CA
Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 2222 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 2222 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 659/2023
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 659/2023 promossa da:
(C.F ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carratelli Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Caputo
-Appellante- contro
(C.F Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Facci
-Appellato-
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 201/2023, pubblicata in data 10.03.2023
conclusioni le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 25/03/2025
Motivi della decisione
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 201/2023, respingeva la domanda proposta dal sig. Parte_1
volta a condannare l' al risarcimento dei danni
[...] Controparte_1 non patrimoniali patiti a seguito degli interventi chirurgici eseguiti presso l'U.O di Otorinolaringoiatra e Chirurgia Cervico Facciale dell'ospedale G.B Morgagni-L.Pierantoni di Forlì. A seguito di una diagnosi di sindrome delle apnee notturne (OSAS), l'attore si recava presso la struttura sopramenzionata sottoponendosi a due diversi interventi chirurgici: il primo, in data 13/04/2011, e il secondo, in data 17/06/2013. Dopo il primo intervento, l'attore lamentava persistenti difficoltà di deglutizione, nonchè la persistenza delle apnee notturne già presenti in precedenza. Veniva pertanto disposto un secondo intervento - eseguito mediante chirurgia robotica trans orale - nel corso del quale si procedeva all'asportazione di tessuto linguale. Successivamente all'intervento si manifestavano diverse complicanze, tra cui, un aumento di disfagia e crisi asfittiche, catarro cronico, e difficoltà nell'alimentazione regolare. Il sig. chiedeva pertanto l'accertamento della responsabilità dell'Ospedale Pt_1 CP_2 di Forlì per le ascritte complicanze, il cui conseguente danno complessivo veniva
[...] indicato in € 459.110,00. Alla domanda si opponeva l' che non ravvisava profili di responsabilità in capo Controparte_1 alla struttura.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 201/2023, ha rigettato la domanda proposta dall'attore, ritenendola infondata. Il Tribunale ha escluso che l'insuccesso dell'intervento chirurgico costituisse una complicanza ascrivibile alla non corretta esecuzione dell'operazione ma, al contrario, si trattasse di una mancata risoluzione del problema connessa all'esecuzione dell'intervento, al quale il paziente aveva previamente espresso il proprio consenso informato. Ha pertanto respinto la domanda risarcitoria del sig. , in quanto non ha ravvisato alcuna colpa a carico del personale della Pt_1 struttura sanitaria, ritenendo che le complicanze lamentate costituissero solo un insuccesso degli interventi chirurgici e non una condotta negligente da parte della struttura sanitaria.
L'attore ha proposto appello avverso la sentenza, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui viene rilevata l'assenza di prova in merito al nesso causale tra l'asserita condotta negligente dei sanitari e le successive complicanze occorse al sig. . Pt_1
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale Controparte_3 della sentenza n. 201/2023 del Tribunale di Forlì.
***
L'appello è infondato.
Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata esclusa la dimostrazione del nesso causale tra le asserite complicanze e la condotta dei prestatori sanitari. Tale doglianza, tuttavia, non può ritenersi condivisibile. Occorre preliminarmente analizzare le vicende per cui è causa. Il sig. , affetto da OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno) moderata severa si Pt_1 rivolgeva all'Ospedale di Forlì – centro di eccellenza sul piano nazionale- al fine di risolvere il problema. Il paziente, tuttavia, rifiutava di sottoporsi al trattamento conservativo ventilatorio con CPAP, pur essendo consapevole che fosse lo strumento maggiormente utilizzato per il trattamento dell'OSAS, e che rappresentava il gold standard. Gli venivano pertanto proposte delle opzioni alternative: in data 13/04/2011, veniva eseguito sul paziente un intervento di UPPP (FASE I) e, in data 17/06/2013, un intervento di TORS con revisione di UPP associato a faringoplastica (FASE II). A seguito di ciò, tuttavia, parte attrice lamentava una mancata risoluzione della patologia ed un aggravamento del quadro clinico, nonché la comparsa di disturbi ulteriori attribuibili all'operato dei prestatori sanitari. Riteneva inoltre che, i sanitari gli avessero prospettato un'attesa di risultato positivo superiore rispetto a quella effettiva, omettendo di informarlo adeguatamente circa il possibile aggravamento delle sue condizioni. In tal modo il paziente non sarebbe stato posto nelle condizioni di scegliere consapevolmente se sottoporsi o meno all'intervento chirurgico. Tali assunti, tuttavia, non possono condividersi. Entrambi gli interventi, di fatto, alla luce dei decorsi clinici postumi, risultano eseguiti correttamente. Infatti, come puntualmente illustrato dal CTU dott. (pag. 40 relazione peritale), non si Per_1 riscontrano errori di natura diagnostica e/o chirurgica in capo alla , in quanto il Controparte_4 paziente rientrava tra i soggetti eleggibili ai trattamenti chirurgici predisposti, e la presa in carico da parte della , in aggiunta, è in possesso delle competenze conoscitive e tecniche Controparte_5 adeguate a svolgere tali interventi- risulta essere stata corretta. In merito alle complicanze manifestatesi a seguito degli interventi, tra cui la disfagia riferita dal paziente, come affermato dal dott. (pag. 39 relazione peritale), sebbene si possa rinvenire “ Per_1 una relazione tra la documentata disfagia e le procedure chirurgiche subite”, la comparsa tardiva di tale sintomatologia – nel 2014, e dunque, a distanza di oltre un anno dal secondo ricovero - fa presumere che sia ascrivibile ad una cicatrizzazione anomala, piuttosto che ad una negligenza e/o un errore tecnico da parte degli operatori sanitari. Non corrisponde al vero che sia il Ctu che il Giudice abbiano in realtà accertato l'erronea esecuzione degli interventi. La qualificazione di “insuccesso” dei trattamenti chirurgici effettuati si riferisce infatti alla mancata risoluzione della malattia di base, che non è però dipesa da errori di tipo diagnostico o chirurgico (cfr. pag.40). La Ctu appare invero chiara ed esaustiva, sicchè non si rinvengono i presupposti per una sua rinnovazione. Né può sostenersi che il dott. non abbia risposto alle osservazioni dei dott. e Per_1 Per_2
(cfr. sul punto Ctu pag. 59-61). In particolare, ha precisato il CTU come il problema Pt_2
'disfagia', pur risultando in relazione causale con l'atto chirurgico (in particolare con il trattamento mediante chirurgia robotica), non sia ascrivibile ad un accertato errore chirurgico, posto che -in tal caso- sarebbe comparso nell'immediato post-operatorio mentre manca, in proposito, qualsiasi riscontro documentale-clinico o strumentale. Ha inoltre evidenziato che la suddetta disfagia 'per come risulta dalla documentazione in atti, non è sostenuta da scadimento dei dati antropometrici, come ci si attenderebbe in caso di rilevante disfagia, e senza successive attestazioni, né anamnestiche che documentali, di episodi di polmonite ab ingestis, laddove solitamente il paziente che ha importanti disturbi della deglutizione fatica a mangiare e presenta scadimento delle condizioni generali'.
Quanto alle informazioni fornite dalla Struttura Sanitaria, le stesse appaiono esaustive, in quanto venivano prospettate al paziente (cfr. modulo del 12.04.2011) sia i possibili rischi di insuccesso, sia le possibili complicanze. Il paziente ha inequivocabilmente espresso il proprio consenso. È infatti considerativo il dato quantistico – pari al 25% - relativo alla possibilità di insuccesso del primo intervento, percentuale statisticamente significativa. Nonostante ciò, il paziente ha accettato consapevolmente tale rischio, e, sebbene sin dall'inizio gli fosse stata prospettata un'altra alternativa terapeutica, di tipo ventilatorio, ha scelto di rifiutarla, preferendo i trattamenti chirurgici. Tale percentuale risulta, inoltre, conforme alle linee guida e ai protocolli medico-scientifici vigenti all'epoca dei fatti, a discapito di quanto sostenuto da parte appellante, secondo la quale la probabilità di successo dell'intervento sarebbe stata pari a non oltre il 40%. Pt_3 Non corrisponde dunque al vero che il Cadavero-alla luce della carenza informativa- non sia posto nelle condizioni di poter scegliere se sottoporsi, o meno, al predetto intervento di UUPP. Peraltro lo stesso non allega specificatamente, né tanto meno prova, che qualora adeguatamente informato circa le reali percentuali di successo dell'operazione, non si sarebbe sottoposto agli interventi. Si osserva del resto che non risulta formulata una specifica domanda di risarcimento per violazione del consenso informato, che costituisce - come da orientamento consolidato in giurisprudenza - un'autonoma causa petendi, distinta da quella inerente la responsabilità professionale per errata esecuzione.
Deve pertanto ritenersi che, le conseguenze e le complicanze verificatosi non possano essere ascritte alla condotta negligente degli operatori sanitari e della struttura sanitaria. Come infatti rilevato dal Consulente tecnico, il paziente è, purtroppo, rientrato nella percentuale del 25% di soggetti che, pur a fronte di un atto terapeutico necessario correttamente eseguito secundum legem artis, nonché nel rispetto delle procedure di acquisizione del consenso informato, potevano non trarre beneficio dalla procedura. Alla luce di tali premesse appare dunque evidente che il paziente nutrisse un'aspettativa di riuscita più elevata rispetto a quella prospettategli. Infatti, la mancata risoluzione della sua patologia è stata erroneamente ricondotta ad una esecuzione degli interventi chirurgici non conformi alle linee guida, con conseguente rilievo di responsabilità da parte della struttura e della equipe da un punto di vista diagnostico e/o operatorio. Ne consegue che, le doglianze presentate da parte appellante risultano infondate, e il nesso causale tra la lamentata condotta negligente degli operatori sanitari e le complicanze insorte nel paziente non provato.
Si osserva da ultimo che nessun rilievo può rivestire la proposta conciliativa formulata dal Ctu, effettuata al solo fine di agevolare la conciliazione e nella quale, come riferito dal Ctu (cfr. pag.58), 'era indicato, in maniera esplicita, che le stime ivi indicate prescindessero in quel frangente dall'accertamento dell'an'.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della nota spese ed in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, al numero delle parti assistite, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.g.l 115/2002 e dell'art.1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 sentenza n. 201/2023 del Tribunale di Forlì, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, che liquida in 10.160, oltre spese generali, IVA e CPA;
- da atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.g.l 115/2002 e dell'art.1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 2.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO di BOLOGNA Seconda Sezione Civile
La Corte, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Maria Cristina Salvadori Presidente Dott. Mariacolomba Giuliano Consigliere Dott. Maria Laura Benini Consigliere rel. ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g. 659/2023 promossa da:
(C.F ), rappresentato e difeso dall'Avv. Carratelli Parte_1 C.F._1
e dall'Avv. Caputo
-Appellante- contro
(C.F Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Facci
-Appellato-
avverso la sentenza del Tribunale di Forlì n. 201/2023, pubblicata in data 10.03.2023
conclusioni le parti hanno concluso come da note scritte per l'udienza del 25/03/2025
Motivi della decisione
Il Tribunale di Forlì, con sentenza n. 201/2023, respingeva la domanda proposta dal sig. Parte_1
volta a condannare l' al risarcimento dei danni
[...] Controparte_1 non patrimoniali patiti a seguito degli interventi chirurgici eseguiti presso l'U.O di Otorinolaringoiatra e Chirurgia Cervico Facciale dell'ospedale G.B Morgagni-L.Pierantoni di Forlì. A seguito di una diagnosi di sindrome delle apnee notturne (OSAS), l'attore si recava presso la struttura sopramenzionata sottoponendosi a due diversi interventi chirurgici: il primo, in data 13/04/2011, e il secondo, in data 17/06/2013. Dopo il primo intervento, l'attore lamentava persistenti difficoltà di deglutizione, nonchè la persistenza delle apnee notturne già presenti in precedenza. Veniva pertanto disposto un secondo intervento - eseguito mediante chirurgia robotica trans orale - nel corso del quale si procedeva all'asportazione di tessuto linguale. Successivamente all'intervento si manifestavano diverse complicanze, tra cui, un aumento di disfagia e crisi asfittiche, catarro cronico, e difficoltà nell'alimentazione regolare. Il sig. chiedeva pertanto l'accertamento della responsabilità dell'Ospedale Pt_1 CP_2 di Forlì per le ascritte complicanze, il cui conseguente danno complessivo veniva
[...] indicato in € 459.110,00. Alla domanda si opponeva l' che non ravvisava profili di responsabilità in capo Controparte_1 alla struttura.
Il Giudice di prime cure, con sentenza n. 201/2023, ha rigettato la domanda proposta dall'attore, ritenendola infondata. Il Tribunale ha escluso che l'insuccesso dell'intervento chirurgico costituisse una complicanza ascrivibile alla non corretta esecuzione dell'operazione ma, al contrario, si trattasse di una mancata risoluzione del problema connessa all'esecuzione dell'intervento, al quale il paziente aveva previamente espresso il proprio consenso informato. Ha pertanto respinto la domanda risarcitoria del sig. , in quanto non ha ravvisato alcuna colpa a carico del personale della Pt_1 struttura sanitaria, ritenendo che le complicanze lamentate costituissero solo un insuccesso degli interventi chirurgici e non una condotta negligente da parte della struttura sanitaria.
L'attore ha proposto appello avverso la sentenza, lamentando l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui viene rilevata l'assenza di prova in merito al nesso causale tra l'asserita condotta negligente dei sanitari e le successive complicanze occorse al sig. . Pt_1
Si è costituita l' chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma integrale Controparte_3 della sentenza n. 201/2023 del Tribunale di Forlì.
***
L'appello è infondato.
Parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui è stata esclusa la dimostrazione del nesso causale tra le asserite complicanze e la condotta dei prestatori sanitari. Tale doglianza, tuttavia, non può ritenersi condivisibile. Occorre preliminarmente analizzare le vicende per cui è causa. Il sig. , affetto da OSAS (sindrome delle apnee ostruttive del sonno) moderata severa si Pt_1 rivolgeva all'Ospedale di Forlì – centro di eccellenza sul piano nazionale- al fine di risolvere il problema. Il paziente, tuttavia, rifiutava di sottoporsi al trattamento conservativo ventilatorio con CPAP, pur essendo consapevole che fosse lo strumento maggiormente utilizzato per il trattamento dell'OSAS, e che rappresentava il gold standard. Gli venivano pertanto proposte delle opzioni alternative: in data 13/04/2011, veniva eseguito sul paziente un intervento di UPPP (FASE I) e, in data 17/06/2013, un intervento di TORS con revisione di UPP associato a faringoplastica (FASE II). A seguito di ciò, tuttavia, parte attrice lamentava una mancata risoluzione della patologia ed un aggravamento del quadro clinico, nonché la comparsa di disturbi ulteriori attribuibili all'operato dei prestatori sanitari. Riteneva inoltre che, i sanitari gli avessero prospettato un'attesa di risultato positivo superiore rispetto a quella effettiva, omettendo di informarlo adeguatamente circa il possibile aggravamento delle sue condizioni. In tal modo il paziente non sarebbe stato posto nelle condizioni di scegliere consapevolmente se sottoporsi o meno all'intervento chirurgico. Tali assunti, tuttavia, non possono condividersi. Entrambi gli interventi, di fatto, alla luce dei decorsi clinici postumi, risultano eseguiti correttamente. Infatti, come puntualmente illustrato dal CTU dott. (pag. 40 relazione peritale), non si Per_1 riscontrano errori di natura diagnostica e/o chirurgica in capo alla , in quanto il Controparte_4 paziente rientrava tra i soggetti eleggibili ai trattamenti chirurgici predisposti, e la presa in carico da parte della , in aggiunta, è in possesso delle competenze conoscitive e tecniche Controparte_5 adeguate a svolgere tali interventi- risulta essere stata corretta. In merito alle complicanze manifestatesi a seguito degli interventi, tra cui la disfagia riferita dal paziente, come affermato dal dott. (pag. 39 relazione peritale), sebbene si possa rinvenire “ Per_1 una relazione tra la documentata disfagia e le procedure chirurgiche subite”, la comparsa tardiva di tale sintomatologia – nel 2014, e dunque, a distanza di oltre un anno dal secondo ricovero - fa presumere che sia ascrivibile ad una cicatrizzazione anomala, piuttosto che ad una negligenza e/o un errore tecnico da parte degli operatori sanitari. Non corrisponde al vero che sia il Ctu che il Giudice abbiano in realtà accertato l'erronea esecuzione degli interventi. La qualificazione di “insuccesso” dei trattamenti chirurgici effettuati si riferisce infatti alla mancata risoluzione della malattia di base, che non è però dipesa da errori di tipo diagnostico o chirurgico (cfr. pag.40). La Ctu appare invero chiara ed esaustiva, sicchè non si rinvengono i presupposti per una sua rinnovazione. Né può sostenersi che il dott. non abbia risposto alle osservazioni dei dott. e Per_1 Per_2
(cfr. sul punto Ctu pag. 59-61). In particolare, ha precisato il CTU come il problema Pt_2
'disfagia', pur risultando in relazione causale con l'atto chirurgico (in particolare con il trattamento mediante chirurgia robotica), non sia ascrivibile ad un accertato errore chirurgico, posto che -in tal caso- sarebbe comparso nell'immediato post-operatorio mentre manca, in proposito, qualsiasi riscontro documentale-clinico o strumentale. Ha inoltre evidenziato che la suddetta disfagia 'per come risulta dalla documentazione in atti, non è sostenuta da scadimento dei dati antropometrici, come ci si attenderebbe in caso di rilevante disfagia, e senza successive attestazioni, né anamnestiche che documentali, di episodi di polmonite ab ingestis, laddove solitamente il paziente che ha importanti disturbi della deglutizione fatica a mangiare e presenta scadimento delle condizioni generali'.
Quanto alle informazioni fornite dalla Struttura Sanitaria, le stesse appaiono esaustive, in quanto venivano prospettate al paziente (cfr. modulo del 12.04.2011) sia i possibili rischi di insuccesso, sia le possibili complicanze. Il paziente ha inequivocabilmente espresso il proprio consenso. È infatti considerativo il dato quantistico – pari al 25% - relativo alla possibilità di insuccesso del primo intervento, percentuale statisticamente significativa. Nonostante ciò, il paziente ha accettato consapevolmente tale rischio, e, sebbene sin dall'inizio gli fosse stata prospettata un'altra alternativa terapeutica, di tipo ventilatorio, ha scelto di rifiutarla, preferendo i trattamenti chirurgici. Tale percentuale risulta, inoltre, conforme alle linee guida e ai protocolli medico-scientifici vigenti all'epoca dei fatti, a discapito di quanto sostenuto da parte appellante, secondo la quale la probabilità di successo dell'intervento sarebbe stata pari a non oltre il 40%. Pt_3 Non corrisponde dunque al vero che il Cadavero-alla luce della carenza informativa- non sia posto nelle condizioni di poter scegliere se sottoporsi, o meno, al predetto intervento di UUPP. Peraltro lo stesso non allega specificatamente, né tanto meno prova, che qualora adeguatamente informato circa le reali percentuali di successo dell'operazione, non si sarebbe sottoposto agli interventi. Si osserva del resto che non risulta formulata una specifica domanda di risarcimento per violazione del consenso informato, che costituisce - come da orientamento consolidato in giurisprudenza - un'autonoma causa petendi, distinta da quella inerente la responsabilità professionale per errata esecuzione.
Deve pertanto ritenersi che, le conseguenze e le complicanze verificatosi non possano essere ascritte alla condotta negligente degli operatori sanitari e della struttura sanitaria. Come infatti rilevato dal Consulente tecnico, il paziente è, purtroppo, rientrato nella percentuale del 25% di soggetti che, pur a fronte di un atto terapeutico necessario correttamente eseguito secundum legem artis, nonché nel rispetto delle procedure di acquisizione del consenso informato, potevano non trarre beneficio dalla procedura. Alla luce di tali premesse appare dunque evidente che il paziente nutrisse un'aspettativa di riuscita più elevata rispetto a quella prospettategli. Infatti, la mancata risoluzione della sua patologia è stata erroneamente ricondotta ad una esecuzione degli interventi chirurgici non conformi alle linee guida, con conseguente rilievo di responsabilità da parte della struttura e della equipe da un punto di vista diagnostico e/o operatorio. Ne consegue che, le doglianze presentate da parte appellante risultano infondate, e il nesso causale tra la lamentata condotta negligente degli operatori sanitari e le complicanze insorte nel paziente non provato.
Si osserva da ultimo che nessun rilievo può rivestire la proposta conciliativa formulata dal Ctu, effettuata al solo fine di agevolare la conciliazione e nella quale, come riferito dal Ctu (cfr. pag.58), 'era indicato, in maniera esplicita, che le stime ivi indicate prescindessero in quel frangente dall'accertamento dell'an'.
Le spese processuali del presente grado seguono la soccombenza ex art. 91 c.p.c. e sono liquidate nel dispositivo ex d.m. 55/2014 tenuto conto della nota spese ed in relazione al valore e alla natura della causa, al tasso di difficoltà della stessa, al numero delle parti assistite, nonché in base all'attività e alle fasi processuali effettivamente svolte ed ai parametri tutti indicati nel citato decreto.
Sussistono i presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.g.l 115/2002 e dell'art.1 comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , avverso la Parte_1 sentenza n. 201/2023 del Tribunale di Forlì, così provvede:
- Rigetta l'appello proposto da;
Parte_1
- Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del presente grado, che liquida in 10.160, oltre spese generali, IVA e CPA;
- da atto della sussistenza dei presupposti per l'obbligo dell'appellante di versamento di un ulteriore importo pari al contributo unificato per la presente impugnazione ai sensi dell'art. 13 comma 1 D.g.l 115/2002 e dell'art.1 comma 17 L. 228/2012.
Così deciso in Bologna il 2.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente Maria Laura Benini Maria Cristina Salvadori