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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Avellino, sez. II, sentenza 28/01/2026, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Avellino |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 81/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TACCONE GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1020/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Del Cardinale - Piazza Umberto I 83027 Mugnano Del Cardinale AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
AM Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PAGAM. n. 1064065250001325 TARI 2018
- SOLL.PAGAM. n. 1064065250001325 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , con atto notificato il 30/9/2025 al Comune di Mugnano del Cardinale e alla AM tributi srl, nella qualità di concessionario della riscossione per conto del citato Comune, ha proposto ricorso, depositato il successivo 14/10, per domandare a questa
Corte l'annullamento dell'avviso di pagamento impugnato, notificato in data 29.07.2025, sul presupposto dell'omesso pagamento della Tari per gli anni 2018 e 2019. E ciò a seguito della mancata impugnazione dei prodromici avvisi di accertamento asseritamente notificati dal Comune di Mugnano del Cardinale.
A sostegno della domanda il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato deducendo :- l' omessa notificazione degli avvisi di accertamento presupposti;
- la lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 della Cost. it. e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente stante la mancata allegazione al provvedimento impugnato delle sottese cartelle esattoriali e/o avvisi di accertamento;
- il difetto di notifica dell'atto di accertamento presupposto;
- l' intervenuta prescrizione del preteso credito. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato .
Si è costituita la AM tributi srl che, nel contestare ogni deduzione ed eccezione ex adverso formulate, ha precisato che l'atto impugnato è stato preceduto dalla regolare notificazione degli atti presupposti e che alcuna prescrizione del diritto all'esigibilità del credito è intervenuta poiché la notifica degli avvisi di accertamento presupposti ( intervenuta nel 2022 ) ha impedito la maturazione del termine quinquennale di prescrizione;
che il sollecito di pagamento è atto a contenuto vincolato che non richiede alcuna allegazione di atti presupposti. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
Il Comune di Mugnano del Cardinale non si è costituito nonostante la regolare notificazione del ricorso.
All'udienza del 19/1/2026 il Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale nasce con la notificazione al ricorrente degli avvisi di accertamento Tari n. 86 e n.
105 relativa agli anni 2018/2019 entrambi emessi dal Comune di Mugnano del Cardinale il 21/3/2022.
L'Amministrazione ha notificato i citati atti impositivi a mezzo posta in modo diretto;
la notificazione è avvenuta in forma cd. “semplificata” e pertanto nella specie si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n.
14146/2014; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 20/06/2014, n. 14146; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 , da ultimo anche Cass ord. n. 12470/2020). In fatto è accaduto che l'agente postale constatata l'irreperibilità relativa del destinatario ha rilasciato l' avviso di giacenza, cd mod 26, attestando successivamente la compiuta giacenza.
Dal punto di vista probatorio, la concessionaria ha depositato documentazione specifica costituita non solo dalle raccomandate restituite al mittente con l'annotazione dell'avviso mod. 26 ma anche dalla certificazione di compiuta giacenza del 12/5/22
L'atto deve ritenersi pertanto pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato ai sensi all'art. 1335 c.c.
e la relativa presunzione di conoscenza può essere superata solo nel caso in cui l'interessato dia la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Ne consegue che, sulla base della prova offerta dalla Concessionaria e in mancanza di specifiche eccezioni da parte del ricorrente, la notifica deve intendersi eseguita decorsi 10 gg dalla data del rilascio dell'avviso stesso.
La mancata impugnazione degli avvisi di accertamento ha quindi determinato la cristallizzazione della pretesa divenuta pertanto incontestabile;
nel contempo va anche rilevato che in questa fase di impugnazione dell'avviso di pagamento successivo all'atto impositivo il ricorrente non può che far valere vizi propri dell'atto impugnato con preclusione di ogni motivo di impugnazione, da ritenersi inammissibile, che possa riguardare l'an e il quantum debeatur.
D'altra parte, la motivazione "per relationem" dell'avviso di pagamento costituisce un modus procedendi affatto legittimo che consente all'ente di rinviare ai preesistenti avvisi di accertamento e alle ragioni ivi esposte nel dettaglio.
Va, infine, rigettata anche l'eccezione di prescrizione in quanto nel lasso di tempo intercorrente tra la notificazione degli atti impositivi ( anno 2022) e la notificazione dell'avviso di pagamento impugnato (2025) non può affatto ritenersi compiuto il termine quinquennale ex art. 2948 c.c.
Di qui il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 400,00 per compensi oltre iva , cpa e spese generali , con attribuzione all'avv. Difensore_2.
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di AVELLINO Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
TACCONE GIUSEPPINA, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1020/2025 depositato il 14/10/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Mugnano Del Cardinale - Piazza Umberto I 83027 Mugnano Del Cardinale AV
elettivamente domiciliato presso Email_2
AM Tributi Srl - 02842830651
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- SOLL.PAGAM. n. 1064065250001325 TARI 2018
- SOLL.PAGAM. n. 1064065250001325 TARI 2019 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 53/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente: come da atti di causa
Resistente: come da atti di causa
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ricorrente in epigrafe, rappresentato e difeso dall'avv. Difensore_1 , con atto notificato il 30/9/2025 al Comune di Mugnano del Cardinale e alla AM tributi srl, nella qualità di concessionario della riscossione per conto del citato Comune, ha proposto ricorso, depositato il successivo 14/10, per domandare a questa
Corte l'annullamento dell'avviso di pagamento impugnato, notificato in data 29.07.2025, sul presupposto dell'omesso pagamento della Tari per gli anni 2018 e 2019. E ciò a seguito della mancata impugnazione dei prodromici avvisi di accertamento asseritamente notificati dal Comune di Mugnano del Cardinale.
A sostegno della domanda il ricorrente ha eccepito la nullità dell'atto impugnato deducendo :- l' omessa notificazione degli avvisi di accertamento presupposti;
- la lesione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 della Cost. it. e dell'art. 7 dello Statuto del contribuente stante la mancata allegazione al provvedimento impugnato delle sottese cartelle esattoriali e/o avvisi di accertamento;
- il difetto di notifica dell'atto di accertamento presupposto;
- l' intervenuta prescrizione del preteso credito. Ha concluso chiedendo l'annullamento dell'atto impugnato .
Si è costituita la AM tributi srl che, nel contestare ogni deduzione ed eccezione ex adverso formulate, ha precisato che l'atto impugnato è stato preceduto dalla regolare notificazione degli atti presupposti e che alcuna prescrizione del diritto all'esigibilità del credito è intervenuta poiché la notifica degli avvisi di accertamento presupposti ( intervenuta nel 2022 ) ha impedito la maturazione del termine quinquennale di prescrizione;
che il sollecito di pagamento è atto a contenuto vincolato che non richiede alcuna allegazione di atti presupposti. Ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese ed onorari.
Il Comune di Mugnano del Cardinale non si è costituito nonostante la regolare notificazione del ricorso.
All'udienza del 19/1/2026 il Giudice ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La vicenda processuale nasce con la notificazione al ricorrente degli avvisi di accertamento Tari n. 86 e n.
105 relativa agli anni 2018/2019 entrambi emessi dal Comune di Mugnano del Cardinale il 21/3/2022.
L'Amministrazione ha notificato i citati atti impositivi a mezzo posta in modo diretto;
la notificazione è avvenuta in forma cd. “semplificata” e pertanto nella specie si applicano le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 ( Cass. n. 17598/2010; Cass. n. 911/2012; Cass. n.
14146/2014; Cass. civ., Sez. VI - 5, Ord., 20/06/2014, n. 14146; Cass. n. 19771/2013; Cass. n. 16949/2014 , da ultimo anche Cass ord. n. 12470/2020). In fatto è accaduto che l'agente postale constatata l'irreperibilità relativa del destinatario ha rilasciato l' avviso di giacenza, cd mod 26, attestando successivamente la compiuta giacenza.
Dal punto di vista probatorio, la concessionaria ha depositato documentazione specifica costituita non solo dalle raccomandate restituite al mittente con l'annotazione dell'avviso mod. 26 ma anche dalla certificazione di compiuta giacenza del 12/5/22
L'atto deve ritenersi pertanto pervenuto nella sfera di conoscibilità dell'interessato ai sensi all'art. 1335 c.c.
e la relativa presunzione di conoscenza può essere superata solo nel caso in cui l'interessato dia la prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione.
Ne consegue che, sulla base della prova offerta dalla Concessionaria e in mancanza di specifiche eccezioni da parte del ricorrente, la notifica deve intendersi eseguita decorsi 10 gg dalla data del rilascio dell'avviso stesso.
La mancata impugnazione degli avvisi di accertamento ha quindi determinato la cristallizzazione della pretesa divenuta pertanto incontestabile;
nel contempo va anche rilevato che in questa fase di impugnazione dell'avviso di pagamento successivo all'atto impositivo il ricorrente non può che far valere vizi propri dell'atto impugnato con preclusione di ogni motivo di impugnazione, da ritenersi inammissibile, che possa riguardare l'an e il quantum debeatur.
D'altra parte, la motivazione "per relationem" dell'avviso di pagamento costituisce un modus procedendi affatto legittimo che consente all'ente di rinviare ai preesistenti avvisi di accertamento e alle ragioni ivi esposte nel dettaglio.
Va, infine, rigettata anche l'eccezione di prescrizione in quanto nel lasso di tempo intercorrente tra la notificazione degli atti impositivi ( anno 2022) e la notificazione dell'avviso di pagamento impugnato (2025) non può affatto ritenersi compiuto il termine quinquennale ex art. 2948 c.c.
Di qui il rigetto del ricorso.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida in € 400,00 per compensi oltre iva , cpa e spese generali , con attribuzione all'avv. Difensore_2.