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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. XVIII, sentenza 09/02/2026, n. 1352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 1352 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1352/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
RA LF, Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4797/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Di Briano - Sede 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5264/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4318 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.5264/2024, depositata il 9-12-2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento e l'avviso di accertamento indicati in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione a adempiere n. 4318/2024, notificata in data 16/04/2024, per mancato pagamento IMU 2017 in favore del Comune di Villa di Briano, per € 1.456,06, eccependo la illegittimità dell'intimazione a adempiere in quanto l'avviso di accertamento prodromico era stato notificato a lui minorenne, e non ai genitori esercenti la patria potestà
Il giudicante aveva respinto il ricorso rilevando che la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato ad esso Ricorrente_1 in data 17-5-2022 (all'epoca diciasettenne) era rituale essendo legittimato a ricevere notifiche la persona maggiore di anni quattordici. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione lo Ricorrente_1 riproponendo il motivo di ricorso già ritenuto infondato (la notifica al destinatario dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato, indirizzato direttamente a minore degli anni diciotto, ma maggiore degli anni quattordici era nulla e pertanto era tanquam non esset, con conseguente prescrizione -rectius: decadenza- della pretesa tributaria). Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del difensore.
Si era costituita la parte appellata SOGERT s.p.a. chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al difensore antistatario.
La parte appellata comune di Villa Briano non si era costituita.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Come osservato dal giudicante di primo grado ai sensi dell'art.139 c.p.c. è legittima la notifica effettuata mediante consegna dell'atto a persona maggiore di anni quattordici, ancorché minore degli anni diciotto, sia che questi sia il destinatario dell'atto, sia che la riceva in luogo del destinatario. Senza considerare che, se anche fosse stato indirizzato ai genitori esercenti la patria potestà -come sostenuto dall'appellante- l'atto poteva essere notificato mediante consegna al figlio maggiore degli anni quattordici.
Tra la data della notifica dell'avviso di accertamento -non impugnato- (17-5-2022) e quella della notifica dell'intimazione impugnata (16-4-2024) non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
La novità della questione giuridica esaminata giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente le spese del grado.
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 18, riunita in udienza il
26/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
VERRUSIO MARIO, Presidente
RA LF, Relatore
DIBISCEGLIA MICHELE, Giudice
in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4797/2025 depositato il 24/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Villa Di Briano - Sede 81030 Villa Di Briano CE
elettivamente domiciliato presso Email_2
So.ge.r.t. Spa - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5264/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado CASERTA sez.
1 e pubblicata il 09/12/2024
Atti impositivi: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 4318 IMU 2017
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 535/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Accoglimento dell'appello
Resistente/Appellato: Rigetto dell'appello
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.5264/2024, depositata il 9-12-2024 la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Napoli -in composizione monocratica- aveva respinto il ricorso proposto da Ricorrente_1 avverso l'intimazione di pagamento e l'avviso di accertamento indicati in epigrafe.
Il G.M. aveva premesso che il ricorrente aveva impugnato l'intimazione a adempiere n. 4318/2024, notificata in data 16/04/2024, per mancato pagamento IMU 2017 in favore del Comune di Villa di Briano, per € 1.456,06, eccependo la illegittimità dell'intimazione a adempiere in quanto l'avviso di accertamento prodromico era stato notificato a lui minorenne, e non ai genitori esercenti la patria potestà
Il giudicante aveva respinto il ricorso rilevando che la notifica dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato ad esso Ricorrente_1 in data 17-5-2022 (all'epoca diciasettenne) era rituale essendo legittimato a ricevere notifiche la persona maggiore di anni quattordici. Aveva compensato tra le parti le spese del giudizio.
Avverso la sentenza aveva proposto impugnazione lo Ricorrente_1 riproponendo il motivo di ricorso già ritenuto infondato (la notifica al destinatario dell'avviso di accertamento prodromico all'atto impugnato, indirizzato direttamente a minore degli anni diciotto, ma maggiore degli anni quattordici era nulla e pertanto era tanquam non esset, con conseguente prescrizione -rectius: decadenza- della pretesa tributaria). Aveva concluso per l'annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese e onorari del doppio grado di giudizio e distrazione in favore del difensore.
Si era costituita la parte appellata SOGERT s.p.a. chiedendo il rigetto del gravame, siccome infondato;
con vittoria di spese e onorari, con attribuzione al difensore antistatario.
La parte appellata comune di Villa Briano non si era costituita.
L'odierna udienza si è svolta in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il gravame è privo di fondamento e deve essere respinto.
Come osservato dal giudicante di primo grado ai sensi dell'art.139 c.p.c. è legittima la notifica effettuata mediante consegna dell'atto a persona maggiore di anni quattordici, ancorché minore degli anni diciotto, sia che questi sia il destinatario dell'atto, sia che la riceva in luogo del destinatario. Senza considerare che, se anche fosse stato indirizzato ai genitori esercenti la patria potestà -come sostenuto dall'appellante- l'atto poteva essere notificato mediante consegna al figlio maggiore degli anni quattordici.
Tra la data della notifica dell'avviso di accertamento -non impugnato- (17-5-2022) e quella della notifica dell'intimazione impugnata (16-4-2024) non è decorso il termine di prescrizione quinquennale.
In conclusione, l'impugnata sentenza si sottrae alle censure dell'appellante e deve essere integralmente confermata.
La novità della questione giuridica esaminata giustifica la compensazione delle spese del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
Rigetta l'appello. Compensa integralmente le spese del grado.