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Sentenza 9 ottobre 2025
Sentenza 9 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 09/10/2025, n. 2452 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2452 |
| Data del deposito : | 9 ottobre 2025 |
Testo completo
N. 13421/2023 R.G.
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n 13421/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e Parte_1 difeso dall' avv Macrì Loredana
opponente contro
, rappr e difeso dagli avv Graziana Guglielmo Controparte_1
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 1113/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1113/2023 del 02.11.2023 – con il quale il Tribunale di Lecce ha ingiunto ad
[...]
di pagare la somma di € 35.130,00 a titolo di prestazioni aggiuntive Pt_1 rispetto al normale orario di lavoro per carenza di personale effettuate dal dott. in qualità di Dirigente Medico presso Controparte_1
l'ospedale di Scorrano e Poggiardo nel periodo dal 01 gennaio 2022 al 30 settembre 2022, oltre interessi e spese di procedura. Il resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
All' udienza del 13.2.2025, le parti hanno fatto presente che pendono serie trattative di bonario componimento e hanno chiesto un rinvio dell'udienza onde consentire la conclusione del procedimento di liquidazione e pagamento delle somme.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 9.10.2025 per verificare l'esito delle trattative. Nelle note scritte, la parte opponente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e disporre la compensazione – quantomeno parziale
– delle spese di lite.
Il resistente ha chiesto l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part
Come richiesto dalla , deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Part Dagli atti risulta infatti che, come dedotto dalla nelle note scritte,
“la Direzione Sanitaria dell , pur evidenziando la mancanza di Parte_2 una preventiva autorizzazione ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte della Direzione Strategica Aziendale … preso atto che comunque il
Dott. aveva di fatto tuttavia eseguito dette Controparte_1 prestazioni, ha inteso rilasciare una autorizzazione postuma all'esecuzione di dette prestazioni. Di conseguenza nelle more del presente giudizio l per le motivazioni su espresse, dopo aver Parte_2 effettuato le necessarie verifiche ed acquisite le successive autorizzazioni con Determinazione del Direttore della Struttura DAP di
Scorrano n. 1338 del 17.03.2025 ha provveduto “..a liquidare i compensi dei Medici della U.O.S.D Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di
Scorrano per i turni effettuati in regime di prestazioni aggiuntive nel periodo : Gennaio -Settembre 2022..” (Cfr allegato)”.
Tali circostanze risultano dalla documentazione allegata alle note scritte e non sono contestate dal resistente, il quale ha anzi ammesso che, quantomeno con riferimento alla sorte capitale, le competenze del dott.
sono state pagate. In relazione alla sorte capitale deve essere CP_1 quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna della al pagamento di interessi o rivalutazione (che Parte_2 non risultano liquidati), oltre alle spese di lite secondo soccombenza virtuale, come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 01/12/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla sorte capitale e condanna l'opponente al pagamento di interessi o rivalutazione sulla sorte capitale come per legge dalla maturazione dei singoli diritti fino al soddisfo.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
3.500,00 per compensi (compresa la fase monitoria), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 9/10/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La dott.ssa Francesca Costa, in funzione di Giudice del Lavoro, all' esito dell' udienza del 9.10.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n 13421/2023 promossa da in persona del legale rappresentante pro tempore, rappr e Parte_1 difeso dall' avv Macrì Loredana
opponente contro
, rappr e difeso dagli avv Graziana Guglielmo Controparte_1
opposto
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n 1113/2023
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 1113/2023 del 02.11.2023 – con il quale il Tribunale di Lecce ha ingiunto ad
[...]
di pagare la somma di € 35.130,00 a titolo di prestazioni aggiuntive Pt_1 rispetto al normale orario di lavoro per carenza di personale effettuate dal dott. in qualità di Dirigente Medico presso Controparte_1
l'ospedale di Scorrano e Poggiardo nel periodo dal 01 gennaio 2022 al 30 settembre 2022, oltre interessi e spese di procedura. Il resistente ha contestato gli avversi assunti, chiedendo il rigetto del ricorso.
All' udienza del 13.2.2025, le parti hanno fatto presente che pendono serie trattative di bonario componimento e hanno chiesto un rinvio dell'udienza onde consentire la conclusione del procedimento di liquidazione e pagamento delle somme.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 9.10.2025 per verificare l'esito delle trattative. Nelle note scritte, la parte opponente ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere e disporre la compensazione – quantomeno parziale
– delle spese di lite.
Il resistente ha chiesto l'integrale accoglimento delle proprie conclusioni, la conferma del decreto ingiuntivo opposto e la condanna di controparte secondo il criterio della soccombenza virtuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE Part
Come richiesto dalla , deve essere dichiarata cessata la materia del contendere.
Part Dagli atti risulta infatti che, come dedotto dalla nelle note scritte,
“la Direzione Sanitaria dell , pur evidenziando la mancanza di Parte_2 una preventiva autorizzazione ad effettuare le prestazioni aggiuntive da parte della Direzione Strategica Aziendale … preso atto che comunque il
Dott. aveva di fatto tuttavia eseguito dette Controparte_1 prestazioni, ha inteso rilasciare una autorizzazione postuma all'esecuzione di dette prestazioni. Di conseguenza nelle more del presente giudizio l per le motivazioni su espresse, dopo aver Parte_2 effettuato le necessarie verifiche ed acquisite le successive autorizzazioni con Determinazione del Direttore della Struttura DAP di
Scorrano n. 1338 del 17.03.2025 ha provveduto “..a liquidare i compensi dei Medici della U.O.S.D Nefrologia e Dialisi del Presidio Ospedaliero di
Scorrano per i turni effettuati in regime di prestazioni aggiuntive nel periodo : Gennaio -Settembre 2022..” (Cfr allegato)”.
Tali circostanze risultano dalla documentazione allegata alle note scritte e non sono contestate dal resistente, il quale ha anzi ammesso che, quantomeno con riferimento alla sorte capitale, le competenze del dott.
sono state pagate. In relazione alla sorte capitale deve essere CP_1 quindi dichiarata cessata la materia del contendere, essendo venuto meno l'interesse ad agire, con revoca del decreto ingiuntivo opposto e con condanna della al pagamento di interessi o rivalutazione (che Parte_2 non risultano liquidati), oltre alle spese di lite secondo soccombenza virtuale, come da dispositivo. Nella liquidazione si è tenuto conto della totale assenza di attività istruttoria.
P. Q. M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto con atto depositato il 01/12/2023 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
, così provvede:
[...]
1. Revoca il decreto ingiuntivo opposto, dichiara cessata la materia del contendere in relazione alla sorte capitale e condanna l'opponente al pagamento di interessi o rivalutazione sulla sorte capitale come per legge dalla maturazione dei singoli diritti fino al soddisfo.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite, liquidate in €
3.500,00 per compensi (compresa la fase monitoria), oltre rimborso forfetario 15%, IVA e CPA, con distrazione.
Lecce, lì 9/10/2025 Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Francesca Costa