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Sentenza 4 gennaio 2025
Sentenza 4 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 04/01/2025, n. 49 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 49 |
| Data del deposito : | 4 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE LAVORO
Il Giudice dott.ssa Renata Quartulli in funzione di giudice del lavoro all'udienza del 05/12/2024 svoltasi mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127-ter cpc ha pronunciato la seguente sentenza nella causa n.
4646 / 2024 tra
( avv.PATTUMELLI DAMASO, DI BELLA Parte_1
DANIELE)
e
CP_1
FATTO E DIRITTO
La parte ricorrente in epigrafe, contestando le risultanze peritali del giudizio di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis cpc. svoltosi inter partes, ha proposto domanda giudiziale per ottenere il riconoscimento del requisito sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento ( art 1 l 18/80 ) sin dalla data di presentazione dell'istanza amministrativa e per l'effetto la condanna dell” al pagamento dei ratei maturati e maturandi con la CP_1 decorrenza di legge, oltre accessori.
L' è rimasto contumace. CP_1
Il ricorso è fondato.
Gli stati patologici riscontrati dal c.t.u. sono quelli descritti dettagliatamente nella relazione depositata agli atti.
Essi determinano, a giudizio del ctu,i requisiti (incapacità di compiere autonomamente gli atti quotidiani della vita) per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 dalla domanda amministrativa (20.12.2022) e per un intero biennio, con revisione alla scadenza. Tali conclusioni sono pienamente condivisibili, in quanto l'indagine peritale è stata condotta con retti criteri tecnici ed appare immune da profili di censurabilità.
La domanda di condanna al pagamento dei ratei deve invece ritenersi inammissibile in questa sede . Sul punto la Cassazione ( sent. 6085/14) ha precisato che se : “una delle parti contesta le conclusioni del CTU, si apre … una nuova fase contenziosa, ancora limitata "solo" alla discussione sulla invalidità, fase peraltro circoscritta agli elementi di contestazione proposti dalla parte dissenziente (ricorrente). In questa fase contenziosa si rimettono quindi in discussione le conclusioni cui il CTU era pervenuto nella fase anteriore ed il giudice può disporre ulteriori accertamenti, nonché apprezzare direttamente anche le questioni sanitarie, secondo il ruolo classico di peritus peritorum.
Questa fase contenziosa … si chiude con una sentenza, la quale non è appellabile…
Quanto finora detto si riferisce esclusivamente alla fase di accertamento dello stato invalidante, ma non riguarda la fase successiva, relativa al riconoscimento del diritto alla prestazione assistenziale o previdenziale richiesta.
Quando invece, o attraverso la fase di omologa o attraverso quella contenziosa, si accerti l'esistenza di una invalidità che conferisce il diritto alla prestazione previdenziale o assistenziale richiesta, si apre necessariamente la fase successiva, quella cioè concernente la verifica delle ulteriori condizioni poste dalla legge per il suo riconoscimento.
La legge non descrive espressamente i lineamenti di questa ulteriore fase, onerando semplicemente l'ente di previdenza di procedere al pagamento della prestazione entro 120 giorni, previa verifica, in sede amministrativa, di detti ulteriori requisiti. A questo punto spetterà all'ente previdenziale di compiere tale verifica, ancorché in molti casi essa debba essere effettuata alla luce di elementi probatori che è necessariamente onere della parte interessata di fornire (ad es. limiti reddituali).
Ne deriva ancora che, ove l'ente di previdenza non provveda alla liquidazione della prestazione, la parte istante sarà tenuta a proporre un nuovo giudizio, che è a cognizione piena, ancorché limitato (essendo ormai intangibile l'accertamento sanitario) appunto alla verifica della esistenza di tutti i requisiti non sanitari prescritti dalla legge per il diritto alla prestazione richiesta. Il relativo giudizio, si concluderà, con una sentenza che, in assenza di contrarie indicazioni della legge, sarà soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione, che dovranno ovviamente incentrarsi solo sulla verifica dei requisiti diversi dall'invalidità”.
In tal senso anche Cass 9876/19 secondo cui : “ il thema decidendum del giudizio di merito è, dunque, incentrato sulla contestazione delle conclusioni del consulente tecnico…” e la pronuncia è “per legge, destinata a riguardare solo un elemento della fattispecie costitutiva, il requisito sanitario per beneficiare di una prestazione previdenziale o assistenziale, sicché quanto in essa deciso non può contenere un'efficace declaratoria sul diritto alla prestazione, destinata a sopravvenire solo in esito ad ulteriori accertamenti, per quanto relativi a fatti antecedenti o concomitanti rispetto ad essa (v., in termini, Cass. n.27010 del 2018). .E ancora meno, in definitiva, può contenere una condanna dell'ente previdenziale all'erogazione del beneficio il cui compendio di elementi costitutivi, extrasanitari e sanitari, non sia stato ancora integralmente accertato, per essere avulso dal thema decidendum, … il vaglio di elementi extrasanitari neanche verificati, in sede amministrativa, prima della proposizione dell'accertamento tecnico preventivo”.
Le spese seguono la soccombenza
PQM
Dichiara che la ricorrente presenta il requisito sanitario per la concessione dell'indennità di accompagnamento ex art. 1 della legge 18/1980 dalla domanda amministrativa (20.12.2022) e per un intero biennio, con revisione alla scadenza
Dichiara inammissibile la domanda di condanna al pagamento dei ratei.
Condanna l al pagamento di € 2.696 a titolo di compensi professionali CP_1 oltre oneri di legge con distrazione Pone definitivamente a carico dell' le spese di ctu liquidate con separato CP_1 decreto.
Il Giudice