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Sentenza 7 febbraio 2024
Sentenza 7 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/02/2024, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 6820/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, in persona del Giudice istruttore dott.ssa Elisabetta Murru, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per opposizione al decreto ingiuntivo n. 1063/2019, iscritta al numero 6820 del Ruolo
Generale dell'anno 2019, promossa da:
, in proprio (C.F. ), e nella sua qualità di Amministratore Parte_1 C.F._1
Unico e legale rappresentante della (p. Iva Controparte_1
) P.IVA_1
, (C.F. ), in proprio e in qualità di Amministratore Unico Parte_2 C.F._2
e legale rappresentante della (p. Controparte_2
Iva ) nonché della socio unico (p. Iva ); P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Pala e dall'Avv. Pier Luigi Usai
PARTI ATTRICI – OPPONENTI contro
(c.f. ) in qualità di erede universale di CP_4 C.F._3 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Idda
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
La causa, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI: IN VIA PRINCIPALE 1) Revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1063 del 21 giugno 2019; 2) Accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione tra i crediti maturati mensilmente dal Dott. e dalla sig.ra nei confronti Parte_3 Persona_1 degli attori opponenti in forza della scrittura privata datata 10 febbraio 2016 fino all'intervenuta pagina 1 di 23 estinzione delle obbligazioni dalla stessa nascenti avvenuta in data 8 giugno 2019, con i controcrediti vantati dalla dott.ssa condebitrice solidale, e pari a euro 46.690,00, o alla maggior o Parte_1 minor somma come accertata in corso di causa;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare infondato il diritto di credito azionato dalla sig.ra nei confronti degli opponenti;
4) Accertare e dichiarare Per_1
che, a seguito della morte della sig.ra i rapporti obbligatori nascenti dalla scrittura privata in Per_1 data 10 febbraio 2016 si sono estinti in forza dell'art. 4 del medesimo contratto nei confronti di tutti gli odierni attori;
IN VIA SUBORDINATA ED ISTRUTTORIA Perché sospeso il giudizio sul merito, Voglia disporre l'ammissione delle prove dedotte nelle memorie ex art. 183, comma VI cpc ritualmente depositate. IN
OGNI CASO Con vittoria di compensi professionali e spese, comprese quelle forfettarie, oltre accessori di legge.
NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA: 1) rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande ivi avversamente formulate;
2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivo ed esecutivo e, in ogni caso condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma di € 666.816,45, ovvero di quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi di legge e di contratto dalla debenza e fino all'effettivo soddisfo, per i motivi di cui in atti. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in proprio e quale amministratrice unica e legale rappresentante della Parte_1 CP_1 [...]
, unitamente ad , in proprio e quale amministratore unico delle Società Controparte_5 Controparte_6
a r.l. e della società a socio unico con atto di Controparte_2 Org_1
citazione regolarmente notificato, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n° 1063/2019 con cui il Tribunale di Cagliari aveva intimato loro il pagamento della somma di 666.816,45 € in favore di
Persona_1
- deceduta in epoca successiva al deposito del ricorso (il 7 giugno 2019) - aveva Persona_1 agito in via monitoria in forza di una “scrittura privata di riconoscimento di debito e accordo transattivo” datata 10.2.2016.
A sostegno del ricorso monitorio aveva allegato che, unitamente al coniuge (deceduto Parte_3
a marzo 2019), con atto pubblico del 10.2.2016, aveva ceduto delle quote di una società proprietaria di un albergo per il valore nominale delle quote stesse;
le società acquirenti e tutti i soci delle stesse – inoltre – con scrittura privata in pari data, si erano impegnati a corrispondere ai cedenti la somma di oltre 800.000 € mediante corresponsione di 5.000 € mensili, da Parte_4
pagina 2 di 23 corrispondersi fino all'estinzione del debito o fino alla morte di entrambi i creditori/cedenti. Il contratto prevedeva altresì una clausola di decadenza dal beneficio del termine in ipotesi di mancato pagamento di tre rate successive. ha richiesto il decreto ingiuntivo con ricorso depositato in data 5.6.2019, allegando Persona_1
il mancato pagamento delle mensilità a far data dal mese di giugno 2018.
*
Gli attori, a sostegno dell'opposizione, hanno allegato:
- Che il 21 giugno 2019 il Tribunale di Cagliari ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1063 a esito del procedimento monitorio R.G. n. 4754/2019, avviato su ricorso delle signore e CP_4 [...]
entrambe in nome e per conto della sig.ra giusta procura generale Parte_5 Persona_1
14.5.2019, rogito dott. notaio in Cagliari, rep. n. 3553, racc. n. 2881; Persona_2
- Che con il ricorso monitorio la parte asseritamente creditrice aveva esposto che: 1) con atto pubblico in data 10.02.2019, a rogito Notaio Dott. unitamente al Per_3 Persona_1
coniuge (deceduto il 18.4.2019) - titolari dell'intero capitale sociale della Parte_3 [...]
- cedevano le proprie quote alla società e alla Controparte_2 Org_1 [...]
entrambe legalmente rappresentate da;
2) che, nel predetto atto, si Controparte_1 Parte_2
dava conto del fatto che i signori e erano creditori nei confronti della Società Per_1 Pt_3 [...] per l'importo complessivo di € 806.816,40 per anticipazioni effettuate;
3) che, CP_2
contestualmente alla cessione delle quote sociali, con scrittura di riconoscimento di debito in data
10.02.2018, , sia in proprio sia nella sua qualità di Amministratore Unico del Parte_2 [...]
nonché le società acquirenti in persona del legale rappresentante Controparte_7 Parte_2
( e e i rispettivi soci, si impegnavano e obbligavano in solido a Org_1 Organizzazione_2 versare ai signori e l'importo di € 5.000,00 al mese fino alla completa estinzione del Pt_3 Per_1 debito di € 806.816,45; 4) che nella predetta scrittura veniva previsto che le rate mensili dovessero considerarsi indivisibili, per cui il decesso di uno dei due creditori avrebbe determinato un accrescimento in capo al creditore superstite e che (art. 5) in caso di mancata corresponsione di tre rate mensili consecutivamente i creditori avrebbero potuto chiedere la corresponsione della somma in una unica soluzione;
5) che, in data 18.4.2019, decedeva il sig. che con testamento pubblico Pt_3
11.7.2017 rogito Notaio Dott. pubblicato il 9.5.2019 (rep. n. 3537, racc. 2866) istituiva unica Per_2
erede la coniuge 6) che dal mese di febbraio 2016 al mese di maggio 2018 sono Persona_1 state versate le rate concordate per un totale di € 140.000,00; 7) non essendo state corrisposte le rate mensili a far data dal giugno 2018, in forza di quanto previsto all'art. 5 della menzionata scrittura, la parte creditrice ha diritto di ottenere dai debitori solidali l'importo residuo di € 666.816,45; pagina 3 di 23 - Che sulla base di tali allegazioni, il Giudice ha ingiunto agli odierni attori di pagare alla sig.ra la somma di euro 666.816,45, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di Per_1
ingiunzione liquidate in euro 2.721,00 per compensi, euro 870,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a e successive occorrende;
- Che l'Avv. si è sempre occupata di accoglienza come volontaria e, in tale veste, Parte_1
ha presieduto importanti associazioni benefiche locali e nel 2015 ha costituito l'
[...]
con atto pubblico a rogito Notaio Dott. in Cagliari, rep. n. 2724, Controparte_8 Per_4
racc. n. 1826 (doc. 3), per rispondere all'appello delle Autorità ad accogliere i migranti, ragion per cui aveva necessità di trovare strutture adeguate;
- Che l'Avv. e il di lei compagno sapevano che a Narcao vi era un ex Pt_1 Parte_2
albergo di fatto mai avviato e chiuso da oltre dieci anni, noto come ex ragion per cui Org_3 nell'agosto del 2015 contattarono il che sapevano essere il proprietario;
Parte_3
- Che il rappresentò che l'albergo era di proprietà della Pt_3 Controparte_2
le cui quote appartenevano integralmente al medesimo (nella misura di circa il Parte_3
96,43%) e alla moglie (nella misura di circa il 3,57%); Persona_1
- Che il era ben contento di aver trovato qualcuno interessato a quel vecchio albergo Pt_3
abbandonato nelle campagne di Narcao, che gli creava solo preoccupazioni e costituiva fonte di significative spese sia per la manutenzione, sia a titolo di imposte, ragion per cui iniziarono le trattative;
- Che il desiderava liberarsi dell'albergo in maniera definitiva, vendendolo, mentre l'avv. Pt_3
e il sig. erano interessati esclusivamente a ottenerlo in locazione;
Pt_1 Pt_2
- Che nelle more delle trattative e in accordo con il Dott. il 24 agosto 2015 Pt_3
l' in persona del suo Presidente Avv. avviò nell'albergo di Narcao il Controparte_8 Pt_1
centro di accoglienza, che operava in regime di convenzione con la provvedendo Organizzazione_4
ad effettuare l'enorme mole di lavori necessari alla ristrutturazione e messa in sicurezza dell'albergo a proprie spese;
- Che le trattative andarono presto a concretizzarsi attorno all'idea della cessione della
[...]
(proprietaria dell'albergo) all'Avv. e al sig. , in cambio del pagamento di Controparte_2 Pt_1 Pt_2
una somma mensile a favore dei sig.ri e inizialmente ipotizzata in euro 4.000,00, Pt_3 Per_1
poi portata infine a euro 5.000,00;
- Che con tale accordo il Dott. si liberava dell'albergo e delle relative spese, ottenendo Pt_3
una cospicua somma mensile per sé e la moglie, mentre le controparti ottenevano la disponibilità dell'albergo, a fronte del pagamento di una somma mensile abbastanza simile, per misura, a un canone pagina 4 di 23 di locazione;
- che nel corso delle trattative il 16 ottobre 2015, il Dott. chiese all'Avv. e al sig. la Pt_3 Pt_1 Pt_2
cortesia di accompagnarlo alla concessionaria con sede in Elmas, nella via Organizzazione_5
Bacco n.
6. Qui, infatti, il Dott. aveva portato alcune settimane prima il suo vetusto Land Pt_3
Rover Range Rover (immatricolato nel 1987), targato CA529189, per ottenerne l'ennesima riparazione;
in quell'occasione il Dott. apprese dai tecnici della concessionaria che il suo vecchio veicolo Pt_3
non era più riparabile e, poiché intendeva mantenere la propria autonomia, si mostrò molto interessato all'acquisto di un nuovo modello di Land Rover e, non avendo l'immediata disponibilità delle somme liquide necessarie, si accordarono per il pagamento da parte dell'avv. con l'accordo di una Pt_1
successiva compensazione delle somme da corrispondere al in relazione alla cessione dell'ex Pt_3
Org_3
- che in ragione di tale accordo venne acquistata la nuova vettura Land Rover Defender 90, targata
ZA279ZR (doc. 4), che la endette - dopo aver accettato il vecchio veicolo in permuta - al Org_5 prezzo di euro 40.000,00 (doc. 5); il prezzo venne pagato integralmente dall'Avv. con le seguenti Pt_1
modalità: a) assegno bancario per l'importo di euro 2.000,00 n. 0084660149-02, tratto sulla Org_6
datato 16 ottobre 2015, emesso dall'Avv. e intestato alla
[...] Pt_1 Organizzazione_7
(doc. 6); b) - bonifico bancario per l'importo di euro 35.000,00, datato 26 ottobre 2015,
[...] dal conto corrente intestato all'Avv. al conto corrente della Pt_1 Organizzazione_7
(doc. 7); c) - bonifico bancario per l'importo di euro 3.000,00, datato 7 dicembre 2015, dal conto
[...] corrente intestato all'Avv. al conto corrente della (doc. Pt_1 Organizzazione_7
8); somme mai restituite in attesa della definizione degli accorsi in itinere;
- che l'accordo negoziale fu, infine, trasfuso negli atti stipulati il 10 febbraio 2016 con i quali
[...]
e nonché le e si Parte_2 Parte_1 Controparte_2 Org_1 CP_1
obbligavano in solido a pagare ai sig.ri e la somma di euro 5.000,00 entro il giorno Pt_3 Per_1 quindici di ogni mese, fino al verificarsi del primo evento tra il decesso dell'ultimo dei due creditori e il versamento complessivo della somma di euro 806.816,45 (doc. 9);
- che tale somma corrispondeva al credito che il e la affermavano di aver maturato Pt_3 Per_1
negli anni precedenti nei confronti della loro stessa Società , a titolo di finanziamenti Controparte_2
infruttiferi;
- che il Notaio Dott. , rogò l'atto pubblico rep. n. 30.062, racc. n. 17.782, a Persona_5
mezzo del quale i sig.ri e cedettero le loro quote di partecipazione nella Società a r.l. Pt_3 Per_1
(complessivamente pari al 100%) alla Società e alla Controparte_2 Controparte_3 [...]
(doc. 10); Controparte_1
pagina 5 di 23 - che in seguito, in adempimento della citata scrittura privata, gli odierni esponenti hanno pagato complessivamente ai sig.ri e la somma di euro 150.000,00 in ratei da 5.000,00 euro Pt_3 Per_1
ciascuno, diversamente da quanto riportato nel ricorso monitorio (ove si fa riferimento alla minor somma di euro 140.000,00);
- che peraltro, nelle more dell'odierna vicenda, l'Avv. divenne il legale di fiducia del Dott. Pt_1
e, in tale veste, rese prestazioni di consulenza e assistenza sia in materia di diritto Parte_3
successorio, sia in materia di diritti reali (docc. 11 e 12);
- che i compensi dell'Avv. non vennero pagati direttamente, perché, ancora una volta, il Dott. Pt_1
e l'Avv. erano d'accordo sin dall'inizio che il credito di quest'ultima per le prestazioni Pt_3 Pt_1
professionali sarebbe stato compensato con i crediti futuri del primo;
- che in data 18 aprile 2019, è deceduto il Dott. all'età di 91 anni (doc. 13), il quale Parte_3
ha lasciato come unica erede - nominata per testamento pubblico già allegato al ricorso monitorio - la coniuge (doc. 14); Persona_1
- che quest'ultima, poche settimane dopo, e appena venti giorni prima della propria morte, ha costituito sue procuratrici generali sua assistente domestica e futura erede, e CP_4 Parte_5
commercialista di fiducia del defunto marito (doc. 15);
- che nonostante gli accordi intercorsi tra gli odierni esponenti e i coniugi e in Pt_3 Per_1 merito ai menzionati crediti dell'Avv. da portare in compensazione, le procuratrici hanno Pt_1 conferito mandato all'Avv. Carmelo Idda di intraprendere l'azione monitoria;
- che il ricorso per decreto ingiuntivo è datato 1° giugno 2019 e qualche giorno dopo la sig.ra
è stata ricoverata in gravi condizioni di salute;
Per_1
- che il 3 giugno 2019, - che, come l'Avv. ovviamente non sapeva dell'esistenza Parte_2 Pt_1
del procedimento monitorio né delle condizioni di salute della sig.ra - ha scritto una lettera a Per_1 quest'ultima, che si apre nel seguente modo: “Gentilissima RI, prima di tutto Ti prego di consentirmi la possibilità di porgerTi le mie più sentite condoglianze per la perdita di . Negli Pt_3 stessi giorni di aprile, anche noi abbiamo vissuto un grave lutto familiare”. Dopo aver rappresentato che la ha cessato le proprie attività, la lettera prosegue: “Ti prego, pertanto, Controparte_2
di comunicarmi, eventualmente per il tramite di un Tuo avvocato di fiducia, la Tua disponibilità ad addivenire a un accordo amichevole che consenta di risolvere positivamente ogni nostro reciproco rapporto” (doc. 16);
- che il 5 giugno 2019, cioè dopo l'avvio del procedimento monitorio e quando la sig.ra era Per_1 già stata ricoverata in ospedale, le procuratrici, a mezzo dell'Avv. Idda, hanno inviato agli odierni esponenti una nota di diffida, che manifesta gli stessi errori già contenuti nel ricorso monitorio (doc.
pagina 6 di 23 17);
- che in data 8 giugno 2019, la sig.ra è deceduta all'età di 87 anni e, per quanto Persona_1
risulta, con testamento, ha nominato erede universale sua assistente domestica e, come CP_4 detto, già procuratrice generale nell'ambito dell'odierno procedimento;
- che il decreto ingiuntivo è giunto come fulmine a ciel sereno, neppure preceduto da una diffida ad adempiere;
- che l'art. 5 stabilisce che “Qualora non venissero corrisposte tre mensilità successive, i Sigg. Pt_3
e potranno chiedere la corresponsione della somma in un'unica
[...] Persona_1 soluzione” (doc. 9, p. 4);
- che peraltro il contratto prevedeva che alla morte di entrambi i coniugi e – sempre Pt_3 Per_1
che non si sia verificato il presupposto dei tre ratei consecutivi scaduti e non saldati - il residuo debito
(pari alla differenza fra euro 806.816,45 e i ratei pagati) si sarebbe estinto;
- che è deceduto il giorno 18 aprile 2019 (doc. 13) e la moglie è Parte_3 Persona_1
deceduta il giorno 8 giugno 2019;
- che prima del verificarsi del secondo decesso, che costituisce causa estintiva dell'obbligazione, non si
è mai verificata la condizione imprescindibile per richiedere il pagamento del credito residuo, perché non ci sono mai stati tre ratei consecutivi scaduti e non versati;
- che invero, tra il febbraio 2016 (data di inizio dell'obbligazione) e il giorno 8 giugno 2019 (data di estinzione dell'obbligazione) sono maturati quaranta ratei (undici ratei nel 2016; dodici ratei nel 2017; dodici ratei nel 2018; cinque ratei nel 2019);
- che il rateo di giugno 2019 sarebbe maturato solo il giorno 15 di tale mese, ai sensi dell'art. 5 della scrittura privata (doc. 9, art. 5, p. 4), mentre la causa estintiva dell'obbligazione si è realizzata l'8 giugno 2019, data del decesso della creditrice superstite, per cui il rateo di giugno 2019 non è mai maturato e non è dovuto;
- che dei quaranta ratei complessivi così determinati, trenta sono stati pagati, per un totale di euro
150.000,00 (e non 140.000,00, come indicato nel ricorso monitorio);
- che resterebbero, dunque, dieci ratei scaduti e apparentemente non pagati, ma non è così;
- che i ratei scaduti si sono, infatti, compensati con i crediti vantati dall'Avv. nei confronti dei Pt_1
creditori solidali e per effetto: a) del pagamento della nuova vettura del Dott. Pt_3 Per_1
b) delle prestazioni professionali svolte dall'Avv. in loro favore;
Pt_3 Pt_1
- che il Dott. e la sig.ra sapevano che non vi erano mensilità arretrate, tanto che non Pt_3 Per_1
hanno mai sollecitato i relativi pagamenti;
- che solo negli ultimissimi giorni di vita della sig.ra l'azione monitoria è stata avviata dalle Per_1
pagina 7 di 23 sue procuratrici generali, le quali, evidentemente, non conoscevano a fondo la reale situazione di fatto e gli accordi esistenti tra le parti;
- che il primo credito da portare in compensazione è quello pari a euro 40.000,00 vantato dall'Avv. per l'acquisto della vettura di cui si è detto (docc. 4-8); Parte_1
- che l'esistenza di tale credito è dimostrata da copiosa documentazione e la relativa somma non fu restituita direttamente perché le parti erano d'accordo sin dall'inizio nel senso che si sarebbe poi effettuata la compensazione;
- che il credito vantato dall'Avv. è certo (perché basato su prova scritta), liquido (perché avente Pt_1
natura di debito pecuniario precisamente determinato nel quantum), ed esigibile (perché sin dalla sua venuta a esistenza se ne poteva richiedere il pagamento) ed essendo il Dott. e la sig.ra - ai sensi della scrittura privata - creditori solidali, l'adempimento Pt_3 Per_1
conseguito da uno dei due, mediante compensazione, libera i debitori anche verso l'altro creditore in solido, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ.;
- che in definitiva, dei dieci ratei apparentemente scaduti e non pagati, otto sono stati in realtà saldati mediante compensazione per via dell'acquisto della vettura, così resterebbero solo due ratei apparentemente scaduti e non pagati, ma anche in questo caso si è verificata la compensazione con gli ulteriori crediti ancora vantati dall'Avv. nei confronti del Dott. ; Parte_1 Pt_3
- che il Dott. diede incarico all'Avv. di assisterlo nella definizione delle sue volontà Pt_3 Pt_1
testamentarie;
- che l'Avv. rese consulenza al fine di spiegare al Dott. con quali modalità poteva Pt_1 Pt_3
revocare il precedente testamento. Quindi, in data 29 agosto 2016, lo accompagnò personalmente all' sito in Cagliari, nella via Grazia Deledda, per ottenere la restituzione del Org_8 testamento olografo (doc. 11). Il verbale di restituzione dà conto della presenza dell'Avv. che Pt_1
firma in qualità di testimone e con il proprio titolo professionale (doc. 11);
- che in seguito, ma relativamente alle stesse necessità, l'Avv. rese consulenza al Dott. in Pt_1 Pt_3
merito alla complicata situazione giuridica relativa a estesissimi terreni siti in agro di Narcao, che il
Dott. asseriva (e trattava come) fossero propri;
Pt_3
- che l'Avv. dopo aver studiato l'enorme mole di documentazione consegnatagli dal proprio Pt_1
cliente, verificò che nel 2002 - con atto pubblico di divisione a rogito Notaio Dott.ssa in Persona_6
Villacidro, rep. n. 15.329, racc. n. 5.199 (doc. 12) - il Dott. aveva acquisito (solo) Parte_3
l'usufrutto dei citati terreni, mentre suo fratello ne aveva acquistato la nuda proprietà; Controparte_9
essendo, nel frattempo, deceduto il figlio (assieme ai fratelli) era Controparte_9 Persona_7
divenuto titolare della nuda proprietà dei terreni;
pagina 8 di 23 - che tutto ciò (e molto di più, che in questa sede non si può dettagliatamente riportare) fu oggetto di consulenza, di elevata complessità giuridica e i relativi compensi per le prestazioni rese non furono mai pagati direttamente, perché le parti erano d'accordo a compensarli con le somme dovute, a sua volta, dall'Avv. Pt_1
- che quanto all'ammontare dei crediti per onorari, facendo riferimento alle disposizioni del D.M.
55/2014 nella versione allora vigente, si deve ritenere che il valore di riferimento sia indeterminato con difficoltà media. Ne consegue che il compenso dovuto è pari a euro 2.295,00 oltre accessori di legge
(euro 344,25 per spese generali;
euro 105,57 per C.p.a.; euro 603,86 per I.v.a.), per un totale di euro
3.345,00; quanto alla seconda consulenza, il valore di riferimento è ancora quello indeterminato con difficoltà media. Di conseguenza, il compenso deve essere calcolato in euro 2.295,00 oltre accessori di legge (euro 344,25 per spese generali;
euro 105,57 per C.p.a.; euro 603,86 per I.v.a.), per un totale di euro 3.345,00;
- che il controcredito dell'avv. è quindi quantificabile in euro 6.690,00, sorto già a fine agosto - Pt_1
settembre 2016;
- che deve pertanto eccepirsi la compensazione di tale credito di euro 6.690,00 con i crediti che, mensilmente e successivamente, maturavano in favore del Dott. e della sig.ra Pt_3 Per_1
concreditori in solido, in forza della scrittura privata del 10 febbraio 2016;
- che la compensazione, anche se da accertarsi giudizialmente, estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, ai sensi dell'art. 1242 cod. civ.;
- che deve, in definitiva, essere accertato che, al momento in cui le procuratrici della sig.ra Per_1
hanno richiesto agli odierni attori il pagamento di euro 666.816,45 in forza della scrittura
[...]
privata, la somma non era affatto dovuta, poiché non vi erano tre ratei consecutivi scaduti e non pagati, circostanza che precludeva in toto la possibilità di richiedere la somma azionata in via monitoria;
- che in altre parole, non esistevano i presupposti previsti dall'art. 5 della scrittura privata (doc. 9) per poter richiedere la somma residua, che, peraltro, era comunque diversa nel quantum;
- che essendo, poi, intervenuta la morte della sig.ra in data 8 giugno 2019, si è verificata Per_1
l'estinzione delle obbligazioni tutte nascenti dalla scrittura privata.
*
Nel giudizio di opposizione si è costituita nella sua qualità di erede universale di CP_4
(in forza di testamento versato in copia agli atti), al fine di contestare le deduzioni, Persona_1
eccezioni e conclusioni della opponente, ritenute infondate in fatto e in diritto.
A sostegno dei propri assunti ha sostenuto:
- doversi contestare – poiché totalmente falsa e pretestuosa, oltreché inverosimile e comunque pagina 9 di 23 documentalmente smentita - l'affermazione di controparte secondo la quale con la scrittura per cui è causa “il Dott. otteneva esattamente ciò che sin dall'inizio auspicava: liberarsi dell'albergo, Pt_3
delle scocciature e delle spese, ricevere una cospicua somma mensile per sé e la moglie”;
- doversi del pari contestare l'avversa allegazione secondo la quale il credito di € 806.816,45 verso la società le cui quote sono state cedute possa essere considerato il frutto di una mera affermazione dei creditori, posto che nella premessa della citata scrittura si dà atto che quel credito per la somma di €
806.816,45 risulta regolarmente iscritto a bilancio;
- che l'art. 5 della scrittura di riconoscimento del debito stabilisce che “qualora non vengano corrisposte tre mensilità successive, i sigg.ri e potranno Parte_3 Persona_1
chiedere la corresponsione della somma in una unica soluzione”, e non corrisponde al vero quanto sostenuto da controparte secondo cui non ci sono mai stati tre ratei consecutivi scaduti e non versati e che conseguentemente non si sarebbe mai verificata la condizione imprescindibile per richiedere il pagamento del credito residuo;
- che la rateizzazione inizia a decorrere dal 10.02.2016 e tra quel momento e la data di deposito del ricorso e della parallela comunicazione di risoluzione dell'accordo di rateizzazione (giugno 2019) ci sono di mezzo 40 mesi (10 del 2016 + 12 del 2017 + 12 del 2018 + 6 del 2019) cui corrispondono altrettanti ratei;
- che alla data di deposito del ricorso i debitori affermano aver versato 30 ratei – il che vale a cristallizzare confessoriamente il dato per il quale ci sarebbero 10 rate consecutive non versate
(dovendosi i versamenti ricevuti imputare alle quote di debito via via scadute e più antiche) e conseguentemente integrato il presupposto per richiedere la corresponsione dell'intero debito residuo;
- che in realtà, risulta versato anche meno: nel 2016 si registrano 10 versamenti per € 5.000,00 ciascuno
(più un versamento per € 2.000,00 in data 15.12 che si contesta possa essere considerato un pagamento riferibile agli opponenti e relativo alla scrittura di riconoscimento del debito), nel 2017 si registrano 10 versamenti per € 5.000,00 ciascuno, nel 2018 si registrano 9 versamenti per € 5.000,00 ciascuno;
- che espressamente si contesta la correlata avversa allegazione – che l'incameramento da parte dei creditori di un assegno da € 1.000,00 (doc. 29 di parte avversa) e di due assegni da € 2.0000,00 (docc.
26 e 27) siano riferibili agli opponenti e alla menzionata scrittura di riconoscimento di debito;
- che dall'estratto conto dei coniugi e risulta un unico incasso di € 2.000,00 (prod. 6) Pt_3 Per_1 riferibile al doc. 27 di parte avversa ma il fatto che lo stesso presenti l'intestazione “ ” e sia CP_8 sottoscritto da “Il presidente porta a ritenere con assoluta certezza che lo stesso sia un Parte_1
pagamento estraneo alla ricognizione di debito e afferente con tutta probabilità al precedente rapporto locatizio con la predetta – rapporto di cui si dà atto anche nell'avversa Controparte_8
pagina 10 di 23 opposizione – di cui l'Avv. era presidente (mentre non era “presidente” di nessuna delle tre Pt_1
società opponenti);
- che in relazione al citato doc. 27 si contestano espressamente la sottoscrizione apposta di seguito alla dicitura saldo ottobre 2016, in quanto palesemente apocrifa e in alcun modo riferibile al dott. Pt_3
si contestano, inoltre, anche tutte le altre diciture apposte sotto la copia dell'assegno
[...]
avversamente prodotto e in particolare quella appena citata: si noti infatti che anche a voler sostenere che quel pagamento sia imputabile alla rateizzazione per cui è causa – circostanza che, come detto, si contesta – anche seguendo la cronologia dei pagamenti rappresentata da controparte, quelle € 2.000,00 potrebbero al più rappresentare un acconto sulla mensilità di ottobre 2016;
- che il fatto che dall'estratto conto, oltre a quello appena segnalato, non risulti un ulteriore incasso da €
2.000,00 porta a ritenere che lo stesso non si sia mai concretizzato;
- che in ogni caso anche la circostanza che si tratti di un importo differente rispetto a quello indicato nella rateizzazione porta ad escludere che lo stesso afferisca al debito di cui al relativo atto di ricognizione per cui è causa;
- che lo stesso discorso vale anche per l'assegno di cui al doc. 29 rispetto al quale si evidenzia come lo stesso – chissà come entrato nella disponibilità di controparte - non sia stato emesso da alcuno degli opponenti i quali peraltro indicano una data di emissione (11.12.2016) successiva a quella di incasso
(27.10.2016: il check è del 28.10.2016: prod. 7);
- che, all'evidenza, non si tratta di un pagamento riferibile agli opponenti e al debito di cui alla menzionata scrittura;
- che anche in relazione al doc. 29 di parte avversa si contesta la seconda sottoscrizione apposta sulla copia prodotta dagli opponenti: l'apocrifia di tale firma come riferibile al dott. emerge Parte_3 in tutta la sua evidenza dal confronto con la firma di girata all'incasso (v. sempre prod. 7);
- che in sede monitoria non era stata presa in considerazione la rata di febbraio 2016 in quanto la stessa potrebbe risultare “confusa” nel versamento di una parte del corrispettivo per la cessione delle quote societarie;
- che anche prendendo per buono il citato versamento, (ferma ogni più approfondita verifica), al momento della presentazione del ricorso monitorio risultavano versati 29 ratei da € 5.000,00 per un totale di € 145.000,00 a fronte dei 40 ratei maturati per € 200.000,00, quindi con una differenza di €
55.000,00;
- che deve ritenersi erronea l'avversa affermazione per la quale (pag. 9 dell'atto di opposizione) il rateo di giugno 2019 sarebbe maturato solo il giorno 15 di tale mese e che conseguentemente la causa estintiva dell'obbligazione si è realizzata prima (il giorno 8 giugno 2019, data del decesso delle
pagina 11 di 23 creditrice superstite): la rateizzazione inizia a decorrere dal mese di febbraio (art. 4 della scrittura) e la rata dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese (art. 5 della scrittura), sicché alla data della morte della sig.ra la rata, magari non era scaduta, ma era di certo maturata;
- che debbono Per_1
contestarsi gli avversi assunti circa i controcrediti opposti in compensazione;
- che la cessione dell' (quello fatto edificare dal e per il quale i soci Org_3 Controparte_7
coniugi hanno provveduto ad estinguere il mutuo di tasca con quella anticipazione Persona_8 per € 806.816,40 la cui promessa di restituzione è stata la condizione essenziale per la cessione delle quote di partecipazione agli odierni opponenti) è stata operata con la cessione delle quote del CP_2
e con il funzionalmente e reciprocamente collegato riconoscimento di debito per cui è causa;
[...]
- che pertanto le prestazioni economiche da rendere allo stesso dott. in relazione alla cessione Pt_3 dell'ex di cui parla controparte nascono, pertanto, dalla cessione delle quote e dal Org_3
riconoscimento di debito;
- che deve contestarsi l'avverso assunto secondo il quale la somma di € 40.000,00 non sarebbe mai stata restituita perché il Dott. e l'Avv. avevano stretto un accordo secondo il quale il Pt_3 Pt_1 credito di quest'ultima sarebbe stato compensato con i crediti futuri del primo;
- che gli opponenti dimenticano che tra crediti futuri del primo e quindi da pagare non c'erano solo le rate del riconoscimento del debito ma prima ancora il prezzo della cessione delle quote, rispetto al quale risulta essere stata operata una parziale compensazione con la somma anticipata dall'opponente per l'acquisto del Land Rover, compensazione che come vedremo vede gli opponenti ancora Pt_1
debitori anche rispetto a tale partita;
- che l'atto pubblico 10.02.2016 di cessione delle quote di partecipazione al (doc. Controparte_7
3) prevedeva che: A) cedesse parte della propria quota di partecipazione nel Parte_3 [...] alla per il corrispettivo di € 20.658,40 e che lo stesso sarebbe stato pagato Controparte_7 Org_1 per € 4.000,00 con assegno bancario n. 0751759331-11 e per € 16.658,40 con assegno 0751759333-00;
B) cedesse la restante parte della propria quota di partecipazione alla Parte_3 Org_9 per il corrispettivo di € 29.143,60 e che lo stesso sarebbe stato pagato con due assegni
[...] da € 4000,00 (nn. 0084662257 e 0084659360), due assegni bancari da € 2.000,00 (nn. 0084660147 e
0084659359), un assegno bancario da € 10.000,00 (n. 0084660155) e un assegno bancario da €
7.143,60 (n. 0079431859-04); C) cedesse l'intera sua partecipazione alla Persona_1 [...]
per il corrispettivo di € 1.844,00 con assegno 0084662264-11; Controparte_1
- che il giorno dopo l'atto di cessione delle quote (in data 11.02.2016, con valuta 16.02.2016) Pt_3
e incassavano € 21.658,40 (cioè l'assegno da € 16.658,40 di cui al punto
[...] Persona_1
A che precede più – forse - l'assegno da € 5.000,00 “sfuggito” dal conteggio in fase monitoria) e pagina 12 di 23 sempre in data 11.02.2016 (con valuta 17.02.2016) incassavano l'assegno di € 7.143,60 di cui al punto
B che precede;
una volta avuta la valuta i coniugi retrocedevano (valuta Persona_8
17.02.2016) alla l'importo di € 16.658,40 di cui al punto A (valuta 18.02.2016: prod. 9) Org_1
e alla € 8.987,60 (prod. 10: cioè € 7.143,60 di cui al punto B + € Parte_6
1844,00 di cui al punto C), per un totale di € 25.646,00;
- che tutti gli altri assegni sopra elencati non sono stati incassati e sono stati restituiti dai coniugi e ai sigg.ri e , tanto che le controparti non potranno mai provare l'incasso Pt_3 Per_1 Pt_1 Pt_2
di detti assegni;
- che la tesi del credito per l'acquisto dell'auto è del pari infondata e inverosimile;
- che appare del tutto inverosimile che l'Avv. abbia inteso operare una compensazione a distanza Pt_1
di anni (dopo ricevuto il decreto ingiuntivo) anziché – così come è stato – nel momento in cui CP_10
con la cessione delle quote sorgeva il controcredito dei coniugi Persona_8
- che in ogni caso nella scrittura di riconoscimento del debito dove espressamente si dice (art. 7) che il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale; disposizione che esclude che possa tenersi conto di ulteriori poste in gioco, compresa la pretesa partita creditoria dell'Avv. Pt_1 atteso che quello che la stessa rappresenta come l'accordo sin dall'inizio (pag. 5) risulta comunque sostituito da una scrittura di riconoscimento che esclude qualsiasi altro controcredito e, conseguentemente, la possibilità di compensazione (in questo senso si potrebbe anche fare riferimento all'art. 1246 c.c.: la compensazione si verifica […] eccettuati i casi […] n. 4 di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore);
- che pertanto deve ritenersi del tutto priva di fondamento l'avversa affermazione (pag. 10) per la quale il Dott. e la sig.ra fossero ben consapevoli dell'esistenza del loro debito Pt_3 Per_1 complessivo nei confronti dell'Avv. e fossero pacificamente d'accordo con quest'ultima nel senso Pt_1
che lo avrebbero compensato con i crediti maturati in loro favore in forza della scrittura privata;
- che se davvero fosse stata quella la volontà delle parti ben avrebbero potuto cristallizzarla proprio all'interno di quella scrittura;
- che, conseguentemente, risulta del tutto priva di fondamento l'avversa affermazione per la quale dei dieci ratei – confessoriamente riconosciuti come non pagati (in realtà sono 11) – otto sono stati in realtà saldati mediante compensazione per via dell'acquisto della vettura;
- che peraltro, laddove nell'atto di opposizione (sempre pag. 5) si parla di questa pretesa compensazione con i crediti futuri del primo ( non si fa nemmeno una precisa Parte_3
imputazione del pagamento che pertanto il debitore non può scegliere oggi – tardivamente – a quale dei due debiti (corrispettivo della cessione delle quote e riconoscimento del debito) imputare, tanto più
pagina 13 di 23 laddove con la restituzione degli importi e degli assegni di cui alla cessione delle quote di cui si è dato conto il creditore ha già scelto a quale debito imputare il pagamento/compensazione;
- che gli opponenti, nel tentativo di cercare un argomento di conforto alla propria tesi evidenziano che i due anziani coniugi non si siano attivati con un sollecito o una immediata azione legale – che sarebbe stato normale attendersi – nel momento in cui venivano a maturazione le condizioni minime (le tre mensilità consecutive non pagate) per richiedere la restituzione dell'intero debito;
ma ciò è dipeso esclusivamente dal loro ingravescente stato di salute;
- che in ogni caso l'argomento proposto da controparte circa la necessità di previe diffide o solleciti è totalmente privo di pregio;
- che nel contesto di interessata cordialità deve inquadrarsi l'interessamento dell'Avv. che utilizza Pt_1
dei documenti (docc. 11-12 di parte avversa) entrati nella sua disponibilità per provare a trasformare quel suo interessamento in una attività consulenziale che non c'è mai stata e che pertanto si contesta sia nella sua sussistenza che, a maggior ragione, con riferimento al corrispettivo economico per la stessa pretestuosamente richiesto;
- che deve ritenersi privo di fondamento risulta anche il tentativo di compensare i restanti ratei non pagati con il corrispettivo per tale inesistente attività professionale che tale non può essere definita, essendosi risolta nell'accompagnare il Dott. all'Archivio Notarile;
Pt_3
- che nessun incarico è stato conferito all'Avv. che per la prima volta in questo giudizio, ad oltre Pt_1 un anno dalla sua cancellazione dall'Albo (con conseguente impossibilità di computare oggi anche gli accessori di legge) rivendica dei compensi professionali relativi a tale incarico;
- che si contesta altresì l'avversa allegazione per la quale tale preteso credito sarebbe sorto a fine agosto – settembre 2016: la datazione data dagli opponenti è totalmente casuale e priva del benché minimo riferimento che consenta di inquadrarla nel periodo indicato sicché il correlato preteso diritto al compenso professionale, in ipotesi, risulterebbe comunque prescritto e per lo stesso, in ogni caso, non potrebbe operare l'avversamente invocata compensazione giudiziale che, in ogni caso, non potrebbe che operare solo dal momento in cui, in ipotesi, affermata giudizialmente;
- che il preteso credito dell'Avv. per prestazioni professionali semplicemente non esiste e se Pt_1
anche, in ipotesi, venisse accertato giudizialmente sorgerebbe dal momento della pronuncia e non, retroattivamente, nel momento in cui si è verificato per i sigg.ri – e per essi oggi la Persona_8
sig.ra - il presupposto per richiedere la restituzione del residuo intero credito;
CP_4
- che anche in relazione all'argomento della pretesa compensazione con gli asseriti crediti dell'Avv. per prestazioni professionali vale, comunque, il discorso fatto sopra a proposito di quanto Pt_1 espressamente convenuto all'art. 7 della scrittura per cui e causa (il presente accordo sostituisce ogni
pagina 14 di 23 precedente accordo scritto o verbale) che esclude qualsiasi altro antecedente controcredito e, conseguentemente, la possibilità di compensazione (sempre nello stesso senso vale anche qui il richiamo fatto sopra all'art. 1246 c.c.: la compensazione si verifica […] eccettuati i casi […] n. 4 di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore);
- che nessuna delle eccezioni di compensazione avversamente sollevate è, pertanto, idonea a disinnescare il presupposto delineato dalla scrittura di riconoscimento del debito per richiedere la restituzione dell'intero credito residuo;
- che avuto riguardo al provvedimento monitorio e alla contestuale comunicazione di risoluzione dell'accordo di rateizzazione, resta ininfluente il successivo decesso della sig.ra che non è Per_1
idoneo a far operare la discutibile – e comunque ormai inefficace – clausola con la quale si stabiliva che con la morte dell'ultimo dei creditori sarebbe venuto meno l'obbligo di versare le rate da €
5.000,00 mensili;
- che il verificarsi del presupposto contrattuale (il mancato pagamento di tre rate consecutive) che ha fatto nascere il diritto dei creditori di richiedere la restituzione dell'intero credito residuo facendo venir meno per i debitori il diritto alla rateizzazione ha privato di efficacia quella clausola contrattuale che all'art. 5 precisava che alla morte dell'ultimo dei crediti sarebbe venuto meno l'obbligo di versare le rate da € 5.000,00 mensili;
la clausola “estintiva” è riferita cioè alla sola rateizzazione;
- che nel momento in cui il diritto alla rateizzazione è venuto meno (con il mancato pagamento di tre rate consecutive) ed è stato fatto valere il diritto a richiedere la restituzione dell'intero residuo credito, è contestualmente venuta meno anche l'efficacia della predetta clausola.
Ha quindi agito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
*
Ai fini della decisione occorre tenere in considerazione la natura del procedimento. Infatti, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre evidenziare che il creditore, pur convenuto formale in questa fase, mantiene il ruolo di attore sostanziale su cui incombe l'onere della prova del credito. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso all'esito della fase sommaria priva di contraddittorio, come ripetutamente chiarito dalla Corte di Cassazione: “solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano
pagina 15 di 23 altrettante eccezioni'' (Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2003, n. 6421). La parte opposta, quindi, ha l'onere di dar prova di tutti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale per il quale ha agito in sede monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di dar prova del credito azionato in via riconvenzionale.
*
La causa è stata istruita mediante prove documentali.
Non è contestata tra le parti la stipula della “scrittura privata di riconoscimento di debito e accordo transattivo” datata 10.2.2016.
Così come non è contestato che la scrittura sia collegata all'atto pubblico del 10.2.2016 con il quale i coniugi e avevano ceduto le quote del una società Pt_3 Per_1 Controparte_7
proprietaria di un albergo, per il valore nominale delle quote stesse.
Nello specifico l'atto pubblico di cessione delle quote di partecipazione al (doc. Controparte_7
3) prevedeva che:
a) cedesse parte della propria quota di partecipazione nel alla Parte_3 Controparte_7 per il corrispettivo di € 20.658,40 e che lo stesso sarebbe stato pagato per € 4.000,00 con Org_1
assegno bancario n. 0751759331-11 e per € 16.658,40 con assegno 0751759333-00;
b) cedesse la restante parte della propria quota di partecipazione alla Parte_3 Org_9 per il corrispettivo di € 29.143,60 e che lo stesso sarebbe stato pagato con due assegni
[...] da € 4000,00 (nn. 0084662257 e 0084659360), due assegni bancari da € 2.000,00 (nn. 0084660147 e
0084659359), un assegno bancario da € 10.000,00 (n. 0084660155) e un assegno bancario da €
7.143,60 (n. 0079431859-04);
c) cedesse l'intera sua partecipazione alla per il Persona_1 Controparte_1 corrispettivo di € 1.844,00 con assegno 0084662264-11.
Nelle premesse della scrittura si legge: “premesso
- che i sigg. e sono proprietari pro-quota dell'intero capitale della Pt_3 Persona_1
società a responsabilità limitata , pari a euro 51.646,00, interamente Controparte_2
versato;
- che i Sig.ri e risultano essere creditori nei confronti della Parte_3 Persona_1
di una somma pari a euro 806.816,45 versata a titolo di finanziamento Controparte_7
infruttifero, regolarmente iscritta in bilancio;
- che i Sig.ri e desiderano rientrare nel possesso della Parte_3 Persona_1
somma di euro 806.816,45 e si determinano a cedere le quote della Controparte_7
esclusivamente dietro assicurazione che tale restituzione avrà luogo;
- - omissis – pagina 16 di 23 - Che i Sigg. e dichiarano di essere disponibili ad Parte_3 Persona_1
incassare il credito da essi vantato verso la società in rate mensili Controparte_7
senza alcun interesse dilatorio;
- - omissis –
- Art 4 una volta avvenuta la cessione delle quote, il sig. , in qualità di Controparte_6
Amministratore Unico della nonché in proprio, le società acquirenti nonché Controparte_2
i rispettivi soci, come sopra specificati, si impegnano e si obbligano in solido a versare ai Sigg.
e l'importo complessivo di € 5.000 al mese, a decorrere Parte_3 Persona_1
dal mese di febbraio, mediante accredito sul conto corrente acceso presso il Org_10
col codice IBAN - omissis -, fino alla completa estinzione del debito di e 806.816,45 e comunque non oltre la vita dell'ultimo superstite dei due creditori”
*
È del pari pacifico che pochi giorni prima di morire, abbia intrapreso, per il Persona_1 tramite del proprio difensore, il procedimento monitorio de quo, allegando l'omesso pagamento dei ratei da 5.000,00 € dal mese di giugno 2018 al mese di giugno 2019.
L'art. 5 della scrittura privata del 10.2.2016 prevedeva: “qualora non venissero corrisposte tre mensilità successive, i Sigg. e potranno chiedere la Parte_3 Persona_1 corresponsione della somma (di 806.816,45 €) in un'unica soluzione”.
E' pacifico in causa che e siano deceduti rispettivamente nel Parte_3 Persona_1
mese di marzo e giugno 2019. Dal decesso di entrambe le parti creditrici gli opponenti hanno dedotto l'estinzione delle obbligazioni di pagamento per cui è causa, quantomeno di quelle maturate in epoca successiva al decesso della Per_1
Al fine di dirimere la controversia appare pertanto necessario chiarire se quando è stato azionato il ricorso monitorio la creditrice superstite avesse diritto ad avvalersi dell'art. 5 della citata scrittura privata, ovvero a pretendere il pagamento dell'intera somma residua per essere la controparte decaduta dal beneficio del termine.
Occorre quindi interpretare compiutamente la volontà delle parti per evidenziare come dalla lettura dell'accordo emerge che le parti si fossero accordate, anche con finalità transattive volte ad evitare l'insorgere di future controversie, per il riconoscimento, in favore dei cedenti, di un debito di
800.000,00 €, da corrispondersi regolarmente in mensilità da 5.000,00 € fino all'estinzione del debito o fino alla morte di entrambi i cedenti. L'accordo prevedeva peraltro una ipotesi di decadenza dal beneficio del termine per l'ipotesi di mancato pagamento di tre rate successive. All'evidenza, poiché il credito riconosciuto era pari a 800.000,00 €, come conseguenza della decadenza dal beneficio del pagina 17 di 23 termine, i creditori avrebbero acquisito il diritto di pretendere il pagamento per intero della somma residua, con conseguente impossibilità di estinzione alternativa del credito come conseguenza del decesso di entrambi i creditori.
Al fine di verificare quindi se al momento del deposito del ricorso monitorio la avesse diritto Per_1
di ottenere il pagamento delle somme ancora dovute rispetto al credito complessivo di 800.000,00 €, occorre accertare se vi fosse un mancato pagamento di almeno tre rate da 5.000,00 €.
Gli opponenti contestano tale circostanza sostenendo: a) di avere provveduto al pagamento di 30 ratei dell'importo di 5.000,00 € ciascuno per un totale di 150.000,00 €; b) che gli ulteriori dieci ratei non pagati sarebbero stati compensati con il pagamento della nuova autovettura del e con le Pt_3 prestazioni professionali rese dall'avv. in favore dello stesso Pt_1 Pt_3
Gli opponenti lamentano inoltre di non avere mai ricevuto alcuna diffida in epoca antecedente al deposito del ricorso monitorio.
La parte opposta ha contestato il pagamento di 30 ratei, ritenendone corrisposti 29 e ponendo in dubbio la riconducibilità degli ulteriori pagamenti alla trentesima rata in esame;
ma soprattutto ha escluso che il pagamento – per 40.000,00 € - dell'autovettura del da parte dell'avv. possa costituire Pt_3 Pt_1
una modalità di estinzione del credito per cui è causa, posto che con la scrittura transattiva le parti hanno espressamente dichiarato doversi intendere superato qualsiasi pregresso accordo, anche in ragione del fatto che tra i pregressi debiti degli opponenti vi era anche il corrispettivo pattuito per la cessione delle quote, pari a 51.646,00 €; così come ha escluso la sussistenza di un credito dell'avv. da portarsi in compensazione con i debiti per cui è causa. Pt_1
L'opposta, in merito all'entità delle somme apparentemente corrisposte per il valore nominale delle quote, ha allegato:
- che il giorno dopo l'atto di cessione delle quote (in data 11.02.2016, con valuta 16.02.2016) Pt_3
e incassavano € 21.658,40 (cioè l'assegno da € 16.658,40 di cui al punto
[...] Persona_1
A che precede più – forse - l'assegno da € 5.000,00 “sfuggito” dal conteggio in fase monitoria) e sempre in data 11.02.2016 (con valuta 17.02.2016) incassavano l'assegno di € 7.143,60 di cui al punto
B che precede;
- una volta avuta la valuta i coniugi retrocedevano (valuta 17.02.2016) alla Persona_8
l'importo di € 16.658,40 di cui al punto A (valuta 18.02.2016: prod. 9) e alla Org_1 [...]
€ 8.987,60 (prod. 10: cioè € 7.143,60 di cui al punto B + € 1844,00 di cui al Parte_6 punto C), per un totale di € 25.646,00.
In ogni caso la parte opposta ha sottolineato come l'art. 7 della scrittura privata (“il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale”) abbia espressamente escluso la rilevanza di pagina 18 di 23 qualsiasi antecedente accordo.
L'esame della documentazione agli atti consente di rilevare come l'acquisto del veicolo del valore di
40.000,00 € sia intervenuta in data 16.10.2015, ovvero in data antecedente alla stipula della scrittura transattiva del 10.2.2016, circostanza che induce a ritenere che se le parti avessero voluto tenere conto di tale credito e portarlo in compensazione, lo avrebbero potuto (e dovuto) fare, mentre hanno previsto di superare con la citata scrittura qualsiasi pregresso accordo. In ogni caso, come sottolineato dalla parte opposta, il rapporto tra le diverse parti (con particolare riferimento alla composita parte acquirente) riguardava anche il corrispettivo delle quote e un rapporto di locazione. La retrocessione di parte delle somme corrisposte in pagamento delle quote - documentata dall'opposta (docc. 9 e 10) – rende ulteriormente evidente la complessità dei rapporti economici tra le parti e impone di tenere conto di quanto statuito dalle parti con la citata scrittura privata collegata alla cessione delle quote. Non a caso le parti l'hanno descritta come scrittura di riconoscimento di debito e transazione, rendendo evidente la volontà di statuire sui residui rapporti di debito credito, anche con finalità transattive e espressamente superando ogni diverso accordo in merito all'affare in questione. Deve pertanto ritenersi che le questioni relative al pagamento del veicolo fossero state già valutate e decise nell'ambito delle articolate trattative che hanno condotto alla stipula dei due contratti collegati per cui è causa.
Infatti gli acquirenti dopo avere stipulato gli accordi hanno regolarmente provveduto al pagamento delle mensilità dal febbraio 2016 al maggio 2018; mentre se avessero avuto nei confronti del Pt_3 un credito di 40.000,00 € al momento della stipula della scrittura privata del 10.2.2016, avrebbero portato in compensazione tale credito in relazione alle rate iniziali a decorrere dal febbraio 2016. Per non dire del fatto che anche dopo il decesso del – che aveva beneficiato del pagamento in Pt_3 questione – gli acquirenti si sono ben guardati dal manifestare alla l'intenzione di Per_1
interrompere i pagamenti per far valere un controcredito vantato nei confronti del coniuge deceduto.
L'eccezione di compensazione relativa alla somma di 40.000,00 € deve pertanto essere disattesa, avuto riguardo all'inequivoco contenuto della scrittura di riconoscimento di debito e transazione del
10.2.2016.
*
Deve, del pari, essere disattesa l'eccezione di compensazione relativa ad un asserito credito per prestazioni professionali dell'avv. nei confronti del Pt_1 Pt_3
In merito occorre rilevare che l'avv. a sostegno del proprio credito, ha allegato un accordo Pt_3 successivo alla stipula dell'accordo del 10.2.2016. Un accordo in forza del quale avrebbe reso prestazioni professionali in favore del . Pt_3
Nello specifico, nell'atto di opposizione, si afferma: “nelle more dell'odierna vicenda, l'Avv. Pt_1
pagina 19 di 23 divenne il legale di fiducia del Dott. , e, in tale veste, rese prestazioni di consulenza e Parte_3
assistenza sia in materia di diritto successorio, sia in materia di diritti reali (docc. 11 e 12). - omissis -
I compensi dell'Avv. non vennero pagati direttamente, perché, ancora una volta, il Dott. Pt_1 Pt_3
e l'Avv. erano d'accordo sin dall'inizio che il credito di quest'ultima per le prestazioni Pt_1
professionali sarebbe stato compensato con i crediti futuri del primo. Come già anticipato in punto di fatto, sul finire di agosto del 2016 l'Avv. rese prestazioni professionali in favore del Dott. Pt_1 Pt_3
. Egli si era correttamente impegnato a pagare i dovuti compensi, ma non provvide
[...] direttamente perché, ancora una volta, si era d'accordo affinché l'importo dovuto dal Dott. Pt_3 fosse compensato con quelli dovuti dall'Avv. Più precisamente, il Dott. diede incarico Pt_1 Pt_3 all'Avv. di assisterlo nella definizione delle sue volontà testamentarie. Egli, invero, aveva già reso Pt_1
testamento olografo, consegnato fiduciariamente al Notaio Dott. in Cagliari. Posto che, Persona_9 nel 2016, il Notaio Dott. era già in pensione, il testamento olografo era conservato nell'Archivio Per_9
notarile. Il Dott. desiderava, tuttavia, modificare le proprie disposizioni e individuare il Pt_3 soggetto al quale il suo patrimonio sarebbe passato, qualora l'amata coniuge sig.ra fosse Per_1 deceduta prima di lui. Si consideri, infatti, che la coppia non aveva figli. Pertanto, l'Avv. anzitutto Pt_1
rese consulenza al fine di spiegare al Dott. con quali modalità poteva revocare il precedente Pt_3 testamento. Quindi, in data 29 agosto 2016, lo accompagnò personalmente all' sito in Org_8
Cagliari, nella via Grazia Deledda, per ottenere la restituzione del testamento olografo (doc. 11). Il verbale di restituzione dà conto della presenza dell'Avv. che firma in qualità di testimone e con il Pt_1
proprio titolo professionale (doc. 11). In seguito, ma relativamente alle stesse necessità, l'Avv. Pt_1
rese consulenza al Dott. in merito alla complicata situazione giuridica relativa a estesissimi Pt_3
terreni siti in agro di Narcao, che il Dott. asseriva (e trattava come) fossero propri. Sul punto, Pt_3
stavano nascendo alcune difficoltà con il Dott. , nipote del Dott. , Persona_7 Parte_3 perché figlio del fratello . L'Avv. dopo aver studiato l'enorme mole di documentazione CP_9 Pt_1
consegnatagli dal proprio cliente, verificò che nel 2002 - con atto pubblico di divisione a rogito Notaio
Dott.ssa in Villacidro, rep. n. 15.329, racc. n. 5.199 (doc. 12) - il Dott. Persona_6 Pt_3
aveva acquisito (solo) l'usufrutto dei citati terreni, mentre suo fratello ne
[...] Controparte_9
aveva acquistato la nuda proprietà. Essendo, nel frattempo, deceduto , il figlio Controparte_9 [...]
(assieme ai fratelli) era divenuto titolare della nuda proprietà dei terreni. Tutto ciò (e molto di Per_7
più, che in questa sede non si può dettagliatamente riportare) fu oggetto di consulenza, di elevata complessità giuridica. Come detto, i compensi legali per le prestazioni rese non furono mai pagati direttamente, perché le parti erano d'accordo a compensarli con le somme dovute, a sua volta, dall'Avv. Quanto all'ammontare, facendo riferimento alle disposizioni del D.M. 55/2014 nella Pt_1
pagina 20 di 23 versione allora vigente, si deve ritenere che il valore di riferimento sia indeterminato con difficoltà media. Ne consegue che il compenso dovuto è pari a euro 2.295,00 oltre accessori di legge (euro
344,25 per spese generali;
euro 105,57 per C.p.a.; euro 603,86 per I.v.a.), per un totale di euro
3.345,00. Quanto alla seconda consulenza, il valore di riferimento è ancora quello indeterminato con difficoltà media. Di conseguenza, il compenso deve essere calcolato in euro 2.295,00 oltre accessori di legge (euro 344,25 per spese generali;
euro 105,57 per C.p.a.; euro 603,86 per I.v.a.), per un totale di euro 3.345,00. In totale, dunque, euro 6.690,00. Pur essendo, questo, un credito da compensare in via giudiziale, nondimeno esso è sorto già a fine agosto - settembre 2016. Si eccepisce, dunque, la compensazione di tale credito di euro 6.690,00 con i crediti che, mensilmente e successivamente, maturavano in favore del Dott. e della sig.ra concreditori in solido, in forza della Pt_3 Per_1
scrittura privata del 10 febbraio 2016. La compensazione, infatti, anche se da accertarsi giudizialmente, estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, ai sensi dell'art. 1242 cod. civ.”.
Sul punto nella comparsa di costituzione e risposta si legge: “E proprio in tale inziale contesto di interessata cordialità deve inquadrarsi l'interessamento dell'Avv. che utilizza oggi dei documenti Pt_1
(docc. 11-12 di parte avversa) entrati nella sua disponibilità per provare a trasformare quel suo interessamento in una attività consulenziale che non c'è mai stata e che pertanto si contesta sia nella sua sussistenza che, a maggior ragione, con riferimento al corrispettivo economico per la stessa pretestuosamente richiesto.
Sicché privo di fondamento risulta anche il tentativo di compensare i restanti ratei non pagati con il corrispettivo per tale inesistente attività professionale che tale non può essere definita, essendosi risolta nell'accompagnare il Dott. all'Archivio Notarile. Pt_3
Nessun incarico è stato conferito all'Avv. che per la prima volta in questo giudizio, ad oltre un Pt_1 anno dalla sua cancellazione dall'Albo (con conseguente impossibilità di computare oggi anche gli accessori di legge) rivendica dei compensi professionali relativi a tale incarico.
Nondimeno si contesta l'avversa allegazione per la quale tale preteso credito sarebbe sorto (pag. 13 in fine dell'atto di opposizione) a fine agosto – settembre 2016: la datazione data dagli opponenti è totalmente casuale e priva del benché minimo riferimento”.
Vi è quindi contestazione sul conferimento di incarichi da parte del all'avv. Pt_3 Pt_1
Non sono stati versati agli atti documenti idonei a dare conto dei conferimenti di incarico e delle
Per_ prestazioni professionali descritte. L'unico documento rilevante attiene al fatto che fu l'avv. ad pagina 21 di 23 accompagnare il a ritirare il proprio testamento dall'archivio notarile. Pt_3
Di contro non vi è traccia documentale delle prestazioni professionali di cui si pretende il riconoscimento e la conseguente compensazione. In particolare non vi è prova documentale del complesso parere che sarebbe stato reso in tema di diritti reali.
Le prove testimoniali dedotte, generiche e prive di riferimenti temporali, non avrebbero comunque consentito di ritenere provati gli incarichi e le prestazioni rese ai fini della quantificazione dell'asserito credito.
Anche in questo caso, peraltro, non può non evidenziarsi come detto credito non sia mai stato vantato dall'avv. neppure dopo la morte del quantomeno per rendere edotta la vedova Pt_1 Pt_3 dell'esistenza di tale credito.
L'eccezione di compensazione deve pertanto essere respinta.
*
L'infondatezza delle eccezioni di compensazione rendono evidente la fondatezza della pretesa creditoria della al momento della proposizione del ricorso monitorio. L'omessa Per_1
corresponsione della somma di 5.000,00 € mensili per dieci mensilità consentiva infatti di avvalersi del disposto di cui all'art 5 della scrittura e far decadere i debitori dal beneficio del termine, con conseguente diritto di pretendere l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto in forza del riconoscimento di debito del 10.6.2016. se quando la ha agito in via monitoria aveva diritto Per_1
al pagamento della intera somma residua, deve escludersi che la successiva morte della Per_1 abbia estinto l'obbligazione di pagamento.
Alla morte della infatti, era già maturato il diritto di quest'ultima di ottenere il pagamento Per_1
del credito residuo, come conseguenza del mancato pagamento di oltre tre mensilità consecutive da
5.000,00 €.
Tanto premesso, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione debbono ritenersi infondate e l'opposizione deve pertanto essere integralmente respinta.
*
In merito alle spese del giudizio occorre chiarire che alla conferma del decreto ingiuntivo consegue la conferma delle spese liquidate in quella sede.
Le spese del presente giudizio di opposizione – fermo quanto disposto con il decreto ingiuntivo che deve trovare conferma - debbono essere liquidate in ragione della soccombenza.
Le spese della presente fase del giudizio debbono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore del credito secondo i valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 520.000,00 € e 1.000.000,00 €, per complessivi 29.193,00 €, oltre pagina 22 di 23 spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1063/2019 del con cui il
Tribunale di Cagliari aveva ingiunto a alla Parte_1 Controparte_6 Parte_7
, alla e alla società a socio unico
[...] Controparte_2 Org_1
di pagare, in favore di (cui è succeduta quale erede universale l'odierna
[...] Persona_1
opposta , la somma di 666.816,45 € oltre interessi e spese;
CP_4
2) dichiara tenute e condanna le parti opponenti in solido alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese della presente fase di opposizione che liquida in complessivi € 29.193,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Cagliari, 5 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 23 di 23
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari, Sezione civile, in persona del Giudice istruttore dott.ssa Elisabetta Murru, in funzione di Giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa per opposizione al decreto ingiuntivo n. 1063/2019, iscritta al numero 6820 del Ruolo
Generale dell'anno 2019, promossa da:
, in proprio (C.F. ), e nella sua qualità di Amministratore Parte_1 C.F._1
Unico e legale rappresentante della (p. Iva Controparte_1
) P.IVA_1
, (C.F. ), in proprio e in qualità di Amministratore Unico Parte_2 C.F._2
e legale rappresentante della (p. Controparte_2
Iva ) nonché della socio unico (p. Iva ); P.IVA_2 Controparte_3 P.IVA_3
tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Giuseppe Pala e dall'Avv. Pier Luigi Usai
PARTI ATTRICI – OPPONENTI contro
(c.f. ) in qualità di erede universale di CP_4 C.F._3 Persona_1 rappresentata e difesa dall'avv. Carmelo Idda
PARTE CONVENUTA - OPPOSTA
La causa, in tema di opposizione a decreto ingiuntivo, è stata assegnata a decisione sulle seguenti
CONCLUSIONI
NELL'INTERESSE DEGLI ATTORI: IN VIA PRINCIPALE 1) Revocare integralmente il decreto ingiuntivo n. 1063 del 21 giugno 2019; 2) Accertare e dichiarare l'intervenuta compensazione tra i crediti maturati mensilmente dal Dott. e dalla sig.ra nei confronti Parte_3 Persona_1 degli attori opponenti in forza della scrittura privata datata 10 febbraio 2016 fino all'intervenuta pagina 1 di 23 estinzione delle obbligazioni dalla stessa nascenti avvenuta in data 8 giugno 2019, con i controcrediti vantati dalla dott.ssa condebitrice solidale, e pari a euro 46.690,00, o alla maggior o Parte_1 minor somma come accertata in corso di causa;
3) Per l'effetto, accertare e dichiarare infondato il diritto di credito azionato dalla sig.ra nei confronti degli opponenti;
4) Accertare e dichiarare Per_1
che, a seguito della morte della sig.ra i rapporti obbligatori nascenti dalla scrittura privata in Per_1 data 10 febbraio 2016 si sono estinti in forza dell'art. 4 del medesimo contratto nei confronti di tutti gli odierni attori;
IN VIA SUBORDINATA ED ISTRUTTORIA Perché sospeso il giudizio sul merito, Voglia disporre l'ammissione delle prove dedotte nelle memorie ex art. 183, comma VI cpc ritualmente depositate. IN
OGNI CASO Con vittoria di compensi professionali e spese, comprese quelle forfettarie, oltre accessori di legge.
NELL'INTERESSE DELLA CONVENUTA: 1) rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande ivi avversamente formulate;
2) confermare integralmente il decreto ingiuntivo opposto dichiarandolo definitivo ed esecutivo e, in ogni caso condannare gli opponenti in solido tra loro al pagamento in favore dell'odierna convenuta della somma di € 666.816,45, ovvero di quella diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi di legge e di contratto dalla debenza e fino all'effettivo soddisfo, per i motivi di cui in atti. 3) Con vittoria di spese e compensi di causa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
in proprio e quale amministratrice unica e legale rappresentante della Parte_1 CP_1 [...]
, unitamente ad , in proprio e quale amministratore unico delle Società Controparte_5 Controparte_6
a r.l. e della società a socio unico con atto di Controparte_2 Org_1
citazione regolarmente notificato, hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo n° 1063/2019 con cui il Tribunale di Cagliari aveva intimato loro il pagamento della somma di 666.816,45 € in favore di
Persona_1
- deceduta in epoca successiva al deposito del ricorso (il 7 giugno 2019) - aveva Persona_1 agito in via monitoria in forza di una “scrittura privata di riconoscimento di debito e accordo transattivo” datata 10.2.2016.
A sostegno del ricorso monitorio aveva allegato che, unitamente al coniuge (deceduto Parte_3
a marzo 2019), con atto pubblico del 10.2.2016, aveva ceduto delle quote di una società proprietaria di un albergo per il valore nominale delle quote stesse;
le società acquirenti e tutti i soci delle stesse – inoltre – con scrittura privata in pari data, si erano impegnati a corrispondere ai cedenti la somma di oltre 800.000 € mediante corresponsione di 5.000 € mensili, da Parte_4
pagina 2 di 23 corrispondersi fino all'estinzione del debito o fino alla morte di entrambi i creditori/cedenti. Il contratto prevedeva altresì una clausola di decadenza dal beneficio del termine in ipotesi di mancato pagamento di tre rate successive. ha richiesto il decreto ingiuntivo con ricorso depositato in data 5.6.2019, allegando Persona_1
il mancato pagamento delle mensilità a far data dal mese di giugno 2018.
*
Gli attori, a sostegno dell'opposizione, hanno allegato:
- Che il 21 giugno 2019 il Tribunale di Cagliari ha emesso il decreto ingiuntivo n. 1063 a esito del procedimento monitorio R.G. n. 4754/2019, avviato su ricorso delle signore e CP_4 [...]
entrambe in nome e per conto della sig.ra giusta procura generale Parte_5 Persona_1
14.5.2019, rogito dott. notaio in Cagliari, rep. n. 3553, racc. n. 2881; Persona_2
- Che con il ricorso monitorio la parte asseritamente creditrice aveva esposto che: 1) con atto pubblico in data 10.02.2019, a rogito Notaio Dott. unitamente al Per_3 Persona_1
coniuge (deceduto il 18.4.2019) - titolari dell'intero capitale sociale della Parte_3 [...]
- cedevano le proprie quote alla società e alla Controparte_2 Org_1 [...]
entrambe legalmente rappresentate da;
2) che, nel predetto atto, si Controparte_1 Parte_2
dava conto del fatto che i signori e erano creditori nei confronti della Società Per_1 Pt_3 [...] per l'importo complessivo di € 806.816,40 per anticipazioni effettuate;
3) che, CP_2
contestualmente alla cessione delle quote sociali, con scrittura di riconoscimento di debito in data
10.02.2018, , sia in proprio sia nella sua qualità di Amministratore Unico del Parte_2 [...]
nonché le società acquirenti in persona del legale rappresentante Controparte_7 Parte_2
( e e i rispettivi soci, si impegnavano e obbligavano in solido a Org_1 Organizzazione_2 versare ai signori e l'importo di € 5.000,00 al mese fino alla completa estinzione del Pt_3 Per_1 debito di € 806.816,45; 4) che nella predetta scrittura veniva previsto che le rate mensili dovessero considerarsi indivisibili, per cui il decesso di uno dei due creditori avrebbe determinato un accrescimento in capo al creditore superstite e che (art. 5) in caso di mancata corresponsione di tre rate mensili consecutivamente i creditori avrebbero potuto chiedere la corresponsione della somma in una unica soluzione;
5) che, in data 18.4.2019, decedeva il sig. che con testamento pubblico Pt_3
11.7.2017 rogito Notaio Dott. pubblicato il 9.5.2019 (rep. n. 3537, racc. 2866) istituiva unica Per_2
erede la coniuge 6) che dal mese di febbraio 2016 al mese di maggio 2018 sono Persona_1 state versate le rate concordate per un totale di € 140.000,00; 7) non essendo state corrisposte le rate mensili a far data dal giugno 2018, in forza di quanto previsto all'art. 5 della menzionata scrittura, la parte creditrice ha diritto di ottenere dai debitori solidali l'importo residuo di € 666.816,45; pagina 3 di 23 - Che sulla base di tali allegazioni, il Giudice ha ingiunto agli odierni attori di pagare alla sig.ra la somma di euro 666.816,45, oltre interessi come da domanda e spese della procedura di Per_1
ingiunzione liquidate in euro 2.721,00 per compensi, euro 870,00 per esborsi, oltre i.v.a., c.p.a e successive occorrende;
- Che l'Avv. si è sempre occupata di accoglienza come volontaria e, in tale veste, Parte_1
ha presieduto importanti associazioni benefiche locali e nel 2015 ha costituito l'
[...]
con atto pubblico a rogito Notaio Dott. in Cagliari, rep. n. 2724, Controparte_8 Per_4
racc. n. 1826 (doc. 3), per rispondere all'appello delle Autorità ad accogliere i migranti, ragion per cui aveva necessità di trovare strutture adeguate;
- Che l'Avv. e il di lei compagno sapevano che a Narcao vi era un ex Pt_1 Parte_2
albergo di fatto mai avviato e chiuso da oltre dieci anni, noto come ex ragion per cui Org_3 nell'agosto del 2015 contattarono il che sapevano essere il proprietario;
Parte_3
- Che il rappresentò che l'albergo era di proprietà della Pt_3 Controparte_2
le cui quote appartenevano integralmente al medesimo (nella misura di circa il Parte_3
96,43%) e alla moglie (nella misura di circa il 3,57%); Persona_1
- Che il era ben contento di aver trovato qualcuno interessato a quel vecchio albergo Pt_3
abbandonato nelle campagne di Narcao, che gli creava solo preoccupazioni e costituiva fonte di significative spese sia per la manutenzione, sia a titolo di imposte, ragion per cui iniziarono le trattative;
- Che il desiderava liberarsi dell'albergo in maniera definitiva, vendendolo, mentre l'avv. Pt_3
e il sig. erano interessati esclusivamente a ottenerlo in locazione;
Pt_1 Pt_2
- Che nelle more delle trattative e in accordo con il Dott. il 24 agosto 2015 Pt_3
l' in persona del suo Presidente Avv. avviò nell'albergo di Narcao il Controparte_8 Pt_1
centro di accoglienza, che operava in regime di convenzione con la provvedendo Organizzazione_4
ad effettuare l'enorme mole di lavori necessari alla ristrutturazione e messa in sicurezza dell'albergo a proprie spese;
- Che le trattative andarono presto a concretizzarsi attorno all'idea della cessione della
[...]
(proprietaria dell'albergo) all'Avv. e al sig. , in cambio del pagamento di Controparte_2 Pt_1 Pt_2
una somma mensile a favore dei sig.ri e inizialmente ipotizzata in euro 4.000,00, Pt_3 Per_1
poi portata infine a euro 5.000,00;
- Che con tale accordo il Dott. si liberava dell'albergo e delle relative spese, ottenendo Pt_3
una cospicua somma mensile per sé e la moglie, mentre le controparti ottenevano la disponibilità dell'albergo, a fronte del pagamento di una somma mensile abbastanza simile, per misura, a un canone pagina 4 di 23 di locazione;
- che nel corso delle trattative il 16 ottobre 2015, il Dott. chiese all'Avv. e al sig. la Pt_3 Pt_1 Pt_2
cortesia di accompagnarlo alla concessionaria con sede in Elmas, nella via Organizzazione_5
Bacco n.
6. Qui, infatti, il Dott. aveva portato alcune settimane prima il suo vetusto Land Pt_3
Rover Range Rover (immatricolato nel 1987), targato CA529189, per ottenerne l'ennesima riparazione;
in quell'occasione il Dott. apprese dai tecnici della concessionaria che il suo vecchio veicolo Pt_3
non era più riparabile e, poiché intendeva mantenere la propria autonomia, si mostrò molto interessato all'acquisto di un nuovo modello di Land Rover e, non avendo l'immediata disponibilità delle somme liquide necessarie, si accordarono per il pagamento da parte dell'avv. con l'accordo di una Pt_1
successiva compensazione delle somme da corrispondere al in relazione alla cessione dell'ex Pt_3
Org_3
- che in ragione di tale accordo venne acquistata la nuova vettura Land Rover Defender 90, targata
ZA279ZR (doc. 4), che la endette - dopo aver accettato il vecchio veicolo in permuta - al Org_5 prezzo di euro 40.000,00 (doc. 5); il prezzo venne pagato integralmente dall'Avv. con le seguenti Pt_1
modalità: a) assegno bancario per l'importo di euro 2.000,00 n. 0084660149-02, tratto sulla Org_6
datato 16 ottobre 2015, emesso dall'Avv. e intestato alla
[...] Pt_1 Organizzazione_7
(doc. 6); b) - bonifico bancario per l'importo di euro 35.000,00, datato 26 ottobre 2015,
[...] dal conto corrente intestato all'Avv. al conto corrente della Pt_1 Organizzazione_7
(doc. 7); c) - bonifico bancario per l'importo di euro 3.000,00, datato 7 dicembre 2015, dal conto
[...] corrente intestato all'Avv. al conto corrente della (doc. Pt_1 Organizzazione_7
8); somme mai restituite in attesa della definizione degli accorsi in itinere;
- che l'accordo negoziale fu, infine, trasfuso negli atti stipulati il 10 febbraio 2016 con i quali
[...]
e nonché le e si Parte_2 Parte_1 Controparte_2 Org_1 CP_1
obbligavano in solido a pagare ai sig.ri e la somma di euro 5.000,00 entro il giorno Pt_3 Per_1 quindici di ogni mese, fino al verificarsi del primo evento tra il decesso dell'ultimo dei due creditori e il versamento complessivo della somma di euro 806.816,45 (doc. 9);
- che tale somma corrispondeva al credito che il e la affermavano di aver maturato Pt_3 Per_1
negli anni precedenti nei confronti della loro stessa Società , a titolo di finanziamenti Controparte_2
infruttiferi;
- che il Notaio Dott. , rogò l'atto pubblico rep. n. 30.062, racc. n. 17.782, a Persona_5
mezzo del quale i sig.ri e cedettero le loro quote di partecipazione nella Società a r.l. Pt_3 Per_1
(complessivamente pari al 100%) alla Società e alla Controparte_2 Controparte_3 [...]
(doc. 10); Controparte_1
pagina 5 di 23 - che in seguito, in adempimento della citata scrittura privata, gli odierni esponenti hanno pagato complessivamente ai sig.ri e la somma di euro 150.000,00 in ratei da 5.000,00 euro Pt_3 Per_1
ciascuno, diversamente da quanto riportato nel ricorso monitorio (ove si fa riferimento alla minor somma di euro 140.000,00);
- che peraltro, nelle more dell'odierna vicenda, l'Avv. divenne il legale di fiducia del Dott. Pt_1
e, in tale veste, rese prestazioni di consulenza e assistenza sia in materia di diritto Parte_3
successorio, sia in materia di diritti reali (docc. 11 e 12);
- che i compensi dell'Avv. non vennero pagati direttamente, perché, ancora una volta, il Dott. Pt_1
e l'Avv. erano d'accordo sin dall'inizio che il credito di quest'ultima per le prestazioni Pt_3 Pt_1
professionali sarebbe stato compensato con i crediti futuri del primo;
- che in data 18 aprile 2019, è deceduto il Dott. all'età di 91 anni (doc. 13), il quale Parte_3
ha lasciato come unica erede - nominata per testamento pubblico già allegato al ricorso monitorio - la coniuge (doc. 14); Persona_1
- che quest'ultima, poche settimane dopo, e appena venti giorni prima della propria morte, ha costituito sue procuratrici generali sua assistente domestica e futura erede, e CP_4 Parte_5
commercialista di fiducia del defunto marito (doc. 15);
- che nonostante gli accordi intercorsi tra gli odierni esponenti e i coniugi e in Pt_3 Per_1 merito ai menzionati crediti dell'Avv. da portare in compensazione, le procuratrici hanno Pt_1 conferito mandato all'Avv. Carmelo Idda di intraprendere l'azione monitoria;
- che il ricorso per decreto ingiuntivo è datato 1° giugno 2019 e qualche giorno dopo la sig.ra
è stata ricoverata in gravi condizioni di salute;
Per_1
- che il 3 giugno 2019, - che, come l'Avv. ovviamente non sapeva dell'esistenza Parte_2 Pt_1
del procedimento monitorio né delle condizioni di salute della sig.ra - ha scritto una lettera a Per_1 quest'ultima, che si apre nel seguente modo: “Gentilissima RI, prima di tutto Ti prego di consentirmi la possibilità di porgerTi le mie più sentite condoglianze per la perdita di . Negli Pt_3 stessi giorni di aprile, anche noi abbiamo vissuto un grave lutto familiare”. Dopo aver rappresentato che la ha cessato le proprie attività, la lettera prosegue: “Ti prego, pertanto, Controparte_2
di comunicarmi, eventualmente per il tramite di un Tuo avvocato di fiducia, la Tua disponibilità ad addivenire a un accordo amichevole che consenta di risolvere positivamente ogni nostro reciproco rapporto” (doc. 16);
- che il 5 giugno 2019, cioè dopo l'avvio del procedimento monitorio e quando la sig.ra era Per_1 già stata ricoverata in ospedale, le procuratrici, a mezzo dell'Avv. Idda, hanno inviato agli odierni esponenti una nota di diffida, che manifesta gli stessi errori già contenuti nel ricorso monitorio (doc.
pagina 6 di 23 17);
- che in data 8 giugno 2019, la sig.ra è deceduta all'età di 87 anni e, per quanto Persona_1
risulta, con testamento, ha nominato erede universale sua assistente domestica e, come CP_4 detto, già procuratrice generale nell'ambito dell'odierno procedimento;
- che il decreto ingiuntivo è giunto come fulmine a ciel sereno, neppure preceduto da una diffida ad adempiere;
- che l'art. 5 stabilisce che “Qualora non venissero corrisposte tre mensilità successive, i Sigg. Pt_3
e potranno chiedere la corresponsione della somma in un'unica
[...] Persona_1 soluzione” (doc. 9, p. 4);
- che peraltro il contratto prevedeva che alla morte di entrambi i coniugi e – sempre Pt_3 Per_1
che non si sia verificato il presupposto dei tre ratei consecutivi scaduti e non saldati - il residuo debito
(pari alla differenza fra euro 806.816,45 e i ratei pagati) si sarebbe estinto;
- che è deceduto il giorno 18 aprile 2019 (doc. 13) e la moglie è Parte_3 Persona_1
deceduta il giorno 8 giugno 2019;
- che prima del verificarsi del secondo decesso, che costituisce causa estintiva dell'obbligazione, non si
è mai verificata la condizione imprescindibile per richiedere il pagamento del credito residuo, perché non ci sono mai stati tre ratei consecutivi scaduti e non versati;
- che invero, tra il febbraio 2016 (data di inizio dell'obbligazione) e il giorno 8 giugno 2019 (data di estinzione dell'obbligazione) sono maturati quaranta ratei (undici ratei nel 2016; dodici ratei nel 2017; dodici ratei nel 2018; cinque ratei nel 2019);
- che il rateo di giugno 2019 sarebbe maturato solo il giorno 15 di tale mese, ai sensi dell'art. 5 della scrittura privata (doc. 9, art. 5, p. 4), mentre la causa estintiva dell'obbligazione si è realizzata l'8 giugno 2019, data del decesso della creditrice superstite, per cui il rateo di giugno 2019 non è mai maturato e non è dovuto;
- che dei quaranta ratei complessivi così determinati, trenta sono stati pagati, per un totale di euro
150.000,00 (e non 140.000,00, come indicato nel ricorso monitorio);
- che resterebbero, dunque, dieci ratei scaduti e apparentemente non pagati, ma non è così;
- che i ratei scaduti si sono, infatti, compensati con i crediti vantati dall'Avv. nei confronti dei Pt_1
creditori solidali e per effetto: a) del pagamento della nuova vettura del Dott. Pt_3 Per_1
b) delle prestazioni professionali svolte dall'Avv. in loro favore;
Pt_3 Pt_1
- che il Dott. e la sig.ra sapevano che non vi erano mensilità arretrate, tanto che non Pt_3 Per_1
hanno mai sollecitato i relativi pagamenti;
- che solo negli ultimissimi giorni di vita della sig.ra l'azione monitoria è stata avviata dalle Per_1
pagina 7 di 23 sue procuratrici generali, le quali, evidentemente, non conoscevano a fondo la reale situazione di fatto e gli accordi esistenti tra le parti;
- che il primo credito da portare in compensazione è quello pari a euro 40.000,00 vantato dall'Avv. per l'acquisto della vettura di cui si è detto (docc. 4-8); Parte_1
- che l'esistenza di tale credito è dimostrata da copiosa documentazione e la relativa somma non fu restituita direttamente perché le parti erano d'accordo sin dall'inizio nel senso che si sarebbe poi effettuata la compensazione;
- che il credito vantato dall'Avv. è certo (perché basato su prova scritta), liquido (perché avente Pt_1
natura di debito pecuniario precisamente determinato nel quantum), ed esigibile (perché sin dalla sua venuta a esistenza se ne poteva richiedere il pagamento) ed essendo il Dott. e la sig.ra - ai sensi della scrittura privata - creditori solidali, l'adempimento Pt_3 Per_1
conseguito da uno dei due, mediante compensazione, libera i debitori anche verso l'altro creditore in solido, ai sensi dell'art. 1292 cod. civ.;
- che in definitiva, dei dieci ratei apparentemente scaduti e non pagati, otto sono stati in realtà saldati mediante compensazione per via dell'acquisto della vettura, così resterebbero solo due ratei apparentemente scaduti e non pagati, ma anche in questo caso si è verificata la compensazione con gli ulteriori crediti ancora vantati dall'Avv. nei confronti del Dott. ; Parte_1 Pt_3
- che il Dott. diede incarico all'Avv. di assisterlo nella definizione delle sue volontà Pt_3 Pt_1
testamentarie;
- che l'Avv. rese consulenza al fine di spiegare al Dott. con quali modalità poteva Pt_1 Pt_3
revocare il precedente testamento. Quindi, in data 29 agosto 2016, lo accompagnò personalmente all' sito in Cagliari, nella via Grazia Deledda, per ottenere la restituzione del Org_8 testamento olografo (doc. 11). Il verbale di restituzione dà conto della presenza dell'Avv. che Pt_1
firma in qualità di testimone e con il proprio titolo professionale (doc. 11);
- che in seguito, ma relativamente alle stesse necessità, l'Avv. rese consulenza al Dott. in Pt_1 Pt_3
merito alla complicata situazione giuridica relativa a estesissimi terreni siti in agro di Narcao, che il
Dott. asseriva (e trattava come) fossero propri;
Pt_3
- che l'Avv. dopo aver studiato l'enorme mole di documentazione consegnatagli dal proprio Pt_1
cliente, verificò che nel 2002 - con atto pubblico di divisione a rogito Notaio Dott.ssa in Persona_6
Villacidro, rep. n. 15.329, racc. n. 5.199 (doc. 12) - il Dott. aveva acquisito (solo) Parte_3
l'usufrutto dei citati terreni, mentre suo fratello ne aveva acquistato la nuda proprietà; Controparte_9
essendo, nel frattempo, deceduto il figlio (assieme ai fratelli) era Controparte_9 Persona_7
divenuto titolare della nuda proprietà dei terreni;
pagina 8 di 23 - che tutto ciò (e molto di più, che in questa sede non si può dettagliatamente riportare) fu oggetto di consulenza, di elevata complessità giuridica e i relativi compensi per le prestazioni rese non furono mai pagati direttamente, perché le parti erano d'accordo a compensarli con le somme dovute, a sua volta, dall'Avv. Pt_1
- che quanto all'ammontare dei crediti per onorari, facendo riferimento alle disposizioni del D.M.
55/2014 nella versione allora vigente, si deve ritenere che il valore di riferimento sia indeterminato con difficoltà media. Ne consegue che il compenso dovuto è pari a euro 2.295,00 oltre accessori di legge
(euro 344,25 per spese generali;
euro 105,57 per C.p.a.; euro 603,86 per I.v.a.), per un totale di euro
3.345,00; quanto alla seconda consulenza, il valore di riferimento è ancora quello indeterminato con difficoltà media. Di conseguenza, il compenso deve essere calcolato in euro 2.295,00 oltre accessori di legge (euro 344,25 per spese generali;
euro 105,57 per C.p.a.; euro 603,86 per I.v.a.), per un totale di euro 3.345,00;
- che il controcredito dell'avv. è quindi quantificabile in euro 6.690,00, sorto già a fine agosto - Pt_1
settembre 2016;
- che deve pertanto eccepirsi la compensazione di tale credito di euro 6.690,00 con i crediti che, mensilmente e successivamente, maturavano in favore del Dott. e della sig.ra Pt_3 Per_1
concreditori in solido, in forza della scrittura privata del 10 febbraio 2016;
- che la compensazione, anche se da accertarsi giudizialmente, estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, ai sensi dell'art. 1242 cod. civ.;
- che deve, in definitiva, essere accertato che, al momento in cui le procuratrici della sig.ra Per_1
hanno richiesto agli odierni attori il pagamento di euro 666.816,45 in forza della scrittura
[...]
privata, la somma non era affatto dovuta, poiché non vi erano tre ratei consecutivi scaduti e non pagati, circostanza che precludeva in toto la possibilità di richiedere la somma azionata in via monitoria;
- che in altre parole, non esistevano i presupposti previsti dall'art. 5 della scrittura privata (doc. 9) per poter richiedere la somma residua, che, peraltro, era comunque diversa nel quantum;
- che essendo, poi, intervenuta la morte della sig.ra in data 8 giugno 2019, si è verificata Per_1
l'estinzione delle obbligazioni tutte nascenti dalla scrittura privata.
*
Nel giudizio di opposizione si è costituita nella sua qualità di erede universale di CP_4
(in forza di testamento versato in copia agli atti), al fine di contestare le deduzioni, Persona_1
eccezioni e conclusioni della opponente, ritenute infondate in fatto e in diritto.
A sostegno dei propri assunti ha sostenuto:
- doversi contestare – poiché totalmente falsa e pretestuosa, oltreché inverosimile e comunque pagina 9 di 23 documentalmente smentita - l'affermazione di controparte secondo la quale con la scrittura per cui è causa “il Dott. otteneva esattamente ciò che sin dall'inizio auspicava: liberarsi dell'albergo, Pt_3
delle scocciature e delle spese, ricevere una cospicua somma mensile per sé e la moglie”;
- doversi del pari contestare l'avversa allegazione secondo la quale il credito di € 806.816,45 verso la società le cui quote sono state cedute possa essere considerato il frutto di una mera affermazione dei creditori, posto che nella premessa della citata scrittura si dà atto che quel credito per la somma di €
806.816,45 risulta regolarmente iscritto a bilancio;
- che l'art. 5 della scrittura di riconoscimento del debito stabilisce che “qualora non vengano corrisposte tre mensilità successive, i sigg.ri e potranno Parte_3 Persona_1
chiedere la corresponsione della somma in una unica soluzione”, e non corrisponde al vero quanto sostenuto da controparte secondo cui non ci sono mai stati tre ratei consecutivi scaduti e non versati e che conseguentemente non si sarebbe mai verificata la condizione imprescindibile per richiedere il pagamento del credito residuo;
- che la rateizzazione inizia a decorrere dal 10.02.2016 e tra quel momento e la data di deposito del ricorso e della parallela comunicazione di risoluzione dell'accordo di rateizzazione (giugno 2019) ci sono di mezzo 40 mesi (10 del 2016 + 12 del 2017 + 12 del 2018 + 6 del 2019) cui corrispondono altrettanti ratei;
- che alla data di deposito del ricorso i debitori affermano aver versato 30 ratei – il che vale a cristallizzare confessoriamente il dato per il quale ci sarebbero 10 rate consecutive non versate
(dovendosi i versamenti ricevuti imputare alle quote di debito via via scadute e più antiche) e conseguentemente integrato il presupposto per richiedere la corresponsione dell'intero debito residuo;
- che in realtà, risulta versato anche meno: nel 2016 si registrano 10 versamenti per € 5.000,00 ciascuno
(più un versamento per € 2.000,00 in data 15.12 che si contesta possa essere considerato un pagamento riferibile agli opponenti e relativo alla scrittura di riconoscimento del debito), nel 2017 si registrano 10 versamenti per € 5.000,00 ciascuno, nel 2018 si registrano 9 versamenti per € 5.000,00 ciascuno;
- che espressamente si contesta la correlata avversa allegazione – che l'incameramento da parte dei creditori di un assegno da € 1.000,00 (doc. 29 di parte avversa) e di due assegni da € 2.0000,00 (docc.
26 e 27) siano riferibili agli opponenti e alla menzionata scrittura di riconoscimento di debito;
- che dall'estratto conto dei coniugi e risulta un unico incasso di € 2.000,00 (prod. 6) Pt_3 Per_1 riferibile al doc. 27 di parte avversa ma il fatto che lo stesso presenti l'intestazione “ ” e sia CP_8 sottoscritto da “Il presidente porta a ritenere con assoluta certezza che lo stesso sia un Parte_1
pagamento estraneo alla ricognizione di debito e afferente con tutta probabilità al precedente rapporto locatizio con la predetta – rapporto di cui si dà atto anche nell'avversa Controparte_8
pagina 10 di 23 opposizione – di cui l'Avv. era presidente (mentre non era “presidente” di nessuna delle tre Pt_1
società opponenti);
- che in relazione al citato doc. 27 si contestano espressamente la sottoscrizione apposta di seguito alla dicitura saldo ottobre 2016, in quanto palesemente apocrifa e in alcun modo riferibile al dott. Pt_3
si contestano, inoltre, anche tutte le altre diciture apposte sotto la copia dell'assegno
[...]
avversamente prodotto e in particolare quella appena citata: si noti infatti che anche a voler sostenere che quel pagamento sia imputabile alla rateizzazione per cui è causa – circostanza che, come detto, si contesta – anche seguendo la cronologia dei pagamenti rappresentata da controparte, quelle € 2.000,00 potrebbero al più rappresentare un acconto sulla mensilità di ottobre 2016;
- che il fatto che dall'estratto conto, oltre a quello appena segnalato, non risulti un ulteriore incasso da €
2.000,00 porta a ritenere che lo stesso non si sia mai concretizzato;
- che in ogni caso anche la circostanza che si tratti di un importo differente rispetto a quello indicato nella rateizzazione porta ad escludere che lo stesso afferisca al debito di cui al relativo atto di ricognizione per cui è causa;
- che lo stesso discorso vale anche per l'assegno di cui al doc. 29 rispetto al quale si evidenzia come lo stesso – chissà come entrato nella disponibilità di controparte - non sia stato emesso da alcuno degli opponenti i quali peraltro indicano una data di emissione (11.12.2016) successiva a quella di incasso
(27.10.2016: il check è del 28.10.2016: prod. 7);
- che, all'evidenza, non si tratta di un pagamento riferibile agli opponenti e al debito di cui alla menzionata scrittura;
- che anche in relazione al doc. 29 di parte avversa si contesta la seconda sottoscrizione apposta sulla copia prodotta dagli opponenti: l'apocrifia di tale firma come riferibile al dott. emerge Parte_3 in tutta la sua evidenza dal confronto con la firma di girata all'incasso (v. sempre prod. 7);
- che in sede monitoria non era stata presa in considerazione la rata di febbraio 2016 in quanto la stessa potrebbe risultare “confusa” nel versamento di una parte del corrispettivo per la cessione delle quote societarie;
- che anche prendendo per buono il citato versamento, (ferma ogni più approfondita verifica), al momento della presentazione del ricorso monitorio risultavano versati 29 ratei da € 5.000,00 per un totale di € 145.000,00 a fronte dei 40 ratei maturati per € 200.000,00, quindi con una differenza di €
55.000,00;
- che deve ritenersi erronea l'avversa affermazione per la quale (pag. 9 dell'atto di opposizione) il rateo di giugno 2019 sarebbe maturato solo il giorno 15 di tale mese e che conseguentemente la causa estintiva dell'obbligazione si è realizzata prima (il giorno 8 giugno 2019, data del decesso delle
pagina 11 di 23 creditrice superstite): la rateizzazione inizia a decorrere dal mese di febbraio (art. 4 della scrittura) e la rata dovrà essere versata entro il giorno 15 di ogni mese (art. 5 della scrittura), sicché alla data della morte della sig.ra la rata, magari non era scaduta, ma era di certo maturata;
- che debbono Per_1
contestarsi gli avversi assunti circa i controcrediti opposti in compensazione;
- che la cessione dell' (quello fatto edificare dal e per il quale i soci Org_3 Controparte_7
coniugi hanno provveduto ad estinguere il mutuo di tasca con quella anticipazione Persona_8 per € 806.816,40 la cui promessa di restituzione è stata la condizione essenziale per la cessione delle quote di partecipazione agli odierni opponenti) è stata operata con la cessione delle quote del CP_2
e con il funzionalmente e reciprocamente collegato riconoscimento di debito per cui è causa;
[...]
- che pertanto le prestazioni economiche da rendere allo stesso dott. in relazione alla cessione Pt_3 dell'ex di cui parla controparte nascono, pertanto, dalla cessione delle quote e dal Org_3
riconoscimento di debito;
- che deve contestarsi l'avverso assunto secondo il quale la somma di € 40.000,00 non sarebbe mai stata restituita perché il Dott. e l'Avv. avevano stretto un accordo secondo il quale il Pt_3 Pt_1 credito di quest'ultima sarebbe stato compensato con i crediti futuri del primo;
- che gli opponenti dimenticano che tra crediti futuri del primo e quindi da pagare non c'erano solo le rate del riconoscimento del debito ma prima ancora il prezzo della cessione delle quote, rispetto al quale risulta essere stata operata una parziale compensazione con la somma anticipata dall'opponente per l'acquisto del Land Rover, compensazione che come vedremo vede gli opponenti ancora Pt_1
debitori anche rispetto a tale partita;
- che l'atto pubblico 10.02.2016 di cessione delle quote di partecipazione al (doc. Controparte_7
3) prevedeva che: A) cedesse parte della propria quota di partecipazione nel Parte_3 [...] alla per il corrispettivo di € 20.658,40 e che lo stesso sarebbe stato pagato Controparte_7 Org_1 per € 4.000,00 con assegno bancario n. 0751759331-11 e per € 16.658,40 con assegno 0751759333-00;
B) cedesse la restante parte della propria quota di partecipazione alla Parte_3 Org_9 per il corrispettivo di € 29.143,60 e che lo stesso sarebbe stato pagato con due assegni
[...] da € 4000,00 (nn. 0084662257 e 0084659360), due assegni bancari da € 2.000,00 (nn. 0084660147 e
0084659359), un assegno bancario da € 10.000,00 (n. 0084660155) e un assegno bancario da €
7.143,60 (n. 0079431859-04); C) cedesse l'intera sua partecipazione alla Persona_1 [...]
per il corrispettivo di € 1.844,00 con assegno 0084662264-11; Controparte_1
- che il giorno dopo l'atto di cessione delle quote (in data 11.02.2016, con valuta 16.02.2016) Pt_3
e incassavano € 21.658,40 (cioè l'assegno da € 16.658,40 di cui al punto
[...] Persona_1
A che precede più – forse - l'assegno da € 5.000,00 “sfuggito” dal conteggio in fase monitoria) e pagina 12 di 23 sempre in data 11.02.2016 (con valuta 17.02.2016) incassavano l'assegno di € 7.143,60 di cui al punto
B che precede;
una volta avuta la valuta i coniugi retrocedevano (valuta Persona_8
17.02.2016) alla l'importo di € 16.658,40 di cui al punto A (valuta 18.02.2016: prod. 9) Org_1
e alla € 8.987,60 (prod. 10: cioè € 7.143,60 di cui al punto B + € Parte_6
1844,00 di cui al punto C), per un totale di € 25.646,00;
- che tutti gli altri assegni sopra elencati non sono stati incassati e sono stati restituiti dai coniugi e ai sigg.ri e , tanto che le controparti non potranno mai provare l'incasso Pt_3 Per_1 Pt_1 Pt_2
di detti assegni;
- che la tesi del credito per l'acquisto dell'auto è del pari infondata e inverosimile;
- che appare del tutto inverosimile che l'Avv. abbia inteso operare una compensazione a distanza Pt_1
di anni (dopo ricevuto il decreto ingiuntivo) anziché – così come è stato – nel momento in cui CP_10
con la cessione delle quote sorgeva il controcredito dei coniugi Persona_8
- che in ogni caso nella scrittura di riconoscimento del debito dove espressamente si dice (art. 7) che il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale; disposizione che esclude che possa tenersi conto di ulteriori poste in gioco, compresa la pretesa partita creditoria dell'Avv. Pt_1 atteso che quello che la stessa rappresenta come l'accordo sin dall'inizio (pag. 5) risulta comunque sostituito da una scrittura di riconoscimento che esclude qualsiasi altro controcredito e, conseguentemente, la possibilità di compensazione (in questo senso si potrebbe anche fare riferimento all'art. 1246 c.c.: la compensazione si verifica […] eccettuati i casi […] n. 4 di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore);
- che pertanto deve ritenersi del tutto priva di fondamento l'avversa affermazione (pag. 10) per la quale il Dott. e la sig.ra fossero ben consapevoli dell'esistenza del loro debito Pt_3 Per_1 complessivo nei confronti dell'Avv. e fossero pacificamente d'accordo con quest'ultima nel senso Pt_1
che lo avrebbero compensato con i crediti maturati in loro favore in forza della scrittura privata;
- che se davvero fosse stata quella la volontà delle parti ben avrebbero potuto cristallizzarla proprio all'interno di quella scrittura;
- che, conseguentemente, risulta del tutto priva di fondamento l'avversa affermazione per la quale dei dieci ratei – confessoriamente riconosciuti come non pagati (in realtà sono 11) – otto sono stati in realtà saldati mediante compensazione per via dell'acquisto della vettura;
- che peraltro, laddove nell'atto di opposizione (sempre pag. 5) si parla di questa pretesa compensazione con i crediti futuri del primo ( non si fa nemmeno una precisa Parte_3
imputazione del pagamento che pertanto il debitore non può scegliere oggi – tardivamente – a quale dei due debiti (corrispettivo della cessione delle quote e riconoscimento del debito) imputare, tanto più
pagina 13 di 23 laddove con la restituzione degli importi e degli assegni di cui alla cessione delle quote di cui si è dato conto il creditore ha già scelto a quale debito imputare il pagamento/compensazione;
- che gli opponenti, nel tentativo di cercare un argomento di conforto alla propria tesi evidenziano che i due anziani coniugi non si siano attivati con un sollecito o una immediata azione legale – che sarebbe stato normale attendersi – nel momento in cui venivano a maturazione le condizioni minime (le tre mensilità consecutive non pagate) per richiedere la restituzione dell'intero debito;
ma ciò è dipeso esclusivamente dal loro ingravescente stato di salute;
- che in ogni caso l'argomento proposto da controparte circa la necessità di previe diffide o solleciti è totalmente privo di pregio;
- che nel contesto di interessata cordialità deve inquadrarsi l'interessamento dell'Avv. che utilizza Pt_1
dei documenti (docc. 11-12 di parte avversa) entrati nella sua disponibilità per provare a trasformare quel suo interessamento in una attività consulenziale che non c'è mai stata e che pertanto si contesta sia nella sua sussistenza che, a maggior ragione, con riferimento al corrispettivo economico per la stessa pretestuosamente richiesto;
- che deve ritenersi privo di fondamento risulta anche il tentativo di compensare i restanti ratei non pagati con il corrispettivo per tale inesistente attività professionale che tale non può essere definita, essendosi risolta nell'accompagnare il Dott. all'Archivio Notarile;
Pt_3
- che nessun incarico è stato conferito all'Avv. che per la prima volta in questo giudizio, ad oltre Pt_1 un anno dalla sua cancellazione dall'Albo (con conseguente impossibilità di computare oggi anche gli accessori di legge) rivendica dei compensi professionali relativi a tale incarico;
- che si contesta altresì l'avversa allegazione per la quale tale preteso credito sarebbe sorto a fine agosto – settembre 2016: la datazione data dagli opponenti è totalmente casuale e priva del benché minimo riferimento che consenta di inquadrarla nel periodo indicato sicché il correlato preteso diritto al compenso professionale, in ipotesi, risulterebbe comunque prescritto e per lo stesso, in ogni caso, non potrebbe operare l'avversamente invocata compensazione giudiziale che, in ogni caso, non potrebbe che operare solo dal momento in cui, in ipotesi, affermata giudizialmente;
- che il preteso credito dell'Avv. per prestazioni professionali semplicemente non esiste e se Pt_1
anche, in ipotesi, venisse accertato giudizialmente sorgerebbe dal momento della pronuncia e non, retroattivamente, nel momento in cui si è verificato per i sigg.ri – e per essi oggi la Persona_8
sig.ra - il presupposto per richiedere la restituzione del residuo intero credito;
CP_4
- che anche in relazione all'argomento della pretesa compensazione con gli asseriti crediti dell'Avv. per prestazioni professionali vale, comunque, il discorso fatto sopra a proposito di quanto Pt_1 espressamente convenuto all'art. 7 della scrittura per cui e causa (il presente accordo sostituisce ogni
pagina 14 di 23 precedente accordo scritto o verbale) che esclude qualsiasi altro antecedente controcredito e, conseguentemente, la possibilità di compensazione (sempre nello stesso senso vale anche qui il richiamo fatto sopra all'art. 1246 c.c.: la compensazione si verifica […] eccettuati i casi […] n. 4 di rinunzia alla compensazione fatta preventivamente dal debitore);
- che nessuna delle eccezioni di compensazione avversamente sollevate è, pertanto, idonea a disinnescare il presupposto delineato dalla scrittura di riconoscimento del debito per richiedere la restituzione dell'intero credito residuo;
- che avuto riguardo al provvedimento monitorio e alla contestuale comunicazione di risoluzione dell'accordo di rateizzazione, resta ininfluente il successivo decesso della sig.ra che non è Per_1
idoneo a far operare la discutibile – e comunque ormai inefficace – clausola con la quale si stabiliva che con la morte dell'ultimo dei creditori sarebbe venuto meno l'obbligo di versare le rate da €
5.000,00 mensili;
- che il verificarsi del presupposto contrattuale (il mancato pagamento di tre rate consecutive) che ha fatto nascere il diritto dei creditori di richiedere la restituzione dell'intero credito residuo facendo venir meno per i debitori il diritto alla rateizzazione ha privato di efficacia quella clausola contrattuale che all'art. 5 precisava che alla morte dell'ultimo dei crediti sarebbe venuto meno l'obbligo di versare le rate da € 5.000,00 mensili;
la clausola “estintiva” è riferita cioè alla sola rateizzazione;
- che nel momento in cui il diritto alla rateizzazione è venuto meno (con il mancato pagamento di tre rate consecutive) ed è stato fatto valere il diritto a richiedere la restituzione dell'intero residuo credito, è contestualmente venuta meno anche l'efficacia della predetta clausola.
Ha quindi agito per la conferma del decreto ingiuntivo opposto.
*
Ai fini della decisione occorre tenere in considerazione la natura del procedimento. Infatti, trattandosi di opposizione a decreto ingiuntivo, occorre evidenziare che il creditore, pur convenuto formale in questa fase, mantiene il ruolo di attore sostanziale su cui incombe l'onere della prova del credito. Nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, emesso all'esito della fase sommaria priva di contraddittorio, come ripetutamente chiarito dalla Corte di Cassazione: “solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente
è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato "ex adverso" non si collocano sul versante della domanda - che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione - ma configurano
pagina 15 di 23 altrettante eccezioni'' (Cass. civ., Sez. I, 22 aprile 2003, n. 6421). La parte opposta, quindi, ha l'onere di dar prova di tutti gli elementi essenziali del rapporto contrattuale per il quale ha agito in sede monitoria, mentre l'opponente ha l'onere di dar prova del credito azionato in via riconvenzionale.
*
La causa è stata istruita mediante prove documentali.
Non è contestata tra le parti la stipula della “scrittura privata di riconoscimento di debito e accordo transattivo” datata 10.2.2016.
Così come non è contestato che la scrittura sia collegata all'atto pubblico del 10.2.2016 con il quale i coniugi e avevano ceduto le quote del una società Pt_3 Per_1 Controparte_7
proprietaria di un albergo, per il valore nominale delle quote stesse.
Nello specifico l'atto pubblico di cessione delle quote di partecipazione al (doc. Controparte_7
3) prevedeva che:
a) cedesse parte della propria quota di partecipazione nel alla Parte_3 Controparte_7 per il corrispettivo di € 20.658,40 e che lo stesso sarebbe stato pagato per € 4.000,00 con Org_1
assegno bancario n. 0751759331-11 e per € 16.658,40 con assegno 0751759333-00;
b) cedesse la restante parte della propria quota di partecipazione alla Parte_3 Org_9 per il corrispettivo di € 29.143,60 e che lo stesso sarebbe stato pagato con due assegni
[...] da € 4000,00 (nn. 0084662257 e 0084659360), due assegni bancari da € 2.000,00 (nn. 0084660147 e
0084659359), un assegno bancario da € 10.000,00 (n. 0084660155) e un assegno bancario da €
7.143,60 (n. 0079431859-04);
c) cedesse l'intera sua partecipazione alla per il Persona_1 Controparte_1 corrispettivo di € 1.844,00 con assegno 0084662264-11.
Nelle premesse della scrittura si legge: “premesso
- che i sigg. e sono proprietari pro-quota dell'intero capitale della Pt_3 Persona_1
società a responsabilità limitata , pari a euro 51.646,00, interamente Controparte_2
versato;
- che i Sig.ri e risultano essere creditori nei confronti della Parte_3 Persona_1
di una somma pari a euro 806.816,45 versata a titolo di finanziamento Controparte_7
infruttifero, regolarmente iscritta in bilancio;
- che i Sig.ri e desiderano rientrare nel possesso della Parte_3 Persona_1
somma di euro 806.816,45 e si determinano a cedere le quote della Controparte_7
esclusivamente dietro assicurazione che tale restituzione avrà luogo;
- - omissis – pagina 16 di 23 - Che i Sigg. e dichiarano di essere disponibili ad Parte_3 Persona_1
incassare il credito da essi vantato verso la società in rate mensili Controparte_7
senza alcun interesse dilatorio;
- - omissis –
- Art 4 una volta avvenuta la cessione delle quote, il sig. , in qualità di Controparte_6
Amministratore Unico della nonché in proprio, le società acquirenti nonché Controparte_2
i rispettivi soci, come sopra specificati, si impegnano e si obbligano in solido a versare ai Sigg.
e l'importo complessivo di € 5.000 al mese, a decorrere Parte_3 Persona_1
dal mese di febbraio, mediante accredito sul conto corrente acceso presso il Org_10
col codice IBAN - omissis -, fino alla completa estinzione del debito di e 806.816,45 e comunque non oltre la vita dell'ultimo superstite dei due creditori”
*
È del pari pacifico che pochi giorni prima di morire, abbia intrapreso, per il Persona_1 tramite del proprio difensore, il procedimento monitorio de quo, allegando l'omesso pagamento dei ratei da 5.000,00 € dal mese di giugno 2018 al mese di giugno 2019.
L'art. 5 della scrittura privata del 10.2.2016 prevedeva: “qualora non venissero corrisposte tre mensilità successive, i Sigg. e potranno chiedere la Parte_3 Persona_1 corresponsione della somma (di 806.816,45 €) in un'unica soluzione”.
E' pacifico in causa che e siano deceduti rispettivamente nel Parte_3 Persona_1
mese di marzo e giugno 2019. Dal decesso di entrambe le parti creditrici gli opponenti hanno dedotto l'estinzione delle obbligazioni di pagamento per cui è causa, quantomeno di quelle maturate in epoca successiva al decesso della Per_1
Al fine di dirimere la controversia appare pertanto necessario chiarire se quando è stato azionato il ricorso monitorio la creditrice superstite avesse diritto ad avvalersi dell'art. 5 della citata scrittura privata, ovvero a pretendere il pagamento dell'intera somma residua per essere la controparte decaduta dal beneficio del termine.
Occorre quindi interpretare compiutamente la volontà delle parti per evidenziare come dalla lettura dell'accordo emerge che le parti si fossero accordate, anche con finalità transattive volte ad evitare l'insorgere di future controversie, per il riconoscimento, in favore dei cedenti, di un debito di
800.000,00 €, da corrispondersi regolarmente in mensilità da 5.000,00 € fino all'estinzione del debito o fino alla morte di entrambi i cedenti. L'accordo prevedeva peraltro una ipotesi di decadenza dal beneficio del termine per l'ipotesi di mancato pagamento di tre rate successive. All'evidenza, poiché il credito riconosciuto era pari a 800.000,00 €, come conseguenza della decadenza dal beneficio del pagina 17 di 23 termine, i creditori avrebbero acquisito il diritto di pretendere il pagamento per intero della somma residua, con conseguente impossibilità di estinzione alternativa del credito come conseguenza del decesso di entrambi i creditori.
Al fine di verificare quindi se al momento del deposito del ricorso monitorio la avesse diritto Per_1
di ottenere il pagamento delle somme ancora dovute rispetto al credito complessivo di 800.000,00 €, occorre accertare se vi fosse un mancato pagamento di almeno tre rate da 5.000,00 €.
Gli opponenti contestano tale circostanza sostenendo: a) di avere provveduto al pagamento di 30 ratei dell'importo di 5.000,00 € ciascuno per un totale di 150.000,00 €; b) che gli ulteriori dieci ratei non pagati sarebbero stati compensati con il pagamento della nuova autovettura del e con le Pt_3 prestazioni professionali rese dall'avv. in favore dello stesso Pt_1 Pt_3
Gli opponenti lamentano inoltre di non avere mai ricevuto alcuna diffida in epoca antecedente al deposito del ricorso monitorio.
La parte opposta ha contestato il pagamento di 30 ratei, ritenendone corrisposti 29 e ponendo in dubbio la riconducibilità degli ulteriori pagamenti alla trentesima rata in esame;
ma soprattutto ha escluso che il pagamento – per 40.000,00 € - dell'autovettura del da parte dell'avv. possa costituire Pt_3 Pt_1
una modalità di estinzione del credito per cui è causa, posto che con la scrittura transattiva le parti hanno espressamente dichiarato doversi intendere superato qualsiasi pregresso accordo, anche in ragione del fatto che tra i pregressi debiti degli opponenti vi era anche il corrispettivo pattuito per la cessione delle quote, pari a 51.646,00 €; così come ha escluso la sussistenza di un credito dell'avv. da portarsi in compensazione con i debiti per cui è causa. Pt_1
L'opposta, in merito all'entità delle somme apparentemente corrisposte per il valore nominale delle quote, ha allegato:
- che il giorno dopo l'atto di cessione delle quote (in data 11.02.2016, con valuta 16.02.2016) Pt_3
e incassavano € 21.658,40 (cioè l'assegno da € 16.658,40 di cui al punto
[...] Persona_1
A che precede più – forse - l'assegno da € 5.000,00 “sfuggito” dal conteggio in fase monitoria) e sempre in data 11.02.2016 (con valuta 17.02.2016) incassavano l'assegno di € 7.143,60 di cui al punto
B che precede;
- una volta avuta la valuta i coniugi retrocedevano (valuta 17.02.2016) alla Persona_8
l'importo di € 16.658,40 di cui al punto A (valuta 18.02.2016: prod. 9) e alla Org_1 [...]
€ 8.987,60 (prod. 10: cioè € 7.143,60 di cui al punto B + € 1844,00 di cui al Parte_6 punto C), per un totale di € 25.646,00.
In ogni caso la parte opposta ha sottolineato come l'art. 7 della scrittura privata (“il presente accordo sostituisce ogni precedente accordo scritto o verbale”) abbia espressamente escluso la rilevanza di pagina 18 di 23 qualsiasi antecedente accordo.
L'esame della documentazione agli atti consente di rilevare come l'acquisto del veicolo del valore di
40.000,00 € sia intervenuta in data 16.10.2015, ovvero in data antecedente alla stipula della scrittura transattiva del 10.2.2016, circostanza che induce a ritenere che se le parti avessero voluto tenere conto di tale credito e portarlo in compensazione, lo avrebbero potuto (e dovuto) fare, mentre hanno previsto di superare con la citata scrittura qualsiasi pregresso accordo. In ogni caso, come sottolineato dalla parte opposta, il rapporto tra le diverse parti (con particolare riferimento alla composita parte acquirente) riguardava anche il corrispettivo delle quote e un rapporto di locazione. La retrocessione di parte delle somme corrisposte in pagamento delle quote - documentata dall'opposta (docc. 9 e 10) – rende ulteriormente evidente la complessità dei rapporti economici tra le parti e impone di tenere conto di quanto statuito dalle parti con la citata scrittura privata collegata alla cessione delle quote. Non a caso le parti l'hanno descritta come scrittura di riconoscimento di debito e transazione, rendendo evidente la volontà di statuire sui residui rapporti di debito credito, anche con finalità transattive e espressamente superando ogni diverso accordo in merito all'affare in questione. Deve pertanto ritenersi che le questioni relative al pagamento del veicolo fossero state già valutate e decise nell'ambito delle articolate trattative che hanno condotto alla stipula dei due contratti collegati per cui è causa.
Infatti gli acquirenti dopo avere stipulato gli accordi hanno regolarmente provveduto al pagamento delle mensilità dal febbraio 2016 al maggio 2018; mentre se avessero avuto nei confronti del Pt_3 un credito di 40.000,00 € al momento della stipula della scrittura privata del 10.2.2016, avrebbero portato in compensazione tale credito in relazione alle rate iniziali a decorrere dal febbraio 2016. Per non dire del fatto che anche dopo il decesso del – che aveva beneficiato del pagamento in Pt_3 questione – gli acquirenti si sono ben guardati dal manifestare alla l'intenzione di Per_1
interrompere i pagamenti per far valere un controcredito vantato nei confronti del coniuge deceduto.
L'eccezione di compensazione relativa alla somma di 40.000,00 € deve pertanto essere disattesa, avuto riguardo all'inequivoco contenuto della scrittura di riconoscimento di debito e transazione del
10.2.2016.
*
Deve, del pari, essere disattesa l'eccezione di compensazione relativa ad un asserito credito per prestazioni professionali dell'avv. nei confronti del Pt_1 Pt_3
In merito occorre rilevare che l'avv. a sostegno del proprio credito, ha allegato un accordo Pt_3 successivo alla stipula dell'accordo del 10.2.2016. Un accordo in forza del quale avrebbe reso prestazioni professionali in favore del . Pt_3
Nello specifico, nell'atto di opposizione, si afferma: “nelle more dell'odierna vicenda, l'Avv. Pt_1
pagina 19 di 23 divenne il legale di fiducia del Dott. , e, in tale veste, rese prestazioni di consulenza e Parte_3
assistenza sia in materia di diritto successorio, sia in materia di diritti reali (docc. 11 e 12). - omissis -
I compensi dell'Avv. non vennero pagati direttamente, perché, ancora una volta, il Dott. Pt_1 Pt_3
e l'Avv. erano d'accordo sin dall'inizio che il credito di quest'ultima per le prestazioni Pt_1
professionali sarebbe stato compensato con i crediti futuri del primo. Come già anticipato in punto di fatto, sul finire di agosto del 2016 l'Avv. rese prestazioni professionali in favore del Dott. Pt_1 Pt_3
. Egli si era correttamente impegnato a pagare i dovuti compensi, ma non provvide
[...] direttamente perché, ancora una volta, si era d'accordo affinché l'importo dovuto dal Dott. Pt_3 fosse compensato con quelli dovuti dall'Avv. Più precisamente, il Dott. diede incarico Pt_1 Pt_3 all'Avv. di assisterlo nella definizione delle sue volontà testamentarie. Egli, invero, aveva già reso Pt_1
testamento olografo, consegnato fiduciariamente al Notaio Dott. in Cagliari. Posto che, Persona_9 nel 2016, il Notaio Dott. era già in pensione, il testamento olografo era conservato nell'Archivio Per_9
notarile. Il Dott. desiderava, tuttavia, modificare le proprie disposizioni e individuare il Pt_3 soggetto al quale il suo patrimonio sarebbe passato, qualora l'amata coniuge sig.ra fosse Per_1 deceduta prima di lui. Si consideri, infatti, che la coppia non aveva figli. Pertanto, l'Avv. anzitutto Pt_1
rese consulenza al fine di spiegare al Dott. con quali modalità poteva revocare il precedente Pt_3 testamento. Quindi, in data 29 agosto 2016, lo accompagnò personalmente all' sito in Org_8
Cagliari, nella via Grazia Deledda, per ottenere la restituzione del testamento olografo (doc. 11). Il verbale di restituzione dà conto della presenza dell'Avv. che firma in qualità di testimone e con il Pt_1
proprio titolo professionale (doc. 11). In seguito, ma relativamente alle stesse necessità, l'Avv. Pt_1
rese consulenza al Dott. in merito alla complicata situazione giuridica relativa a estesissimi Pt_3
terreni siti in agro di Narcao, che il Dott. asseriva (e trattava come) fossero propri. Sul punto, Pt_3
stavano nascendo alcune difficoltà con il Dott. , nipote del Dott. , Persona_7 Parte_3 perché figlio del fratello . L'Avv. dopo aver studiato l'enorme mole di documentazione CP_9 Pt_1
consegnatagli dal proprio cliente, verificò che nel 2002 - con atto pubblico di divisione a rogito Notaio
Dott.ssa in Villacidro, rep. n. 15.329, racc. n. 5.199 (doc. 12) - il Dott. Persona_6 Pt_3
aveva acquisito (solo) l'usufrutto dei citati terreni, mentre suo fratello ne
[...] Controparte_9
aveva acquistato la nuda proprietà. Essendo, nel frattempo, deceduto , il figlio Controparte_9 [...]
(assieme ai fratelli) era divenuto titolare della nuda proprietà dei terreni. Tutto ciò (e molto di Per_7
più, che in questa sede non si può dettagliatamente riportare) fu oggetto di consulenza, di elevata complessità giuridica. Come detto, i compensi legali per le prestazioni rese non furono mai pagati direttamente, perché le parti erano d'accordo a compensarli con le somme dovute, a sua volta, dall'Avv. Quanto all'ammontare, facendo riferimento alle disposizioni del D.M. 55/2014 nella Pt_1
pagina 20 di 23 versione allora vigente, si deve ritenere che il valore di riferimento sia indeterminato con difficoltà media. Ne consegue che il compenso dovuto è pari a euro 2.295,00 oltre accessori di legge (euro
344,25 per spese generali;
euro 105,57 per C.p.a.; euro 603,86 per I.v.a.), per un totale di euro
3.345,00. Quanto alla seconda consulenza, il valore di riferimento è ancora quello indeterminato con difficoltà media. Di conseguenza, il compenso deve essere calcolato in euro 2.295,00 oltre accessori di legge (euro 344,25 per spese generali;
euro 105,57 per C.p.a.; euro 603,86 per I.v.a.), per un totale di euro 3.345,00. In totale, dunque, euro 6.690,00. Pur essendo, questo, un credito da compensare in via giudiziale, nondimeno esso è sorto già a fine agosto - settembre 2016. Si eccepisce, dunque, la compensazione di tale credito di euro 6.690,00 con i crediti che, mensilmente e successivamente, maturavano in favore del Dott. e della sig.ra concreditori in solido, in forza della Pt_3 Per_1
scrittura privata del 10 febbraio 2016. La compensazione, infatti, anche se da accertarsi giudizialmente, estingue i due debiti dal giorno della loro coesistenza, ai sensi dell'art. 1242 cod. civ.”.
Sul punto nella comparsa di costituzione e risposta si legge: “E proprio in tale inziale contesto di interessata cordialità deve inquadrarsi l'interessamento dell'Avv. che utilizza oggi dei documenti Pt_1
(docc. 11-12 di parte avversa) entrati nella sua disponibilità per provare a trasformare quel suo interessamento in una attività consulenziale che non c'è mai stata e che pertanto si contesta sia nella sua sussistenza che, a maggior ragione, con riferimento al corrispettivo economico per la stessa pretestuosamente richiesto.
Sicché privo di fondamento risulta anche il tentativo di compensare i restanti ratei non pagati con il corrispettivo per tale inesistente attività professionale che tale non può essere definita, essendosi risolta nell'accompagnare il Dott. all'Archivio Notarile. Pt_3
Nessun incarico è stato conferito all'Avv. che per la prima volta in questo giudizio, ad oltre un Pt_1 anno dalla sua cancellazione dall'Albo (con conseguente impossibilità di computare oggi anche gli accessori di legge) rivendica dei compensi professionali relativi a tale incarico.
Nondimeno si contesta l'avversa allegazione per la quale tale preteso credito sarebbe sorto (pag. 13 in fine dell'atto di opposizione) a fine agosto – settembre 2016: la datazione data dagli opponenti è totalmente casuale e priva del benché minimo riferimento”.
Vi è quindi contestazione sul conferimento di incarichi da parte del all'avv. Pt_3 Pt_1
Non sono stati versati agli atti documenti idonei a dare conto dei conferimenti di incarico e delle
Per_ prestazioni professionali descritte. L'unico documento rilevante attiene al fatto che fu l'avv. ad pagina 21 di 23 accompagnare il a ritirare il proprio testamento dall'archivio notarile. Pt_3
Di contro non vi è traccia documentale delle prestazioni professionali di cui si pretende il riconoscimento e la conseguente compensazione. In particolare non vi è prova documentale del complesso parere che sarebbe stato reso in tema di diritti reali.
Le prove testimoniali dedotte, generiche e prive di riferimenti temporali, non avrebbero comunque consentito di ritenere provati gli incarichi e le prestazioni rese ai fini della quantificazione dell'asserito credito.
Anche in questo caso, peraltro, non può non evidenziarsi come detto credito non sia mai stato vantato dall'avv. neppure dopo la morte del quantomeno per rendere edotta la vedova Pt_1 Pt_3 dell'esistenza di tale credito.
L'eccezione di compensazione deve pertanto essere respinta.
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L'infondatezza delle eccezioni di compensazione rendono evidente la fondatezza della pretesa creditoria della al momento della proposizione del ricorso monitorio. L'omessa Per_1
corresponsione della somma di 5.000,00 € mensili per dieci mensilità consentiva infatti di avvalersi del disposto di cui all'art 5 della scrittura e far decadere i debitori dal beneficio del termine, con conseguente diritto di pretendere l'immediato pagamento di tutto quanto dovuto in forza del riconoscimento di debito del 10.6.2016. se quando la ha agito in via monitoria aveva diritto Per_1
al pagamento della intera somma residua, deve escludersi che la successiva morte della Per_1 abbia estinto l'obbligazione di pagamento.
Alla morte della infatti, era già maturato il diritto di quest'ultima di ottenere il pagamento Per_1
del credito residuo, come conseguenza del mancato pagamento di oltre tre mensilità consecutive da
5.000,00 €.
Tanto premesso, le ragioni poste a fondamento dell'opposizione debbono ritenersi infondate e l'opposizione deve pertanto essere integralmente respinta.
*
In merito alle spese del giudizio occorre chiarire che alla conferma del decreto ingiuntivo consegue la conferma delle spese liquidate in quella sede.
Le spese del presente giudizio di opposizione – fermo quanto disposto con il decreto ingiuntivo che deve trovare conferma - debbono essere liquidate in ragione della soccombenza.
Le spese della presente fase del giudizio debbono essere liquidate ai sensi del DM 147/2022, in ragione del valore del credito secondo i valori medi indicati nella tabella allegata al DM citato per i giudizi di cognizione di valore compreso tra 520.000,00 € e 1.000.000,00 €, per complessivi 29.193,00 €, oltre pagina 22 di 23 spese generali e accessori di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) Rigetta l'opposizione e per l'effetto conferma il decreto ingiuntivo n. 1063/2019 del con cui il
Tribunale di Cagliari aveva ingiunto a alla Parte_1 Controparte_6 Parte_7
, alla e alla società a socio unico
[...] Controparte_2 Org_1
di pagare, in favore di (cui è succeduta quale erede universale l'odierna
[...] Persona_1
opposta , la somma di 666.816,45 € oltre interessi e spese;
CP_4
2) dichiara tenute e condanna le parti opponenti in solido alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese della presente fase di opposizione che liquida in complessivi € 29.193,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Cagliari, 5 febbraio 2024
Il Giudice
dott. Elisabetta Murru
pagina 23 di 23