di volontà come nel caso di comodato a tempo indeterminato, con conseguente obbligo per gli eredi di immediata restituzione della cosa” (Cass. 24.9.1979 n. 4920); peraltro, qualora detta facoltà non venga esercitata, il rapporto prosegue con le caratteristiche e gli obblighi iniziali rispetto agli eredi (Cass. n.20001/2014; Cass. n.8409/1990). La ragione dell'anticipata cessazione del rapporto in caso di morte del comodatario è da ravvisarsi nel carattere personale dell'uso dedotto in contratto, nonché nella natura fiduciaria della concessione in godimento. Anche in questa ipotesi, il legislatore attribuisce un potere di recesso, del quale solo il comodante valuterà l'opportunità, a meno che le parti non abbiano diversamente previsto.
Al riguardo, la resistente, pur deducendo di essere comproprietaria dell'immobile acquistato iure ereditario e di avere il diritto di utilizzare e di disporre materialmente dell'immobile fino al momento della divisione dei beni ereditari, ha affermato non essere vero che l'appartamento non sia stato riconsegnato al ricorrente e messo interamente a sua disposizione, avendo ella provveduto allo svuotamento dello stesso dai beni mobili della defunta fatto due mesi dopo la sua CP_2 morte e avendo messo a disposizione del ricorrente l'immobile tramite comunicazioni plurime ben prima che iniziasse il presente giudizio. Ha richiamato, segnatamente, la comunicazione inviata tramite
PEC in data 22.11.2022 (doc. 11 fasc. resistente) dal suo difensore al difensore del ricorrente, in cui espressamente si comunicava: “Egregio Collega, come Ti avevo anticipato, la IG.ra ha CP_1
provveduto in questi giorni a liberare l'immobile di Via Senago, Via Cavour n. 57 liberandolo degli effetti personali della madre. Il trasloco è stato effettuato e completato in data 16 c.m.. …il IG. Pt_1
può quindi riprendere possesso dell'immobile, fatti salvi i diritti della IG.ra sulla CP_1
quota del medesimo, conseguenti all'azione di riduzione della successione e alla reintegra dei diritti successori già spettanti alla madre”.
Se il problema era ed è rimasto quello dell'apertura della serratura della porta di ingresso - di cui peraltro il IG. e la moglie hanno sempre avuto la disponibilità delle chiavi, Pt_1 Per_1 essendosi per anni recati quotidianamente a trovare ed assistere l'anziana madre malata CP_2
-, da tempo il IG. avrebbe potuto risolvere questo banale problema con l'assistenza
[...] Pt_1
di un fabbro, senza neppure il rischio di incorrere nella violazione di un domicilio da tempo abbandonato dalla IG.ra ed a lui formalmente messo a disposizione (pag.3 prima comparsa CP_1
conclusionale della resistente del 10.1.2025).
La resistente ha aggiunto: “Resta irrilevante la circostanza che, come appurato dalle parti recatesi insieme a Senago a luglio 2023, le chiavi in possesso della IG.ra non funzionassero. Il IG. CP_1 avrebbe ben potuto richiedere l'assistenza di un fabbro, ove non fosse stato in grado di Pt_1
pagina 6 di 13 provvedere da solo all'apertura ed alla sostituzione della serratura (pag.5 prima comparsa conclusionale della resistente del 10.1.2025). Sul punto, anche il ricorrente ha dichiarato che al fattivo incontro tra le parti avvenuto il 19.07.2023 la situazione di inaccessibilità è rimasta invariata, in quanto quelle messe a disposizione dalla convenuta non sono state in grado di aprire le porte dell'immobile. Di fatto quindi: le chiavi non aprono l'immobile; non è dato sapere se esso sia stato effettivamente svuotato (il non ha mai potuto avere accesso); le mere dichiarazioni avversarie Pt_1 all'attore di poter liberamente accedervi non possono bastare, non vi è un verbale di riconsegna sottoscritto e in considerazione della condotta non conciliante, ed anzi oppositiva, fin qui posta in essere dalla IG.ra ed altresì a fronte dei lamentati “diritti successori” avanzati da CP_1 quest'ultima sull'immobile medesimo il IG. non intende imbattersi in pretestuose ed eventuali Pt_1
(ulteriori) accuse avversarie. Anche le successive comunicazioni inoltrate alla controparte a mezzo
p.e.c. (del 24.07.2023, già doc. 9 fasc. attoreo, e del 16.02.2024, già doc. 14 fasc. attoreo), anche nei termini di una proposta di suddivisione al 50% delle spese per l'apertura e la sostituzione del blocchetto della serratura non funzionante, sono rimaste prive di riscontro (pagg. 2 e 3 comparsa conclusionale attore).
A fronte di ciò, riguardo alla domanda di restituzione del bene non vi è materia del contendere e, in ogni caso, questa è cessata, non essendosi manifestata nella sostanza alcuna opposizione da parte della convenuta a che l'attore rientri in possesso del bene. Del resto, nessuna delle parti ha provato che solo la propria controparte sia attualmente in possesso, per qualsiasi ragione, delle chiavi idonee ad accedere nell'immobile, avendo già potuto accedere nell'immobile l'attore, se avesse voluto, già prima del presente giudizio (v. doc. 11 fasc. resistente) o, al più tardi, una volta verificato nel contraddittorio che le chiavi in possesso della convenuta non risultavano funzionanti, non essendosi questa opposta alla sostituzione della serratura. L'offerta di restituzione del bene di cui al doc. 11 della resistente appare seria e, sotto tale profilo, le domande di risoluzione del contratto di comodato e di restituzione del bene sono carenti del presupposto dell'interesse ad agire in capo al ricorrente. Per le considerazioni sopra svolte, va rigettata anche la domanda del ricorrente tesa ad ottenere il pagamento della penale giornaliera pari ad € 50,00 per ogni giorno di mancata consegna a far data dalla ricezione della missiva contenente la richiesta di restituzione dell'immobile del 27.10.2022, non essendo stato negato il diritto del ricorrente ad accedere nell'immobile, sebbene, nella prospettazione della convenuta, quale coerede.
In ogni caso, la domanda di pagamento della penale prevista dall'art. 13 del contratto va rigettata, in quanto l'obbligo contrattualmente previsto sussisteva nei confronti della comodataria e non nei confronti della convenuta, che pacificamente non è mai subentrata nel rapporto di comodato e che, quindi, non può rispondere del pagamento della penale, previsto a titolo contrattuale.
pagina 7 di 13 Per quanto riguarda l'eccezione del ricorrente volta a far dichiarare improcedibile la domanda giudiziale proposta in via riconvenzionale dalla IG.ra per nullità della procedura di CP_1 mediazione di cui al n. 3292/2022 R.G., l'orientamento giurisprudenziale cui questo Tribunale ritiene di aderire (cfr. Trib. Taranto 02.05.2019; Trib. Roma 18.01.2017; Trib. Palermo 27.02.2016) considera che non sussista alcun obbligo di esperire la mediazione a seguito della formulazione della domanda riconvenzionale, atteso che l'art. 5 c. 1 d. lgs. 28/2010, nel fare riferimento a “chi intende esercitare in giudizio un'azione”, è da intendersi come riferito al soggetto che incardina il giudizio, ossia all'attore; inoltre, imporre il tentativo obbligatorio, anche nel caso della riconvenzionale, finirebbe per frustrare il principio di ragionevole durata del processo e di equilibrata relazione tra procedimento giudiziario e mediazione (così come indicato nella direttiva comunitaria 2008/52/CEE). Pertanto, qualora fosse nulla la procedura di mediazione incardinata dalla convenuta, la domanda riconvenzionale dalla stessa proposta non sarebbe improcedibile, non avendo la stessa alcun obbligo di esperire la mediazione per la formulazione della domanda riconvenzionale.
Riguardo a questa, si rileva che, sebbene nella comparsa le conclusioni rassegnate siano state le seguenti: In via riconvenzionale e pregiudiziale, dichiarare erede necessaria della CP_1 LL , deceduta l'8.08.2020 per la quota di ¼ e per rappresentazione della madre Persona_1
, deceduta il 15.09.2022 e già erede necessaria e per la stessa quota della stessa CP_2
per le causali di cui in narrativa, nel corpo dell'atto la resistente ha precisato: Persona_1
Stante la domanda restitutoria dell'attore e al fine di sentirla rigettare, la IG.ra intende qui, CP_1 anzitutto, impugnare il testamento e chiedere l'accertamento della sua qualità di erede e la reintegrazione della quota di legittima già spettante alla madre, e, dopo il decesso di quest'ultima, spettante alla convenuta. In sede di prima memoria, poi, le conclusioni sono state così precisate: dichiarare erede necessaria della LL deceduta l'8.08.2020 per CP_1 Persona_1
la quota di ¼ e per rappresentazione della madre , deceduta il 15.09.2022 e già erede CP_2
necessaria e per la stessa quota della stessa per le causali di cui in narrativa e per Persona_1
l'effetto ridurre in misura proporzionale e corrispondente la quota di eredità spettante al IG. Pt_1
previo annullamento del testamento nella parte de qua.
[...]
Nel caso di specie, si ritiene, quindi, che, sebbene malamente, la domanda di riduzione sia stata proposta fin dall'inizio.
E' bene, riguardo all'azione di riduzione, precisare quanto segue.
La "causa petendi" dell'azione di riduzione è la qualità di legittimario leso nella quota di riserva e il
"petitum" la reintegra in essa, previa determinazione della disponibile, mediante riduzione delle disposizioni testamentarie o delle donazioni.
pagina 8 di 13 In particolare, come costantemente insegnato dalla giurisprudenza di legittimità in materia (cui questo
Tribunale da sempre, sul punto, aderisce), il legittimario che agisce in riduzione ha l'onere -prima ancora che di provare- di allegare con sufficiente esattezza tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia o meno avvenuta ed in quale misura la dedotta lesione della quota di riserva: e fra essi non solo il valore della massa ereditaria e quello della quota di legittima violata dal testatore, ma anche l'inesistenza nel patrimonio del de cuius di altri beni oltre quelli che formano oggetto dell'azione di riduzione, poiché, in conformità del principio di cui all'art. 2697 cod. civ., anche i fatti negativi - quando, come nella specie, costituiscono il fondamento del diritto che si vuol far valere in giudizio- debbono essere provati dall'attore (Cass. n. 11432 del 17/10/1992; Cass. n. 13310 del 12/9/2002).
In particolare, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare, quindi, entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore e, in particolare, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se sia, o meno, avvenuta, ed in quale misura, la lesione della sua quota di riserva, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione.
L'azione di riduzione, indipendentemente dall'uso di formule sacramentali, richiede, poi, oltre la deduzione della lesione della quota di riserva, l'espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione di essa mediante il calcolo della disponibile e la susseguente riduzione della donazione posta in essere in vita dal de cuius (Cass. civ., Sez. II, 30/06/2011, n. 14473).
In materia di successione testamentaria, il legittimario che agisca in riduzione ha l'onere d'indicare entro quali limiti sia stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché quello della quota di legittima violata, dovendo, a tal fine, allegare e provare, anche ricorrendo a presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti, tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della riserva, oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile e la conseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal "de cuius" ( Cass. civ.Sez. II, Sentenza n.1357 del 19/01/2017).
Invero, “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono, per quanto finora ribadito, essere limitate alla generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che il convenuto ed il giudice siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione, a prescindere dal successivo assolvimento dell'onere probatorio al riguardo” (Cass. civ., Sez. II, Sent. del 10.04.2017 n.
9192). pagina 9 di 13 Per accertare la lesione di legittima è necessario, quindi, determinare il valore della massa ereditaria, quello, quindi, della quota disponibile e della quota di legittima, che della massa ereditaria costituiscono una frazione, procedendo, anzitutto, alla formazione della massa dei beni relitti ed alla determinazione del loro valore al momento dell'apertura della successione, alla detrazione dal
“relictum” dei debiti da valutare con riferimento alla stessa data, alla riunione fittizia (cioè, con operazione meramente contabile) tra attivo netto e “donatum”, costituito dai beni di cui sia stato disposto a titolo di donazione, da stimar secondo il loro valore al momento dell'apertura della successione (artt. 747 e 750 cod. civ., rispettivamente relativi ai beni immobili ed ai beni mobili) e con riferimento al valore nominale, quanto alle donazioni in denaro (art. 751 cod. civ.), calcolando, poi, la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma del valore del “relictum” al netto e del valore del “donatum” ed imputando, infine, le liberalità fatte al legittimario con conseguente diminuzione, in concreto, della quota ad esso spettante (art. 564 cod. civ.)” (Cass. 1 dicembre 1993, n. 11873).
La convenuta non ha fornito alcuna indicazione riguardo al valore della massa ereditaria di
[...]
anche ipotizzando che riguardasse solo l'immobile dato in comodato. Per_1
Peraltro, la stessa ha menzionato l'esistenza di un conto corrente della de cuius (in relazione al quale, in corso di causa, nessuna delle parti ha precisato l'ammontare) e la convenuta, nella seconda memoria,
e quindi in replica, ha precisato che “Basti evidenziare che nell'altra causa la IG.ra ha chiesto CP_1
al la restituzione di somme depositate su un conto corrente esclusivamente di spettanza della Pt_1
madre (e solo fiduciariamente cointestato alla figlia ma di cui si è ciò nonostante Per_1 impossessato il (l'oggetto dunque è diverso). Si tratta quindi di un diritto acquisito dalla Pt_1
attrice in forza della successione ereditaria intervenuta tra e , e Controparte_1 CP_2
non in conseguenza della successione ereditaria intervenuta tra e Persona_1 CP_2
, di cui invece qui si tratta)”. E' emerso, quindi, che per tale conto corrente è pendente un
[...]
separato giudizio e non risulta che sia stata dichiarato che questo era solo fiduciariamente cointestato alla figlia Nessuna della parti ha, comunque, riferito sull'ammontare del conto corrente Per_1
alla data di apertura della successione di sebbene in relazione alla quota del 50%. Persona_1
Si precisa, poi, riguardo alla posizione del legittimario pretermesso, che, per giurisprudenza costante, quando il legittimario sia stato pretermesso o preterito dal testatore (e cioè allorquando questi abbia disposto interamente dell'eredità mediante disposizioni a titolo universale che non includono il legittimario), questi non ha la posizione di chiamato all'eredità: a questa, infatti, sono chiamati coloro che sono deIGnati dal testamento, il quale è intanto valido ed efficace. Per conseguire la quota di eredità spettantegli, il legittimario preterito deve esercitare un'azione giudiziaria a carattere costitutivo,
pagina 10 di 13 e cioè l'azione di riduzione, al fine di ridurre le disposizioni testamentarie lesive della sua quota. Solo a seguito di tale azione il legittimario conseguirà la qualità di chiamato all'eredità, in quanto avrà conseguito una quota dell'eredità, infatti, solo dal momento della sentenza che accoglie la domanda di riduzione viene rimossa l'efficacia preclusiva delle disposizioni testamentarie;
tali disposizioni, in quanto lesive della legittima, non sono nulle, né annullabili (fino a quando esse non vengano impugnate con l'azione di riduzione, esse conservano, pertanto, la loro piena efficacia).
Il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del "de cuius", potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l'esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell'istituito. Ne consegue che la condizione della preventiva accettazione dell'eredità con beneficio d'inventario, stabilita dal comma 1 dell'art. 564 per l'esercizio dell'azione di riduzione, vale soltanto per il legittimario che abbia in pari tempo la qualità di erede (per disposizione testamentaria o per delazione "ab intestato"), e non anche per il legittimario totalmente pretermesso dal testatore (cfr. Cass. civ., Sez. II, 09/12/1995, n. 12632)
Nel caso di specie, la convenuta, nella qualità per la quale ha agito per rappresentazione, è stata pretermessa, disponendo il testamento per cui è causa: “Senago 4/2/2018
Io sottoscritta Persona_1
in possesso delle mie piene facoltà mentali e senza alcuna costrizione dichiaro mio marito Pt_1
unico erede universale di tutti i beni mobili e immobiliari di mia proprietà.
[...]
ln fede
". Persona_1
Anche quale legittimaria pretermessa, comunque, aveva gli stessi oneri di allegazione sopra evidenziati e la genericità delle allegazioni è stata anche eccepita dall'attore, che ha dichiarato: “Invero la IG.ra nel caso in esame non si è minimamente sforzata di dimostrare alcunché, soprattutto CP_1
con riferimento alla effettiva lesione della quota di riserva, ai limiti entro i quali essa sarebbe stata lesa, determinando il valore della massa ereditaria;
essa nemmeno ha avanzato, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima (previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibile). Oltretutto, la denuncia della lesione implica poi un confronto fra quanto il legittimario consegue, come erede legittimo o testamentario, e quanto avrebbe diritto di ricevere come erede necessario;
un confronto che, necessariamente, avviene in base alla rappresentazione patrimoniale di fatto esistente, che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come pura eventualità (Cass. Civ., Sez. II, n. 17926 del 27.8.2020), come invece fa controparte.
pagina 11 di 13 L'onere di allegazione pertanto sarebbe soddisfatto solo una volta che, richiamata la quota di legittima ex lege prevista, il legittimario assuma che, per effetto delle disposizioni testamentarie, e al netto di quanto eventualmente ricevuto dall'erede, residui una lesione (Cass. Civ. Sez. II, n. 36990 del
16.12.2022)” (comparsa conclusionale attore).
Nel precisare di non avere svolto domanda di divisione, la convenuta in questa sede ha dichiarato:
“L'esistenza di questo immobile e il mancato riconoscimento della qualità di erede è comunque di per sé sufficiente a dimostrare l'interesse della IG.ra a promuovere il giudizio di impugnazione del CP_1 testamento, senza necessità di dover provare l'esistenza di altri beni da dividere e quale ne sia la loro effettiva consistenza. La lesione del diritto dell'erede pretermesso è avvenuta per un quarto del suo valore, qualunque esso sia…
La IG.ra ha impugnato il testamento della LL limitandosi a chiedere CP_1 Per_1
il riconoscimento della qualità di erede della madre e il conseguente diritto alla CP_2 attribuzione della quota di un quarto dei beni ereditari che spettava per legge alla madre… In questo caso la IG.ra nulla ha ricevuto in eredità, essendo stata totalmente pretermessa. La lesione è CP_2 concreta ed è dimostrata già dalla sola esistenza di almeno un bene immobile caduto in successione”
(memoria di replica convenuta).
Con ciò, la convenuta ha confermato di non avere svolto alcuna allegazione prima di tutto in relazione al valore, anche ipotetico, della massa ereditaria.
Come sopra esposto, ai sensi dell'art. 556 c.c., per accertare la lesione della quota di legittima si deve:
a) determinare il valore della massa ereditaria al momento dell'apertura della successione;
b) detrarre dal relictum i debiti da valutare con riferimento alla data di apertura della successione;
c) procedere con la riunione fittizia, cioè meramente contabile, tra attivo netto e donatum; d) calcolare la quota disponibile e la quota indisponibile sulla massa risultante dalla somma tra il valore della massa ereditaria e il valore delle donazioni fatte dal de cuius.
Le acquisizioni in diritto adesso richiamate trovano piena rilevanza nel caso di specie, in quanto la convenuta non ha determinato neanche approssimativamente il valore della massa ereditaria, non ha indicato il valore della quota di legittima violata dal testatore, non ha indicato con esattezza altri beni anche mobili facenti eventualmente parte del compendio ereditario, né ha precisato quali siano state le somme di denaro eventualmente relitte (sebbene sia emersa genericamente l'esistenza di un conto corrente cointestato).
La convenuta non ha, quindi, adempiuto al proprio onere di allegazione e probatorio rispetto a quanto sopra evidenziato. Anche se si ritenga che l'onere di allegazione non debba esprimersi in termini numerici, sarebbe stata impossibile, nel caso di specie, la ricostruzione dell'asse ereditario, stante la pagina 12 di 13 totale assenza di tempestive allegazioni, da parte di entrambe le parti, sulla consistenza del conto corrente cointestato e sui movimenti dello stesso, sia prima che dopo la morte di Persona_1
essendo, quindi, impossibile determinare la eventuale violazione della quota di riserva.
Ciò determina il rigetto delle domande della convenuta, in quanto, come sopra ampiamente esposto, non è stato indicato il valore della massa ereditaria, della quota di legittima che si assume violata e che, nel patrimonio della de cuius non esistessero altri beni oltre quelli formanti oggetto Persona_1
di riduzione.
Le spese del presente giudizio vanno compensate tra le parti, stante la reciproca soccombenza, essendo documentata l'offerta di restituzione del bene da parte della convenuta in data anteriore alla domanda avente il carattere della serietà (doc.11 fasc convenuta) e non essendosi comunque la convenuta opposta anche nel corso del giudizio a che il ricorrente prendesse possesso del bene.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, contrariis rejectis, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere sulle domande del ricorrente di risoluzione del contratto di comodato e di rilascio del bene e rigetta le ulteriori domande proposte dall'attore;
- rigetta le domande proposte dalla convenuta;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Milano, nella camera di conIGlio del 13.3.2025
Il Presidente estensore
Caterina Canu
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