CASS
Sentenza 26 gennaio 2023
Sentenza 26 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 26/01/2023, n. 3432 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3432 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: DI NI PA nato a [...] il [...] AN MI nato il [...] avverso la sentenza del 21/05/2021 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3432 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 06/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 maggio 2021 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato EL di AN e IN OV alla pena di giustizia, avendole ritenute responsabili di furto aggravato di una cassetta e di un marsupio contenenti vari attrezzi di lavoro lasciati, durante la pausa pranzo, nel cortile di un concessionaria Audi dall'incaricato di eseguire lavori di riparazione della porta scorrevole della rivendita di autovetture. 2. Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. Si rileva che, nel caso di specie, non era ravvisabile la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze, tenuto conto della agevole possibilità per la persona offesa di riporre gli attrezzi, ordinatamente collocati nei loro contenitori, all'interno del furgone o dell'officina, prima di recarsi a pranzo. Del resto, proprio la velocità di esecuzione del reato dimostrava come l'incombente potesse essere realizzato in un brevissimo lasso temporale. Ribadito che, peraltro, nel caso di specie, la zona antistante alla concessionaria era oggetto di videosorveglianza continuativa, si conclude nel senso che gli attrezzi erano stati lasciati incustoditi per mera comodità, dimenticanza o fretta. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata, occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede: a) il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, dep. 2021, Hussein, Rv. 280492 - 01); b) l'esposizione per consuetudine richiede l'accertamento di abitudini sociali o di una pratica di fatto che giustifichi la scelta di lasciare incustoditi i beni mobili, attesa la ratio della norma che è quella di tutelare l'affidamento del 1 presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà (Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere, Rv. 280387 - 0). Ora, nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato, in punto di fatto (si veda, in particolare, la sentenza di primo grado, non oggetto sul punto di specifica confutazione con l'atto di appello), che i beni che in quel momento erano adoperati per la riparazione ed erano stati lasciati incustoditi in cantiere durante la pausa pranzo, erano numerosi, ingombranti e pesanti, come dimostrato dalla visione del filmato delle telecamere di videosorveglianza, dall'elencazione della persona offesa e, infine, dalla difficoltà delle imputate di caricare il materiale in macchina, lasciandone, tra l'altro, una parte sul luogo dei fatti, in quanto neppure entrava nel baule dell'autovettura. Ne discende che cade del tutto, in tale contesto, l'argomento della agevole riponibilità degli attrezzi in luogo sicuro durante la necessaria pausa pranzo e trova razionale conferma la conclusione della Corte quanto alla situazione legittimante la scelta dell'incaricato dei lavori, sia in ragione della consuetudine di lasciare gli attrezzi pronti al riutilizzo, sia in ragione della necessità di non contrarre ulteriormente la già breve pausa per il pranzo (neppure un'ora per quanto riferito dalla persona offesa). Con riguardo all'esistenza di un sistema di videosorveglianza (sul quale il ricorrente insiste senza avvedersi che siffatto profilo non fa che ulteriormente escludere la trascuratezza che imputa alla persona offesa), va solo ribadito che, secondo la ferma giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01). 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/12/2022
udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE DE MARZO;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 3432 Anno 2023 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: DE MARZO GIUSEPPE Data Udienza: 06/12/2022 Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 21 maggio 2021 la Corte d'appello di Torino ha confermato la decisione di primo grado, che aveva condannato EL di AN e IN OV alla pena di giustizia, avendole ritenute responsabili di furto aggravato di una cassetta e di un marsupio contenenti vari attrezzi di lavoro lasciati, durante la pausa pranzo, nel cortile di un concessionaria Audi dall'incaricato di eseguire lavori di riparazione della porta scorrevole della rivendita di autovetture. 2. Nell'interesse delle imputate è stato proposto ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo di seguito enunciato nei limiti richiesti dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen., con il quale si lamentano vizi motivazionali e violazione di legge, in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, primo comma, n. 7, cod. pen. Si rileva che, nel caso di specie, non era ravvisabile la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze, tenuto conto della agevole possibilità per la persona offesa di riporre gli attrezzi, ordinatamente collocati nei loro contenitori, all'interno del furgone o dell'officina, prima di recarsi a pranzo. Del resto, proprio la velocità di esecuzione del reato dimostrava come l'incombente potesse essere realizzato in un brevissimo lasso temporale. Ribadito che, peraltro, nel caso di specie, la zona antistante alla concessionaria era oggetto di videosorveglianza continuativa, si conclude nel senso che gli attrezzi erano stati lasciati incustoditi per mera comodità, dimenticanza o fretta. 3. Sono state trasmesse, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con I. 18/12/2020, n. 176, le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale, dott. Nicola Lettieri, il quale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Tenuto conto della motivazione della sentenza impugnata, occorre premettere che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, in tema di furto aggravato di cose esposte alla pubblica fede: a) il requisito della esposizione per necessità richiede che sia puntualmente accertata in concreto la sussistenza di una situazione determinata da impellenti e non differibili esigenze che abbiano impedito alla persona offesa di portare con sé o custodire più adeguatamente la res furtiva (Sez. 5, n. 6212 del 14/12/2020, dep. 2021, Hussein, Rv. 280492 - 01); b) l'esposizione per consuetudine richiede l'accertamento di abitudini sociali o di una pratica di fatto che giustifichi la scelta di lasciare incustoditi i beni mobili, attesa la ratio della norma che è quella di tutelare l'affidamento del 1 presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà (Sez. 4, n. 26131 del 26/02/2020, Timoniere, Rv. 280387 - 0). Ora, nel caso di specie, i giudici di merito hanno accertato, in punto di fatto (si veda, in particolare, la sentenza di primo grado, non oggetto sul punto di specifica confutazione con l'atto di appello), che i beni che in quel momento erano adoperati per la riparazione ed erano stati lasciati incustoditi in cantiere durante la pausa pranzo, erano numerosi, ingombranti e pesanti, come dimostrato dalla visione del filmato delle telecamere di videosorveglianza, dall'elencazione della persona offesa e, infine, dalla difficoltà delle imputate di caricare il materiale in macchina, lasciandone, tra l'altro, una parte sul luogo dei fatti, in quanto neppure entrava nel baule dell'autovettura. Ne discende che cade del tutto, in tale contesto, l'argomento della agevole riponibilità degli attrezzi in luogo sicuro durante la necessaria pausa pranzo e trova razionale conferma la conclusione della Corte quanto alla situazione legittimante la scelta dell'incaricato dei lavori, sia in ragione della consuetudine di lasciare gli attrezzi pronti al riutilizzo, sia in ragione della necessità di non contrarre ulteriormente la già breve pausa per il pranzo (neppure un'ora per quanto riferito dalla persona offesa). Con riguardo all'esistenza di un sistema di videosorveglianza (sul quale il ricorrente insiste senza avvedersi che siffatto profilo non fa che ulteriormente escludere la trascuratezza che imputa alla persona offesa), va solo ribadito che, secondo la ferma giurisprudenza di legittimità, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videosorveglianza, mero strumento di ausilio per la successiva individuazione degli autori del reato non idoneo a garantire l'interruzione immediata dell'azione criminosa, mentre solo una sorveglianza specificamente efficace nell'impedire la sottrazione del bene consente di escludere l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. (Sez. 5, n. 1509 del 26/10/2020, dep. 2021, Saja, Rv. 280157 - 01). 2. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 06/12/2022