Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Calabria, sentenza 26/11/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Calabria |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
In nome del Popolo Italiano
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CALABRIA
Composta dai seguenti magistrati:
OM ZI Presidente Gianpiero D’Alia Consigliere GU EL Primo Referendario relatore
S E N T E N Z A
Nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 24077 del registro di Segreteria, promosso da:
Procura presso la Sezione giurisdizionale per la Regione Calabria della Corte dei conti, PEC: calabria.procura@corteconticert.it attore
nei confronti di Sub Divo s.r.l. (p.iva e c.f. 05473510658), con sede in Milano, alla via Zante n. 14, in persona del consigliere delegato munito di poteri di rappresentanza in giudizio, sig. EL SA
(c.f. [...]), rappresentata e difesa, giusta procura alle liti in atti, dagli avv.ti Ignazio Tranquilli (c.f.
[...]– p.e.c.
ignazio.tranquilli@pecavvocatitivoli.it) e SE CI (c.f.
[...]– p.e.c.
Sentenza n. 288/2025 sergio.caracciolo@avvocatilocri.legalmail.it), con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di p.e.c. del primo e fax n.
068558370;
Sig. DO TR (c.f. [...]), nato a TE (MB) il 19.12.1987 e residente in [...], alla via Comotti n. 9, rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dagli avv.ti Ignazio Tranquilli (c.f. [...]
– p.e.c. ignazio.tranquilli@pecavvocatitivoli.it) e SE CI (c.f. [...]– p.e.c.
sergio.caracciolo@avvocatilocri.legalmail.it), con domicilio digitale eletto presso l’indirizzo di p.e.c. del primo e fax n.
068558370;
BE ES DA nato a [...] il 27.01.1980 (CF. [...]), e ivi residente in viale A. Moro, n. 14, Sc. B, int. 12, rappresentato e difeso, come da procura speciale in atti, dagli avv.ti AU OR Magnelli
(C.F. [...], PEC:
maurofortunato.magnelli@avvocaticosenza.it, fax:
09841862889) e US AR (C.F.
[...], PEC:
giuseppecarratelli@pec.studiolegalecarratelli.it, fax:
098475759), con domicilio eletto in Catanzaro, alla via Schipani n. 110, presso lo studio dell’avv. ARgemma Talerico.
IE OM ER, nata a [...], il [...]
(CF. [...]), rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, dall’avv. OM IO, (CF
[...]) presso cui è elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via US Reale n. 50B (pec:
domenico.iofrida@avvocatirc.legalmail.it);
NT LA, nato a [...] il [...] (CF:
[...]) e ivi residente in via Anita Garibaldi n.347, rappresentato e difeso, in forza di procura in atti, dall’avv. IO AR ZZ, (CF [...])
– PEC demetrio.naccaricarlizzi@avvocatirc.legalmail.it, presso cui è elettivamente domiciliato in Reggio Calabria alla via S.
Anna tronco. II n.18 GR AR TI TA (C.F. [...]), nata a Villa San Giovanni (RC) il 28.04.1967 elettivamente domiciliata in Reggio Calabria via Muratori 45, presso lo studio dell’avv. Attilio TR (C.F. [...]– pec:
attilio.cotroneo@avvocatirc.legalmail.it), dal quale è rappresentata e difesa, giusta procura speciale in atti.
convenuti
- esaminati gli atti e i documenti di causa;
nella pubblica udienza del 17 settembre 2025 uditi il S.P.G. dott.
IN Nassis, l’avv. CI SE per TR DO e per la Sub Divo s.r.l., l’avv. AR US e l’avv. Magnelli AU OR per DA BE ES, l’avv. IO OM per ER IE OM, l’avv. AR ZZ IO per LA NT e l’avv. TR Attilio per TA
GR AR TI.
FATTO
1. Con atto di citazione depositato in data 23.10.2024 la procura regionale citava in giudizio i convenuti in epigrafe chiedendone la condanna in solido (seppur nel corpo della citazione la somma veniva ripartita tra di essi) al risarcimento del danno, in favore dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria, pari ad euro 798.490,00, oltre rivalutazione, interessi e spese di giustizia.
La procura riferiva che in data 23.08.2023 la Guardia di Finanza aveva segnalato un danno relativo alla realizzazione, sul Lungomare Falcomatà di Reggio Calabria, del progetto denominato “Opera”, commissionato dall’amministrazione comunale all’artista TR DO e realizzato, per suo conto, dalla “sub Divo s.r.l.”; in particolare, “a fronte di un impegno di realizzare 74 colonne per un valore di 778.000 euro, di fatto ne sono state realizzate 46 ed è stato pagato alla ditta Sub divo srl il valore intero non tenendo conto della prestazione minore”.
Tale intervento era finanziato mediante il “Fondo per lo Sviluppo e la Coesione relativo alla programmazione 2014/2020”,
rideterminato in euro 950.000,00, e destinato per il “restauro conservativo del patrimonio monumentale e realizzazione di nuovi interventi di valorizzazione sui beni culturali” (di cui la quota residua di euro 50.000,00 per il restauro conservativo del patrimonio monumentale esistente e il restante all’opera artistica).
L’atto introduttivo richiamava il quadro normativo di riferimento
(l. 241/1990, d. lgs. 18 aprile 2016, n. 50, delibere ANAC 26 ottobre 2016, n. 1096 e 13 settembre 2017, n. 950, statuto della Città di Reggio Calabria, regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi della Città di Reggio Calabria e regolamento comunale verde pubblico e privato) e l’attività investigativa
(acquisizioni di sommarie informazioni ex art. 351 c.p.p. e sopralluoghi tra cui quello presso il Monastero della Visitazione che, grazie ad un progetto di riconversione museale, avrebbe dovuto accogliere il Museo Civico della Città di Reggio Calabria e una seconda opera e che, invece, risultava inibita al pubblico accesso e in apparente stato di abbandono) dalla quale emergeva che veniva approvata l’opera pubblica per l’importo di complessivi € 1.000.000,00 (deliberazione della Giunta comunale n. 122 del 16.06.2016), demandata al settore
“Urbanistica, Cultura e Turismo” l’acquisizione dall’artista TR DO di un progetto per la realizzazione di un’opera da collocarsi presso il Lungomare Falcomatà (deliberazione n.
230 del 08.10.2018), conferito l’incarico all’artista con procedura negoziata senza bando di gara (determina dirigenziale del settore competente n. 3835 del 08.11.2018) e approvato il progetto esecutivo (nella prima versione con delibera di G.C. n.
175 del 05.08.2019) per € 950.000,00 così suddivisa:
- € 778.381,00: “Affidamento di servizi e forniture per Ideazione, progettazione, realizzazione installazione di un monumento per la valorizzazione e la promozione dell’offerta dei beni culturali comprensivi di tutte le attività annesse al cantiere quali eventi culturali, video e promozione (I.V.A. esclusa)”;
- € 171.244,00: “I.V.A. al 22%”;
- € 375,00: “Contributo ANAC”.
Tuttavia, a seguito di alcune prescrizioni imposte dal settore ambiente, la società Sub Divo s.r.l. aveva rimodulato più volte il progetto, riducendo progressivamente il numero di colonne
(fino a 46 e la disponibilità ad installare un’ulteriore opera all’interno dei locali comunali dell’ex Monastero della Visitazione) e con la delibera n. 68 del 15.06.2020 veniva approvato il progetto definitivo (che revocava la precedente delibera di G.C. n. 175 del 05.08.2019), rimodulando anche il quadro economico (con determina n. 2069 del 01.08.2020),
così modificato:
- € 770.000,00: “[...] L’intervento, come meglio specificato negli elaborati di progetto, comprende: -tutte le opere edili (scavi, fondazioni, installazione opera, percorsi illuminazione, ecc.); -
tutte le attività discendenti dalle prescrizioni indicate dai Settori/enti coinvolti nel procedimento (es. indagini preliminari per verifica dell’apparato radicale con attrezzature strumentali idonee eseguite da ditta altamente specializzata, esecuzioni di scavi manuali con tecnologia air spade, ecc...); -applicazione protocollo per la sicurezza, durante tutte le fasi di esecuzione dei lavori previste dal DPCM del 26 aprile 2020); -eventi di promozione culturale dell’opera”;
- € 169.400,00: “I.V.A. al 22%”;
- € 10.225,00: “Imprevisti”;
- € 375,00: “Contributo ANAC”.
Sostanzialmente, dal progetto che prevedeva l’installazione dell’opera composta da 72 colonne iniziali, si arrivava ad un’opera di 46 colonne (ridotte perché alcune ricadevano in quella che, in base al regolamento del verde comunale, è denominata zona di rispetto della pianta, ZRP).
Veniva quindi rappresentato che, secondo le dichiarazioni del Rup, “L’artista ha realizzato ugualmente le 60 colonne previste dalla seconda rimodulazione, delle quali 46 sono state installate sulla via Marina bassa e le restanti 14 verranno installate presso il sito Monastero della Visitazione a Reggio Campi”.
Rispetto a tali elementi la citazione richiamava la specifica dei costi (e relativo valore di mercato stimato, che l’artista aveva trasmesso alla Città di Reggio Calabria prima di ricevere dall’Ente formale incarico per la realizzazione del progetto) dalla quale emergeva che la Sub Divo s.r.l., nella sua prima progettazione di n. 86 colonne, aveva preventivato costi di realizzazione per euro 526.867,73, evidenziando che “i costi sono stati preventivati sulla realizzazione e installazione di 86 colonne.
Il numero delle colonne è soggetto a ulteriore verifica da realizzarsi in sito insieme alle persone incaricate dal Comune di Reggio Calabria, così da confermare l’effettiva possibilità di installazione di ognuna delle colonne senza impedimenti di qualsiasi natura. Il numero delle colonne può quindi variare da un minimo di 70 ad un massimo di 90” e la società sommava a tale cifra il “valore di mercato stimato dell’opera”, calcolato sulla base di una stima media delle opere già realizzate da TR e quantificata in euro 2.000,00 al metro cubo, moltiplicato per il volume medio di ogni colonna e, naturalmente, per il numero di colonne; ossia un valore di mercato minimo per 70 colonne pari a euro 490.000,00 (3,5 metri cubi x 2.000 euro al metro cubo x 70 colonne) e un valore di mercato massimo pari a euro 630.000,00 (3,5 metri cubi x 2.000 euro al metro cubo x 90 colonne).
Rispetto a tale prima previsione la procura rappresentava che in sede di prima rimodulazione progettuale (da 86 a 74 colonne)
la valorizzazione di mercato stimata per l’opera, redatta dalla Sub Divo s.r.l. e trasmessa all’ente appaltatore, veniva computata in euro 518.000,00 e che dal raffronto fra le due tabelle (quella preventivata per la realizzazione di un numero di colonne compreso fra 70 e 90 e quella compilata per la progettazione a 74 colonne), emergeva paradossalmente un innalzamento dei costi di realizzazione, fino a raggiungere la somma di euro 778.381,00, ovvero euro 251.513,27 in più rispetto al primo preventivo di euro 526.867,73.
In particolare, si registravano diversi aumenti di costi, tra cui la comparsa ex novo delle voci “artista” e “eventi durante il cantiere”, per l’importo di euro 100.000,00 cadauna e della voce
“inaugurazione”, per la quale non viene indicato alcun importo, bensì la dicitura “Comune di RC” (relative spese a suo carico).
Tale modifica, secondo l’accusa, comporterebbe alcuni profili non chiariti come il cambiamento, non giustificato, nel metodo di calcolo del totale che, in un primo momento, sembrava tener conto anche del valore stimato dell’opera, così come computato dalla stessa Sub Divo s.r.l. (tra euro 490.000,00 ed euro 630.000,00 che, sommati ai costi di realizzazione, davano un ammontare complessivo tra euro 1.016.867,73 ed euro 1.156.867,73), mentre successivamente sembrava attestarsi sulla mera somma dei costi di realizzazione (per un ammontare complessivo pari a euro 778.381,00) che però risultano aumentati rispetto agli originari euro 526.867,73 (nonostante il numero di colonne fosse diminuito da 86 a 74), a fronte di un abbassamento del costo totale da circa 1 milione di euro a poco meno di 800 mila euro.
A ciò si aggiungevano i rilievi sulla “comparsa” di costi precedentemente non inseriti in preventivo e non documentati.
Il progetto, successivamente, subiva ulteriori rimodulazioni con definitiva riduzione delle colonne al numero di 60 (n. 46 sul Lungomare Falcomatà e n. 14 presso il ristrutturando sito dell’ex Monastero della Visitazione) e – evidenziava l’accusa –
dalla documentazione esibita non risultava alcun altro preventivo aggiornato che consentisse di documentare eventuali modifiche alle voci di spesa in ragione della nuova progettazione;
così opinando, la procura effettuava una ricostruzione seppur parziale delle spese sulla base delle fatture esibite dalla Sub Divo s.r.l. solo a rendiconto dei costi sostenuti nell’ambito dei lavori effettuati in relazione al Lotto 1, fatturati come importi di primo e secondo acconto (50% + 35% = 85% dell’intero importo).
Tale ricostruzione ha evidenziato, sempre secondo l’impostazione attorea, talune criticità, riassumibili nelle seguenti casistiche:
a) spese non pertinenti al progetto (crema corpo, cavatappi, caricabatterie, ecc.), palesemente non rientranti nelle pur ampie categorie d’appartenenza (nella fattispecie “Vitto”) per un totale di euro 384,81;
b) spese non circostanziate, in special modo con riferimento a viaggi e pernottamenti, i cui documenti giustificativi a supporto, non consentono di ricondurre univocamente tali voci di spesa al progetto, per un totale di euro 20.255,30;
c) spese duplicate in sede di rendiconto (sussistono fatture di collaborazioni occasionali esterne nell’elenco dettagliato ma, la Sub Divo inserisce una apposita e separata voce riepilogativa finale recante “Costo collaboratori esterni/P.IVA” della consistenza di 48.279,59 euro, senza allegare alcun documento fiscale a supporto) per un totale di euro 42.349,30;
d) spese successive all’inaugurazione e/o sostenute in data precedente all’aggiudicazione definitiva, nonché alla stipula del contratto, oggetto successivamente di svariate modifiche che hanno determinato un esubero di manufatti e semilavorati, risolto con l’allocazione in altro sito delle colonne eccedenti, per un totale di euro 1.334,04;
e) voci generiche e carenti di documentazione a supporto.
La Sub Divo, avrebbe inserito talune voci forfetarie (costi fissi, costi dipendenti ecc.) utilizzando per la quantificazione un metodo di calcolo in percentuale sulle altre commesse ricadenti nel medesimo periodo, secondo il criterio del valore dell’Opera (e non del tempo che ha richiesto la sua realizzazione), senza però fornire alcun elemento di computo, rendendo quindi sostanzialmente impossibile risalire, anche indicativamente, all’entità delle spese effettivamente sostenute per la realizzazione di Opera, per un totale di euro 315.577,69.
Dunque, i documenti fiscali presentati (fattura 8/2020 per euro 385.000,00, pari al 50% del totale e la 24/2020 per euro 269.500,00, pari al 35% del totale) evidenzierebbero una discrasia fra quanto riportato dalle relative descrizioni e quanto rendicontato dalla società appaltatrice, ricomprendente anche spese non attinenti alla realizzazione del progetto, finalizzata in tesi accusatoria ad ottenere la totalità del contributo nella disponibilità dell’amministrazione.
L’ipotesi sarebbe corroborata dalle anomalie relative ai preventivi di spesa, modificati ad arte in funzione delle variazioni imposte dal committente per ragioni di tutela ambientale e naturalistica, ma ammontanti sempre al massimo importo disponibile (ovvero 950.000,00 euro, Iva e contributo ANAC inclusi), nonostante la riduzione del numero di colonne, valorizzate dalla stessa Sub Divo s.r.l. in un importo unitario pari a euro 7.000,00 che avrebbe dovuto condurre ad una conseguente diminuzione del valore/prezzo complessivo dell’opera, “compensata” dalla proposta di realizzazione di un secondo progetto in altro sito, né previsto, né richiesto dall’amministrazione comunale.
Ulteriori anomalie erano rappresentate dalla scelta di ricorrere a una “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, prevista dal codice dei contratti pubblici all’art.
63 in ragione di una motivazione rinforzata, ottemperata dalla Giunta nella scelta dell’artista (che però a seguito delle successive modificazioni era stata “tralasciata dai rappresentanti dell’Ente, conducendo, in definitiva, all’accettazione passiva di condizioni contrattuali non ottimali ed anzi certamente svantaggiose per la Pubblica Amministrazione”,
pag. 47).
La procura rappresentava che vi era una preventiva richiesta all’artista di un quadro economico relativo alla commessa, che specificasse i costi di realizzazione dell’opera, quelli di relativa manutenzione e il valore di mercato stimato dell’opera una volta realizzata, nonché dell’opportunità di incaricare un esperto critico d’arte “per valutare la congruità della proposta progettuale che verrà formulata dall’artista”; tuttavia il dirigente competente, avv. DA, nel comunicare all’artista la scelta e richiedere la trasmissione del progetto e delle relative informazioni economiche, presumibilmente da base per la successiva fase di negoziazione, inviava anche copia dell’atto di indirizzo della Giunta con le indicazioni del tetto massimo di importo disponibile per la realizzazione dell’opera.
Seguiva dunque il primo progetto, per il quale il valore dell’opera
(come detto sommando costi di realizzazione e valore sul mercato) oscillava fra euro 1.016.867,73 ed euro 1.156.867,73, con costi effettivi di euro 526.867,73 per un’opera stimata dall’esperto critico d’arte interpellato dall’Ente, rientrante nel range di euro 500.000,00/700.000,00 e per la quale l’amministrazione nulla rilevava.
Il secondo progetto seppur con 74 colonne prevedeva un aumento dei costi da euro 526.867,73 a 778.381,00, sebbene la società avesse spiegato che il valore sul mercato dell’Opera fosse da calcolarsi in base ai metri cubi (2.000,00 euro al metro cubo)
e, dunque, al numero di colonne (somma che unite all’Iva e al contributo Anac arrivava a euro 950.000,00).
Infine, a seguito di successive modifiche (numero delle colonne a n. 60 prima, a n. 54 poi, e a n. 46, più n. 14 da installarsi presso il Museo della Visitazione, che ne rappresenta la versione definitiva) la Sub Divo s.r.l. non ha più fornito alcun preventivo di spesa, rendendo impossibile alla stazione appaltante avere contezza delle eventuali modifiche subite dal quadro economico in ragione delle varianti, la quale comunque non ha richiesto alcuna delucidazione.
In punto di diritto – superate le eccezioni formulate nelle deduzioni successive all’invito a dedurre – il requirente contestava al Rup di non avere ottemperato al dovere di servizio di valutare e verificare con la necessaria diligenza i preventivi necessari e propedeutici all’aggiudicazione definitiva, poiché da tale negligenza sarebbe derivata la gran parte dei problemi progettuali, nonché la conseguente necessità di numerose rimodulazioni operate contra legem e a dispetto del prioritario interesse della stazione appaltante, tento conto che la Giunta aveva deliberato “di interpellare gli enti preposti alla tutela paesaggistica ed ambientale per acquisire i pareri di competenza, ove necessari”. In particolare, veniva indicato che i vincoli paesaggistici inibitori risultavano dalla nota dell’ufficio certificazioni del settore urbanistica del 17.2.2019.
Riferiva altresì il requirente che la Giunta aveva approvato il progetto definitivo, in data 05.08.2019, citando i pareri (come quello della Città Metropolitana che viene riferito come favorevole, senza fare accenno alle prescrizioni) a cui era seguito in data 10.11.2019 il contratto di affidamento sulla base dei pareri di Città Metropolitana e Soprintendenza e rilevando solo le prescrizioni di quest’ultima non anche del primo ente; stipula che, di fatto, vincolava l’amministrazione.
La procura contestava, altresì, la tardiva acquisizione (solo ad aggiudicazione avvenuta) del parere obbligatorio vincolante del settore politiche ambientali, i cui rilievi hanno generato le modifiche poi intervenute, specificando che i rilievi venivano superati dall’amministrazione da un parere tecnico del direttore del dipartimento di Agraria dell’Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria rispetto ad una carenza del nulla osta previsto dal regolamento.
Quanto all’unicità dell’opera artistica, ritenuta idonea a giustificare la prima riduzione delle colonne secondo il critico d’arte, la procura evidenziava che le successive modifiche con rimodulazione dei luoghi non gli erano state sottoposte; inoltre, la realizzazione di due distinte opere d’arte, in luogo dell’unica preventivata, avrebbe dovuto dare luogo ad un'altra procedura negoziata.
Quanto alla posizione di DA BE ES, dirigente pro tempore del settore urbanistica, cultura e turismo della Città di Reggio Calabria, gli veniva contestato di essere “responsabile di aver inviato a TR DO, in allegato alla richiesta, anche copia dell’atto di indirizzo della Giunta, completo delle indicazioni in merito al tetto massimo di importo disponibile per la realizzazione dell’opera e in capo al quale, dunque, si rinviene una condotta ostativa al regolare svolgimento della legittima procedura negoziata”.
Sulla quantificazione del danno, complessivamente indicato in euro 798.490,00 pari alle somme erogate, l’accusa imputava euro 463.479,39 in parti uguali alla società Sub Divo s.r.l. e al suo rappresentante legale DO TR, mentre la parte restante del danno, pari a euro 335.010,61, a carico dei rappresentanti della pubblica amministrazione e precisamente la metà (pari a euro 167.505,30) a carico del dirigente DA BE ES e per la restante metà, pari a euro 167.505,30, ai Rup che si sono succeduti in carica durante lo svolgimento dell’intero iter amministrativo, suddividendolo per il relativo periodo nella funzione (in quanto “non hanno dato avvio ad alcuna contrattazione con l’appaltatore privato […] né hanno richiesto una definitiva stima sul valore dell’opera come da progetto definitivo all’esperto critico d’arte, sebbene a mutare non fosse solo il numero di colonne ma l’idea stessa di progetto”), oltre al colpevole ritardo nella richiesta al settore ambiente e alla consultazione tecnica di un ente universitario, in materia paesaggistico-ambientale, espressamente vietata dall’art. 17, comma 2, della l. 241/1990 e dunque:
ER IE OM, Rup dal 20.02.2017 al 04.08.2019 un danno per euro 96.023,49;
LA NT, Rup dal 05.08.2019 al 29.10.2019 per euro 9.216,53;
TA GR AR TI, Rup dal 30.10.2019 al 01.06.2021, data di erogazione dell’ultima tranche di contributo, per euro 62.265,23.
Quanto all’elemento soggettivo veniva indicata la colpa grave, rappresentata da un comportamento caratterizzato da grave disinteresse nell’espletamento delle proprie funzioni, sprezzante trascuratezza e violazione di norme, atti e cautele, corrispondenti a doveri d’ufficio ed obblighi di servizio e foriero del danno in termini causali.
2. Con memoria dell’11.6.2025 si costituiva la convenuta TA, la quale eccepiva la nullità e/o improcedibilità della citazione per genericità della causa petendi e del petitum nonché per mancato adempimento dell'onere probatorio, poiché essa non contiene elementi tesi a distinguere, in maniera precisa e specifica, le azioni e/o omissioni riconducibili alla convenuta e causalmente collegate al preteso danno, limitandosi a richiamare gli obblighi di legge del Rup, senza collegarli alla effettiva condotta.
La convenuta contestava poi l’asserita violazione degli obblighi ex art. 31 d.lgs. 50/2016 e, in particolare, quanto sostenuto nell’atto di citazione, laddove si afferma che la stessa, nella qualità di Rup del progetto “Opera”, avrebbe dovuto “avviare la procedura negoziata con il contraente privato”, posto che il Rup non ha poteri decisionali autonomi né funzioni esecutive;
specificava si aver assunto la funzione quando la procedura di evidenza pubblica era già conclusa, segnalando anche ogni anomalia riscontrata al dirigente di settore.
Quanto alla responsabilità per la consultazione dell’ente universitario, ritenuta una “irregolarità” in quanto “vietata”
dall’art. 17, comma 2, della legge n. 241/1990, indicava che questa era stata disposta dall’amministrazione comunale con nota del 25.05.2020, essendo già stati acquisiti i pareri paesaggistico-ambientali degli enti preposti.
Dunque, alla data di nomina la convenuta si sarebbe trovava dinanzi a un progetto esecutivo dell’opera già approvato, alla luce della conferenza dei servizi decisoria del 18.03.2019, con acquisizione dei pareri favorevoli della Soprintendenza Archeologica, Belle arti e Paesaggio (all.11 conferenza di servizi decisoria 18.03.2019 con relativi pareri acquisiti – cfr. nota prot.
4859 dell’08.07.2019).
Alla luce di tali elementi rilevava l’assenza del nesso causale
(anche alla luce per parere dell’esperta che confermava il valore dell’Opera), dell’elemento soggettivo e dello stesso danno, mancando parametri oggettivi per la sua determinazione, rappresentando anche i vantaggi compensativi per l’Amministrazione e, in subordine, chiedeva l’esercizio del potere riduttivo, tenuto anche conto che all’epoca la convenuta prestava servizio con contratto part-time, percependo una retribuzione mensile di soli € 1.360,30, senza alcun compenso aggiuntivo.
3. Con memoria del 13.6.2025 il convenuto DA eccepiva in via preliminare l’intervenuta prescrizione, in quanto la condotta a lui contestata (ovvero aver notiziato il futuro affidatario circa il valore dell’appalto) si era realizzata al più tardi con la nota del 13/11/2018, ossia oltre cinque anni prima della notifica dell’invito a dedurre (22/03/2024); specificava, inoltre di aver cessato ogni rapporto con lavorativo con il Comune di Reggio Calabria il 31.08.2019.
Quanto agli elementi oggettivi e soggettivi rappresentava che la trasmissione della delibera n. 230/2018 era atto dovuto nel rispetto delle disposizioni sulla trasparenza e comunque risulta pubblicata sull’albo pretorio online del comune in data 16.10.2018 (come da certificazione in calce alla delibera, nonché dall’attestazione allegata sub 1), quindi conoscibile a tutti
(richiamando anche l’art. 29, co. 1, d.lgs. n. 50/2016 e le linee guida n. 8 Anac, secondo cui il valore dell’appalto va comunicato al contraente ai sensi di legge).
Profili questi che rileverebbero anche riguardo all’elemento soggettivo, in quanto espressione della buona fede del convenuto. Inoltre, evidenziava che in nessuno degli atti indicati era presente il valore dello stanziamento per quell’opera, ma solo la ripartizione delle somme presenti nella scheda “Patti per la Città Metropolitana”.
Quanto al nesso di causalità, esso si sarebbe interrotto con la delibera n. 68 del 15 giugno 2020, che espressamente revocava la delibera n. 175 di agosto 2019 (con la quale l’ente approvava un primo progetto di “Opera”), e dal verbale della GdF del 23.12.2020 si evince che il dott. Putortì ha dato atto dell’acquisizione di un nuovo progetto da parte dell’artista.
Infine, indicava l’assenza di danno, tenuto conto della natura discrezionale delle scelte compiute, mancando agli atti la prova dell’effettiva sproporzione tra quanto complessivamente pagato dal Comune di Reggio Calabria per la realizzazione dell’Opera e quello che avrebbe dovuto invece considerarsi il “giusto prezzo”.
4. Con memoria del 14.6.2025 la convenuta ER eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità e nullità della citazione per omessa notifica dell’invito a dedurre (art. 50, 67 e 87 del d.lgs.
174/2016), poiché nella cartolina di notifica, relativa alla raccomandata con la quale la destinataria avrebbe dovuto essere avvisata, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., del deposito dell’atto al comune, si legge destinatario sconosciuto, con l’effetto che la notifica non si sarebbe perfezionata (e, dunque, nulla perché la raccomandata n. 66845454426, con la quale veniva indicato l’avvenuto deposito risulta non recapitata); specificava l’anomalia tenuto conto che allo stesso indirizzo (indicato come destinatario sconosciuto) veniva però regolarmente notificata la citazione (sul punto richiamava Cassazione, sez. V n.
17970/2019 e Corte dei conti, sezione giurisdizionale Calabria, sentenza 28/12/2021, n. 314).
La convenuta eccepiva nel merito infondatezza e contraddittorietà della domanda, considerato che le attività di Rup, con cessazione dall’incarico il 31.07.2019, possono aver contribuito all’adozione della delibera G.C. n. 175 del 5.08.2019, già successiva alle sue dimissioni, ma esse sono caducate a seguito della delibera G.C. n. 68 del 15.06.2020, con cui veniva revocata la prima. In ciò la contraddittorietà della richiesta posto che il danno viene individuato nel fatto che le offerte successive alla prima contengono una rimodulazione dell’opera, con una riduzione delle installazioni, senza che vi sia una proporzionale riduzione del prezzo.
Inoltre, secondo la difesa la citazione non indicherebbe quali condotte gravemente colpose abbiano determinato un nocumento per l’amministrazione.
Infine, formulava rilievi anche sulla quantificazione del danno.
5. Con memoria del 28.7.2025 la Sub Divo s.r.l. contestava, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione della Corte dei conti e l’insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione contabile.
Quanto al difetto di giurisdizione rilevava che l’extraneus – la società – è una mera controparte contrattuale senza essere investita di un munus o di un potere pubblicistico, non essendo inserito, anche temporaneamente, in un rapporto di servizio
(mancando in sostanza il trasferimento al privato di un segmento di funzione pubblica), ed essendo peraltro stata contestata dalla stessa citazione la violazione delle regole di correttezza, buona fede e diligenza che presiedono sia la fase precontrattuale che quella contrattuale.
Sempre in via pregiudiziale veniva eccepita la nullità della citazione per incertezza del petitum e della causa petendi.
In tal senso, si contestava la prospettazione della procura secondo cui il danno erariale collimerebbe con il corrispettivo liquidato alla Sub Divo per l’opera d’arte di cui al lotto n. 1, come se la stessa non fosse mai stata fondamentalmente realizzata, rappresentando che si era in presenza non di un contratto di
“fornitura di colonne”, ma di un’opera d’arte.
La difesa eccepiva altresì la nullità della citazione, ex art. 87 c.g.c., anche per difformità rispetto all’invito, in ordine alla presunta violazione, da parte della Sub Divo, degli obblighi di buona fede e correttezza e la trasmissione “di informazioni non corrispondenti fedelmente allo stato dei fatti, contraddittorie, poco chiare ed incomplete” che avrebbero “viziato l’intero procedimento di spesa”; elementi questi assenti nell’invito.
Nel merito veniva eccepita l’insussistenza di un danno erariale, considerato che a fronte di un’opera realizzata viene richiesto l’intero importo.
Quanto alle modifiche intervenute sui preventivi veniva richiamata la loro funzione di massima, essendo vincolante solo il contratto, e la natura “a corpo” dell’appalto (art. 59, comma 5-bis, del d.lgs. n. 50/2016 secondo cui “Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti”).
Quanto all’importo la convenuta prendeva posizione sulle contestazioni relative alle spese ritenute non riconducibili univocamente al progetto, allegando una perizia di parte.
Con riguardo alla modulazione del progetto (con realizzazione di due opere), la procura non spiegherebbe in cosa consiste il danno che non sarebbe né concreto, né attuale.
Peraltro, si contestava l’assunto secondo cui la divisione in 2 lotti potrebbe anche avere portato ad una diminuzione del valore complessivo dell’opera, perché indimostrata supposizione soggettiva, fondata su valutazioni artistiche arbitrarie e dubitative, non suffragate da pareri o consulenze di un esperto d’arte.
Inoltre, si rappresentava che il mancato utilizzo delle colonne della seconda opera avrebbe comunque da contratto obbligato l’amministrazione alla copertura dei relativi costi di realizzazione.
Quanto all’antigiuridicità richiamava la propria buona fede e contestava l’esistenza del nesso causale ed una illogicità nell’addebito di responsabilità, per come formulato, sia al Comune di Reggio Calabria che alla società.
Veniva altresì indicato che il responsabile unico dei patti, ing.
RO FO, aveva attestato, per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, la corrispondenza del progetto rimodulato allo scopo del finanziamento erogato e tale circostanza, oltre a confermare l’assenza di depauperamento, rileverebbe sul piano dell’interruzione del nesso causale.
Infine, la convenuta contestava l’esistenza dell’elemento soggettivo e la quantificazione del danno, tenuto conto dell’eventuale responsabilità anche di altri soggetti non evocati in giudizio e chiedeva in subordine l’esercizio del potere riduttivo.
6. Con memoria del 28.7.2025 si costituiva il convenuto TR con memoria sostanzialmente sovrapponibile a quella della società, alla quale espressamente rimandava.
In particolare, richiamava le argomentazioni relative al difetto di giurisdizione, insussistenza dei presupposti per l’esercizio dell’azione contabile e difetto di legittimazione passiva, dovendosi escludere una responsabilità da posizione (quale legale rappresentate della società).
Inoltre, il convenuto eccepiva l’incertezza del petitum e della causa petendi e di ciascuna condotta contestata e del contributo causale al danno contestato, con violazione degli artt. 44, comma 2, e 47, comma 1, nonché 67, 86, comma 2, lett. c) ed e) e 87 del c.g.c. poiché la citazione ha omesso di individuare le condotte in relazione all’ipotesi di responsabilità, con l’effetto della nullità, riferita anche alle differenze tra la citazione e l’invito a dedurre.
Pertanto, veniva rilevata l’insussistenza degli elementi della responsabilità amministrativa e l’assenza dei presupposti per la configurazione di una responsabilità solidale e concludeva, oltre all’accoglimento delle eccezioni pregiudiziali di rito e merito, per il rigetto della domanda o in subordine riduzione dell’addebito con riferimento al contributo causale e all’esercizio del potere riduttivo.
7. Con memoria del 27.8.2025 il convento LA eccepiva in via pregiudiziale l’inammissibilità e nullità della citazione per omessa notifica dell’invito a dedurre, rappresentando di aver ricevuto regolarmente la notifica dell’atto di citazione al proprio domicilio di residenza, senza tuttavia avere mai ricevuto la notifica dell’invito a dedurre, con l’effetto della nullità ed inammissibilità dell’atto introduttivo per la compromissione delle garanzie difensive.
Nel merito eccepiva l’infondatezza della domanda, non avendo svolto alcun incarico nell’ambito del progetto denominato
“Opera”, poiché a fronte dell’invio della proposta di nomina del convenuto quale Rup da parte del dirigente del settore urbanistica (lo stesso giorno in cui il progetto esecutivo nella sua prima versione è stato approvato con delibera di G.C. n. 175 il 05.08.2019), il convenuto non firmava “per accettazione”
l’incarico (all.1) e comunicava le motivazioni della propria indisponibilità con nota del 13.09.2019 (all.2), in conseguenza della mole di lavoro conseguente alla responsabilità del servizio gestione edilizia privata, di altre funzioni in svolgimento come Rup e delegato SUAP; pertanto il dirigente il 30 ottobre provvedeva a nominare Rup dell’intervento la dott.ssa TA, con determina 3394/2019.
Il convenuto evidenziava l’assenza di una determina dirigenziale di nomina (come avvenuto per gli altri Rup successivamente nominati) e, dunque, di non aver mai rivestito tale funzione e di essere estraneo alle vicende, poiché rispetto alla prima deliberazione del 2019 il dirigente non gli aveva ancora proposto la nomina e rispetto alla seconda deliberazione del 2020 non era nemmeno ipotizzato un suo ruolo nella modifica del progetto iniziale con le varianti oggetto di contestazione.
Il convenuto lamentava che la citazione non indicava alcun comportamento negligente, né la condotta contestata, poiché se gli atti della Giunta comunale del 2019 sono nella prospettazione della procura il parametro per la congruità non si comprende come questi possa rispondere per decisioni amministrative intervenute nel 2020 e nel 2021.
Infine, contestava l’elemento soggettivo, la quantificazione e l’imputazione del danno.
8. All’udienza del 17 settembre 2025 il Pubblico ministero prendeva posizione rispetto alle eccezioni sollevate dalle parti in sede di costituzione.
Per i convenuti gli avvocati CI, AR, Magnelli, IO, AR ZZ e TR si riportavano ai propri scritti, argomentando rispetto ai rilievi formulati dalla Procura in udienza.
La causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. In via pregiudiziale deve dichiararsi il difetto di giurisdizione per TR DO e la Sub Divo s.r.l.
Si osserva, infatti, che per poter radicare la giurisdizione contabile nei confronti di privati non organici alla pubblica amministrazione e con la quale questa abbia contrattualmente pattuito prestazioni – come nel caso di cui si discute – occorre che vi sia stato il trasferimento di un munus pubblicistico e che, dunque, l’amministrazione abbia realizzato un suo fine istituzionale per il tramite del soggetto privato che agisce in luogo della p.a. ma che di questa, proprio per il passaggio delle funzioni, ne costituisca espressione, ancorché indiretta.
Al di fuori di questa ipotesi – e salvo casi di una sua ingerenza diretta nell’azione pubblica – il privato fornitore di un bene o realizzatore di un’opera soggiace alle regole pattizie di diritto privato al pari della pubblica amministrazione controparte contrattuale, con la conseguente sottrazione del privato alla giurisdizione di responsabilità amministrativa (in questo senso la condivisibile stessa giurisprudenza richiamata dal convenuto evidenzia che “manca in sostanza il trasferimento al privato di un segmento di funzione pubblica, il cui esercizio avrebbe costituito l’indice dell’inserimento funzionale, anche episodico, nell’ambito del plesso amministrativo titolare dell’interesse pubblico da realizzare”, cfr. Corte dei conti, Sez. III App., 7.7.2021, n. 323).
Delineata in questi termini la questione della giurisdizione si osserva che nella fattispecie di cui si discute la pubblica amministrazione ha commissionato la realizzazione di un’opera
– con le modalità della “procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara”, prevista dall’art. 63 del codice dei contratti pubblici – destinata sì a perseguire una finalità di natura pubblicistica, considerato che ogni atto amministrativo è ontologicamente preordinato a tale scopo, ma non si è verificato alcun trasferimento di funzione pubblica nei confronti di soggetti ad essa estranei e, dunque, gli eventuali profili sul corretto adempimento contrattuale (numero di colonne di cui si compone l’opera difforme da quanto inizialmente previsto) restano questioni da sottoporre al vaglio giudice ordinario.
10. Sempre in via pregiudiziale deve dichiararsi l’inammissibilità della citazione per ER e LA per omessa notifica dell’invito a dedurre.
Infatti, quest’ultimo veniva notificato all’indirizzo dei convenuti
– presso il quale veniva notificata anche la citazione – ai sensi dell’art. 140 c.p.c., secondo cui, in caso di irreperibilità del destinatario o rifiuto a ricevere l’atto, l’ufficiale giudiziario deve:
1) depositare la copia dell’atto presso la casa comunale; 2)
affiggere l’avviso di deposito; 3) inviare al destinatario una raccomandata con la quale lo avvisa dell’avvenuto deposito.
Solo a seguito dell’adempimento delle relative formalità la notifica si intende perfezionata per il notificante, mentre per il destinatario dell’atto – in ragione della scissione temporale della notifica – il perfezionamento coincide con il ricevimento della raccomandata (se antecedente al maturarsi della compiuta giacenza), ovvero decorsi dieci giorni dalla spedizione.
Richiamando i principi espressi dalla conforme giurisprudenza della Cassazione, la giurisprudenza contabile ha precisato che
“nel procedimento di cui all’art. 140 c.p.c., quindi, la notificazione si compie con la spedizione della raccomandata, che, come atto della sequenza del processo, perfeziona l’effetto di conoscibilità legale nei confronti del destinatario. Tuttavia, non diversamente da quanto avviene per il perfezionamento della notificazione nei confronti del notificante, anche per il destinatario si tratta di un effetto provvisorio o anticipato, destinato a consolidarsi con l’allegazione – all’originale dell’atto – dell’avviso di ricevimento, le cui risultanze possono confermare o smentire che la notifica abbia raggiunto lo scopo cui era destinata. Dall’avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l’agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, può infatti emergere che la raccomandata non sia stata consegnata perché il destinatario risulta trasferito oppure deceduto o, ancora, per altre ragioni le quali comunque rilevino che l’atto in realtà non è pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato e che dunque l’effetto legale tipico, a tale evento ancorato, non si sia prodotto…Infatti, le suddette risultanze rendono quanto meno incerto, e possono addirittura escludere, che il luogo in cui l’ufficiale ha svolto l’attività prevista dall’art. 140 c.p.c., sia quello di effettiva ed attuale residenza, dimora o domicilio del destinatario, con i conseguenti riflessi sulla validità della notifica effettuata (Cass.
n. 3552 del 2014)” (Corte dei conti, sezione prima centrale d’Appello, n. 117/2021).
Facendo corretta applicazione di tali principi alla fattispecie in esame, il Collegio rileva che, sebbene l’ufficiale giudiziario abbia attestato nella relata di notificazione dell’invito a dedurre di avere eseguito tutte le formalità previste dall’articolo 140 c.p.c.,
ivi compresa la spedizione della raccomandata informativa
(nella quale si comunicava all’interessato l’irreperibilità e l’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto), tuttavia l’avviso di ricevimento di detta raccomandata non risulta firmato per ritiro presso l’ufficio postale, e l’agente postale ha indicato sulla busta di non aver potuto recapitare il relativo avviso a mezzo raccomandata perché “sconosciuto”; e ciò sia per la convenuta ER che per il convenuto LA (cfr. allegati indicati dalla procura sub 11 e 14).
Pertanto, non vi è prova del fatto che l’atto sia stato correttamente notificato ai suddetti invitati con le modalità di cui all’art. 140 c.p.c. (conoscibilità che sarebbe avvenuta con il ritiro alla posta o con la compiuta giacenza).
Dunque, la mancata consegna della raccomandata informativa
(evidenziata dalla stessa annotazione) implica la mancanza di prova del perfezionamento della notifica e, di conseguenza, la nullità della notificazione dell’invito a dedurre.
Da tale nullità discende, poi, la inammissibilità della citazione.
Infatti, la notifica dell’invito a dedurre – per espressa previsione dell’art. 67, comma 1, c.g.c. – costituisce imprescindibile presupposto (di ammissibilità) dell’atto di citazione.
Merita di essere precisato, infatti, anche alla luce della giurisprudenza della Sezione evocata dalla difesa, che tale effetto si ha a somiglianza di quanto avviene nelle meno gravi ipotesi di omessa audizione dell’invitato o di mancato rispetto del termine di emissione della citazione (art. 67 commi 2 e 5 c.g.c.); tuttavia i vizi degli atti del contraddittorio preliminare qui in esame non sono sanabili con una rinnovazione, in quanto ammettere quest’ultima implicherebbe non una mera sanatoria nell’ambito di un rapporto processuale comunque insorto (come avviene nelle ipotesi di rinnovazione di atto nullo ex art. 50, comma 1, c.g.c.), ma una regressione del processo in una fase pre-giudiziale (in termini, Sez. Giur. Calabria, sentenza n.
314/2021).
Pertanto, l’atto di citazione nei confronti dei convenuti IE OM ER e NT LA è inammissibile.
11. Nel merito la domanda contenuta in citazione è infondata e deve essere rigettata.
Infatti, con riferimento agli elementi costitutivi della responsabilità amministrativa qui contestata, la stessa Procura ha evidenziato che a fronte dei progetti originari si prospettava la realizzazione di “Due opere d’arte, dunque, non più una. Il cui valore, se sottoposto alla stima dell’esperto, avrebbe potuto crescere come diminuire; questione sulla quale l’Amministrazione ha ritenuto di non interrogarsi, fermandosi alla precedente pronuncia della dott.ssa Bassetti” (pag. 57) e che tali due opere
“uniche, avrebbero dovuto essere trattate quali due distinte acquisizioni anche dal punto di vista amministrativo, ingenerando due distinte -e perfettamente legittime -procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara” con un nuovo iter amministrativo “al fine di operare nell’ambito della legittimità normativa, fugando ogni dubbio, che invero allo stato permane, sulla creazione ex novo di un secondo lotto unicamente allo scopo di trovare decorosa “sistemazione” a delle colonne già costruite e pagate dalla società, forte di un regolare contratto stipulato, corrispondendo alla stessa esattamente quanto pattuito, senza incorrere in penali e riuscendo alfine a rifuggire un inadempimento dei termini contrattuali, motivato principalmente dall’aver omesso per tempo la richiesta di un parere vincolante come quello del Settore Ambiente” (pag. 58-59).
In tali pochi passaggi la stessa citazione evidenza l’assenza di un danno.
Infatti, a fronte di un sistema di responsabilità amministrativa in cui gli elementi costituenti devono essere rigorosamente provati e il danno anche correttamente identificato e quantificato, la procura rappresenta che il valore di due opere d’arte, in luogo della unica opera originariamente prevista,
“avrebbe potuto crescere come diminuire”, generando dunque un dubbio sulla stessa esistenza di un danno e ciò, per il rispetto del principio dispositivo e dell’onere della prova, incide sulla stessa fondatezza della domanda.
Infatti, la procura sembra ascrivere il danno alla semplice violazione dell’iter amministrativo, rappresentando che tali due opere avrebbero dovuto essere trattate quali due distinte acquisizioni anche dal punto di vista amministrativo “al fine di operare nell’ambito della legittimità normativa”.
Tale prospettazione aderisce de facto alla c.d. “concezione normativa” della responsabilità in ragione della quale il danno esiste e si concretizza per la semplice violazione della norma di legge e l’illegittimità dell’atto funge da parametro della responsabilità amministrativo-contabile.
Ora, in disparte l’esame sul corretto o mancato rispetto dell’iter amministrativo nel caso de quo, ciò che rileva ai fini della decisione è la circostanza che tale censura (mera violazione di legge) non può sostituirsi alla prova – il cui onere incombe sull’accusa – dell’effettività del danno, della sua esistenza e del suo ammontare.
Peraltro, a margine del suo ragionamento, la procura sostiene che il rispetto dell’iter amministrativo (e, dunque, di legittimità normativa) si sarebbe reso necessario “fugando ogni dubbio, che invero allo stato permane, sulla creazione ex novo di un secondo lotto”; ebbene, appare difficilmente conciliabile con il rispetto rigoroso della prova dell’esistenza del danno una siffatta prospettazione dubitativa.
Pertanto, non trovando margine applicativo l’identificazione del danno con la mera violazione di legge asserita in citazione, l’elemento oggettivo non risulta provato.
Inoltre, deve osservarsi che avendo a riferimento la realizzazione dell’opera risulta, comunque, l’integrale consegna delle colonne.
La stessa citazione, nel passaggio precedentemente indicato, riferisce della creazione ex novo di un secondo lotto allo scopo di trovare decorosa “sistemazione” a delle colonne “già costruite e pagate dalla società, forte di un regolare contratto stipulato”,
corrispondendole quanto pattuito, senza incorrere in penali e riuscendo “a rifuggire un inadempimento dei termini contrattuali”.
Emerge, dunque, che la prestazione pattuita è stata interamente resa (verbale di consegna del lotto 2, cfr. doc. 2 fascicolo procura, sub all. 4, doc. 67), aspetto questo che esclude ulteriormente – sotto il profilo dell’adempimento della prestazione, ai soli fini chiaramente della responsabilità amministrativa di cui si discute – la possibilità di ravvisare un danno.
Infatti, tenendo fermi quali dati di partenza della contestazione da un lato il numero di colonne variato nel tempo (deminutio),
che costituisce il parametro invocato dalla procura per l’attestazione del valore dell’opera, e dall’altro lato la perizia di stima dell’esperta la quale ha confermato, comunque, che l’opera, sebbene ridotta da 86 a 60 colonne, non modificava il valore attribuito (cfr. doc. 2 fascicolo procura, sub all. 8), ne deriva – al netto di tutti i dubbi della citazione sul maggior/minor valore della presenza di due opere in luogo dell’unica originaria – la integrale fornitura e installazione delle 60 colonne pattuite e oggetto di stima (dunque ritenute congrue), seppur riferite ad una collocazione unitaria in unico sito e non su due, come poi avvenuto.
Proprio con riferimento a tale profilo, la procura ipotizza un danno in ragione della mancata ulteriore stima (“All’esperto, tuttavia, non è stata sottoposta l’ultima versione del progetto, che constava, come detto, di due distinte opere d’arte”) che avrebbe potuto indicare un valore maggiore o minore, lamentando che l’ente non ha ritenuto di interrogarsi, fermandosi alla precedente stima (cfr. pag. 57); tuttavia, per il citato criterio di valore dell’opera riferito al numero di colonne e continuità
(confermativa) della stima resa, in ragione del principio di prossimità della prova, non si ha evidenza di un danno, considerato anche che rispetto al prospettato duplice valore del bene come realizzato (“avrebbe potuto crescere come diminuire”)
sarebbe stato onere di parte attorea dare prova – anche tramite richiesta all’esperta che aveva già stimato l’opera – della possibile “diminuzione” di valore e, di riflesso, del danno, prova insussistente in atti.
Quindi, anche avendo quale punto di riferimento del valore dell’opera il numero delle colonne fornite – che è parametro indicato dalla procura – e la relativa stima in atti (secondo cui la riduzione delle stesse da 86 a 60 non modificava il valore attribuito), non risulta provata l’esistenza di un danno.
Quanto testé esposto e considerato all’evidenza assorbe ogni altro profilo o questione controversa, pertanto, la domanda è infondata e deve essere rigettata.
12. Le spese, tenuto conto della pronuncia in rito, si compensano tra le parti ai sensi dell’art. 31, comma 3, c.g.c.,
nei confronti dei convenuti Sub Divo s.r.l., DO TR, IE OM ER e NT LA.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo relativamente alla pronuncia in merito, nei confronti dei convenuti BE ES DA e GR AR TI
TA.
PQM
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Calabria, definitivamente pronunciando, con riferimento al giudizio di responsabilità promosso dalla Procura Regionale per la Regione Calabria iscritto al n. 24077 del Registro di Segreteria:
- dichiara il difetto di giurisdizione nei confronti dei convenuti Sub Divo s.r.l. e DO TR;
- dichiara inammissibile la citazione nei confronti di IE OM ER e NT LA;
- compensa le spese legali relativamente ai convenuti Sub Divo s.r.l., DO TR, IE OM ER e NT LA;
- rigetta la domanda nei confronti di BE ES DA e GR AR TI TA;
- liquida le spese di giudizio in favore di BE ES DA e GR AR TI TA per complessivi euro 3.000,00 ciascuno, da porsi a carico dell’amministrazione comunale di Reggio Calabria.
Manda alla Segreteria per adempimenti di competenza.
Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del 17 settembre-14 ottobre 2025.
Il Relatore Il Presidente
GU EL OM ZI
Firmato digitalmente Firmato digitalmente Depositata in segreteria il 26/11/2025 Il Funzionario responsabile Dott.ssa Stefania Vasapollo Firmato digitalmente