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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 27/03/2025, n. 1386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1386 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio - espletata a seguito dell'udienza del 28 gennaio 2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. - in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 1161 del 2024, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di Salerno, a seguito del parere sfavorevole pronunciato dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, promosso,
DA nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. -----, Parte_1
giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dagli avv. Antonio Gioiello e dall'Avv. Marianna Gambardella, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, sito in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Calabria n. 9;
RICORRENTE
1 CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, 58;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse
Preliminarmente, è appena il caso di precisare che, antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, è entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197 che ha disposto, con l'art. 35, comma 1, che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Per quanto attiene il giudizio che ci occupa, tale novum normativo ha interessato il rito applicabile alle controversie oggetto dell'art. 19 ter cit., individuato nel rito semplificato di cognizione, come disciplinato ai sensi degli artt. 281 decies e ss.. La causa deve, poi, essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Tanto premesso ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento, si può procedere all'esposizione delle ulteriori notazioni preliminari.
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2024, il ricorrente sperimentava - rispettando il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (vedasi il comma quarto dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011) - opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza del rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di
Salerno e notificato l'8 febbraio 2024, a seguito del parere sfavorevole della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno. Il ricorrente spiegava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego emesso dal
Questore.
E così, perfezionato il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della predetta udienza nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, quest'ultima in data 15 marzo 2024 si costituiva, instando per il rigetto della pretesa cautelare sperimentata dal ricorrente, nonché per il rigetto del ricorso. L'istanza cautelare avanzata dal ricorrente veniva,
2 quindi, accolta dal Tribunale (decreto di accoglimento dell'istanza di sospensione, contrassegnato da n. cronol. 686/2024 del 27/03/2024).
Ora, in relazione al giudizio di merito, nel rispetto dei termini previsti ex art. 281 terdecies c.p.c. e
275 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 si svolgeva la camera di consiglio.
2. Il quadro normativo di riferimento
Giova svolgere alcune brevi notazioni di carattere preliminare sul procedimento de quo agitur.
Come è noto, il decreto legge n. 130 del 2020 ha riformato la disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale che era stata introdotta dal decreto legge n. 113 del 2018, prevedendo, espressamente due procedimenti alternativi per il suo rilascio da parte del Questore. Da un lato, il primo procedimento prevede che, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
dall'altro lato, il secondo procedimento si attiva attraverso una domanda tesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente rivolta al
Questore, il quale provvede al rilascio del titolo, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Ora, nella vicenda che ci impegna il richiedente ha percorso la seconda delle vie evocate e il
Questore, atteso il parere sfavorevole della Commissione, non ha riconosciuto la protezione speciale.
A questo punto, preme osservare che la legge 5 maggio 2023, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale, alla pag.
7), avente per oggetto la conversione con modificazioni del decreto legge 10 marzo 2023, n.20 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 del 10 marzo 2023), recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, oltre ad avere confermato l'abrogazione dell'art. 19, comma 1.1 terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, espungendo dall'ordinamento il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero, ha altresì eliminato il secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 cit., abrogando così la norma che consente di ottenere dal Questore, a fronte della richiesta di permesso di soggiorno, una volta accertati i requisiti costitutivi della fattispecie, la cd. protezione speciale.
Ora, la previsione in oggetto (art. 7) specifica, però, al successivo comma secondo, l'ambito applicativo della novellata disciplina, disponendo: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la
3 disciplina previgente”, disciplina da richiamarsi, dunque, con riferimento sia comma 1.1 terzo e quarto periodo sia al comma 1.2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il novum normativo, dunque, sotto entrambi gli angoli visuali, risulta inapplicabile alla controversia che ci impegna, potendo delibarsi l'istanza presentata ai sensi del secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 al fine di verificare la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelabile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte, d.lgs. 286 cit..
Sotto tale ultimo profilo, poi, si ritiene necessario precisare che il decreto legge n. 130 del 2020
(convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), entrato in vigore antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, è attualmente applicabile ratione temporis al caso che ci impegna ed infatti, all'articolo 15, comma 1, prevede, in ogni caso, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore ed alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.
Ora, il decreto legge n. 130 del 2020 – rispetto al decreto legge n. 113 del 2018, non ha toccato il testo dell'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 e non ha reintrodotto direttamente il permesso per motivi umanitari. La dicitura «protezione speciale» è stata mantenuta, anche se sono state allargate le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed è stata espressamente consentita la sua conversione in permesso di lavoro.
In particolare, il decreto-legge n. 130 del 2020 ha parzialmente ripristinato la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (cd. testo unico dell'immigrazione) con una dizione che riprende il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, anche se non il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario (in particolare, la norma ha aggiunto nuovamente una parte che il precedente decreto legge n. 113 del
2018 aveva eliminato: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), ed è intervenuto sull'art. 19 t.u. imm. - cui fa rinvio l'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, modificato dal decreto sicurezza -, allargando le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1 all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo, a tal fine, che si tenga conto della natura e
4 dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ulteriori modifiche sono state poi apportate in sede di conversione. Ed invero, l'art. 1 della legge n.
173 del 18 dicembre 2020 ha modificato l'art. 19 del t.u. imm., in due direzioni, prevedendo, da un lato, che il divieto di respingimento operi anche qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato di cui all'art. 5, comma 6, e introducendo, dall'altro lato, una clausola che consente l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente asilo, quando questo sia necessario “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute”, ancorché “nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
È evidente, quindi, che il decreto in parola ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo, in particolare, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Orbene - ciò posto in relazione alla normativa applicabile ratione temporis per quanto attiene al diritto sostanziale -, sul piano della tutela giurisdizionale avverso il predetto decreto viene certamente in rilievo la disposizione normativa di cui all'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, che reca la rubrica “Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”.
In tema, mette conto osservare che, tra le innumerevoli ed eterogenee novità introdotte dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
[...]
e l'organizzazione e il funzionamento dell' nazionale per l'amministrazione e la CP_1 CP_2
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", talune riguardano la modifica ovvero la previsione di norme processuali civili.
Al riguardo, di particolare rilievo appare il comma quinto dell'art. 1, il quale è intervenuto sul d.lgs.
n. 150 del 2011, inserendo il nuovo art. 19 ter.
È appena il caso di rammentare, poi, che tale disposizione ha subito ulteriori modifiche per effetto dell'art. 15, comma terzo, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - come modificato dalla L. 29
5 dicembre 2022, n. 197 – che ha stabilito che le controversie oggetto dell'art. 19 ter cit. son regolate, ripetasi, dal rito semplificato di cognizione che si definisce con sentenza.
Ai sensi dell'art. 19 ter cit., quindi, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, dinanzi al tribunale civile sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, “le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e d bis) del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile
2017, n. 46” e, dunque, “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d) e le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 -bis ,
19, comma 2, lettere d) e d -bis ), 20 -bis , 22, comma 12 -quater , del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286” (lett. d – bis).
Ora, poiché l'art. 35 del d.lgs. 25 del 2008 prevede che “le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo”, è evidente che l'art. 19 ter cit., nell'includere nel proprio ambito oggettuale “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d), rappresenta giocoforza il rimedio impugnatorio avverso i provvedimenti del Questore resi su parere della Commissione. Diversamente opinando, del resto, la norma, con riferimento all'ipotesi enucleata dalla lett. d), vedrebbe fortemente compromessa la propria portata applicativa.
3. I motivi del ricorso
Il ricorrente deduceva che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe generato una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata (costruita attraverso relazioni sociali ed economiche irripetibili nel Paese d'origine) e avrebbe comportato uno sradicamento dal contesto sociale ed economico di riferimento, esponendolo, in tal guisa, al rischio di pregiudizio dei propri diritti fondamentali, compreso quello di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
Il ricorrente adiva, perciò, il Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della protezione speciale prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal decreto legge 21 ottobre 2020, n.
6 130, ratione temporis applicabile e spiegava, altresì, un'istanza cautelare diretta a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di diniego emesso dal Questore.
4. Sulla protezione speciale
In tema, va rammentato che le disposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286 del
1998 – ratione temporis applicabile – non consentono l'espulsione dello straniero qualora possa
“essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” (comma 1) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6” (comma 1.1 prima parte) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1 seconda parte).
Ora, l'art. 19 al comma 1.1 collega, innanzitutto, il divieto di non refoulement al rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, ricalcando l'art. 14 lettera b) d.lgs. n. 251 del 2007 e l'art. 3 CEDU (come derivante dalla giurisprudenza della Corte EDU) e fa discendere il divieto di respingimento anche dagli obblighi di cui all'art. 5, comma sesto, i.e. gli obblighi costituzionali ed internazionali. Il bacino delle fattispecie di formazione giurisprudenziale formatesi nella vigenza dell'originario testo dell'art. 5, comma sesto, è particolarmente ampio. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata poi dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione conduce ad una catalogazione indeterminata dell'applicazione del divieto in relazione al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali.
Dalla lettura della seconda parte della norma emerge, poi, che il divieto di respingimento costituisce altresì il precipitato giuridico dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, sebbene non sia
7 richiamato espressamente l'art. 8 CEDU, l'evocazione di siffatta disposizione normativa è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 T.U.I., comma sesto, sia dall'impiego della stessa formulazione testuale nella seconda parte della norma in esame.
Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. La giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, Per_1 Per_2
§ 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e
c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita Per_3 CP_3 privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani (
[...]
c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_4 Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; SC c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e SA Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia Parte_2 un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno. Tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno, quindi, parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ciò posto, risulta che i parametri di aggancio al territorio italiano sono: effettivi vincoli familiari esistenti in Italia, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza;
effettivo inserimento
8 sociale;
durata del soggiorno sul territorio nazionale, che permette di presumere uno sradicamento dal contesto di provenienza e un radicamento in Italia.
Orbene, nel caso di specie, può certamente essere valutato in via assorbente - ai fini del riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1, seconda parte cit. - il percorso di integrazione avviato dal ricorrente in Italia.
In tale prospettiva, risulta che il ricorrente ha intrapreso un significativo e continuativo percorso di integrazione, come dimostrato dal raggiungimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana conseguito presso l'Università per Stranieri DA ER di Reggio Calabria.
Inoltre, risulta che il ricorrente ha intrapreso un significativo e continuativo percorso di inserimento lavorativo come testimoniato dalla numerosa documentazione lavorativa in atti (vedasi copia di
Contratto di assunzione a tempo determinato con qualifica di operaio dal settembre all'ottobre 2021, relativa copia di tre proroghe fino all'agosto 2022, relative copie di Comunicazione Obbligatoria
UniLav; copia di Trasformazione di contratto a tempo indeterminato dal settembre 2022 e relativa
Comunicazione Obbligatoria UniLav;
copia di ventisei buste paga relative agli anni 2022, 2022,
2023 e 2024; copia di Certificazione Unica 2022; copia di Certificazione Unica 2023).
Infine, il ricorrente produce una copia di Contratto di locazione abitativa con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate riflette una condizione di autonomia abitativa, prova dell'uscita dal circuito dell'accoglienza che suggerisce, dunque, ulteriormente il consolidamento dell'esperienza di vita nel tessuto socioeconomico del Paese ospitante.
In definitiva, il complesso degli elementi innanzi indicati esprime la costruzione, da parte del ricorrente, di una “vita privata”, fatta di relazioni economiche e sociali irripetibili, come tale meritevole di protezione da parte dell'ordinamento, sì che l'allontanamento dal territorio italiano – in assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative alla permanenza - appare senza dubbio idoneo determinare lo sradicamento del ricorrente dal proprio contesto sociale ed economico di riferimento, esponendolo al rischio di pregiudizio dei propri diritti fondamentali, compreso quello di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
5. Conclusioni
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, applicabile ratione temporis.
Il ricorso va pertanto accolto.
6. Spese
9 La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, induce alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, letti gli artt. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies ss. c.p.c., così definitivamente decide:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del decreto legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• compensa le spese processuali.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29.1.25.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Andrea Ferraiuolo dott. Andrea Luce
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea
Il Tribunale di Salerno, in composizione collegiale, nelle persone dei sigg. magistrati:
dott. Andrea Luce Presidente
dott. Andrea Ferraiuolo Giudice relatore dott.ssa Francesca Iervolino Giudice
all'esito della camera di consiglio - espletata a seguito dell'udienza del 28 gennaio 2025 svolta ex art. 127 ter c.p.c. - in cui il giudice relatore ha proceduto a riferire, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento contrassegnato da numero di ruolo generale 1161 del 2024, avente ad oggetto il ricorso presentato - ai sensi dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, come modificato dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, alla luce dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197 - avverso il decreto di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di Salerno, a seguito del parere sfavorevole pronunciato dalla Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno, promosso,
DA nato in [...] il [...], rappresentato e difeso dall'avv. -----, Parte_1
giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo del giudizio, ed elettivamente domiciliato presso lo studio dagli avv. Antonio Gioiello e dall'Avv. Marianna Gambardella, giusta procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei propri difensori, sito in Pontecagnano Faiano (SA) alla via Calabria n. 9;
RICORRENTE
1 CONTRO
, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato Controparte_1
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Salerno, presso cui, ope legis, domicilia in Salerno al C.so Vittorio Emanuele, 58;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Premesse
Preliminarmente, è appena il caso di precisare che, antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, è entrato in vigore il d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, come modificato dalla L. 29 dicembre
2022, n. 197 che ha disposto, con l'art. 35, comma 1, che “Le disposizioni del presente decreto, salvo che non sia diversamente disposto, hanno effetto a decorrere dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data. Ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 si applicano le disposizioni anteriormente vigenti”. Per quanto attiene il giudizio che ci occupa, tale novum normativo ha interessato il rito applicabile alle controversie oggetto dell'art. 19 ter cit., individuato nel rito semplificato di cognizione, come disciplinato ai sensi degli artt. 281 decies e ss.. La causa deve, poi, essere decisa con sentenza, ai sensi dell'art. 281 terdecies c.p.c..
Tanto premesso ai fini della individuazione del contesto normativo di riferimento, si può procedere all'esposizione delle ulteriori notazioni preliminari.
Con ricorso depositato in data 18 febbraio 2024, il ricorrente sperimentava - rispettando il termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento (vedasi il comma quarto dell'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011) - opposizione avverso il decreto di rigetto dell'istanza del rilascio del permesso di soggiorno per “Protezione Speciale” emesso dal Questore della Provincia di
Salerno e notificato l'8 febbraio 2024, a seguito del parere sfavorevole della Commissione
Territoriale per il Riconoscimento della Protezione Internazionale di Salerno. Il ricorrente spiegava, altresì, istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento di diniego emesso dal
Questore.
E così, perfezionato il procedimento di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione della predetta udienza nei confronti dell'Avvocatura distrettuale dello Stato di Salerno, quest'ultima in data 15 marzo 2024 si costituiva, instando per il rigetto della pretesa cautelare sperimentata dal ricorrente, nonché per il rigetto del ricorso. L'istanza cautelare avanzata dal ricorrente veniva,
2 quindi, accolta dal Tribunale (decreto di accoglimento dell'istanza di sospensione, contrassegnato da n. cronol. 686/2024 del 27/03/2024).
Ora, in relazione al giudizio di merito, nel rispetto dei termini previsti ex art. 281 terdecies c.p.c. e
275 bis c.p.c., all'esito dell'udienza del 28 gennaio 2025 si svolgeva la camera di consiglio.
2. Il quadro normativo di riferimento
Giova svolgere alcune brevi notazioni di carattere preliminare sul procedimento de quo agitur.
Come è noto, il decreto legge n. 130 del 2020 ha riformato la disciplina del permesso di soggiorno per protezione speciale che era stata introdotta dal decreto legge n. 113 del 2018, prevedendo, espressamente due procedimenti alternativi per il suo rilascio da parte del Questore. Da un lato, il primo procedimento prevede che, nelle ipotesi di rigetto della domanda di protezione internazionale, ove ricorrano i requisiti previsti nell'art. 19, commi 1 e 1.1, la Commissione territoriale trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale;
dall'altro lato, il secondo procedimento si attiva attraverso una domanda tesa all'ottenimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale direttamente rivolta al
Questore, il quale provvede al rilascio del titolo, ove ricorrano i requisiti di cui ai commi 1 e 1.1, previo parere della Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale.
Ora, nella vicenda che ci impegna il richiedente ha percorso la seconda delle vie evocate e il
Questore, atteso il parere sfavorevole della Commissione, non ha riconosciuto la protezione speciale.
A questo punto, preme osservare che la legge 5 maggio 2023, n. 50 (in Gazzetta Ufficiale, alla pag.
7), avente per oggetto la conversione con modificazioni del decreto legge 10 marzo 2023, n.20 (in
Gazzetta Ufficiale - Serie generale - n. 59 del 10 marzo 2023), recante “Disposizioni urgenti in materia di flussi di ingresso legale dei lavoratori stranieri e di prevenzione e contrasto all'immigrazione irregolare”, oltre ad avere confermato l'abrogazione dell'art. 19, comma 1.1 terzo e quarto periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, espungendo dall'ordinamento il permesso per protezione speciale a salvaguardia della vita privata e familiare dello straniero, ha altresì eliminato il secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 cit., abrogando così la norma che consente di ottenere dal Questore, a fronte della richiesta di permesso di soggiorno, una volta accertati i requisiti costitutivi della fattispecie, la cd. protezione speciale.
Ora, la previsione in oggetto (art. 7) specifica, però, al successivo comma secondo, l'ambito applicativo della novellata disciplina, disponendo: “Per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la
3 disciplina previgente”, disciplina da richiamarsi, dunque, con riferimento sia comma 1.1 terzo e quarto periodo sia al comma 1.2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
Il novum normativo, dunque, sotto entrambi gli angoli visuali, risulta inapplicabile alla controversia che ci impegna, potendo delibarsi l'istanza presentata ai sensi del secondo periodo del comma 1.2 dell'art. 19 d.lgs. 286 del 1998 al fine di verificare la sussistenza, in capo all'odierno ricorrente, del diritto al rispetto della vita privata e familiare, tutelabile ai sensi dell'art. 19, comma 1.1, seconda parte, d.lgs. 286 cit..
Sotto tale ultimo profilo, poi, si ritiene necessario precisare che il decreto legge n. 130 del 2020
(convertito in legge 18 dicembre 2020, n. 173), entrato in vigore antecedentemente all'instaurazione del presente giudizio, è attualmente applicabile ratione temporis al caso che ci impegna ed infatti, all'articolo 15, comma 1, prevede, in ogni caso, che le norme di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e) si applicano anche ai procedimenti pendenti, alla data di entrata in vigore del decreto-legge, avanti alle Commissioni Territoriali, al Questore ed alle Sezioni Specializzate dei Tribunali.
Ora, il decreto legge n. 130 del 2020 – rispetto al decreto legge n. 113 del 2018, non ha toccato il testo dell'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008 e non ha reintrodotto direttamente il permesso per motivi umanitari. La dicitura «protezione speciale» è stata mantenuta, anche se sono state allargate le ipotesi in cui il relativo permesso può essere rilasciato ed è stata espressamente consentita la sua conversione in permesso di lavoro.
In particolare, il decreto-legge n. 130 del 2020 ha parzialmente ripristinato la clausola di salvaguardia contenuta nell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998 (cd. testo unico dell'immigrazione) con una dizione che riprende il richiamo agli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato, anche se non il riferimento ai seri motivi di carattere umanitario (in particolare, la norma ha aggiunto nuovamente una parte che il precedente decreto legge n. 113 del
2018 aveva eliminato: “Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti, fatto salvo il rispetto degli obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano”), ed è intervenuto sull'art. 19 t.u. imm. - cui fa rinvio l'art. 32 del d.lgs. n. 25 del 2008, modificato dal decreto sicurezza -, allargando le ipotesi di divieto di respingimento del comma 1.1 all'ipotesi in cui lo straniero rischi di essere sottoposto a trattamenti inumani o degradanti (che sono equiparati alla tortura, in ciò allineandosi all'art. 3 CEDU) e a quelle in cui vi siano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare (art. 8 CEDU), prevedendo, a tal fine, che si tenga conto della natura e
4 dell'effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine.
Ulteriori modifiche sono state poi apportate in sede di conversione. Ed invero, l'art. 1 della legge n.
173 del 18 dicembre 2020 ha modificato l'art. 19 del t.u. imm., in due direzioni, prevedendo, da un lato, che il divieto di respingimento operi anche qualora ricorrano gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato di cui all'art. 5, comma 6, e introducendo, dall'altro lato, una clausola che consente l'allontanamento dal territorio nazionale del richiedente asilo, quando questo sia necessario “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica, nonché di protezione della salute”, ancorché “nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a
Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”.
È evidente, quindi, che il decreto in parola ha ampliato il perimetro delle forme di protezione gradata, introducendo, in particolare, tra le ipotesi di inespellibilità utili ai fini del riconoscimento della protezione speciale, i casi in cui il respingimento o l'espulsione del cittadino straniero dal territorio nazionale possa comportare un rischio di violazioni sistematiche e gravi dei suoi diritti umani ovvero una violazione del suo diritto al rispetto della vita privata e familiare.
Orbene - ciò posto in relazione alla normativa applicabile ratione temporis per quanto attiene al diritto sostanziale -, sul piano della tutela giurisdizionale avverso il predetto decreto viene certamente in rilievo la disposizione normativa di cui all'art. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011, che reca la rubrica “Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”.
In tema, mette conto osservare che, tra le innumerevoli ed eterogenee novità introdotte dal d.l. 4 ottobre 2018, n. 113 (c.d. decreto sicurezza), recante "Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
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e l'organizzazione e il funzionamento dell' nazionale per l'amministrazione e la CP_1 CP_2
destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata", talune riguardano la modifica ovvero la previsione di norme processuali civili.
Al riguardo, di particolare rilievo appare il comma quinto dell'art. 1, il quale è intervenuto sul d.lgs.
n. 150 del 2011, inserendo il nuovo art. 19 ter.
È appena il caso di rammentare, poi, che tale disposizione ha subito ulteriori modifiche per effetto dell'art. 15, comma terzo, lett. m), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149 - come modificato dalla L. 29
5 dicembre 2022, n. 197 – che ha stabilito che le controversie oggetto dell'art. 19 ter cit. son regolate, ripetasi, dal rito semplificato di cognizione che si definisce con sentenza.
Ai sensi dell'art. 19 ter cit., quindi, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, dinanzi al tribunale civile sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato, “le controversie di cui all'art. 3, comma 1, lettere d) e d bis) del d.l. 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla l. 13 aprile
2017, n. 46” e, dunque, “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d) e le “controversie in materia di rifiuto di rilascio, di diniego di rinnovo e di revoca dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18 -bis ,
19, comma 2, lettere d) e d -bis ), 20 -bis , 22, comma 12 -quater , del decreto legislativo 25 luglio
1998, n. 286” (lett. d – bis).
Ora, poiché l'art. 35 del d.lgs. 25 del 2008 prevede che “le controversie aventi ad oggetto
l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 35 anche per mancato riconoscimento dei presupposti per la protezione speciale a norma dell'articolo 32, comma 3, sono regolate dalle disposizioni di cui agli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile, ove non diversamente disposto dal presente articolo”, è evidente che l'art. 19 ter cit., nell'includere nel proprio ambito oggettuale “le controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25” (lett. d), rappresenta giocoforza il rimedio impugnatorio avverso i provvedimenti del Questore resi su parere della Commissione. Diversamente opinando, del resto, la norma, con riferimento all'ipotesi enucleata dalla lett. d), vedrebbe fortemente compromessa la propria portata applicativa.
3. I motivi del ricorso
Il ricorrente deduceva che l'allontanamento dal territorio nazionale avrebbe generato una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata (costruita attraverso relazioni sociali ed economiche irripetibili nel Paese d'origine) e avrebbe comportato uno sradicamento dal contesto sociale ed economico di riferimento, esponendolo, in tal guisa, al rischio di pregiudizio dei propri diritti fondamentali, compreso quello di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
Il ricorrente adiva, perciò, il Tribunale al fine di ottenere il riconoscimento della protezione speciale prevista dall'art. 19 del d.lgs. n. 286 del 1998, come novellato dal decreto legge 21 ottobre 2020, n.
6 130, ratione temporis applicabile e spiegava, altresì, un'istanza cautelare diretta a ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del decreto di diniego emesso dal Questore.
4. Sulla protezione speciale
In tema, va rammentato che le disposizioni normative di cui al novellato art. 19 del d. lgs. n. 286 del
1998 – ratione temporis applicabile – non consentono l'espulsione dello straniero qualora possa
“essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione” (comma 1) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che essa rischi di essere sottoposta a tortura o a trattamenti inumani o degradanti o qualora ricorrano gli obblighi di cui all'articolo 5, comma 6” (comma 1.1 prima parte) ovvero “qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica”, tenuto conto “della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine” (comma 1.1 seconda parte).
Ora, l'art. 19 al comma 1.1 collega, innanzitutto, il divieto di non refoulement al rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani e degradanti, ricalcando l'art. 14 lettera b) d.lgs. n. 251 del 2007 e l'art. 3 CEDU (come derivante dalla giurisprudenza della Corte EDU) e fa discendere il divieto di respingimento anche dagli obblighi di cui all'art. 5, comma sesto, i.e. gli obblighi costituzionali ed internazionali. Il bacino delle fattispecie di formazione giurisprudenziale formatesi nella vigenza dell'originario testo dell'art. 5, comma sesto, è particolarmente ampio. L'adesione a specifiche convenzioni a tutela dei diritti umani, quali quella sulla tortura, sulla disabilità, sulle violenze di genere, integrata poi dalla griglia dei diritti inviolabili della Costituzione conduce ad una catalogazione indeterminata dell'applicazione del divieto in relazione al rispetto degli obblighi costituzionali ed internazionali.
Dalla lettura della seconda parte della norma emerge, poi, che il divieto di respingimento costituisce altresì il precipitato giuridico dell'art. 8 CEDU, il quale stabilisce che “Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza” e pone il divieto d'ingerenza della pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto, salve le ipotesi previste dalla legge o imposte dalla necessità di tutela d'interessi superindividuali o dei diritti altrui. Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha evidenziato che, sebbene non sia
7 richiamato espressamente l'art. 8 CEDU, l'evocazione di siffatta disposizione normativa è resa evidente sia dal riferimento agli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano di cui all'art. 5 T.U.I., comma sesto, sia dall'impiego della stessa formulazione testuale nella seconda parte della norma in esame.
Come noto, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo non ha fornito una definizione specifica del concetto di “vita privata” ma, mediante la sua giurisprudenza, ha dato indicazioni sul senso e sulla portata del concetto di vita privata ai fini dell'applicazione dell'articolo 8 CEDU. La giurisprudenza europea ha sempre affermato che il concetto di “vita privata” è “ampio, non suscettibile di una definizione esaustiva ( c. Germania, § 29; c. Regno Unito, 61; Peck c. Regno Unito, Per_1 Per_2
§ 57), e può “abbracciare molteplici aspetti dell'identità fisica e sociale della persona” (S. e
c. Regno Unito [GC]). ( e Campanelli c. Italia [GC], § 159). La nozione di vita Per_3 CP_3 privata non è limitata alla “cerchia intima”, in cui il singolo può vivere la sua vita personale come crede, e all'esclusione del mondo esterno. Il rispetto della vita privata deve comprendere anche, in una certa misura, il diritto di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani (
[...]
c. Germania (n. 2) [GC], § 95; c. Germania, § 29; c. Italia, § 32) e Per_4 Per_1 Per_5 comprendere le attività professionali ( c. Spagna [GC], § 110; SC c. Persona_6
Romania [GC], § 71; e c. , § 42) o commerciali ( Per_7 Per_8 Per_9 [...]
e SA Oy c. Finlandia GC). Poiché la nozione di vita privata abbraccia Parte_2 un'ampissima gamma di questioni, le cause concernenti tale nozione sono state raggruppate in tre grandi categorie (talvolta coincidenti) in modo da fornire una possibilità di classificazione, ovvero:
(i) integrità fisica, psicologica o morale, (ii) riservatezza e (iii) identità della persona”.
Dunque, nella giurisprudenza della Corte EDU è emerso il convincimento secondo cui l'art. 8 tutela anche il diritto di allacciare e intrattenere legami con i propri simili e con il mondo esterno. Tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno, quindi, parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (Corte Europea dei
Diritti dell'Uomo Sez. I, Sent., (ud. 22 gennaio 2019) 14 febbraio 2019, n. 57433/15; Ü. c. Paesi
Bassi [G.C.], n. 46410/99, § 59, CEDU 2006-XII).
Il diritto di cui all'art. 8 CEDU, "alla vita privata e familiare" non è, però, assoluto e deve essere bilanciato su base legale con una serie di altri valori tutelati: sicurezza nazionale e pubblica, benessere economico del paese, difesa dell'ordine e prevenzione di reati, protezione della salute, e della morale protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Ciò posto, risulta che i parametri di aggancio al territorio italiano sono: effettivi vincoli familiari esistenti in Italia, anche se la legge non ha preteso un rapporto di convivenza;
effettivo inserimento
8 sociale;
durata del soggiorno sul territorio nazionale, che permette di presumere uno sradicamento dal contesto di provenienza e un radicamento in Italia.
Orbene, nel caso di specie, può certamente essere valutato in via assorbente - ai fini del riconoscimento della protezione speciale di cui all'art. 19 comma 1.1, seconda parte cit. - il percorso di integrazione avviato dal ricorrente in Italia.
In tale prospettiva, risulta che il ricorrente ha intrapreso un significativo e continuativo percorso di integrazione, come dimostrato dal raggiungimento del livello A2 di conoscenza della lingua italiana conseguito presso l'Università per Stranieri DA ER di Reggio Calabria.
Inoltre, risulta che il ricorrente ha intrapreso un significativo e continuativo percorso di inserimento lavorativo come testimoniato dalla numerosa documentazione lavorativa in atti (vedasi copia di
Contratto di assunzione a tempo determinato con qualifica di operaio dal settembre all'ottobre 2021, relativa copia di tre proroghe fino all'agosto 2022, relative copie di Comunicazione Obbligatoria
UniLav; copia di Trasformazione di contratto a tempo indeterminato dal settembre 2022 e relativa
Comunicazione Obbligatoria UniLav;
copia di ventisei buste paga relative agli anni 2022, 2022,
2023 e 2024; copia di Certificazione Unica 2022; copia di Certificazione Unica 2023).
Infine, il ricorrente produce una copia di Contratto di locazione abitativa con relativa registrazione all'Agenzia delle Entrate riflette una condizione di autonomia abitativa, prova dell'uscita dal circuito dell'accoglienza che suggerisce, dunque, ulteriormente il consolidamento dell'esperienza di vita nel tessuto socioeconomico del Paese ospitante.
In definitiva, il complesso degli elementi innanzi indicati esprime la costruzione, da parte del ricorrente, di una “vita privata”, fatta di relazioni economiche e sociali irripetibili, come tale meritevole di protezione da parte dell'ordinamento, sì che l'allontanamento dal territorio italiano – in assenza di ragioni di sicurezza pubblica ostative alla permanenza - appare senza dubbio idoneo determinare lo sradicamento del ricorrente dal proprio contesto sociale ed economico di riferimento, esponendolo al rischio di pregiudizio dei propri diritti fondamentali, compreso quello di instaurare e sviluppare relazioni con altri esseri umani.
5. Conclusioni
In conclusione, alla luce delle argomentazioni che precedono, emergono i presupposti per la concessione di un permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del decreto-legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, applicabile ratione temporis.
Il ricorso va pertanto accolto.
6. Spese
9 La natura della controversia, riguardante diritti fondamentali della persona, induce alla integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale
e Libera Circolazione dei Cittadini dell'Unione Europea in composizione collegiale, letti gli artt. 19 ter del d.lgs. n. 150 del 2011 e 281 decies ss. c.p.c., così definitivamente decide:
• accoglie il ricorso e, per l'effetto, manda gli atti al Questore competente per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del decreto legge n. 130 del 2020, convertito con modificazioni dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173;
• compensa le spese processuali.
Manda la Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di rito.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 29.1.25.
Il Giudice est. Il Presidente dott. Andrea Ferraiuolo dott. Andrea Luce
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