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Sentenza 26 gennaio 2026
Sentenza 26 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Puglia, sez. XXII, sentenza 26/01/2026, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 297/2026
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2741/2021 depositato il 10/12/2021
proposto da
Comune di Casarano - Piazza San Domenico 1 73042 Casarano LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1387/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 28/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2210 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2296 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1387/2021 depositata il 28.09.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Casarano per IMU 2016 – 2017 riferiti ad immobile sito alla Indirizzo_1, identificato in catasto al Dati_Catastali_Resistente con compensazione delle spese di lite.
compensando le spese di lite basandosi sulla chiara formulazione della legge in tema di imu.
Così decideva riconoscendo l'agevolazione prima casa a tutti e tre i sub – senza escludere il n.
1 - perché esisteva su tutti il diritto di abitazione della madre del ricorrente.
Il Comune ha proposto appello avverso la decisione di primo grado eccependo:
1. insussistenza dei presupposti per l'esenzione IMU in favore del nudo proprietario di un immobile su cui insiste il diritto di abitazione altrui: il contribuente aveva presentato istanza mediante la quale chiedeva di riconoscere in capo alla madre il diritto di abitazione mortis causa e, in subordine, l'agevolazione per abitazione principale in capo allo stesso perché appartenente alle FF.AA.. Dopo l'esame di tale istanza, ne era derivata l'emissione degli avvisi di accertamento impugnati con imposta definitivamente accertata sulla quota di 1/3 sul cespite al sub.1 per il quale non era stata presentata la dichiarazione obbligatoria ex art.2 co.5 bis D.L. 102/2013.
4. presunta illegittimità dell'atto di accertamento per erronea indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui notificare il ricorso ex D.Lgs.546/1992: il Comune appellante chiariva che non vi era stato alcun vulnus nel diritto di difesa per la mancata indicazione della pec nell'avviso di accertamento. Questo perché, in presenza di più indirizzi digitali, il ricorso doveva essere inviato al domicilio digitale primario indicato, come da linee guida di AgID. Peraltro, ai sensi dell'art.156 c.p.c. co.3, ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo (Cass.SU n.1150/2021).
Presentava controdeduzioni il contribuente: rispondeva alle argomentazioni dell'appello sottolineando che gli accertamenti impugnati avevano lasciato in essere la tassazione dell'immobile sub.1, ma lo stesso sub.1 era rimasto indiviso e facente parte dell'intero immobile che, precedentemente al decesso del padre, costituiva l'abitazione di famiglia su cui la madre aveva conservato il diritto di abitazione. Da ciò, ex art.540 co.2 c.C. e art.9 co.1 D.Lgs.23/2011, il riferimento alla stessa come soggetto passivo, da cui conseguiva l'agevolazione che la esentava dal pagamento dell'imu senza bisogno alcuno di presentare istanza ovvero la dichiarazione obbligatoria ex art.2 co.5 bis D.L. 102/2013.
Riproponeva l'eccezione di mancata indicazione della pec nell'avviso di accertamento come argomento di appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto deciso dai primi giudici rimane confermato: nemmeno in appello l'Ufficio chiarisce perché deve rimanere tassabile l'immobile sub.1 quand'anche facente parte di un complesso immobiliare che gode dell'esenzione Imu in quanto soggetto al diritto di abitazione della madre.
Peraltro, vivente il padre, l'immobile composto dei tre sub, godeva dell'esenzione ed è rimasto indiviso dopo il decesso. Non si intravede la necessità di apposita istanza, di cui il Comune vorrebbe onerato lo stesso contribuente, per la continuazione del godimento dell'esenzione in capo alla vedova, titolare di diritto di abitazione.
L'appello non ha fondamento perchè il diritto di abitazione, su immobile familiare che godeva di esenzione rimasto indiviso, assicura il proseguimento dell'agevolazione imu.
Non appare superfluo rigettare il motivo di appello incidentale riguardante la mancata indicazione della pec negli avvisi di accertamento che hanno raggiunto lo scopo e sono stati debitamente impugnati e ciò è sufficiente ad escludere qualsiasi vulnus della difesa.
In funzione della alternativa soccombenza delle parti sulle questioni sottoposte al Collegio, le spese del grado vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce, decidendo in ordine all'appello del Comune di Casarano e a quello incidentale del contribuente, così decide:
rigetta entrambi gli appelli;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
AU GI CI
Depositata il 26/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della PUGLIA Sezione 22, riunita in udienza il
12/12/2025 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
LEUCI CLAUDIO LUIGI, Presidente e Relatore
DE GAETANIS GIOVANNI, Giudice
PERRONE RAFFAELLA, Giudice
in data 12/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2741/2021 depositato il 10/12/2021
proposto da
Comune di Casarano - Piazza San Domenico 1 73042 Casarano LE
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1387/2021 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale LECCE sez. 2 e pubblicata il 28/09/2021
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2210 IMU 2016
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2296 IMU 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.1387/2021 depositata il 28.09.2021 la Commissione Tributaria Provinciale di Lecce ha accolto il ricorso presentato da Resistente_1 avverso gli avvisi di accertamento emessi dal Comune di Casarano per IMU 2016 – 2017 riferiti ad immobile sito alla Indirizzo_1, identificato in catasto al Dati_Catastali_Resistente con compensazione delle spese di lite.
compensando le spese di lite basandosi sulla chiara formulazione della legge in tema di imu.
Così decideva riconoscendo l'agevolazione prima casa a tutti e tre i sub – senza escludere il n.
1 - perché esisteva su tutti il diritto di abitazione della madre del ricorrente.
Il Comune ha proposto appello avverso la decisione di primo grado eccependo:
1. insussistenza dei presupposti per l'esenzione IMU in favore del nudo proprietario di un immobile su cui insiste il diritto di abitazione altrui: il contribuente aveva presentato istanza mediante la quale chiedeva di riconoscere in capo alla madre il diritto di abitazione mortis causa e, in subordine, l'agevolazione per abitazione principale in capo allo stesso perché appartenente alle FF.AA.. Dopo l'esame di tale istanza, ne era derivata l'emissione degli avvisi di accertamento impugnati con imposta definitivamente accertata sulla quota di 1/3 sul cespite al sub.1 per il quale non era stata presentata la dichiarazione obbligatoria ex art.2 co.5 bis D.L. 102/2013.
4. presunta illegittimità dell'atto di accertamento per erronea indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata a cui notificare il ricorso ex D.Lgs.546/1992: il Comune appellante chiariva che non vi era stato alcun vulnus nel diritto di difesa per la mancata indicazione della pec nell'avviso di accertamento. Questo perché, in presenza di più indirizzi digitali, il ricorso doveva essere inviato al domicilio digitale primario indicato, come da linee guida di AgID. Peraltro, ai sensi dell'art.156 c.p.c. co.3, ove l'atto, malgrado l'irritualità della notifica, sia venuto a conoscenza del destinatario, la nullità non può essere dichiarata per il raggiungimento dello scopo (Cass.SU n.1150/2021).
Presentava controdeduzioni il contribuente: rispondeva alle argomentazioni dell'appello sottolineando che gli accertamenti impugnati avevano lasciato in essere la tassazione dell'immobile sub.1, ma lo stesso sub.1 era rimasto indiviso e facente parte dell'intero immobile che, precedentemente al decesso del padre, costituiva l'abitazione di famiglia su cui la madre aveva conservato il diritto di abitazione. Da ciò, ex art.540 co.2 c.C. e art.9 co.1 D.Lgs.23/2011, il riferimento alla stessa come soggetto passivo, da cui conseguiva l'agevolazione che la esentava dal pagamento dell'imu senza bisogno alcuno di presentare istanza ovvero la dichiarazione obbligatoria ex art.2 co.5 bis D.L. 102/2013.
Riproponeva l'eccezione di mancata indicazione della pec nell'avviso di accertamento come argomento di appello incidentale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Quanto deciso dai primi giudici rimane confermato: nemmeno in appello l'Ufficio chiarisce perché deve rimanere tassabile l'immobile sub.1 quand'anche facente parte di un complesso immobiliare che gode dell'esenzione Imu in quanto soggetto al diritto di abitazione della madre.
Peraltro, vivente il padre, l'immobile composto dei tre sub, godeva dell'esenzione ed è rimasto indiviso dopo il decesso. Non si intravede la necessità di apposita istanza, di cui il Comune vorrebbe onerato lo stesso contribuente, per la continuazione del godimento dell'esenzione in capo alla vedova, titolare di diritto di abitazione.
L'appello non ha fondamento perchè il diritto di abitazione, su immobile familiare che godeva di esenzione rimasto indiviso, assicura il proseguimento dell'agevolazione imu.
Non appare superfluo rigettare il motivo di appello incidentale riguardante la mancata indicazione della pec negli avvisi di accertamento che hanno raggiunto lo scopo e sono stati debitamente impugnati e ciò è sufficiente ad escludere qualsiasi vulnus della difesa.
In funzione della alternativa soccombenza delle parti sulle questioni sottoposte al Collegio, le spese del grado vengono compensate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Puglia sezione staccata di Lecce, decidendo in ordine all'appello del Comune di Casarano e a quello incidentale del contribuente, così decide:
rigetta entrambi gli appelli;
dichiara compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso nella Camera di consiglio del 12 dicembre 2025.
Il Presidente relatore
AU GI CI