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Articolo 5 della Legge 26 febbraio 1958, n. 196
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Legge 26 febbraio 1958, n. 196
Articolo 5 della Legge 26 febbraio 1958, n. 196
Versione
11 aprile 1958
Art. 5.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Entrata in vigore il 11 aprile 1958
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