TRIB
Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3796 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3796 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1879/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 9 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1879/2025 promossa da:
- (C.F. ), (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Cenci, elettivamente Parte_3 P.IVA_1
domiciliati in Roma, alla via Carloni n. 8, presso il difensore ricorrenti contro
- (C.F. a mezzo dei funzionari delegati, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milano, alla via Tarchetti n. 6, presso l'Ufficio Antiriciclaggio resistente oggetto: opposizione ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 09-01-2025 i sigg.ri e , nonchè Parte_1 Parte_2 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 840132/A emesso dal Parte_3
, Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in data 09-12- Controparte_1
2024 e notificato ai ricorrenti in data 11/18-12-2024, che applicava loro la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00, oltre euro 20,00 per la notifica, per la violazione dell'art. 51, comma 1. d. lgs. n. 231/2007 per aver omesso di comunicare al Controparte_1 pagina 2 di 9 l'operazione finanziaria effettuata, in violazione dell'art. 49, comma 5 del citato d. lgs., da Parte_4
in solido con e per l'ammontare complessivo di
[...] Parte_5 Controparte_2
euro 22.360,00.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento avversato, deducendo, in particolare quanto segue:
- con richiesta del 20-10-2022 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano chiedeva a
[...]
di conoscere le generalità complete, la residenza e il codice della persona fisica che Parte_3
aveva incassato l'assegno n. 111194661-06, della persona giuridica e del suo legale rappresentante sul cui conto l'assegno era stato versato, nonché dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non avevano effettuato la segnalazione ex art. 51, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007;
- con PEC del 25-10-2022 trasmetteva alla resistente i dati richiesti;
Parte_3
- in data 18-01-2023, 30-01-2023 e 31-01-2023, la Controparte_3
notificava rispettivamente a e il verbale di Parte_3 Parte_1 Parte_2
contestazione per la violazione all'art. 51, co. I, d. lgs. n. 231/2007 in relazione all'assegno n.
111194661-06;
- all'esito del procedimento sanzionatorio, la irrogava agli odierni Controparte_3
ricorrenti la sanzione di euro 3.000,00;
- il decreto sanzionatorio individua erroneamente l'autore materiale della violazione e l'obbligato in solido, indicando il sig. quale autore materiale della violazione e il sig. , Parte_2 Parte_1
quale obbligato in solido, con violazione dell'art. 3 L. n. 689/1981;
- i dipendenti dell'istituto bancario non sono sanzionabili, perché non rientrano nella categoria dei soggetti obbligati individuati dal legislatore;
- il verbale di contestazione è stato notificato a oltre il termine di cui all'art. 14 Parte_3
L. n. 689/1981, considerato che la resistente era già in possesso di tutti gli elementi per procedere alla contestazione già dal 26-07-2022 e cioè dalla data della comunicazione ricevuta da , CP_4
contenente tutti i dati poi richiesti anche a;
Parte_3
- il titolo de quo è stato girato direttamente per l'incasso, senza alcun passaggio intermedio, con rispetto della ratio legis costituita dalla necessità di impedire la circolazione ed il trasferimento ripetuto di titoli al portatore o di denaro contante.
Con decreto pronunciato in data 04-02-2025 il Giudice fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 17-04-2025, disponendone la trattazione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 9 In data 09-04-2025 il , Ragioneria Territoriale dello Stato di Controparte_1
Milano depositava comparsa di costituzione e risposta con la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio amministrativo, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività del deposito dell'atto introduttivo e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti.
Il resistente deduceva quanto segue: CP_1
- l'opposizione è inammissibile e tardiva perché il ricorso è stato depositato in data 17-01-2025, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto sanzionatorio, avvenuta in data 11-12-2024;
- l'illecito contestato ha natura meramente oggettiva e comporta sempre l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, indipendentemente dalla liceità o meno dell'operazione non comunicata al
; Controparte_1
- i nominativi e i ruoli dei funzionari sono stati comunicati da che ha ammesso Parte_3
di non aver effettuato la segnalazione;
- il dies a quo dell'inizio del procedimento amministrativo non può essere individuato come indicato dai ricorrenti, ma decorre dal momento in cui la resistente ha acquisito la formale e piena conoscenza dell'illecito e cioè dal 25-10-2024, data della comunicazione dei dati richiesti da parte di
[...]
Parte_3
All'udienza del 17-04-2025, svoltasi con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. come da decreto del
04-02-2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza, depositata contestualmente all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardivo deposito del ricorso, sollevata da parte resistente, atteso che dal fascicolo informatico si evince che l'atto introduttivo è stato depositato in data 09-01-2025, quindi, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto avversato avvenuta in data 11-12-2024 a e in data 18-12- Parte_3
2024 ai funzionari.
2.2. Dalla documentazione versata in atti dalle parti, la vicenda processuale può essere ricostruita nei termini che seguono:
- l'assegno bancario n. 111194661-06 per euro 22.360,00, privo della clausola di non trasferibilità, veniva tratto su e incassato presso Parte_6 Parte_3
pagina 4 di 9 - in data 26-07-2022 agenzia di Basiglio, provvedeva alla segnalazione ex Parte_6
art. 51, primo comma, d. lgs. n. 231/2007 alla;
Controparte_3
- in data 20-10-2022 il suddetto Ufficio chiedeva a l'indicazione delle generalità Parte_3
complete dei soggetti che non avevano effettuato la segnalazione ex art. 51, primo comma, d. lgs. n.
231/2007, nonché della persona fisica che aveva incassato l'assegno n. 111194661-06 e della persona giuridica e del suo legale rappresentante sul cui conto l'assegno era stato versato;
- in data 25-10-2022 forniva le informazioni richieste;
Parte_3
- in data 18-01-2023, 30-01-2023 e 31-01-2023, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano contestava rispettivamente a al sig. e al sig. la Parte_3 Parte_1 Parte_2
violazione dell'art. 51, primo comma, d. lgs. n. 231/2007;
- in data 11/18-12-2024 parte opposta notificava a e ai due funzionari Parte_3
sanzionati il decreto avversato.
2.3. Ciò posto, in primo luogo va esaminata la posizione dei funzionari e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno eccepito l'illegittimità del decreto emesso nei loro confronti sotto un duplice profilo;
innanzitutto, per aver il decreto erroneamente individuato i due soggetti, invertendone le qualifiche/mansioni e in secondo luogo per difetto di legittimazione passiva, in quanto il soggetto obbligato dall'art. 51 d. lgs. n. 231/2007 alla comunicazione della presentazione all'incasso di un assegno emesso senza la clausola di intrasferibilità è la banca e non il singolo dipendente.
La prima censura è priva di pregio, atteso che dalla lettura dell'intero decreto opposto emerge che le due posizioni sono ben individuate così come correttamente indicate sono le condotte loro ascritte.
È, invece, fondata la doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva dei funzionari.
Invero, la norma è chiara nell'individuazione in capo alle banche (e ) dell'obbligo di CP_5
comunicazione de quo e a fronte di ciò, il principio di “personalità della pena” previsto dalla L. n.
689/1981 non consente di irrogare la sanzione sul dipendente che aveva eseguito materialmente l'operazione, né sul direttore della filiale (soggetti non indicati da alcuna norma). Piuttosto, il soggetto-persona fisica personalmente responsabile della omessa comunicazione e, quindi, della violazione contestata, va individuato di regola nel legale rappresentante della banca (ovvero “al cd.
"titolare dell'attività" ossia all'organo direttivo della banca, con espressione utilizzata, ad esempio, in
Cass. 30-10-2009 n. 23107). Senz'altro non attribuisce al singolo soggetto una sorta di automatica legittimazione passiva la mera comunicazione effettuata dalla banca al circa il soggetto che CP_1
aveva eseguito l'operazione in esame e del soggetto direttore della filiale, potendosi irrogare la pagina 5 di 9 sanzione amministrativa solo al soggetto trasgressore del citato obbligo di legge in materia di antiriciclaggio. Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe, peraltro, “In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dal D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 197 del 1991, grava, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del medesimo decreto, secondo l'espressa qualificazione normativa, sugli intermediari abilitati, ovvero gli intermediari impersonalmente considerati, quali ad esempio l'azienda di credito, e non il singolo funzionario o il cassiere addetto all'operazione. Soltanto nelle fattispecie più gravi, previste dall'art. 3 della stessa legge, quando si ha ragione di sospettare che le operazioni finanziarie riguardino beni o utilità che possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e ter c.p., l'obbligo di segnalazione grava sui dipendenti dell'azienda di credito muniti della responsabilità dell'agenzia” (Cass. 14-10-2008 n.
25134); e ancora di recente: “in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall' art. 1, comma
1, d.l. n. 143/1991 grava, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, sugli intermediari abilitati impersonalmente considerati, quali ad esempio l'azienda di credito, e non sul singolo funzionario o sul cassiere addetto all'operazione” (Cass. 11-10-2018 n. 25329).
Il decreto sanzionatorio deve, quindi, essere annullato nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
2.4. Inoltre, la difesa dei ricorrenti ha eccepito la violazione dell'art. 14 L. 689/1981 per avere il resistente notificato ai ricorrenti il verbale di contestazione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento, da intendersi quale compiuta conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nell'illecito e destinatari delle relative sanzioni.
La censura non è fondata.
Sul punto, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il dies a quo del termine previsto dall' art. 14, secondo comma, L. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in pagina 6 di 9 accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata
(cfr. Cass. civ. n. 19512/2020; S.U. n. 28210/2019).
Nel caso di specie, è pacifico che nonostante la negoziazione di un assegno Parte_3
bancario privo della clausola “non trasferibile”, non abbia provveduto, in violazione dell'art. 49, comma 5, d. lgs. n. 231/2007, alla comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del citato decreto.
È, altresì, pacifico che l'Amministrazione resistente sia venuta a conoscenza della possibilità di tale violazione a seguito della segnalazione ricevuta da con nota del 26-07-2022 Parte_6
(doc. n. 1 di parte resistente), ma tale momento non può costituire il dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981.
Infatti, la segnalazione effettuata da non poteva essere considerata Parte_6
completa e idonea a individuare tutti gli elementi necessari ai fini della contestazione.
In primo luogo, tale segnalazione doveva essere verificata e, in secondo luogo, dalla stessa non risultavano i dati identificativi della persona fisica che aveva provveduto ad incassare l'assegno, come ammesso dalla stessa né del soggetto che aveva posto all'incasso il titolo e Parte_6
della persona giudica/legale rappresentante titolare del conto ove l'assegno era stato versato. .
Tali dati identificativi venivano comunicati da mediante PEC del 25-10-2022 Parte_3
(doc. n. 3 di parte resistente), solo a seguito della richiesta di informazioni inviata dalla
[...]
(doc. n. 2 di parte resistente) e solo con tale comunicazione l'istituto Controparte_3
di credito riconosceva effettivamente di non aver provveduto alla segnalazione ex art. 51, comma 1,
d.lgs. n. 231/2007.
È di tutta evidenza che con la ricezione di tale comunicazione l'Amministrazione ha avuto l'effettiva conferma della violazione e la conoscenza completa delle informazioni relative a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi integranti l'illecito amministrativo.
Quindi, soltanto in tale momento l'Amministrazione è stata posta in condizioni di svolgere le attività ad essa demandate di prevenzione, controllo e repressione nelle materie disciplinate dal d. lgs. n.
231/2007.
Ne consegue che, nel caso oggetto di esame, deve ritenersi che il dies a quo decorresse dalla data del
25-10-2022.
La contestazione dell'infrazione è stata notificata a con pec in data 18-01-2023 Parte_3
e, dunque, nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. n. 689/1981.
pagina 7 di 9 2.5. Da ultimo, sostiene che la ratio legis – e cioè impedire la circolazione ed il Parte_3
trasferimento ripetuto di titoli al portatore o di denaro contante (art. 49 d. lgs. n. 231/2007, così come modificato dal d. lgs. n. 90/2017 – sia stata rispettata perché l'assegno in questione – emesso a favore di - veniva girato direttamente per l'incasso e non girato ad un soggetto diverso dal Parte_5
beneficiario.
La doglianza non è fondata.
Non è inutile ricordare che un assegno trasferibile ovvero privo dell'indicazione del beneficiario è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso: ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio dell'evasione fiscale. Nel caso di specie, l'assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità per l'importo di euro 22.360,00 veniva emesso in data 21-07-2022 dalla sig.ra e a favore di e, Persona_1 Parte_5
quindi, in forza di quanto sopra, in violazione del limite di euro 2.000,00 (vigente al 21-07-2022).
Giova sottolineare che ciò che viene sanzionato dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2002 è “il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 2.000 euro”. Nella fattispecie, è indubbio che il titolo abbia comportato un trasferimento di denaro tra soggetti diversi, restando irrilevante il successivo incasso da parte dello stesso beneficiario.
Il decreto opposto deve essere, dunque, confermato nei confronti della ricorrente Parte_3
[...]
3. Quanto alle spese di giudizio, occorre premettere che, in considerazione della conferma del decreto opposto nei confronti di e alla soccombenza della resistente con riferimento Parte_3
alle posizioni dei due funzionari e , in applicazione dell'art. 92 c.p.c., le Parte_1 Parte_2
spese di lite meritano di essere parzialmente compensate tra le parti nella misura del 50%, con conseguente condanna di a rifondere alla resistente le spese di lite nella misura Parte_3
del 50%.
A tale riguardo si rammenta però che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario pagina 8 di 9 amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (da ultimo, Cass. n. 9900/2021).
Nel caso di specie, il ha depositato una nota spese, chiedendo la condanna del Controparte_1
ricorrente/soccombente al pagamento dei compensi professionali ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c.
La richiesta non può trovare accoglimento perché la normativa citata dal resistente trova applicazione unicamente “Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413”, che non ricorre nel caso di specie, restando del tutto irrilevante il fatto che le opposizioni ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 150/011 seguano il rito del lavoro.
Nessuna spesa viva è stata allegata dal resistente, al quale, quindi, nulla può essere riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e , annulla il Parte_1 Parte_2
decreto sanzionatorio n. 840132/A emesso dal , Ragioneria Controparte_1
Territoriale dello Stato di Milano in data 09-12-2024;
2. rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto, conferma nei suoi confronti Parte_3
il decreto sanzionatorio n. 840132/A emesso dal , Controparte_1 [...]
in data 09-12-2024; Controparte_3
3. nulla sulle spese.
Milano, 8 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
ORDINANZA EX ART. 127 TER C.P.C.
Il Giudice Roberta Mandelli esaminate le note di trattazione scritta depositate dalle parti e le domande ivi formulate, esaminati gli atti e i documenti di causa, ritenuta la causa matura per la decisione, pronuncia sentenza ex art. 429 c.p.c. come segue.
Si comunichi.
Milano, 9 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Roberta Mandelli, all'esito dell'udienza del 17 aprile 2025, tenutasi con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1879/2025 promossa da:
- (C.F. ), (C.F. e Parte_1 C.F._1 Parte_2 C.F._2 [...]
(C.F. ), rappresentati e difesi dall'avv. Pietro Cenci, elettivamente Parte_3 P.IVA_1
domiciliati in Roma, alla via Carloni n. 8, presso il difensore ricorrenti contro
- (C.F. a mezzo dei funzionari delegati, Controparte_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Milano, alla via Tarchetti n. 6, presso l'Ufficio Antiriciclaggio resistente oggetto: opposizione ex art. 6 d. lgs. n. 150/2011
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso depositato in data 09-01-2025 i sigg.ri e , nonchè Parte_1 Parte_2 [...]
proponevano opposizione avverso il decreto sanzionatorio n. 840132/A emesso dal Parte_3
, Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano in data 09-12- Controparte_1
2024 e notificato ai ricorrenti in data 11/18-12-2024, che applicava loro la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 3.000,00, oltre euro 20,00 per la notifica, per la violazione dell'art. 51, comma 1. d. lgs. n. 231/2007 per aver omesso di comunicare al Controparte_1 pagina 2 di 9 l'operazione finanziaria effettuata, in violazione dell'art. 49, comma 5 del citato d. lgs., da Parte_4
in solido con e per l'ammontare complessivo di
[...] Parte_5 Controparte_2
euro 22.360,00.
Parte ricorrente chiedeva l'annullamento del provvedimento avversato, deducendo, in particolare quanto segue:
- con richiesta del 20-10-2022 la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano chiedeva a
[...]
di conoscere le generalità complete, la residenza e il codice della persona fisica che Parte_3
aveva incassato l'assegno n. 111194661-06, della persona giuridica e del suo legale rappresentante sul cui conto l'assegno era stato versato, nonché dei soggetti, persone fisiche o giuridiche, che non avevano effettuato la segnalazione ex art. 51, comma 1, del d. lgs. n. 231/2007;
- con PEC del 25-10-2022 trasmetteva alla resistente i dati richiesti;
Parte_3
- in data 18-01-2023, 30-01-2023 e 31-01-2023, la Controparte_3
notificava rispettivamente a e il verbale di Parte_3 Parte_1 Parte_2
contestazione per la violazione all'art. 51, co. I, d. lgs. n. 231/2007 in relazione all'assegno n.
111194661-06;
- all'esito del procedimento sanzionatorio, la irrogava agli odierni Controparte_3
ricorrenti la sanzione di euro 3.000,00;
- il decreto sanzionatorio individua erroneamente l'autore materiale della violazione e l'obbligato in solido, indicando il sig. quale autore materiale della violazione e il sig. , Parte_2 Parte_1
quale obbligato in solido, con violazione dell'art. 3 L. n. 689/1981;
- i dipendenti dell'istituto bancario non sono sanzionabili, perché non rientrano nella categoria dei soggetti obbligati individuati dal legislatore;
- il verbale di contestazione è stato notificato a oltre il termine di cui all'art. 14 Parte_3
L. n. 689/1981, considerato che la resistente era già in possesso di tutti gli elementi per procedere alla contestazione già dal 26-07-2022 e cioè dalla data della comunicazione ricevuta da , CP_4
contenente tutti i dati poi richiesti anche a;
Parte_3
- il titolo de quo è stato girato direttamente per l'incasso, senza alcun passaggio intermedio, con rispetto della ratio legis costituita dalla necessità di impedire la circolazione ed il trasferimento ripetuto di titoli al portatore o di denaro contante.
Con decreto pronunciato in data 04-02-2025 il Giudice fissava udienza di discussione del ricorso per il giorno 17-04-2025, disponendone la trattazione con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.
pagina 3 di 9 In data 09-04-2025 il , Ragioneria Territoriale dello Stato di Controparte_1
Milano depositava comparsa di costituzione e risposta con la documentazione relativa al procedimento sanzionatorio amministrativo, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità del ricorso per tardività del deposito dell'atto introduttivo e chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande proposte dai ricorrenti.
Il resistente deduceva quanto segue: CP_1
- l'opposizione è inammissibile e tardiva perché il ricorso è stato depositato in data 17-01-2025, oltre il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto sanzionatorio, avvenuta in data 11-12-2024;
- l'illecito contestato ha natura meramente oggettiva e comporta sempre l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria, indipendentemente dalla liceità o meno dell'operazione non comunicata al
; Controparte_1
- i nominativi e i ruoli dei funzionari sono stati comunicati da che ha ammesso Parte_3
di non aver effettuato la segnalazione;
- il dies a quo dell'inizio del procedimento amministrativo non può essere individuato come indicato dai ricorrenti, ma decorre dal momento in cui la resistente ha acquisito la formale e piena conoscenza dell'illecito e cioè dal 25-10-2024, data della comunicazione dei dati richiesti da parte di
[...]
Parte_3
All'udienza del 17-04-2025, svoltasi con la modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c. come da decreto del
04-02-2025, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, pronunciava sentenza, depositata contestualmente all'ordinanza ex art. 127 ter c.p.c.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è parzialmente fondata e deve essere accolta nei limiti e per le ragioni che seguono.
2.1. In via preliminare, deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità dell'opposizione per tardivo deposito del ricorso, sollevata da parte resistente, atteso che dal fascicolo informatico si evince che l'atto introduttivo è stato depositato in data 09-01-2025, quindi, entro il termine di trenta giorni dalla notifica del decreto avversato avvenuta in data 11-12-2024 a e in data 18-12- Parte_3
2024 ai funzionari.
2.2. Dalla documentazione versata in atti dalle parti, la vicenda processuale può essere ricostruita nei termini che seguono:
- l'assegno bancario n. 111194661-06 per euro 22.360,00, privo della clausola di non trasferibilità, veniva tratto su e incassato presso Parte_6 Parte_3
pagina 4 di 9 - in data 26-07-2022 agenzia di Basiglio, provvedeva alla segnalazione ex Parte_6
art. 51, primo comma, d. lgs. n. 231/2007 alla;
Controparte_3
- in data 20-10-2022 il suddetto Ufficio chiedeva a l'indicazione delle generalità Parte_3
complete dei soggetti che non avevano effettuato la segnalazione ex art. 51, primo comma, d. lgs. n.
231/2007, nonché della persona fisica che aveva incassato l'assegno n. 111194661-06 e della persona giuridica e del suo legale rappresentante sul cui conto l'assegno era stato versato;
- in data 25-10-2022 forniva le informazioni richieste;
Parte_3
- in data 18-01-2023, 30-01-2023 e 31-01-2023, la Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano contestava rispettivamente a al sig. e al sig. la Parte_3 Parte_1 Parte_2
violazione dell'art. 51, primo comma, d. lgs. n. 231/2007;
- in data 11/18-12-2024 parte opposta notificava a e ai due funzionari Parte_3
sanzionati il decreto avversato.
2.3. Ciò posto, in primo luogo va esaminata la posizione dei funzionari e , Parte_1 Parte_2
i quali hanno eccepito l'illegittimità del decreto emesso nei loro confronti sotto un duplice profilo;
innanzitutto, per aver il decreto erroneamente individuato i due soggetti, invertendone le qualifiche/mansioni e in secondo luogo per difetto di legittimazione passiva, in quanto il soggetto obbligato dall'art. 51 d. lgs. n. 231/2007 alla comunicazione della presentazione all'incasso di un assegno emesso senza la clausola di intrasferibilità è la banca e non il singolo dipendente.
La prima censura è priva di pregio, atteso che dalla lettura dell'intero decreto opposto emerge che le due posizioni sono ben individuate così come correttamente indicate sono le condotte loro ascritte.
È, invece, fondata la doglianza relativa al difetto di legittimazione passiva dei funzionari.
Invero, la norma è chiara nell'individuazione in capo alle banche (e ) dell'obbligo di CP_5
comunicazione de quo e a fronte di ciò, il principio di “personalità della pena” previsto dalla L. n.
689/1981 non consente di irrogare la sanzione sul dipendente che aveva eseguito materialmente l'operazione, né sul direttore della filiale (soggetti non indicati da alcuna norma). Piuttosto, il soggetto-persona fisica personalmente responsabile della omessa comunicazione e, quindi, della violazione contestata, va individuato di regola nel legale rappresentante della banca (ovvero “al cd.
"titolare dell'attività" ossia all'organo direttivo della banca, con espressione utilizzata, ad esempio, in
Cass. 30-10-2009 n. 23107). Senz'altro non attribuisce al singolo soggetto una sorta di automatica legittimazione passiva la mera comunicazione effettuata dalla banca al circa il soggetto che CP_1
aveva eseguito l'operazione in esame e del soggetto direttore della filiale, potendosi irrogare la pagina 5 di 9 sanzione amministrativa solo al soggetto trasgressore del citato obbligo di legge in materia di antiriciclaggio. Come ribadito dalla giurisprudenza di legittimità in fattispecie analoghe, peraltro, “In tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dal D.L. n. 143 del 1991, art. 1, comma 1, convertito in L. n. 197 del 1991, grava, ai sensi dell'art. 5, comma secondo, del medesimo decreto, secondo l'espressa qualificazione normativa, sugli intermediari abilitati, ovvero gli intermediari impersonalmente considerati, quali ad esempio l'azienda di credito, e non il singolo funzionario o il cassiere addetto all'operazione. Soltanto nelle fattispecie più gravi, previste dall'art. 3 della stessa legge, quando si ha ragione di sospettare che le operazioni finanziarie riguardino beni o utilità che possano provenire dai delitti previsti dagli artt. 648 bis e ter c.p., l'obbligo di segnalazione grava sui dipendenti dell'azienda di credito muniti della responsabilità dell'agenzia” (Cass. 14-10-2008 n.
25134); e ancora di recente: “in tema di sanzioni amministrative per violazione della normativa antiriciclaggio, l'obbligo di segnalazione di operazioni bancarie in contanti, previsto dall' art. 1, comma
1, d.l. n. 143/1991 grava, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del medesimo decreto, sugli intermediari abilitati impersonalmente considerati, quali ad esempio l'azienda di credito, e non sul singolo funzionario o sul cassiere addetto all'operazione” (Cass. 11-10-2018 n. 25329).
Il decreto sanzionatorio deve, quindi, essere annullato nei confronti di e . Parte_1 Parte_2
2.4. Inoltre, la difesa dei ricorrenti ha eccepito la violazione dell'art. 14 L. 689/1981 per avere il resistente notificato ai ricorrenti il verbale di contestazione oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento, da intendersi quale compiuta conoscenza di tutti i soggetti coinvolti nell'illecito e destinatari delle relative sanzioni.
La censura non è fondata.
Sul punto, deve rilevarsi che la Suprema Corte ha affermato che in tema di sanzioni amministrative, qualora non sia avvenuta la contestazione immediata della violazione, il dies a quo del termine previsto dall' art. 14, secondo comma, L. n. 689/1981 per la notifica degli estremi della violazione, non coincide con quello in cui viene acquisito il fatto nella sua materialità da parte dell'autorità cui è stato trasmesso il rapporto, ma va individuato nel momento in cui detta autorità abbia acquisito e valutato tutti i dati indispensabili, ai fini della verifica dell'esistenza della violazione segnalata, ovvero in quello in cui il tempo decorso non risulti ulteriormente giustificato dalla necessità di tale acquisizione e valutazione;
il compito di individuare, secondo le caratteristiche e la complessità della situazione concreta, il momento in cui ragionevolmente la contestazione avrebbe potuto essere tradotta in pagina 6 di 9 accertamento e da cui deve farsi decorrere il termine per la contestazione spetta al giudice del merito, la cui valutazione non è sindacabile nel giudizio di legittimità, ove congruamente motivata
(cfr. Cass. civ. n. 19512/2020; S.U. n. 28210/2019).
Nel caso di specie, è pacifico che nonostante la negoziazione di un assegno Parte_3
bancario privo della clausola “non trasferibile”, non abbia provveduto, in violazione dell'art. 49, comma 5, d. lgs. n. 231/2007, alla comunicazione di cui all'art. 51, comma 1, del citato decreto.
È, altresì, pacifico che l'Amministrazione resistente sia venuta a conoscenza della possibilità di tale violazione a seguito della segnalazione ricevuta da con nota del 26-07-2022 Parte_6
(doc. n. 1 di parte resistente), ma tale momento non può costituire il dies a quo di decorrenza del termine di cui all'art. 14 L. n. 689/1981.
Infatti, la segnalazione effettuata da non poteva essere considerata Parte_6
completa e idonea a individuare tutti gli elementi necessari ai fini della contestazione.
In primo luogo, tale segnalazione doveva essere verificata e, in secondo luogo, dalla stessa non risultavano i dati identificativi della persona fisica che aveva provveduto ad incassare l'assegno, come ammesso dalla stessa né del soggetto che aveva posto all'incasso il titolo e Parte_6
della persona giudica/legale rappresentante titolare del conto ove l'assegno era stato versato. .
Tali dati identificativi venivano comunicati da mediante PEC del 25-10-2022 Parte_3
(doc. n. 3 di parte resistente), solo a seguito della richiesta di informazioni inviata dalla
[...]
(doc. n. 2 di parte resistente) e solo con tale comunicazione l'istituto Controparte_3
di credito riconosceva effettivamente di non aver provveduto alla segnalazione ex art. 51, comma 1,
d.lgs. n. 231/2007.
È di tutta evidenza che con la ricezione di tale comunicazione l'Amministrazione ha avuto l'effettiva conferma della violazione e la conoscenza completa delle informazioni relative a tutti gli elementi oggettivi e soggettivi integranti l'illecito amministrativo.
Quindi, soltanto in tale momento l'Amministrazione è stata posta in condizioni di svolgere le attività ad essa demandate di prevenzione, controllo e repressione nelle materie disciplinate dal d. lgs. n.
231/2007.
Ne consegue che, nel caso oggetto di esame, deve ritenersi che il dies a quo decorresse dalla data del
25-10-2022.
La contestazione dell'infrazione è stata notificata a con pec in data 18-01-2023 Parte_3
e, dunque, nel rispetto dei termini di cui all'art. 14 L. n. 689/1981.
pagina 7 di 9 2.5. Da ultimo, sostiene che la ratio legis – e cioè impedire la circolazione ed il Parte_3
trasferimento ripetuto di titoli al portatore o di denaro contante (art. 49 d. lgs. n. 231/2007, così come modificato dal d. lgs. n. 90/2017 – sia stata rispettata perché l'assegno in questione – emesso a favore di - veniva girato direttamente per l'incasso e non girato ad un soggetto diverso dal Parte_5
beneficiario.
La doglianza non è fondata.
Non è inutile ricordare che un assegno trasferibile ovvero privo dell'indicazione del beneficiario è un titolo che, nella sostanza, è assimilabile ad un titolo al portatore ossia pagabile a vista a colui che lo esibisce per l'incasso: ciò lo rende sostanzialmente equiparabile al contante e quindi sottoposto a limitazioni con finalità di prevenzione e contrasto del riciclaggio dell'evasione fiscale. Nel caso di specie, l'assegno bancario privo della clausola di non trasferibilità per l'importo di euro 22.360,00 veniva emesso in data 21-07-2022 dalla sig.ra e a favore di e, Persona_1 Parte_5
quindi, in forza di quanto sopra, in violazione del limite di euro 2.000,00 (vigente al 21-07-2022).
Giova sottolineare che ciò che viene sanzionato dall'art. 49 d.lgs. n. 231/2002 è “il trasferimento di denaro contante e di titoli al portatore in euro o in valuta estera, effettuato a qualsiasi titolo tra soggetti diversi, siano esse persone fisiche o giuridiche, quando il valore oggetto di trasferimento, e' complessivamente pari o superiore a 2.000 euro”. Nella fattispecie, è indubbio che il titolo abbia comportato un trasferimento di denaro tra soggetti diversi, restando irrilevante il successivo incasso da parte dello stesso beneficiario.
Il decreto opposto deve essere, dunque, confermato nei confronti della ricorrente Parte_3
[...]
3. Quanto alle spese di giudizio, occorre premettere che, in considerazione della conferma del decreto opposto nei confronti di e alla soccombenza della resistente con riferimento Parte_3
alle posizioni dei due funzionari e , in applicazione dell'art. 92 c.p.c., le Parte_1 Parte_2
spese di lite meritano di essere parzialmente compensate tra le parti nella misura del 50%, con conseguente condanna di a rifondere alla resistente le spese di lite nella misura Parte_3
del 50%.
A tale riguardo si rammenta però che l'autorità amministrativa che ha emesso il provvedimento sanzionatorio, quando sta in giudizio personalmente o avvalendosi di un funzionario appositamente delegato, non può ottenere la condanna dell'opponente, che sia soccombente, al pagamento dei diritti di procuratore e degli onorari di avvocato, difettando le relative qualità nel funzionario pagina 8 di 9 amministrativo che sta in giudizio, per cui sono, in tal caso, liquidabili in favore dell'ente le spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato in quel giudizio e purché risultino da apposita nota (da ultimo, Cass. n. 9900/2021).
Nel caso di specie, il ha depositato una nota spese, chiedendo la condanna del Controparte_1
ricorrente/soccombente al pagamento dei compensi professionali ai sensi dell'art. 152 bis disp. att.
c.p.c.
La richiesta non può trovare accoglimento perché la normativa citata dal resistente trova applicazione unicamente “Nelle controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell'articolo 413”, che non ricorre nel caso di specie, restando del tutto irrilevante il fatto che le opposizioni ai sensi dell'art. 6 d. lgs. n. 150/011 seguano il rito del lavoro.
Nessuna spesa viva è stata allegata dal resistente, al quale, quindi, nulla può essere riconosciuto.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da e , annulla il Parte_1 Parte_2
decreto sanzionatorio n. 840132/A emesso dal , Ragioneria Controparte_1
Territoriale dello Stato di Milano in data 09-12-2024;
2. rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto, conferma nei suoi confronti Parte_3
il decreto sanzionatorio n. 840132/A emesso dal , Controparte_1 [...]
in data 09-12-2024; Controparte_3
3. nulla sulle spese.
Milano, 8 maggio 2025
Il Giudice
Roberta Mandelli
pagina 9 di 9